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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/05/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1456/2023
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1456 del ruolo generale dell'anno
2023 promossa da
(C.F.: Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentate pro Parte_2 P.IVA_1
tempore e amministratore unico, Parte_1
APPELLANTI rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Ottaviani contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
APPELLATO rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Zumerle
e contro
( ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F.: ) Controparte_3 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
E (C.F.: ) Controparte_4 C.F._5
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1319/2023 emessa il 28.06.2023 pubbl. il 29/06/2023
Conclusioni di parte appellante: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1319/2023, emessa dal
Tribunale di Verona, Sezione Civile, Giudice Dott. Luigi Pagliuca, nell'ambito del giudizio 5530/2020 R.G., depositata in cancelleria in data 29/06/2023 e notificata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“ a) accertati i fatti e in particolare l'assenza dei requisiti previsti dalla legge per
l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., come pure accertata
l'inesistenza della simulazione richiesta in via subordinata dall'attore, rigettarsi le domande di parte attrice e disporsi la cancellazione delle trascrizioni dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, tra cui quelle trascritte presso l'Ufficio
Provinciale di VERONA – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare:
- Registro generale n. 29702 - Registro particolare n. 20896 il 07/09/2020;
- Registro generale n. 29703 - Registro particolare n. 20897 il 07/09/2020;
- Registro generale n. 29705 - Registro particolare n. 20899 il 07/09/2020;
e di ogni altro atto trascritto in qualsiasi altro registro;
b) con vittoria di spese, compensi, C.P.A, IVA se dovuta e spese generali 15%”
e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
- si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, in seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c., per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, con particolare riferimento alla CTU estimativa
pag. 2/15 degli immobili e delle quote societarie.
Conclusioni di parte appellata:
In via pregiudiziale accertato che l'appello non è motivato in modo chiaro, sintetico e specifico come disposto dall'art. 342 co. 1 n.i 1, 2 e 3 c.p.c., dichiararsi l'impugnazione inammissibile;
In via principale rigettarsi comunque l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e confermarsi
l'impugnata sentenza n. 1641/2023 pubblicata il 29.08.2023, n. 1912/2022 R.G., n.
3121/2023 Repert. del 29.08.2023, emessa dal Giudice Dott. Fabio D'Amore del
Tribunale di Verona il 28.08.2023;
In ogni caso
Spese di lite anche del grado d'appello oltre ad accessori integralmente rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato citava in Controparte_1
giudizio , Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, per la revoca (in via principale) o la declaratoria di CP_4 Parte_2
simulazione assoluta (in via subordinata) degli atti dispositivi posti in essere in periodo compreso tra il 1.1.2017 ed il 17.7.2018 da - suo debitore per euro Parte_1
100.000 oltre interessi per un credito risalente al 2008 - in quanto pregiudizievoli o comunque simulati in quanto oggetto di atti di trasferimento formali in favore dei familiari per ostacolare i creditori.
E nello specifico:
a) donazione della quota di comproprietà per ½ di una casa di abitazione sita in
Colognola ai Colli in data 1.1.17, a favore della figlia;
Controparte_2
b) compravendita della propria quota di comproprietà per ½ sull'abitazione familiare sita in Colognola ai Colli in data 7.2.17, a favore della moglie
[...]
; CP_4
c) cessione delle proprie quote di partecipazione al capitale sociale della Parte_2
[... nella misura del 50% in data 10.7.2017, a favore del figlio
[...]
; CP_3
d) compravendita della quota di comproprietà per 1/27 di un terreno edificabile in pag. 3/15 Verona/San Massimo in data 27.7.2017 a favore di Parte_2
e) compravendita di due appartamenti in San Martino Buon Albergo e di una abitazione in Monteforte d'Alpone in data 17.7.2018 a favore di Parte_2
Si costituivano in giudizio in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
, rappresentata dall'amministratore di sostegno costituito in proprio. Controparte_4
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Verona, preso atto della rinuncia agli atti rispetto all'atto sub d, dichiarava l'inefficacia dei restanti atti dispositivi sub a, b, c,
e, ravvisando l'eventus damni nella quasi integrale spogliazione del patrimonio del debitore (con l'eccezione di un modesto valore di quote – 2/27 - di un terreno rimaste nel patrimonio del a fronte di una esposizione debitoria complessiva nel Parte_1
2016 di euro 655.000,00 e di un valore del patrimonio dismesso di circa 478.165,00 euro.
La scientia damni veniva ravvisata nello stretto legame tra il cedente e i soggetti destinatari degli atti dispositivi, familiari (moglie convivente, figlio e figlia) o società
di cui egli stesso era legale rappresentante e veniva esclusa Parte_2
l'applicabilità dell'art. 2901 co. 3 c.c.:
- quanto alla cessione sub b) a fronte di un debito pregresso contratto nel 2015,
ovvero due anni prima;
- quanto alla cessione sub c) per la modesta entità dell'importo (euro 5.165,00) che consentiva a di procurarsi anche aliunde un importo così modesto Parte_1
tanto che pochi giorni prima aveva ottenuto un prestito di euro 30.000,00 ed era proprietario in quel momento di altri beni;
- quanto alla cessione sub e) in quanto la somma incassata (euro 25.000,00) a titolo di pagamento parziale del prezzo avrebbe potuto reperirla aliunde e quanto alla parte di prezzo pagata mediante accollo dei mutui garantiti da ipoteca su immobile, la banca non aveva aderito all'accollo sicchè non vi era stata alcuna liberazione del debitore originario.
2. Avverso l'indicata pronuncia hanno interposto tempestivo appello Parte_1
e articolato sui seguenti motivi di gravame:
[...] Parte_2
➢ assenza di eventus damni in quanto :
pag. 4/15 - i due appartamenti in San Martino Buon Albergo non risultavano utilmente pignorabili in quanto già gravati da ipoteca mentre l' abitazione in Monteforte d'Alpone, atteso il valore contenuto, non avrebbe portato significativa liquidità in caso di vendita all'incanto;
- la cessione di quote non ha comportato alcun pregiudizio considerato il modesto valore, ingiustamente ritenuto inveritiero considerata la situazione debitoria della società;
- la vendita della metà della casa familiare è stata effettuata per saldare il prestito fattogli dalla moglie.
➢ assenza di scientia damni in quanto aveva posto in essere gli atti Parte_1
dispostivi con il solo intento di pagare i debiti scaduti o a scadere.
