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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/07/2025, n. 6012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6012 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4505/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria UR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4505/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CONFLITTI ALESSIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE CORSICA, 16
20137 MILANO presso il predetto difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONFLITTI ALESSIA e Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE CORSICA, 16 20137 MILANO presso il predetto difensore
ATTORO/OPPONENTI contro
Controparte_1
OPPOSTA CONTUMACE
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SANASI D'ARPE VINCENZO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL
POPOLO, 3 00186 ROMA presso il predetto difensore pagina 1 di 7 CONVENUTI
CONCLUSIONI parte opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni avversa eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda:
Nel merito: in via principale, accertare per i motivi di cui in premessa,
l'inefficacia del titolo esecutivo costituito dalle cartelle di pagamento n.
06820240089336300000 e 0682024008933630001, emesse da
[...]
, per le somme di € 240.597,66 ciascuna e per l'effetto Controparte_3 dichiarare inesigibili le cartelle di pagamento impugnate e non fondato il diritto di essa convenuta a procedere ad esecuzione forzata .
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dello scrivente avvocato il quale si dichiara antistatario.”
CONCLUSIONI parte opposta Controparte_2
[...]
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis e previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso, così giudicare: in via preliminare:
- accertare l'inammissibilità dell'avversa domanda in quanto proposta nelle forme dell'opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c.; nel merito:
- respingere tutte le domande ex adverso formulate, in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso:
- vinte le spese di lite e competenze di giudizio, oltre gli accessori di legge.”
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) in proprio, quale coobligato in solido della società Parte_1 [...]
e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della , ha Parte_2 Parte_2 spiegato opposizione ex art 615 comma 1 c.p.c. avverso le cartelle n. 06820240089336300000 e n.
0682024008933630001, emesse da e relative al “Recupero Controparte_3 contributo dovuto a seguito di escussione di Garanzia di Fondo Pubblico”.
La parte opponente ha altresì specificato che “Le cartelle opposte sono frutto del recupero delle agevolazioni ex Legge n. 662/96 a fronte della surroga di ella posizione d'Istituto finanziatore Pt_3
a seguito di escussione della garanzia”.
L'opponente ha quindi rassegnato le conclusioni di cui in premessa, dopo aver dedotto quanto di seguito riportato riassuntivamente:
1) la “NULLITA' E/O INESISTENZA DELLA NOTIFICA PER MANCATO INVIO DELL'AVVISO DI
ACCERTAMENTO”
2) la “VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL CREDITO E DI CORRETTEZZA DEL
PROCEDIMENTO COATTIVO”.
II) In data 3.4.25 si è costituita la che ha rassegnato Controparte_4 le conclusioni sopra riportate. La parte opposta ha ricostruito i rapporti con la parte opponente nei termini di seguito specificati e non contestati dalla controparte:
“con delibera del 10.04.2020, il Comitato di gestione del Fondo, esaminata la richiesta presentata in data 07.04.2020 dalla Banca, aveva ammesso all'intervento agevolativo del Fondo, Pt_2 concedendo una garanzia diretta sul finanziamento, nella misura di € 240.000, pari all'80% dell'importo erogato (doc. 3).
Stante l'inadempimento della e l'esito infruttuoso dell'intimazioni di pagamento del Parte_2
1.03.2022, e dei successivi solleciti, inviate dall'istituto finanziatore. sia all'impresa che al garante Parte (doc. 4), la in data 27.06.2022, chiedeva a l'attivazione della garanzia del Fondo, CP_2 allegando tra la documentazione prescritta, copia della fideiussione specifica sottoscritta dal garante
(doc. 5). Parte A seguito della delibera del Consiglio di Gestione del 19.05.2023 (doc. 6) provvedeva a liquidare in favore della Banca richiedente l'importo di € 240.000, pari all'80% della somma garantita e ne dava inoltre comunicazione a quest'ultima con pec del 31.05.2023 (doc. 7). Parte Successivamente, con raccomandata a/r del 13.10.2023, informava dell'avvenuta escussione della garanzia sia l'impresa che il garante sig. , dichiarando di surrogarsi ex lege a Pt_1 [...]
e invitandoli al pagamento della somma di € 240.591,78, comprensiva degli Controparte_5
pagina 3 di 7 interessi legali maturati dal 31.07.2023, con avvertimento che, decorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla ricezione dell'avviso, il creditore sarebbe stato iscritto a ruolo e riscosso per il tramite dell'estratto pubblico (doc. 8).
