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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2024, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Rosaria Papa - Presidente -
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5004/2022 RG riservata in decisione all'udienza del
17.01.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta, e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, congiuntamente e/o Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Gianluca Di Popolo (c.f.
e Maurizio Alvino (c.f. ) C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , in persona del Presidente p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Anna Carbone (c.f. dell'Avvocatura Regionale, e C.F._4
con essa elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia 81, giusta procura in atti
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.11.2022 ha Parte_1
interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 667/2022, pubblicata in data 14.04.2022, con cui è stata rigettata la domanda avanzata in primo grado dall'esponente per sentir a) dichiarare la responsabilità della in via Controparte_1
principale ex art. 2052 c.c. ed in via gradata ex art. 2043 c.c., nella causazione del sinistro occorsogli in data 30.01.2020 sulla S.S. 7 bis, mentre l'istante era alla guida della propria
RG n° 5004/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda autovettura FIAT 500 X tg. FH694ZX in direzione di marcia Avellino Est ed impattava contro un cinghiale apparso improvvisamente lungo la strada;
b) per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'autovettura di sua proprietà.
1.2 Con il primo motivo il denunzia l'errore in cui è incorso il giudice a quo nel Pt_1
ritenere che il deducente non abbia fornito la prova liberatoria della presunzione di responsabilità di cui è gravato ai sensi dell'art. 2054 c.c; assume che il Tribunale è giunto ad escludere la responsabilità della convenuta in ragione della condotta di guida tenuta dall'istante, evidenziando che “se … l'attore avesse circolato … all'interno della sua corsia di marcia ed in prossimità del margine destro della carreggiata, non avrebbe investito il cinghiale, che, al momento del passaggio dell'autovettura dell'attore, si trovava, non nella sua corsia di marcia, bensì sulla corsia di sorpasso”; protesta che, così ragionando, il primo giudice ha, in primo luogo, considerato “normale” la presenza di un animale selvatico su una strada urbana di scorrimento e, inoltre, ha trascurato di considerare il dinamismo insito nella condotta del cinghiale, che, per sua natura, attraversa la strada correndo velocemente, sicchè la violazione della norma sulla circolazione stradale, quand'anche avvenuta, non riveste alcuna incidenza causale nella verificazione del sinistro;
soggiunge che, comunque, sul punto il primo giudice ha travisato le risultanze documentali, poiché, tenuto conto che la foto allegata al rapporto di polizia stradale raffigura la carcassa del cinghiale con il grugno rivolto verso lo spartitraffico, avrebbe dovuto concludere nel senso che l'animale stesse attraversando la strada da destra verso sinistra e che, perciò, seppure egli avesse circolato sulla corsia di destra, tenendo la condotta doverosa e pretesamente omessa, l'impatto non sarebbe stato scongiurato;
ancora, adduce che, contrarialmente a quanto affermato dal primo giudice, egli ha offerto la prova di tutte le circostanze rilevanti ai fini del superamento della presunzione posta a carico del conducente dall'art. 2054 c.c., ovverosia la moderata andatura, la comparsa del tutto improvvisa ed imprevedibile del cinghiale sulla strada, la conseguente impossibilità di manovre di emergenza idonee ad evitare l'impatto; di converso, molteplici sono gli elementi addebitabili alla controparte emersi dall'istruttoria, quali l'assenza, in quel tratto della S.S. 7 bis, di illuminazione, di segnaletica idonea a preavvisare gli utenti del pericolo di attraversamento da parte della fauna selvatica, di strutture di contenimento idonee ad evitare invasioni da parte di animali selvatici, circostanze non contestate dalla CP_1
[...]
RG n° 5004/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1.3 Con il secondo motivo censura l'erronea applicazione degli artt. 2052 e Parte_1
2054 c.c., laddove il Tribunale, pur correttamente richiamando, in linea di principio, le due disposizioni, ha in concreto eliso il principio della pari efficacia delle presunzioni di responsabilità ivi previste;
lamenta, infatti, che, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla Suprema Corte per la fattispecie che ci occupa, le due presunzioni concorrono su un piano di assoluta parità, sicchè il giudice a quo, anche laddove avesse ritenuto non superata la presunzione di responsabilità operante a carico del conducente ai sensi dell'art. 2054 cit., non avrebbe, perciò solo, potuto concludere per il rigetto della domanda attorea, essendo tenuto ad investigare l'altro concorrente profilo del mancato superamento della presunzione di responsabilità gravante sulla ai sensi dell'art. 2052 c.c., CP_1
investigazione, invece, completamente obliterata;
si duole, pertanto, del cattivo governo della regola di giudizio, secondo cui il mancato superamento della presunzione di responsabilità da parte di uno degli interessati non implica esonero da responsabilità dell'altro, se questi non abbia vinto la presunzione a suo carico.
1.4 Con il terzo motivo l'appellante denunzia l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta, in via gradata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., reiterando le circostanze già allegate in primo grado sulla ravvisabilità di una colpa in capo alla a) Controparte_1
per le condizioni in cui era tenuta la SS 7bis nel tratto dell'occorso sinistro, in quanto priva di illuminazione e di segnaletica idonea a preavvisare gli utenti del pericolo derivante dalla eventuale invasione della sede stradale da parte di fauna selvatica nonché priva di strutture di contenimento atte ad impedire il sopraggiungere di animali, fattori incidenti sulla prevedibilità ed evitabilità del pericolo da parte del conducente e non contestati dalla convenuta;
b) l'inefficienza di quest'ultima nei tentativi di contingentare i danni provocati dal proliferare dei cinghiali sul territorio regionale, come comprovato dalla sentenza del
Tar Campania (Napoli) n. 2690 del 21.5.2019, che ha dichiarato l'illegittimità del piano di gestione e controllo di cinghiali per mancanza della procedura di Valutazione Ambientale e
Strategica.
1.5 Con il quarto motivo di gravame insiste nella riforma del capo relativo Parte_1
alla regolamentazione delle spese del giudizio in conseguenza dell'accoglimento nel merito della domanda risarcitoria.
1.6 In via istruttoria, l'appellante reitera le istanze formulate nella memoria ex articolo 183
VI comma n. 2 c.p.c, insistendo nell'ammissione dei documenti ivi depositati nonché della
RG n° 5004/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda prova testimoniale articolata sulle circostanze capitolate e con i testi indicati nella succitata memoria istruttoria;
insiste, altresì, ove ritenuto necessario, nell'ammissione della CTU per la stima dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà.
1.7 Incardinato ritualmente il contraddittorio, si è costituita la Controparte_1
eccependo la carenza della propria legittimazione passiva e, comunque, l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto con conferma della statuizione di primo grado.
1.8 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 17.01.2024 la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
2. I primi due motivi di appello, che si disaminano congiuntamente perché vertenti su profili strettamente connessi, sono parzialmente fondati e vanno pertanto, in parte, accolti.
La Suprema Corte (Cass. 7969/2020), risolvendo la questione dell'inquadramento della responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici rientranti nelle specie protette, ha individuato nella l'ente legittimato passivamente all'azione di responsabilità CP_1
intentata dall'utente della strada.
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta in base alla considerazione che la proprietà pubblica delle specie protette è in sostanza disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonchè di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate;
nel quadro di riferimento così delineato si determina, quindi, una situazione equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione" degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell'art. 2052 c.c.: la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico appartenente alle specie protette operata dalle Regioni costituisce nella sostanza una "utilizzazione", in senso pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo Stato, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema.
Da ciò consegue, ad avviso della Corte, l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2052
c.c., nella parte in cui attribuisce la responsabilità per i danni causati dagli animali al soggetto (in tal caso pubblico) che "se ne serve", salvo che questi provi il caso fortuito. Tale soggetto, in base alle disposizioni dell'ordinamento in precedenza richiamate, va individuato
RG n° 5004/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda certamente, ed esclusivamente, nella dal momento che sono le Regioni gli enti CP_1
territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni. Sono, dunque, in sostanza le Regioni gli enti che "utilizzano" il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Nel chiarire, poi, i presupposti per l'imputazione della responsabilità in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., la Suprema Corte ha affermato che è onere del danneggiato allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico, comprovando, a tal fine, la dinamica del sinistro nonchè il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
In particolare, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici, non è sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poichè al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poichè, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1, in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo, per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito, dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva del danno.
Si è, infatti, osservato che il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052 c.c. non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del
RG n° 5004/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda veicolo, sul presupposto che l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione.
In particolare, quanto al rapporto tra le due presunzioni, si è più di recente chiarito che la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo concorre, senza prevalere, sulla presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell'animale, stabilita dall'articolo 2052 del codice civile, sicchè il giudice non deve prima accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, e, quindi, solo in presenza di tale prova, applicare la presunzione di cui all'articolo 2052 del codice civile a carico del proprietario dell'animale. Con la conseguenza che: a) se uno solo dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiungere la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura (Cass. 4671/2024; 34675/2023).
Per quanto riguarda, invece, l'oggetto della prova liberatoria gravante sulla essa CP_1
deve consistere, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per
"caso fortuito". La per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla CP_1
condotta dell'animale selvatico, dovrà, allora, dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna
(e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purchè, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta.
Prendendo, poi, in considerazione l'ipotesi in cui, dimostrato dall'attore che il danno è stato causato dalla condotta dell'animale selvatico protetto di proprietà pubblica, risulti che le misure che avrebbero potuto impedire il danno avrebbero dovuto essere poste in essere non direttamente dalla stessa ma da un altro ente, cui spettava il relativo compito in CP_1
quanto era stato a tanto delegato, ovvero trattandosi di competenze di sua diretta titolarità, la
Suprema Corte ha affermato che una tale eventualità non modifica, in relazione all'azione posta in essere dal danneggiato, il criterio di individuazione del cd. legittimato passivo (cioè
RG n° 5004/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda dell'ente cui è imputabile la responsabilità del danno sul piano sostanziale), che resta in ogni caso la quale ente cui spettano, in base alla Costituzione ed alle leggi statali, le CP_1
competenze normative, le principali competenze amministrative, e comunque di programmazione, coordinamento e controllo, nonchè i connessi poteri sostitutivi, per la tutela e la gestione della fauna selvatica, e che quindi, sul piano civilistico, nell'ottica della funzione che svolge la stessa previsione della proprietà pubblica di detta fauna, rappresenta il soggetto che "la utilizza" allo scopo di realizzare il fine di utilità collettiva della protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, tenuto perciò a rispondere nei confronti dei terzi dei danni causati dagli animali selvatici, ai sensi dell'art. 2052 c.c..
Laddove, peraltro, il danno si assuma essere stato causato dalla condotta negligente di un diverso ente, cui spettava il compito (trattandosi di funzioni di sua diretta titolarità ovvero delegate) di porre in essere le misure adeguate di protezione nello specifico caso omesse e che avrebbero impedito il danno, la stessa potrà rivalersi nei confronti di detto ente CP_1
e, naturalmente, potrà anche, laddove lo ritenga opportuno, chiamarlo in causa nello stesso giudizio avanzato nei suoi confronti dal danneggiato, onde esercitare la rivalsa. Le questioni tra gli enti territoriali a diverso titolo investiti non sono, quindi, direttamente rilevanti ai fini della tutela del danneggiato che abbia agito nei confronti dell'ente regionale, che da questo potrà in ogni caso ottenere il risarcimento che gli spetta, ma esclusivamente nell'ambito dei rapporti interni tra gli enti cui è devoluta la complessiva funzione di gestione e tutela della stessa fauna e ai quali comunque spetta di adottare le opportune misure di cautela e protezione per la collettività.
Tale conclusione, ad avviso della Suprema Corte, consente di contemperare le opposte esigenze di garantire una adeguata ed effettiva tutela ai diritti del danneggiato, in base ai principi generali del diritto civile uniformi su tutto il territorio nazionale, e di individuare l'ente pubblico (o privato) effettivamente responsabile del danno, sul quale dovrà in definitiva gravare l'onere economico del risarcimento.
Tornando al caso che ci occupa, è pacifico tra le parti ed è, comunque, documentalmente provato che, nelle condizioni di tempo e luogo dedotte nell'atto introduttivo di primo grado, il rimaneva coinvolto in uno sinistro mentre era alla guida della propria autovettura Pt_1
in conseguenza dell'impatto con un cinghiale, la cui carcassa veniva rinvenuta sulla strada teatro dell'incidente (vedi rapporto di PS Sezione Avellino, redatto dagli agenti intervenuti sul posto immediatamente dopo il fatto ed allegati rilievi fotografici).
