Accoglimento
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/05/2025, n. 3730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3730 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03730/2025REG.PROV.COLL.
N. 10104/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10104 del 2023, proposto da
MA ET, rappresentato e difeso dall'avvocato AL Veronese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Merano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Doris Ambach, Georg Windegger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non costituita in giudizio;
nei confronti
AL SC, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00145/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Merano e della Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Roberta Ravasio ;
Dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite, avendo i difensori depositato istanza per il passaggio della causa in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante il 27 settembre 2022 presentava al Comune di Merano una SCIA avente ad oggetto l’attività di affittacamere nell’unità immobiliare sita in Merano, via Mainardo n. 47
2. Con provvedimento dell’11.10.22 il Comune dichiarava la decadenza della SCIA e contestualmente vietava l’esercizio dell’attività di affittacamere: a motivo di tale provvedimento il Comune richiamava la delibera di Giunta Provinciale n. 548/2022, che bloccava l’avvio di nuove attività di affittacamere a salvaguardia delle previsioni del Piano Provinciale di Sviluppo del Turismo 2030, il quale poneva limiti ai pernottamenti turistici in Alto Adige e al numero di posti letto disponibili nel tempo necessario a pervenire all’approvazione di una legge provinciale che desse base giuridica alle suddette previsioni del PPST.
3. Il sig. ET impugnava il provvedimento di decadenza della SCIA e la delibera di GP n. 548/2022 innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano.
4. Nel giudizio si costituiva la Provincia di Bolzano, rappresentando che la delibera di Giunta Provinciale n. 548/2022 aveva perso efficacia dal 19.8.22, per effetto della approvazione e della entrata in vigore della L.P. n. 10/22. Nel merito replicava a tutti i motivi di ricorso, deducendo, inter alia , che la L.P. n. 10/22 aveva modificato l’art. 38 della L.P. n. 9/2018, introducendo il divieto temporaneo di aumento di posti letto e di presentazione di nuove SCIA.
5. Si costituiva in giudizio anche il Comune di Merano, il quale sosteneva che il provvedimento adottato aveva contenuto vincolato, alla luce dei rilievi svolti dalla Provincia di Bolzano.
6. Il ricorrente replicava, sul punto, che tale argomento integrava una motivazione postuma, ribadendo che il Comune aveva inteso motivare il provvedimento solo con riferimento alla delibera GP n. 548/22, e di avere interesse all’annullamento di quest’ultima per ottenere il consolidamento della SCIA. Rilevava inoltre, il sig ET, di aver presentato al Comune di Merano il 4 agosto 2022 altre tre SCIA del tutto analoghe e che il Comune di Merano, con tre provvedimenti del 5 settembre 2022, ne aveva dichiarato la decadenza in applicazione della delibera di G.P. n. 548/22: i suddetti provvedimenti, tuttavia, erano stati annullati dal T.R.G.A., con sentenze nn.140,141 e 142 del 2023, sul rilievo che ai sensi dell’art. 21 bis della L.P. n. 17/93 la SCIA consente l’immediato avvio dell’attività, ragione per cui la relativa legittimità doveva essere valutata sulla base della normativa vigente al momento del deposito della SCIA; il TAR, peraltro, con le indicate sentenze aveva annullato, in parte, anche la delibera della Giunta Provinciale n. 548/22, sul presupposto che essa Giunta non aveva la competenza ad adottare una simile deliberazione, conseguendo da ciò l’illegittimità dei provvedimenti sindacali del 5 settembre 2022.
7. Con la sentenza in epigrafe indicata l’adìto Tribunale TR ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della delibera di G.P. n. 548/2022, sul presupposto che la stessa non era più in vigore al momento in cui veniva presentata la SCIA. Quanto al provvedimento del Comune di Merano, il T.R.G.A. ha ritenuto che il richiamo alla delibera GP n. 548/22, nell’ambito del provvedimento lesivo, fosse il frutto di una svista, poiché non più in vigore (par. 62 della sentenza) e che l’appellante fosse comunque in grado di individuare, da solo, la norma di legge applicabile, pubblicata sul BUR sin dal 18.8.22. Il TR, inoltre, ha richiamato il principio secondo cui “ la mancata o erronea indicazione delle norme applicate non ridonda, ex se, in vizio di legittimità del provvedimento ” per sostenere l’affermazione secondo cui l’omesso richiamo della L.P. n. 10/22 non inficerebbe il provvedimento impugnato, soggiungendo che “ Il carattere cogente del divieto di cui all’art. 38, comma 4, della legge provinciale n. 9 del 2018 di presentare una denuncia di attività che determini un aumento dei posti letto precludeva, ratione temporis, in radice il buon esito della segnalazione dd. 27.9.2022 .”.
