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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg:
dott. Andrea Palma Presidente
dott.ssa Giusi Ianni Giudice
dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2241 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2024 e vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
Mariela Gaccione;
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Laura Controparte_1 C.F._2
Bezzon;
CONVENUTO
con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
1
, premesso che aveva contratto matrimonio concordatario in Montalto Parte_1
Uffugo in data 06.09.1981, iscritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di
Rose al numero 21 Parte II Serie B, con , dalla cui unione erano nati i Controparte_1
figli di anni 32 e di anni 40, che è venuta meno l'affectio Per_1 Persona_2
maritalis, chiedeva che fosse dichiarata la separazione giudiziale alle seguenti condizioni “1. I coniugi vivano separati e liberi di fissare la rispettiva residenza ovunque ciascuno di essi riterrà opportuno;
2. La casa coniugale, di proprietà della Sig.ra e gli arredi in essa contenuti, sono assegnati alla medesima;
3. Il Sig. CP_1 [...]
provvederà a reperire un'autonoma sistemazione abitativa;
4. Tutti gli oggetti e Pt_1 gli effetti personali del Sig. sono stati asportati a cura dell'interessato; 5. Parte_1
L'autovettura Opel Astra tg BA850GL, di proprietà del Sig. ed in uso Parte_1
esclusivo allo stesso, è assegnata al medesimo;
6. Il sig. si impegna a pagare Parte_1 le rate del mutuo intestato al figlio fino all'estensione dello stesso;
7. Le somme depositate sul rapporto di conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi riportante il seguente numero di IBAN [...] provenienti dal lavoro esclusivo del Sig. sono a lui assegnate”. Parte_1
La convenuta aderiva alla richiesta di separazione, a pronunciarsi con addebito a carico del marito, responsabile di avere interrotto il rapporto matrimoniale e la convivenza per avere intrapreso una relazione extraconiugale con altra donna, instando per l'assegnazione della casa coniugale e ponendo a carico di l'obbligo Parte_1
di corrispondere un assegno mensile di € 600,00 a titolo di mantenimento del coniuge, con aggiornamento Istat, da corrispondersi entro giorno 5 di ogni mese, rigettando la domanda di assegnazione, in favore del , delle somme giacenti sul c/c Parte_1
bancario acceso presso la BCC Mediacriati, n. 64400610398905 perché inammissibile, ed in via subordinata, disponendo l'assegnazione del saldo presente sul conto corrente in misura del 50% a favore di ciascuno dei coniugi, al pari di tutti gli altri saldi di rapporti di conto corrente bancario e/o postale, libretti, e/o altri strumenti finanziari che venissero accertati in corso di causa, rigettando la domanda di assegnazione del veicolo modello Opel Astra, tg. BA850GL, in favore del perché Parte_1
inammissibile ed in ogni caso perché trattasi di bene ricadente nella comunione dei beni
2 da assoggettare allo scioglimento della comunione dei beni, disponendo, infine,
l'obbligo in capo al ricorrente di provvedere al pagamento di tutte le utenze relative alla casa coniugale.
La domanda di separazione è fondata e dev'essere pertanto accolta.
Al riguardo, va infatti osservato che deve ritenersi pacifica la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, ed hanno dato atto della crisi coniugale.
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti sono addivenute ad un accordo, che si ritiene equo e confacente all'interesse morale e materiale di entrambi e che, di conseguenza, si ritiene di recepire, in base al quale versi alla Parte_1
resistente € 350,00 mensili entro il 10 di ogni mese per il suo mantenimento, fino a marzo 2025 ed € 250,00, a partire da aprile 2025.
Appare equo compensare le spese di lite, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la separazione giudiziale tra e alle Parte_1 Controparte_1
condizioni concordate tra le parti;
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosenza, 22.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Maria Giovanna De Marco Dott. Andrea Palma
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