Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
sezione seconda specializzata in materia di impresa composta dai magistrati dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente dott. Camillo Romandini Consigliere dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere Relatore
Letto il ricorso ex art. 373 C.P.C. proposto da e Parte_1 [...]
, contro Pt_2 Controparte_1 ed altri per ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7350/2024, resa tra le dette parti nel procedimento n. 6058/18 R.G.;
CONSIDERATO
che l'istanza è ammissibile perché proposta ritualmente sulla base del ricorso proposto dinanzi alla Corte di Cassazione avverso la citata sentenza, come risulta pacificamente tra le parti nonché dalle allegazioni inviate per via telematica da parte istante che il pericolo di “grave e irreparabile danno” (art. 373 c.p.c.), deve essere inteso come pericolo che con l'esecuzione della sentenza di appello (nel frattempo impugnata in Cassazione) si verifichi una definitiva e non più ripristinabile modificazione del bene giuridico oggetto della azione esecutiva;
che, in particolare, il danno grave ed irreparabile va valutato: 1) soggettivamente sulla sussistenza dell'eccezionale sproporzione fra il vantaggio per il creditore procedente ed il pregiudizio irreparabile patito dal debitore a seguito dell'esecuzione della sentenza;
2) oggettivamente sulla ricorrenza nella fattispecie scrutinata di un pregiudizio irreversibile ed insuscettibile di restituito in integrum nel caso in cui la sentenza venga cassata.
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che il requisito del periculum nel caso in esame non è ravvisabile per plurime ragioni, atteso che , in primo luogo, non è dato conoscere l'effettiva situazione economico-patrimoniale degli odierni istanti, che hanno meramente allegato di usufruire di pensioni di “importi modestissimi” (rispettivamente: Pt_2 ha affermato di essere titolare di una pensione da insegnante, pari a circa €
1.480,00 mensili, su cui grava una cessione del quinto per € 285,00 mensili e si è dichiarato titolare di una pensione da agente assicurativo, pari a Pt_1 circa € 1.387,31 mensili, cui si aggiunge un fondo pensione agenti, bimestrale, di € 826,47 e di essere, altresì, gravato da un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per €45.358,83, che ha ottenuto di rateizzare in 20 rate trimestrali, con scadenza a novembre 2027) sicchè a loro dire una esecuzione forzata pregiudicherebbe le loro riserve economiche, tenuto pure conto dell'età avanzata, senza però produrre alcuna documentazione ufficiale attestante i redditi e senza tener conto che, a tutto voler concedere, una esecuzione forzata non potrebbe operare oltre il quinto del detto trattamento pensionistico;
in secondo luogo, la mera entità della somma oggetto di condanna nei loro confronti ( è stato condannato, in solido con gli Pt_2 altri convenuti, “fino alla concorrenza di euro 2.461,386,04”, mentre Pt_1
“fino alla concorrenza di euro 1.837.261,48”, oltre interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno a decorrere dal 19.06.2000 nonché spese di lite per Euro 110.502,00 e di CTU, sempre in solido con altri) non è di per sé sufficiente ad integrare il detto presupposto di legge;
in terzo luogo, le allegazioni delle parti istanti conducono ad una conclusione esattamente in contrapposizione alla loro doglianza quanto alla esecuzione forzata sui beni immobili, in quanto non idonei a soddisfare il credito ( ha allegato di Pt_1 aver realizzato un fondo patrimoniale e ha beni immobili sottoposti Pt_2 ad ipoteca); che, pertanto, tenuto conto anche dell'entità dell'importo sopra indicato, alla luce di questi elementi, complessivamente valutati, non pare evincersi che l'eventuale esecuzione della sentenza possa compromettere la capacità di “resistenza” e, quindi, di una vita libera e dignitosa in capo agli odierni istanti;
che, infine, non pare fondata neppure la circostanza – pure prospettata nella istanza - della difficoltà di recupero della detta somma nei confronti della resistente, atteso che la liquidazione coatta amministrativa – anche a ritenere non operante il disposto di cui all'art. 113 L.F. in punto di obbligo del curatore di accantonare le somme incassate che trovano ragione in un provvedimento giudiziario non definitivo- in ogni caso il sistema – alla luce degli artt. 213 e
117 L.F. è di garanzia pubblicistica, con il controllo dell'autorità vigilante e con ampia, appunto pubblicità della ripartizione dell'attivo, sì da consentire pag. 2/3 agli odierni istanti di tutelare le loro ragioni eventualmente riconosciute in sede di legittimità;
che per la determinazione delle spese risulta competente la Corte di
Cassazione (v. Cass. N. 16121/11) o al più questa Corte in caso di Cassazione con rinvio (v. Cass. N. 7248/09), sicchè nulla deve disporsi in questa fase incidentale;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza.
Roma, 15 aprile 2025
IL PRESIDENTE
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