➢ assenza di consilium fraudis in quanto:
- con riferimento alla cessione di quote al figlio, il mero legame parentale non può essere ritenuto di per sè significativo tenuto conto che all'epoca non vi era rapporto di convivenza e che i rapporti con il padre non erano buoni e considerata la congruità del prezzo pagato;
- con riferimento alla vendita alla moglie della quota della casa familiare, il legame familiare non può essere considerato univocamente presuntivo a fronte del fatto che la moglie era comunque creditrice e le fragilità psichiatriche rendono inverosimile fosse a conoscenza dello stato patrimoniale del marito;
- con riferimento alla vendita degli immobili a favore di in quanto Parte_2
si è trattato di compravendita effettiva a fronte del prezzo pagato mediante bonifici e corrispondente agli interessi economici e imprenditoriali del e della società e i denari ricavati sono stati utilizzati per pagare debiti Parte_1
pregressi e scaduti tra cui i mutui che gravavano sugli appartamenti di San
Martino Buon Albergo
➢ mancato riconoscimento dell'esenzione di cui all'art. 2901 co. 3 c.c.
Contestano in ogni caso l'esigibilità del credito, in quanto accertato solo in data 24.1.20 con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.
Si costituiva tempestivamente resistendo al gravame e chiedendo la Controparte_1
condanna ex art. 96 co.1 e 3 c.p.c..
pag. 5/15 Nonostante la regolarità della notifica, e Controparte_4 Controparte_2
non si costituivano e venivano dichiarati contumaci con Controparte_3
ordinanza del 21.02.2024.
Assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. e riassegnata la causa a nuovo giudice istruttore, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 1.4.2025.
3. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1. Preliminarmente va ricordato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello, eventualmente successivo, del suo accertamento giudiziale ed indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (Cass. Sez. 3 n. 22161 del 05/09/2019; Sez. 3, n. 17356 del 18/08/2011; Sez. 2,
n. 2748 del 11/02/2005).
Ne consegue che è assolutamente irrilevante la data di emissione dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. (Tribunale di Verona 22.01.2020) a fronte della pacifica insorgenza del credito nel 2008 (in virtù di mutuo contratto il 3.01.2008) e, peraltro, della sua esigibilità (comunque requisito non necessario per i fini di cui all'art. 2901 c.c.) quantomeno dal 2010 (restituzione a semplice richiesta ma non prima di due anni), come risulta dallo stesso provvedimento giudiziale.
3.2. Il primo motivo è infondato.
Preliminarmente va evidenziato che che rispetto alla donazione della quota indivisa di ½ della casa in Colognola ai Colli in favore della figlia l'eventus damni non viene posto in contestazione.
L' "eventus damni" ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito: a questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro e, conseguentemente, della maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (Cass.Sez. 6 - 3,
pag. 6/15 Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019; Sez. 3, Sentenza n. 1896 del 09/02/2012).
Quanto ai criteri di riparto dell'onere probatorio, il creditore ha l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 16221/2019).
Dunque, l'argomento speso dall'appellante per cui la trasformazione dell'immobile in liquidità avrebbe agevolato e non ostacolato i creditori, restando a disposizione dei creditori in forma ben più liquida o comunque di facile realizzo rispetto ad una più onerosa procedura espropriativa immobiliare è del tutto privo di fondamento, giacchè la trasformazione dell'immobile in denaro porta esattamente alla conclusione opposta.
Né ha rilievo il valore asseritamente modesto di (alcuni) dei beni alienati, giacchè avrebbe, piuttosto, dovuto dimostrare che il patrimonio residuo era Parte_1
ampiamente in grado di soddisfare i suoi creditori, mentre non solo non ha assolto l'onere a suo carico, ma dagli atti è emerso, per contro, che egli si è spogliato, con una serie di atti in sequenza (posti in essere da gennaio a luglio 2017 e poi a luglio 2018), di quasi tutto il suo patrimonio, salvo che per una quota risibile di un terreno e un rudere di modesto valore, quando già nel 2016 l'esposizione debitoria ammontava ad euro
655.000,00 mentre il valore del patrimonio era inferiore, sicchè l'eventus damni è in re ipsa anche in una valutazione atomistica dei singoli atti a partire dal primo.
Analogamente, l'argomento per cui l'alienazione degli immobili in San Martino Buon
Albergo non avrebbe potuto determinare pregiudizio alla garanzia patrimoniale risultando gli stessi gravati da ipoteca, non esclude l'eventus damni in quanto, in base al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, laddove l'azione esecutiva non sia stata introdotta "è sufficiente una prognosi futura sul rischio di riduzione della garanzia patrimoniale del medesimo creditore chirografario, legato all'eventualità della cessazione o del ridimensionamento dell'ipoteca " (Cass. Sez. 3 ordinanza n.
30736 del 26/11/2019).
Oltretutto, anche se l'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo fosse di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore (circostanza, questa, neppure allegata dall'appellante, che si limita, invero, a far riferimento al minor valore di realizzo in sede di vendita forzosa), ciò non sarebbe sufficiente ad escludere la connotazione di pag. 7/15 quell'atto come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass.Sez. 3 n. 5815 del 27/02/2023 Cass. sez. 6 n. 27278 del 16.09.2022), tenuto altresì conto che non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da compromettere la fruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. Sez. 3 ordinanza n. 26310 del
29/09/2021).
Solo se si accertasse l'impossibilità a priori del soddisfacimento, anche soltanto parziale, del creditore revocante e, con ciò, l'utilità pratica dell'azione da questi proposta, dovrebbe escludersi, prima ancora che la sussistenza del requisito del pregiudizio del trasferimento per il creditore chirografario procedente ex art. 2901 cod. civ., l'interesse di questi a proporre tale azione.
Ma nel caso di specie tale eventualità non si è avverata, non essendo mai stato prospettato che il compendio immobiliare ipotecato sia stato sottoposto ad esecuzione forzata.
Il che esclude, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agiva in revocatoria dovesse dimostrare l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione.
A fortiori medesime conclusioni devono trarsi per il bene in Monteforte d'Alpone, questo non ipotecato, ma, secondo gli appellanti, tale, per il suo non elevato valore
(euro 40.000,00), da non garantire un soddisfacente realizzo in sede di esecuzione forzosa e per le quote societarie di Mevinvest s.r.l.rispetto alle quali la situazione debitoria della società, secondo la prospettazione degli appellanti, ne avrebbe azzerato il valore (argomento peraltro smenito dalle letture dei bilanci, chiusi nel 2017 e 2018 con pag. 8/15 un utile di esercizio, docc.11 e 12 appellato).
Atti che, invece, pregiudicano irrimediabilmente la garanzia generica del creditore rispetto alla possibilità di una, almeno parziale, soddisfazione del credito a fronte del valore dei beni (del resto dimostrato dal prezzo pagato nei trasferimenti) rispetto alla sostituzione con il denaro, di cui è pacifico l'intrinseca natura pregiudizievole.
3.3. Il secondo è terzo motivo possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
I due motivi contestano l'elemento soggettivo della scientia damni in capo all'alienante e ai terzi acquirenti.
Va innazitutto chiarito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, che consiste nella consapevolezza di ridurre la consistenza del proprio patrimonio, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.
Ora, il nemmeno pone in dubbio tale consapevolezza, giustificando piuttosto Parte_1
i trasferimenti con l'intento di pagare i creditori verso cui vantava debiti non solo asseritamente scaduti ma anche a scadere.
Argomento che, tuttavia, involge i motivi dei trasferimenti e, dunque, ai fini della scientia damni resta ininfluente, laddove non inquadrabile in ipotesi di esenzione dalla revocatoria (nella specie 2901 co. 3 c.c., non a caso ripetutamente invocato dall'appellante) che attiene però al profilo oggettivo e non soggettivo dell'azione.
Va aggiunto che, al contrario, nel caso di specie, lungi dall'emergere indicatori di buona fede, la tempistica e la modalità di attuazione dei trasferimenti (avvenuti dopo gli inadempimenti del e dopo il fallimento delle trattative per una rimodulazione Parte_1
del debito, pagg.
4-5 comparsa di costituzione e risposta di I grado di , in un Parte_1
arco temporale circoscritto (da gennaio a luglio 2017 si è spogliato della Parte_1
quota di comproprietà della casa in Colognola ai Colli e della casa familiare nonché delle quote della e ancora della quota di proprietà del terreno in San Parte_2
Massimo - quest'ultimo atto non oggetto del presente giudizio essendo intervenuta la rinuncia a spese compensate - completando la pressochè definitiva spogliazione l'anno pag. 9/15 seguente), in favore di familiari o della società di cui è legale rappresentante, anche attraverso atti a titolo gratuito (quale la donazione alla figlia) e senza versare nemmeno una parte del corrispettivo ricevuto al creditore (al quale pure, a suo dire, aveva CP_1
promesso di estinguere il debito proprio tramite la vendita del terreno in San Massimo, pag. 4 comparsa di risposta di I grado), non solo smentisce i motivi (come già detto irrilevanti sotto il profilo soggettivo) addotti a giustificazione dei trasferimenti, ma evidenzia un vero e proprio intento fraudolento in capo al debitore, di sottrare i beni a possibili azioni esecutive da parte del CP_1
Gli acquirenti del bene trasferito con atto a titolo oneroso successivo all'insorgere del credito si trovano, sotto il profilo soggettivo, in posizione assimilabile al debitore essendo sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore che si traduce nella semplice conoscenza nel terzo della possibile riduzione delle garanzie offerte dal debitore, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assuma rilevanza la partecipazione o conoscenza da parte del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore (Cass. sez.3 n.7297 del 13/03/2023; sez.1 n. 16825 del 05/07/2013; Cass. sez.1 n. 5741 del
23/03/2004).
Con la precisazione che la prova della scientia damni del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, quali la tempistica dello stesso rispetto alla pretesa del creditore, la contestualità o concatenazione temporale dei fatti e degli atti dispositivi, la qualità delle parti del negozio, compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass.sez. 3, n.1286 del
18/01/2019; sez.6 n.18738 dell'11/07/2019).
Deve, inoltre, ricordarsi che alla consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore deve essere equiparata l'agevole conoscibilità di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione (Cass. sez. 3 7297/2023 cit.; Cass. sez.4 29/07/2004, n. 14489; Cass.sez.4,
01/06/2000, n. 7262).
pag. 10/15 L'elemento soggettivo del terzo rileva solo per gli atti a titolo oneroso, sicchè
l'atteggiamento psicologico della figlia rispetto all'atto di donazione Controparte_2
resta irrilevante.
Con riferimento alla basti osservare che ne è il legale Parte_2 Parte_1
rappresentante e amministratore unico, tant'è che all'atto di vendita del 17.7.2018 compare in rappresentanza della società il figlio , giusta procura rilasciata CP_3
appunto da quale legale rappresentante della società. Dunque Parte_1
l'identità fisica tra il disponente e il legale rappresentante dell'acquirente consente di traslare sulla società la medesima scientia damni già riconosciuta in capo al Parte_1 in virtù del principio per cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, qualora
l'alienante sia una società, il requisito della scientia damni va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che la rappresentano, conformemente al criterio stabilito dall'art. 1391 c.c., applicabile all'attività delle persone giuridiche” (Cass. sez. 1, 24/12/2024, n.34275), principio applicabile anche per l'acquirente in quanto conseguenza del'immedesimazione organica.
Rispetto a , l'elemento presuntivo deponente per la scinetia damni Controparte_4
non è costituito dal solo rapporto di coniugio, che, pure, è ritenuto valere, di per sé, come presunzione semplice da cui inferire la consapevolezza, salvo che non emergano elementi che rendono comunque inverosimile che il coniuge sapesse (Cass.Sez. 3 ordinanza n. 31941 del 16/11/2023) tale non potendo considerarsi la fragilità psichica non inficiante la contezza della situazione patrimoniale del coniuge, nemmeno dedotta dalla diretta interessata pur costituita in primo grado.
Nello specifico rilevano in aggiunta la convivenza, l'assenza di un motivo oggettivo a giustificazione del trasferimento effettuato in quel momento, le singolari (e inverosimili) modalità di pagamento del prezzo, che, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbe stato corrisposto ben due anni prima (!) ovvero il 24/11/2015
(data del bonfico prodotto dal tramite un versamento fatto dalla moglie in Parte_1
favore del grazie ad una provvista derivante da eredità (pagg. 22-23 comparsa Parte_1
di risposta I grado , la contraddittorietà delle ricostruzioni proposte rispetto Parte_1
alle evidenze degli atti.
pag. 11/15 L'art. 4 del contratto di compravendita recita “il prezzo è stato convenuto a corpo in complessivi Euro 180.000 (centoottantamila) ed è stato pagato prima della stipula del presente atto;
la parte venditrice rilascia quietanza a saldo in favore della parte acquirente”, nessun riferimento al pagamento, pur tracciabile, addotto a riprova del pagamento.
Non solo. nel costituirsi in giudizio, ha dichiarato che le somme Controparte_4 ricevute per eredità furono “erogate/utilizzate dal marito … per la gestione dei suoi affari e ciò nell'ambito della solidarietà famigliare/coniugale” (pag.7 comparsa di risposta I grado) e non certo come pagamento della vendita futura.
In sede di appello, da un lato ribadisce la natura di prezzo della somma Parte_1
ricevuta dalla moglie (pag.21 atto di appello), dall'altro afferma che la vendita è stata indotta dalla necessità di restituire alla moglie “il prestito” (pag. 18 atto di appello).
Rispetto a lo stretto legame familiare essendone il figlio, va Controparte_3
letto unitamente ai rapporti con il padre con il quale egli aveva costituito la società nel 2001 (doc.18 appellato) e di cui, con l'atto in esame, era divenuto Parte_2
cessionario di quote, pur restando il padre l'effettivo gestore della società nonchè all'assenza di un motivo oggettivo a giustificazione del trasferimento effettuato in quel momento, tenuto conto che , come evidenziato anche dal giudice di prime CP_3
cure, non aveva mai palesato un interesse per la società, sollecitando anzi il padre poco tempo dopo a riacquisire le quote.
Inoltre il ricavato della cessione non era di alcuna immediata utilità per che Parte_1
dagli estratti conti risulta aver avuto in quel periodo altre e ben più significative iniezioni di liquidità e lo stesso conto di accredito della somma ricevuta per la cessione presentava già un saldo di circa 20 mila euro.
3.4. Il quarto motivo afferente l'esenzione dalla revocatoria ex art. 2901 co. 3 c.c. è infondato.
L'esenzione prevista dalla norma di cui all'art. 2901 comma 3 c.c., trova la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c.
L'esenzione è stata estesa, dalla giurisprudenza, alla alienazione di un bene, eseguita per reperire la somma necessaria a tacitare i creditori, purché quell'alienazione rappresenti il pag. 12/15 solo mezzo per soddisfarli (Cass.Sez. 3 ordinanza n. 31941 del 16/11/2023); in questa ipotesi, infatti, la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, che vale ad escludere il carattere di atto di disposizione, pregiudizievole per i creditori, richiesto per la revoca (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8992 del 15/05/2020).
Con la precisazione che incombe sull'acquirente, il quale deduca l'irrevocabilità dell'atto a norma dell'art. 2901 c.c., comma 3, l'onere di provare che l'alienazione sia stata eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un debito scaduto e il suddetto onere ha ad oggetto evidentemente anche la prova che la vendita sia necessaria per l'adempimento del debito scaduto (Cass. sez. 1 n.27986 del 30/10/2024).
Applicando i suddetti principi al caso di specie va osservato quanto segue:
- con riferimento alla compravendita del 7.2.2017, non vi è alcuna prova che l'atto fosse finalizzato al pagamento di debiti scaduti, la cui individuazione si fatica anche a cogliere nella prospettazione del che individua Parte_1
alternativamente il debito scaduto in quello contratto con la moglie derivante dalla somma giratagli dall'eredità, il che stride con la qualificazione delle stessa come prezzo della compravendita (o si tratta di pagamento di bene futuro o si tratta di datio in solutum a saldo del debito pregresso) e comunque privo di qualsivoglia documentazione in ordine alla sua “scadenza” (quanto ad accordi in ordine alla tempistica della restituzione, ammesso che fosse un prestito piuttosto che una condivisione di risorse nell'ambito della solidarietà familiare, come invece allegato dalla diretta interessata) oppure per pagare non meglio CP_4
precisati debiti con istituti di credito (pag.23 comparsa di I grado di Parte_1
cui non vi è alcuna traccia;
- con riferimento alla cessione di quote del 10.7.2017, ancora una volta, al di là di generiche affermazioni, non è stata fornita alcuna prova della destinazione della somma (nulla chiarendo la sentenza del Tribunale di Verona del 4.1.2020, doc.
26, che dà conto unicamente di un debito verso la sorella pari ad 173.916,00 a giugno 2017 ridotto ad euro 170.511,68 a gennaio 2018 con un versamento della somma di euro 25.000,00, documentato dalla allegata contabile, la cui provvista sarebbe asseritamente derivata in parte dalla cessione) il cui nesso di necessaria strumentalità richiesto per l'operatività dell'art. 2901 co.3 c.c. è smentito dalle pag. 13/15 disponibilità liquide di cui il medesimo godeva nel medesimo periodo Parte_1
ben superiori alla somma ricavata dalla cessione come attestato dalle movimentazioni dei conti correnti e dal credito bancario goduto contestualmente e successivamente alla cessione (docc.3, 22-26);
- con riferimento alla compravendita del 17.7.2018, a fronte dell'assenza di documentazione in ordine all'incasso di somme e della loro destinazione, basti osservare che l'accollo dei debiti verso Controparte_5
e verso (art. 4
[...] Controparte_6
contratto di compravendita) ha ad oggetto solo una parte del prezzo, non è privativo (non essendovi stata liberazione del debitore originario) e soprattutto è relativo ad un debito che non può ritenersi ancora scaduto al momento in cui la società acquirente l'ha assunto e per il quale non si erano quindi verificati gli effetti della costituzione in mora, avendo esso ad oggetto il pagamento delle rate di due mutui fondiari di durata ultradecennale ancora in corso (docc.33, 34 appellante) sicchè – al di là del fatto che l'accollo di un debito non costituisce un pagamento, bensì un impegno a pagare – non di debito scaduto si trattava ma di debito a scadere, giacchè secondo la regola generale il debito da mutuo si considera scaduto con riferimento all'ultima rata (cfr.Cass. sez.3, 26/11/2019
n.30734; sez. 6 12/03/2018 n.5860); a ciò si aggiunge la non indispensabilità dell'operazione per il fine indicato attese le già mezionate liquidità del quali risultanti dalla documentazione bancaria prodotta e il credito Parte_1
bancario di cui godeva nonché il fatto che la provvista utilizzata per il Parte_1
pagamento del prezzo da parte di è stata fornita dallo stesso Parte_2
(risulta in data 29.10.2018 il versamento di euro 27.500 da Parte_1 Parte_1
alla e il medesimo giorno una disposizione della a favore Parte_2 Parte_2
di per euro 21.500, doc. 38 a definitiva riprova della Parte_1 Parte_1 strumentalità dell'operazione, finalizzata unicamente a sottrarre i beni a possibili azioni esecutive del creditore.
4. Ne consegue il rigetto degli appelli e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza n. 1319/2023 emessa dal Tribunale di Verona il 28.06.2023.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. difettando l'elemento pag. 14/15 soggettivo non evincibile dalla mera infondatezza delle tesi sostenute.
Le spese del presente grado vanno poste a carico degli appellanti in solido secondo la regola della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) e non ricorrendo i presupposti per l'aumento ex art. 4 co. 2 DM 55/14, in considerazione del fatto che nella causa in appello tre parti sono rimaste contumaci e sono stati riproposti i medesimi argomenti già enucleati negli atti di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1319/2023 emessa dal
Tribunale di Verona il 28.06.2023 pubbl. il 29/06/2023.
2. condanna e in solido tra loro Parte_1 Parte_2
alla rifusione a favore di delle spese processuali del presente Controparte_1 giudizio, liquidate in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
3. Gli appellanti e sono obbligati Parte_1 Parte_2
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002
(T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 2.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1456/2023
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1456 del ruolo generale dell'anno
2023 promossa da
(C.F.: Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentate pro Parte_2 P.IVA_1
tempore e amministratore unico, Parte_1
APPELLANTI rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Ottaviani contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
APPELLATO rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Zumerle
e contro
( ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F.: ) Controparte_3 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
E (C.F.: ) Controparte_4 C.F._5
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1319/2023 emessa il 28.06.2023 pubbl. il 29/06/2023
Conclusioni di parte appellante: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1319/2023, emessa dal
Tribunale di Verona, Sezione Civile, Giudice Dott. Luigi Pagliuca, nell'ambito del giudizio 5530/2020 R.G., depositata in cancelleria in data 29/06/2023 e notificata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“ a) accertati i fatti e in particolare l'assenza dei requisiti previsti dalla legge per
l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., come pure accertata
l'inesistenza della simulazione richiesta in via subordinata dall'attore, rigettarsi le domande di parte attrice e disporsi la cancellazione delle trascrizioni dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, tra cui quelle trascritte presso l'Ufficio
Provinciale di VERONA – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare:
- Registro generale n. 29702 - Registro particolare n. 20896 il 07/09/2020;
- Registro generale n. 29703 - Registro particolare n. 20897 il 07/09/2020;
- Registro generale n. 29705 - Registro particolare n. 20899 il 07/09/2020;
e di ogni altro atto trascritto in qualsiasi altro registro;
b) con vittoria di spese, compensi, C.P.A, IVA se dovuta e spese generali 15%”
e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
- si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, in seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c., per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, con particolare riferimento alla CTU estimativa
pag. 2/15 degli immobili e delle quote societarie.
Conclusioni di parte appellata:
In via pregiudiziale accertato che l'appello non è motivato in modo chiaro, sintetico e specifico come disposto dall'art. 342 co. 1 n.i 1, 2 e 3 c.p.c., dichiararsi l'impugnazione inammissibile;
In via principale rigettarsi comunque l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e confermarsi
l'impugnata sentenza n. 1641/2023 pubblicata il 29.08.2023, n. 1912/2022 R.G., n.
3121/2023 Repert. del 29.08.2023, emessa dal Giudice Dott. Fabio D'Amore del
Tribunale di Verona il 28.08.2023;
In ogni caso
Spese di lite anche del grado d'appello oltre ad accessori integralmente rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato citava in Controparte_1
giudizio , Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, per la revoca (in via principale) o la declaratoria di CP_4 Parte_2
simulazione assoluta (in via subordinata) degli atti dispositivi posti in essere in periodo compreso tra il 1.1.2017 ed il 17.7.2018 da - suo debitore per euro Parte_1
100.000 oltre interessi per un credito risalente al 2008 - in quanto pregiudizievoli o comunque simulati in quanto oggetto di atti di trasferimento formali in favore dei familiari per ostacolare i creditori.
E nello specifico:
a) donazione della quota di comproprietà per ½ di una casa di abitazione sita in
Colognola ai Colli in data 1.1.17, a favore della figlia;
Controparte_2
b) compravendita della propria quota di comproprietà per ½ sull'abitazione familiare sita in Colognola ai Colli in data 7.2.17, a favore della moglie
[...]
; CP_4
c) cessione delle proprie quote di partecipazione al capitale sociale della Parte_2
[... nella misura del 50% in data 10.7.2017, a favore del figlio
[...]
; CP_3
d) compravendita della quota di comproprietà per 1/27 di un terreno edificabile in pag. 3/15 Verona/San Massimo in data 27.7.2017 a favore di Parte_2
e) compravendita di due appartamenti in San Martino Buon Albergo e di una abitazione in Monteforte d'Alpone in data 17.7.2018 a favore di Parte_2
Si costituivano in giudizio in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
, rappresentata dall'amministratore di sostegno costituito in proprio. Controparte_4
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Verona, preso atto della rinuncia agli atti rispetto all'atto sub d, dichiarava l'inefficacia dei restanti atti dispositivi sub a, b, c,
e, ravvisando l'eventus damni nella quasi integrale spogliazione del patrimonio del debitore (con l'eccezione di un modesto valore di quote – 2/27 - di un terreno rimaste nel patrimonio del a fronte di una esposizione debitoria complessiva nel Parte_1
2016 di euro 655.000,00 e di un valore del patrimonio dismesso di circa 478.165,00 euro.
La scientia damni veniva ravvisata nello stretto legame tra il cedente e i soggetti destinatari degli atti dispositivi, familiari (moglie convivente, figlio e figlia) o società
di cui egli stesso era legale rappresentante e veniva esclusa Parte_2
l'applicabilità dell'art. 2901 co. 3 c.c.:
- quanto alla cessione sub b) a fronte di un debito pregresso contratto nel 2015,
ovvero due anni prima;
- quanto alla cessione sub c) per la modesta entità dell'importo (euro 5.165,00) che consentiva a di procurarsi anche aliunde un importo così modesto Parte_1
tanto che pochi giorni prima aveva ottenuto un prestito di euro 30.000,00 ed era proprietario in quel momento di altri beni;
- quanto alla cessione sub e) in quanto la somma incassata (euro 25.000,00) a titolo di pagamento parziale del prezzo avrebbe potuto reperirla aliunde e quanto alla parte di prezzo pagata mediante accollo dei mutui garantiti da ipoteca su immobile, la banca non aveva aderito all'accollo sicchè non vi era stata alcuna liberazione del debitore originario.
2. Avverso l'indicata pronuncia hanno interposto tempestivo appello Parte_1
e articolato sui seguenti motivi di gravame:
[...] Parte_2
➢ assenza di eventus damni in quanto :
pag. 4/15 - i due appartamenti in San Martino Buon Albergo non risultavano utilmente pignorabili in quanto già gravati da ipoteca mentre l' abitazione in Monteforte d'Alpone, atteso il valore contenuto, non avrebbe portato significativa liquidità in caso di vendita all'incanto;
- la cessione di quote non ha comportato alcun pregiudizio considerato il modesto valore, ingiustamente ritenuto inveritiero considerata la situazione debitoria della società;
- la vendita della metà della casa familiare è stata effettuata per saldare il prestito fattogli dalla moglie.
➢ assenza di scientia damni in quanto aveva posto in essere gli atti Parte_1
dispostivi con il solo intento di pagare i debiti scaduti o a scadere.
➢ assenza di consilium fraudis in quanto:
- con riferimento alla cessione di quote al figlio, il mero legame parentale non può essere ritenuto di per sè significativo tenuto conto che all'epoca non vi era rapporto di convivenza e che i rapporti con il padre non erano buoni e considerata la congruità del prezzo pagato;
- con riferimento alla vendita alla moglie della quota della casa familiare, il legame familiare non può essere considerato univocamente presuntivo a fronte del fatto che la moglie era comunque creditrice e le fragilità psichiatriche rendono inverosimile fosse a conoscenza dello stato patrimoniale del marito;
- con riferimento alla vendita degli immobili a favore di in quanto Parte_2
si è trattato di compravendita effettiva a fronte del prezzo pagato mediante bonifici e corrispondente agli interessi economici e imprenditoriali del e della società e i denari ricavati sono stati utilizzati per pagare debiti Parte_1
pregressi e scaduti tra cui i mutui che gravavano sugli appartamenti di San
Martino Buon Albergo
➢ mancato riconoscimento dell'esenzione di cui all'art. 2901 co. 3 c.c.
Contestano in ogni caso l'esigibilità del credito, in quanto accertato solo in data 24.1.20 con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.
Si costituiva tempestivamente resistendo al gravame e chiedendo la Controparte_1
condanna ex art. 96 co.1 e 3 c.p.c..
pag. 5/15 Nonostante la regolarità della notifica, e Controparte_4 Controparte_2
non si costituivano e venivano dichiarati contumaci con Controparte_3
ordinanza del 21.02.2024.
Assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. e riassegnata la causa a nuovo giudice istruttore, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 1.4.2025.
3. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1. Preliminarmente va ricordato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello, eventualmente successivo, del suo accertamento giudiziale ed indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (Cass. Sez. 3 n. 22161 del 05/09/2019; Sez. 3, n. 17356 del 18/08/2011; Sez. 2,
n. 2748 del 11/02/2005).
Ne consegue che è assolutamente irrilevante la data di emissione dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. (Tribunale di Verona 22.01.2020) a fronte della pacifica insorgenza del credito nel 2008 (in virtù di mutuo contratto il 3.01.2008) e, peraltro, della sua esigibilità (comunque requisito non necessario per i fini di cui all'art. 2901 c.c.) quantomeno dal 2010 (restituzione a semplice richiesta ma non prima di due anni), come risulta dallo stesso provvedimento giudiziale.
3.2. Il primo motivo è infondato.
Preliminarmente va evidenziato che che rispetto alla donazione della quota indivisa di ½ della casa in Colognola ai Colli in favore della figlia l'eventus damni non viene posto in contestazione.
L' "eventus damni" ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito: a questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro e, conseguentemente, della maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (Cass.Sez. 6 - 3,
pag. 6/15 Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019; Sez. 3, Sentenza n. 1896 del 09/02/2012).
Quanto ai criteri di riparto dell'onere probatorio, il creditore ha l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 16221/2019).
Dunque, l'argomento speso dall'appellante per cui la trasformazione dell'immobile in liquidità avrebbe agevolato e non ostacolato i creditori, restando a disposizione dei creditori in forma ben più liquida o comunque di facile realizzo rispetto ad una più onerosa procedura espropriativa immobiliare è del tutto privo di fondamento, giacchè la trasformazione dell'immobile in denaro porta esattamente alla conclusione opposta.
Né ha rilievo il valore asseritamente modesto di (alcuni) dei beni alienati, giacchè avrebbe, piuttosto, dovuto dimostrare che il patrimonio residuo era Parte_1
ampiamente in grado di soddisfare i suoi creditori, mentre non solo non ha assolto l'onere a suo carico, ma dagli atti è emerso, per contro, che egli si è spogliato, con una serie di atti in sequenza (posti in essere da gennaio a luglio 2017 e poi a luglio 2018), di quasi tutto il suo patrimonio, salvo che per una quota risibile di un terreno e un rudere di modesto valore, quando già nel 2016 l'esposizione debitoria ammontava ad euro
655.000,00 mentre il valore del patrimonio era inferiore, sicchè l'eventus damni è in re ipsa anche in una valutazione atomistica dei singoli atti a partire dal primo.
Analogamente, l'argomento per cui l'alienazione degli immobili in San Martino Buon
Albergo non avrebbe potuto determinare pregiudizio alla garanzia patrimoniale risultando gli stessi gravati da ipoteca, non esclude l'eventus damni in quanto, in base al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, laddove l'azione esecutiva non sia stata introdotta "è sufficiente una prognosi futura sul rischio di riduzione della garanzia patrimoniale del medesimo creditore chirografario, legato all'eventualità della cessazione o del ridimensionamento dell'ipoteca " (Cass. Sez. 3 ordinanza n.
30736 del 26/11/2019).
Oltretutto, anche se l'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo fosse di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore (circostanza, questa, neppure allegata dall'appellante, che si limita, invero, a far riferimento al minor valore di realizzo in sede di vendita forzosa), ciò non sarebbe sufficiente ad escludere la connotazione di pag. 7/15 quell'atto come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass.Sez. 3 n. 5815 del 27/02/2023 Cass. sez. 6 n. 27278 del 16.09.2022), tenuto altresì conto che non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da compromettere la fruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. Sez. 3 ordinanza n. 26310 del
29/09/2021).
Solo se si accertasse l'impossibilità a priori del soddisfacimento, anche soltanto parziale, del creditore revocante e, con ciò, l'utilità pratica dell'azione da questi proposta, dovrebbe escludersi, prima ancora che la sussistenza del requisito del pregiudizio del trasferimento per il creditore chirografario procedente ex art. 2901 cod. civ., l'interesse di questi a proporre tale azione.
Ma nel caso di specie tale eventualità non si è avverata, non essendo mai stato prospettato che il compendio immobiliare ipotecato sia stato sottoposto ad esecuzione forzata.
Il che esclude, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agiva in revocatoria dovesse dimostrare l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione.
A fortiori medesime conclusioni devono trarsi per il bene in Monteforte d'Alpone, questo non ipotecato, ma, secondo gli appellanti, tale, per il suo non elevato valore
(euro 40.000,00), da non garantire un soddisfacente realizzo in sede di esecuzione forzosa e per le quote societarie di Mevinvest s.r.l.rispetto alle quali la situazione debitoria della società, secondo la prospettazione degli appellanti, ne avrebbe azzerato il valore (argomento peraltro smenito dalle letture dei bilanci, chiusi nel 2017 e 2018 con pag. 8/15 un utile di esercizio, docc.11 e 12 appellato).
Atti che, invece, pregiudicano irrimediabilmente la garanzia generica del creditore rispetto alla possibilità di una, almeno parziale, soddisfazione del credito a fronte del valore dei beni (del resto dimostrato dal prezzo pagato nei trasferimenti) rispetto alla sostituzione con il denaro, di cui è pacifico l'intrinseca natura pregiudizievole.
3.3. Il secondo è terzo motivo possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
I due motivi contestano l'elemento soggettivo della scientia damni in capo all'alienante e ai terzi acquirenti.
Va innazitutto chiarito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, che consiste nella consapevolezza di ridurre la consistenza del proprio patrimonio, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.
Ora, il nemmeno pone in dubbio tale consapevolezza, giustificando piuttosto Parte_1
i trasferimenti con l'intento di pagare i creditori verso cui vantava debiti non solo asseritamente scaduti ma anche a scadere.
Argomento che, tuttavia, involge i motivi dei trasferimenti e, dunque, ai fini della scientia damni resta ininfluente, laddove non inquadrabile in ipotesi di esenzione dalla revocatoria (nella specie 2901 co. 3 c.c., non a caso ripetutamente invocato dall'appellante) che attiene però al profilo oggettivo e non soggettivo dell'azione.
Va aggiunto che, al contrario, nel caso di specie, lungi dall'emergere indicatori di buona fede, la tempistica e la modalità di attuazione dei trasferimenti (avvenuti dopo gli inadempimenti del e dopo il fallimento delle trattative per una rimodulazione Parte_1
del debito, pagg.
4-5 comparsa di costituzione e risposta di I grado di , in un Parte_1
arco temporale circoscritto (da gennaio a luglio 2017 si è spogliato della Parte_1
quota di comproprietà della casa in Colognola ai Colli e della casa familiare nonché delle quote della e ancora della quota di proprietà del terreno in San Parte_2
Massimo - quest'ultimo atto non oggetto del presente giudizio essendo intervenuta la rinuncia a spese compensate - completando la pressochè definitiva spogliazione l'anno pag. 9/15 seguente), in favore di familiari o della società di cui è legale rappresentante, anche attraverso atti a titolo gratuito (quale la donazione alla figlia) e senza versare nemmeno una parte del corrispettivo ricevuto al creditore (al quale pure, a suo dire, aveva CP_1
promesso di estinguere il debito proprio tramite la vendita del terreno in San Massimo, pag. 4 comparsa di risposta di I grado), non solo smentisce i motivi (come già detto irrilevanti sotto il profilo soggettivo) addotti a giustificazione dei trasferimenti, ma evidenzia un vero e proprio intento fraudolento in capo al debitore, di sottrare i beni a possibili azioni esecutive da parte del CP_1
Gli acquirenti del bene trasferito con atto a titolo oneroso successivo all'insorgere del credito si trovano, sotto il profilo soggettivo, in posizione assimilabile al debitore essendo sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore che si traduce nella semplice conoscenza nel terzo della possibile riduzione delle garanzie offerte dal debitore, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assuma rilevanza la partecipazione o conoscenza da parte del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore (Cass. sez.3 n.7297 del 13/03/2023; sez.1 n. 16825 del 05/07/2013; Cass. sez.1 n. 5741 del
23/03/2004).
Con la precisazione che la prova della scientia damni del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, quali la tempistica dello stesso rispetto alla pretesa del creditore, la contestualità o concatenazione temporale dei fatti e degli atti dispositivi, la qualità delle parti del negozio, compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass.sez. 3, n.1286 del
18/01/2019; sez.6 n.18738 dell'11/07/2019).
Deve, inoltre, ricordarsi che alla consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore deve essere equiparata l'agevole conoscibilità di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione (Cass. sez. 3 7297/2023 cit.; Cass. sez.4 29/07/2004, n. 14489; Cass.sez.4,
01/06/2000, n. 7262).
pag. 10/15 L'elemento soggettivo del terzo rileva solo per gli atti a titolo oneroso, sicchè
l'atteggiamento psicologico della figlia rispetto all'atto di donazione Controparte_2
resta irrilevante.
Con riferimento alla basti osservare che ne è il legale Parte_2 Parte_1
rappresentante e amministratore unico, tant'è che all'atto di vendita del 17.7.2018 compare in rappresentanza della società il figlio , giusta procura rilasciata CP_3
appunto da quale legale rappresentante della società. Dunque Parte_1
l'identità fisica tra il disponente e il legale rappresentante dell'acquirente consente di traslare sulla società la medesima scientia damni già riconosciuta in capo al Parte_1 in virtù del principio per cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, qualora
l'alienante sia una società, il requisito della scientia damni va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che la rappresentano, conformemente al criterio stabilito dall'art. 1391 c.c., applicabile all'attività delle persone giuridiche” (Cass. sez. 1, 24/12/2024, n.34275), principio applicabile anche per l'acquirente in quanto conseguenza del'immedesimazione organica.
Rispetto a , l'elemento presuntivo deponente per la scinetia damni Controparte_4
non è costituito dal solo rapporto di coniugio, che, pure, è ritenuto valere, di per sé, come presunzione semplice da cui inferire la consapevolezza, salvo che non emergano elementi che rendono comunque inverosimile che il coniuge sapesse (Cass.Sez. 3 ordinanza n. 31941 del 16/11/2023) tale non potendo considerarsi la fragilità psichica non inficiante la contezza della situazione patrimoniale del coniuge, nemmeno dedotta dalla diretta interessata pur costituita in primo grado.
Nello specifico rilevano in aggiunta la convivenza, l'assenza di un motivo oggettivo a giustificazione del trasferimento effettuato in quel momento, le singolari (e inverosimili) modalità di pagamento del prezzo, che, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbe stato corrisposto ben due anni prima (!) ovvero il 24/11/2015
(data del bonfico prodotto dal tramite un versamento fatto dalla moglie in Parte_1
favore del grazie ad una provvista derivante da eredità (pagg. 22-23 comparsa Parte_1
di risposta I grado , la contraddittorietà delle ricostruzioni proposte rispetto Parte_1
alle evidenze degli atti.
pag. 11/15 L'art. 4 del contratto di compravendita recita “il prezzo è stato convenuto a corpo in complessivi Euro 180.000 (centoottantamila) ed è stato pagato prima della stipula del presente atto;
la parte venditrice rilascia quietanza a saldo in favore della parte acquirente”, nessun riferimento al pagamento, pur tracciabile, addotto a riprova del pagamento.
Non solo. nel costituirsi in giudizio, ha dichiarato che le somme Controparte_4 ricevute per eredità furono “erogate/utilizzate dal marito … per la gestione dei suoi affari e ciò nell'ambito della solidarietà famigliare/coniugale” (pag.7 comparsa di risposta I grado) e non certo come pagamento della vendita futura.
In sede di appello, da un lato ribadisce la natura di prezzo della somma Parte_1
ricevuta dalla moglie (pag.21 atto di appello), dall'altro afferma che la vendita è stata indotta dalla necessità di restituire alla moglie “il prestito” (pag. 18 atto di appello).
Rispetto a lo stretto legame familiare essendone il figlio, va Controparte_3
letto unitamente ai rapporti con il padre con il quale egli aveva costituito la società nel 2001 (doc.18 appellato) e di cui, con l'atto in esame, era divenuto Parte_2
cessionario di quote, pur restando il padre l'effettivo gestore della società nonchè all'assenza di un motivo oggettivo a giustificazione del trasferimento effettuato in quel momento, tenuto conto che , come evidenziato anche dal giudice di prime CP_3
cure, non aveva mai palesato un interesse per la società, sollecitando anzi il padre poco tempo dopo a riacquisire le quote.
Inoltre il ricavato della cessione non era di alcuna immediata utilità per che Parte_1
dagli estratti conti risulta aver avuto in quel periodo altre e ben più significative iniezioni di liquidità e lo stesso conto di accredito della somma ricevuta per la cessione presentava già un saldo di circa 20 mila euro.
3.4. Il quarto motivo afferente l'esenzione dalla revocatoria ex art. 2901 co. 3 c.c. è infondato.
L'esenzione prevista dalla norma di cui all'art. 2901 comma 3 c.c., trova la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c.
L'esenzione è stata estesa, dalla giurisprudenza, alla alienazione di un bene, eseguita per reperire la somma necessaria a tacitare i creditori, purché quell'alienazione rappresenti il pag. 12/15 solo mezzo per soddisfarli (Cass.Sez. 3 ordinanza n. 31941 del 16/11/2023); in questa ipotesi, infatti, la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, che vale ad escludere il carattere di atto di disposizione, pregiudizievole per i creditori, richiesto per la revoca (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8992 del 15/05/2020).
Con la precisazione che incombe sull'acquirente, il quale deduca l'irrevocabilità dell'atto a norma dell'art. 2901 c.c., comma 3, l'onere di provare che l'alienazione sia stata eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un debito scaduto e il suddetto onere ha ad oggetto evidentemente anche la prova che la vendita sia necessaria per l'adempimento del debito scaduto (Cass. sez. 1 n.27986 del 30/10/2024).
Applicando i suddetti principi al caso di specie va osservato quanto segue:
- con riferimento alla compravendita del 7.2.2017, non vi è alcuna prova che l'atto fosse finalizzato al pagamento di debiti scaduti, la cui individuazione si fatica anche a cogliere nella prospettazione del che individua Parte_1
alternativamente il debito scaduto in quello contratto con la moglie derivante dalla somma giratagli dall'eredità, il che stride con la qualificazione delle stessa come prezzo della compravendita (o si tratta di pagamento di bene futuro o si tratta di datio in solutum a saldo del debito pregresso) e comunque privo di qualsivoglia documentazione in ordine alla sua “scadenza” (quanto ad accordi in ordine alla tempistica della restituzione, ammesso che fosse un prestito piuttosto che una condivisione di risorse nell'ambito della solidarietà familiare, come invece allegato dalla diretta interessata) oppure per pagare non meglio CP_4
precisati debiti con istituti di credito (pag.23 comparsa di I grado di Parte_1
cui non vi è alcuna traccia;
- con riferimento alla cessione di quote del 10.7.2017, ancora una volta, al di là di generiche affermazioni, non è stata fornita alcuna prova della destinazione della somma (nulla chiarendo la sentenza del Tribunale di Verona del 4.1.2020, doc.
26, che dà conto unicamente di un debito verso la sorella pari ad 173.916,00 a giugno 2017 ridotto ad euro 170.511,68 a gennaio 2018 con un versamento della somma di euro 25.000,00, documentato dalla allegata contabile, la cui provvista sarebbe asseritamente derivata in parte dalla cessione) il cui nesso di necessaria strumentalità richiesto per l'operatività dell'art. 2901 co.3 c.c. è smentito dalle pag. 13/15 disponibilità liquide di cui il medesimo godeva nel medesimo periodo Parte_1
ben superiori alla somma ricavata dalla cessione come attestato dalle movimentazioni dei conti correnti e dal credito bancario goduto contestualmente e successivamente alla cessione (docc.3, 22-26);
- con riferimento alla compravendita del 17.7.2018, a fronte dell'assenza di documentazione in ordine all'incasso di somme e della loro destinazione, basti osservare che l'accollo dei debiti verso Controparte_5
e verso (art. 4
[...] Controparte_6
contratto di compravendita) ha ad oggetto solo una parte del prezzo, non è privativo (non essendovi stata liberazione del debitore originario) e soprattutto è relativo ad un debito che non può ritenersi ancora scaduto al momento in cui la società acquirente l'ha assunto e per il quale non si erano quindi verificati gli effetti della costituzione in mora, avendo esso ad oggetto il pagamento delle rate di due mutui fondiari di durata ultradecennale ancora in corso (docc.33, 34 appellante) sicchè – al di là del fatto che l'accollo di un debito non costituisce un pagamento, bensì un impegno a pagare – non di debito scaduto si trattava ma di debito a scadere, giacchè secondo la regola generale il debito da mutuo si considera scaduto con riferimento all'ultima rata (cfr.Cass. sez.3, 26/11/2019
n.30734; sez. 6 12/03/2018 n.5860); a ciò si aggiunge la non indispensabilità dell'operazione per il fine indicato attese le già mezionate liquidità del quali risultanti dalla documentazione bancaria prodotta e il credito Parte_1
bancario di cui godeva nonché il fatto che la provvista utilizzata per il Parte_1
pagamento del prezzo da parte di è stata fornita dallo stesso Parte_2
(risulta in data 29.10.2018 il versamento di euro 27.500 da Parte_1 Parte_1
alla e il medesimo giorno una disposizione della a favore Parte_2 Parte_2
di per euro 21.500, doc. 38 a definitiva riprova della Parte_1 Parte_1 strumentalità dell'operazione, finalizzata unicamente a sottrarre i beni a possibili azioni esecutive del creditore.
4. Ne consegue il rigetto degli appelli e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza n. 1319/2023 emessa dal Tribunale di Verona il 28.06.2023.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. difettando l'elemento pag. 14/15 soggettivo non evincibile dalla mera infondatezza delle tesi sostenute.
Le spese del presente grado vanno poste a carico degli appellanti in solido secondo la regola della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) e non ricorrendo i presupposti per l'aumento ex art. 4 co. 2 DM 55/14, in considerazione del fatto che nella causa in appello tre parti sono rimaste contumaci e sono stati riproposti i medesimi argomenti già enucleati negli atti di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1319/2023 emessa dal
Tribunale di Verona il 28.06.2023 pubbl. il 29/06/2023.
2. condanna e in solido tra loro Parte_1 Parte_2
alla rifusione a favore di delle spese processuali del presente Controparte_1 giudizio, liquidate in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
3. Gli appellanti e sono obbligati Parte_1 Parte_2
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002
(T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 2.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
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