Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/05/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2540/2021
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
titolare della causa n. r.g. 2540/2021, pendente tra
Parte_1
e
Controparte_1
e nei confronti di
Il Giudice
Visto il proprio decreto con il quale è stato disposto che l'udienza odierna, venisse sostituita dallo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed è stato assegnato alle parti termine per il deposito telematico delle predette note scritte;
Lette le conclusioni formulate dalle parti costituite con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c.
PQM
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011 n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di
Giudice mono-cratico, ha pronunciato – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito della discussione svolta dalle parti e sulle conclusioni da queste precisate con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi dell'art. 127ter c.p.c– la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2540 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA elettivamente domiciliata in VIA PIAZZA Parte_1
5 DICEMBRE 1 LAMEZIA TERME presso lo studio dell'avv.
CORTI NEDO che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
in persona del Sindaco Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Cessione dei crediti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio il al fine di ottenere il Controparte_1 pagamento dei crediti asseritamente vantati a seguito delle cessioni di credito pro soluto, occorse tra la stessa e la società Hera Comm S.r.l.
Chiedeva, quindi:
i) la condanna del al pagamento dell'importo fatturato € CP_1
15.528,05 per sorte capitale, portato dalle fatture emesse dalle società
Hera Comm S.r.l. erogate in “regime di salvaguardia” e rimaste insolute;
ii) il pagamento di €5.204,22 a titolo interessi di mora sulla sorte capitale,
2 nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs. 231/2002, dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al saldo;
iii) la condanna di parte convenuta al pagamento degli interessi anatocistici c.d. “giudiziali”, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs.
231/2002; iv) la condanna del al risarcimento dei danni ex art. CP_1
6, co.2, D.lgs. 231/2002, quantificato nella misura di € 400;00 domandava inoltre: v). In via subordinata, chiedeva condannarsi il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 di tutte le somme che risulteranno dovute per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c
Il pur regolarmente evocato, non si costituiva in giudizio, sicchè CP_1 ne va dichiarata la contumacia.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma,
c.p.c., ed istruita la causa solo documentalmente, ritenuta la stessa matura per la decisione, il Giudice rinviava all'udienza del 20.5.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine per note conclusive.
2. Merito della lite.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
Giova innanzitutto premettere che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Sul punto, si vedano, ex multis,
Cassazione civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile, sez. lavoro, 9 febbraio 2004, n. 2387; Cassazione civile, sez. III, n.
28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile, sez. II, 25 settembre 2002, n.
13925; Cassazione civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674.
Peraltro, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, il contratto di cessione del credito è idoneo a fornire prova solo del trasferimento del credito e non già dell'esistenza dello stesso (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, Sentenza 18 febbraio 2016, n. 3184).
3 È poi indirizzo pacifico e conforme alla normativa vigente, che per tutti i contratti per i quali sia parte una Pubblica Amministrazione, ed anche nel caso in cui essa agisca iure privatorum, è richiesta la forma scritta ad substantiam, come per ogni altro contratto stipulato dall'amministrazione pubblica, né l'esistenza del requisito formale può essere ricavata da altri documenti che non costituiscono ma presuppongono il contratto (cfr.
Cass. n° 14570 del 2004; Cass. 5234/2004).
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Tanto premesso in diritto, andando al merito della vicenda il
Tribunale osserva e rileva quanto segue.
Nel caso di specie, ha dedotto l'inadempimento del Parte_1
il quale non avrebbe provveduto a saldare le fatture relative alle CP_1 prestazioni rese dal gestore e fatte oggetto dei successivi contratti di cessione dei crediti.
In ordine alla legittimazione attiva dell'attrice, la stessa ha prodotto il contratto di cessione dei crediti stipulato con la società cedente, relativi ai crediti elencati all'allegato A (doc. n. 2 all'atto di citazione).
In secondo luogo, non risultano versati in atti i contratti sottoscritti tra il e la società Hera Comm S.r.l. Ciò in quanto Controparte_1 le fatture emesse da quest'ultima fanno riferimento a forniture di energia elettrica realizzate in regime di salvaguardia ai sensi della L. n. 125/2007
(v. doc. 3 allegato all'atto di citazione).
Da tanto si comprende la ragione per cui non risulti documentata – perché effettivamente mai avvenuta - la stipula un contratto di somministrazione in forma scritta, secondo quindi la formalità normativamente imposta dall'ordinamento con riferimento agli impegni negoziali assunti dalle pubbliche amministrazioni.
Ad ogni buon conto, risulta mancate l'ulteriore fondamentale requisito della validità della copertura finanziaria.
L'art. 191 d.lgs 267 del 2000, infatti, dispone che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma
5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la
4 successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e ), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.
Si tratta, come è noto, della nuova formulazione dell'art. 23 del decreto legge n. 66 del 1989 che, al comma 3, che, per le province, i comuni e le comunità montane, stabiliva che “qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistono la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e dichiarata o divenuta esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati”.
A sua volta, il comma 4 disponeva che, in caso “di violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura”.
Sul punto, mette peraltro conto rilevare che ogni soluzione di continuità nella disciplina in questione viene esclusa dal fatto che il menzionato art. 23 è stato sostituito – per l'epoca successiva all'entrata in vigore del D.lgs.
n. 77 del 1995 – dall'art. 35 del medesimo D.lgs., del quale è riprodotta
5 una normativa del tutto analoga a quella sopra ricordata, normativa che è stata oggi appunto trasfusa nell'art. 191, comma 3, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
Secondo questa disciplina, quindi, sono da imputare alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore (o funzionario) gli effetti dell'attività di spesa che non si svolga nell'osservanza dei criteri contabili relativi alla gestione degli enti locali: tutto ciò con lo scopo di sollecitare, da un canto, un più rigoroso rispetto dei principi di legalità e correttezza da parte di coloro che operano nelle gestioni locali e di far sì, dall'altro, che la competenza ad esprimere la volontà degli enti locali resti effettivamente riservata, nel rispetto delle procedure prescritte, agli organi a ciò deputati, e cioè agli organi cui spetta di programmare la gestione finanziaria e di inquadrare le varie scelte amministrative nella prospettiva del piano di spesa contenuto nel bilancio di previsione, e non oltre i limiti da esso fissati.
In tale prospettiva, il detto art. 23 prevede una disciplina che comporta il venir meno del rapporto di immedesimazione organica tra l'amministratore o il funzionario, da una parte, e la P.A., dall'altra, con la conseguente imputabilità del rapporto obbligatorio contrattuale direttamente alla persona fisica dell'amministratore o del funzionario stessi.
Tale scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e pubblica amministrazione rende l'ente locale estraneo agli impegni di spesa irregolarmente assunti.
Sulla scorta di tali considerazioni, la domanda di adempimento spiegata dal cessionario, in relazione ai crediti per cui manca la prova del documento contrattuale, è quindi infondata e va rigettata.
Quanto, poi, alla domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. proposta in via subordinata da la stessa è inammissibile. Parte_1
E' invero pacifico che l'azione ex art. 2041 c.c. ha natura residuale, non essendo proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito ai sensi dell'art. 2042 c.c.
(sul punto ex multis, Cass. civ. ord. n. 29988/18 “L'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro
6 l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito”). Orbene, nel caso di specie, come è stato più sopra accennato, il terzo contraente (o i suoi aventi causa) hanno la possibilità di azionare un rimedio tipico agendo nei confronti del falsus procurator, ai sensi dell'art. 1398 c.c.: ne consegue l'inammissibilità della domanda di indebito arricchimento.
3. Spese di lite.
Nulla va disposto sulle spese in ragione della contumacia della parte vittoriosa.
p.q.m.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
-dichiara la contumacia del Controparte_1
- rigetta tutte le domande spiegate da nei confronti Parte_1 del Controparte_1
-nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese 20/05/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44
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