RG n° 5004/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Appurata, dunque, la storicità dell'accadimento addotto a fondamento della pretesa risarcitoria e procedendo al riesame delle risultanze istruttorie sollecitate dal gravame in ordine ai criteri di imputazione della conseguente responsabilità, va, in primo luogo, confermato il giudizio del sul mancato superamento della presunzione di CP_2
responsabilità gravante a carico del in qualità di conducente, ai sensi dell'art. 2054 Pt_1
c.c.
Alla luce dei rilievi eseguiti nel rapporto di PS sopra richiamato si è accertato che l'appellante, al momento dell'impatto contro l'animale, circolava lungo la corsia di sorpasso, in violazione dell'art. 143 comma 5 del Cds, che impone, nella strade con carreggiata a doppia corsia per senso di marcia (come quella di specie), di tenere la corsia di destra (la disposizione così recita: “salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra;
la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso”).
Quanto, poi, all'incidenza causale della riscontrata violazione sull'impatto con il cinghiale che in quel momento attraversava la carreggiata, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante su un preteso travisamento delle risultanze documentali in cui è incorso il giudice a quo, dai reperti fotografici allegati al rapporto di PS, che pure ritraggono la carcassa dell'animale rinvenuta sulla corsia di sorpasso, non si coglie la direzione di attraversamento da destra verso sinistra, per essere il grugno del cadavere del cinghiale rivolto verso il guard rail.
Le fotografie prodotte raffigurano, infatti, l'animale nella posizione statica in cui veniva rinvenuto a seguito del violento scontro subito con l'autovettura e dall'inquadratura delle relative riprese non si evince il dettaglio utile a ricostruire il senso dell'attraversamento della sede stradale, che, a dire dell'appellante, sarebbe sfuggito al primo giudice.
Nemmeno, poi, la circostanza in questione risulta specificamente capitolata nella prova testimonuale articolata in primo grado e nella cui ammissione l'appellante ha insistito nella presente sede, vertendo i capitoli di prova su altri aspetti della dinamica del sinistro già accertati in forza delle risultanze documentali.
Vale, comunque, la pena soggiungere che, quand'anche si accedesse alla tesi del Pt_1
secondo cui il cinghiale stava attraversando la strada da destra verso sinistra, proprio il veloce dinamismo della condotta dell'animale, evidenziato dallo stesso appellante, non può far ragionevolmente escludere che, ove il avesse tenuto la destra, il sinistro sarebbe Pt_1
RG n° 5004/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda stato scongiurato poichè il cinghiale, nell'istante esatto del passaggio dell'autoveicolo, si era già spostato sulla corsia di sorpasso, in cui appunto si verificava l'impatto.
Le critiche dell'appellante colgono, invece, nel segno, laddove il giudice a quo, escluso il superamento della presunzione di responsabilità del conducente ai sensi dell'art, 2054 c.c., ha tout court rigettato la domanda risarcitoria, omettendo lo scrutinio sulla concorrente presunzione di responsabilità operante a carico della ai sensi dell'art. 2052 c.c. CP_1
Si segnala, a riguardo, che sin dalla citazione introduttiva di primo grado il ha Pt_1
addotto, quali cause del sinistro, sia l'inadempienza di attività e funzioni rientranti nella competenza diretta della (mancanza e/o inadeguatezza delle misure di prevenzione CP_1
e contenimento del fenomeno di proliferazione di cinghiali sul territorio regionale) sia le cattive condizioni di tenuta della strada per mancanza di adeguate strutture atte a fungere da barriera all'invasione da parte di animali selvatici, mancata apposizione di segnaletica di avviso del pericolo derivante dal possibile attraversamento di animali sulla strada, mancanza di idonea illuminazione.
La dal canto suo, ha eccepito di essersi adoperata, negli ultimi anni, per Controparte_1
l'adozione di norme di legge (L.R. Campania n. 26 del 2012) nonché di provvedimenti amministrativi (piani di gestione e controllo del cinghiale) approvati con delibere di GRC su indicazioni dell e con la Parte_2
collaborazione degli Uffici Territoriali Regionali, per contrastare e prevenire i rischi, tra l'altro, dei sinistri stradali conseguenti agli impatti con autovetture, a causa della forte crescita delle popolazioni e la notevole espansione territoriale del cinghiale soprattutto in alcune aree del territorio regionale. L'ente regionale ha, poi, eccepito il difetto di legittimazione passiva rispetto alle carenze nella manutenzione stradale, assumendo la propria estraneità a tali profili di responsabilità, per essere degli stessi tenuta a rispondere la
, quale ente proprietario e/o comunque gestore della strada in cui si era verificato il Org_1
sinistro di cui è causa.
La bontà di tale impostazione difensiva è, tuttavia, smentita dall'insegnamento della
Suprema Corte sopra richiamato, secondo cui la è passivamente legittimata rispetto CP_1 all'azione di responsabilità intrapresa dal cittadino, utente della strada, anche laddove la causa del danno sia prospettata come inerente a competenze non rientranti nella sua diretta titolarità, bensì spettanti ad altri enti territoriali (nella specie ). Org_1
RG n° 5004/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Posto, allora, che le carenze manutentive della strada denunziate dall'appellante non sono state contestate dalla controparte, benchè tenuta, nella posizione processuale chiarita, a prendere specificamente posizione sulle stesse, in alternativa all'opzione, non esercitata, di chiamata in causa dell'ente provinciale, e poiché tali carenze sono in diretta correlazione eziologica con l'accadimento, implicando misure precauzionali che, ove adottate, avrebbero, con elevata probabilità logica, impedito e/o drasticamente ridotto il rischio dell'attraversamento stradale da parte del cinghiale, deve concludersi che anche l'odierna appellata non abbia vinto la presunzione di responsabilità gravante a suo carico ai sensi dell'art. 2052 c.c.
In applicazione delle regole sopra esposte, poiché nessuna delle due parti ha raggiunto la prova liberatoria, la responsabilità deve gravare su entrambe in pari misura (Cass.
4671/2024; 34675/2023) e, in parziale accoglimento della domanda attorea, va affermata la
(cor)responsabilità della nella misura di ½, nella causazione dei danni Controparte_1
denunziati dal Pt_1
Venendo, quindi, all'accertamento dei danni riportati dall'autovettura, si premette che non
è contestata ed è, comunque, documentalmente provata, in forza del certificato PRA prodotto, la titolarità, in capo al della Fiat 500 X tg FH694ZX, alla cui guida Pt_1
l'appellante si trovava al momento del fatto.
A supporto della quantificazione dei danni in esame il ha prodotto un preventivo di Pt_1
spesa, redatto da un proprio CT perito assicurativo, dell'importo complessivo di € 7.713,60 per costo di ricambi e manodopera, oltre IVA.
Sull'efficacia probatoria di tale documento si richiama il noto principio secondo cui il preventivo non è dotato, a differenza della fattura, di un'autonoma efficacia probatoria, potendo soltanto rappresentare per il giudicante, nella prova aliunde fornita della sussistenza delle voci di danno ivi riportate, un criterio orientativo per la loro quantificazione.
Ebbene, in applicazione del principio enunciato, a prescindere dal preventivo in questione, la prova della compromissione delle parti meccaniche e della carrozzeria dell'autovettura del si recava dai rilievi fotografici in atti nonché dagli accertamenti compiuti dagli Pt_1
agenti della Polizia Stradale, confluiti nel rapporto da essi redatto, nel quale, sotto la sezione
“danni visibili riscontrati”, veniva annotato quanto segue: “parte anteriore rientrata- radiatore-airbag scoppiati”, aggiungendosi, nella parte relativa alla “posizione del veicolo”,
l'annotazione: “in corsia di sorpasso non marciante”.
RG n° 5004/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
In forza di tali dati obiettivi è, allora, possibile assegnare piena affidabilità al preventivo prodotto, che reca un'elencazione di voci inerenti le riparazioni da effettuare (paraurti anteriore, parafango anteriore, cofano anteriore, radiatore, air bag) perfettamente corrispondenti alle parti del veicolo descritte come compromesse dal succitato rapporto di polizia, mentre la stima dei danni meccanici si presenta coerente con l'attestazione, che pure si rinviene nel succitato rapporto, sul fatto che l'auto si presentasse, dopo il sinistro, non marciante.
Tenuto conto, quindi, della quantificazione ivi espressa, che appare rispondente ai prezzi medi di mercato per l'acquisto dei pezzi di ricambio e dei costi medi della manodopera nel settore, e considerato, altresì, che non vi è stata una specifica contestazione sul punto da parte dell'odierna appellata, si stima equo quantificare in € 7.713,60 i danni subiti, in conformità a quanto richiesto dall'appellante.
Quanto poi al riconoscimento dell'IVA, quantificata nel preventivo di spesa in € 1.697,00, sulla spettanza di tale voce la giurisprudenza di legittimità è pacifica: poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata – perché
l'autoriparatore, per legge (art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cass. 33369/2022; Cass. 27 gennaio 2010 n. 1688; Cass.
14 ottobre 1997 n. 10023).
Va, invece, respinta la domanda di ristoro del danno da cosiddetto “fermo tecnico”, che, come affermato dalla Suprema Corte, deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata l'uso del mezzo (Cass. 20620/2015; 5447/2020).
Sebbene, poi, come chiarito di recente dalla Suprema Corte, tale pregiudizio, quale danno- conseguenza, è suscettibile anche di prova presuntiva (Cass. 27389/2022), rimane indefettibile la specifica allegazione di parte sulle componenti della perdita subita (es. costo sostenuto per noleggiare un veicolo sostitutivo, il bollo da pagare ed il premio assicurativo il cui costo si sia sopportato pur senza godimento del bene), nella specie completamente omessa.
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Dimezzato, pertanto, il suindicato importo complessivo di € 9.410,60 per effetto del mancato superamento della presunzione di responsabilità da parte del medesimo danneggiato, il pregiudizio subito da quest'ultimo deve essere liquidato nella misura di €
4.705,30.
Trattandosi di debito di valore, siffatto importo va rivalutato all'attualità a decorrere dalla data cui risale il preventivo di stima (24.2.2020), ammontando ad € 5.476,97, e ad esso vanno aggiunti gli interessi da lucro cessante computati in applicazione dei criteri dettati dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 1995, secondo cui tali interessi sono destinati a “compensare …il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro;
somma che arricchisce il patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilità” .
Il fondamento del calcolo dei suddetti interessi non può essere quello della somma rivalutata al momento della liquidazione del danno, in quanto occorre scongiurare il pericolo di una ingiustificata “overcompensation” a beneficio del creditore. La base del computo è costituita, dunque, dalla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata, a decorrere da tale data, alla scadenza di ogni anno, secondo gli indici . Org_2
Tali interessi ammontano ad 388,60.
Sulla somma finale liquidata di € 5.865,57, che assume la natura di debito di valuta, saranno dovuti gli interessi legali ex art: 1282 c.c. dalla data della decisione al saldo.
2.2 L'accoglimento sia pur parziale dei primi due motivi di appello determina l'assorbimento del terzo mezzo e di quello relativo al governo delle spese di lite, la cui rideterminazione consegue alla riforma nel merito della statuizione di primo grado.
3. Le spese di lite del doppio grado, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, sono compensate per la metà, cedendo per il restante mezzo a carico dell'odierna appellata
(cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la
RG n° 5004/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino ad
€ 26.000,00, avendo riguardo, nella loro concreta quantificazione, alla complessità della controversia e all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 667/2022 del
Tribunale di Avellino, pubblicata in data 14.04.2022, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della statuizione impugnata, dichiara la pari (cor)responsabilità della nella Controparte_1
causazione del sinistro in oggetto e, per l'effetto, condanna l'odierna appellata al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento dei danni, della somma Parte_1
di € 5.865,57, oltre interessi legali dalla decisione al saldo;
b) compensa nella misura di ½ le spese di lite del doppio grado e condanna la CP_1
alla refusione, in favore di , della restante metà, che, in tale
[...] Parte_1
ridotta misura, liquida, per il primo grado, in complessivi € 132,00 per spese ed €
1.900,00 per compensi professionali nonché, per il presente grado, € 181,75 per spese ed € 1.500,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Gianluca Di Popolo e Maurizio Alvino dichiaratisene anticipatari.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 22.5.2024
RG n° 5004/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Rosaria Papa
RG n° 5004/2022 - sentenza -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Rosaria Papa - Presidente -
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5004/2022 RG riservata in decisione all'udienza del
17.01.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta, e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, congiuntamente e/o Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Gianluca Di Popolo (c.f.