Attesa la persistente insolvenza dei debitori, il gestore procedeva, quindi, alla formazione del ruolo, ed alla sua trasmissione alla società incaricata dell'attività di esazione per gli adempimenti di competenza e ciò ai sensi dell'art. 2, co. 4 del decreto del Ministero delle Attività Produttive del
20.06.2005, il quale richiama espressamente il disposto di cui all'art. 9, co. 5 del D. Lgs. 31.03.1998,
n. 123, che prevede quale modalità ordinaria di recupero del credito erariale conseguente all'escussione della garanzia pubblica l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 28.01.1988,
n. 43, così come sostituito dall'art. 17 del D. Lgs. 26.02.1999, n. 46.”
III) Con decreto del 23/04/2025 questo Giudice ha dichiarato la contumacia di Controparte_3
, disposto la prosecuzione del giudizio con il rito semplificato e fissato la prima udienza al
[...]
26/06/2025. A tale udienza, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
IV) L'opposizione non può essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Deve rilevarsi preliminarmente che il primo motivo di opposizione (con il quale l'opponente ha eccepito di non aver " mai ricevuto alcun atto presupposto (quali avvisi di accertamento, intimazioni di pagamento o altro avvisi di accertamento, intimazioni di pagamento o altro) idoneo a far comprendere la natura e la genesi del debito, né le cartelle sono fornite di una motivazione chiara ed esaustiva”) è riconducibile nell'alveo dell'art 617 c.p.c..
Così qualificata tale doglianza deve essere ritenuta tardiva, perché dedotta oltre il termine di legge di
20 giorni, previsto dallo stesso art 617 c.p.c.. Infatti, il ricorso è stato iscritto a ruolo in data 5.2.25 ed è pacifico tra le parti che le cartelle in argomento siano state notificate nei confronti della società
[...] in data 26.04.2024 e nei confronti di in data Controparte_6 Parte_1
5.12.24.
Il secondo motivo di opposizione, riconducibile all' art 615 c.p.c. è infondato. L'opponente infatti contesta l'esistenza del titolo esecutivo (a pag. 5 e ss della citazione si legge: “Non si comprende la natura giuridica della pretesa né la ragione per cui un debito di carattere apparentemente privatistico
(derivante da garanzie su fondi pubblici) possa essere iscritto a ruolo e riscosso con le modalità tipiche dei crediti tributari senza una chiara base normativa. (…) Nel caso che ci occupa l'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha notificato al fideiussore del mutuo signor Parte_1 nella qualità di legale rappresentante della società e come coobligato in
[...] Controparte_6 solido con la stessa, due cartelle esattoriali relative al recupero di somme che non hanno natura pagina 4 di 7 pubblicistica bensì nascono dalla insolvenze di finanziamenti garantiti da
[...] che è subentrata nella qualità di garante nel rapporto tra Istituto di Controparte_7
Credito che ha erogato il mutuo e l'imprenditore beneficiario, recuperando le predette somme a mezzo ruolo esattoriale dalla società insolvente e dal fideiussore. (…) Pertanto, il ruolo Parte_2 esattoriale, in caso di riscossione di entrate di natura privatistica, non assume natura di titolo esecutivo ma, al contrario, “l'Ente è onerato della precostituzione del titolo e, successivamente all'acquisizione di quest'ultimo, alla emanazione del ruolo e della cartella di pagamento che, in tale fattispecie, assumono natura esclusiva di precetto.”).
