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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1155/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 1155/2021
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
Dott. Giuseppe Mario Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1155/2021 R.G., promossa con atto di citazione notificato via PEC il 15.11.2021, trattenuta in decisione all'udienza del 15
OGGETTO: gennaio 2025 con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Mediazione d a
Codice: P.IVA_1 P.IVA ), corrente in Santa Maria Parte_1 P.IVA_2
della Versa (PV), in persona del proprio legale rappresentante Pt_2
[...]
Rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cani,
( ), con domicilio eletto presso lo studio di C.F._1
quest'ultimo in Piacenza, via Sopramuro 66, come da procura in atti
APPELLANTE
c o n t r o
(P.IVA , con sede in Cremona Controparte_1 P.IVA_3 (CR) Via Cappuccini n.1/F, in persona del proprio Legale Rappresentate
Dott. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Guareschi (C.F.
) del Foro di Cremona, con domicilio eletto presso C.F._2
lo studio di quest'ultimo, in Cremona, Via Ponchielli n.4, come da procura in atti
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona, n. 169/2021,
pubblicata il 22.04.2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“Voglia la Corte d'appello di Brescia;
a riforma della sentenza 169/21 del tribunale di Cremona resa il 26/2/21 e pubblicata il 22/4/21;
accertato che la non ha dato prova d'esser iscritta, Controparte_1
unitamente al suo legale rappresentante, all'albo o al Rea del Registro
Imprese nella sezione “mediatori” e quindi della sua legittimazione attiva a pretendere le provvigioni per cui è causa;
accertato che la circostanza, oltre a costituire mera difesa proponibile in ogni fase del giudizio, è altresì rilevabile d'ufficio;
che la circostanza (iscrizione) non è mai stata addotta dall'appellata e dunque ad essa non può trovare applicazione il dettato di cui all'art. 115
cpc.
Respingere la domanda avanzata dalla Controparte_1 in subordine:
accertato che tra le parti non è intervenuto nessun accordo in ordine all'entità della percentuale mediatoria da corrispondere all'appellata;
dichiarare applicabile alla fattispecie la percentuale di cui agli usi pubblici depositati presso la Camera di Commercio.
Accertato che la ha chiesto la provvigione anche per le CP_1
causali di cui al contratto 11585/00, contratto che la stessa appellata ha posto nel nulla con il contratto 11585/01;
dichiarare non dovute le provvigioni per la sorte contratto 11585/00.
In ogni caso:
accertato che la provvigione per la mediazione è soggetta a prescrizione annuale e che il semplice invio delle fatture commerciali non costituisce atto interruttivo della prescrizione dato atto che la non ha interrotto il decorso della Controparte_1
prescrizione prima della notifica del decreto ingiuntivo per cui si controverte;
dichiarare prescritta e non dovuta l'eventuale provvigione alla mediazione”.
Dell'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia rigettare l'appello proposto dalla per le motivazioni già esposte nella Parte_1
Comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.02.2022. Con
vittoria di spese ed onorari.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso regolarmente notificato ha chiesto ed Controparte_1
ottenuto l'emissione di un'ingiunzione di pagamento (decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 863/2019 emesso in data 17.07.2019) per la somma di € 7.427,46, oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in € 685,50, a carico di a titolo di provvigione per Controparte_3
l'attività di intermediazione di prodotti vitivinicoli, come da fatture nn.
500 del 03.08.2018 dell'importo di € 4.338,20 e n. 740 del 5.12.2018
dell'importo di € 3.039,26.
Con atto di citazione regolarmente depositato, la società Controparte_3
ha chiamato in giudizio innanzi al Tribunale di Cremona la società
[...]
opponendosi al decreto ingiuntivo notificato in data CP_1
22.07.2019.
In punto di fatto ha esposto che l'acquirente non aveva eseguito l'intera prestazione (acquisto del vino), nonostante su quell'ipotetico acquisto fosse già stato corrisposto al mediatore il suo compenso.
In punto di diritto, la società opponente ha eccepito: l'intervenuta cessazione del rapporto commerciale con la società opposta sin dal novembre 2017, onde tutte le prestazioni successive a quella data non sarebbero state eseguite dalla con il consenso e su Controparte_1
incarico della l'applicazione di una percentuale di Controparte_3
provvigione mai concordata e contraria a quelle in uso nel settore merceologico d'interesse; la prescrizione del diritto per decorrenza del termine previsto dall'art. 2950 c.c. Ha chiesto, dunque, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, in via preliminare in quanto nulla è dovuto alla o in via Controparte_1
subordinata, per l'intervenuta prescrizione del diritto, o in via di ulteriore subordine, accertato che nei “contratti” posti a fondamento della richiesta di provvigioni da parte della non sono indicate le CP_1
percentuali per la remunerazione delle provvigioni esposte dall'opposta nelle fatture azionate monitoriamente, determinarsi le provvigioni eventualmente dovute e la relative entità monetarie applicando la percentuale prevista dagli usi locali;
il tutto con vittoria di spese.
Regolarmente costituitasi, ha esposto che il rapporto Controparte_1
tra le parti non avrebbe dovuto qualificarsi quale mediazione ma quale procacciamento d'affari, con conseguente inapplicabilità del termine prescrizionale ex adverso invocato; che, in ogni caso, erano stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione che avrebbero impedito l'estinzione del relativo diritto (costituzione in mora tramite invio delle relative fatture), anche laddove fosse stato applicato il termine breve;
che l'eccezione di prescrizione, in assenza di altre circostanze idonee a destituire di fondamento l'ingiunzione, aveva costituito implicito riconoscimento dell'esistenza del titolo in forza del quale era stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo;
che le prestazioni per cui veniva richiesto il pagamento erano state eseguite;
che la percentuale di provvigione poi concretamente applicata era stata concordata con la propria mandante.
Ha, dunque, chiesto respingersi integralmente l'opposizione della società opponente e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite e condanna della controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Concesso il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6, le parti hanno ritenuto che la causa fosse matura per la decisione e solo ha Parte_1
depositato la prima memoria;
pertanto, una volta precisate le conclusioni tramite lo scambio telematico di note, all'udienza del 12.11.2020 il giudice ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di conclusionali e repliche.
Nella propria comparsa conclusionale la difesa della società opponente ha sollevato eccezione di carenza del diritto alla provvigione in capo alla società opposta per mancata iscrizione al ruolo dei mediatori o, dopo l'emanazione del D.L.vo n. 59/2010, al R.E.A. nel Registro delle Imprese
per il settore merceologico di riferimento.
Con sentenza n. 169/2021 del 22.04.2021 il Tribunale di Cremona ha affermato che:
- l'eccezione sollevata solo in sede di comparsa conclusionale da parte di deve essere disattesa, in quanto, sebbene si tratti di Controparte_3
un'eccezione rilevabile d'ufficio, nel caso di specie trovano applicazione altri due principi: “il primo è quello che vuole che il giudice possa
sollevare d'ufficio questioni di nullità solo laddove queste emergano dal
materiale probatorio ed allegatorio tempestivamente versato in atti […];
il secondo è quello secondo cui l'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto
l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte […], considera la non contestazione un comportamento
univocamente rilevante ai fini della determinazione del perimetro e
dell'oggetto del giudizio”, con la conseguenza, ribadita di recente dalla giurisprudenza, che in materia di mediazione tipica o atipica, la non contestazione circa l'iscrizione del mediatore negli appositi albi o registri espunge tale fatto da quelli su cui il Giudice può incidere, rendendolo sostanzialmente intangibile;
- la contestazione contenuta nella prima pagina dell'atto di citazione in opposizione (“contestiamo già da subito la legittimità della Parte_3
a pretendere le provvigioni per cui è lite”), ripresa anche nelle
[...]
conclusioni della memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., appare generica e, nel contesto della frase in cui è inserita, appare riferirsi al merito dell'attività
di mediazione svolte, anziché alla carenza del requisito preliminare e soggettivo per richiedere il pagamento delle provvigioni, mancando ogni riferimento a tale questione;
- in merito all'allegata cessazione del rapporto commerciale con la società
opposta sin dal novembre 2017, le allegazioni in fatto contenute alle pagine da 5 a 11 della comparsa di costituzione e le relative produzioni documentali dimostrano l'esistenza di rapporti tra le parti anche nel periodo a cui si riferiscono i contratti per cui ha emesso le CP_1
successive fatture, e non trovano adeguata e specifica contestazione, se non limitatamente ai documenti 6 e 23 (vedasi verbale dell'udienza del
19.12.2019), che peraltro sono solo due comunicazioni mail in cui esplicita il compenso provvigionale che ritiene esserle CP_1 dovuto;
- quanto all'applicazione di una percentuale di provvigione mai concordata, dalla visione delle numerose fatture (precedenti a quelle per cui si dibatte nel presente giudizio) prodotte al doc. 27 dalla difesa di emerge chiaramente che il 3% era la misura delle CP_1
provvigioni di prassi applicate nel rapporto contrattuale tra gli odierni contendenti;
- con riferimento all'eccezione di prescrizione, al di là ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica che si voglia attribuire al rapporto tra le parti (mediazione o procacciamento d'affari), la trasmissione della fattura allegata, contenente i termini di pagamento esplicitati all'interno della stessa, alcuni mesi dopo la conclusione dell'affare cui si riferisce e nell'ambito di un rapporto che già negli anni precedenti prevedeva questo meccanismo tra le parti, non può che intendersi atto idoneo ad interrompere la prescrizione, integrando un'ipotesi non formale di costituzione in mora secondo la giurisprudenza di legittimità. Inoltre, dopo l'emanazione del D.L.vo 231/2002 sul ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali, la regola è che gli interessi moratori decorrono dal termine di pagamento contenuto nella fattura,
senza necessità di messa in mora, sicché deve ritenersi che già la trasmissione della fattura costituisca, nella sostanza, richiesta di pagamento e messa in mora.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale di Cremona,
ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 863/2019 e ha condannato a rifondere a le spese di Controparte_3 Controparte_1
lite liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
domandandone la riforma in forza di quattro motivi di gravame;
[...]
si è costituito in giudizio e ha contestato la fondatezza CP_1
dell'appello chiedendone il rigetto.
All'udienza del 15 gennaio 2025 i difensori hanno precisato le conclusioni riportandosi alle note già depositate ed il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte Parte_1
in cui il primo giudice ha ritenuto tardiva ed inammissibile l'eccezione di carenza di iscrizione della presso il REA del Registro Controparte_1
delle Imprese sulla base della argomentazione che segue: “Se è vero,
infatti, che si tratta di eccezione rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass. n.
8581 del 09/04/2013), nel caso di specie trovano applicazione altri due
principi fondamentali per il nostro sistema processuale civile, entrambi
pure sanciti dalla Suprema Corte di cassazione: il primo è quello che
vuole che il giudice possa sollevare d'ufficio questioni di nullità solo
laddove queste emergano dal materiale probatorio ed allegatorio
tempestivamente versato in atti (cfr. Cass. n. n. 20388 del 01/08/2018); il
secondo è quello secondo cui l'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla
controparte (in vista anche del sistema delle preclusioni, il quale
comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la
materia controversa, e per il principio di economia, che deve informare il
processo, alla stregua dell'art. 111 Cost.), considera la non contestazione
un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione del
perimetro e dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice
[…], con la conseguenza, recentemente ribadita sempre dalla corte di
nomofilachia, che, anche in controversie afferenti la mediazione tipica o
atipica, la non contestazione circa l'iscrizione del mediatore negli
appositi albi o registri espunge tale fatto da quelli su cui il Giudice può
incidere, rendendolo sostanzialmente intangibile […] la contestazione (o,
per dirla con la norma codicistica, la presa di posizione) sui fatti ex
adverso allegati deve essere precisa ed esplicita, mentre in questo caso è
generica e, nel contesto della frase in cui è inserita e tenendo conto del
resto delle difese contenute nell'atto introduttivo, pare più riferirsi al
merito dell'opera svolta dall'opposta che alla carenza di un requisito
preliminare e soggettivo per richiedere il pagamento delle provvigioni,
mancando ogni riferimento a tale ultima questione. Né il fatto di
concludere, nella memoria ex art 183, comma 6, n. 1, c.p.c., chiedendo di
dichiarare che “la è sfornita di legittimazione attiva e Controparte_1
non ha titolo a pretendere le provvigioni richieste” introduce in giudizio
tale specifica contestazione.
Dunque va considerato tamquam non esset il nuovo tema d'indagine proposto dalla difesa dell'opponente in comparsa conclusionale, con la
conseguenza che la qualifica soggettiva dell'opposta e la sua possibilità
astratta di essere destinatario di pagamento di somme a titolo di
provvigione per mediazione atipica non può considerarsi contestato”.
L'appellante contesta tale conclusione richiamando l'orientamento giurisprudenziale, che ritiene ormai consolidato, per il quale la carenza di titolarità del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, e precisa di avere contestato già
dall'introduzione del giudizio di primo grado (atto di citazione pag. 1, 17-
18) sia la legittimazione della a pretendere le Controparte_1
provvigioni richieste in via monitoria sia a pretenderle nell'entità richiesta,
riservandosi di meglio argomentare all'esito della costituzione in giudizio della società opposta, che avrebbe potuto produrre una visura camerale dalla quale si potesse rilevare l'iscrizione al REA, sezione mediatori.
Rammenta, inoltre, che già dal primo grado aveva evidenziato che l'iscrizione ad apposito albo era divenuta requisito essenziale con l'introduzione della L. 39/1989 art. 2 c. 1 e 2, necessario per potere pretende il diritto alla provvigione”.
Sul punto la società appellante aggiunge che le imprese in forma societaria devono richiedere un'autonoma iscrizione, la cui sussistenza deve essere provata in giudizio da chi agisce per il pagamento della provvigione, e che l'eccezione di nullità del contratto per la mancanza di tale iscrizione costituisce un'eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio dal giudice,
anche in appello. Sostiene che l'iscrizione della all'albo dei mediatori Controparte_1
avrebbe potuto dirsi circostanza non contestata, e conseguentemente provata ex art 115 c.p.c., soltanto nel caso in cui la predetta società avesse sostenuto, pur senza darne prova, di essere iscritta all'albo e tale circostanza non fosse stata contestata, mentre nella specie la società
appellata mai aveva allegato di essere iscritta al REA.
Con il secondo motivo ribadisce l'eccezione di Parte_1
intervenuta prescrizione del diritto alle provvigioni per l'attività di mediazione, censurando la sentenza per avere il giudice di prime cure ritenuto, sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale ormai superato,
che il semplice invio di una fattura commerciale costituisse atto bastevole all'interruzione della prescrizione annuale del diritto alla provvigione e ciò con la seguente argomentazione: “Nel caso di specie, la trasmissione
della fattura, contenente termini di pagamento esplicitati all'interno della
stessa, alcuni mesi dopo la conclusione dell'affare cui si riferisce e
nell'ambito di un rapporto che già negli anni precedenti prevedeva questo
meccanismo tra le parti, non può che intendersi atto idoneo ad
interrompere la prescrizione, che dunque non è maturata prima della
notifica del decreto ingiuntivo.”
A tale proposito l'appellante richiama l'orientamento della giurisprudenza ormai maggioritaria, secondo cui l'invio di una fattura commerciale,
“sebbene, di per sé, insufficiente ai fini ed agli effetti di cui all'art. 1219
c. 1 c.c., può risultare idoneo a tale scopo, […] purchè lo stesso risulti
corredato dall'indicazione di un termine per il pagamento e dall'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà
ritenersi costituito in mora” e rileva che dalle fatture azionate dall'appellata “non si rinviene alcuna dicitura idonea a rappresentare la
messa in mora secondo i dettami della giurisprudenza”.
