Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 02017/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02078/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2078 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Scuderi e Valentina Magnano San Lio, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Scuderi in AT, via Giuffrida, n. 37;
contro
l’Università degli Studi AT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di AT, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico in AT, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Eugenio Marano, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
1) del decreto prot. gen. n.-OMISSIS- (DOC. A) – personalmente comunicato al ricorrente con raccomandata A/R spedita il -OMISSIS- (in uno alla nota d’accompagnamento prot.n.-OMISSIS-: DOCC. B e C) – con cui il Rettore dell’Università degli Studi di AT, a conclusione della procedura di chiamata a professore di prima fascia, indetta ex art. 18 comma 1 L.240/2010, giusta D.R. n.-OMISSIS-, per il settore concorsuale 08/C1 – “Design e progettazione tecnologica dell’architettura” – Settore Scientifico Disciplinare ICAR/12 “Tecnologia dell’Architettura” presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM) dell’Università di AT, ha approvato gli atti della procedura e individuato il controinteressato, Prof. Arch. -OMISSIS-, quale destinatario dell’eventuale chiamata;
2) tutti gli atti e verbali della procedura, compresi – nei limiti d’interesse – il verbale n. -OMISSIS-, il verbale n. -OMISSIS-, il verbale n. -OMISSIS-, il verbale n. -OMISSIS-, il verbale n. -OMISSIS-, il verbale n. -OMISSIS-, il verbale n. -OMISSIS-, il verbale n.-OMISSIS- e la relazione conclusiva protocollata il -OMISSIS-;
3) sempre nei limiti d’interesse, il decreto prot. n.-OMISSIS- con cui il Rettore dell’Università degli Studi di AT ha nominato la commissione giudicatrice per la procedura di chiamata di cui al superiore punto 1), il presupposto verbale della Commissione sorteggi d’Ateneo del -OMISSIS-, nonché la non altrimenti conosciuta delibera del -OMISSIS- del Dipartimento di Scienze Umanistiche e i relativi atti presupposti;
4) ogni altro atto o provvedimento, precedente e/o successivo, comunque presupposto connesso e/o consequenziale e allo stato sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di AT e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato il 4 novembre 2024 e depositato il successivo 19 novembre 2024, il ricorrente ha impugnato gli atti e i provvedimenti indicati in oggetto, esponendo:
- di avere partecipato alla procedura di chiamata a professore di prima fascia che il Rettore dell’Università degli Studi di AT ha indetto con d.R. n. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della l. n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, vigente ratione temporis (d.R. n.-OMISSIS-: doc.5), anche per il settore concorsuale 08/C1 – Design e progettazione tecnologica dell’architettura – settore scientifico disciplinare ICAR/12 Tecnologia dell’architettura, per un posto da attivarsi presso il Dipartimento di scienze umanistiche (DISUM) dell’Università di AT;
- che la Commissione istruttoria ha individuato quale componente designato il Prof. -OMISSIS-
dell’Università di Ferrara – Dipartimento di Architettura;
- che la Commissione per i sorteggi di Ateneo – effettuando il sorteggio con riferimento alla sola rosa degli 11 nominativi dei docenti che avevano risposto all’interpello e non già degli altri docenti risultanti dalle liste ASN – ha individuato i professori -OMISSIS- (dell’Università di Napoli – Dipartimento Architettura) e -OMISSIS- (del Politecnico di Bari – Dipartimento Architettura, Costruzione e Design), successivamente nominati con apposito decreto del Rettore;
- che la Commissione così costituita:
a) si è riunita una prima volta, in via preliminare, in data -OMISSIS- per predeterminare i criteri di valutazione (verbale n.-OMISSIS-), sulla scorta dell’art. 11 del vigente Regolamento d’Ateneo che disciplina le procedure di chiamata e specularmente dell’art. 6 del bando, avuto riguardo a ciascuno dei soliti ambiti o criteri a tal fine considerati – a) attività didattica; b) attività didattica integrativa e di servizio agli studenti; c) attività di ricerca scientifica; d) attività di pubblicazione scientifica e pubblicazioni presentate; e) attività istituzionali, gestionali, di servizio e terza missione);
b) ha altresì stabilito che
- si sarebbero dapprima formulati i giudizi individuali e collegiali per ciascuno degli ambiti o criteri sub 5 e per ciascun candidato, “sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione nella riunione preliminare nel rispetto degli standard qualitativi di cui al titolo II del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)” dell’Università di AT”;
- all’esito delle discussioni svolte nei precedenti incontri, era emerso che “i giudizi individuali sui
candidati esprimono, in diversi casi, posizioni distanti che rendono impossibile arrivare alla formulazione di un giudizio collegiale condiviso” e che pertanto si era deciso di procedere alla stesura dei giudizi collegiali, “riportando la sintesi dei giudizi individuali (ai quali si rimanda per la loro formulazione dettagliata) e desumendo da un confronto tra questi: i ) un giudizio sintetico comune, quando i tre giudizi coincidono; ii ) un giudizio sintetico prevalente quando due su tre coincidono; iii ) un giudizio sintetico intermedio quando tutti e tre i giudizi sono differenti”;
- infine, si sarebbe proceduto alla valutazione comparativa fra i vari candidati, “basandosi sul quadro complessivo di tutti i giudizi individuali sui candidati e di quelli collegiali che è stato possibile formulare con il metodo appena descritto” e che “su tale comparazione” avrebbero espresso “la propria indicazione relativa al candidato/a destinatario/a dell’eventuale chiamata”;
- che l’esito finale della procedura di valutazione e comparazione è stato favorevole al controinteressato.
Avverso tale provvedimento parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010, dell’art. 3 della legge 241/1990, degli artt. 3 e 4 del Regolamento d’Ateneo che disciplina le procedure di chiamata dei professori di prima fascia, dell’art. 6 del bando e degli artt. 3 e 97 costituzione, e dei principi di imparzialità, buon andamento e di parità di trattamento – Eccesso di potere per difetto di motivazione, istruttoria e presupposti, irragionevolezza, travisamento, sviamento e disparità di trattamento, con tale motivo di ricorso, parte ricorrente ha sostanzialmente contestato le valutazioni espresse dalla commissione lamentandosi di un pregiudizio culturale dei professori -OMISSIS- nei suoi confronti poiché appartenente ad un orientamento dottrinario che estende l’architettura non solo alle costruzioni, ma anche a tutti gli altri oggetti (punto a) che avrebbe inficiato il giudizio della commissione anche con riferimento alle pubblicazioni (punti b e c.3) e all’attività didattica e scientifica svolta (punti c1 e c2), riflettendosi sui giudizi comparativi (punto c.4).
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del Regolamento d’ateneo che disciplina le procedure di chiamata dei professori di prima fascia, dell’art. 5 del bando e dell’art. 2 delle Linee guida per la formazione delle Commissioni per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010) e per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010 – violazione degli artt. 1 della legge 241/1990 e 97 della Costituzione, ed in particolare dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento – Eccesso di potere per sviamento e travisamento.
Con tale motivo, parte ricorrente ha lamentato l’illegittima composizione della commissione.
Si sono costituiti in giudizio l’Università intimata e il controinteressato che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica – fissata a seguito della rinuncia dell’istanza cautelare avanzata dalla parte ricorrente e in vista della quale le parti hanno depositato memorie e documenti – la causa è stata posta in decisione.
Con riferimento al complesso tenore delle doglianze articolate in seno al primo motivo di ricorso, il Collegio deve richiamare il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, in base al quale nel formulare il giudizio tecnico sui titoli o sulle pubblicazioni l’Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. La parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente i propri titoli o pubblicazioni, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell‘idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica; laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A. il giudice Amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A. (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 2023, n. 7262; sez. III, 18 maggio 2023, n.4962; C.g.a., 9 maggio 2022, n. 541; T.a.r. per la Sicilia, AT, sez. I, 8 maggio 2023, n. 1492 e giurisprudenza ivi richiamata).
All’applicazione dei richiamati principi consegue la sostanziale infondatezza e in alcuni casi anche l’inammissibilità dei rilievi di parte ricorrente, per quanto di seguito precisato.
Deve preliminarmente rigettarsi il profilo di doglianza secondo cui alcuni componenti della commissione abbiano espresso un determinato giudizio per l’esistenza di un illegittimo pregiudizio culturale nei confronti del ricorrente.
Innanzitutto, sul punto, è lo stesso ricorrente a sottolineare che i giudizi (individuali e collegiali) espressi dalla commissione siano ampiamente positivi per entrambi i candidati cosicché il controinteressato è, infine, prevalso con riferimento ai criteri a), c) ed e) con un giudizio “ottimo” a fronte di un giudizio “molto buono” attribuito al ricorrente.
Inoltre, il pregiudizio culturale prospettato dal ricorrente e la sua inferenza con i giudizi espressi appare puramente ipotetico e privo di un effettivo riscontro, dovendosi altresì evidenziare come anche la valutazione delle attività scientifica, professionale, accademica, ecc. sia da annoverare nell’ambito della discrezionalità sopraindicata, che ove non manifestamente illogica o irrazionale non è suscettibile di sindacato da parte di questo giudice.
I giudizi ampiamente positivi espressi anche dai professori -OMISSIS- escludono una forma di pregiudizio negativo e immotivato nei confronti del ricorrente, permanendo in ogni caso, in capo a quest’ultimi, un’ampia e insindacabile discrezionalità valutativa in ordine alla pertinenza e rilevanza dell’attività svolta dal candidato nei sensi infra-precisati.
E invero, con riferimento al criterio relativo all’attività didattica (punto c.1), di ricerca scientifica (punto c.2) e delle pubblicazioni (punto c.3) , giacché i giudizi espressi dai professori -OMISSIS- in ordine alla pertinenza e rilevanza dell’attività didattica e scientifica svolta (in tutto o in parte, ma in ogni caso in misura prevalente) dal ricorrente negli ultimi quindici anni riconducibile all’ambito della “Scenografia” non appaio né illogici né irrazionali poiché anche la sua piena e completa riconducibilità nella categoria SSD ICAR/12 (tecnologia dell’architettura) costituisce valutazione opinabile, potendo invero inserirsi nell’ambito delle attività ICAR/16 (architettura degli interni e allestimento).
E invero, come desumibile dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 855/2015,
a) mentre il settore scientifico disciplinare ICAR/12 afferisce al settore concorsuale 08/C1 ( Design e progettazione tecnologica dell’architettura ) – o ricompreso nel macrosettore 08/C ( Design e progettazione tecnologica dell’architettura ) – “ si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nei campi della progettazione tecnologica dell’architettura e del design. Nel campo della progettazione tecnologica dell’architettura, i contenuti scientifico-disciplinari riguardano: gli strumenti, i metodi e le tecniche per il progetto di architettura alle diverse scale nonché le tecniche di trasformazione, realizzazione, manutenzione, recupero e gestione dell’ambiente naturale e costruito, con riferimento agli aspetti relativi al progetto tecnologico delle opere di architettura nell’ottica di un approccio esigenziale e prestazionale dei manufatti e beni edilizi; l’ideazione correlata alla concezione costruttiva delle opere; l’innovazione e la sperimentazione tecnologica nell’ottica della sostenibilità sociale, economica e ambientale. I contenuti scientifici comprendono: la storia e la cultura tecnologica della progettazione e della costruzione; lo studio delle tecnologie edilizie e dei sistemi costruttivi nel loro sviluppo storico; lo studio dei materiali naturali ed artificiali; la progettazione e la sperimentazione di materiali, elementi, componenti e sistemi costruttivi; la progettazione ambientale e la progettazione sostenibile degli edifici, compresa la loro efficienza energetica; la gestione del processo progettuale; le tecnologie di progetto, di costruzione e di trasformazione; la manutenzione e la gestione degli edifici; l’innovazione di prodotto e di processo; la valutazione critica delle alternative di progetto; le dinamiche esigenziali, gli aspetti prestazionali ed i controlli della qualità architettonica ed ambientale; la rappresentazione dei problemi con modelli ingegneristici; le sperimentazioni in laboratorio e "in situ" e l’analisi dei dati. Nel campo del design, i contenuti scientifico-disciplinari riguardano teorie, metodi, tecniche e strumenti del progetto di artefatti – materiali e virtuali – con riferimento ai loro caratteri morfologici nelle loro relazioni con: bisogni e comportamenti d’uso degli utenti; caratteri produttivi, costruttivi, prestazionali, di sicurezza e qualità propri dei sistemi industriali; requisiti funzionali, ergonomici e di sostenibilità economica, sociale e ambientale; linguaggi visivi, prassi artistiche, significati estetici e culturali. I contenuti scientifici riguardano lo statuto teorico e storico-critico degli artefatti e le forme proprie del pensiero progettuale come prassi interdisciplinare e momento di sintesi dei molteplici saperi che intervengono nella progettazione degli artefatti nel loro ciclo di vita, nonché come attività di prefigurazione strategica di scenari socio-tecnici e configurazione di nuove soluzioni attraverso l’applicazione e il trasferimento di innovazione tecnologica. Gli ambiti di ricerca e di applicazione riguardano il design del prodotto, della comunicazione, degli interni, della moda e delle loro integrazioni sistemiche .”;
b) il settore il settore scientifico disciplinare ICAR/16 che afferisce al settore concorsuale 08/D1 (Progettazione e architettura) – ricompreso nel macrosettore 08/D (Progettazione architettonica) – “ si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa dell’intero campo tematico e scalare del progetto di architettura per allestimenti, edifici, città e paesaggio. Si articola in aspetti teorici e metodologici, concernenti i problemi e le tecniche della progettazione contemporanea e delle trasformazioni dell’ambiente, e in aspetti applicativi e sperimentali, finalizzati al controllo dei caratteri tipologici, compositivi, processuali e costruttivi delle diverse scale architettoniche, nonché alle connessioni con i problemi strutturali e impiantistici. Il settore studia l’edificio nella struttura formale e negli elementi che lo compongono, nella spazialità interna che include problemi di architettura degli interni, di arredo e di allestimento anche nel campo della museografia e scenografia, nei rapporti con la città o il paesaggio condizionati dalla complessità delle relazioni materiali e immateriali tra natura, oggetti, persone e immagini.
Studia, inoltre, le forme della città contemporanea e i fenomeni che ne hanno determinato evoluzioni e trasformazioni, applica e sperimenta morfologie e processi per la modificazione delle sue parti. Studia l’architettura del paesaggio e gli spazi aperti in tutte le condizioni antropiche e a tutte le scale, riconosce nelle condizioni geografiche e topografiche, nelle diversità ambientali e nelle preesistenze storiche, architettoniche, culturali, ecologiche e formali i caratteri qualificanti per la sostenibilità delle trasformazioni, si occupa dell’interazione delle infrastrutture con il paesaggio, dei sistemi di verde urbano, della riqualificazione delle aree dismesse o degradate, del disegno di parchi e giardini, piazze e spazi aperti in generale. ”
Dal mero raffronto tra i due settori emerge come SSD ICAR/12 sia maggiormente rivolto allo studio della pianificazione urbanistica ed edilizia e alla progettazione e realizzazione di edifici, con particolare attenzione agli aspetti tecnici, costruttivi e tecnologici, mentre il SSD ICAR/16 è maggiormente rivolto alla progettazione dei singoli edifici ed evidenzia una specifica attenzione a problemi “ degli interni, di arredo e di allestimento anche nel campo della museografia e scenografia” , ricadenti nello specifico ambito del ricorrente.
Nel ricondurre in prevalenza al settore SSD ICAR/16 anziché al settore SSD ICAR/12, l’attività didattica, di ricerca scientifica e di didattica integrativa svolta dal ricorrente i giudizi dei commissari -OMISSIS- non sottendono un illegittimo o immotivato pregiudizio, ma operano una legittima (seppure opinabile, ma non manifestamente illogica o irragionevole) qualificazione alla luce di parametro normativo e agli ambiti di discrezionalità tecnica ivi contemplati.
Emerge per tabulas che dall’a.a. 2018/2019 il ricorrente abbia esclusivamente svolto attività didattica in ambiti afferenti alla scenografia e alle forme di spettacolo multimediale e che dall’a.a. 2009/2010 abbia suddiviso le ore di insegnamento svolte tra materie pienamente riconducibili all’ambito ICAR/12 e altre sussumibili nell’ambito ICAR/16.
Allo stesso modo non appaiono illogiche e irrazionali le valutazioni sul punto espresse in ordine alle pubblicazioni del ricorrente aventi ad oggetto l’ambito disciplinare dello spettacolo che i professori -OMISSIS- hanno ritenuto non pienamente congruenti (punto c.3).
I diversi giudizi – più favorevoli al ricorrente – espressi dal prof. -OMISSIS- sulle questioni fin qui esaminate non inficiano in alcun modo la legittimità dei giudizi espressi dagli altri componenti confermando, invero, a contrario l’ampia opinabilità.
Tale giudizio di rilevanza e pertinenza giustifica anche la lamentata sopravvalutazione dell’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal controinteressato, poiché, ai fini della rilevanza di tale attività, deve aversi riguardo alla pertinenza del settore scientifico-disciplinare oggetto del concorso e non già al mero dato numerico (punto c.3, I.B.1 e I.B.2.). Inoltre, anche con riferimento all’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti – nella qualità di relatore e correlatore di tesi di laurea, di specializzazione e di dottorato – deve tenersi conto non solo del dato numerico assoluto (188 tesi di laurea, 11 di specializzazione, 3 di dottorato, per il ricorrente, e 44 tesi di laurea e 5 tesi di dottorato per il controinteressato), ma anche dell’intensità di tale attività (tenuto conto che il ricorrente e il controinteressato sono stati ricercatori, il primo dal 2000 e il secondo dal 2007, e professori associati, il primo dal 2004 e il secondo dal 2015) e della pertinenza con il SSD oggetto della procedura (potendosi così riconsiderarsi, ad esempio, le tesi indicate nel curriculum ai numeri, 163, 164, 175-181).
Identiche argomentazioni devono essere spese con riferimento alle pubblicazioni, all’attività convegnistica, nonché il numero di partecipazioni e responsabilità editoriali.
Anche con riferimento ai giudizi individuali il ricorrente si limita a contestazioni parcellizzate, sicché:
con riferimento, alle pubblicazioni, si discute sulla sopravvalutazione dei lavori del controinteressato poiché privi di un chiaro apporto individuale, che è stato, invece, oggetto di apposita autocertificazione da parte dello stesso in alcun modo contestata, così come, le doglianze sulla valutazione in ordine alla collocazione editoriale non tiene conto della diversità delle collane editoriali anche ove riferite alla stessa casa editrice;
con riferimento alla valutazione delle attività istituzionali, gestionali, di servizio e terza missione, si oppone genericamente il diseguale metro di giudizio penalizzante per il ricorrente, nonostante la maggior risalenza, numerosità e significatività dei titoli rispetto al controinteressato, non tenendo conto o esaminando funditus l’effettiva comparabilità degli incarichi svolti.
In altre parole, il motivo di ricorso appare inidoneo non solo ad incidere e sulle valutazioni espresse dai singoli commissari e dalla commissione, ma non riesce neppure a far emerge macroscopiche ed evidenti discrasie e difformità di giudizio tra i due candidati.
Alla luce delle superiori argomentazioni devono rigettarsi i profili di doglianza afferenti alla correttezza del giudizio comparativo finale con riferimento ai vizi lamentati in via derivata e il rigetto della censura afferente al “confronto a coppie” in cui il tasso di discrezionalità tecnica affidato alla Commissione deve considerarsi massimo, in ragione della sostanziale equivalenza dei candidati e l’assenza di specifici indici da cui desumere – fuori da giudizi meramente opinabili – la maggiore idoneità di uno dei due aspiranti a ricoprire il ruolo.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Secondo il ricorrente la procedura sarebbe viziata in quanto il Dipartimento di Scienze Umanistiche con la delibera del -OMISSIS- avrebbe sottoposto a sorteggio “soltanto i nominativi degli 11 docenti che avevano risposto alla nota rettorale d’interpello del 5.12.2024, ma nessun nominativo tratto dal diverso elenco ASN, valido alla data di pubblicazione del bando così obliterando (recte: impedendo) il coinvolgimento di ben altri 11 docenti incardinati nel medesimo settore ICAR/12, alla data di pubblicazione del bando”.
E invero, deve evidenziarsi come – in mancanza di concreti elementi in grado di far emergere concreti vulnus ai principi di imparzialità e trasparenza – non sussiste un vizio d’illegittimità del procedimento di nomina della commissione, dovendosi fare applicazione, anche nella fattispecie in esame, della consolidata giurisprudenza che afferma il carattere non invalidante delle violazioni procedimentali non incidenti sul raggiungimento dello scopo che il procedimento persegue (tra le tante: Cons. Stato, sez. II, 7 gennaio 2022, n. 110; sez. V, 23 giugno 2014, n. 3151).
D’altra parte, le fattispecie di incompatibilità non possono trovare un’applicazione meramente formalistica, ma occorre altresì verificare se la situazione concreta dedotta in giudizio sia idonea ad incidere sul giudizio della commissione medesima nel senso di orientarlo a favore di un candidato (o di un gruppo di candidati) piuttosto che di un altro, sicché “devono sussistere elementi concreti, univoci e concordanti idonei a dimostrare l’influenza che un componente della commissione possa avere esercitato in favore di alcuni candidati per avere rivestito un ruolo decisivo o significativo” (Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2021 n. 395).
A tal riguardo, va osservato come parte ricorrente si sia limitata al mero rilievo formale della violazione delle regole procedimentali nell’individuazione dei docenti da sorteggiare, senza indicare in che modo tale modalità di selezione abbia concretamente inciso sulle finalità di trasparenza, imparzialità e buon andamento che il procedimento persegue, né tantomeno specificando, allegato e provando l’oggettivo e illegittimo pregiudizio dalla stessa subito per effetto della contestata violazione formale (Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3206).
Oggettivo pregiudizio sull’imparzialità dei commissari che non può consistere nella suindicata valutazione da parte dei commissario in ordine alla pertinenza della complessiva attività svolta dal ricorrente poiché frutto di una valutazione del contesto normativo e scientifico di riferimento e non già espressione di un preconcetto personale e diretto di alcuni dei commissari sul candidato.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
La peculiarità delle questioni esaminate legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti private ivi citate.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.