Va sul punto precisato che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, al quale questo
Giudice aderisce, “il credito che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI è un credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dall'art. 7 d.lgs n. 123/98 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive” (Trib. Napoli, 29.4.2022; Corte di
Appello di Bari, n. 1675/23; ved. anche Cass. 1005/23, secondo cui “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del Controparte_2 garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale”). Una recente pronunzia della Cassazione ha escluso la necessità della sussistenza di un titolo esecutivo, per la surroga di . La Cassazione infatti ha Controparte_2 sottolineato come “il privilegio previsto dall'art. 9 d.lgs. 123/98 assista anche il credito del gestore del
Fondo di Garanzia che abbia subito l'escussione da parte dell'istituto di credito, a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento. L'art. 8 bis del decreto legge 3/2015, che prevede in maniera esplicita che costituisce credito privilegiato il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi garanti, delle somme liquidate dal Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 legge 662/1996, ha natura di norma di interpretazione autentica e non ha carattere innovativo”. La Corte ha quindi richiamato il principio espresso dalla sentenza 1005/23, come sopra riportato, sottolineando che il diritto di non è un ordinario credito avente causa Controparte_2 in un rapporto di diritto privato, dovendo riconoscersi ad esso natura pubblicistica “in quanto il suo riconoscimento ha lo scopo di far riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo”, con conseguente “ammissibilità della procedura di riscossione a mezzo ruolo per il suo recupero, anche in mancanza di titolo esecutivo, in deroga all'art. 21 d.lgs. 46/1999” (Cass. 15485/2024). pagina 5 di 7 E' opportuno ribadire che la Suprema Corte in tale Ordinanza del 14.6.2024 (n. 15485 del 2024), ha escluso il carattere innovativo del predetto art 8 bis, chiarendo altresì che non vi è necessità della sussistenza di un titolo esecutivo per la surroga di , precisando quanto di seguito Controparte_2 riportato testualmente:
-“In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, l'avvenuta escussione della garanzia nei confronti del gestore del Fondo di Garanzia determina la surrogazione dello stesso nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto privilegiato volto al recupero delle risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese. Pertanto, è legittima la riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999.”
- “il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento (Cass., Sez. 1, Ordinanza Data pi n. 6508 del 09/03/2020, Rv. 657486 - 01), in quanto la norma si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 9926 del 20/04/2018, Rv. 648259 - 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 2663 del
30/01/2019);”;
-(…) “in ogni caso, l'art. 8 bis del decreto-legge n. 3/2015 convertito in Legge 24 marzo 2015 n. 33, il cui comma 3, in maniera esplicita, prevede che costituisce credito privilegiato il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, ha natura di interpretazione autentica e non ha carattere innovativo (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30739 del
26/11/2019).”
In definitiva, in ragione di quanto sin qui rilevato, tenuto conto anche della documentazione depositata dalla parte opposta (docc. da 3 a 8), il motivo di opposizione in esame deve essere respinto.
Infine non può essere accolta l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione, dedotta dall'opponente all'udienza di discussione “in ragione della deroga all'art 1957 cc.”.
Tra la documentazione depositata in atti è presente:
- il contratto di finanziamento in questione, del 27.4. 2020, erogato da parte di Banca Monte Paschi di
Siena in favore della società opponente (doc. 1 fasc. parte opposta);
-la fideiussione rilasciata da in data 16.4.20 in favore della società Parte_1 opponente (doc. 2 fasc. parte opposta). In quest'ultima all'art 6 è prevista espressamente una deroga all'art 1957c.c. pagina 6 di 7 Questo Giudice ritiene valida tale pattuizione, in ragione di quanto statuito dalla Corte di Cassazione
(Ord. N. 567/2025): “In coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, che ha ripetutamente affermato che le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie, deve, pertanto, escludersi l'invalidità della clausola che deroga all'art. 1957 cod. civ., e ciò perché la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (così, in relazione alla derogabilità dell'art. 1957, Cass., sez. 6-1,
04/12/2017, n. 28943; Cass., sez. 6-1, 24/09/2013, n. 21867; Cass., sez. 3, 18/04/2007, n. 9245).
V) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in relazione al valore della controversia e ai parametri minimi del DM n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività concretamente espletata (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna in solido a rimborsare a in favore Parte_4 Pt_2 Parte_2 di le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_2
4.217,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa;
- nulla sulle spese in relazione ad rimasta contumace. Controparte_1
Milano, 16/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria UR
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