Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3702 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 3630/2020 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 22.10.2024 tra:
con sede in IL, Piazza del Calendario n. 3, capitale Parte_1 sociale € 412.153.993,80, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di IL , iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del P.IVA_1 iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di Parte_2 direzione e coordinamento di , in persona del procuratore Parte_3 speciale Dott. suo rappresentante in virtù di procura speciale Parte_4 conferita con atto in data 5/11/2019 a rogito del Notaio dott. di Persona_1
IL, rep. n. 172.773 racc. 31.947 (doc. 1), elettivamente domiciliata in Roma, Via
Livorno 20, presso lo studio dell'avv. Domenico Martino
( ) che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto C.F._1 di appello.
CONTRO
(codice fiscale ), residente in [...] C.F._2
Lima n. 28, (codice fiscale ), Controparte_2 C.F._3 residente a [...], (codice fiscale Controparte_3
), residente a [...], tutti elettivamente C.F._4 domiciliati in Roma, Via Lima n. 28 presso lo studio dell'Avv. Marco Albanese
(C.F. ), che li rappresenta e difende giusta delega in calce CodiceFiscale_5 alla comparsa di costituzione
- APPELLATI –
n. 486/2015, in persona del suo Curatore avv. Controparte_4
Elisabetta Ferrini, C.F.: elettivamente domiciliato in Roma al Viale P.IVA_2
Parioli n. 44 presso lo Studio dell'avv. prof. Tania Enza Cassandro (C.F.:
[...]
– p.e.c.: , che lo rappresenta e C.F._6 Email_1 difende, giusta designazione ex art. 25, quarto comma L.F. del Curatore e provvedimento di autorizzazione del G.D. dott.ssa Angela Coluccio in data
21.07.2020, nonché procura in calce all'atto di costituzione con appello incidentale
- APPELLATO APPELLANTE INCIDENTALE - CP_5
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 7827/2020.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
pag. 2/12 Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 7827/2020 con cui il Tribunale di Roma, decidendo sulla opposizione decreto ingiuntivo n. 27668/2014 emesso su suo ricorso nei confronti della società debitrice
[...]
e dei suoi fideiussori , e , Controparte_4 Controparte_3 CP_6 Controparte_2 ha così statuito:
“il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: in accoglimento dell'opposizione proposta da e Controparte_3 CP_1 [...]
, quali fideiussori della revoca il decreto ingiuntivo n. CP_2 Controparte_4
27668/2014 rgn. 72882/2014, emesso dal Tribunale di Roma in data 5-12-2014; accerta e dichiara che il conteggio finale del conto corrente n. 584/170030 è pari ad €
222.453,50 a credito della Controparte_4 in accoglimento della domanda proposta da condanna, in Parte_1 solido tra loro, e al pagamento in favore Controparte_3 CP_1 Controparte_2 della del complessivo importo di € 128.596,62 quale saldo Parte_1 debitore della posizione a sofferenza 48317/22 inerente al mancato rimborso del finanziamento erogato;
dichiara l'improcedibilità della domanda della ei confronti del Parte_1 fallimento n. 486/2015 ex artt. 52 e 92,101 L.F.; Controparte_4 in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal Controparte_4
n. 486/2015 condanna la al pagamento in favore del
[...] Parte_1 fallimento della somma di € 222.453,50, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
dichiara compensate le spese di lite tra , e e la Controparte_3 CP_1 Controparte_2
Parte_1 condanna la alla refusione, in favore del Parte_1 [...]
n. 486/2015, delle spese di lite, che liquida ex DM 55/2014 in € 8.795,00 Controparte_4 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge;
pone le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) definitivamente a carico delle
Parte_1
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
pag. 3/12 1) VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. DIFETTO DI CORRISPONDENZA FRA
CHIESTO E PRONUNCIATO. ERRONEITÀ DELLA PRONUNCIA IN ORDINE
ALLA DOMANDA MAI FORMULATA DAL FALL. DEA MEDIAGROUP S.P.A.
NEI CONFRONTI DELLA BANCA. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ
DELLA MOTIVAZIONE.
2) VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. DIFETTO DI CORRISPONDENZA FRA
CHIESTO E PRONUNCIATO. ERRONEITÀ DELLA PRONUNCIA IN ORDINE
ALLA DOMANDA MAI FORMULATA DALLA NEI Parte_1
CONFRONTI DEL FALLIMENTO.
3) CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA IN CAPO AI GARANTI
OPPONENTI. INFONDATA E IMMOTIVATA PRONUNCIA DI RIGETTO
DELLA RELATIVA ECCEZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO
ANCHE IN ORDINE ALLA NULLITA' DEL RICORSO IN RIASSUNZIONE.
4) INFONDATEZZA, INSUFFICIENZA E CONTRADDITTORIETA' DELLA
MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALL'AZZERAMENTO DEL SALDO DI CONTO
CORRENTE.
5) VIOLAZIONE DELL'ART. 91 C.P.C.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in via preliminare disporre la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c.; quindi, in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello de qua e:
accertare e dichiarare la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ragione del difetto di corrispondenza fra chiesto e pronunciato in ordine alla domanda mai formulata dal
[...] nei confronti della Banca e di conseguenza revocare Parte_5
l'accoglimento della suddetta domanda e la condanna della al Pt_1 Parte_1 pagamento in favore del fallimento della somma di € 222.453,50, oltre interessi legali dalla domanda al saldo in quanto mai formulata;
pag. 4/12 accertare e dichiarare la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ragione del difetto di corrispondenza fra chiesto e pronunciato in ordine al rigetto della domanda mai formulata dalla nei confronti del e di conseguenza revocare il rigetto Parte_1 CP_4 della suddetta domanda in quanto mai formulata con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite;
accertare e dichiarare l'infondatezza e la carenza di motivazione della pronuncia impugnata laddove ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo ai fideiussori-opponenti e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda svolta dagli opponenti-garanti con il ricorso in riassunzione con conseguente conferma del decreto opposto nei loro confronti;
accertare e dichiarare l'infondatezza e la carenza di motivazione della sentenza impugnata laddove ha rigettato l'eccezione di nullità del ricorso in riassunzione notificato dagli opponenti-garanti e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda dagli stessi svolta con conseguente conferma del decreto opposto nei loro confronti;
inoltre, in via subordinata, accertare e dichiarare in € 53.947,80 il saldo passivo del conto corrente de quo e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo de quo per il minor importo di € 182.544,42 (€ 53.947,80 quale saldo passivo del conto corrente ed € 128.596,62 quale saldo debitore della posizione a sofferenza 48317/22 inerente il mancato rimborso del finanziamento erogato) oltre interessi e la relativa condanna dei garanti, sigg.ri
[...]
e In caso di mancata conferma del decreto CP_3 CP_1 Controparte_2 ingiuntivo per il minor importo, si chiede comunque la condanna dei garanti, sigg.ri
[...]
e al pagamento del complessivo importo di € CP_3 CP_1 Controparte_2
182.544,42 [€ 53.947,80 quale saldo passivo del conto corrente ed € 128.596,62 quale saldo debitore della posizione a sofferenza 48317/22] oltre interessi;
infine, in accoglimento del V motivo di appello si chiede la riforma della pronuncia in ordine alle spese di lite sia rispetto alla Curatela che ai garanti.
pag. 5/12 Con vittoria delle spese di lite”.
Si sono costituiti e i quali, nel contestare Controparte_3 CP_1 Controparte_2
l'avverso gravame in quanto, a loro dire, infondato in fatto e diritto, hanno così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 7827/2020 del 22/04/2020 emessa dal Parte_1
Tribunale di Roma, perché inammissibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata sentenza eccetto nella parte in cui non statuisce la condanna della alla refusione delle spese del primo grado in favore Parte_1 dell'Avv. Marco Albanese dichiaratosi antistatario.
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado giudizio, il 15% delle spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge in favore dell'Avv. Marco Albanese dichiaratosi antistatario o in subordine condannare la al pagamento di 2/3 Parte_1 delle spese legali di primo grado in favore dell'Avv. Marco Albanese antistatario e per intero le spese di appello sempre in favore dell'Avv. Marco Albanese dichiaratosi antistatario”.
Si è costituito anche il Fallimento della società debitrice, dichiarata fallita nelle more del giudizio di primo grado il quale, contestato a sua volta l'avverso appello in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha sua volta proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento di quello avversario in relazione al capo della sentenza che ha respinto la domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il risarcimento del danno inerente il contratto di “Interest Rate Swap” per ritenuta erroneità della motivazione.
Ha, quindi, così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, - rigettare l'appello principale ex adverso proposto, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, con integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale ex adverso proposto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e/o conferma del D.I.
pag. 6/12 opposto, accogliere l'appello incidentale condizionato qui spiegato dal deducente e, per l'effetto: CP_4
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inopponibilità al Fallimento del D.I. opposto, per tutti i motivi esposti in atti;
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità ex artt. 52 e 92 e ss. L.F. in questa sede della pretesa creditoria avanzata dalla banca opposta, per tutti i motivi esposti sopra e in atti;
- in subordine, rigettare la domanda creditoria della banca opposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto e carente di prova, per tutti i motivi esposti sopra e in atti;
- in via riconvenzionale, accertate le violazioni afferenti anche l'esecuzione del contratto di swap poste in essere dalla , condannare quest'ultima: Parte_1 al pagamento in favore del di un importo corrispondente agli up-front dovuti e CP_4 non versati per € 189.947,50 (€ 132.494,09 + € 57.453,41), ovvero per la maggiore o minor somma che risulterà all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
alla luce dell'espletata CTU, al pagamento in favore del della somma pari ad € CP_4
222.453,50, così come accertata dal CTU, quale saldo del c/c n. 584/170030 ricalcolato alla data del 20.09.2014 a credito della in bonis, oltre rivalutazione ed Controparte_4 interessi dal dì del dovuto al saldo;
Ø nonché al risarcimento in favore del dei danni quantificabili in almeno € CP_4
665.000,00, di cui € 165.000,00 (quale somma arrotondata rispetto all'importo di €
165.166,67 indicato nella relazione tecnica prodotta in atti) quale controvalore delle perdite subite dalla in bonis al 12.12.2010, ed € 500.000,00 a titolo di Controparte_4 risarcimento dei danni connessi alla mancata funzione di copertura e dalla mancata disponibilità degli up-front alla data in cui questi sarebbero dovuti essere accreditati, ovvero il maggiore o minore importo che risulterà all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo.
In via istruttoria, si chiede l'estensione al contratto derivato del quesito del CTU, di cui all'ordinanza resa in primo grado dal Presidente dott. in data 11.05.2017, trascritto CP_7 sopra al § 1, e qui da intendersi integralmente riportato.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario”.
pag. 7/12 All'esito della rinuncia da parte appellante alla invocata inibitoria, alla udienza a trattazione scritta del 22.1.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Con il primo motivo la difesa appellante lamenta la violazione da parte del Giudice di prime cure del disposto dell'art. 112 c.p.c. per la denunciata violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo in particolare emesso sentenza di condanna della banca al pagamento in favore del della somma di € 222.453,50 oltre interessi CP_4 legali dalla domanda al saldo, benchè alcuna domanda riconvenzionale fosse mai stata proposta in tal senso.
La censura non coglie nel segno.
E' pacifico, secondo la consolidata giurisprudenza di Legittimità, che nella interpretazione della domanda il Giudice “ha il potere – dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli militi della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e di non sostituire d'ufficio una azione diversa da quella esercitata” (Cass. 13602/2019).
Nel caso di specie, all'esito della verifica sia delle domande proposte in origine dalla società in bonis in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso sia nei suoi confronti che dei fideiussori, nonché delle motivazioni poste a sostegno che hanno interessato la nullità del contratto di c/c e la contestazione del relativo credito in assenza di prova della pretesa creditoria ex adverso formulata, sia delle istanze reiterate dalla Curatela del Fallimento formulate successivamente anche all'esito della espletata ctu., può affermarsi con assoluta certezza che laddove è stata avanza richiesta di condanna della banca, previo accertamento delle violazioni afferenti il contratto di swapp, essa fosse onnicomprensiva anche della domanda di pagamento delle maggiori somme versate dalla società in favore della controparte in virtù del rapporto di c/c.
Dunque, il motivo va respinto.
pag. 8/12 Come seconda doglianza, la banca lamenta la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato “la improcedibilità in questa sede della pretesa creditoria della banca nei confronti del fallimento ex artt. 52 e 92,101 L.F.”.
In effetti, non essendo mai stata proposta alcuna specifica domanda dalla appellante nei confronti del fallimento, la statuizione sarebbe del tutto errata.
Anche detta censura non è condivisibile, ove si consideri semplicemente che la nel Pt_6 costituirsi in giudizio in seguito alla riassunzione, ha comunque richiesto la conferma del decreto ingiuntivo nei confronti delle controparti, senza alcuna rinuncia ad agire nei confronti della procedura.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha dichiarato la improcedibilità della domanda attorea nei confronti del ai sensi degli artt. 52 e 92, 101 L.F. CP_4
L'appello va dunque in parte qua respinto.
Come terzo motivo, la si duole della statuizione della sentenza nella parte in cui è Pt_6 stata respinta la eccezione di carenza di legittimazione attiva dei fideiussori e di nullità dell'atto di riassunzione.
In ordine al primo profilo la eccezione è stata giustamente respinta, sul presupposto che i fideiussori erano soggetti destinatari del decreto ingiuntivo e, dunque, in quanto tali, hanno opportunamente proposto opposizione resistendo alla avversaria pretesa creditoria.
Peraltro, in modo del tutto coerente con il disposto dell'art. 1945 c.c., essi hanno opposto alla banca che si diceva creditrice, tutte le eccezioni spettanti alla debitrice principale.