Rileva che, nel caso di specie, per ammissione della stessa società
i contratti oggetto del presente giudizio che farebbero sorgere il CP_1
diritto alla provvigione sono stati conclusi rispettivamente il 19.1.2018 e il 22.1.2018, per cui, in assenza di atti interruttivi, il diritto alla provvigione dovrebbe considerarsi prescritto ai sensi dell'art. 2950 c.c..
Con il terzo motivo, censura la sentenza nella parte in Parte_1
cui il Tribunale ha ritenuto provata l'attività svolta dalla CP_1
in quanto “le allegazioni in fatto contenute alle pagine da 5 a 11
[...]
della comparsa di costituzione e le relative produzioni documentali
dimostrano l'esistenza di rapporti tra le parti anche nel periodo cui si
riferiscono i contratti per cui ha emesso le successive fatture, CP_1
e non trovano adeguata e specifica contestazione, se non limitatamente ai
documenti 6 e 23 (vedasi verbale dell'udienza del 19.12.2019), che
peraltro sono solo due comunicazioni mail in cui esplicita il CP_1
compenso provvigionale che ritiene esserle dovuto”.
In particolare, l'appellante rileva che la società opposta si è limitata a versare in giudizio soltanto due contratti (n. 11585/00 e il n. 11588/00),
mentre non è stato prodotto il contratto n. 11585/01 sulla cui scorta è stata emessa la fattura n. 740/2018.
Evidenzia che dai docc. 14 e 16 provenienti dalla società appellata si rinviene che la ha contestato che “da un controllo effettuato il CP_3
numero di contratto citato 11585/00 risulta inesistente…non vi sono
rapporti di vendita in essere … attraverso l'agenzia Controparte_1
circostanza non esaminata dal Tribunale, nonostante già in occasione di un altro giudizio la società appellata avesse provveduto a fatturare mediazioni mai poste in essere per “annullo” dell'ordine da parte della stessa. Rileva che nel doc. 18 la allega e produce proprio Controparte_1
il contratto 11585/01 del 19.1.18 nel quale si legge “il presente contratto
annulla e sostituisce il precedente 11585/00”, con la conseguenza che la fattura 500 ad esso relativa non è dovuta nella parte relativa al contratto
11585/00; inoltre dal doc. 9 emerge che la società appellata avrebbe trasmesso alle ore 9:24 il contratto 11585/00 sottoscritto da Casa IR,
ma questo contratto, come quello relativo sottoscritto dalla CP_1
[...
sono stati spediti/ricevuti alle ore 10:06, come attestato nell'epigrafe di entrambi i documenti, circostanza che rende poco verosimile la possibilità che la abbia potuto trasmettere i documenti Controparte_1
alle ore 9:24 circa mezz'ora prima di averli ricevuti.
Infine, la società appellante sottolinea come l'operato dell'opposta risulti incomprensibile, tenuto conto della fatturazione di rapporti inesistenti di cui alla fattura 287/18, e della denunciata illegittima richiesta stragiudiziale di compensi non dovuti.
Con il quarto motivo, la società appellante lamenta che il Tribunale abbia determinato in 3% la provvigione affermando che “basterà prendere
visione delle numerose fatture (precedenti a quelle per cui si dibatte nel presente giudizio) prodotte al doc. 27 dalla difesa dell'opposta per
verificare che il 3% era la misura delle provvigioni di prassi applicate nel
rapporto contrattuale tra gli odierni contendenti […], ben può affermarsi
che la provvigione applicata nelle due fatture per cui Controparte_1
ha agito in monitorio è conforme alle prassi contrattuali già in vigore tra
le parti, che dunque concordavano sulla stessa.”
In particolare, si duole che, pur in mancanza di un accordo, il giudice di prime cure abbia determinato quella percentuale, in violazione dell'art. 1755 c.c. che dispone come la provvigione in mancanza di patto, tariffe professionali o di usi, deve essere determinata dal giudice secondo equità.
Secondo la società appellante, nel caso in esame, avrebbero dovuto trovare applicazione gli usi, quali fonti del diritto ex art. 1 sub. n. 4 delle disposizioni sulla legge in generale e le preleggi e non la prassi commerciale applicata dal Tribunale, non trattandosi di una fonte del diritto.
*****
Il primo motivo è fondato.
Va, innanzitutto, premesso che il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, il cui art. 73 ha soppresso il ruolo dei mediatori previsto dalla L. n. 39 del 1989, art. 2, non ha determinato l'abrogazione della predetta legge, in quanto le attività da essa disciplinate sono comunque soggette a dichiarazione di inizio di attività corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presentare alla camera di commercio, con la conseguenza che la L. n. 39 del 1989, art. 6, deve interpretarsi nel senso che hanno diritto alla provvigione i soli mediatori iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla camera di commercio anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla disciplina scaturita dal D.Lgs. n. 59 del 2010
(cfr. tra le tante: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 762 del 16/01/2014; cass.
24.10.2023 n. 29506).
Ciò posto, il primo giudice ha ritenuto di non potere esaminare l'eccezione relativa alla mancata iscrizione della società Controparte_1
nell'apposita sezione del Registro delle Imprese in quanto sollevata solo nella comparsa conclusionale, all'uopo invocando il principio enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 8581 del 9.4.2013, secondo cui l'eccezione di nullità del contratto di mediazione per mancata iscrizione del mediatore nei registri tenuti presso le camere di commercio è
eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice, e in grado di appello non soggetta al divieto di ius novorum ex art. 345 c.p.c., che soggiace tuttavia al principio di non contestazione ex art 115 c.p.c., che esime il giudice da qualsiasi controllo sul fatto non contestato della iscrizione entro i termini di decadenza ex art 167 c.p.c.
Il ragionamento che precede non può essere condiviso.
In primo luogo, non si conviene con l'affermazione del primo giudice in ordine all'onere di contestazione della iscrizione della Controparte_1
al registro delle imprese da parte della Controparte_3
Con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, quest'ultima ha eccepito la prescrizione annuale prevista dall'art. 2950 c.c. per il diritto del mediatore alla provvigione, sul presupposto quindi che la società appellata avesse svolto attività di mediazione;
costituendosi in giudizio la si è limitato a definirsi mero procacciatore di prodotti Controparte_1
vitivinicoli senza, tuttavia, allegare né provare di avere svolto tale attività
con carattere occasionale e sporadico, che solo avrebbe escluso l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, né tantomeno ha addotto la sussistenza di tale iscrizione. Nessun onere di contestazione della qualità
di procacciatore o della mancata prova dell'iscrizione era, dunque,
ravvisabile in capo alla società opponente, posto che, come più
diffusamente si dirà nel prosieguo, l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese riguarda anche il procacciatore di beni mobili che svolga con carattere continuativo o professionale la sua attività, su cui grava l'onere di provare l'iscrizione per potere richiedere la provvigione.
Anche a volere diversamente ritenere, vanno condivise le argomentazioni espresse dalla Suprema Corte con la sentenza 4019 del 9.2.2023
(richiamata anche dalla successiva sentenza 4.10.2023 n. 29506) che,
procedendo ad una organica ricostruzione dei propri precedenti in materia,
ha contestato il principio inaugurato dalla sentenza n. 1568/2013 (lo stesso espresso anche da Cass. 8581/2013 invocata dal Tribunale) - e richiamato in modo tralatizio e superfluo da Cass. ord. 20556 del 19.7.2021, ma anche da Cass. 14971/2022, 12653/2020, 25319/2019 - di operatività del principio di non contestazione sul punto relativo all'iscrizione del mediatore nei registri presso le camere di commercio, ritenendolo non agevolmente conciliabile con i principi sanciti dalle SSUU della Corte di
Cassazione n 761/2002, secondo cui la cognizione giudiziale di fatti qualificati da una norma imperativa, come quella che prevede la suddetta iscrizione, non può essere coperta dal principio di non contestazione.
La Suprema Corte ha, invece, fatto propria l'argomentazione esposta dalla precedente sentenza della Cassazione n. 3862/2015, che sul solco del principio sancito dalle SSUU con la sentenza n. 761/2002, sopra citata, ha espresso il seguente principio di diritto: <Da un lato (...) è onere
dell'attore, ove proponga domanda per il pagamento della provvigione
(...), dimostrare di essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari in
mediazione; dall'altro, (...) rientra tra i doveri del giudice, prima di
accogliere una domanda, verificare anche ex officio e in assenza di
qualsiasi contestazione della controparte, la ricorrenza della ricordata
condizione, assente la quale la domanda attrice non può che essere
rigettata". Identicamente, in questo senso, cfr. Cass. 14076/2002, Cass.
20749/2004, Cass. 5953/2005, Cass. 11539/2013. Più recentemente,
ancora in questo senso, cfr. Cass. 10911/2021, che ha confermato una
decisione della corte d'appello che aveva rilevato il difetto di iscrizione
pur in assenza di contestazione della controparte sul punto>>.
Non operando, dunque, il principio di non contestazione con riferimento all'iscrizione del mediatore nel relativo albo professionale, l'eccezione di difetto di tale requisito, seppure proposta dalla per la prima Controparte_3
volta nella comparsa conclusionale in primo grado, anche solo quale sollecitazione a verificare d'ufficio la sussistenza del requisito, avrebbe dovuto essere esaminata dal primo giudice, che l'ha invece giudicata inammissibile e ha ritenuto che non andasse valutata la questione. Dovendo, dunque, procedersi all'esame della eccezione de qua, ritiene la
Corte che essa sia fondata, e ciò anche a volere ritenere che la
[...]
abbia operato quale procacciatore di affari di prodotti CP_1
vitivinicoli per conto della Controparte_3
Il Collegio ritiene, infatti, di aderire al principio di diritto espresso dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 2.8.2017 n. 19161.
Le SSUU, infatti, chiamate a decidere se la norma che rende nulla la pattuizione di una provvigione per il mediatore che non sia iscritto nell'elenco di cui alla L. n. 39 del 1989, art. 2, ovvero nei registri o repertori di cui al D.Lgs. n. 59 del 2010, art. 73, si possa applicare anche ai c.d. procacciatori di affari (o rientranti nella categoria dei mediatori atipici), ha innanzitutto premesso che <La L. n. 39 del 1989, art. 2,
comma 4, stabilisce che l'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche
se l'attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo da coloro
che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di
affari relativi ad immobili o ad aziende. E poichè nella nozione di mandato
a titolo oneroso deve ritenersi rientri anche l'incarico conferito ad un
soggetto o ad un'impresa finalizzato alla ricerca di altri soggetti
interessati alla conclusione di un determinato affare, anche i
procacciatori di affari, che su incarico di una parte svolgano l'attività di
intermediazione per la conclusione di un affare concernente beni immobili
o aziende, devono essere iscritti nel ruolo di cui alla L. n. 39 del 1989, con
la conseguenza che la mancata iscrizione esclude il diritto alla
provvigione>>. Le SSUU hanno poi evidenziato che
2, della medesima legge prevede che il ruolo degli agenti sia distinto in
tre sezioni, una delle quali per gli agenti muniti di mandato a titolo
oneroso, è agevole concludere che la occasionalità dell'attività svolta
sulla base di mandato oneroso esonera dalla iscrizione dell'agente nella
speciale sezione del ruolo solo nel caso in cui l'attività abbia ad oggetto
beni diversi dai beni immobili o dalle aziende. In sintesi, l'attività
occasionale svolta dal mediatore tipico o atipico che si riferisca alla
intermediazione in affari concernenti beni mobili non richiede l'iscrizione
di cui alla L. n. 89 del 1989, art. 2, (e ora al D.Lgs. n. 59 del 2010, art.
73).
Ove viceversa l'attività sia svolta a titolo professionale, deve ritenersi che
qualsiasi forma assuma la mediazione e qualsiasi sia l'oggetto della
intermediazione, e quindi anche i beni mobili, il mediatore, tipico o atipico
è tenuto all'iscrizione nel ruolo (ora nel registro delle imprese o nel
repertorio delle attività economiche), con tutte le conseguenze che dalla
mancanza di iscrizione derivano quanto al diritto alla provvigione.>>.
Le SSUU hanno quindi pronunciato il seguente principio di diritto per cui
<è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione
negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni
corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate
(c.d. mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una
parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere
un'attività intesa alla ricerca di un persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni, e proprio per
il suo estrinsecarsi in attività di intermediazione, rientra nell'ambito di
applicabilità della disposizione prevista dalla L. n. 39 del 1989, art. 2,
comma 4, che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di
mediazione per il caso in cui oggetto dell'affare siano beni immobili o
aziende. Ove oggetto dell'affare siano altre tipologie di beni - e
segnatamente beni mobili - l'obbligo di iscrizione sussiste solo per chi
svolga la detta attività in modo non occasionale e quindi professionale o
continuativo. Ove ricorra tale ipotesi, anche per l'esercizio di questa
attività è richiesta l'iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione
di cui alla citata L. n. 39 del 1989, menzionato art. 2, (ora, a seguito
dell'abrogazione del ruolo dei mediatori, la dichiarazione di inizio di
attività alla Camera di commercio, ai sensi del D.Lgs. n. 59 del 2010, art.
73), ragion per cui il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude,
ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, il diritto alla provvigione>>.
Applicando il principio che precede al caso in esame, deve ritenersi che anche ove si ritenga che la svolgesse attività di mero Controparte_1
procacciatore di affari per conto della comunque sussisteva Controparte_3
l'obbligo dell'iscrizione presso il registro delle imprese, in quanto l'attività svolta dalla peraltro sotto forma societaria, Controparte_1
oggetto della domanda di provvigioni, aveva ad oggetto plurimi ordini di ingenti quantitativi di prodotti vitivinicoli della acquistati Controparte_3
da vari clienti grazie alla sua intermediazione, svolta in modo continuativo per ben cinque anni (cfr. fatture dal 2013 al 2018, prodotte dall'appellata). Emerge, quindi, in maniera inequivoca che la ha svolto Controparte_1
la propria attività in modo professionale e certamente non occasionale, con la conseguenza che, anche se l'affare alla conclusione del quale è riferita la domanda di corresponsione delle provvigioni ha avuto ad oggetto un complesso di beni mobili, deve concludersi che si è in presenza di un'attività di mediazione atipica il cui svolgimento era soggetto alla iscrizione nel ruolo di cui alla L. n. 39 del 1989, art. 2.
Poichè la non ha provato di essere stata iscritta in tale CP_1
ruolo, va escluso il suo diritto alla corresponsione delle provvigioni azionate nel presente giudizio.
Il primo motivo va dunque accolto, in ciò rimanendo assorbiti tutti gli altri motivi.
La sentenza gravata va riformata e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Deve quindi procedersi ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, in conformità dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità consolidato secondo cui, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass.
civ. sez. VI, 24.01.2017 n. 1775; Cass. 30/12/2013 n. 28718; Cass.
22/12/2009 n. 26985; Cass. 4/06/2007 n. 12963).
Ciò posto, secondo il principio della soccombenza le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico della società Controparte_1
nella misura che si liquida in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd.
dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 5.201 e 26.000)
ad eccezione della “fase di trattazione”, che per il primo grado e per il presente giudizio si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Cremona n. 169/2021,
appellata da revoca il decreto ingiuntivo n. 863/2019; Controparte_3
-condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Controparte_3
entrambi i gradi del giudizio che liquida, per il primo grado, in euro 919,00
per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria/trattazione ed euro 1701,00 per la fase decisoria, oltre
15% per spese forfettarie, Iva e cpa, e per il presente grado in euro 1134,00
per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria/trattazione ed euro 1911,00 per la fase decisoria, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Mario Magnoli
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 1155/2021
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
Dott. Giuseppe Mario Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1155/2021 R.G., promossa con atto di citazione notificato via PEC il 15.11.2021, trattenuta in decisione all'udienza del 15
OGGETTO: gennaio 2025 con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Mediazione d a
Codice: P.IVA_1 P.IVA ), corrente in Santa Maria Parte_1 P.IVA_2
della Versa (PV), in persona del proprio legale rappresentante Pt_2
[...]
Rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cani,
( ), con domicilio eletto presso lo studio di C.F._1
quest'ultimo in Piacenza, via Sopramuro 66, come da procura in atti
APPELLANTE
c o n t r o
(P.IVA , con sede in Cremona Controparte_1 P.IVA_3 (CR) Via Cappuccini n.1/F, in persona del proprio Legale Rappresentate
Dott. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Guareschi (C.F.
) del Foro di Cremona, con domicilio eletto presso C.F._2
lo studio di quest'ultimo, in Cremona, Via Ponchielli n.4, come da procura in atti
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona, n. 169/2021,
pubblicata il 22.04.2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“Voglia la Corte d'appello di Brescia;
a riforma della sentenza 169/21 del tribunale di Cremona resa il 26/2/21 e pubblicata il 22/4/21;
accertato che la non ha dato prova d'esser iscritta, Controparte_1
unitamente al suo legale rappresentante, all'albo o al Rea del Registro
Imprese nella sezione “mediatori” e quindi della sua legittimazione attiva a pretendere le provvigioni per cui è causa;
accertato che la circostanza, oltre a costituire mera difesa proponibile in ogni fase del giudizio, è altresì rilevabile d'ufficio;
che la circostanza (iscrizione) non è mai stata addotta dall'appellata e dunque ad essa non può trovare applicazione il dettato di cui all'art. 115
cpc.
Respingere la domanda avanzata dalla Controparte_1 in subordine:
accertato che tra le parti non è intervenuto nessun accordo in ordine all'entità della percentuale mediatoria da corrispondere all'appellata;
dichiarare applicabile alla fattispecie la percentuale di cui agli usi pubblici depositati presso la Camera di Commercio.
Accertato che la ha chiesto la provvigione anche per le CP_1
causali di cui al contratto 11585/00, contratto che la stessa appellata ha posto nel nulla con il contratto 11585/01;
dichiarare non dovute le provvigioni per la sorte contratto 11585/00.
In ogni caso:
accertato che la provvigione per la mediazione è soggetta a prescrizione annuale e che il semplice invio delle fatture commerciali non costituisce atto interruttivo della prescrizione dato atto che la non ha interrotto il decorso della Controparte_1
prescrizione prima della notifica del decreto ingiuntivo per cui si controverte;
dichiarare prescritta e non dovuta l'eventuale provvigione alla mediazione”.
Dell'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia rigettare l'appello proposto dalla per le motivazioni già esposte nella Parte_1
Comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.02.2022. Con
vittoria di spese ed onorari.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso regolarmente notificato ha chiesto ed Controparte_1
ottenuto l'emissione di un'ingiunzione di pagamento (decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 863/2019 emesso in data 17.07.2019) per la somma di € 7.427,46, oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in € 685,50, a carico di a titolo di provvigione per Controparte_3
l'attività di intermediazione di prodotti vitivinicoli, come da fatture nn.
500 del 03.08.2018 dell'importo di € 4.338,20 e n. 740 del 5.12.2018
dell'importo di € 3.039,26.
Con atto di citazione regolarmente depositato, la società Controparte_3
ha chiamato in giudizio innanzi al Tribunale di Cremona la società
[...]
opponendosi al decreto ingiuntivo notificato in data CP_1
22.07.2019.
In punto di fatto ha esposto che l'acquirente non aveva eseguito l'intera prestazione (acquisto del vino), nonostante su quell'ipotetico acquisto fosse già stato corrisposto al mediatore il suo compenso.
In punto di diritto, la società opponente ha eccepito: l'intervenuta cessazione del rapporto commerciale con la società opposta sin dal novembre 2017, onde tutte le prestazioni successive a quella data non sarebbero state eseguite dalla con il consenso e su Controparte_1
incarico della l'applicazione di una percentuale di Controparte_3
provvigione mai concordata e contraria a quelle in uso nel settore merceologico d'interesse; la prescrizione del diritto per decorrenza del termine previsto dall'art. 2950 c.c. Ha chiesto, dunque, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, in via preliminare in quanto nulla è dovuto alla o in via Controparte_1
subordinata, per l'intervenuta prescrizione del diritto, o in via di ulteriore subordine, accertato che nei “contratti” posti a fondamento della richiesta di provvigioni da parte della non sono indicate le CP_1
percentuali per la remunerazione delle provvigioni esposte dall'opposta nelle fatture azionate monitoriamente, determinarsi le provvigioni eventualmente dovute e la relative entità monetarie applicando la percentuale prevista dagli usi locali;
il tutto con vittoria di spese.
Regolarmente costituitasi, ha esposto che il rapporto Controparte_1
tra le parti non avrebbe dovuto qualificarsi quale mediazione ma quale procacciamento d'affari, con conseguente inapplicabilità del termine prescrizionale ex adverso invocato; che, in ogni caso, erano stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione che avrebbero impedito l'estinzione del relativo diritto (costituzione in mora tramite invio delle relative fatture), anche laddove fosse stato applicato il termine breve;
che l'eccezione di prescrizione, in assenza di altre circostanze idonee a destituire di fondamento l'ingiunzione, aveva costituito implicito riconoscimento dell'esistenza del titolo in forza del quale era stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo;
che le prestazioni per cui veniva richiesto il pagamento erano state eseguite;
che la percentuale di provvigione poi concretamente applicata era stata concordata con la propria mandante.
Ha, dunque, chiesto respingersi integralmente l'opposizione della società opponente e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite e condanna della controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Concesso il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6, le parti hanno ritenuto che la causa fosse matura per la decisione e solo ha Parte_1
depositato la prima memoria;
pertanto, una volta precisate le conclusioni tramite lo scambio telematico di note, all'udienza del 12.11.2020 il giudice ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di conclusionali e repliche.
Nella propria comparsa conclusionale la difesa della società opponente ha sollevato eccezione di carenza del diritto alla provvigione in capo alla società opposta per mancata iscrizione al ruolo dei mediatori o, dopo l'emanazione del D.L.vo n. 59/2010, al R.E.A. nel Registro delle Imprese
per il settore merceologico di riferimento.
Con sentenza n. 169/2021 del 22.04.2021 il Tribunale di Cremona ha affermato che:
- l'eccezione sollevata solo in sede di comparsa conclusionale da parte di deve essere disattesa, in quanto, sebbene si tratti di Controparte_3
un'eccezione rilevabile d'ufficio, nel caso di specie trovano applicazione altri due principi: “il primo è quello che vuole che il giudice possa
sollevare d'ufficio questioni di nullità solo laddove queste emergano dal
materiale probatorio ed allegatorio tempestivamente versato in atti […];
il secondo è quello secondo cui l'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto
l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte […], considera la non contestazione un comportamento
univocamente rilevante ai fini della determinazione del perimetro e
dell'oggetto del giudizio”, con la conseguenza, ribadita di recente dalla giurisprudenza, che in materia di mediazione tipica o atipica, la non contestazione circa l'iscrizione del mediatore negli appositi albi o registri espunge tale fatto da quelli su cui il Giudice può incidere, rendendolo sostanzialmente intangibile;
- la contestazione contenuta nella prima pagina dell'atto di citazione in opposizione (“contestiamo già da subito la legittimità della Parte_3
a pretendere le provvigioni per cui è lite”), ripresa anche nelle
[...]
conclusioni della memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., appare generica e, nel contesto della frase in cui è inserita, appare riferirsi al merito dell'attività
di mediazione svolte, anziché alla carenza del requisito preliminare e soggettivo per richiedere il pagamento delle provvigioni, mancando ogni riferimento a tale questione;
- in merito all'allegata cessazione del rapporto commerciale con la società
opposta sin dal novembre 2017, le allegazioni in fatto contenute alle pagine da 5 a 11 della comparsa di costituzione e le relative produzioni documentali dimostrano l'esistenza di rapporti tra le parti anche nel periodo a cui si riferiscono i contratti per cui ha emesso le CP_1
successive fatture, e non trovano adeguata e specifica contestazione, se non limitatamente ai documenti 6 e 23 (vedasi verbale dell'udienza del
19.12.2019), che peraltro sono solo due comunicazioni mail in cui esplicita il compenso provvigionale che ritiene esserle CP_1 dovuto;
- quanto all'applicazione di una percentuale di provvigione mai concordata, dalla visione delle numerose fatture (precedenti a quelle per cui si dibatte nel presente giudizio) prodotte al doc. 27 dalla difesa di emerge chiaramente che il 3% era la misura delle CP_1
provvigioni di prassi applicate nel rapporto contrattuale tra gli odierni contendenti;
- con riferimento all'eccezione di prescrizione, al di là ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica che si voglia attribuire al rapporto tra le parti (mediazione o procacciamento d'affari), la trasmissione della fattura allegata, contenente i termini di pagamento esplicitati all'interno della stessa, alcuni mesi dopo la conclusione dell'affare cui si riferisce e nell'ambito di un rapporto che già negli anni precedenti prevedeva questo meccanismo tra le parti, non può che intendersi atto idoneo ad interrompere la prescrizione, integrando un'ipotesi non formale di costituzione in mora secondo la giurisprudenza di legittimità. Inoltre, dopo l'emanazione del D.L.vo 231/2002 sul ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali, la regola è che gli interessi moratori decorrono dal termine di pagamento contenuto nella fattura,
senza necessità di messa in mora, sicché deve ritenersi che già la trasmissione della fattura costituisca, nella sostanza, richiesta di pagamento e messa in mora.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale di Cremona,
ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 863/2019 e ha condannato a rifondere a le spese di Controparte_3 Controparte_1
lite liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
domandandone la riforma in forza di quattro motivi di gravame;
[...]
si è costituito in giudizio e ha contestato la fondatezza CP_1
dell'appello chiedendone il rigetto.
All'udienza del 15 gennaio 2025 i difensori hanno precisato le conclusioni riportandosi alle note già depositate ed il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte Parte_1
in cui il primo giudice ha ritenuto tardiva ed inammissibile l'eccezione di carenza di iscrizione della presso il REA del Registro Controparte_1
delle Imprese sulla base della argomentazione che segue: “Se è vero,
infatti, che si tratta di eccezione rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass. n.
8581 del 09/04/2013), nel caso di specie trovano applicazione altri due
principi fondamentali per il nostro sistema processuale civile, entrambi
pure sanciti dalla Suprema Corte di cassazione: il primo è quello che
vuole che il giudice possa sollevare d'ufficio questioni di nullità solo
laddove queste emergano dal materiale probatorio ed allegatorio
tempestivamente versato in atti (cfr. Cass. n. n. 20388 del 01/08/2018); il
secondo è quello secondo cui l'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla
controparte (in vista anche del sistema delle preclusioni, il quale
comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la
materia controversa, e per il principio di economia, che deve informare il
processo, alla stregua dell'art. 111 Cost.), considera la non contestazione
un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione del
perimetro e dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice
[…], con la conseguenza, recentemente ribadita sempre dalla corte di
nomofilachia, che, anche in controversie afferenti la mediazione tipica o
atipica, la non contestazione circa l'iscrizione del mediatore negli
appositi albi o registri espunge tale fatto da quelli su cui il Giudice può
incidere, rendendolo sostanzialmente intangibile […] la contestazione (o,
per dirla con la norma codicistica, la presa di posizione) sui fatti ex
adverso allegati deve essere precisa ed esplicita, mentre in questo caso è
generica e, nel contesto della frase in cui è inserita e tenendo conto del
resto delle difese contenute nell'atto introduttivo, pare più riferirsi al
merito dell'opera svolta dall'opposta che alla carenza di un requisito
preliminare e soggettivo per richiedere il pagamento delle provvigioni,
mancando ogni riferimento a tale ultima questione. Né il fatto di
concludere, nella memoria ex art 183, comma 6, n. 1, c.p.c., chiedendo di
dichiarare che “la è sfornita di legittimazione attiva e Controparte_1
non ha titolo a pretendere le provvigioni richieste” introduce in giudizio
tale specifica contestazione.
Dunque va considerato tamquam non esset il nuovo tema d'indagine proposto dalla difesa dell'opponente in comparsa conclusionale, con la
conseguenza che la qualifica soggettiva dell'opposta e la sua possibilità
astratta di essere destinatario di pagamento di somme a titolo di
provvigione per mediazione atipica non può considerarsi contestato”.
L'appellante contesta tale conclusione richiamando l'orientamento giurisprudenziale, che ritiene ormai consolidato, per il quale la carenza di titolarità del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, e precisa di avere contestato già
dall'introduzione del giudizio di primo grado (atto di citazione pag. 1, 17-
18) sia la legittimazione della a pretendere le Controparte_1
provvigioni richieste in via monitoria sia a pretenderle nell'entità richiesta,
riservandosi di meglio argomentare all'esito della costituzione in giudizio della società opposta, che avrebbe potuto produrre una visura camerale dalla quale si potesse rilevare l'iscrizione al REA, sezione mediatori.
Rammenta, inoltre, che già dal primo grado aveva evidenziato che l'iscrizione ad apposito albo era divenuta requisito essenziale con l'introduzione della L. 39/1989 art. 2 c. 1 e 2, necessario per potere pretende il diritto alla provvigione”.
Sul punto la società appellante aggiunge che le imprese in forma societaria devono richiedere un'autonoma iscrizione, la cui sussistenza deve essere provata in giudizio da chi agisce per il pagamento della provvigione, e che l'eccezione di nullità del contratto per la mancanza di tale iscrizione costituisce un'eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio dal giudice,
anche in appello. Sostiene che l'iscrizione della all'albo dei mediatori Controparte_1
avrebbe potuto dirsi circostanza non contestata, e conseguentemente provata ex art 115 c.p.c., soltanto nel caso in cui la predetta società avesse sostenuto, pur senza darne prova, di essere iscritta all'albo e tale circostanza non fosse stata contestata, mentre nella specie la società
appellata mai aveva allegato di essere iscritta al REA.
Con il secondo motivo ribadisce l'eccezione di Parte_1
intervenuta prescrizione del diritto alle provvigioni per l'attività di mediazione, censurando la sentenza per avere il giudice di prime cure ritenuto, sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale ormai superato,
che il semplice invio di una fattura commerciale costituisse atto bastevole all'interruzione della prescrizione annuale del diritto alla provvigione e ciò con la seguente argomentazione: “Nel caso di specie, la trasmissione
della fattura, contenente termini di pagamento esplicitati all'interno della
stessa, alcuni mesi dopo la conclusione dell'affare cui si riferisce e
nell'ambito di un rapporto che già negli anni precedenti prevedeva questo
meccanismo tra le parti, non può che intendersi atto idoneo ad
interrompere la prescrizione, che dunque non è maturata prima della
notifica del decreto ingiuntivo.”
A tale proposito l'appellante richiama l'orientamento della giurisprudenza ormai maggioritaria, secondo cui l'invio di una fattura commerciale,
“sebbene, di per sé, insufficiente ai fini ed agli effetti di cui all'art. 1219
c. 1 c.c., può risultare idoneo a tale scopo, […] purchè lo stesso risulti
corredato dall'indicazione di un termine per il pagamento e dall'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà
ritenersi costituito in mora” e rileva che dalle fatture azionate dall'appellata “non si rinviene alcuna dicitura idonea a rappresentare la
messa in mora secondo i dettami della giurisprudenza”.
Rileva che, nel caso di specie, per ammissione della stessa società
i contratti oggetto del presente giudizio che farebbero sorgere il CP_1
diritto alla provvigione sono stati conclusi rispettivamente il 19.1.2018 e il 22.1.2018, per cui, in assenza di atti interruttivi, il diritto alla provvigione dovrebbe considerarsi prescritto ai sensi dell'art. 2950 c.c..
Con il terzo motivo, censura la sentenza nella parte in Parte_1
cui il Tribunale ha ritenuto provata l'attività svolta dalla CP_1
in quanto “le allegazioni in fatto contenute alle pagine da 5 a 11
[...]
della comparsa di costituzione e le relative produzioni documentali
dimostrano l'esistenza di rapporti tra le parti anche nel periodo cui si
riferiscono i contratti per cui ha emesso le successive fatture, CP_1
e non trovano adeguata e specifica contestazione, se non limitatamente ai
documenti 6 e 23 (vedasi verbale dell'udienza del 19.12.2019), che
peraltro sono solo due comunicazioni mail in cui esplicita il CP_1
compenso provvigionale che ritiene esserle dovuto”.
In particolare, l'appellante rileva che la società opposta si è limitata a versare in giudizio soltanto due contratti (n. 11585/00 e il n. 11588/00),
mentre non è stato prodotto il contratto n. 11585/01 sulla cui scorta è stata emessa la fattura n. 740/2018.
Evidenzia che dai docc. 14 e 16 provenienti dalla società appellata si rinviene che la ha contestato che “da un controllo effettuato il CP_3
numero di contratto citato 11585/00 risulta inesistente…non vi sono
rapporti di vendita in essere … attraverso l'agenzia Controparte_1
circostanza non esaminata dal Tribunale, nonostante già in occasione di un altro giudizio la società appellata avesse provveduto a fatturare mediazioni mai poste in essere per “annullo” dell'ordine da parte della stessa. Rileva che nel doc. 18 la allega e produce proprio Controparte_1
il contratto 11585/01 del 19.1.18 nel quale si legge “il presente contratto
annulla e sostituisce il precedente 11585/00”, con la conseguenza che la fattura 500 ad esso relativa non è dovuta nella parte relativa al contratto
11585/00; inoltre dal doc. 9 emerge che la società appellata avrebbe trasmesso alle ore 9:24 il contratto 11585/00 sottoscritto da Casa IR,
ma questo contratto, come quello relativo sottoscritto dalla CP_1
[...
sono stati spediti/ricevuti alle ore 10:06, come attestato nell'epigrafe di entrambi i documenti, circostanza che rende poco verosimile la possibilità che la abbia potuto trasmettere i documenti Controparte_1
alle ore 9:24 circa mezz'ora prima di averli ricevuti.
Infine, la società appellante sottolinea come l'operato dell'opposta risulti incomprensibile, tenuto conto della fatturazione di rapporti inesistenti di cui alla fattura 287/18, e della denunciata illegittima richiesta stragiudiziale di compensi non dovuti.
Con il quarto motivo, la società appellante lamenta che il Tribunale abbia determinato in 3% la provvigione affermando che “basterà prendere
visione delle numerose fatture (precedenti a quelle per cui si dibatte nel presente giudizio) prodotte al doc. 27 dalla difesa dell'opposta per
verificare che il 3% era la misura delle provvigioni di prassi applicate nel
rapporto contrattuale tra gli odierni contendenti […], ben può affermarsi
che la provvigione applicata nelle due fatture per cui Controparte_1
ha agito in monitorio è conforme alle prassi contrattuali già in vigore tra
le parti, che dunque concordavano sulla stessa.”
In particolare, si duole che, pur in mancanza di un accordo, il giudice di prime cure abbia determinato quella percentuale, in violazione dell'art. 1755 c.c. che dispone come la provvigione in mancanza di patto, tariffe professionali o di usi, deve essere determinata dal giudice secondo equità.
Secondo la società appellante, nel caso in esame, avrebbero dovuto trovare applicazione gli usi, quali fonti del diritto ex art. 1 sub. n. 4 delle disposizioni sulla legge in generale e le preleggi e non la prassi commerciale applicata dal Tribunale, non trattandosi di una fonte del diritto.
*****
Il primo motivo è fondato.
Va, innanzitutto, premesso che il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, il cui art. 73 ha soppresso il ruolo dei mediatori previsto dalla L. n. 39 del 1989, art. 2, non ha determinato l'abrogazione della predetta legge, in quanto le attività da essa disciplinate sono comunque soggette a dichiarazione di inizio di attività corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presentare alla camera di commercio, con la conseguenza che la L. n. 39 del 1989, art. 6, deve interpretarsi nel senso che hanno diritto alla provvigione i soli mediatori iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla camera di commercio anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla disciplina scaturita dal D.Lgs. n. 59 del 2010
(cfr. tra le tante: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 762 del 16/01/2014; cass.
24.10.2023 n. 29506).
Ciò posto, il primo giudice ha ritenuto di non potere esaminare l'eccezione relativa alla mancata iscrizione della società Controparte_1
nell'apposita sezione del Registro delle Imprese in quanto sollevata solo nella comparsa conclusionale, all'uopo invocando il principio enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 8581 del 9.4.2013, secondo cui l'eccezione di nullità del contratto di mediazione per mancata iscrizione del mediatore nei registri tenuti presso le camere di commercio è
eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice, e in grado di appello non soggetta al divieto di ius novorum ex art. 345 c.p.c., che soggiace tuttavia al principio di non contestazione ex art 115 c.p.c., che esime il giudice da qualsiasi controllo sul fatto non contestato della iscrizione entro i termini di decadenza ex art 167 c.p.c.
Il ragionamento che precede non può essere condiviso.
In primo luogo, non si conviene con l'affermazione del primo giudice in ordine all'onere di contestazione della iscrizione della Controparte_1
al registro delle imprese da parte della Controparte_3
Con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, quest'ultima ha eccepito la prescrizione annuale prevista dall'art. 2950 c.c. per il diritto del mediatore alla provvigione, sul presupposto quindi che la società appellata avesse svolto attività di mediazione;
costituendosi in giudizio la si è limitato a definirsi mero procacciatore di prodotti Controparte_1
vitivinicoli senza, tuttavia, allegare né provare di avere svolto tale attività
con carattere occasionale e sporadico, che solo avrebbe escluso l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, né tantomeno ha addotto la sussistenza di tale iscrizione. Nessun onere di contestazione della qualità
di procacciatore o della mancata prova dell'iscrizione era, dunque,
ravvisabile in capo alla società opponente, posto che, come più
diffusamente si dirà nel prosieguo, l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese riguarda anche il procacciatore di beni mobili che svolga con carattere continuativo o professionale la sua attività, su cui grava l'onere di provare l'iscrizione per potere richiedere la provvigione.
Anche a volere diversamente ritenere, vanno condivise le argomentazioni espresse dalla Suprema Corte con la sentenza 4019 del 9.2.2023
(richiamata anche dalla successiva sentenza 4.10.2023 n. 29506) che,
procedendo ad una organica ricostruzione dei propri precedenti in materia,
ha contestato il principio inaugurato dalla sentenza n. 1568/2013 (lo stesso espresso anche da Cass. 8581/2013 invocata dal Tribunale) - e richiamato in modo tralatizio e superfluo da Cass. ord. 20556 del 19.7.2021, ma anche da Cass. 14971/2022, 12653/2020, 25319/2019 - di operatività del principio di non contestazione sul punto relativo all'iscrizione del mediatore nei registri presso le camere di commercio, ritenendolo non agevolmente conciliabile con i principi sanciti dalle SSUU della Corte di
Cassazione n 761/2002, secondo cui la cognizione giudiziale di fatti qualificati da una norma imperativa, come quella che prevede la suddetta iscrizione, non può essere coperta dal principio di non contestazione.
La Suprema Corte ha, invece, fatto propria l'argomentazione esposta dalla precedente sentenza della Cassazione n. 3862/2015, che sul solco del principio sancito dalle SSUU con la sentenza n. 761/2002, sopra citata, ha espresso il seguente principio di diritto: <Da un lato (...) è onere
dell'attore, ove proponga domanda per il pagamento della provvigione
(...), dimostrare di essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari in
mediazione; dall'altro, (...) rientra tra i doveri del giudice, prima di
accogliere una domanda, verificare anche ex officio e in assenza di
qualsiasi contestazione della controparte, la ricorrenza della ricordata
condizione, assente la quale la domanda attrice non può che essere
rigettata". Identicamente, in questo senso, cfr. Cass. 14076/2002, Cass.
20749/2004, Cass. 5953/2005, Cass. 11539/2013. Più recentemente,
ancora in questo senso, cfr. Cass. 10911/2021, che ha confermato una
decisione della corte d'appello che aveva rilevato il difetto di iscrizione
pur in assenza di contestazione della controparte sul punto>>.
Non operando, dunque, il principio di non contestazione con riferimento all'iscrizione del mediatore nel relativo albo professionale, l'eccezione di difetto di tale requisito, seppure proposta dalla per la prima Controparte_3
volta nella comparsa conclusionale in primo grado, anche solo quale sollecitazione a verificare d'ufficio la sussistenza del requisito, avrebbe dovuto essere esaminata dal primo giudice, che l'ha invece giudicata inammissibile e ha ritenuto che non andasse valutata la questione. Dovendo, dunque, procedersi all'esame della eccezione de qua, ritiene la
Corte che essa sia fondata, e ciò anche a volere ritenere che la
[...]
abbia operato quale procacciatore di affari di prodotti CP_1
vitivinicoli per conto della Controparte_3
Il Collegio ritiene, infatti, di aderire al principio di diritto espresso dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 2.8.2017 n. 19161.
Le SSUU, infatti, chiamate a decidere se la norma che rende nulla la pattuizione di una provvigione per il mediatore che non sia iscritto nell'elenco di cui alla L. n. 39 del 1989, art. 2, ovvero nei registri o repertori di cui al D.Lgs. n. 59 del 2010, art. 73, si possa applicare anche ai c.d. procacciatori di affari (o rientranti nella categoria dei mediatori atipici), ha innanzitutto premesso che <La L. n. 39 del 1989, art. 2,
comma 4, stabilisce che l'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche
se l'attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo da coloro
che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di
affari relativi ad immobili o ad aziende. E poichè nella nozione di mandato
a titolo oneroso deve ritenersi rientri anche l'incarico conferito ad un
soggetto o ad un'impresa finalizzato alla ricerca di altri soggetti
interessati alla conclusione di un determinato affare, anche i
procacciatori di affari, che su incarico di una parte svolgano l'attività di
intermediazione per la conclusione di un affare concernente beni immobili
o aziende, devono essere iscritti nel ruolo di cui alla L. n. 39 del 1989, con
la conseguenza che la mancata iscrizione esclude il diritto alla
provvigione>>. Le SSUU hanno poi evidenziato che
2, della medesima legge prevede che il ruolo degli agenti sia distinto in
tre sezioni, una delle quali per gli agenti muniti di mandato a titolo
oneroso, è agevole concludere che la occasionalità dell'attività svolta
sulla base di mandato oneroso esonera dalla iscrizione dell'agente nella
speciale sezione del ruolo solo nel caso in cui l'attività abbia ad oggetto
beni diversi dai beni immobili o dalle aziende. In sintesi, l'attività
occasionale svolta dal mediatore tipico o atipico che si riferisca alla
intermediazione in affari concernenti beni mobili non richiede l'iscrizione
di cui alla L. n. 89 del 1989, art. 2, (e ora al D.Lgs. n. 59 del 2010, art.
73).
Ove viceversa l'attività sia svolta a titolo professionale, deve ritenersi che
qualsiasi forma assuma la mediazione e qualsiasi sia l'oggetto della
intermediazione, e quindi anche i beni mobili, il mediatore, tipico o atipico
è tenuto all'iscrizione nel ruolo (ora nel registro delle imprese o nel
repertorio delle attività economiche), con tutte le conseguenze che dalla
mancanza di iscrizione derivano quanto al diritto alla provvigione.>>.
Le SSUU hanno quindi pronunciato il seguente principio di diritto per cui
<è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione
negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni
corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate
(c.d. mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una
parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere
un'attività intesa alla ricerca di un persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni, e proprio per
il suo estrinsecarsi in attività di intermediazione, rientra nell'ambito di
applicabilità della disposizione prevista dalla L. n. 39 del 1989, art. 2,
comma 4, che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di
mediazione per il caso in cui oggetto dell'affare siano beni immobili o
aziende. Ove oggetto dell'affare siano altre tipologie di beni - e
segnatamente beni mobili - l'obbligo di iscrizione sussiste solo per chi
svolga la detta attività in modo non occasionale e quindi professionale o
continuativo. Ove ricorra tale ipotesi, anche per l'esercizio di questa
attività è richiesta l'iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione
di cui alla citata L. n. 39 del 1989, menzionato art. 2, (ora, a seguito
dell'abrogazione del ruolo dei mediatori, la dichiarazione di inizio di
attività alla Camera di commercio, ai sensi del D.Lgs. n. 59 del 2010, art.
73), ragion per cui il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude,
ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, il diritto alla provvigione>>.
Applicando il principio che precede al caso in esame, deve ritenersi che anche ove si ritenga che la svolgesse attività di mero Controparte_1
procacciatore di affari per conto della comunque sussisteva Controparte_3
l'obbligo dell'iscrizione presso il registro delle imprese, in quanto l'attività svolta dalla peraltro sotto forma societaria, Controparte_1
oggetto della domanda di provvigioni, aveva ad oggetto plurimi ordini di ingenti quantitativi di prodotti vitivinicoli della acquistati Controparte_3
da vari clienti grazie alla sua intermediazione, svolta in modo continuativo per ben cinque anni (cfr. fatture dal 2013 al 2018, prodotte dall'appellata). Emerge, quindi, in maniera inequivoca che la ha svolto Controparte_1
la propria attività in modo professionale e certamente non occasionale, con la conseguenza che, anche se l'affare alla conclusione del quale è riferita la domanda di corresponsione delle provvigioni ha avuto ad oggetto un complesso di beni mobili, deve concludersi che si è in presenza di un'attività di mediazione atipica il cui svolgimento era soggetto alla iscrizione nel ruolo di cui alla L. n. 39 del 1989, art. 2.
Poichè la non ha provato di essere stata iscritta in tale CP_1
ruolo, va escluso il suo diritto alla corresponsione delle provvigioni azionate nel presente giudizio.
Il primo motivo va dunque accolto, in ciò rimanendo assorbiti tutti gli altri motivi.
La sentenza gravata va riformata e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Deve quindi procedersi ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, in conformità dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità consolidato secondo cui, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass.
civ. sez. VI, 24.01.2017 n. 1775; Cass. 30/12/2013 n. 28718; Cass.
22/12/2009 n. 26985; Cass. 4/06/2007 n. 12963).
Ciò posto, secondo il principio della soccombenza le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico della società Controparte_1
nella misura che si liquida in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd.
dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 5.201 e 26.000)
ad eccezione della “fase di trattazione”, che per il primo grado e per il presente giudizio si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Cremona n. 169/2021,
appellata da revoca il decreto ingiuntivo n. 863/2019; Controparte_3
-condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Controparte_3
entrambi i gradi del giudizio che liquida, per il primo grado, in euro 919,00
per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria/trattazione ed euro 1701,00 per la fase decisoria, oltre
15% per spese forfettarie, Iva e cpa, e per il presente grado in euro 1134,00
per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria/trattazione ed euro 1911,00 per la fase decisoria, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Mario Magnoli