Ordinanza cautelare 1 marzo 2022
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 23/04/2025, n. 7906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7906 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07906/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00583/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 583 del 2022, proposto da
FA De OS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Pesce, Francesco Scanzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pesce in Roma, via Bocca di Leone;
contro
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio, Abruzzo, Sardegna - Roma, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
TO LI, Provveditorato Interregionale Lazio, Abruzzo e Sardegna, non costituiti in giudizio;
Cooperativa Edilizia NA A R.L. in Liquidazione Coatta Amministrativa, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Mirra, Roberto Mantovano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
(i) del decreto 23 giugno 2021, pubblicato il 30-6-2021 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n.154, riguardante la Liquidazione Amministrativa della Coop. Edilizia “NA” di Roma; (ii) di ogni atto presupposto e connesso, in specie della relazione del 14 maggio 2021 del Commissario governativo dr. LI e della relazione integrativa del 28.05.2020 (o 2021) menzionate nel decreto 23 giugno 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio, Abruzzo, Sardegna - Roma e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Cooperativa Edilizia NA A R.L. in Liquidazione Coatta Amministrativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 marzo 2025 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, coerede e socio della Coop. Ed. “SS”, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedendo l’annullamento dell’art. 3 del decreto 23 giugno 2021, pubblicato il 30.06.2021 sulla G.U. serie generale n. 154, riguardante la nomina del Commissario Liquidatore dott. TO LI per la gestione della liquidazione coatta amministrativa della predetta Cooperativa.
Con motivi integrativi, il ricorrente ha impugnato il decreto n.134 del 23.06.2021 con cui la Coop. ed. “SS” di Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.
A seguito di opposizione al ricorso straordinario questo è stato trasposto davanti a questo Tribunale.
In particolare, il ricorrente deduce, in fatto, che quale socio e coerede con la comunione ereditaria in quota unica indivisa del padre TO De OS ed assegnatario dell’alloggio int. 7, ha pagato per intero le rate del mutuo contratto dalla cooperativa con la Cassa Depositi e Prestiti (in data 31/08/2007) e ha ottenuto (in data 19.04.2012), il nulla osta ministeriale alla conclusione del contratto di mutuo individuale con la stessa Cassa Depositi e Prestiti.
Ciononostante, il trasferimento formale della proprietà dell’appartamento di Roma via Filippo De Grenet n. 6, interno 7 non si è mai perfezionato: (i) per la sussistenza di vizi strutturali dell’alloggio cui la cooperativa, in quanto proprietaria obbligata alla relativa manutenzione ai sensi dell’art. 68 del R.D. n. 1165/1938, avrebbe dovuto porre rimedio prima del trasferimento della proprietà; (ii) per la mancata stipulazione del contratto individuale di mutuo con Cassa Depositi e prestiti.
Il ricorrente lamenta che, nonostante il mutuo sia stato pagato nel 2007, non è riuscito ad ottenere la proprietà dell’alloggio assegnato, perché pericoloso e non idoneo al rogito per sopravvenute difformità e patologie strutturali dell’edificio.
Il Ministero, dopo due ispezioni tecniche del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. del Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, ha accertato il dissesto e, a fronte dell’inerzia degli Organi sociali, ha nominato un Commissario Governativo, nella persona del dott. TO LI, per eseguire il consolidamento strutturale.
Durante il Commissariamento è intervenuta la Sentenza del Tribunale di Roma n. 8293/2020, con la quale, tra l’altro, è stato “ accertato l'obbligo della cooperativa di trasferire a de OS FA, de OS FA e de OS TA, subentrati per successione al socio de OS TO, la proprietà dell'alloggio sito in Roma, via Filippo De Grenet n. 6, piano 4, interno 7, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1150, part. 452, sub. 7, cat. A/2, e dell'annesso garage, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1150, part. 452, sub. 1, previo risanamento del dissesto statico e delle infiltrazioni accertate dal CTU ing. Giuseppe Maffei in seguito meglio precisati, consentendo la conclusione del contratto di mutuo individuale degli eredi de OS con la Cassa Depositi e Prestiti ” ed è stata condannata “ la Società Cooperativa Edilizia NA a r.l., ora in commissariamento governativo, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da de OS FA, de OS FA e de OS TA, liquidati equitativamente all'attualità in € 29.500,00, da compensare giudizialmente in parte col minor controcredito riconosciuto a favore dell'opposta al capo 8) ”.
Con decreto n. 134 del 23 giugno 2021, il MIMS ha posto la Cooperativa edilizia “NA” in liquidazione coatta amministrativa; il Dott. TO LI è stato nominato Commissario liquidatore della suddetta società.
Nel ricorso principale il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Eccezione di nullità del Decreto stesso per elusione del giudicato art.21 septies l. 241/90. 2 Eccesso di potere per non corretto uso della discrezionalità della P.A.
Sostiene il ricorrente:
- che la sentenza 8293/2020 del Tribunale ordinario obbliga la cooperativa a trasferire l’alloggio dopo averlo riparato e consolidato da ogni vizio e danno, consentendo così di perfezionare il mutuo individuale contratto con l’INPS;
- che il decreto comporta l’elusione del giudicato perché “ disponendo di fatto il riacquisto del nostro alloggio dalla liquidatela, secondo la “par condicio creditorum”, mentre viola la par condicio di trattamento dei cittadini fruenti degli stessi diritti, vulnerando il principio di imparzialità disposto dall’art 1 della Legge 241/90, di fatto, sancendo la nostra decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ”;
- che il Commissario “ in due anni ha portato da una tranquilla posizione gestionale al tracollo economico della cooperativa e al suo stato di insolvenza per circa 90.000,00 euro, pertanto non può rinunciare al suo indennizzo di amministratore decretato dalla Direzione Generale, per l’ovvia influenza che questo fatto ha sull’entità della liquidazione giudiziale del danno da me subito. Tali somme, dunque, fanno parte della liquidatela, ed è ovvia l’incompatibilità del dott. LI con l’incarico di Liquidatore, stante il conflitto di interessi che il fatto genera ”;
- che “ il dott. LI nella carica di Amministratore quale Commissario Governativo, nonostante il primo anno della sua gestione già avesse accumulato un significativo passivo, ha continuato a dare incarichi professionali e quant’altro pur non potendo far fronte a queste spese, aggravando così il dissesto economico della cooperativa. Ha cioè aumentato le perdite della società senza dar luogo ad alcuna attività di recupero somme dovute dai soci ”;
- che non ha mai notificato, in esecuzione della sentenza, nulla alla cooperativa essendo l’obbligazione ex art. 68 del T.U. 1165/1938 in capo dei soci. Dunque, il debito che il dott. LI ha classificato in capo alla cooperativa in realtà è il credito della Cooperativa verso i soci. Invece il LI non ha voluto compiere le dovute azioni di recupero forzato o tentare le norme delle cooperative del MISE. Il ricorrente ritiene che se nessuno ripara il debito, come i soci hanno fatto prima del commissariamento del LI, è inevitabile lo stato d’insolvenza. Pertanto, il dott. LI come Liquidatore non può perseguire il LI Commissario/Amministratore e tale incompatibilità doveva essere valuta per la scelta del Commissario Liquidatore. Pertanto, il ricorrente conclude sostenendo che “ la Direzione Generale abbia scelto il Liquidatore, con modalità assai singolare se non censurabile integrando in tal modo il profilo dell’eccesso di potere”.
Nel ricorso per motivi integrativi il ricorrente ha impugnato il decreto di liquidazione n. 134/2021, con cui la Coop. ed. “SS” di Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, e deducendo i seguenti motivi: 1. Violazione dell’art. 69, comma 4, e art. 220 del R.D. n. 1165/1938, eccesso di potere per contraddittorietà e violazione dell’art. 6 bis, L. n. 241/1990. 2. Manifesta illogicità e contraddittorietà; elusione della sentenza del Tribunale civile di Roma n. 8293/2020. 3. Difetto di motivazione ed elusione, sotto altro profilo, della sentenza del Tribunale civile di Roma n. 8293/2020. Violazione degli articoli 59, 68, 69, 75, 125 e 137 e 220 del R.D. del n. 1165/1938. 4. Sotto altro profilo: Difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione degli articoli 59, 68, 69, 75, 125 e 137 del R.D. del n. 1165/1938.
Sostiene il ricorrente:
- che con delibera commissariale n. 3 del 3 agosto 2020, approvata dal MIT con decreto protocollo 147 del 7.08.2020, il Commissario governativo ha dato copertura finanziaria a quanto stabilito nella decisione del Tribunale di Roma, aggiornando il Piano Finanziario 2020 “ per un importo di euro 132.006,07, di cui euro 34.199,52 saldo precedente piano finanziario, euro 97.806,55 importo aggiornamento come da sentenza ”;
- che la delibera 3/2020 è valida ed efficace, ragione per cui non può oggi il Ministero agitare la questione della pretesa insolvenza della Cooperativa per asserita (e comunque irrilevante) volontà dei soci a non prestare spontanea esecuzione alla sentenza civile. Invece, occorre, anche tramite esecuzione forzata se necessario (ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 R.D. 1165/38): in prima battuta, accertare l’insolvenza dei soci; in secondo luogo, eventualmente, “accertare” che i soci non intendono versare quanto prescritto in sentenza per conto della Cooperativa; infine, per il caso di ulteriore inottemperanza, soccorre il menzionato art. 220, comma 1, del R.D. 1165/38, secondo cui “ Ove risulti la necessità di eseguire opere di manutenzione e non vi venga provveduto, entro termine perentorio da assegnarsi dal Ministero dei lavori pubblici, a cura del proprietario o dei proprietari interessati o, se del caso, della cooperativa o delle cooperative interessate, il Ministero stesso ne disporrà la esecuzione d'ufficio ”;
- che il vizio costruttivo imputabile all’originario appaltatore, avrebbe dovuto essere rilevato a suo tempo dalla Cooperativa e dal Ministero onerato di vigilare sulla esecuzione a regola d’arte delle costruzioni tramite il collaudatore;
- che il Ministero non può agire oggi come se l’inadempienza fosse della sola Cooperativa: all’inadempienza di quest’ultima si affianca, evidentemente, l’inadempienza dell’organo di vigilanza che, peraltro, è tenuto per legge ad eseguire d’ufficio le opere di manutenzione sui fabbricati non ancora riscattati;
- che con la delibera n. 134/2021, il MIMS – in evidente conflitto d’interesse – si è limitato a porre in liquidazione la Cooperativa, senza farsi carico dell’obbligo di dare esecuzione alla sentenza n.8293/2020 e agire d’ufficio per risanare il dissesto statico del fabbricato sociale e dell’alloggio del ricorrente;
- che la “legge fallimentare” richiamata genericamente dall’art. 1 del decreto impugnato non appare invocabile al caso di specie, integralmente regolato dagli articoli 59, 68, 69, 75, 125 e 137 del R.D. del n. 1165/1938;
- che neppure lo stato di insolvenza sembra acclarato in maniera puntuale, se si considera che nella nota integrativa del Commissario governativo del 28 maggio 2021, vengono inserite nell’“ammontare passivo” anche le “fatture relative al bilancio 2020 da ricevere” ma non ancora registrate, con conseguente assenza di certezza, esigibilità e liquidità del credito. Più che fatture, si tratterebbe, se ben si comprende, di pretese.
Si è costituito il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. rilevando:
- che non è applicabile l’art. 69 comma 4 del R.D. 1165/1938 in combinato disposto all’art. 220 della suddetta normativa, in quanto lo stesso disciplina il caso della manutenzione e non la situazione di dissesto statico di cui trattasi così come accertato dalla sentenza del Tribunale civile di Roma n. 8293/2020;
- che anche il riferimento all’art. 220 del R.D. sopra citato non risulta pertinente dal momento che, stante la vetustà della normativa di cui trattasi, fa riferimento all’obbligo dell’esecuzione d’ufficio dei lavori da parte del Ministero per mezzo del Genio Civile o dell’Istituto Nazionale per le Case e gli Impiegati dello Stato. Ad oggi, entrambi gli organi non possono ricondursi all’operato del Ministero resistente poiché uno è un ufficio speciale passato negli anni ‘70 alle Regioni mentre l’altro è stato soppresso;
- che la mancata intenzione e dimostrazione della Cooperativa di procedere agli interventi segnalati dal Provveditorato, inerenti al dissesto del fabbricato sociale, ha determinato l’attivazione dello scioglimento degli organi sociali e la nomina di un Commissario Governativo, nella persona del dott. TO LI;
- che nessuna elusione in merito all’ottemperanza della sentenza può essere attribuita all’Amministrazione resistente la quale, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, si è attivata per il tramite del Commissario affinché fosse data esecuzione alla sentenza;
- che il Commissario ha redatto un piano finanziario con la ripartizione delle spese tra i condomini, tuttavia, questi ultimi hanno impugnato sia la delibera commissariale n. 3 del 3.8.2020 sia il provvedimento di approvazione ministeriale n. 147 del 7.8.2020 afferenti il piano finanziario di risanamento della gestione amministrativa - contabile della Cooperativa;
- che l’Amministrazione si adoperata in ogni modo per avviare le opere di consolidamento dell’edificio sociale e per eliminare i danni dell’alloggio n. 7, così da consentire al De OS di addivenire all’assegnazione dell’alloggio, in ossequio alla suddetta sentenza, purtuttavia non è stato possibile giungere ad alcuna soluzione e certamente non a causa della Autorità vigilante né del Commissario.
Si è costituito il Commissario Liquidatore della Cooperativa Edilizia NA a r.l., in liquidazione coatta amministrativa rilevando:
- che tutti i soci (tranne il ricorrente) hanno rogitato sin dal lontano 2013;
- che nessuno di essi, quindi, è assegnatario, ma sono proprietari degli alloggi, tanto è che è stato costituito ed è operante il condominio esercitante i poteri gestori e titolare degli obblighi relativi alle parti comuni (che quindi sarebbe comunque onerato a eseguire e si era offerto di eseguirei lavori de quibus);
- che il piano di ammortamento del finanziamento si è concluso e sono stati stipulati i mutui edilizi individuali, per cui, da circa 10 anni, non è più la cooperativa, né il Ministero o il Provveditorato, in via sostitutiva, a poter alimentare alcun fondo manutentivo, o a poter procedere a recuperi forzosi sulle rate di ammortamento, come previsto dalle norme richiamate dal ricorrente.
All’udienza di smaltimento del 28 marzo 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
È da premettere che il ricorrente ha provveduto a trasporre davanti a questo tribunale solo i motivi integrativi al ricorso straordinario al capo dello Stato, con la conseguenza che il ricorso originario non può essere esaminato in questa sede.
Nel merito i motivi integrativi sono infondati.
In primo luogo, è da rilevare che con sentenza n. 1484/2024 il Tribunale civile di Roma ha ritenuto illegittimi sia il primo piano finanziario di risanamento sia il secondo piano, entrambi approvati dal commissario governativo.
In particolare, il Giudice civile ha ritenuto che << con la delibera di cui trattasi il commissario governativo ha approvato, con i poteri dell’assemblea, il “Piano Finanziario” da lui stesso predisposto al fine di “risanare” la situazione debitoria della Cooperativa, conseguente al risarcimento del danno dovuto ad un socio (De OS) e ai lavori di ripristino, in ragione delle lesioni subite dall’appartamento da lui prenotato, ma mai assegnato in via definitiva, deve rilevarsi che tali atti, configurano l’illiceità del deliberato impugnato, sanzionabile certamente anche ai sensi dell’art.2379 c.c., stante la violazione delle norme inderogabili di cui all’ art. 2518 c.c., che delineano la tipologia societaria, caratterizzata dalla responsabilità limitata per le obbligazioni sociali.
Ciò comporta che anche l’approvazione del provvedimento dell’Autorità di Vigilanza non può ritenersi efficace, trattandosi di atto amministrativo che, disponendo in materia di diritti soggettivi e in difformità delle norme societarie inderogabili, travalica i poteri della P.A. e, pertanto, deve essere disapplicato.
Orbene, il predetto “Piano Finanziario” e con esso la delibera approvata dal Commissario con i poteri dell’assemblea, si appalesano illegittimi in quanto violano le disposizioni di cui all’art. 2518 c.c., secondo cui per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la Cooperativa con il proprio patrimonio; nel caso in esame, peraltro, i soci attori, all’epoca dell’assunzione del deliberato controverso, avevano già definito il loro rapporto mutualistico, avendo stipulato gli atti pubblici di assegnazione degli alloggi, senza la previsione di pendenze per oneri futuri, sicché, sul piano contrattuale, gli stessi devono ritenersi indenni da versamenti aggiuntivi >>.
Da quanto sopra discende l’infondatezza dei primi motivi di ricorso con cui si ritiene che il Ministero avrebbe dovuto accertare l’insolvenza dei soci o “accertare” che i soci non intendono versare quanto prescritto in sentenza per conto della Cooperativa.
In realtà, come chiarito dal giudice civile, questo non è possibile, in quanto “ in tema di cooperative a contributo erariale, ex artt. 201 ss. del r.d. n. 1165 del 1938, nella fase intercorrente tra la stipula del mutuo individuale (che determina l'acquisto della proprietà dell'alloggio da parte del socio) e il momento in cui tutti gli alloggi sono riscattati a seguito dell'ammortamento dei mutui erogati agli assegnatari, si configura un condominio speciale, la cui disciplina è dettata non già dagli artt. 1117 e ss. c.c., bensì dalle norme del r.d. n. 1165 del 1938; ne consegue che nel suddetto periodo, i contributi per le opere di manutenzione ed il funzionamento dei servizi comuni devono essere versati alla cooperativa stessa, e, per essa, al suo legale rappresentante. Tale potere gestorio dell'immobile, in capo alla cooperativa, cessa con l'estinzione del mutuo frazionato, che condiziona il riscatto dell'immobile e la costituzione del condominio ordinario ” (Cass. civ., sez. II, 5 maggio 2022, n. 14199).
Nel caso in esame, è incontroverso che il piano di ammortamento del finanziamento si è concluso e che sono stati stipulati i mutui edilizi individuali, con la conseguenza che non si può più richiedere ai soci la cooperativa alcun versamento aggiuntivo, con la conseguenza che risulta corretto l’operato dell’Amministrazione che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa, e questo, proprio al fine di dare esecuzione alla sentenza.
D’altronde, il giudice ordinario ha rilevato che “ Poiché la cooperativa NA risulta titolare ancora di un alloggio non assegnato, che quindi fa ancora parte del patrimonio sociale, è innanzitutto con il valore economico di tale bene che deve essere onorata l’obbligazione risarcitoria derivante da detta sentenza di condanna della cooperativa edilizia SS ”, con la conseguenza che l’esecuzione della sentenza in questione potrà avvenire proprio in base a quanto rilevato dal giudice civile.
I motivi con cui si lamenta la mancata attivazione degli strumenti previsti dall’art. 69 comma 4 del R.D. 1165/1938 in combinato disposto all’art. 220, non possono essere oggetto di esame in questo giudizio perché, in realtà, non sono attinenti all’impugnativa in esame, in quanto nulla hanno a che vedere il decreto di liquidazione n. 134/2021, con cui la Coop. ed. “SS” di Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.
In realtà, il ricorrente nel chiedere la condanna dell’Amministrazione resistente ad “ agire d’ufficio per risanare il dissesto statico del fabbricato sociale e dell’alloggio del ricorrente ”, chiede l’attivazione di poteri ancora non esercitati, con la conseguenza che tale sindacato resta precluso al giudice a causa della natura pubblica della controparte, depositaria di poteri amministrativi che, per loro natura possono essere sindacati solo allorquando, una volta esercitati, abbiano manifestato profili di illegittimità — per il loro cattivo esercizio — e di pregiudizio e conseguente lesività.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Stante la particolarità della questione le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente FF
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Lattanzi | Alberto Di Mario |
IL SEGRETARIO