Quanto, poi, al diverso profilo relativo alla dedotta nullità dell'atto di riassunzione del Cont giudizio, interrotto in conseguenza della dichiarazione di fallimento della gli appellati fideiussori, già costituiti ritualmente nel giudizio di opposizione, lo hanno correttamente proposto, avendo essi espressamente richiamato il loro precedente atto di opposizione al decreto ingiuntivo, sicchè tale atto era certamente più che adeguato a garantire la ripresa del processo con il massimo rispetto delle garanzie di difesa delle altre parti che, infatti, hanno esercitato le rispettive prerogative in modo compiuto ed esaustivo.
Lo scopo dell'atto di riassunzione è stato pertanto ampiamente raggiunto nel pieno rispetto del dettato di cui all'art, 125 disp. att. c.p.c.
Anche tale doglianza deve essere quindi respinta.
pag. 9/12 Con il quarto motivo, la appellante censura la sentenza nel merito, con particolare riferimento alla ritenuta insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione, per non avere il Giudicante tenuto in minimo conto le contestazioni della difesa che avrebbe dovuto portare alla rideterminazione del saldo del rapporto di c/c a conclusioni diverse, ovvero al saldo a debito della correntista società di € 53.947,80 e non al saldo positivo di €
222.453,50, essendo il ctu. partito per il ricalcolo dal primo estratto di c/c azzerato.
Del resto, prosegue la difesa appellante, gli stessi opponenti avevano provveduto a depositare tutta la relativa documentazione, sicchè errato sarebbe il punto di partenza ritenuto corretto dal Giudice per la detta rideterminazione del saldo del c/c.
Inoltre, anche a voler sostenere che una domanda riconvenzionale fosse stata proposta dalla Curatela per la ripetizione di indebito delle maggiori somme versate nel corso del tempo alla banca, sarebbe stato ugualmente onere degli opponenti produrre la documentazione necessaria per la ricostruzione del suddetto rapporto, in caso contrario non potendo trovare applicazione il principio del c.d. “saldo zero”.
Anche tale motivo non è meritevole di condivisione e va, pertanto, respinto.
E' principio pacifico nella giurisprudenza della S.C. (Cass. Sez. III^ 10140/22), “che una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista, come nel caso in cui all'azione di ripetizione del correntista si contrappone quella riconvenzionale della banca, implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa: ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla rideterminazione del rapporto di dare/avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del salso iniziale del primo di essi”.
E' proprio quanto accaduto nella fattispecie in oggetto, per cui correttamente il Tribunale ha fatto sue, in assenza di specifiche contestazioni, peraltro assenti anche nel presente pag. 10/12 grado, le conclusioni formulate dal ctu. come prima ipotesi di ricalcolo che ha portato alla rideterminazione del rapporto con il credito in favore della correntista indicata in sentenza.
Il quinto motivo inerente le spese del giudizio di primo grado che sono state liquidate in favore del e compensate con riguardo alle altre parti poste a carico della CP_4 Pt_6
è invece fondata limitatamente alla condanna alla refusione in favore della procedura.
Mentre, infatti, in ragione dell'esito complessivo del giudizio può ritenersi effettivamente sussistente il presupposto per la compensazione delle spese con riferimento ai fideiussori, altrettanto andava pronunciato in relazione al la cui domanda riconvenzionale, CP_4 inerente la pretesa risarcitoria relativa agli Swapp è stata respinta per assenza di prova.
Dunque, in presenza di una reciproca soccombenza rispetto a pretese creditorie altrettanto rilevanti, le spese andavano certamente compensate tra le parti.
In parte qua, dunque, il gravame va accolto.
Il rigetto dell'appello principale (a parte sulle spese) fa ritenere assorbito quello proposto in via condizionata dal . CP_4
Il rigetto integrale del gravame proposto nei confronti degli appellati (con eccezione del
) comporta la condanna della appellante alla rifusione delle spese e competenze CP_4 in favore di essi.
L'esito del presente giudizio può invece portare alla integrale compensazione delle spese del presente grado tra il e la banca appellante. CP_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 7827/2020 del Tribunale di Roma, così Parte_1 provvede:
a parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
compensa per intero tra il e la appellante le spese e Controparte_8 competenze del giudizio di primo, confermando per il resto la sentenza appellata;
dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
pag. 11/12 dispone che la condanna alle rifusione delle spese e competenze del giudizio di primo grado in favore di , e sia in favore del loro difensore Controparte_3 Controparte_2 CP_1 che si era dichiarati antistatario;
compensa per intero tra il e la banca appellante le spese e competenze anche del CP_4 presente grado;
condanna la banca appellante alla rifusione in favore di , e Controparte_3 Controparte_2
e per essi del loro difensore che si è dichiarato antistatario, delle spese e CP_1 competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in € 12.156,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio del 3.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 12/12