e Maurizio Alvino (c.f. ) C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , in persona del Presidente p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Anna Carbone (c.f. dell'Avvocatura Regionale, e C.F._4
con essa elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia 81, giusta procura in atti
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.11.2022 ha Parte_1
interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 667/2022, pubblicata in data 14.04.2022, con cui è stata rigettata la domanda avanzata in primo grado dall'esponente per sentir a) dichiarare la responsabilità della in via Controparte_1
principale ex art. 2052 c.c. ed in via gradata ex art. 2043 c.c., nella causazione del sinistro occorsogli in data 30.01.2020 sulla S.S. 7 bis, mentre l'istante era alla guida della propria
RG n° 5004/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda autovettura FIAT 500 X tg. FH694ZX in direzione di marcia Avellino Est ed impattava contro un cinghiale apparso improvvisamente lungo la strada;
b) per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'autovettura di sua proprietà.
1.2 Con il primo motivo il denunzia l'errore in cui è incorso il giudice a quo nel Pt_1
ritenere che il deducente non abbia fornito la prova liberatoria della presunzione di responsabilità di cui è gravato ai sensi dell'art. 2054 c.c; assume che il Tribunale è giunto ad escludere la responsabilità della convenuta in ragione della condotta di guida tenuta dall'istante, evidenziando che “se … l'attore avesse circolato … all'interno della sua corsia di marcia ed in prossimità del margine destro della carreggiata, non avrebbe investito il cinghiale, che, al momento del passaggio dell'autovettura dell'attore, si trovava, non nella sua corsia di marcia, bensì sulla corsia di sorpasso”; protesta che, così ragionando, il primo giudice ha, in primo luogo, considerato “normale” la presenza di un animale selvatico su una strada urbana di scorrimento e, inoltre, ha trascurato di considerare il dinamismo insito nella condotta del cinghiale, che, per sua natura, attraversa la strada correndo velocemente, sicchè la violazione della norma sulla circolazione stradale, quand'anche avvenuta, non riveste alcuna incidenza causale nella verificazione del sinistro;
soggiunge che, comunque, sul punto il primo giudice ha travisato le risultanze documentali, poiché, tenuto conto che la foto allegata al rapporto di polizia stradale raffigura la carcassa del cinghiale con il grugno rivolto verso lo spartitraffico, avrebbe dovuto concludere nel senso che l'animale stesse attraversando la strada da destra verso sinistra e che, perciò, seppure egli avesse circolato sulla corsia di destra, tenendo la condotta doverosa e pretesamente omessa, l'impatto non sarebbe stato scongiurato;
ancora, adduce che, contrarialmente a quanto affermato dal primo giudice, egli ha offerto la prova di tutte le circostanze rilevanti ai fini del superamento della presunzione posta a carico del conducente dall'art. 2054 c.c., ovverosia la moderata andatura, la comparsa del tutto improvvisa ed imprevedibile del cinghiale sulla strada, la conseguente impossibilità di manovre di emergenza idonee ad evitare l'impatto; di converso, molteplici sono gli elementi addebitabili alla controparte emersi dall'istruttoria, quali l'assenza, in quel tratto della S.S. 7 bis, di illuminazione, di segnaletica idonea a preavvisare gli utenti del pericolo di attraversamento da parte della fauna selvatica, di strutture di contenimento idonee ad evitare invasioni da parte di animali selvatici, circostanze non contestate dalla CP_1
[...]
RG n° 5004/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1.3 Con il secondo motivo censura l'erronea applicazione degli artt. 2052 e Parte_1
2054 c.c., laddove il Tribunale, pur correttamente richiamando, in linea di principio, le due disposizioni, ha in concreto eliso il principio della pari efficacia delle presunzioni di responsabilità ivi previste;
lamenta, infatti, che, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla Suprema Corte per la fattispecie che ci occupa, le due presunzioni concorrono su un piano di assoluta parità, sicchè il giudice a quo, anche laddove avesse ritenuto non superata la presunzione di responsabilità operante a carico del conducente ai sensi dell'art. 2054 cit., non avrebbe, perciò solo, potuto concludere per il rigetto della domanda attorea, essendo tenuto ad investigare l'altro concorrente profilo del mancato superamento della presunzione di responsabilità gravante sulla ai sensi dell'art. 2052 c.c., CP_1
investigazione, invece, completamente obliterata;
si duole, pertanto, del cattivo governo della regola di giudizio, secondo cui il mancato superamento della presunzione di responsabilità da parte di uno degli interessati non implica esonero da responsabilità dell'altro, se questi non abbia vinto la presunzione a suo carico.
1.4 Con il terzo motivo l'appellante denunzia l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta, in via gradata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., reiterando le circostanze già allegate in primo grado sulla ravvisabilità di una colpa in capo alla a) Controparte_1
per le condizioni in cui era tenuta la SS 7bis nel tratto dell'occorso sinistro, in quanto priva di illuminazione e di segnaletica idonea a preavvisare gli utenti del pericolo derivante dalla eventuale invasione della sede stradale da parte di fauna selvatica nonché priva di strutture di contenimento atte ad impedire il sopraggiungere di animali, fattori incidenti sulla prevedibilità ed evitabilità del pericolo da parte del conducente e non contestati dalla convenuta;
b) l'inefficienza di quest'ultima nei tentativi di contingentare i danni provocati dal proliferare dei cinghiali sul territorio regionale, come comprovato dalla sentenza del
Tar Campania (Napoli) n. 2690 del 21.5.2019, che ha dichiarato l'illegittimità del piano di gestione e controllo di cinghiali per mancanza della procedura di Valutazione Ambientale e
Strategica.
1.5 Con il quarto motivo di gravame insiste nella riforma del capo relativo Parte_1
alla regolamentazione delle spese del giudizio in conseguenza dell'accoglimento nel merito della domanda risarcitoria.
1.6 In via istruttoria, l'appellante reitera le istanze formulate nella memoria ex articolo 183
VI comma n. 2 c.p.c, insistendo nell'ammissione dei documenti ivi depositati nonché della
RG n° 5004/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda prova testimoniale articolata sulle circostanze capitolate e con i testi indicati nella succitata memoria istruttoria;
insiste, altresì, ove ritenuto necessario, nell'ammissione della CTU per la stima dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà.
1.7 Incardinato ritualmente il contraddittorio, si è costituita la Controparte_1
eccependo la carenza della propria legittimazione passiva e, comunque, l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto con conferma della statuizione di primo grado.
1.8 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 17.01.2024 la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
2. I primi due motivi di appello, che si disaminano congiuntamente perché vertenti su profili strettamente connessi, sono parzialmente fondati e vanno pertanto, in parte, accolti.
La Suprema Corte (Cass. 7969/2020), risolvendo la questione dell'inquadramento della responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici rientranti nelle specie protette, ha individuato nella l'ente legittimato passivamente all'azione di responsabilità CP_1
intentata dall'utente della strada.
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta in base alla considerazione che la proprietà pubblica delle specie protette è in sostanza disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonchè di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate;
nel quadro di riferimento così delineato si determina, quindi, una situazione equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione" degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell'art. 2052 c.c.: la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico appartenente alle specie protette operata dalle Regioni costituisce nella sostanza una "utilizzazione", in senso pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo Stato, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema.
Da ciò consegue, ad avviso della Corte, l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2052
c.c., nella parte in cui attribuisce la responsabilità per i danni causati dagli animali al soggetto (in tal caso pubblico) che "se ne serve", salvo che questi provi il caso fortuito. Tale soggetto, in base alle disposizioni dell'ordinamento in precedenza richiamate, va individuato
RG n° 5004/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda certamente, ed esclusivamente, nella dal momento che sono le Regioni gli enti CP_1
territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni. Sono, dunque, in sostanza le Regioni gli enti che "utilizzano" il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Nel chiarire, poi, i presupposti per l'imputazione della responsabilità in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., la Suprema Corte ha affermato che è onere del danneggiato allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico, comprovando, a tal fine, la dinamica del sinistro nonchè il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
In particolare, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici, non è sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poichè al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poichè, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1, in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo, per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito, dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva del danno.
Si è, infatti, osservato che il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052 c.c. non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del
RG n° 5004/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda veicolo, sul presupposto che l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione.
In particolare, quanto al rapporto tra le due presunzioni, si è più di recente chiarito che la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo concorre, senza prevalere, sulla presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell'animale, stabilita dall'articolo 2052 del codice civile, sicchè il giudice non deve prima accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, e, quindi, solo in presenza di tale prova, applicare la presunzione di cui all'articolo 2052 del codice civile a carico del proprietario dell'animale. Con la conseguenza che: a) se uno solo dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiungere la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura (Cass. 4671/2024; 34675/2023).
Per quanto riguarda, invece, l'oggetto della prova liberatoria gravante sulla essa CP_1
deve consistere, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per
"caso fortuito". La per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla CP_1
condotta dell'animale selvatico, dovrà, allora, dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna
(e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purchè, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta.
Prendendo, poi, in considerazione l'ipotesi in cui, dimostrato dall'attore che il danno è stato causato dalla condotta dell'animale selvatico protetto di proprietà pubblica, risulti che le misure che avrebbero potuto impedire il danno avrebbero dovuto essere poste in essere non direttamente dalla stessa ma da un altro ente, cui spettava il relativo compito in CP_1
quanto era stato a tanto delegato, ovvero trattandosi di competenze di sua diretta titolarità, la
Suprema Corte ha affermato che una tale eventualità non modifica, in relazione all'azione posta in essere dal danneggiato, il criterio di individuazione del cd. legittimato passivo (cioè
RG n° 5004/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda dell'ente cui è imputabile la responsabilità del danno sul piano sostanziale), che resta in ogni caso la quale ente cui spettano, in base alla Costituzione ed alle leggi statali, le CP_1
competenze normative, le principali competenze amministrative, e comunque di programmazione, coordinamento e controllo, nonchè i connessi poteri sostitutivi, per la tutela e la gestione della fauna selvatica, e che quindi, sul piano civilistico, nell'ottica della funzione che svolge la stessa previsione della proprietà pubblica di detta fauna, rappresenta il soggetto che "la utilizza" allo scopo di realizzare il fine di utilità collettiva della protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, tenuto perciò a rispondere nei confronti dei terzi dei danni causati dagli animali selvatici, ai sensi dell'art. 2052 c.c..
Laddove, peraltro, il danno si assuma essere stato causato dalla condotta negligente di un diverso ente, cui spettava il compito (trattandosi di funzioni di sua diretta titolarità ovvero delegate) di porre in essere le misure adeguate di protezione nello specifico caso omesse e che avrebbero impedito il danno, la stessa potrà rivalersi nei confronti di detto ente CP_1
e, naturalmente, potrà anche, laddove lo ritenga opportuno, chiamarlo in causa nello stesso giudizio avanzato nei suoi confronti dal danneggiato, onde esercitare la rivalsa. Le questioni tra gli enti territoriali a diverso titolo investiti non sono, quindi, direttamente rilevanti ai fini della tutela del danneggiato che abbia agito nei confronti dell'ente regionale, che da questo potrà in ogni caso ottenere il risarcimento che gli spetta, ma esclusivamente nell'ambito dei rapporti interni tra gli enti cui è devoluta la complessiva funzione di gestione e tutela della stessa fauna e ai quali comunque spetta di adottare le opportune misure di cautela e protezione per la collettività.
Tale conclusione, ad avviso della Suprema Corte, consente di contemperare le opposte esigenze di garantire una adeguata ed effettiva tutela ai diritti del danneggiato, in base ai principi generali del diritto civile uniformi su tutto il territorio nazionale, e di individuare l'ente pubblico (o privato) effettivamente responsabile del danno, sul quale dovrà in definitiva gravare l'onere economico del risarcimento.
Tornando al caso che ci occupa, è pacifico tra le parti ed è, comunque, documentalmente provato che, nelle condizioni di tempo e luogo dedotte nell'atto introduttivo di primo grado, il rimaneva coinvolto in uno sinistro mentre era alla guida della propria autovettura Pt_1
in conseguenza dell'impatto con un cinghiale, la cui carcassa veniva rinvenuta sulla strada teatro dell'incidente (vedi rapporto di PS Sezione Avellino, redatto dagli agenti intervenuti sul posto immediatamente dopo il fatto ed allegati rilievi fotografici).
RG n° 5004/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Appurata, dunque, la storicità dell'accadimento addotto a fondamento della pretesa risarcitoria e procedendo al riesame delle risultanze istruttorie sollecitate dal gravame in ordine ai criteri di imputazione della conseguente responsabilità, va, in primo luogo, confermato il giudizio del sul mancato superamento della presunzione di CP_2
responsabilità gravante a carico del in qualità di conducente, ai sensi dell'art. 2054 Pt_1
c.c.
Alla luce dei rilievi eseguiti nel rapporto di PS sopra richiamato si è accertato che l'appellante, al momento dell'impatto contro l'animale, circolava lungo la corsia di sorpasso, in violazione dell'art. 143 comma 5 del Cds, che impone, nella strade con carreggiata a doppia corsia per senso di marcia (come quella di specie), di tenere la corsia di destra (la disposizione così recita: “salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra;
la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso”).
Quanto, poi, all'incidenza causale della riscontrata violazione sull'impatto con il cinghiale che in quel momento attraversava la carreggiata, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante su un preteso travisamento delle risultanze documentali in cui è incorso il giudice a quo, dai reperti fotografici allegati al rapporto di PS, che pure ritraggono la carcassa dell'animale rinvenuta sulla corsia di sorpasso, non si coglie la direzione di attraversamento da destra verso sinistra, per essere il grugno del cadavere del cinghiale rivolto verso il guard rail.
Le fotografie prodotte raffigurano, infatti, l'animale nella posizione statica in cui veniva rinvenuto a seguito del violento scontro subito con l'autovettura e dall'inquadratura delle relative riprese non si evince il dettaglio utile a ricostruire il senso dell'attraversamento della sede stradale, che, a dire dell'appellante, sarebbe sfuggito al primo giudice.
Nemmeno, poi, la circostanza in questione risulta specificamente capitolata nella prova testimonuale articolata in primo grado e nella cui ammissione l'appellante ha insistito nella presente sede, vertendo i capitoli di prova su altri aspetti della dinamica del sinistro già accertati in forza delle risultanze documentali.
Vale, comunque, la pena soggiungere che, quand'anche si accedesse alla tesi del Pt_1
secondo cui il cinghiale stava attraversando la strada da destra verso sinistra, proprio il veloce dinamismo della condotta dell'animale, evidenziato dallo stesso appellante, non può far ragionevolmente escludere che, ove il avesse tenuto la destra, il sinistro sarebbe Pt_1
RG n° 5004/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda stato scongiurato poichè il cinghiale, nell'istante esatto del passaggio dell'autoveicolo, si era già spostato sulla corsia di sorpasso, in cui appunto si verificava l'impatto.
Le critiche dell'appellante colgono, invece, nel segno, laddove il giudice a quo, escluso il superamento della presunzione di responsabilità del conducente ai sensi dell'art, 2054 c.c., ha tout court rigettato la domanda risarcitoria, omettendo lo scrutinio sulla concorrente presunzione di responsabilità operante a carico della ai sensi dell'art. 2052 c.c. CP_1
Si segnala, a riguardo, che sin dalla citazione introduttiva di primo grado il ha Pt_1
addotto, quali cause del sinistro, sia l'inadempienza di attività e funzioni rientranti nella competenza diretta della (mancanza e/o inadeguatezza delle misure di prevenzione CP_1
e contenimento del fenomeno di proliferazione di cinghiali sul territorio regionale) sia le cattive condizioni di tenuta della strada per mancanza di adeguate strutture atte a fungere da barriera all'invasione da parte di animali selvatici, mancata apposizione di segnaletica di avviso del pericolo derivante dal possibile attraversamento di animali sulla strada, mancanza di idonea illuminazione.
La dal canto suo, ha eccepito di essersi adoperata, negli ultimi anni, per Controparte_1
l'adozione di norme di legge (L.R. Campania n. 26 del 2012) nonché di provvedimenti amministrativi (piani di gestione e controllo del cinghiale) approvati con delibere di GRC su indicazioni dell e con la Parte_2
collaborazione degli Uffici Territoriali Regionali, per contrastare e prevenire i rischi, tra l'altro, dei sinistri stradali conseguenti agli impatti con autovetture, a causa della forte crescita delle popolazioni e la notevole espansione territoriale del cinghiale soprattutto in alcune aree del territorio regionale. L'ente regionale ha, poi, eccepito il difetto di legittimazione passiva rispetto alle carenze nella manutenzione stradale, assumendo la propria estraneità a tali profili di responsabilità, per essere degli stessi tenuta a rispondere la
, quale ente proprietario e/o comunque gestore della strada in cui si era verificato il Org_1
sinistro di cui è causa.
La bontà di tale impostazione difensiva è, tuttavia, smentita dall'insegnamento della
Suprema Corte sopra richiamato, secondo cui la è passivamente legittimata rispetto CP_1 all'azione di responsabilità intrapresa dal cittadino, utente della strada, anche laddove la causa del danno sia prospettata come inerente a competenze non rientranti nella sua diretta titolarità, bensì spettanti ad altri enti territoriali (nella specie ). Org_1
RG n° 5004/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Posto, allora, che le carenze manutentive della strada denunziate dall'appellante non sono state contestate dalla controparte, benchè tenuta, nella posizione processuale chiarita, a prendere specificamente posizione sulle stesse, in alternativa all'opzione, non esercitata, di chiamata in causa dell'ente provinciale, e poiché tali carenze sono in diretta correlazione eziologica con l'accadimento, implicando misure precauzionali che, ove adottate, avrebbero, con elevata probabilità logica, impedito e/o drasticamente ridotto il rischio dell'attraversamento stradale da parte del cinghiale, deve concludersi che anche l'odierna appellata non abbia vinto la presunzione di responsabilità gravante a suo carico ai sensi dell'art. 2052 c.c.
In applicazione delle regole sopra esposte, poiché nessuna delle due parti ha raggiunto la prova liberatoria, la responsabilità deve gravare su entrambe in pari misura (Cass.
4671/2024; 34675/2023) e, in parziale accoglimento della domanda attorea, va affermata la
(cor)responsabilità della nella misura di ½, nella causazione dei danni Controparte_1
denunziati dal Pt_1
Venendo, quindi, all'accertamento dei danni riportati dall'autovettura, si premette che non
è contestata ed è, comunque, documentalmente provata, in forza del certificato PRA prodotto, la titolarità, in capo al della Fiat 500 X tg FH694ZX, alla cui guida Pt_1
l'appellante si trovava al momento del fatto.
A supporto della quantificazione dei danni in esame il ha prodotto un preventivo di Pt_1
spesa, redatto da un proprio CT perito assicurativo, dell'importo complessivo di € 7.713,60 per costo di ricambi e manodopera, oltre IVA.
Sull'efficacia probatoria di tale documento si richiama il noto principio secondo cui il preventivo non è dotato, a differenza della fattura, di un'autonoma efficacia probatoria, potendo soltanto rappresentare per il giudicante, nella prova aliunde fornita della sussistenza delle voci di danno ivi riportate, un criterio orientativo per la loro quantificazione.
Ebbene, in applicazione del principio enunciato, a prescindere dal preventivo in questione, la prova della compromissione delle parti meccaniche e della carrozzeria dell'autovettura del si recava dai rilievi fotografici in atti nonché dagli accertamenti compiuti dagli Pt_1
agenti della Polizia Stradale, confluiti nel rapporto da essi redatto, nel quale, sotto la sezione
“danni visibili riscontrati”, veniva annotato quanto segue: “parte anteriore rientrata- radiatore-airbag scoppiati”, aggiungendosi, nella parte relativa alla “posizione del veicolo”,
l'annotazione: “in corsia di sorpasso non marciante”.
RG n° 5004/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
In forza di tali dati obiettivi è, allora, possibile assegnare piena affidabilità al preventivo prodotto, che reca un'elencazione di voci inerenti le riparazioni da effettuare (paraurti anteriore, parafango anteriore, cofano anteriore, radiatore, air bag) perfettamente corrispondenti alle parti del veicolo descritte come compromesse dal succitato rapporto di polizia, mentre la stima dei danni meccanici si presenta coerente con l'attestazione, che pure si rinviene nel succitato rapporto, sul fatto che l'auto si presentasse, dopo il sinistro, non marciante.
Tenuto conto, quindi, della quantificazione ivi espressa, che appare rispondente ai prezzi medi di mercato per l'acquisto dei pezzi di ricambio e dei costi medi della manodopera nel settore, e considerato, altresì, che non vi è stata una specifica contestazione sul punto da parte dell'odierna appellata, si stima equo quantificare in € 7.713,60 i danni subiti, in conformità a quanto richiesto dall'appellante.
Quanto poi al riconoscimento dell'IVA, quantificata nel preventivo di spesa in € 1.697,00, sulla spettanza di tale voce la giurisprudenza di legittimità è pacifica: poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata – perché
l'autoriparatore, per legge (art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cass. 33369/2022; Cass. 27 gennaio 2010 n. 1688; Cass.
14 ottobre 1997 n. 10023).
Va, invece, respinta la domanda di ristoro del danno da cosiddetto “fermo tecnico”, che, come affermato dalla Suprema Corte, deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata l'uso del mezzo (Cass. 20620/2015; 5447/2020).
Sebbene, poi, come chiarito di recente dalla Suprema Corte, tale pregiudizio, quale danno- conseguenza, è suscettibile anche di prova presuntiva (Cass. 27389/2022), rimane indefettibile la specifica allegazione di parte sulle componenti della perdita subita (es. costo sostenuto per noleggiare un veicolo sostitutivo, il bollo da pagare ed il premio assicurativo il cui costo si sia sopportato pur senza godimento del bene), nella specie completamente omessa.
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Dimezzato, pertanto, il suindicato importo complessivo di € 9.410,60 per effetto del mancato superamento della presunzione di responsabilità da parte del medesimo danneggiato, il pregiudizio subito da quest'ultimo deve essere liquidato nella misura di €
4.705,30.
Trattandosi di debito di valore, siffatto importo va rivalutato all'attualità a decorrere dalla data cui risale il preventivo di stima (24.2.2020), ammontando ad € 5.476,97, e ad esso vanno aggiunti gli interessi da lucro cessante computati in applicazione dei criteri dettati dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 1995, secondo cui tali interessi sono destinati a “compensare …il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro;
somma che arricchisce il patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilità” .
Il fondamento del calcolo dei suddetti interessi non può essere quello della somma rivalutata al momento della liquidazione del danno, in quanto occorre scongiurare il pericolo di una ingiustificata “overcompensation” a beneficio del creditore. La base del computo è costituita, dunque, dalla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata, a decorrere da tale data, alla scadenza di ogni anno, secondo gli indici . Org_2
Tali interessi ammontano ad 388,60.
Sulla somma finale liquidata di € 5.865,57, che assume la natura di debito di valuta, saranno dovuti gli interessi legali ex art: 1282 c.c. dalla data della decisione al saldo.
2.2 L'accoglimento sia pur parziale dei primi due motivi di appello determina l'assorbimento del terzo mezzo e di quello relativo al governo delle spese di lite, la cui rideterminazione consegue alla riforma nel merito della statuizione di primo grado.
3. Le spese di lite del doppio grado, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, sono compensate per la metà, cedendo per il restante mezzo a carico dell'odierna appellata
(cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la
RG n° 5004/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino ad
€ 26.000,00, avendo riguardo, nella loro concreta quantificazione, alla complessità della controversia e all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 667/2022 del
Tribunale di Avellino, pubblicata in data 14.04.2022, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della statuizione impugnata, dichiara la pari (cor)responsabilità della nella Controparte_1
causazione del sinistro in oggetto e, per l'effetto, condanna l'odierna appellata al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento dei danni, della somma Parte_1
di € 5.865,57, oltre interessi legali dalla decisione al saldo;
b) compensa nella misura di ½ le spese di lite del doppio grado e condanna la CP_1
alla refusione, in favore di , della restante metà, che, in tale
[...] Parte_1
ridotta misura, liquida, per il primo grado, in complessivi € 132,00 per spese ed €
1.900,00 per compensi professionali nonché, per il presente grado, € 181,75 per spese ed € 1.500,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Gianluca Di Popolo e Maurizio Alvino dichiaratisene anticipatari.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 22.5.2024
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Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Rosaria Papa
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