8. Avverso tale decisione ha proposto appello il sig. ET.
9. Il Comune di Merano e la Provincia di Bolzano si sono costituiti in giudizio, insistendo per la reiezione del gravame.
10. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 13 marzo 2025, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
11. Con il primo, articolato, motivo d’appello il sig. ET deduce l’erroneità dell’appellata sentenza per errore in iudicando, avendo il TR proceduto ad una inammissibile integrazione postuma del provvedimento comunale impugnato, incorrendo in violazione del diritto di difesa, in ultrapetizione e nella violazione dei principi del giusto processo.
11.1. L’appellata sentenza, dopo aver dichiarato l’inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso nella parte in cui aveva ad oggetto la delibera di G.P. n. 548/2022, e dopo aver chiarito che alla data del 27 settembre 2022, giorno in cui veniva presentata la SCIA oggetto del provvedimento impugnato, risultava applicabile la nuova previsione introdotta dalla L.P. n. 10/22, che comunque vietava la implementazione dei posti letto disponibili e la presentazione di segnalazioni di inizio attività a ciò finalizzate, ha respinto la domanda di annullamento del provvedimento sindacale dell’11 ottobre 2022, con la seguente motivazione (paragrafi 61 e seguenti):
“.. . È pur vero che il provvedimento sindacale impugnato indica erroneamente la delibera della Giunta Provinciale n. 458 del 2022, ormai priva di efficacia, ma si tratta, con ogni evidenza, di una mera svista, anche perché l’impugnato provvedimento comunale rinvia, seppur genericamente ai presupposti richiesti dalla legge, che appunto sono quelli di cui alla novella dell’agosto 2022 …… sulla base della delibera della Giunta provinciale, che si riferiva tra l’altro espressamente al disegno di legge provinciale n. 111/2022, approvato dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano in data 26.7.2022, il ricorrente in data 27.9.2022 poteva agevolmente individuare la norma di legge provinciale applicabile, essendo stata la relativa legge provinciale n. 10 del 2022 pubblicata nel Supplemento n. 4 del B.U. della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol del 18 agosto 2022, n. 33. 65. D’altra parte, che si tratti di una mera irregolarità formale, immediatamente percepibile come tale, si evince dal contenuto del provvedimento, che si riferisce, senza possibilità di equivoci, ai presupposti richiesti dalla legge mancanti nel caso di specie. 66. Detta omessa indicazione della legge provinciale n. 10 del 2022 non può in ogni caso inficiare la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto non incide sulla sostanza dello stesso: “la mancata o erronea indicazione delle norme applicate non ridonda, ex se, in vizio di legittimità del provvedimento” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 2008, n. 448; TR Bolzano, 2 febbraio 2015, n. 35). 67. Il carattere cogente del divieto di cui all’art. 38, comma 4, della legge provinciale n. 9 del 2018 di presentare una denuncia di attività che determini un aumento dei posti letto precludeva, ratione temporis, in radice il buon esito della segnalazione dd. 27.9.2022.68. In definitiva, il provvedimento gravato non presta il fianco alle censure mossegli, atteso che l’Amministrazione comunale ha correttamente declinato la SCIA sull’assorbente rilievo della carenza, ab origine, dei presupposti di legge per richiedere l’assegnazione di un nuovo contingente di posti letto .”.
11.2. Secondo l’appellante il Comune di Merano ha inteso fondare il provvedimento di decadenza della SCIA unicamente sulla delibera di G.P.. n. 548/2022: ciò si desumerebbe facilmente dagli analoghi provvedimenti del 5 settembre 2022, recanti una motivazione del tutto identica, adottati nonostante la L.P. n. 10/22 fosse entrata in vigore dal 19 agosto 2022; secondo l’appellante, pertanto, sarebbe evidente che il Comune di Merano semplicemente non si era avveduto della entrata in vigore della nuova legge provinciale. Le argomentazioni poste a fondamento della sentenza, esposte nelle difese delle Amministrazioni, costituiscono pertanto integrazioni postume al provvedimento. L’appellata sentenza, inoltre, con la motivazione addotta in sostanza avrebbe finito per porre a carico del cittadino uno sforzo superiore alla media, sia in termini di consultazione quotidiana del Bollettino Ufficiale della Regione, sia in termini di interpretazione del provvedimento; paradossalmente l’appellata sentenza ha anche finito per riconoscere alla pubblica amministrazione la facoltà di non avvedersi di eventuali modifiche normative, di astenersi dalla consultazione del BUR e, conseguentemente, di esitare provvedimenti anacronistici e pure ingannevoli per i comuni cittadini, sino al punto da comprometterne (ove si ritenesse di assecondare la tesi del Giudice di prime cure) il diritto di difesa.
Il sig. ET ha ancora rilevato che, per quanto sia possibile al giudice affermare che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato, l’art. 21 octies della L. n. 241/90 trova applicazione solo per superare violazioni di carattere procedimentale, ma non anche vizi della motivazione; e che la motivazione postuma, infine, deve ritenersi anche contraria alle regola del giusto procedimento amministrativo come delineato dal diritto euro-unitario, come si desume dalle sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che qualifica la motivazione come “forma sostanziale” e motivo di ordine pubblico.
Infine, l’appellante evidenzia che l’annullamento degli atti impugnati, e quindi la rimozione dell’atto sindacale dell’11 ottobre 2022, produrrebbe l’effetto di consolidare gli effetti della SCIA presentata il 27 settembre 2022, il che dimostra l’interesse all’annullamento di ambedue gli atti.
11.3. L’appello è fondato.
11.3.1. E’ vero che, a cagione della entrata in vigore del divieto di cui all’art. 38, della L.P. n. 9/2018 (come modificato dalla L.P. n. 10/22) la SCIA del 27 settembre 2022 non avrebbe potuto essere presentata dal sig. ET. Infatti l’art. 38, comma 4, della L.P. 9/2018, introdotto dalla L.P. n. 10/22, stabilisce che “ Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione con la regolamentazione transitoria non può essere rilasciato né un titolo abilitativo né presentata una denuncia di attività che determinino un aumento dei posti letto. Ad eccezione dei casi previsti nella regolamentazione transitoria, prima dell'assegnazione di posti letto da parte del Comune non possono essere presentate denunce di attività che determinino un aumento dei posti letto ”.
11.3.2. Tuttavia, il provvedimento del Sindaco del Comune di Merano dell’11 ottobre 2022 non si fonda su tale previsione normativa. Tale provvedimento, infatti, nella motivazione si limita a dare atto “ che con deliberazione della Giunta provinciale del 3 agosto 2022, n. 548, entrata in vigore il 3 agosto 2022, è stata sospesa la possibilità di presentare la denuncia dell’attività “Affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie” ai sensi dell’art. 2, comma 1 della legge provinciale 12 maggio 1995, n. 12 ”, e a richiamare le norme della L. n. 241/90 e della L.P. n. 12/1995, per poi disporre la decadenza della SCIA presentata il 27 settembre 2022 e il divieto di prosecuzione dell’attività oggetto di segnalazione “ per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge e da atti amministrativi a contenuto generale come specificato in premessa ”: dunque, anche il richiamo alla legislazione vigente si riferisce alla legislazione richiamata in motivazione, e non, genericamente, a tutta la legislazione vigente.
11.3.3. Sul fatto che il provvedimento impugnato non intendesse richiamare la L.P. n. 10/22 valga anche la considerazione che il Sindaco del Comune di Merano, con tre provvedimenti del 5 settembre 2022 di motivazione del tutto identica aveva già bloccato le tre precedenti SCIA presentate dall’appellante il 4 agosto 2022, malgrado nel frattempo fosse entrata in vigore la più volte citata L.P. n. 10/22: dunque è evidente che il Comune di Merano non si era accorto della entrata in vigore della nuova legge, e per questo non l’ha richiamata (e non per un lapsus calami ).
11.3.4. Ad ogni buon conto un mero e generico richiamo alla legislazione vigente, non accompagnata – come nel caso in esame – da ulteriori indicazioni utili a individuare le norme rilevanti, non può considerarsi una motivazione adeguata: nel caso di specie la motivazione del provvedimento richiamava, concretamente, solo la delibera di Giunta Provinciale n. 548/2022, che a sua volta non conteneva un richiamo alla L.P. n. 10/22, per l’ovvia ragione che non era ancora stata approvata nel momento in cui la delibera citata veniva adottata.
11.3.5. Per superare tale ostacolo il T.R.G.A. ha valorizzato il fatto che nella delibera dl G.P. n. 548/22 si menzionava il disegno di legge provinciale n. 111/2022, che a dire del primo giudice avrebbe consentito al sig. ET di venire a conoscenza dell’esistenza della L.P. n. 10/22 e, così, di comprendere le ragioni giuridiche poste a base del provvedimento impugnato: un simile argomentare è tuttavia fallace, poiché in sostanza fa assurgere un disegno di legge ad atto equipollente ad un mezzo di pubblicità legale, e poi per la ragione che, essendo l’atto iniziale di un procedimento legislativo, un disegno di legge non può contenere l’indicazione degli estremi dell’atto legislativo finale. Da questo punto di vista, la motivazione del provvedimento impugnato non soddisfaceva le condizioni richieste per la legittimità della motivazione per relationem : per giurisprudenza consolidata, infatti, “ La motivazione "per relationem" è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio; all'interessato deve essere garantita la possibilità di prenderne visione, di richiederne e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio .” ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. II, n. 2129 del 14 marzo 2025; Cons. Stato, Sez. VI, n. 9492 del 26 novembre 2024; Cons. Stato, Sez. VI, n. 9665 del 10 novembre 2023 ), il che significa che nel caso di specie la L.P. n. 10/22, con la quale è stata approvata la norma che in concreto impediva la presentazione di SCIA per l’avvio di nuove attività di affittacamere, avrebbe dovuto essere specificamente indicata e menzionata nel testo del provvedimento impugnato o, quantomeno, nell’unico atto in concreto ivi richiamato.
11.3.6. Tale argomentare non è condivisibile anche perché, come pure rilevato dall’appellante, esso facoltizza l’amministrazione a dare una motivazione errata e carente anche a provvedimenti lesivi, in violazione:
(i) del principio secondo cui “ I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede ” (art. 1, comma 2 bis, L. n. 241/90): sul punto non può non rilevarsi che una motivazione la quale, anziché citare gli estremi di una legge, rinvia ad un provvedimento non più vigente che, per giunta, neppure contiene gli estremi delle norme rilevanti nel caso di specie, non può che considerarsi quale sintomo di incompetenza o di volontà di intralciare il cittadino;
(ii) del principio secondo cui “ La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria .”: e nel caso è evidente che l’attività richiesta al il sig. ET per pervenire a conoscenza della L.P. n. 10/22, a partire dal disegno di legge provinciale citato nella delibera n. 548/22, costituisce un oggettivo aggravamento del procedimento;
(iii) del diritto di difesa: a tale proposito basti rilevare che, proprio per il fatto che la motivazione non conteneva un intellegibile riferimento alla L.P. n. 10/22, l’appellante, in primo grado, non ha articolato, rispetto ad essa, le censure di non conformità alla Direttiva Bolkestein, agli artt. 49 e 56 TFUE, e alla Costituzione, censure che ha potuto articolare, tardivamente, solo in appello.
11.3.7. Da ultimo vale la pena rilevare che, proprio per il fatto che “ La motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile ” ( ex multis : Cons. Stato, Sez. V, n. 7200 del 21 agosto 2024), non è minimamente pensabile che una motivazione inadeguata e carente, qual è quella posta a corredo del provvedimento impugnato nel presente giudizio, possa ritenersi non invalidante per il solo fatto che il destinatario dell’atto sia in grado di immaginare, se non di stabilire, che la decisione finale del provvedimento non avrebbe potuto essere differente. E’ tanto vero questo che – come correttamente rammentato dall’appellante – la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è consolidata nell’affermare che l’annullamento dell’atto per difetto di motivazione non può essere evitato neppure con una applicazione analogica dell’art. 21 octies, comma 2, della L. n. 241/90, anche laddove sia possibile affermare che la decisione finale non avrebbe potuto essere differente (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, n. 7200 del 21 agosto 2024; Cons. Stato Sez. III n. 5688 del 27 giugno 2024; Cons. Stato, Sez. VI, n. 8449 del 20 dicembre 2021; Cons. Stato, Sez. VI, n. 3666 del 10 maggio 2021, secondo cui “ Nel processo amministrativo l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida (art. 21-nonies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990). È invece inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi. La motivazione costituisce, infatti, il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti. In particolare, la motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della l. 241/1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti (si veda Cons. St., sez. III, 7.4.2014, n. 1629), non potendo perciò il suo difetto o la sua inadeguatezza essere in alcun modo assimilati alla mera violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma ”).
11.3.8. Dunque il giudice amministrativo non può sostituire o integrare la motivazione dell’atto impugnato sul presupposto che la decisione non avrebbe potuto/dovuto essere differente o che la motivazione corretta avrebbe potuto essere “percepita” dalla parte. Pertanto: (i) o la motivazione c’è ed è corretta e adeguata, ed allora l’atto non può essere annullato per difetto di motivazione; (ii) oppure la motivazione è mancante, è scorretta o inadeguata, ed allora il giudice deve annullare l’atto per difetto di motivazione, dando semmai, nella motivazione della decisione, indicazioni conformative ai fini della riedizione dell’azione.
11.3.9. Nel caso in esame la motivazione era palesemente erronea, carente e inadeguata, sicché il “salvataggio” dell’atto effettuato con l’appellata decisione è frutto di una forzatura che ha portato il primo giudice a sostituirsi inammissibilmente all’amministrazione nella motivazione del provvedimento impugnato, travalicando i limiti del sindacato giurisdizionale e dei poteri devoluti al giudice amministrativo.
12. In conclusione, il primo motivo d’appello è fondato, il che porta alla riforma dell’appellata sentenza, limitatamente alla statuizione che ha respinto la domanda di annullamento del provvedimento sindacale dell’11 ottobre 2022 e all’accoglimento dell’originario sesto motivo di ricorso.
12.1. Quest’ultimo, pur essendo rubricato quale “ illegittimità derivata del provvedimento sindacale prot. 0102511/2022 ” si fonda sul rilievo che “ Il provvedimento sindacale in epigrafe richiamato….è chiaramente un atto conseguente alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 548/2022 o, comunque, in essa trova fondamento .”.
12.2. Così formulata la censura va accolta, in quanto denuncia, genericamente, l’inidoneità della delibera della G.P. n. 548/22 a fondare il provvedimento sindacale impugnato: tale inidoneità va affermata alla luce del fatto che tale delibera aveva perso efficacia già prima dell’adozione del provvedimento sindacale dell’11 ottobre 2022, tanto da indurre il T.R.G.A. a dichiarare l’inammissibilità della domanda con cui ne veniva chiesto l’annullamento.
13. Deve invece essere confermata la statuizione di inammissibilità della domanda di annullamento della delibera di Giunta Provinciale n. 548/22, appunto per la ragione che la stessa aveva già perso efficacia nel momento in cui veniva adottato l’atto impugnato: il secondo motivo d’appello, afferente l’illegittimità della L.P. n.10/22 può quindi essere assorbito.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del fatto che anche la Provincia di Bolzano ha resistito in giudizio, insistendo per la reiezione del ricorso di primo grado e dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano n. 145/2023, accoglie il ricorso di primo grado e per l’effetto annulla il provvedimento del Sindaco del Comune di Merano n. 11.10.2022, prot. n. 0102511.
Condanna la Provincia Autonoma di Bolzano e il Comune di Merano al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado, che si liquidano in €. 8.000,00 (ottomila=, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Gudrun Agostini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO