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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 890/2018 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai IG.ri magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr. Natalino SAPONE ConIGliere
3) dr.ssa Federica RENDE ConIGliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 890/2018 R.G.A.C., vertente tra
(C.F.: ), e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) elettivamente domiciliati in Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) alla Via Amendola n. C.F._2
11, presso e nello studio dell'avv. Domenico Tripodi che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Cinquefrondi (RC) in Corso Garibaldi n. 132, presso lo studio dell'Avv. Santo Montalto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: vendita di cose immobili
CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori agivano ex art. 2932 c.c. per sentir dichiarare il diritto al formale trasferimento di un immobile sito in Palmi, in favore di con Parte_1 sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso. Precisavano che, il contratto preliminare andava individuato nella scrittura privata sottoscritta da madre della convenuta, in Persona_1 data 4 ottobre 1992, con cui ella dava atto che allora fidanzato della figlia Parte_1
le aveva conferito la somma di lire 220.000.000 per far fronte ai debiti che ella aveva con la Pt_2 banca in cambio del trasferimento in proprietà di un immobile con annesso giardino sito in Palmi alla
Via San RO n. 24/26.
Si costituiva la convenuta eccependo il difetto di legittimazione attiva della IG. Controparte_1
e la prescrizione del diritto vantato dall'attore, posto che la scrittura era stata Parte_2 sottoscritta ben oltre dieci anni prima dell'azione intrapresa. Infine, contestava la stessa esistenza di un contratto preliminare, dovendosi qualificare l'atto al più quale dichiarazione unilaterale. Deduceva inoltre la violazione del divieto di patto commissorio. Chiedeva quindi il rigetto della domanda.
Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ulteriore erede del bene,
[...]
, il quale si costituiva non opponendosi alle richieste di parte attrice. CP_2
La causa veniva istruita mediante escussione dei testimoni.
Con sentenza n. 759/2018 pubblicata in data 27.07.2018, il Tribunale di Palmi così decideva:
“1) Dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
Parte_2
2) Rigetta la domanda in ragione della maturazione della prescrizione decennale;
3) Condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta
[...]
liquidando le spese in complessivi euro 7.795,00 oltre IVA CPA e rimborso CP_1 forfettario al 15%.”
Con atto di citazione in appello notificato in data 08.11.2018, e Parte_1 Parte_2 proponevano appello avverso la sentenza n. 759/2018 pubblicata in data 27.07.2018 dal Tribunale di
Palmi.
Le parti appellanti lamentavano che:
1- Il giudice di prime cure ha errato nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di poiché, con la costituzione in giudizio, ella non ha avanzato alcuna Parte_2 richiesta ma ha esclusivamente avallato la richiesta di trasferimento dichiarandosi disposta a sottoscrivere l'atto notarile in favore del marito;
2- I dettagli tecnici citati nella scrittura privata erano stati risolti soltanto in data 26.01.2000 con l'acquisto da parte della dell'intera proprietà; il dies a quo della prescrizione deve Per_1 farsi risalire agli anni 2005-2006, quando la ha dichiarato ai testi escussi in primo Per_1 grado che l'immobile era del genero poiché anni addietro si era esposto con le Parte_1 banche per far fronte ad un suo debito;
che la volontà manifestata dalla tacitamente Per_1
e non, era quella di rinunciare al proprio diritto e non avvalersi della prescrizione;
3- La missiva del 27.08.2011 di rappresenta un atto di rinuncia ex art. 297 c.c.. Controparte_2
Concludevano chiedendo, preliminarmente, la revoca della condanna alle spese giudiziali poste a carico di , quindi di riconoscere e dichiarare il diritto al formale trasferimento dei beni Parte_2
a suo nome e di emettere una pronuncia della sentenza che producesse gli effetti del contratto non concluso per la quota di eredità cui è succeduta , con vittoria di spese e Controparte_1 competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
Parte appellata, si costituiva con atto depositato in data 22.03.2019 ed Controparte_1 eccepiva:
- preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
- che correttamente ha operato il giudice di prime cure nel riconoscere l'eccezione di prescrizione ed il difetto di legittimazione attiva in capo alla altresì, che i testi Parte_2 escussi in primo grado nulla hanno dichiarato riguardo la volontà della di procedere Per_1 alla formalizzazione dell'accordo.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata.
, benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, per cui se ne deve Controparte_2 dichiarare la contumacia.
*
In data 29.07.2024, con provvedimento notificato alle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Inammissibilità art. 342 c.p.c.
Preliminare ad ogni valutazione sul merito della controversia, è l'esame della sollevata eccezione di inammissibilità per genericità dell'atto d'appello.
L'onere della specificazione dei motivi d'appello previsto dall'art. 342 c.p.c. assolve alla duplice funzione di delimitare l'ambito di esame concesso al giudice di secondo grado, sia in conformità del principio “tanto devolutum quantum appellatum”, sia in modo da consentire la puntuale e ragionata valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha ritenuto che l'impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione (SU 27199/2017).
Nel caso di specie, tale requisito è stato pienamente osservato, sono indicate le statuizioni della sentenza che si intendono impugnare e le ragioni addotte a fondamento dell'impugnazione.
L'incipit dell'appello riporta la seguente dicitura “la sentenza di cui è gravame deve essere rivista nella sua totalità, sia in termini di ricostruzione dei fatti, sia in termini di applicazione delle regole di legge”. A pag. 6 dell'atto di appello viene riportata la parte della sentenza che si intende impugnare “l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta…non abbiano i requisiti per integrare una valida ed inequivoca rinuncia da parte della IG.ra al diritto da lei Per_1 acquisito di maturata prescrizione. Qui emerge, in verità, il primo errore compiuto dal Giudice di prime cure.”
Segue poi, una ricostruzione della vicenda con vari richiami ai punti della sentenza che si intendono erronei.
Ne deriva che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata deve essere rigettata.
2- Difetto di legittimazione attiva - Parte_2
Parte appellante lamenta che il giudice di prime cure ha errato nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di , in quanto ella si era limitate ad avallare le richieste del Parte_2 marito ed ha partecipato al giudizio nella qualità di attrice esclusivamente per Controparte_3 ragioni di economia processuale.
La legittimazione ad agire o contraddire può essere definita come quella condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è qualificato come titolare del diritto (c.d. legitimatio ad causam attiva).
La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.
In particolare, la legittimatio ad causam costituisce espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.). La legittimazione può essere verificata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, per stabilire l'astratta coincidenza di attore e convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass.
10551/2003; Cass. 4121/2004).
La titolarità della situazione giuridica sostanziale (attiva e passiva) del rapporto giuridico controverso, su cui si chiede al giudice di emettere una sentenza, riguarda la effettiva titolarità di quel rapporto;
in buona sostanza, riguarda il merito (non le regole procedurali), non è esaminabile
d'ufficio, ma rientra nel potere dispositivo e nell'onere probatorio della parte interessata (Cass.
14468/2008; Cass. 13477/2006).
La differenza tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale rileva in quanto la titolarità, rappresentando un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e, cioè, con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza (ex art. 167 c. 2 c.p.c.).
Con una recente pronuncia le Sezioni Unite hanno statuito che: “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa.
Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio […]” (Cass. SS. UU. 2951/2016 punti 64-65).
Con ciò la Corte ha inteso chiarire che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Altresì, può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
Sul punto si evidenziano anche altre recenti sentenze: “La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di “legitimatio ad causam”, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un “error in procedendo” ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.” Sez. 1 - , Sentenza n. 7776 del 27/03/2017 (Rv. 644832 - 01)
“La legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto
o comunque violatore di quel diritto. Inoltre, il difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile anche di ufficio. Invece, l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza”. Sez. 2, Sentenza n. 6132 del 06/03/2008 (Rv. 602267 - 01)
Ancora “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”. (Corte di Cassazione, civile, Ordinanza del13 giugno 2022 n. 18974).
Nel caso di specie, si è costituita in giudizio con atto di citazione depositato in data Parte_2
24.07.2012 nella qualità di attrice, e “in tale veste oggi avalla la richiesta di trasferimento e si dichiara disposta a sottoscriverla in qualunque sede notarile” (pag. 2 atto di cit.).
In nessun altro documento in atti emerge una qualifica diversa a lei attribuibile, o ancora, la sua costituzione in tali vesti esclusivamente per ragioni di economia processuale, così come dichiarato in appello a sostegno del relativo motivo.
Dunque, nessun diritto poteva essere vantato e/o richiesto dalla , tale da giustificare la sua Pt_2 costituzione nelle vesti di attrice del giudizio promosso in primo grado.
Infatti, anche le conclusioni riportate nell'atto di citazione chiedono riconoscersi il diritto al trasferimento dei beni “in favore di ” (pag. 3 atto cit.) e non anche della moglie. Controparte_3 Peraltro, emerge dagli atti che i coniugi siano in regime di separazione dei beni e, dunque, neppure possono dirsi portatori dei medesimi interessi sotto tale profilo.
Ritiene pertanto il collegio che condivisibilmente il giudice di prime cure abbia dichiarato il difetto di legittimazione attiva di . Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello. Parte_2
3- Prescrizione
Gli appellanti, con il secondo motivo di impugnazione, lamentano che il giudice di prime cure ha errato nella parte in cui ha dichiarato prescritto il diritto vantato dal Precisano che i Parte_1 problemi tecnici citati nella scrittura privata, che impedivano la conclusione della compravendita, erano stati risolti soltanto in data 26.01.2000 con l'acquisto da parte della dell'intera Per_1 proprietà e che il dies a quo della prescrizione deve farsi risalire agli anni 2005-2006, quando la
[...] ha dichiarato ai testi escussi in primo grado che l'immobile era del genero poiché Per_1 Parte_1 anni addietro si era esposto con le banche per far fronte ad un suo debito;
che la volontà manifestata dalla tacitamente e non, era quella di rinunciare al proprio diritto e non avvalersi della Per_1 prescrizione.
Deve preliminarmente osservarsi, a confutazione di quanto affermato da parte appellata, che “La dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento ma autonoma fonte di obbligazione se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento, e, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto nell'impegno unilaterale, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., purché l'atto unilaterale contenga l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali.”
(Cassazione civile sez. III, 15/05/2014, n.10633).
Nel caso di specie, dalla scrittura privata sottoscritta da il 4 ottobre 1992, si legge: Persona_1
“che, a causa di fideiussione prestata, risultavo debitrice, all'inizio dell'anno 1991 (millenovecento novantuno), nei confronti della Banca Popolare Cooperativa di Palmi, della somma di circa £
235.000.000 (lire duecentotretacinquemilioni); 3) che il dott. il quale alla data Parte_1 suddetta era fidanzato di mia figlia e oggi marito della stessa, mi pagava la somma Parte_2 di £ 220.000.000 (lire duecentoventi milioni), per mettermi in grado di soddisfare il debito suddetto ed evitare così, spiacevoli atti esecutivi a mio danno e a danno dell'intera famiglia, e ciò in cambio del trasferimento in proprietà (cioè della vendita) a lui stesso dott. del Parte_1 suddetto fabbricato e annesso giardino di via S. RO n. 24 e 26; 4) che il dott. Parte_1 in esecuzione di tale accordo mi pagava, in data 14 gennaio 1992 (quattordici gennaio millenovecentonovantadue) la somma di £ 156.000.000 (centocinquantaseimilioni), mediante assegno n. B61 tratto sul c/c n. 0133555 esistente presso la Banca Popolare Cooperativa di Palmi, e successivamente effettuava, nel mio interesse, altri versamenti presso la detta Banca Popolare
Cooperativa, fino al completare il pagamento della somma complessiva convenuta di £ 220.000.000
(duecentoventimilioni); 5) che in relazione a quanto sopra esposto, si sarebbe stipulato il contratto notarile di compravendita per il trasferimento della proprietà del suddetto fabbricato e annesso giardino al dott. con la clausola che mio marito ed io avremmo conservato il Parte_1 diritto di abitare il primo piano del fabbricato medesimo, vita natural durante;
6) che per dettagli tecnici non è ancora possibile provvedere alla stipula del contratto notarile di compravendita a favore del dott. ” Parte_1 “Io sottoscritta in Saletta a richiesta del dott. e nel doveroso Persona_1 Parte_1 intento di salvaguardare i suoi diritti ed interessi legittimi contro malaugurati possibili eventi negativi, in piena coscienza dei doveri a me derivati, dall'accordo di cui sopra, e nella consapevolezza che il dott. ha pienamente soddisfatto i suoi impegni nei miei Parte_1 confronti relativi allo stesso accordo DICHIARO: a) che il dott. mi ha Parte_1 interamente pagato la convenuta somma di £ 220.000.000 (lire duecentoventimilioni); b) che provvederò a concludere con lui, appena risolti i dettagli tecnici di cui sopra, e comunque a breve scadenza, l'atto notarile per i trasferimento in proprietà al nome di lui dott. Parte_1 dl fabbricato avanti descritti, e annesso giardino, di cui, come sopra ho detto, sono proprietaria;
c) che tutto quanto sopra è a piena conoscenza non solo di mia figlia (moglie del dott. Pt_2 [...]
, ma altresì di mio marito e degli atri due figli Parte_1 Persona_2 Controparte_1
e , i quali interverranno, con me, alla formazione e sottoscrizione dell'atto Controparte_2 notarile col quale verrà trasferita la proprietà del fabbricato e annesso giardino di che trattasi, al dott. ” 4/10/1992.” Parte_1
Tale documento è stato sottoscritto da dal marito di quest'ultima e da tutti e tre i figli, Persona_1 in qualità di testimoni.
Emerge dunque chiaramente l'intenzione di stipulare un contratto notarile di compravendita a favore di pertanto non può revocarsi in dubbio che tale scrittura privata sia idonea Parte_1 ad essere eseguita ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.
Né può ritenersi, come parimenti sostenuto da parte appellata, che tale scrittura sia stata stipulata in spregio al divieto di patto commissorio.
Sul punto, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: “In materia di patto commissorio, l'art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il “patto” ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegata per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito. La prova del patto commissorio può essere data con ogni mezzo e la simulazione può essere provata anche per testimoni o presunzioni a norma dell'ultima parte dell'articolo 1417 c.c., trattandosi di far valere l'illiceità del negozio.” (Cassazione civile sez. II, 27/06/2024, n.17776).
In concreto, non vi è elemento alcuno da cui desumere che la abbia subito una Per_1 coercizione di volontà in tal senso, né che l'accordo condizionasse il trasferimento della proprietà all'inadempimento del debitore.
È poi da evidenziare come, con missiva del 27 agosto 2011, avesse riconosciuto Controparte_2 la sua più totale disponibilità alla stipula dell'atto notarile in favore del cognato Persona_3 per il trasferimento della proprietà dell'immobile che la propria madre aveva riconosciuto come immobile da trasferire quale corrispettivo ricevuto per sanare i debiti bancari.
Con la costituzione nel giudizio di primo grado, aderiva alle richieste del Controparte_2 motivo per il quale nel predetto giudizio non era ammesso l'interrogatorio formale di R_ quest'ultimo, poiché riguardava circostanze già ammesse nell'atto di costituzione.
I capitoli di prova formulati avevano il seguente tenore: 1)“vero o meno che la propria madre, IG.ra
, ha sempre ricordato ai propri figli ed all'attore che la proprietà dl fabbricato con Persona_1 annesso giardino sito sulla via S. RO , 24 -26 di Palmi era da attribuirsi al proprio genero R_
, 2) “vero o meno che ella ha sempre ribadito sia negli anni precorsi sia negli ultimi anni
[...] di vita, che nel momento in cui l'attore lo avesse desiderato occorreva formalizzare il passaggio di proprietà in suo favore”; 3) “vero o meno che la IG.ra in più occasioni, anche alla Controparte_1 presenza della propria madre, ha confermato e riconosciuto che al proprio cognato, odierno attore, andava formalmente trasferito l'immobile in quanto proprietario”; 4) “vero o meno che ella ha anche dato la propria disponibilità a sottoscrivere il trasferimento nella ipotesi in cui fosse venuta a mancare la propria madre”.
Il primo giudice ha ritenuto che le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio non avessero i requisiti per integrare una valida ed inequivoca rinuncia alla prescrizione da parte della
[...]
A tal proposito ha distinto tra le dichiarazioni tese al riconoscimento dell'altrui diritto, che Per_1 costituiscono mera dichiarazione di scienza, dalla rinuncia alla prescrizione, che invece, per giurisprudenza costante, integra un atto negoziale caratterizzato dalla manifestazione della volontà di dismettere definitivamente il proprio diritto alla liberazione di un obbligo. Ha quindi evidenziato che la rinuncia alla prescrizione è caratterizzata “dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo e avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18425 del 2013 nonché n. 5982 del
15/03/2007) e che, proprio in ragione di tale carattere definitivamente dismissivo, la rinuncia deve essere univoca ed incompatibile con la volontà di valersi del diritto stesso.
Secondo il primo giudice, le dichiarazioni rese dai testimoni, lasciano desumere esclusivamente che avesse riconosciuto l'esistenza del diritto in capo al genero, non anche l'avvenuta Persona_1 prescrizione di esso né tanto meno la volontà di rinunciare alla prescrizione maturata.
Concludeva affermando quindi che alcuna rinuncia poteva essere ravvisata nel caso di specie e che dovesse essere accolta l'eccezione di prescrizione articolata dalla convenuta, considerato che l'atto posto a fondamento dell'azione è stato sottoscritto in data 4 ottobre 1992, mentre i primi atti interruttivi sono stati formalizzati in data 4 agosto 2011 con l'invio della missiva da parte del i diversi proprietari. R_
Al riguardo, se appare condivisibile l'assunto del giudice di prime cure secondo cui dalle dichiarazioni testimoniali non è possibile desumere con assoluta certezza l'avvenuta rinuncia alla prescrizione da parte della , è pur vero che da tali dichiarazioni inequivocabilmente si Per_1 desume un riconoscimento dell'altrui diritto che è tale determinare l'interruzione del decorso della prescrizione.
Dispone l'art. 2944 cod. civ. che “La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”. In questo caso l'interruzione ha luogo perché il soggetto passivo effettua il riconoscimento dell'altrui diritto (ad esempio, si riconosce debitore promettendo il pagamento appena possibile), anche se continui comunque l'inattività del titolare. L'orientamento giurisprudenziale maggioritario afferma che il riconoscimento dettato dalla presente disposizione non debba per forza coincidere con il riconoscimento del debito ex art. 1988, ossia con la dichiarazione unilaterale mediante la quale un soggetto riconosce di essere debitore nei confronti di un altro soggetto, ma che possa altresì realizzarsi mediante qualsivoglia comportamento che produca l'ammissione dell'esistenza del diritto. Sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito che “Perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso;
ne consegue l'ammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto il predetto riconoscimento.” (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale volta dimostrare, ai fini dell'interruzione della prescrizione, il riconoscimento del debito effettuato telefonicamente dal debitore). (Corte di
Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13897 del 06/07/2020).
Ed ancora: “Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva negato efficacia di riconoscimento di debito ai pagamenti eseguiti dal conduttore al locatore al fine di evitare lo sfratto per morosità, difettando la volontà di riconoscere l'esistenza ed entità dei debiti).”
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 22948 del 20/08/2024).
Nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 14.05.2014, sono stati escussi due testi.
sul punto, dichiarava che: “La IGnora un giorno mi disse che Persona_4 Persona_1 era confortata di poter affrontare la malattia del marito nella propria casa e che, il merito era del genero che alcuni anni addietro si era esposto con le banche per far fronte ad un suo debito; mi disse quindi che avrebbe consentito a lei al marito di utilizzare l'immobile fino al loro decesso, ma che l'immobile era del genero. Nulla so circa le sue intenzioni di formalizzare il trasferimento di proprietà. Non so se abbia mai riconosciuto la titolarità dell'immobile in capo al cognato. CP_1
Io riferii a e il discorso fatto dalla madre e da lei ripetutomi anche con la morte CP_1 Pt_2 Per_ del marito;
glielo riferì dopo il decesso della stessa . Poi nulla mi disse sul punto. Il CP_1 Per_ marito della IGnora è deceduto nel 2007, lei mi disse quanto ho riferito nel 2005 2006. Lei poi
è deceduta nel 2010 agosto, mi rifece il discorso di cui sopra dopo la morte del marito ma prima della malattia della stessa. … In un'occasione mi riferì di un incontro programmato dal CP_1 notaio ma non so quali fossero le ragioni e i termini dell'incontro.”
Ancora, dichiarava che: “So che la casa sita in Palmi era stata attribuita dalla Testimone_1
Per_ IGnora al genero per far fronte al debito che aveva nei suoi confronti di circa £ 250.000.000
Per_ so anche che ed il marito avrebbero potuto continuare a vivere in quella casa fino al loro decesso;
… So che avevano fatto un contratto preliminare nulla so sul modo con cui volevano
Per_ formalizzare l'accordo; Ogni tanto ripeteva che la casa era di . Non ho mai sentito dire Pt_1
Per_ cose del genere a . Preciso che tali discorsi venivano fatti da prima che si ammalasse. CP_1
Per_
… non ricordo con precisione quando si è ammalata comunque negli ultimi mesi della sua malattia non riusciva più a parlare ma sino ad allora era lucida.”
Da tali dichiarazioni emerge che riconoscesse che la proprietà della casa abitata da lei Persona_1
e dal marito fosse del genero e ciò in conseguenza del fatto che quest'ultimo le avesse consentito di evitare le conseguenze derivanti da un debito da lei contratto con la banca. Pur non rivenendosi in atti la costituzione di è tuttavia pacifico che Controparte_2 quest'ultimo abbia precisato nell'atto di costituzione in giudizio che della formalizzazione del trasferimento di proprietà si era sempre parlato in famiglia, anche in presenza della sorella
, e che tale trasferimento era incontestato in famiglia. CP_1
Il diritto del dunque, era sempre stato riconosciuto dalla e dalla famiglia di R_ Per_1 quest'ultima.
Sebbene l'appellata abbia contestato tali affermazioni, emerge dagli atti che ella avesse piena conoscenza dell'esistenza del debito contratto dalla madre, del denaro dato a tal fine dal R_ dell'impegno assunto da di trasferire la proprietà dell'immobile (del resto, ella mai ha Persona_1 disconosciuto la scrittura privata dell'ottobre del 1992).
Ella, inoltre, smentisce che dell'argomento si parlasse in famiglia in sua presenza, se non a partire dal febbraio 2010, allorquando “è riemerso in circostanze peraltro controverse, con riferimento alle condizioni mentali e fisiche della IGnora (cfr. memoria 183, comma 6°, datata Per_1
3.07.2023). Tuttavia, appare poco plausibile ipotizzare che di tale vicenda non sia parlato per circa vent'anni, salvo poi recarsi da un notaio per chiedere di formalizzare l'atto.
Deve pertanto ritenersi che le dichiarazioni rese dalla e riferite dai testi escussi, nonché Per_1 dal figlio in sede di costituzione, fossero idonee ad interrompere la prescrizione, poiché CP_2 contenevano il riconoscimento del debito contratto in precedenza.
È giurisprudenza risalente e consolidata della Corte di Cassazione quella che reputa possibile che il riconoscimento del diritto quale atto interruttivo della prescrizione possa essere fatto anche con una manifestazione di volontà diretta ad un terzo (Cass., 2, n. 20878 del 27/10/2005: “Ai fini della interruzione della prescrizione il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo, non ha natura negoziale, né carattere recettizio, ma richiede soltanto, in chi lo compie, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito, che può essere rivolta ad un terzo, ovvero alla generalità dei soggetti” e “Ai fini dell'art. 2944 c.c., il riconoscimento del diritto può essere operato anche nei confronti di un terzo” Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13606 del
19/05/2021).
Quanto all'avvenuto decorso del termine di prescrizione, secondo consolidata giurisprudenza, “Il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine né in sede convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., la regola dell'immediato adempimento ("quod sine die debetur statim debetur"). Ne consegue che, a norma degli artt. 2934, 2935 e 2946 cod. civ., l'inattività delle parti, protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta
l'estinzione del diritto medesimo per prescrizione” (Sez. 2, Sentenza n. 14463 del 30/06/2011) ed ancora “Il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto e il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che l'inattività delle parti, ove si protragga per oltre dieci anni dalla scadenza del termine, sia pur non essenziale, ivi fissato, determini, a norma degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., l'estinzione del diritto medesimo, salvi gli effetti di eventuali atti interruttivi.” (Sez. 2 - , Sentenza n. 7180 del 22/03/2018). Sulla scorta di tali principi, deve ancora osservarsi che il dies a quo per il decorso della prescrizione non può ritenersi essere quello della sottoscrizione della scrittura privata, il 4 ottobre 1992, come ritenuto dal primo giudice.
Ed infatti, l'art. 2935 c.c., disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce alla possibilità legale di esercizio del diritto e pertanto, ove in un contratto preliminare sia previsto un termine od una condizione sospensiva per il trasferimento del diritto di proprietà, è soltanto dal giorno di scadenza del termine o di avveramento della condizione che, potendo il diritto essere fatto valere, prende a decorrere la prescrizione del diritto all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c..
Nello specifico, la dichiarazione sottoscritta da , rimandava la stipula del definitivo Persona_1 alla “risoluzione di problemi tecnici”, accertati poi consistere nel trasferimento di proprietà di una residua parte del bene da parte delle Ancelle Riparatrici, avvenuta con atto notarile del 26 gennaio
2000.
Pertanto, è da tale data che deve ritenersi raggiunta la possibilità di esercitare il diritto alla stipula del definitivo e, quindi, di tale data deve tenersi conto ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Del resto, era onere di parte appellata fornire la prova di un diverso termine: “l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice”, sicché “il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo
l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa” (Cass. Sez. Lav., sent. 13 luglio 2009, n. 16326 e Cass. Sez. Un., sent. 25 luglio 2002, n. 10955).
Ne consegue che, nel momento in cui il ha agito in giudizio, per effetto del R_ riconoscimento di debito interruttivo della prescrizione, il diritto non era prescritto.
Peraltro, a comprovare la circostanza che fosse intenzione di quella di procedere al Persona_1 trasferimento della proprietà dell'immobile in questione, la produzione documentale allegata al fascicolo della convenuta . Controparte_1
Agli atti, vi è la richiesta, fatta dal notaio e rivolta al giudice tutelare, finalizzata Persona_5 ad ottenere la nomina di un interprete per la IG.ra “per intervenire dell'atto di vendita Persona_1 di un immobile sito nel Comune di Palmi, essendo la non in grado di parlare perché affetta Per_1 da sclerosi laterale amiotrofica, … pur essendo perfettamente in grado di intendere e volere”, datata
10.02.2010. Nella richiesta ella dava atto che la intendeva stipulare un contratto di Per_1 vendita di un immobile, che ella era abituata a parlare tramite segni e gesti con i figli e che il figlio era in grado di svolgere tale attività. Controparte_2
Il Giudice Tutelare, con provvedimento del 25.02.2010, autorizzava quanto richiesto.
Altresì va rilevato che, il notaio che aveva fatto istanza per la nomina di un interprete, in data
07.05.2010, in risposta alla richiesta di informazioni da parte di , ha ritenuto di Controparte_1 sospendere la stipula in attesa che fossero “accertate le esatte condizioni mentali della IGnora
[...]
” (cfr. pag. 82 comparsa dando atto di avere restituito al dott. Per_1 Parte_3 Persona_3 la documentazione ricevuta al momento del conferimento dell'incarico. Né sussistono sufficienti elementi per ritenere che la volontà della fosse inficiata dalle Per_1 condizioni di salute della stessa.
Invero, in atti risulta allegato il verbale di accertamento medico legale per il riconoscimento dell'invalidità civile del 10.03.2010 nel quale si legge che “Morbo di Alzheimer paziente allettata senza soluzione di continuità”.
Detto ciò, va dato rilievo alle condizioni in cui versava la IG.ra gli anni precedenti Per_1 all'aggravarsi della malattia e di conseguenza, alle sue volontà.
I testi escussi frequentavano la abitualmente, in particolare, la ha dichiarato che Per_1 Per_4 Per_
“abitavo di fronte alla casa della IG.ra ed avevo anche le sue chiavi di casa” e il che Tes_1
“in effetti io mi recavo la per portarle le verdure”. Entrambi hanno dichiarato che la riconosceva “che l'immobile era del genero” e che “lei Per_1 aveva una specie di fissazione al riguardo” (cfr testi ud. 14.05.2014).
Altresì, entrambi sono concordi nel ritenere che le dichiarazioni rese più volte dalla siano Per_1 da collocarsi temporalmente tra il 2005 e il 2006, prima dell'aggravarsi della malattia e dell'impossibilità della stessa di esprimersi, “comunque negli ultimi mesi della sua malattia non riusciva più a parlare ma sino ad allora era lucida.” (teste ). Tes_1
Il notaio, nella richiesta di nomina dell'interprete, dava atto che la fosse “perfettamente Per_1 in grado di intendere e volere”, per cui non vi è motivo di ritenere che la sua volontà fosse viziata.
Sebbene dagli atti emerga che ella fosse affetta dal morbo di Alzheimer, tuttavia, poiché i sintomi di tale malattia si sviluppano lentamente e peggiorano nel tempo, non è possibile affermare con certezza che ne avessero alterato le sue capacità.
Sulla scorta delle considerazioni fatte, deve pertanto ritenersi che il diritto azionato dal R_ non fosse estinto per intervenuta prescrizione.
Tanto premesso, occorre quindi rilevare che nell'azione per ottenere l'esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita, di cui all'art. 2932 c.c., occorre non solo la scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo di vendita ed il rifiuto di una parte alla stipula del contratto definitivo, ma, determinando la sentenza effetti pari a quelli prodotti dalla traslazione del bene contrattualmente stabilita, anche la sussistenza dei presupposti per la emissione della sentenza costitutiva, quali la produzione agli atti di documentazione idonea a provare la corretta identificazione catastale del bene da trasferire, la sussistenza e permanenza della proprietà in capo al promissario venditore, l'assenza di elementi ostativi al trasferimento, la regolarità urbanistica dell'immobile.
Sul punto, eccepisce che il bene immobile in questione non fosse di esclusiva Controparte_1 Per proprietà di ma che lo fosse soltanto nella misura di 294/342 sul civico n. 24 e Per_1 nella misura di 6/9 sul civico 26, tanto vero che i figli , e subentravano CP_2 CP_1 Pt_2 nella proprietà degli immobili per successione paterna.
Ancora, nella comparsa conclusionale, eccepisce altresì quanto già evidenziato con le memorie di replica del primo giudizio, circa l'inammissibilità della domanda per carenza della certificazione tecnica, in base al comma 1 bis dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985. A sostegno del primo assunto, parte appellata produceva le visure catastali del 3 giugno 2010, sulla scorta delle quali ella risultava essere proprietaria per 1/9, esattamente come i fratelli e CP_2
del numero civico 26 e di 16/342 del numero civico 24. Nella visura si dava atto della Pt_2 circostanza che i dati derivassero dalla denunzia di successione di del 2.03.2007. Persona_2
In effetti, le risultanze del catasto e dei registri immobiliari, pur non assurgendo a prova privilegiata, non sono del tutto sfornite di rilevanza, costituendo elementi presuntivi ai fini dell'accertamento della titolarità del diritto dominicale.
E' però da rilevare come avesse preso parte alla redazione della scrittura privata Persona_2 con cui la moglie, dopo essersi qualificata quale proprietaria del fabbricato sito in via San RO di
Palmi, contraddistinto dai numeri civici 24 (portone di ingresso) e 26 (locale in atto adibito a negozio), si impegnava a trasferire la titolarità del bene, ed avesse sottoscritto il predetto documento che enunciava altresì l'impegno, per tutti i membri della famiglia, di recarsi dal notaio per la formazione e la sottoscrizione dell'atto notarile con il quale sarebbe stata trasferita la proprietà del fabbricato e dell'annesso giardino al dott. Persona_3
Non emerge, in alcun modo, che egli abbia contestato l'esclusiva proprietà della moglie Per_1
e la sua facoltà di disporne.
[...]
Sul punto, all'udienza del 6.11.2013, parte appellante ha osservato che: “quanto alla titolarità del bene in capo alla IG.ra essa emerge dagli atti e comunque un'eventuale titolarità per Persona_1
294/342 (rilevata ex adverso) non escluderebbe l'ipotesi del trasferimento nei limiti del diritto di proprietà della stessa.”
Emerge dalla dichiarazione di successione di allegata al fascicolo di primo grado Persona_2 dell'odierno appellante, che l'attivo ereditario fosse costituito dall'immobile sito in via San RO
n. 37/A pt, foglio 41 n. 524 e, dunque, da un bene diverso da quelli oggetto del presente procedimento, ubicati invece in via San RO ai n. 24 e 26, foglio 41 n. 537-537/1, 538 secondo a prospettazione di parte appellante.
Deve quindi desumersi che tali beni fossero di esclusiva proprietà di Persona_1
Parte appellata, per avallare la tesi dell'intervenuto acquisto per successione ereditaria dal padre, nel presente giudizio ha prodotto un contratto di locazione del locale posto al civico n. 26 stipulato da in data 31 marzo 2014. Rileva che quest'ultima, agendo in giudizio al fine di accertare Parte_2 la titolarità della proprietà del bene in capo al marito, non avrebbe potuto qualificarsi tale se non per successione ereditaria.
Preliminarmente occorre osservare come il documento non possa essere ammesso in sede di gravame, posto che parte appellata non ha in alcun modo dimostrato di non averlo potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, né si tratta di documento indispensabile ai fini della decisione, posto che la qualità di locatore non presuppone necessariamente la titolarità del bene oggetto della locazione, ben potendo il contratto essere stipulato da chiunque abbia la materiale disponibilità del bene.
Dalla dichiarazione di successione emerge altresì che i coniugi fossero in regime di comunione legale. Dunque, anche ove il bene fosse stato di proprietà di entrambi, ciò non inciderebbe sulla possibilità di ottenere un'esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita stipulato dalla sola
Per_1
Sul punto deve richiamarsi il principio di diritto secondo il quale: “Per l'esecuzione in forma specifica, a norma dell'art. 2932 c.c., di un preliminare di vendita di un bene immobile rientrante nella comunione legale dei coniugi, non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i promittenti venditori, ma è sufficiente il consenso del coniuge non stipulante, traducendosi la mancanza di detto consenso in un vizio di annullabilità, da far valere, ai sensi dell'art. 184 c.c., nel rispetto del principio generale della buona fede e dell'affidamento, entro il termine di un anno, decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla trascrizione.” (Sez. 2 - Ordinanza n. 20439 del 29/07/2019).
Nel caso di specie, come detto, non emerge alcuna contestazione formulata da Persona_2 all'impegno assunto dalla moglie Persona_1
Ne consegue che non possa essere accolto il rilevo mosso da parte appellata secondo cui i beni non potevano essere validamente trasferiti dalla sola Persona_1
Quanto alla inammissibilità della domanda per carenza della certificazione tecnica in base al comma
1 bis dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita su di un immobile e su un terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) in assenza, rispettivamente, della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile e del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizione dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ragione del fatto che avendo la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 2932 del Cc funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti o un effetto che, comunque, eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti, senza che il limite predetto possa essere superato dalla astratta possibilità della successiva sanatoria della nullità, prevista, per
i contratti, dall'articolo 40, comma 4, della legge 47/1985 (che espressamente consente la successiva
"conferma", con effetto sanante, del negozio viziato) attesa l'evidente incompatibilità tra l'istituto della conferma dell'atto nullo, previsto dalla predetta disposizione, e le peculiari caratteristiche della sentenza e l'autorità del giudicato che questa è destinata ad acquistare. Né è idonea ad incidere sulla correttezza di tale conclusione la circostanza che l'obbligo a contrarre abbia a oggetto un contratto di divisione, atteso che, come di recente affermato dalle sezioni Unite di questa Corte (Cassazione, sezioni Unite, n. 25021/2019), anche gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'articolo 40, comma 2, della legge 47/1985 per gli atti tra vivi aventi a oggetto diritti reali relativi a edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge, ove dagli atti non risultino gli estremi della licenza o della concessione a edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero a essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera
è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, e ciò a prescindere dal fatto che la comunione da sciogliere abbia natura ordinaria ovvero ereditaria, aggiungendosi che la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cassazione civile sez. II,
28/08/2020, n.18043). Non può tuttavia non rilevarsi come parte appellata non abbia indicato se vi siano irregolarità urbanistiche, ed eventualmente in cosa consisterebbero, limitandosi a rilevare la mancanza della documentazione relativa.
Poiché non v'è prova alcuna che l'immobile sia irregolare e rilevato comunque che non tutte le irregolarità compromettono la possibilità di addivenire ad una pronuncia ex art. 2932 cod. civ. (“In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 40 l. n. 47 del 1985, può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932
c.c. nel caso in cui l'immobile abbia un vizio di regolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, dovendosi distinguere, anche quando sia stata presentata istanza di condono edilizio con versamento della somma prevista per l'oblazione e la pratica non sia stata definita, tra ipotesi di abuso primario, relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione, e abuso secondario, caratterizzato dalla circostanza che solo una parte di unità immobiliare già esistente abbia subito modifica o mutamento di destinazione d'uso”
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11659 del 14/05/2018), ne consegue che l'appello deve essere accolto e deve essere riconosciuto il diritto di al trasferimento della proprietà dei beni Parte_1 immobili con annesso giardino siti in Palmi alla Via San RO n. 24/26, a condizione che i medesimi siano esenti da vizi di regolarità urbanistica.
4- Spese processuali
Resta da statuire sulle spese diversi gradi di giudizio, stante anche il potere/dovere officioso del giudice di appello di procedere ad una nuova valutazione, in caso di riforma del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado, ricorrendo la necessità di considerare, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, l'esito complessivo della lite: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado”. (Cass. n.
3083/2017).
Le spese del presente grado di giudizio, non sussistendo motivi per derogare ai principi generali, seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di - tenendo conto del valore Persona_3 dichiarato della causa pari ad € 240.000,00, applicando lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, rilevando la complessità media della predetta, e delle Tabelle previste D.M. n. 55/2014 ed aggiornate con il D.M. n. 147 del 13.8.2022, liquidando la fase di istruttoria/trattazione al minimo, in quanto alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta in appello - in complessivi € 12.154,00, di cui
€ 2.997,00 per la fase di studio della controversia;
€ 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 2.163,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, (valore minimo), € 5.103,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Nulla è dovuto, invece, nei confronti dell'appellato contumace Controparte_2
Ed infatti, come chiarito dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'eIGenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, con la conseguenza che essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. n. 20785/2020; Cass. n.
12610/2020; Cass. n. 471/2020; Cass. n. 30228/2019; Cass. 16174/2018; Cass. n. 12195/2018; Cass.
n. 20869/2017; Cass. n. 24750/2013; Cass. n. 17432/2011; Cass. n. 9419/1997; Trib. Ancona n.
1205/2020; Trib. Massa n. 799/2018; Trib. Castrovillari n. 1010/2018).
Quanto al precedente grado di giudizio, tenendo conto del valore dichiarato della causa pari ad €
240.000,00, applicando lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, rilevando la complessità media della predetta, e delle Tabelle previste D.M. n. 55/2014 ed aggiornate con il D.M. n. 147 del
13.8.2022, le spese sono liquidate in complessivi € 14.103,00, così determinati: Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00; Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Può invece essere confermata la statuizione di compensazione resa in prima grado nei confronti di terzo chiamato che ha aderito alla domanda dell'attore e non ha, poi, effettuato Controparte_2 alcuna attività processuale.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Controparte_2
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. In parziale accoglimento dell'appello, trasferisce a i beni immobili con Parte_1 annesso giardino siti in Palmi alla Via San RO n. 24/26, a condizione che i medesimi siano esenti da vizi di regolarità urbanistica.
3. Rigetta nel resto.
4. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 R_
che liquida, per il presente grado di giudizio, in complessivi € 12.154,00; per il
[...] precedente grado, in complessivi € 14.103,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Reggio Calabria, 8 gennaio 2025 La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai IG.ri magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr. Natalino SAPONE ConIGliere
3) dr.ssa Federica RENDE ConIGliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 890/2018 R.G.A.C., vertente tra
(C.F.: ), e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) elettivamente domiciliati in Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) alla Via Amendola n. C.F._2
11, presso e nello studio dell'avv. Domenico Tripodi che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Cinquefrondi (RC) in Corso Garibaldi n. 132, presso lo studio dell'Avv. Santo Montalto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: vendita di cose immobili
CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori agivano ex art. 2932 c.c. per sentir dichiarare il diritto al formale trasferimento di un immobile sito in Palmi, in favore di con Parte_1 sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso. Precisavano che, il contratto preliminare andava individuato nella scrittura privata sottoscritta da madre della convenuta, in Persona_1 data 4 ottobre 1992, con cui ella dava atto che allora fidanzato della figlia Parte_1
le aveva conferito la somma di lire 220.000.000 per far fronte ai debiti che ella aveva con la Pt_2 banca in cambio del trasferimento in proprietà di un immobile con annesso giardino sito in Palmi alla
Via San RO n. 24/26.
Si costituiva la convenuta eccependo il difetto di legittimazione attiva della IG. Controparte_1
e la prescrizione del diritto vantato dall'attore, posto che la scrittura era stata Parte_2 sottoscritta ben oltre dieci anni prima dell'azione intrapresa. Infine, contestava la stessa esistenza di un contratto preliminare, dovendosi qualificare l'atto al più quale dichiarazione unilaterale. Deduceva inoltre la violazione del divieto di patto commissorio. Chiedeva quindi il rigetto della domanda.
Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ulteriore erede del bene,
[...]
, il quale si costituiva non opponendosi alle richieste di parte attrice. CP_2
La causa veniva istruita mediante escussione dei testimoni.
Con sentenza n. 759/2018 pubblicata in data 27.07.2018, il Tribunale di Palmi così decideva:
“1) Dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
Parte_2
2) Rigetta la domanda in ragione della maturazione della prescrizione decennale;
3) Condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta
[...]
liquidando le spese in complessivi euro 7.795,00 oltre IVA CPA e rimborso CP_1 forfettario al 15%.”
Con atto di citazione in appello notificato in data 08.11.2018, e Parte_1 Parte_2 proponevano appello avverso la sentenza n. 759/2018 pubblicata in data 27.07.2018 dal Tribunale di
Palmi.
Le parti appellanti lamentavano che:
1- Il giudice di prime cure ha errato nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di poiché, con la costituzione in giudizio, ella non ha avanzato alcuna Parte_2 richiesta ma ha esclusivamente avallato la richiesta di trasferimento dichiarandosi disposta a sottoscrivere l'atto notarile in favore del marito;
2- I dettagli tecnici citati nella scrittura privata erano stati risolti soltanto in data 26.01.2000 con l'acquisto da parte della dell'intera proprietà; il dies a quo della prescrizione deve Per_1 farsi risalire agli anni 2005-2006, quando la ha dichiarato ai testi escussi in primo Per_1 grado che l'immobile era del genero poiché anni addietro si era esposto con le Parte_1 banche per far fronte ad un suo debito;
che la volontà manifestata dalla tacitamente Per_1
e non, era quella di rinunciare al proprio diritto e non avvalersi della prescrizione;
3- La missiva del 27.08.2011 di rappresenta un atto di rinuncia ex art. 297 c.c.. Controparte_2
Concludevano chiedendo, preliminarmente, la revoca della condanna alle spese giudiziali poste a carico di , quindi di riconoscere e dichiarare il diritto al formale trasferimento dei beni Parte_2
a suo nome e di emettere una pronuncia della sentenza che producesse gli effetti del contratto non concluso per la quota di eredità cui è succeduta , con vittoria di spese e Controparte_1 competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
Parte appellata, si costituiva con atto depositato in data 22.03.2019 ed Controparte_1 eccepiva:
- preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
- che correttamente ha operato il giudice di prime cure nel riconoscere l'eccezione di prescrizione ed il difetto di legittimazione attiva in capo alla altresì, che i testi Parte_2 escussi in primo grado nulla hanno dichiarato riguardo la volontà della di procedere Per_1 alla formalizzazione dell'accordo.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata.
, benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, per cui se ne deve Controparte_2 dichiarare la contumacia.
*
In data 29.07.2024, con provvedimento notificato alle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Inammissibilità art. 342 c.p.c.
Preliminare ad ogni valutazione sul merito della controversia, è l'esame della sollevata eccezione di inammissibilità per genericità dell'atto d'appello.
L'onere della specificazione dei motivi d'appello previsto dall'art. 342 c.p.c. assolve alla duplice funzione di delimitare l'ambito di esame concesso al giudice di secondo grado, sia in conformità del principio “tanto devolutum quantum appellatum”, sia in modo da consentire la puntuale e ragionata valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha ritenuto che l'impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione (SU 27199/2017).
Nel caso di specie, tale requisito è stato pienamente osservato, sono indicate le statuizioni della sentenza che si intendono impugnare e le ragioni addotte a fondamento dell'impugnazione.
L'incipit dell'appello riporta la seguente dicitura “la sentenza di cui è gravame deve essere rivista nella sua totalità, sia in termini di ricostruzione dei fatti, sia in termini di applicazione delle regole di legge”. A pag. 6 dell'atto di appello viene riportata la parte della sentenza che si intende impugnare “l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta…non abbiano i requisiti per integrare una valida ed inequivoca rinuncia da parte della IG.ra al diritto da lei Per_1 acquisito di maturata prescrizione. Qui emerge, in verità, il primo errore compiuto dal Giudice di prime cure.”
Segue poi, una ricostruzione della vicenda con vari richiami ai punti della sentenza che si intendono erronei.
Ne deriva che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata deve essere rigettata.
2- Difetto di legittimazione attiva - Parte_2
Parte appellante lamenta che il giudice di prime cure ha errato nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di , in quanto ella si era limitate ad avallare le richieste del Parte_2 marito ed ha partecipato al giudizio nella qualità di attrice esclusivamente per Controparte_3 ragioni di economia processuale.
La legittimazione ad agire o contraddire può essere definita come quella condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è qualificato come titolare del diritto (c.d. legitimatio ad causam attiva).
La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.
In particolare, la legittimatio ad causam costituisce espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.). La legittimazione può essere verificata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, per stabilire l'astratta coincidenza di attore e convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass.
10551/2003; Cass. 4121/2004).
La titolarità della situazione giuridica sostanziale (attiva e passiva) del rapporto giuridico controverso, su cui si chiede al giudice di emettere una sentenza, riguarda la effettiva titolarità di quel rapporto;
in buona sostanza, riguarda il merito (non le regole procedurali), non è esaminabile
d'ufficio, ma rientra nel potere dispositivo e nell'onere probatorio della parte interessata (Cass.
14468/2008; Cass. 13477/2006).
La differenza tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale rileva in quanto la titolarità, rappresentando un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e, cioè, con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza (ex art. 167 c. 2 c.p.c.).
Con una recente pronuncia le Sezioni Unite hanno statuito che: “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa.
Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio […]” (Cass. SS. UU. 2951/2016 punti 64-65).
Con ciò la Corte ha inteso chiarire che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Altresì, può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
Sul punto si evidenziano anche altre recenti sentenze: “La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di “legitimatio ad causam”, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un “error in procedendo” ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.” Sez. 1 - , Sentenza n. 7776 del 27/03/2017 (Rv. 644832 - 01)
“La legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto
o comunque violatore di quel diritto. Inoltre, il difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile anche di ufficio. Invece, l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza”. Sez. 2, Sentenza n. 6132 del 06/03/2008 (Rv. 602267 - 01)
Ancora “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”. (Corte di Cassazione, civile, Ordinanza del13 giugno 2022 n. 18974).
Nel caso di specie, si è costituita in giudizio con atto di citazione depositato in data Parte_2
24.07.2012 nella qualità di attrice, e “in tale veste oggi avalla la richiesta di trasferimento e si dichiara disposta a sottoscriverla in qualunque sede notarile” (pag. 2 atto di cit.).
In nessun altro documento in atti emerge una qualifica diversa a lei attribuibile, o ancora, la sua costituzione in tali vesti esclusivamente per ragioni di economia processuale, così come dichiarato in appello a sostegno del relativo motivo.
Dunque, nessun diritto poteva essere vantato e/o richiesto dalla , tale da giustificare la sua Pt_2 costituzione nelle vesti di attrice del giudizio promosso in primo grado.
Infatti, anche le conclusioni riportate nell'atto di citazione chiedono riconoscersi il diritto al trasferimento dei beni “in favore di ” (pag. 3 atto cit.) e non anche della moglie. Controparte_3 Peraltro, emerge dagli atti che i coniugi siano in regime di separazione dei beni e, dunque, neppure possono dirsi portatori dei medesimi interessi sotto tale profilo.
Ritiene pertanto il collegio che condivisibilmente il giudice di prime cure abbia dichiarato il difetto di legittimazione attiva di . Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello. Parte_2
3- Prescrizione
Gli appellanti, con il secondo motivo di impugnazione, lamentano che il giudice di prime cure ha errato nella parte in cui ha dichiarato prescritto il diritto vantato dal Precisano che i Parte_1 problemi tecnici citati nella scrittura privata, che impedivano la conclusione della compravendita, erano stati risolti soltanto in data 26.01.2000 con l'acquisto da parte della dell'intera Per_1 proprietà e che il dies a quo della prescrizione deve farsi risalire agli anni 2005-2006, quando la
[...] ha dichiarato ai testi escussi in primo grado che l'immobile era del genero poiché Per_1 Parte_1 anni addietro si era esposto con le banche per far fronte ad un suo debito;
che la volontà manifestata dalla tacitamente e non, era quella di rinunciare al proprio diritto e non avvalersi della Per_1 prescrizione.
Deve preliminarmente osservarsi, a confutazione di quanto affermato da parte appellata, che “La dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento ma autonoma fonte di obbligazione se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento, e, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto nell'impegno unilaterale, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., purché l'atto unilaterale contenga l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali.”
(Cassazione civile sez. III, 15/05/2014, n.10633).
Nel caso di specie, dalla scrittura privata sottoscritta da il 4 ottobre 1992, si legge: Persona_1
“che, a causa di fideiussione prestata, risultavo debitrice, all'inizio dell'anno 1991 (millenovecento novantuno), nei confronti della Banca Popolare Cooperativa di Palmi, della somma di circa £
235.000.000 (lire duecentotretacinquemilioni); 3) che il dott. il quale alla data Parte_1 suddetta era fidanzato di mia figlia e oggi marito della stessa, mi pagava la somma Parte_2 di £ 220.000.000 (lire duecentoventi milioni), per mettermi in grado di soddisfare il debito suddetto ed evitare così, spiacevoli atti esecutivi a mio danno e a danno dell'intera famiglia, e ciò in cambio del trasferimento in proprietà (cioè della vendita) a lui stesso dott. del Parte_1 suddetto fabbricato e annesso giardino di via S. RO n. 24 e 26; 4) che il dott. Parte_1 in esecuzione di tale accordo mi pagava, in data 14 gennaio 1992 (quattordici gennaio millenovecentonovantadue) la somma di £ 156.000.000 (centocinquantaseimilioni), mediante assegno n. B61 tratto sul c/c n. 0133555 esistente presso la Banca Popolare Cooperativa di Palmi, e successivamente effettuava, nel mio interesse, altri versamenti presso la detta Banca Popolare
Cooperativa, fino al completare il pagamento della somma complessiva convenuta di £ 220.000.000
(duecentoventimilioni); 5) che in relazione a quanto sopra esposto, si sarebbe stipulato il contratto notarile di compravendita per il trasferimento della proprietà del suddetto fabbricato e annesso giardino al dott. con la clausola che mio marito ed io avremmo conservato il Parte_1 diritto di abitare il primo piano del fabbricato medesimo, vita natural durante;
6) che per dettagli tecnici non è ancora possibile provvedere alla stipula del contratto notarile di compravendita a favore del dott. ” Parte_1 “Io sottoscritta in Saletta a richiesta del dott. e nel doveroso Persona_1 Parte_1 intento di salvaguardare i suoi diritti ed interessi legittimi contro malaugurati possibili eventi negativi, in piena coscienza dei doveri a me derivati, dall'accordo di cui sopra, e nella consapevolezza che il dott. ha pienamente soddisfatto i suoi impegni nei miei Parte_1 confronti relativi allo stesso accordo DICHIARO: a) che il dott. mi ha Parte_1 interamente pagato la convenuta somma di £ 220.000.000 (lire duecentoventimilioni); b) che provvederò a concludere con lui, appena risolti i dettagli tecnici di cui sopra, e comunque a breve scadenza, l'atto notarile per i trasferimento in proprietà al nome di lui dott. Parte_1 dl fabbricato avanti descritti, e annesso giardino, di cui, come sopra ho detto, sono proprietaria;
c) che tutto quanto sopra è a piena conoscenza non solo di mia figlia (moglie del dott. Pt_2 [...]
, ma altresì di mio marito e degli atri due figli Parte_1 Persona_2 Controparte_1
e , i quali interverranno, con me, alla formazione e sottoscrizione dell'atto Controparte_2 notarile col quale verrà trasferita la proprietà del fabbricato e annesso giardino di che trattasi, al dott. ” 4/10/1992.” Parte_1
Tale documento è stato sottoscritto da dal marito di quest'ultima e da tutti e tre i figli, Persona_1 in qualità di testimoni.
Emerge dunque chiaramente l'intenzione di stipulare un contratto notarile di compravendita a favore di pertanto non può revocarsi in dubbio che tale scrittura privata sia idonea Parte_1 ad essere eseguita ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.
Né può ritenersi, come parimenti sostenuto da parte appellata, che tale scrittura sia stata stipulata in spregio al divieto di patto commissorio.
Sul punto, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: “In materia di patto commissorio, l'art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il “patto” ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegata per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito. La prova del patto commissorio può essere data con ogni mezzo e la simulazione può essere provata anche per testimoni o presunzioni a norma dell'ultima parte dell'articolo 1417 c.c., trattandosi di far valere l'illiceità del negozio.” (Cassazione civile sez. II, 27/06/2024, n.17776).
In concreto, non vi è elemento alcuno da cui desumere che la abbia subito una Per_1 coercizione di volontà in tal senso, né che l'accordo condizionasse il trasferimento della proprietà all'inadempimento del debitore.
È poi da evidenziare come, con missiva del 27 agosto 2011, avesse riconosciuto Controparte_2 la sua più totale disponibilità alla stipula dell'atto notarile in favore del cognato Persona_3 per il trasferimento della proprietà dell'immobile che la propria madre aveva riconosciuto come immobile da trasferire quale corrispettivo ricevuto per sanare i debiti bancari.
Con la costituzione nel giudizio di primo grado, aderiva alle richieste del Controparte_2 motivo per il quale nel predetto giudizio non era ammesso l'interrogatorio formale di R_ quest'ultimo, poiché riguardava circostanze già ammesse nell'atto di costituzione.
I capitoli di prova formulati avevano il seguente tenore: 1)“vero o meno che la propria madre, IG.ra
, ha sempre ricordato ai propri figli ed all'attore che la proprietà dl fabbricato con Persona_1 annesso giardino sito sulla via S. RO , 24 -26 di Palmi era da attribuirsi al proprio genero R_
, 2) “vero o meno che ella ha sempre ribadito sia negli anni precorsi sia negli ultimi anni
[...] di vita, che nel momento in cui l'attore lo avesse desiderato occorreva formalizzare il passaggio di proprietà in suo favore”; 3) “vero o meno che la IG.ra in più occasioni, anche alla Controparte_1 presenza della propria madre, ha confermato e riconosciuto che al proprio cognato, odierno attore, andava formalmente trasferito l'immobile in quanto proprietario”; 4) “vero o meno che ella ha anche dato la propria disponibilità a sottoscrivere il trasferimento nella ipotesi in cui fosse venuta a mancare la propria madre”.
Il primo giudice ha ritenuto che le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio non avessero i requisiti per integrare una valida ed inequivoca rinuncia alla prescrizione da parte della
[...]
A tal proposito ha distinto tra le dichiarazioni tese al riconoscimento dell'altrui diritto, che Per_1 costituiscono mera dichiarazione di scienza, dalla rinuncia alla prescrizione, che invece, per giurisprudenza costante, integra un atto negoziale caratterizzato dalla manifestazione della volontà di dismettere definitivamente il proprio diritto alla liberazione di un obbligo. Ha quindi evidenziato che la rinuncia alla prescrizione è caratterizzata “dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo e avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18425 del 2013 nonché n. 5982 del
15/03/2007) e che, proprio in ragione di tale carattere definitivamente dismissivo, la rinuncia deve essere univoca ed incompatibile con la volontà di valersi del diritto stesso.
Secondo il primo giudice, le dichiarazioni rese dai testimoni, lasciano desumere esclusivamente che avesse riconosciuto l'esistenza del diritto in capo al genero, non anche l'avvenuta Persona_1 prescrizione di esso né tanto meno la volontà di rinunciare alla prescrizione maturata.
Concludeva affermando quindi che alcuna rinuncia poteva essere ravvisata nel caso di specie e che dovesse essere accolta l'eccezione di prescrizione articolata dalla convenuta, considerato che l'atto posto a fondamento dell'azione è stato sottoscritto in data 4 ottobre 1992, mentre i primi atti interruttivi sono stati formalizzati in data 4 agosto 2011 con l'invio della missiva da parte del i diversi proprietari. R_
Al riguardo, se appare condivisibile l'assunto del giudice di prime cure secondo cui dalle dichiarazioni testimoniali non è possibile desumere con assoluta certezza l'avvenuta rinuncia alla prescrizione da parte della , è pur vero che da tali dichiarazioni inequivocabilmente si Per_1 desume un riconoscimento dell'altrui diritto che è tale determinare l'interruzione del decorso della prescrizione.
Dispone l'art. 2944 cod. civ. che “La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”. In questo caso l'interruzione ha luogo perché il soggetto passivo effettua il riconoscimento dell'altrui diritto (ad esempio, si riconosce debitore promettendo il pagamento appena possibile), anche se continui comunque l'inattività del titolare. L'orientamento giurisprudenziale maggioritario afferma che il riconoscimento dettato dalla presente disposizione non debba per forza coincidere con il riconoscimento del debito ex art. 1988, ossia con la dichiarazione unilaterale mediante la quale un soggetto riconosce di essere debitore nei confronti di un altro soggetto, ma che possa altresì realizzarsi mediante qualsivoglia comportamento che produca l'ammissione dell'esistenza del diritto. Sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito che “Perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso;
ne consegue l'ammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto il predetto riconoscimento.” (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale volta dimostrare, ai fini dell'interruzione della prescrizione, il riconoscimento del debito effettuato telefonicamente dal debitore). (Corte di
Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13897 del 06/07/2020).
Ed ancora: “Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva negato efficacia di riconoscimento di debito ai pagamenti eseguiti dal conduttore al locatore al fine di evitare lo sfratto per morosità, difettando la volontà di riconoscere l'esistenza ed entità dei debiti).”
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 22948 del 20/08/2024).
Nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 14.05.2014, sono stati escussi due testi.
sul punto, dichiarava che: “La IGnora un giorno mi disse che Persona_4 Persona_1 era confortata di poter affrontare la malattia del marito nella propria casa e che, il merito era del genero che alcuni anni addietro si era esposto con le banche per far fronte ad un suo debito; mi disse quindi che avrebbe consentito a lei al marito di utilizzare l'immobile fino al loro decesso, ma che l'immobile era del genero. Nulla so circa le sue intenzioni di formalizzare il trasferimento di proprietà. Non so se abbia mai riconosciuto la titolarità dell'immobile in capo al cognato. CP_1
Io riferii a e il discorso fatto dalla madre e da lei ripetutomi anche con la morte CP_1 Pt_2 Per_ del marito;
glielo riferì dopo il decesso della stessa . Poi nulla mi disse sul punto. Il CP_1 Per_ marito della IGnora è deceduto nel 2007, lei mi disse quanto ho riferito nel 2005 2006. Lei poi
è deceduta nel 2010 agosto, mi rifece il discorso di cui sopra dopo la morte del marito ma prima della malattia della stessa. … In un'occasione mi riferì di un incontro programmato dal CP_1 notaio ma non so quali fossero le ragioni e i termini dell'incontro.”
Ancora, dichiarava che: “So che la casa sita in Palmi era stata attribuita dalla Testimone_1
Per_ IGnora al genero per far fronte al debito che aveva nei suoi confronti di circa £ 250.000.000
Per_ so anche che ed il marito avrebbero potuto continuare a vivere in quella casa fino al loro decesso;
… So che avevano fatto un contratto preliminare nulla so sul modo con cui volevano
Per_ formalizzare l'accordo; Ogni tanto ripeteva che la casa era di . Non ho mai sentito dire Pt_1
Per_ cose del genere a . Preciso che tali discorsi venivano fatti da prima che si ammalasse. CP_1
Per_
… non ricordo con precisione quando si è ammalata comunque negli ultimi mesi della sua malattia non riusciva più a parlare ma sino ad allora era lucida.”
Da tali dichiarazioni emerge che riconoscesse che la proprietà della casa abitata da lei Persona_1
e dal marito fosse del genero e ciò in conseguenza del fatto che quest'ultimo le avesse consentito di evitare le conseguenze derivanti da un debito da lei contratto con la banca. Pur non rivenendosi in atti la costituzione di è tuttavia pacifico che Controparte_2 quest'ultimo abbia precisato nell'atto di costituzione in giudizio che della formalizzazione del trasferimento di proprietà si era sempre parlato in famiglia, anche in presenza della sorella
, e che tale trasferimento era incontestato in famiglia. CP_1
Il diritto del dunque, era sempre stato riconosciuto dalla e dalla famiglia di R_ Per_1 quest'ultima.
Sebbene l'appellata abbia contestato tali affermazioni, emerge dagli atti che ella avesse piena conoscenza dell'esistenza del debito contratto dalla madre, del denaro dato a tal fine dal R_ dell'impegno assunto da di trasferire la proprietà dell'immobile (del resto, ella mai ha Persona_1 disconosciuto la scrittura privata dell'ottobre del 1992).
Ella, inoltre, smentisce che dell'argomento si parlasse in famiglia in sua presenza, se non a partire dal febbraio 2010, allorquando “è riemerso in circostanze peraltro controverse, con riferimento alle condizioni mentali e fisiche della IGnora (cfr. memoria 183, comma 6°, datata Per_1
3.07.2023). Tuttavia, appare poco plausibile ipotizzare che di tale vicenda non sia parlato per circa vent'anni, salvo poi recarsi da un notaio per chiedere di formalizzare l'atto.
Deve pertanto ritenersi che le dichiarazioni rese dalla e riferite dai testi escussi, nonché Per_1 dal figlio in sede di costituzione, fossero idonee ad interrompere la prescrizione, poiché CP_2 contenevano il riconoscimento del debito contratto in precedenza.
È giurisprudenza risalente e consolidata della Corte di Cassazione quella che reputa possibile che il riconoscimento del diritto quale atto interruttivo della prescrizione possa essere fatto anche con una manifestazione di volontà diretta ad un terzo (Cass., 2, n. 20878 del 27/10/2005: “Ai fini della interruzione della prescrizione il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo, non ha natura negoziale, né carattere recettizio, ma richiede soltanto, in chi lo compie, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito, che può essere rivolta ad un terzo, ovvero alla generalità dei soggetti” e “Ai fini dell'art. 2944 c.c., il riconoscimento del diritto può essere operato anche nei confronti di un terzo” Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13606 del
19/05/2021).
Quanto all'avvenuto decorso del termine di prescrizione, secondo consolidata giurisprudenza, “Il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine né in sede convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., la regola dell'immediato adempimento ("quod sine die debetur statim debetur"). Ne consegue che, a norma degli artt. 2934, 2935 e 2946 cod. civ., l'inattività delle parti, protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta
l'estinzione del diritto medesimo per prescrizione” (Sez. 2, Sentenza n. 14463 del 30/06/2011) ed ancora “Il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto e il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che l'inattività delle parti, ove si protragga per oltre dieci anni dalla scadenza del termine, sia pur non essenziale, ivi fissato, determini, a norma degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., l'estinzione del diritto medesimo, salvi gli effetti di eventuali atti interruttivi.” (Sez. 2 - , Sentenza n. 7180 del 22/03/2018). Sulla scorta di tali principi, deve ancora osservarsi che il dies a quo per il decorso della prescrizione non può ritenersi essere quello della sottoscrizione della scrittura privata, il 4 ottobre 1992, come ritenuto dal primo giudice.
Ed infatti, l'art. 2935 c.c., disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce alla possibilità legale di esercizio del diritto e pertanto, ove in un contratto preliminare sia previsto un termine od una condizione sospensiva per il trasferimento del diritto di proprietà, è soltanto dal giorno di scadenza del termine o di avveramento della condizione che, potendo il diritto essere fatto valere, prende a decorrere la prescrizione del diritto all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c..
Nello specifico, la dichiarazione sottoscritta da , rimandava la stipula del definitivo Persona_1 alla “risoluzione di problemi tecnici”, accertati poi consistere nel trasferimento di proprietà di una residua parte del bene da parte delle Ancelle Riparatrici, avvenuta con atto notarile del 26 gennaio
2000.
Pertanto, è da tale data che deve ritenersi raggiunta la possibilità di esercitare il diritto alla stipula del definitivo e, quindi, di tale data deve tenersi conto ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Del resto, era onere di parte appellata fornire la prova di un diverso termine: “l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice”, sicché “il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo
l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa” (Cass. Sez. Lav., sent. 13 luglio 2009, n. 16326 e Cass. Sez. Un., sent. 25 luglio 2002, n. 10955).
Ne consegue che, nel momento in cui il ha agito in giudizio, per effetto del R_ riconoscimento di debito interruttivo della prescrizione, il diritto non era prescritto.
Peraltro, a comprovare la circostanza che fosse intenzione di quella di procedere al Persona_1 trasferimento della proprietà dell'immobile in questione, la produzione documentale allegata al fascicolo della convenuta . Controparte_1
Agli atti, vi è la richiesta, fatta dal notaio e rivolta al giudice tutelare, finalizzata Persona_5 ad ottenere la nomina di un interprete per la IG.ra “per intervenire dell'atto di vendita Persona_1 di un immobile sito nel Comune di Palmi, essendo la non in grado di parlare perché affetta Per_1 da sclerosi laterale amiotrofica, … pur essendo perfettamente in grado di intendere e volere”, datata
10.02.2010. Nella richiesta ella dava atto che la intendeva stipulare un contratto di Per_1 vendita di un immobile, che ella era abituata a parlare tramite segni e gesti con i figli e che il figlio era in grado di svolgere tale attività. Controparte_2
Il Giudice Tutelare, con provvedimento del 25.02.2010, autorizzava quanto richiesto.
Altresì va rilevato che, il notaio che aveva fatto istanza per la nomina di un interprete, in data
07.05.2010, in risposta alla richiesta di informazioni da parte di , ha ritenuto di Controparte_1 sospendere la stipula in attesa che fossero “accertate le esatte condizioni mentali della IGnora
[...]
” (cfr. pag. 82 comparsa dando atto di avere restituito al dott. Per_1 Parte_3 Persona_3 la documentazione ricevuta al momento del conferimento dell'incarico. Né sussistono sufficienti elementi per ritenere che la volontà della fosse inficiata dalle Per_1 condizioni di salute della stessa.
Invero, in atti risulta allegato il verbale di accertamento medico legale per il riconoscimento dell'invalidità civile del 10.03.2010 nel quale si legge che “Morbo di Alzheimer paziente allettata senza soluzione di continuità”.
Detto ciò, va dato rilievo alle condizioni in cui versava la IG.ra gli anni precedenti Per_1 all'aggravarsi della malattia e di conseguenza, alle sue volontà.
I testi escussi frequentavano la abitualmente, in particolare, la ha dichiarato che Per_1 Per_4 Per_
“abitavo di fronte alla casa della IG.ra ed avevo anche le sue chiavi di casa” e il che Tes_1
“in effetti io mi recavo la per portarle le verdure”. Entrambi hanno dichiarato che la riconosceva “che l'immobile era del genero” e che “lei Per_1 aveva una specie di fissazione al riguardo” (cfr testi ud. 14.05.2014).
Altresì, entrambi sono concordi nel ritenere che le dichiarazioni rese più volte dalla siano Per_1 da collocarsi temporalmente tra il 2005 e il 2006, prima dell'aggravarsi della malattia e dell'impossibilità della stessa di esprimersi, “comunque negli ultimi mesi della sua malattia non riusciva più a parlare ma sino ad allora era lucida.” (teste ). Tes_1
Il notaio, nella richiesta di nomina dell'interprete, dava atto che la fosse “perfettamente Per_1 in grado di intendere e volere”, per cui non vi è motivo di ritenere che la sua volontà fosse viziata.
Sebbene dagli atti emerga che ella fosse affetta dal morbo di Alzheimer, tuttavia, poiché i sintomi di tale malattia si sviluppano lentamente e peggiorano nel tempo, non è possibile affermare con certezza che ne avessero alterato le sue capacità.
Sulla scorta delle considerazioni fatte, deve pertanto ritenersi che il diritto azionato dal R_ non fosse estinto per intervenuta prescrizione.
Tanto premesso, occorre quindi rilevare che nell'azione per ottenere l'esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita, di cui all'art. 2932 c.c., occorre non solo la scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo di vendita ed il rifiuto di una parte alla stipula del contratto definitivo, ma, determinando la sentenza effetti pari a quelli prodotti dalla traslazione del bene contrattualmente stabilita, anche la sussistenza dei presupposti per la emissione della sentenza costitutiva, quali la produzione agli atti di documentazione idonea a provare la corretta identificazione catastale del bene da trasferire, la sussistenza e permanenza della proprietà in capo al promissario venditore, l'assenza di elementi ostativi al trasferimento, la regolarità urbanistica dell'immobile.
Sul punto, eccepisce che il bene immobile in questione non fosse di esclusiva Controparte_1 Per proprietà di ma che lo fosse soltanto nella misura di 294/342 sul civico n. 24 e Per_1 nella misura di 6/9 sul civico 26, tanto vero che i figli , e subentravano CP_2 CP_1 Pt_2 nella proprietà degli immobili per successione paterna.
Ancora, nella comparsa conclusionale, eccepisce altresì quanto già evidenziato con le memorie di replica del primo giudizio, circa l'inammissibilità della domanda per carenza della certificazione tecnica, in base al comma 1 bis dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985. A sostegno del primo assunto, parte appellata produceva le visure catastali del 3 giugno 2010, sulla scorta delle quali ella risultava essere proprietaria per 1/9, esattamente come i fratelli e CP_2
del numero civico 26 e di 16/342 del numero civico 24. Nella visura si dava atto della Pt_2 circostanza che i dati derivassero dalla denunzia di successione di del 2.03.2007. Persona_2
In effetti, le risultanze del catasto e dei registri immobiliari, pur non assurgendo a prova privilegiata, non sono del tutto sfornite di rilevanza, costituendo elementi presuntivi ai fini dell'accertamento della titolarità del diritto dominicale.
E' però da rilevare come avesse preso parte alla redazione della scrittura privata Persona_2 con cui la moglie, dopo essersi qualificata quale proprietaria del fabbricato sito in via San RO di
Palmi, contraddistinto dai numeri civici 24 (portone di ingresso) e 26 (locale in atto adibito a negozio), si impegnava a trasferire la titolarità del bene, ed avesse sottoscritto il predetto documento che enunciava altresì l'impegno, per tutti i membri della famiglia, di recarsi dal notaio per la formazione e la sottoscrizione dell'atto notarile con il quale sarebbe stata trasferita la proprietà del fabbricato e dell'annesso giardino al dott. Persona_3
Non emerge, in alcun modo, che egli abbia contestato l'esclusiva proprietà della moglie Per_1
e la sua facoltà di disporne.
[...]
Sul punto, all'udienza del 6.11.2013, parte appellante ha osservato che: “quanto alla titolarità del bene in capo alla IG.ra essa emerge dagli atti e comunque un'eventuale titolarità per Persona_1
294/342 (rilevata ex adverso) non escluderebbe l'ipotesi del trasferimento nei limiti del diritto di proprietà della stessa.”
Emerge dalla dichiarazione di successione di allegata al fascicolo di primo grado Persona_2 dell'odierno appellante, che l'attivo ereditario fosse costituito dall'immobile sito in via San RO
n. 37/A pt, foglio 41 n. 524 e, dunque, da un bene diverso da quelli oggetto del presente procedimento, ubicati invece in via San RO ai n. 24 e 26, foglio 41 n. 537-537/1, 538 secondo a prospettazione di parte appellante.
Deve quindi desumersi che tali beni fossero di esclusiva proprietà di Persona_1
Parte appellata, per avallare la tesi dell'intervenuto acquisto per successione ereditaria dal padre, nel presente giudizio ha prodotto un contratto di locazione del locale posto al civico n. 26 stipulato da in data 31 marzo 2014. Rileva che quest'ultima, agendo in giudizio al fine di accertare Parte_2 la titolarità della proprietà del bene in capo al marito, non avrebbe potuto qualificarsi tale se non per successione ereditaria.
Preliminarmente occorre osservare come il documento non possa essere ammesso in sede di gravame, posto che parte appellata non ha in alcun modo dimostrato di non averlo potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, né si tratta di documento indispensabile ai fini della decisione, posto che la qualità di locatore non presuppone necessariamente la titolarità del bene oggetto della locazione, ben potendo il contratto essere stipulato da chiunque abbia la materiale disponibilità del bene.
Dalla dichiarazione di successione emerge altresì che i coniugi fossero in regime di comunione legale. Dunque, anche ove il bene fosse stato di proprietà di entrambi, ciò non inciderebbe sulla possibilità di ottenere un'esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita stipulato dalla sola
Per_1
Sul punto deve richiamarsi il principio di diritto secondo il quale: “Per l'esecuzione in forma specifica, a norma dell'art. 2932 c.c., di un preliminare di vendita di un bene immobile rientrante nella comunione legale dei coniugi, non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i promittenti venditori, ma è sufficiente il consenso del coniuge non stipulante, traducendosi la mancanza di detto consenso in un vizio di annullabilità, da far valere, ai sensi dell'art. 184 c.c., nel rispetto del principio generale della buona fede e dell'affidamento, entro il termine di un anno, decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla trascrizione.” (Sez. 2 - Ordinanza n. 20439 del 29/07/2019).
Nel caso di specie, come detto, non emerge alcuna contestazione formulata da Persona_2 all'impegno assunto dalla moglie Persona_1
Ne consegue che non possa essere accolto il rilevo mosso da parte appellata secondo cui i beni non potevano essere validamente trasferiti dalla sola Persona_1
Quanto alla inammissibilità della domanda per carenza della certificazione tecnica in base al comma
1 bis dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita su di un immobile e su un terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) in assenza, rispettivamente, della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile e del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizione dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ragione del fatto che avendo la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 2932 del Cc funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti o un effetto che, comunque, eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti, senza che il limite predetto possa essere superato dalla astratta possibilità della successiva sanatoria della nullità, prevista, per
i contratti, dall'articolo 40, comma 4, della legge 47/1985 (che espressamente consente la successiva
"conferma", con effetto sanante, del negozio viziato) attesa l'evidente incompatibilità tra l'istituto della conferma dell'atto nullo, previsto dalla predetta disposizione, e le peculiari caratteristiche della sentenza e l'autorità del giudicato che questa è destinata ad acquistare. Né è idonea ad incidere sulla correttezza di tale conclusione la circostanza che l'obbligo a contrarre abbia a oggetto un contratto di divisione, atteso che, come di recente affermato dalle sezioni Unite di questa Corte (Cassazione, sezioni Unite, n. 25021/2019), anche gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'articolo 40, comma 2, della legge 47/1985 per gli atti tra vivi aventi a oggetto diritti reali relativi a edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge, ove dagli atti non risultino gli estremi della licenza o della concessione a edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero a essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera
è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, e ciò a prescindere dal fatto che la comunione da sciogliere abbia natura ordinaria ovvero ereditaria, aggiungendosi che la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cassazione civile sez. II,
28/08/2020, n.18043). Non può tuttavia non rilevarsi come parte appellata non abbia indicato se vi siano irregolarità urbanistiche, ed eventualmente in cosa consisterebbero, limitandosi a rilevare la mancanza della documentazione relativa.
Poiché non v'è prova alcuna che l'immobile sia irregolare e rilevato comunque che non tutte le irregolarità compromettono la possibilità di addivenire ad una pronuncia ex art. 2932 cod. civ. (“In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 40 l. n. 47 del 1985, può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932
c.c. nel caso in cui l'immobile abbia un vizio di regolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, dovendosi distinguere, anche quando sia stata presentata istanza di condono edilizio con versamento della somma prevista per l'oblazione e la pratica non sia stata definita, tra ipotesi di abuso primario, relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione, e abuso secondario, caratterizzato dalla circostanza che solo una parte di unità immobiliare già esistente abbia subito modifica o mutamento di destinazione d'uso”
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11659 del 14/05/2018), ne consegue che l'appello deve essere accolto e deve essere riconosciuto il diritto di al trasferimento della proprietà dei beni Parte_1 immobili con annesso giardino siti in Palmi alla Via San RO n. 24/26, a condizione che i medesimi siano esenti da vizi di regolarità urbanistica.
4- Spese processuali
Resta da statuire sulle spese diversi gradi di giudizio, stante anche il potere/dovere officioso del giudice di appello di procedere ad una nuova valutazione, in caso di riforma del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado, ricorrendo la necessità di considerare, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, l'esito complessivo della lite: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado”. (Cass. n.
3083/2017).
Le spese del presente grado di giudizio, non sussistendo motivi per derogare ai principi generali, seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di - tenendo conto del valore Persona_3 dichiarato della causa pari ad € 240.000,00, applicando lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, rilevando la complessità media della predetta, e delle Tabelle previste D.M. n. 55/2014 ed aggiornate con il D.M. n. 147 del 13.8.2022, liquidando la fase di istruttoria/trattazione al minimo, in quanto alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta in appello - in complessivi € 12.154,00, di cui
€ 2.997,00 per la fase di studio della controversia;
€ 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 2.163,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, (valore minimo), € 5.103,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Nulla è dovuto, invece, nei confronti dell'appellato contumace Controparte_2
Ed infatti, come chiarito dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'eIGenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, con la conseguenza che essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. n. 20785/2020; Cass. n.
12610/2020; Cass. n. 471/2020; Cass. n. 30228/2019; Cass. 16174/2018; Cass. n. 12195/2018; Cass.
n. 20869/2017; Cass. n. 24750/2013; Cass. n. 17432/2011; Cass. n. 9419/1997; Trib. Ancona n.
1205/2020; Trib. Massa n. 799/2018; Trib. Castrovillari n. 1010/2018).
Quanto al precedente grado di giudizio, tenendo conto del valore dichiarato della causa pari ad €
240.000,00, applicando lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, rilevando la complessità media della predetta, e delle Tabelle previste D.M. n. 55/2014 ed aggiornate con il D.M. n. 147 del
13.8.2022, le spese sono liquidate in complessivi € 14.103,00, così determinati: Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00; Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Può invece essere confermata la statuizione di compensazione resa in prima grado nei confronti di terzo chiamato che ha aderito alla domanda dell'attore e non ha, poi, effettuato Controparte_2 alcuna attività processuale.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Controparte_2
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. In parziale accoglimento dell'appello, trasferisce a i beni immobili con Parte_1 annesso giardino siti in Palmi alla Via San RO n. 24/26, a condizione che i medesimi siano esenti da vizi di regolarità urbanistica.
3. Rigetta nel resto.
4. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 R_
che liquida, per il presente grado di giudizio, in complessivi € 12.154,00; per il
[...] precedente grado, in complessivi € 14.103,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Reggio Calabria, 8 gennaio 2025 La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito