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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/06/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 184/2023 R.G.
promosso da
(CF. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Silvia Omiccioli (CF. e presso di lei C.F._2 elettivamente domiciliato in Fano (PU), Via Matteo Nuti n. 3, giusta procura in atti;
ATTORE in revocazione nei confronti di
( CF. ), in persona dell'A.U. dr. Parte_2 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Valentini (CF. CP_1
anche disgiuntamente all'avv. Paolo Pierini (CF. C.F._3
Pesaro, V.S. Francesco 30, in virtù di delega in atti;
CONVENUTA in revocazione e di
, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Pianosi;
CP_2
CONVENUTO in revocazione
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: -ritenuta legittima ed ammissibile la domanda spiegata, in accoglimento della medesima, revocare ex art. 395 cpc, per tutti i motivi di cui in narrativa,
l'impugnata sentenza n. 1057/2022 del 15/12/2021, pubblicata il 09/08/2022;
- conseguentemente, nel merito, riformare la sentenza n. 883/2017 resa dal
Tribunale di Pesaro, nella persona del Got Dott. Fabrizio Tonni e, più segnatamente, “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e quindi dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che l'attore ha legalmente esercitato il retratto del terreno agricolo de quo, sussistendo le condizioni soggettive ed oggettive necessarie per il retratto, sia con riferimento alla data della conclusione della compravendita con il terzo, sia in relazione alla data della ricezione da parte del retrattato, della dichiarazione del retraente e conseguentemente accogliere la domanda come proposta. Per l'effetto voglia dichiarare inefficace nei confronti del retrattato l'atto di compravendita per notaio del 19/12/2012, trascritto il 04/01/2013, tra Persona_1 CP_2
e con oggetto il predetto fondo, confinante con
[...] Parte_2
trasferendo a favore di quest'ultimo per l'avvenuto esercizio Parte_1 del diritto di riscatto ai sensi degli artt. 7 L. n. 817/71 e 8 L. n. 950/65, condizionatamente al pagamento del prezzo di € 17.300,00 nel termine di legge, la proprietà del terreno agricolo ubicato in Comune di Fano, identificato nel NCT al Fgl. 107, Particella 99 e 123, costituente oggetto dell'atto pubblico di compravendita per notaio del 19/12/2012, trascritto il Persona_1 04/01/2013, tra e Con esonero da CP_2 Parte_2 responsabilità della Cancelleria per gli incombenti consequenziali da effettuarsi in conformità alla presente pronuncia e, per quanto di necessario, il
Conservatore dei RRII di Pesaro in ordine alle trascrizioni a compiersi in dipendenza del costituito titolo, previa acquisizione e inoltro da parte della
Cancelleria Civile dell'intestato Tribunale, a seguito di invito alle parti a produrre idonei documenti giustificativi relativi agli elementi necessari per la trascrizione ai sensi dell'art. 2659 cc così come modificato dalla L. 27.2.1985
n. 52 in particolare quanto ai dati concernenti estremi di codice e/o partita fiscale e regime patrimoniale, se necessario, invito comunque da intendersi esteso a quant'altro dovesse risultare necessario ai sensi e per gli effetti della
L. 27.2.2985 n. 52 per rendere possibile le annotazioni in dipendenza della presente pronuncia;
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio di entrambi i gradi del giudizio. Con vittoria di spese e compenso professionale anche del presente giudizio di revocazione”.
Il procuratore di parte appellata ha concluso Parte_2 chiedendo: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza e domanda disattesa e reietta, dichiarare inammissibile e nel merito infondata la domanda attrice, con vittoria di spese di lite e condanna dello stesso al Parte_1 pagamento altresì di una somma, da valutarsi in via equitativa anche ex art.
96 c.p.c. e da liquidarsi in favore di per lite Parte_2 temeraria e abuso del diritto, nella misura che l'Ecc.ma Corte valuterà di ragione e di legge”.
Il procuratore della appellata ha concluso chiedendo: CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare nel merito la domanda avversaria anche con qualunque statuizione, vinte le competenze di lite”.
Oggetto: revocazione
FATTI DI CAUSA I)Il sig. proprietario coltivatore diretto ed imprenditore Parte_1 agricolo professionale, conveniva in giudizio la società Parte_2
con atto di citazione notificato in data 13.12.2013 chiedendo
[...] accertare e dichiarare di aver legalmente esercitato, sussistendone tutte le condizioni soggettive ed oggettive ( con riferimento sia alla data della compravendita che a quella di ricezione da parte del retrattato della dichiarazione del retraente), il retratto del terreno agricolo del fondo confinante, sito in Fano, Loc.tà Monteschiantello, della superficie di mq 9243, censito al Catasto Terreni al foglio 107 con i mappali 99, condizionatamente al pagamento del relativo prezzo nel termine di legge, fatto oggetto del contratto di compravendita stipulato dal di Fano, a seguito di CP_2 esperimento di asta pubblica, in favore della a Parte_2 rogito Notaio Dott. Repertorio n. 77861, Raccolta n. Persona_2
18302, del 19/12/2012, trascritto il 04/01/2013, a seguito di esperimento di asta pubblica, al prezzo di € 17.300,00 (euro diciassettemilatrecento/00) con cui il Notaio rogante aveva dato atto che “detto immobile è stato aggiudicato alla società a seguito di mancato esercizio Parte_2 del diritto alla prelazione legale spettante all'affittuaria SO IA …”, non essendo stato posto in condizione di esercitare il diritto di prelazione.
La convenuta contestava la domanda chiedendo, previo accertamento della insussistenza dei requisiti di legge in capo all'attore, dichiarare l'affittuario del fondo legittimo titolare del diritto di prelazione del bene per cui è causa e respingere la domanda;
in via subordinata, condannare il , di cui veniva richiesta la chiamata in CP_2 causa, al risarcimento dei danni subiti, anche conseguenti al mancato diligente espletamento degli incombenti correlati alla “denuntiatio” dell'assegnazione provvisoria al titolare legittimo del diritto di prelazione.
Il , chiamato in causa, si costituiva in giudizio affermando la CP_2 piena titolarità del diritto di prelazione in capo al SO IA Cons.
Coop. RI ( d'ora in poi SO) chiedendo il rigetto della domanda. II) Il Tribunale di Pesaro rigettava la domanda con sentenza n. 883/2017 del 14.12.2017, confermata, a seguito di impugnazione del sig. Parte_3 dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 1057/2022 pubblicata in data 09.082022.
III) Il sig. proponeva giudizio di revocazione ex art. Parte_1
395, n. 1 e n. 4 c.p.c. avverso la richiamata sentenza chiedendo: “ Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - ritenuta legittima ed ammissibile la domanda spiegata, in accoglimento della medesima, revocare ex art. 395 cpc, per tutti i motivi di cui in narrativa,
l'impugnata sentenza n. 1057/2022 del 15/12/2021, pubblicata il 09/08/2022;
- conseguentemente, nel merito, riformare la sentenza n. 883/2017 resa dal
Tribunale di Pesaro, nella persona del Got Dott. Fabrizio Tonni e, più segnatamente, “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e quindi dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che l'attore ha legalmente esercitato il retratto del terreno agricolo de quo, sussistendo le condizioni soggettive ed oggettive necessarie per il retratto, sia con riferimento alla data della conclusione della compravendita con il terzo, sia in relazione alla data della ricezione da parte del retrattato, della dichiarazione del retraente e conseguentemente accogliere la domanda come proposta. Per l'effetto voglia dichiarare inefficace nei confronti del retrattato l'atto di compravendita per notaio del 19/12/2012, trascritto il 04/01/2013, tra Persona_1 CP_2
e con oggetto il predetto fondo, confinante con
[...] Parte_2
trasferendo a favore di quest'ultimo per l'avvenuto esercizio Parte_1 del diritto di riscatto ai sensi degli artt. 7 L. n. 817/71 e 8 L. n. 950/65, condizionatamente al pagamento del prezzo di € 17.300,00 nel termine di legge, la proprietà del terreno agricolo ubicato in Comune di Fano, identificato nel NCT al Fgl. 107, Particella 99 e 123, costituente oggetto dell'atto pubblico di compravendita per notaio del 19/12/2012, trascritto il Persona_1
04/01/2013, tra e Con esonero da CP_2 Parte_2 responsabilità della Cancelleria per gli incombenti consequenziali da effettuarsi in conformità alla presente pronuncia e, per quanto di necessario, il
Conservatore dei RRII di Pesaro in ordine alle trascrizioni a compiersi in dipendenza del costituito titolo, previa acquisizione e inoltro da parte della
Cancelleria Civile dell'intestato Tribunale, a seguito di invito alle parti a produrre idonei documenti giustificativi relativi agli elementi necessari per la trascrizione ai sensi dell'art. 2659 cc così come modificato dalla L. 27.2.1985
n. 52 in particolare quanto ai dati concernenti estremi di codice e/o partita fiscale e regime patrimoniale, se necessario, invito comunque da intendersi esteso a quant'altro dovesse risultare necessario ai sensi e per gli effetti della
L. 27.2.2985 n. 52 per rendere possibile le annotazioni in dipendenza della presente pronuncia;
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio di entrambi i gradi del giudizio”. Con vittoria di spese e compenso professionale anche del presente giudizio di revocazione. In via istruttoria, si opus: Si insiste per l'ammissione della richiesta CTU, idonea a stabilire se il lavoro impiegato dall'attore e dalla propria famiglia sia valutabile in almeno un terzo di quello che occorre, tenendo presente le coltivazioni e la cura e il governo del bestiame svolte e le dimensioni del fondo”.
La costituendosi, contestava i presupposti per Parte_2
l'esercizio dell'azione di revocazione e concludeva chiedendo il rigetto della domanda con condanna del sig. ex art. 96 c.p.c. Parte_1
Il rilevata l'irritualità della produzione documentale Controparte_2 effettuata nel presente giudizio, contestava la domanda e concludeva chiedendo dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare nel merito la domanda avversaria con qualunque statuizione, vinte le competenze di lite.
IV) Preso atto dello scambio di note difensive ex art. 83, e successive modificazioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.)Nel proporre giudizio di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. il sig.
ha dedotto che la sentenza della Corte di Appello è stata Parte_1 pronunciata per effetto di un errore di fatto risultante dagli atti del giudizio per aver affermato che “...non possono essere poste a sostegno della domanda attrice argomentazioni relative ad un soggetto che non è stato chiamato in causa...”, per aver ritenuto l'infondatezza del secondo motivo di gravame, poiché l'appellante non ha “provato di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla specifica normativa in materia” richiamando al riguardo il “... provvedimento del Comune di Fano del 27/10/2014 n. 2099
(la cui validità è stata confermata dal Tribunale di Pesaro con ordinanza
9/11/2015 resa ex art. 702 ter c.p.c.) che ha annullato il titolo IAP esibito dall'attore per carenza originaria dei requisiti”, perché “... i testi indicati dall' attore non hanno confermato quanto necessario per sostenere la domanda e né hanno inquadrato la circostanza che l'attore coltivava il terreno sotto un profilo temporale […]” e, infine, perché “b) non risulta prodotto un certificato attestante l'iscrizione dell' attore nella gestione previdenziale ed assistenziale degli agricoltori;
c) considerando che il Coltivatore Diretto è colui che soddisfa le esigenze di lavoro della propria azienda prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia, il non ha provato in alcun modo di Parte_1 essere in regola con le norme vigenti che stabiliscono una soglia minima di un terzo della forza lavoro necessaria per la normale conduzione dell'azienda (L.
203/82, 590/65, 454/61)”.
Al contrario, secondo l'assunto della difesa del sig. non era Parte_1 stata in alcun modo verificata la validità della denuntiatio, né la copiosa documentazione riguardante il SO, affittuario del fondo, né le deposizioni testimoniali relative al predetto SO da cui emergeva la carenza dei requisiti di legge.
Inoltre la determina del del 27/10/2014 n. 2099, che aveva CP_2 annullato il titolo IAP esibito dall'attore, era stata dichiarata illegittima e conseguentemente inefficace con sentenza della Corte di Appello di Ancona n.
329/2020 del 20/04/2020, resa nel procedimento n. 1588/2015 ( di cui non era stata parte la società - di accoglimento Parte_2 dell'appello proposto dallo stesso sig. e totale riforma Parte_1 dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Pesaro - tempestivamente depositata in giudizio dalla difesa di nella prima data utile Parte_1 successiva alla sua pubblicazione, unitamente alle note di trattazione scritta depositate il 12/10/2020 per l'udienza del 14/10/2020. La Corte di Appello non aveva, però, in alcun modo considerato, con la sentenza oggetto di revocazione, tale pronuncia - la cui validità risulta coperto da giudicato nei rapporti con il quanto alla sussistenza dei requisiti Controparte_2 oggettivi e soggettivi per il riconoscimento della qualifica di IAP - mentre, diversamente, avrebbe potuto certamente verificare la correttezza del certificato di iscrizione prodotto ab origine ed attribuire a tale accertamento efficacia riflessa nei confronti della società rimasta estranea al giudizio (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 02/12/2015, n. 24558) nonché accertare - atteso il deposito del certificato attestante l'originaria iscrizione nella gestione IAP e che il sig. dopo la pronuncia Parte_1 della richiamata sentenza di appello, si era attivato per regolarizzare la posizione - la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi tanto più in considerazione delle risultanze della copiosa documentazione prodotta in atti e le risultanze delle prove testimoniali.
2.) Il sig. ha, inoltre, prospettato l'azione di revocazione Parte_1 ex art. 395 n. 1 c.p.c. per essere la sentenza oggetto di domanda effetto di dolo di una parte nei confronti dell'altra come risultante sia dalla documentazione in atti, sia dalla sentenza della Corte di Appello di Ancona n.
329/2020 del 20/04/2020. Ciò in quanto: 1) la verifica dello IAP-2014 era stata svolta dal Comune di Fano durante il procedimento di prelazione agraria fra il sig. e la a seguito di una Parte_1 Parte_2 comunicazione/documentazione (assente nel fascicolo) proveniente dalla
[...]
come risultante dal verbale della Polizia Locale del Comune Parte_2 di Fano;
- l'Avv. Valentini e/o il Dott. , a conoscenza, non si sa a quale CP_1 titolo, del procedimento amministrativo pendente a seguito della richiesta del sig. dello IAP-2014, erano intervenuti fornendo documentazione Parte_1 personale del richiedente, senza che il ne avesse dato CP_2 comunicazione all'interessato e, addirittura, “diffidando il stesso a CP_2 negare il rilascio al sig del rinnovo della qualifica IAP, nonché Parte_1 ad avviare il procedimento di annullamento dell'atto di rilascio originario”, come poi effettivamente accaduto;
2) era stata consegnata al sig. in sede di accesso agli atti, una versione del verbale di sopralluogo Parte_1 del Corpo di Polizia del Comune di Fano per la verifica dello IAP-2014 difforme e ridotta rispetto a quella successivamente messa agli atti e, quindi, inoltrata alla Regione Marche, all'INPS e depositata presso il Tribunale di Pesaro.
Tali condotte avevano impedito al sig. di avere una cognizione Parte_1 reale e completa del procedimento amministrativo effettivamente pendente a proprio carico, e conseguentemente limitato la possibilità del predetto di contestare puntualmente il verbale nonché impedito l'allegazione, nel secondo grado di giudizio, della relativa documentazione ed erano, dunque, risultate tali da aver falsato il giudizio perché fondato su documentazione formata ad hoc dalla controparte/i.
3.) La rileva l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio Parte_2 dell'azione di revocazione evidenziando che la norma che ha esteso allo
IAP un diritto - più circoscritto – di prelazione agraria è posteriore di oltre quattro anni alla vendita dell'area dal Comune alla per Parte_2 cui la pretesa del sig. di avvalersi di tale normativa non risulta Parte_1 supportata dal principio tempus regit actus.
Evidenzia che se è vero che la sentenza della Corte di Appello di Ancona
329/2020 ha solo annullato, per difetto di motivazione, il provvedimento con il quale il aveva annullato il titolo di IAP riconosciuto al sig. CP_2
è anche vero che la presente controversia attiene alla Parte_1 sussistenza dei requisiti - che prescindono dall'accertamento della qualifica di
IAP - per ritenere il sig. coltivatore diretto e, dunque, titolare del Parte_1 diritto di prelazione agraria sul terreno di cui è causa.
Osserva che la sentenza gravata per revocazione - avente ad oggetto la diversa problematica dei requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione - anche se avesse negato che il sig. possedesse i requisiti per definirsi Parte_1
IAP, si è basata su una istruttoria formatasi ex novo nel processo stesso e su una serie di elementi che non interagiscono minimamente con la problematica dell'intervenuto annullamento del provvedimento del Comune di Fano 27.10.2014 n. 2099 che aveva annullato la qualifica IAP riconosciuta al sig.
Difatti il giudicante, con la impugnata sentenza, soltanto Parte_1 dopo aver argomentato sulla carenza dei requisiti in capo al sig. Parte_1 per essere considerato coltivatore diretto e dunque legittimo prelatore, aveva, in via soltanto secondaria, citato l'annullamento della posizione IAP senza fondare su tale aspetto la reiezione della domanda giudiziale dell'attore.
4.) Occorre premettere che “...il diritto di prelazione agraria inizialmente spettante al soggetto avente la qualifica di coltivatore diretto, nella qualità di affittuario del fondo offerto in vendita (art. 8 della l. 26/05/1965, n. 590) o di proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita (art. 7 della l.
14/08/1971, n. 817), è stato esteso agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale agricola dell'Inps (art. 1, comma 3, della l.
28/07/2016, n. 154, che ha introdotto il numero 2-bis nel comma 1 dell'art. 7 della l. 14/08/1971, n. 817), comprese le società agricole...” ( Cass. Sez. III,
Ordinanza n. 32917 del 27.11.2023).
La sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione va necessariamente valutata con riferimento, quanto meno, all'epoca in cui la prelazione viene esercitata (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
2044 del 29/01/2010) e da individuarsi, quanto alla fattispecie in esame, in data antecedente al giudizio di primo grado introdotto con atto di citazione notificato in data 10.12.2013. A tale data non era dunque, ancora intervenuta la modifica legislativa di cui alla legge n. 154 del 28.07.2016 che ha esteso il diritto di prelazione all'imprenditore agricolo professionale a condizione che sia iscritto nella previdenza agricola.
Risulta, dunque, evidente che le vicende amministrative e giudiziali relative alla sussistenza o meno di tale qualifica in capo al sig.
[...]
non possono assumere alcun rilievo rispetto al giudizio di cui Parte_1 alla sentenza oggetto di revocazione e, conseguentemente, del presente giudizio, non potendo l'attore avvalersi di tale normativa. Va, peraltro, rammentato che secondo quanto affermato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, “le ipotesi di prelazione-riscatto sono considerate
"tassative" e "di stretta interpretazione" (ex plurimis, cfr. Cass., 25/03/2016,
n. 5952: "I diritti di prelazione e riscatto agrari costituiscono ipotesi tassative, non suscettibili di interpretazione estensiva"; Cass., n. 6572/2013: "In tema di prelazione agraria, il carattere eccezionale delle norme impedisce un'interpretazione estensiva. Così come la S.C. vieta altresì l'interpretazione
"analogica"; Cass., n. 26286/2008: "In tema di prelazione agraria la l. n. 590 del 1965, comma 1 dell'art. 8, integra una norma di stretta interpretazione in quanto apportante speciali limitazioni al diritto di proprietà. La stessa, quindi, contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non può trovare applicazione oltre i casi ivi previsti": così, di recente, Cass. 7/08/2023,
n. 23989” ( Cass. Sez. III, Ordinanza n. 32917 del 27.11.2023).
Se è vero che con la sentenza oggetto della domanda di revocazione non si dà atto dell'intervenuto deposito della sentenza della Corte di Appello di
Ancona n. 329/2020 ( tanto che si fa riferimento al provvedimento di primo grado che ha confermato la validità del provvedimento del CP_2
del 17.10.2014 n.2099 di annullamento del titolo IAP esibito
[...] dall'attore per carenza originaria dei requisiti), va in ogni caso rilevato che andrebbe comunque escluso il prospettato giudicato “riflesso” in quanto la pronuncia non è stata adottata fra le stesse parti ed il giudicato esterno si può configurare soltanto se uno dei due giudizi, tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapporto giuridico, è definito con sentenza passata in giudicato.
In ogni caso la motivazione della sentenza oggetto di revocazione del rigetto della domanda è stata svolta con riferimento all'insussistenza di prova circa la coltivazione del terreno da parte del sig. alla non Parte_1 configurabilità degli elementi idonei a qualificare il predetto quale coltivatore diretto in grado di soddisfare le esigenze di lavoro della propria azienda prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia e alla mancanza di prova circa il superamento della soglia minima di un terzo della forza lavoro necessaria per la normale conduzione dell'azienda. Elementi questi la cui configurabilità non può essere fatta oggetto del presente giudizio di revocazione.
In definitiva deve escludersi che la sentenza oggetto di revocazione sia il risultato di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa.
Le svolte argomentazioni consentono di ritenere assorbiti i rilievi sollevati in relazione all'art. 395 n.1 c.p.c., in quanto asseritamente riguardanti il procedimento all'esito del quale è stato adottato il provvedimento di annullamento del titolo IAP.
A contempo vanno dichiarati insussistenti i presupposti della domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dalla parte appellata non Parte_2 risultando menzionata la sentenza indicata dalla difesa del sig. Parte_1
La domanda va, dunque, rigettata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, seguono la soccombenza.
Poiché il giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, sul giudizio di revocazione proposto da nei Parte_1 confronti di e del , avverso la Parte_2 Controparte_2 sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1057/2022 pubblicata in data
09.08.2022, rigetta la domanda. Condanna a rifondere in favore di e del Parte_1 Parte_2
le spese di lite liquidate, in favore di ciascuno di essi, in CP_2 euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 1.900,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002
n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n.
228.
Ancona, così deciso il 12.02.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico