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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/06/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1112/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1112/2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. VIVONA GIANLUCA
RICORRENTE contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. CHIARELLI ANDREA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come precisate all'udienza del 22.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.06.2023, premetteva di Parte_1 aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con CP_1
e deduceva che dalla loro unione, il 30.09.2016, era nato il figlio
[...]
riconosciuto da entrambi i genitori. Persona_1
pagina 1 di 8 Adduceva l'interruzione della relazione sentimentale, imputandola al temperamento violento dell'ex compagno, che aveva minacciato di sfregiarla con l'acido e che per tale contegno era stato denunciato.
Esponeva che il resistente si era trasferito in Piemonte già da diversi anni per ragioni lavorative.
Rappresentava di essere disoccupata e di far fronte alle spese quotidiane grazie all'aiuto economico prestato dalla madre e dalla zia.
Invocava l'intervento del Tribunale affinché disponesse l'affidamento esclusivo del figlio minore, posto che al resistente era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese (se stessa ed il figlio della coppia).
Chiedeva l'assegnazione della casa familiare, sita in Alcamo nella via
Francesco Guicciardini n. 1, che era stata concessa al nucleo in comodato dalla madre del resistente.
Chiedeva, inoltre, che venisse imposto al di contribuire al CP_1
mantenimento della prole nella misura di € 800,00 mensili e che lo stesso venisse obbligato a sostenere il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio contestando le Controparte_1 avverse deduzioni, affermando di essersi trasferito nel nord Italia per sostenere economicamente la famiglia e sostenendo di aver avuto un buon rapporto con il figlio sino all'applicazione della misura cautelare.
Precisava l'opportunità di posticipare le previsioni sull'affidamento e sul diritto di visita al momento della revoca della misura cautelare, non opponendosi al momento all'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocazione presso la casa familiare.
Si dichiarava disponibile a versare l'importo mensile di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, nonché il 50% delle spese straordinarie.
*****
pagina 2 di 8 Liberamente sentite le parti alla prima udienza di comparizione, il
Tribunale, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affido esclusivo di alla madre e l'obbligo del padre di contribuire al suo Persona_1
mantenimento nella misura di € 400,00 mensili e di sostenere il 60% delle spese straordinarie.
Nella stessa sede, veniva conferito incarico al Coordinamento di psicologia giuridica affinché individuasse risorse e criticità del nucleo, al fine di indicare il regime di affidamento e visita più confacente al benessere della prole.
La causa veniva istruita a mezzo accertamenti tributari in ordine alla situazione economica e patrimoniale, anche immobiliare, delle parti.
Pervenuti gli esiti degli ulteriori accertamenti demandati, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, quanto al regime inerente all'affidamento del figlio minore si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione Persona_1 legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore.
Tuttavia, il suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori.
È noto, infatti, che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta
pagina 3 di 8 sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (v.
Cass. Civ. n. 28244/2019).
Nel caso di specie, gli operatori sociosanitari coinvolti hanno concluso suggerendo la conferma dell'assetto già vigente, “in considerazione della mancanza di interesse mostrata dal signor (cfr. CP_1 rel. C.P.G. del 17.01.2025).
Occorre valorizzare l'esito dei demandati approfondimenti, che, innanzitutto, rende conto della solo parziale collaborazione del resistente
(che, a dispetto della dichiarata disponibilità, è risultato raramente reperibile e partecipativo1) e da cui è conclusivamente emersa l'opportunità di confermare l'affido monogenitoriale alla madre temporaneamente disposto ed attualmente vigente.
Effettivamente, la è stata descritta come sintonizzata Pt_1
affettivamente con il figlio (anche se è stato evidenziato come “nel mettere al corrente il piccolo dei fatti concernenti gli adulti, lo Persona_1
triangola all'interno di dinamiche conflittuali dalle quali il minorenne dovrebbe essere escluso” – cfr. rel. UOS Psg del 23.02.2024) ed attenta alle sue esigenze di sana crescita psicofisica: sul piano della salute, infatti, ha tempestivamente colto la segnalazione proveniente dalla scuola in ordine a
CP_ 1 “Alla luce di quanto sopra esposto, il signor si è mostrato scarsamente collaborante e motivato, stante l'unico contatto avvenuto da remoto con la scrivente e dei successivi ai quali non CP_ si è presentato. Altresì, emerge incostanza da parte del signor anche in riferimento al percorso presso il S.C. Servizio Dipendenze Patologiche del Dipartimento Funzionale di Patologia delle Dipendenze dell'ASL di Cuneo” (cfr. rel. UOS Psg del 17.01.2025).
pagina 4 di 8 dedotti problemi di attenzione e concentrazione del bambino, sul piano della coltivazione del rapporto con il padre, ha favorito i contatti telefonici liberi.
Allo stato, quanto alle condizioni di benessere psicofisico del minore,
“la signora … insieme al suo compagno appaiono rappresentare Pt_1 per il piccolo le figure di maggior riferimento sia da un punto di vista pratico che emotivo” (cfr. rel. UOS Psg del 17.01.2025).
Se il minore ha verbalizzato il forte affetto che lo lega al marito della madre (sig. , che – opportunamente coinvolto negli Controparte_2
approfondimenti sociosanitari – ha riferito “di un legame affettivo profondo
e di occuparsi del piccolo sia della sua quotidianità che sotto il profilo economico, quando la signora ha qualche difficoltà”, cfr. rel. UOS Pt_1
Psg del 23.02.2024), non ha escluso di voler mantenere dei rapporti con il padre, che, data la distanza (e per un certo periodo, data la vigenza della misura cautelare interdittiva), ha sentito solo telefonicamente.
Per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, non è stato suggerito né considerato confacente l'avvio di incontri in spazio neutro, tuttavia occorre mantenere un monitoraggio sulle condizioni di benessere psicofisico del minore, mantenendo allo stato le condizioni di esclusivo contatto telefonico con il padre come finora avvenuto, quando e se desiderato dal giovane, senza previsione alcuna di incontri in presenza.
Gli operatori sociosanitari monitoreranno l'andamento del regime di visita, lo stato di benessere del minore. Riferiranno a mesi 6 anche sul grado di adesione assicurato da entrambe le parti ai percorsi suggeriti dagli operatori, attesa la persistente immaturità relazionale all'interno della coppia genitoriale: condizione che giustifica, rispetto al regime decisorio, il mantenimento, allo stato dell'affido monogenitoriale già vigente, pur se con la condivisione – nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione delle parti – della responsabilità delle decisioni di maggiore interesse riguardanti pagina 5 di 8 la salute per eventuali interventi e terapie di carattere invasivo e per la residenza abituale.
Appare, inoltre, opportuno un ammonimento, rivolto ad entrambi i genitori: ad astenersi da comunicare i temi della causa con il minore e a dichiarazioni o considerazioni denigratorie nei confronti dell'altro genitore ed infine a collaborare con i servizi.
*****
Riguardo, poi, alla domanda di assegnazione della casa coniugale, questa va accolta, seguendo il collocamento del minore in via esclusiva presso la madre, finchè ivi continuerà a risiedere con il piccolo.
*****
Passando, adesso, all'obbligo di mantenere i figli, discendente dalla filiazione, si osserva che – secondo il dettato normativo – ciascun genitore è chiamato, ex art. 316-bis c.c., a concorrere al mantenimento della prole in proporzione alle proprie sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo.
Per determinare in concreto l'entità di tale contributo l'art. 337-ter
c.c. dispone che si considerino le esigenze del figlio, il tenore di vita, effettivo ovvero potenziale da determinare con riferimento alle consistenze reddituali e patrimoniali dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori (da valutare considerando non solo i redditi ma tutte le disponibilità finanziarie e patrimoniali), nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso de quo, congiuntamente valutate l'età della prole e le posizioni patrimoniali delle parti come delineate dagli accertamenti tributari, valutato altresì l'allegato stato di detenzione domiciliare in cui versa il resistente, nonché la totale elisione di tempi di permanenza del minore presso il ritiene questo Tribunale di dovere obbligare quest'ultimo a CP_1
pagina 6 di 8 contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura di € 250,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese.
Inoltre, vanno gravati entrambi i genitori dell'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la prole, nella misura del 50% ciascuno e secondo protocollo in uso presso il Tribunale adito.
*****
Infine, le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e delle statuizioni adottate, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- conferma l'affidamento del minore esclusivamente Persona_1
alla madre, salva la condivisione della responsabilità delle decisioni in materia di salute e residenza abituale, articolando il diritto di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
- ammonisce entrambi i genitori a quanto in parte motiva;
- dispone che gli operatori delegati per la verifica del benessere della minore nella persistenza delle attuali condizioni riferiscano entro mesi 6 al Giudice Tutelare, salve urgenze;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Parte_1
250,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
- respinge ogni altra domanda;
pagina 7 di 8 - compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1112/2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. VIVONA GIANLUCA
RICORRENTE contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. CHIARELLI ANDREA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come precisate all'udienza del 22.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.06.2023, premetteva di Parte_1 aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con CP_1
e deduceva che dalla loro unione, il 30.09.2016, era nato il figlio
[...]
riconosciuto da entrambi i genitori. Persona_1
pagina 1 di 8 Adduceva l'interruzione della relazione sentimentale, imputandola al temperamento violento dell'ex compagno, che aveva minacciato di sfregiarla con l'acido e che per tale contegno era stato denunciato.
Esponeva che il resistente si era trasferito in Piemonte già da diversi anni per ragioni lavorative.
Rappresentava di essere disoccupata e di far fronte alle spese quotidiane grazie all'aiuto economico prestato dalla madre e dalla zia.
Invocava l'intervento del Tribunale affinché disponesse l'affidamento esclusivo del figlio minore, posto che al resistente era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese (se stessa ed il figlio della coppia).
Chiedeva l'assegnazione della casa familiare, sita in Alcamo nella via
Francesco Guicciardini n. 1, che era stata concessa al nucleo in comodato dalla madre del resistente.
Chiedeva, inoltre, che venisse imposto al di contribuire al CP_1
mantenimento della prole nella misura di € 800,00 mensili e che lo stesso venisse obbligato a sostenere il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio contestando le Controparte_1 avverse deduzioni, affermando di essersi trasferito nel nord Italia per sostenere economicamente la famiglia e sostenendo di aver avuto un buon rapporto con il figlio sino all'applicazione della misura cautelare.
Precisava l'opportunità di posticipare le previsioni sull'affidamento e sul diritto di visita al momento della revoca della misura cautelare, non opponendosi al momento all'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocazione presso la casa familiare.
Si dichiarava disponibile a versare l'importo mensile di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, nonché il 50% delle spese straordinarie.
*****
pagina 2 di 8 Liberamente sentite le parti alla prima udienza di comparizione, il
Tribunale, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affido esclusivo di alla madre e l'obbligo del padre di contribuire al suo Persona_1
mantenimento nella misura di € 400,00 mensili e di sostenere il 60% delle spese straordinarie.
Nella stessa sede, veniva conferito incarico al Coordinamento di psicologia giuridica affinché individuasse risorse e criticità del nucleo, al fine di indicare il regime di affidamento e visita più confacente al benessere della prole.
La causa veniva istruita a mezzo accertamenti tributari in ordine alla situazione economica e patrimoniale, anche immobiliare, delle parti.
Pervenuti gli esiti degli ulteriori accertamenti demandati, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, quanto al regime inerente all'affidamento del figlio minore si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione Persona_1 legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore.
Tuttavia, il suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori.
È noto, infatti, che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta
pagina 3 di 8 sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (v.
Cass. Civ. n. 28244/2019).
Nel caso di specie, gli operatori sociosanitari coinvolti hanno concluso suggerendo la conferma dell'assetto già vigente, “in considerazione della mancanza di interesse mostrata dal signor (cfr. CP_1 rel. C.P.G. del 17.01.2025).
Occorre valorizzare l'esito dei demandati approfondimenti, che, innanzitutto, rende conto della solo parziale collaborazione del resistente
(che, a dispetto della dichiarata disponibilità, è risultato raramente reperibile e partecipativo1) e da cui è conclusivamente emersa l'opportunità di confermare l'affido monogenitoriale alla madre temporaneamente disposto ed attualmente vigente.
Effettivamente, la è stata descritta come sintonizzata Pt_1
affettivamente con il figlio (anche se è stato evidenziato come “nel mettere al corrente il piccolo dei fatti concernenti gli adulti, lo Persona_1
triangola all'interno di dinamiche conflittuali dalle quali il minorenne dovrebbe essere escluso” – cfr. rel. UOS Psg del 23.02.2024) ed attenta alle sue esigenze di sana crescita psicofisica: sul piano della salute, infatti, ha tempestivamente colto la segnalazione proveniente dalla scuola in ordine a
CP_ 1 “Alla luce di quanto sopra esposto, il signor si è mostrato scarsamente collaborante e motivato, stante l'unico contatto avvenuto da remoto con la scrivente e dei successivi ai quali non CP_ si è presentato. Altresì, emerge incostanza da parte del signor anche in riferimento al percorso presso il S.C. Servizio Dipendenze Patologiche del Dipartimento Funzionale di Patologia delle Dipendenze dell'ASL di Cuneo” (cfr. rel. UOS Psg del 17.01.2025).
pagina 4 di 8 dedotti problemi di attenzione e concentrazione del bambino, sul piano della coltivazione del rapporto con il padre, ha favorito i contatti telefonici liberi.
Allo stato, quanto alle condizioni di benessere psicofisico del minore,
“la signora … insieme al suo compagno appaiono rappresentare Pt_1 per il piccolo le figure di maggior riferimento sia da un punto di vista pratico che emotivo” (cfr. rel. UOS Psg del 17.01.2025).
Se il minore ha verbalizzato il forte affetto che lo lega al marito della madre (sig. , che – opportunamente coinvolto negli Controparte_2
approfondimenti sociosanitari – ha riferito “di un legame affettivo profondo
e di occuparsi del piccolo sia della sua quotidianità che sotto il profilo economico, quando la signora ha qualche difficoltà”, cfr. rel. UOS Pt_1
Psg del 23.02.2024), non ha escluso di voler mantenere dei rapporti con il padre, che, data la distanza (e per un certo periodo, data la vigenza della misura cautelare interdittiva), ha sentito solo telefonicamente.
Per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, non è stato suggerito né considerato confacente l'avvio di incontri in spazio neutro, tuttavia occorre mantenere un monitoraggio sulle condizioni di benessere psicofisico del minore, mantenendo allo stato le condizioni di esclusivo contatto telefonico con il padre come finora avvenuto, quando e se desiderato dal giovane, senza previsione alcuna di incontri in presenza.
Gli operatori sociosanitari monitoreranno l'andamento del regime di visita, lo stato di benessere del minore. Riferiranno a mesi 6 anche sul grado di adesione assicurato da entrambe le parti ai percorsi suggeriti dagli operatori, attesa la persistente immaturità relazionale all'interno della coppia genitoriale: condizione che giustifica, rispetto al regime decisorio, il mantenimento, allo stato dell'affido monogenitoriale già vigente, pur se con la condivisione – nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione delle parti – della responsabilità delle decisioni di maggiore interesse riguardanti pagina 5 di 8 la salute per eventuali interventi e terapie di carattere invasivo e per la residenza abituale.
Appare, inoltre, opportuno un ammonimento, rivolto ad entrambi i genitori: ad astenersi da comunicare i temi della causa con il minore e a dichiarazioni o considerazioni denigratorie nei confronti dell'altro genitore ed infine a collaborare con i servizi.
*****
Riguardo, poi, alla domanda di assegnazione della casa coniugale, questa va accolta, seguendo il collocamento del minore in via esclusiva presso la madre, finchè ivi continuerà a risiedere con il piccolo.
*****
Passando, adesso, all'obbligo di mantenere i figli, discendente dalla filiazione, si osserva che – secondo il dettato normativo – ciascun genitore è chiamato, ex art. 316-bis c.c., a concorrere al mantenimento della prole in proporzione alle proprie sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo.
Per determinare in concreto l'entità di tale contributo l'art. 337-ter
c.c. dispone che si considerino le esigenze del figlio, il tenore di vita, effettivo ovvero potenziale da determinare con riferimento alle consistenze reddituali e patrimoniali dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori (da valutare considerando non solo i redditi ma tutte le disponibilità finanziarie e patrimoniali), nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso de quo, congiuntamente valutate l'età della prole e le posizioni patrimoniali delle parti come delineate dagli accertamenti tributari, valutato altresì l'allegato stato di detenzione domiciliare in cui versa il resistente, nonché la totale elisione di tempi di permanenza del minore presso il ritiene questo Tribunale di dovere obbligare quest'ultimo a CP_1
pagina 6 di 8 contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura di € 250,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese.
Inoltre, vanno gravati entrambi i genitori dell'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la prole, nella misura del 50% ciascuno e secondo protocollo in uso presso il Tribunale adito.
*****
Infine, le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e delle statuizioni adottate, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- conferma l'affidamento del minore esclusivamente Persona_1
alla madre, salva la condivisione della responsabilità delle decisioni in materia di salute e residenza abituale, articolando il diritto di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
- ammonisce entrambi i genitori a quanto in parte motiva;
- dispone che gli operatori delegati per la verifica del benessere della minore nella persistenza delle attuali condizioni riferiscano entro mesi 6 al Giudice Tutelare, salve urgenze;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Parte_1
250,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
- respinge ogni altra domanda;
pagina 7 di 8 - compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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