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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/03/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Composto dai Signori Magistrati dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al r.g.n. 3577/2023, trattenuta in decisione con riserva di collegialità all'udienza del 6.3.2025, tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Marino Reda e Barbara Erminia Bianco;
ATTORE
e
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giusi Controparte_1 C.F._2
Pontieri;
CONVENUTO
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: regolamentazione del regime di affido e mantenimento prole nata da genitori non coniugati
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso di avere intrattenuto una relazione sentimentale con Parte_1
dalla quale è nato il figlio in data 22.04.2023, si rivolgeva Controparte_1 Per_1 all'adito Tribunale al fine di chiedere l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori nonché la sua stabile collocazione presso la madre con regolamentazione del diritto di visita del padre mediante una calendarizzazione consona e compatibile con le
1 effettive necessità del minore, disponendo l'adozione del criterio dell'alternanza per le vacanze natalizie e pasquali e per tutte le altre importanti ricorrenze, istando, infine, a che il padre contribuisca mensilmente al mantenimento ordinario del minore nella misura di Euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la quale chiedeva di disporre l'affido condiviso del Controparte_1
minore, disciplinando il diritto di visita del ricorrente con la prescrizione che, durante tali visite, sia presente anche la madre, attesa la tenerissima età del Controparte_1
bambino e le condizioni di salute in cui versa il con assegnazione Pt_1 dell'abitazione familiare, il cui canone di locazione doveva rimanere a carico del ricorrente, tenuto, altresì, al versamento di un contributo al mantenimento del minore nella misura di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tanto premesso, deve darsi atto che all'udienza del 6.3.2025, le parti sono addivenute ad un accordo, che si ritiene equo e confacente all'interesse della prole, sulla scorta del quale è stabilito l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, è posto, a carico del ricorrente, un contributo al mantenimento del minore, pari ad euro 350,00 mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sulla base del protocollo CNF, stabilendo che il ricorrente veda e tenga con sé il figlio, il martedì e il giovedì dall'uscita dell'asilo alle 19:00 e, a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle
10:00 alle 18:00, per le festività natalizie il minore, ad anni alterni, trascorrerà la Vigilia di natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, parimenti il 31 dicembre con un genitore e il 1 gennaio con un altro, il 5 gennaio con un genitore e il 6 gennaio con l'altro nonché, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con un altro, per l'estate due settimane non consecutive nel mese di luglio o agosto, da decidere entro il 30 maggio, prevedendo che, nei periodi di permanenza del bambino con il padre in estate, la mamma possa andare a trovarlo per almeno un pomeriggio a settimana. Le parti hanno, altresì, concordato che, a partire dal terzo anno di età, il bambino stia con il padre a weekend alternati dalle 10:00 del sabato alle 18:00 della domenica.
Appare equo compensare le spese di lite, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 - dispone l'affido condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre;
- dispone che versi, a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 minore, la somma di € 350,00 mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sulla base del protocollo
CNF;
- dispone che veda e tenga con sé il figlio il martedì e il giovedì Parte_1 dall'uscita dell'asilo alle 19:00 e, a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle
10:00 alle 18:00 e che, a partire dal terzo anno di età, il bambino stia con il padre a weekend alternati dalle 10:00 del sabato alle 18:00 della domenica, per le festività natalizie stabiliscono che il bambino, ad anni alterni, trascorrerà la Vigilia di natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, parimenti il 31 dicembre con un genitore e il 1 gennaio con un altro, il 5 gennaio con un genitore e il 6 gennaio con l'altro nonché, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con un altro, per l'estate due settimane non consecutive nel mese di luglio o agosto da decidere entro il 30 maggio, e che nei periodi di permanenza del bambino con il padre in estate, la mamma possa andare a trovare il bambino per almeno un pomeriggio a settimana, dando atto che le parti hanno concordato che, a partire dal terzo anno di età, il bambino stia con il padre a weekend alternati dalle 10:00 del sabato alle 18:00 della domenica;
- compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 12.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Composto dai Signori Magistrati dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al r.g.n. 3577/2023, trattenuta in decisione con riserva di collegialità all'udienza del 6.3.2025, tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Marino Reda e Barbara Erminia Bianco;
ATTORE
e
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giusi Controparte_1 C.F._2
Pontieri;
CONVENUTO
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: regolamentazione del regime di affido e mantenimento prole nata da genitori non coniugati
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso di avere intrattenuto una relazione sentimentale con Parte_1
dalla quale è nato il figlio in data 22.04.2023, si rivolgeva Controparte_1 Per_1 all'adito Tribunale al fine di chiedere l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori nonché la sua stabile collocazione presso la madre con regolamentazione del diritto di visita del padre mediante una calendarizzazione consona e compatibile con le
1 effettive necessità del minore, disponendo l'adozione del criterio dell'alternanza per le vacanze natalizie e pasquali e per tutte le altre importanti ricorrenze, istando, infine, a che il padre contribuisca mensilmente al mantenimento ordinario del minore nella misura di Euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la quale chiedeva di disporre l'affido condiviso del Controparte_1
minore, disciplinando il diritto di visita del ricorrente con la prescrizione che, durante tali visite, sia presente anche la madre, attesa la tenerissima età del Controparte_1
bambino e le condizioni di salute in cui versa il con assegnazione Pt_1 dell'abitazione familiare, il cui canone di locazione doveva rimanere a carico del ricorrente, tenuto, altresì, al versamento di un contributo al mantenimento del minore nella misura di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tanto premesso, deve darsi atto che all'udienza del 6.3.2025, le parti sono addivenute ad un accordo, che si ritiene equo e confacente all'interesse della prole, sulla scorta del quale è stabilito l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, è posto, a carico del ricorrente, un contributo al mantenimento del minore, pari ad euro 350,00 mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sulla base del protocollo CNF, stabilendo che il ricorrente veda e tenga con sé il figlio, il martedì e il giovedì dall'uscita dell'asilo alle 19:00 e, a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle
10:00 alle 18:00, per le festività natalizie il minore, ad anni alterni, trascorrerà la Vigilia di natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, parimenti il 31 dicembre con un genitore e il 1 gennaio con un altro, il 5 gennaio con un genitore e il 6 gennaio con l'altro nonché, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con un altro, per l'estate due settimane non consecutive nel mese di luglio o agosto, da decidere entro il 30 maggio, prevedendo che, nei periodi di permanenza del bambino con il padre in estate, la mamma possa andare a trovarlo per almeno un pomeriggio a settimana. Le parti hanno, altresì, concordato che, a partire dal terzo anno di età, il bambino stia con il padre a weekend alternati dalle 10:00 del sabato alle 18:00 della domenica.
Appare equo compensare le spese di lite, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 - dispone l'affido condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre;
- dispone che versi, a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 minore, la somma di € 350,00 mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sulla base del protocollo
CNF;
- dispone che veda e tenga con sé il figlio il martedì e il giovedì Parte_1 dall'uscita dell'asilo alle 19:00 e, a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle
10:00 alle 18:00 e che, a partire dal terzo anno di età, il bambino stia con il padre a weekend alternati dalle 10:00 del sabato alle 18:00 della domenica, per le festività natalizie stabiliscono che il bambino, ad anni alterni, trascorrerà la Vigilia di natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, parimenti il 31 dicembre con un genitore e il 1 gennaio con un altro, il 5 gennaio con un genitore e il 6 gennaio con l'altro nonché, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con un altro, per l'estate due settimane non consecutive nel mese di luglio o agosto da decidere entro il 30 maggio, e che nei periodi di permanenza del bambino con il padre in estate, la mamma possa andare a trovare il bambino per almeno un pomeriggio a settimana, dando atto che le parti hanno concordato che, a partire dal terzo anno di età, il bambino stia con il padre a weekend alternati dalle 10:00 del sabato alle 18:00 della domenica;
- compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 12.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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