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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4135 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 9392/2023
TRA
difesa dall'avv. BANCALE ANTONIO Parte_1
RICORRENTE
E
difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN;
CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/05/23 la ricorrente espone che «1) con lettera racc. a.r. n. 68982113485-1 datata 18.5.2022... l' - sede di CP_1
Pozzuoli Via Campana n. 233, comunicava l'“accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI della sig.ra n. 952111/2019” e chiedeva la restituzione dell'importo Parte_1 di € 4.092,00 in quanto, a proprio dire, “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 20/11/2019 al 01/04/2020, un pagamento non dovuto sulla prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI
n. 952111/2019 per un importo complessivo di euro 4.092,02 per la seguente motivazione: E' stata corrisposta indennità di disoccupazione NASpI non spettante per mancanza dei requisiti di legge”».
L' contestava infatti che, in quanto titolare di quote di una s.n.c., CP_1 la ricorrente aveva percepito un reddito reale di € 2587,00 per l'anno 2019
e di € 2427,00 per l'anno 2020 come documentato dalle dichiarazioni dei redditi, rispettivamente, 2020 e 2021.
Espone che che «in fase di compilazione della domanda naspi, in data
19/11/2019, per mero errore è stata fleggata la carica di socio di una
“società di persone” o “di capitali” e non è stato inserito alcun reddito da attività poiché non richiesto per quella carica».
Rileva che tale reddito si poneva comunque al di sotto della soglia legale ai fini del godimento della prestazione e chiedeva pertanto accertarsi
1 l'infondatezza della richiesta di restituzione della indennità di disoccupazione NASPI con vittoria di spese.
L' si costituisce ed eccepisce che «l'indebito scaturisce dalla omessa CP_1 comunicazione del reddito annuale entro il termine di 30 giorni dalla domanda di prestazione, così come previsto dall'articolo 9 comma 3 del
Decreto Legislativo n. 22/2015.
Si ricorda che il termine di 30 giorni per la comunicazione è un termine
PERENTORIO e previsto dalla legge a pena di DECADENZA DALLA PRESTAZIONE.
La norma, infatti, ha disposto un meccanismo di automaticità per la tempestiva liquidazione della prestazione, concedendo all'interessato un congruo termine per integrare successivamente la domanda che nel frattempo viene accolta e liquidata.
Pertanto, la liquidazione non è avvenuta per ERRORE dell' ma per CP_1 specifica disposizione di legge, che prevede una liquidazione provvisoria salvo verifica successiva della sussistenza dei requisiti necessari.
Né è previsto da alcuna disposizione che l' debba sollecitare il CP_1 richiedente ad integrare i documenti.
Peraltro, non è applicabile al caso di specie la sanatoria prevista per le prestazioni previdenziali, atteso che la Naspi non rientra in tale categoria.
Inoltre, la decadenza, così come è stata disciplinata dal legislatore, prescinde dall'elemento soggettivo del richiedente, ed attribuisce rilevanza solo all'elemento oggettivo, vale a dire l'omessa comunicazione dei redditi, tanto basta per revocare la prestazione liquidata in via provvisoria, all'esito dei necessari controlli.
Peraltro, è del tutto irrilevante l'entità del reddito conseguito dall'attività lavorativa autonoma perché ciò che conta è che la ricorrente non era DISOCCUPATA, ma era OCCUPATA come lavoratore autonomo, per cui non poteva godere della prestazione prevista solo per coloro che sono privi di attività lavorativa.
L'indebito, quindi, è pienamente ripetibile ex art. 2033 del codice civile».
Il ricorso non può essere accolto.
Ai sensi dell'art. 1 comma 1 del d.lgs. 04/03/15 n. 22:
«1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n.
92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di
2 lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015».
Ai sensi dell'art. 3 nel testo vigente ratione temporis, fino al 31/12/21:
«1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012».
La definizione dello stato di disoccupazione è dal 08/10/16 affidata all'art. 19 del d.lgs. 14/09/15 n. 150, il quale stabilisce:
«1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego
2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del
2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo.
3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi».
Nella specie, l' fa leva sull'articolo 10 del d.lgs 04/03/15 n. 22 CP_1 secondo cui «Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la
NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l' entro un CP_1 mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne».
3 Sostiene al riguardo che «l' ha emesso una specifica circolare, n.94 CP_1 del 12.5.2015, per regolamentare tale ipotesi, disponendo che “In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l' entro un mese dall'inizio CP_1 dell'attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività”.
Sostiene a tal proposito che «la decadenza, così come è stata disciplinata dal legislatore, prescinde dall'elemento soggettivo del richiedente, ed attribuisce rilevanza solo all'elemento oggettivo, vale a dire l'omessa comunicazione dei redditi, tanto basta per revocare la prestazione liquidata in via provvisoria, all'esito dei necessari controlli.
Peraltro, è del tutto irrilevante l'entità del reddito conseguito dall'attività lavorativa autonoma perché ciò che conta è che la ricorrente non era DISOCCUPATA, ma era OCCUPATA come lavoratore autonomo, per cui non poteva godere della prestazione prevista solo per coloro che sono privi di attività lavorativa.
L'indebito, quindi, è pienamente ripetibile ex art. 2033 del codice civile».
In proposito, la tesi dell' è stata condivisa dalla Cassazione che ha CP_1 chiarito che in materia di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI), la decadenza dalla sua fruizione, prevista dall'art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, per l'ipotesi di inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver provveduto alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del medesimo d.lgs. nel termine ivi stabilito, si applica anche nel caso in cui tale attività lavorativa sia cominciata prima della presentazione della domanda amministrativa per la prestazione, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa, e decorrendo il termine per effettuare la comunicazione dalla presentazione di detta domanda amministrativa (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 846 del 09/01/2024).
Stante l'intervenuta decadenza, e dunque provato l'indebito, quanto alla disciplina applicabile, la SC ha altresì chiarito che la Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la
4 quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 11659 del 30/04/2024).
La SC muove dal presupposto che la NASpI ha una natura del tutto peculiare costituendo una «prestazione previdenziale non pensionistica».
Prosegue la Corte, in motivazione: «Rispetto alla prestazione dedotta in causa, non operano, pertanto, le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274). Alla fattispecie controversa neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004). La fattispecie, pertanto, soggiace alla disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ.».
La Corte rileva tuttavia che da tali principi «non si può desumere la regola dell'indistinta irripetibilità ... 12.– È ben vero che il canone di buona fede permea anche l'azione volta al recupero delle prestazioni indebite e impone di attribuire rilievo al «tipo di relazione fra solvens e accipiens», in base a tutte le circostanze del caso concreto (sentenza n. 8 del 2023, cit., punto 12.1. del Considerato in diritto). Tuttavia, la contrarietà a buona fede del contegno del solvens presuppone che l'azione di recupero, per le modalità e per i tempi che ne contraddistinguono l'esercizio, leda un affidamento meritevole di tutela e si connoti, in modo pregnante, come abusiva. Tale ipotesi non può non essere sottoposta a un vaglio rigoroso, in un contesto contrassegnato dalla necessità
d'indirizzare le risorse a quella tutela delle situazioni di effettivo e comprovato bisogno, che la Carta fondamentale, all'art. 38 Cost., prescrive come compito primario dello Stato. In tale disamina, il giudice dovrà scrutinare tutti gli elementi rilevanti, puntualmente dedotti e suffragati dalle parti. Fra i dati di fatto si annoverano, tra l'altro, il perdurare dell'attribuzione nel tempo, l'importo delle somme richieste, le condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato e il correlato impatto «lesivo
5 della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita» dell'accipiens
(sentenza n. 8 del 2023, cit. punto 12.2.1.), il comportamento complessivo delle parti nella relazione che, per effetto dell'erogazione indebita,
s'instaura».
In sostanza, la Corte pone la questione sotto l'aspetto della tutela dell'affidamento dell'accipiens, e lo fa basandosi su una sentenza interpretativa di rigetto, la n. 8 del 2023, con cui la Corte
Costituzionale ha ritenuto infondata la qlc dell'art. 2033 c.c., in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, proponendo una interpretazione conforme alle citate disposizioni.
Si deve in proposito sottolineare la necessità, non solo l'opportunità, che il giudice, nell'interpretare la legge, ne proponga una lettura che sia compatibile con il principio di legalità alla cui osservanza la p.a. nell'esercitare la sua azione è tenuta (art. 97 Cost), tenuto conto che a tale principio si salda la responsabilità amministrativa ed erariale del funzionario pubblico che, nel violarlo, dovesse arrecare un danno per l'amministrazione. In quest'ottica, l'esigenza di certezza del diritto diviene un canone fondamentale per orientare l'attività di interpretazione giurisprudenziale, tenuto altresì conto dell'esigenza di evitare interpretazioni tali da comportare un passaggio non più facoltativo ed eventuale bensì necessario per la tutela giurisdizionale.
Proporre, dunque, una lettura dell'art. 2033 c.c. nel senso che l'operatore del diritto - segnatamente la p.a. prima ancora del giudice -, per stabilire se sussista o meno un diritto soggettivo perfetto (tale è infatti il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente pagate, quale disciplinato dall'art. 2033 c.c.) dovrebbe procedere con ampio margine di discrezionalità a valutare parametri variamente interpretabili - quali
(riprendendo la motivazione contenuta in Cass. 11659/2024) «il perdurare dell'attribuzione nel tempo, l'importo delle somme richieste, le condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato e il correlato impatto «lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita» dell'accipiens - che sarebbero suscettibili di influire, in modo incerto ed imprevedibile, sulla condizione di affidamento, ad avviso del giudice adito si pone in contrasto insanabile con i principi suesposti.
Invero, come si è detto, la Cassazione prova a proporre una serie di criteri interpretativi mutuati da una sentenza, la n. 3 del 2023 della Core
Costituzionale, che, essendo di rigetto, non ha inciso sul dettato normativo.
Ma se si sostiene l'applicabilità dell'art. 2033 c.c., una interpretazione nel senso che la ripetizione sarebbe ammessa solo a certe condizioni è
6 inammissibile in quanto contra legem, essendo contraria allo stesso tenore letterale della legge, che per contro afferma la irripetibilità solo degli interessi a determinate condizioni. In altre parole, si tratta di una lettura che presuppone non già una estensione o una restrizione del concetto normativo, conformemente ai principi posti dall'art. 12 prel., bensì una vera e propria interpolazione del testo, mutandone radicalmente il tenore ed il significato, peraltro inserendovi una serie articolata di parametri valutativi generici ed ampiamente discrezionali, tali da renderne estremamente difficile l'applicazione al caso concreto, sia per l'interprete che per l'ente pubblico.
D'altra parte, non avrebbe alcun senso sottrarre la Naspi alla disciplina dell'indebito previdenziale e assistenziale, affermando, per contro,
l'applicabilità dell'art. 2033 c.c., per poi di fatto assimilare l'art. 2033 c.c. alla disciplina dell'indebito previdenziale e assistenziale.
Il ricorso va pertanto respinto.
Tenuto conto della assoluta novità e della obiettiva complessità delle questioni trattate nonché del contrasto di giurisprudenza insorto in materia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14
n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n.
77 del 19/04/18.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Napoli, 27/05/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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