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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 20/01/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 144/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente
AN NO, RE
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1051/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Cooperativa Sociale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 16/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 2 e pubblicata il 22/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720229002194833000 TRIBUTI VARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, con la sentenza n. 16/2025, ha accolto il ricorso di Ricorrente_1 COOPERATIVA SOCIALE avverso avviso di intimazione emesso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per recuperare l'imposta dovuta a seguito del mancato versamento degli importi iscritti a ruolo in quanto dovuti dal cedente il ramo d'azienda acquistato dal contribuente.
La Corte di primo grado ha accolto il ricorso della Ricorrente_1 Cooperativa sociale perché ha ritenuto infondata la presunzione dell'ufficio secondo cui la cessione avrebbe riguardato l'intera azienda di trasporto e assistenza sanitaria e non il solo ramo del trasporto sanitario, come provato dall'atto di cessione redatto da notaio in veste di pubblico ufficiale. Condanna alle spese liquidate equitativamente in euro 2.000,00.
Cooperativa Ricorrente_1 propone appello per la riforma in punto di spese e reclama la liquidazione delle spese di giudizio in conformità della tariffa minima di legge.
L'Agenzia delle Entrate propone appello incidentale eccependo che i primi giudici avrebbero erroneamente ritenuto essere provato il contenuto dell'atto di cessione in base all'attestazione del notaio rogante. Secondo l'Agenzia delle Entrate, la pubblica fede dovuta all'attestazione notarile non coprirebbe le circostanze delle quali il notaio non abbia avuta cognizione in occasione della stipula, non essendo, pertanto necessaria querela di falso, contrariamento a quanto affermato in sentenza, per disconoscere il contenuto dell'atto. Agenzia delle Entrate eccepisce, poi, che i primi giudici non avrebbero valutato correttamente gli indizi allegati, relativamente alla contestualità della cessione con la messa in liquidazione della cedente cooperativa, alla sede scelta per la gestione del ramo d'azienda ceduto, coincidente con la sede della cedente, nonché alla mancata richiesta del certificato di debenza di cui all'art. 14 del D.Lgs, 472/97. A riguardo, Agenzia delle Entrate argomenta che la mancata richiesta del certificato assumerebbe valore dirimente per la decisione della controversia. Agenzia delle Entrate controdeduce, rispetto all'appello principale, che la società contribuente non avrebbe dettagliatamente motivato riguardo alle voci del compenso e domanda il rigetto dell'appello e l'accoglimento dell'appello incidentale con vittoria delle spese di entrambi i gradi. Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita per sostenere l'infondatezza dell'appello e richiedere il suo respingimento con vittoria di spese.
La società contribuente, con successiva memoria, replica che l'atto notarile sarebbe degno di fede e che la presunzione dell'ufficio sarebbe infondata. Secondo la società contribuente, quanto accaduto dopo la stipula della cessione sarebbe irrilevante ai fini di causa e sarebbe dimostrato che la cedente, nei due anni precedenti, abbia fatturato prestazioni di assistenza domiciliare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società contribuente, in qualità di cessionaria, ha stipulato, il 2 marzo 2017, l'atto di cessione del ramo d'azienda per l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario semplice. L'avviso di intimazione impugnato riguarda l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti a causa del mancato versamento delle ritenute applicate ai compensi corrisposti dalla venditrice Società_1 Cooperativa sociale negli anni 2015 e 2017.
Per quanto concerne la notifica delle cartelle prodromiche, regolarmente notificate all'obbligato principale, non vi è motivo di discostarsi da quanto statuito dalla SC con sentenza n. 15860/2025, secondo cui: < caso di cessione di ramo d'azienda, come nella specie, tra cedente e cessionario si instaura un rapporto di responsabilità dipendente successiva. Ciò consente al concessionario di notificare la cartella esclusivamente al debitore principale, senza necessità di ulteriore notifica nei confronti del coobbligato solidale (cessionario) e viceversa>>.
Per quanto riguarda la valenza probatoria dell'atto notarile, ferma la pubblica fede da riconoscersi alla volontà delle parti manifestata al cospetto del pubblico ufficiale, resta intatta la preclusione all'estensione del detto affidamento alla concreta realizzazione dell'atto. Vero, pertanto, che le parti abbiano dichiarato di volere procedere alla compravendita di ramo d'azienda, resta salva la facoltà dell'ufficio di provare la mendacità delle dichiarazioni rese. Giova richiamare, in proposito, quanto statuito dalla SC con sentenza n. 2379/2024, secondo cui: < pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati nell'art. 2700 cc, e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero. 'E pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e alla esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti (Cass. civ., sez. VI,
25 luglio 2019, n. 20214)>>.
A riguardo, l'ufficio ha indicato un insieme di indizi per motivare la propria presunzione per cui le parti avrebbero stipulato l'atto con l'intento di trasferire l'intera azienda e non, soltanto, il ramo del trasporto. Gli indizi allegati dall'ufficio consistono della messa in liquidazione della venditrice Società_1 Cooperativa sociale a poca distanza di tempo dalla stipula, della individuazione della sede d'esercizio del ramo d'azienda nella sede della cooperativa venditrice e della mancata acquisizione del certificato carichi pendenti di cui all'art. 14 del D,Lgs, 472/97.
L'assemblea straordinaria della cooperativa Società_1 ha deliberato, effettivamente, la messa in liquidazione della cooperativa in data 10 luglio 2017 e, al termine della procedura, il 25/10/2018, è stato approvato il bilancio finale di liquidazione riportante debiti verso INPS per euro 169.368,00 e debiti tributari per euro 131.666,00. La cooperativa cedente, lungi dal proseguire l'attività relativa al ramo d'azienda dell'assistenza domiciliare, ha deliberato la messa in liquidazione dell'azienda, che, dato il breve lasso di tempo intercorso tra la cessione del ramo Trasporto e la deliberazione, era stata verosimilmente programmata già prima della stipula dell'atto di cessione.
Fondata la presunzione dell'ufficio, assume carattere assorbente rispetto alle motivazioni delle parti, il motivo di appello incidentale relativo alla mancata richiesta, da parte del cessionario, del certificato di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 472/1997. La norma prevede, infatti, che il cessionario sia liberato dei debiti tributari del cedente nel caso che abbia richiesto e ottenuto detta certificazione. Il cessionario che non ne abbia fatto richiesta – e ne sia quindi sprovvisto – non può provare l'insussistenza della propria obbligazione per carenza del presupposto di inerenza alla gestione del ramo d'azienda o dell'azienda ottenuta. Valga in proposito quanto statuito dalla SC con sentenza 11 aprile 2022, n. 11678, secondo cui: < della inerenza del debito, desumibile dall'articolo 2560 c.c. e' applicabile anche ai debiti tributari, a condizione che il contribuente provi che e' stato ceduto un ramo di azienda, inteso come entita' economica organizzata in maniera stabile rispetto alla azienda principale, dotata di una sua autonomia funzionale. Il contribuente e' tenuto altresi' a provare, tramite esibizione dei libri contabili nonche' del certificato previsto dal Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 14, comma 3, che il debito tributario del quale viene preteso il pagamento inerisce non gia' al ramo di azienda ceduto, ma e' riconducibile ad altro ramo aziendale, rimasto di proprieta' del cedente ovvero ceduto a terzi>>.
Parte privata non ha provato che il debito di cui l'ufficio domanda la soddisfazione non sia inerente all'attività rilevata se non con la allegazione dei documenti e registrazioni contabili precedenti alla cessione, laddove la prova avrebbe dovuto riguardare l'attività svolta successivamente alla cessione attraverso l'esibizione dei libri contabili di cui non vi è traccia in atti.
Deve pertanto accogliersi l'appello incidentale e, conseguentemente, respingersi l'appello principale in ragione della soccombenza dell'appellante nel merito della controversia.
Segue la soccombenza la decisione sulle spese che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello incidentale e respinge l'appello principale. Condanna la Ricorrente_1 COOPERATIVA SOCIALE alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 2.300,00 per il primo grado e euro 4.400,00 per il secondo grado, oltre spese generali per il 15% dei detti importi. Milano, 14 gennaio 2026 RE Gaetano Fasano Presidente Daniela Borgonovi .
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente
AN NO, RE
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1051/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Cooperativa Sociale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 16/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 2 e pubblicata il 22/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720229002194833000 TRIBUTI VARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, con la sentenza n. 16/2025, ha accolto il ricorso di Ricorrente_1 COOPERATIVA SOCIALE avverso avviso di intimazione emesso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per recuperare l'imposta dovuta a seguito del mancato versamento degli importi iscritti a ruolo in quanto dovuti dal cedente il ramo d'azienda acquistato dal contribuente.
La Corte di primo grado ha accolto il ricorso della Ricorrente_1 Cooperativa sociale perché ha ritenuto infondata la presunzione dell'ufficio secondo cui la cessione avrebbe riguardato l'intera azienda di trasporto e assistenza sanitaria e non il solo ramo del trasporto sanitario, come provato dall'atto di cessione redatto da notaio in veste di pubblico ufficiale. Condanna alle spese liquidate equitativamente in euro 2.000,00.
Cooperativa Ricorrente_1 propone appello per la riforma in punto di spese e reclama la liquidazione delle spese di giudizio in conformità della tariffa minima di legge.
L'Agenzia delle Entrate propone appello incidentale eccependo che i primi giudici avrebbero erroneamente ritenuto essere provato il contenuto dell'atto di cessione in base all'attestazione del notaio rogante. Secondo l'Agenzia delle Entrate, la pubblica fede dovuta all'attestazione notarile non coprirebbe le circostanze delle quali il notaio non abbia avuta cognizione in occasione della stipula, non essendo, pertanto necessaria querela di falso, contrariamento a quanto affermato in sentenza, per disconoscere il contenuto dell'atto. Agenzia delle Entrate eccepisce, poi, che i primi giudici non avrebbero valutato correttamente gli indizi allegati, relativamente alla contestualità della cessione con la messa in liquidazione della cedente cooperativa, alla sede scelta per la gestione del ramo d'azienda ceduto, coincidente con la sede della cedente, nonché alla mancata richiesta del certificato di debenza di cui all'art. 14 del D.Lgs, 472/97. A riguardo, Agenzia delle Entrate argomenta che la mancata richiesta del certificato assumerebbe valore dirimente per la decisione della controversia. Agenzia delle Entrate controdeduce, rispetto all'appello principale, che la società contribuente non avrebbe dettagliatamente motivato riguardo alle voci del compenso e domanda il rigetto dell'appello e l'accoglimento dell'appello incidentale con vittoria delle spese di entrambi i gradi. Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita per sostenere l'infondatezza dell'appello e richiedere il suo respingimento con vittoria di spese.
La società contribuente, con successiva memoria, replica che l'atto notarile sarebbe degno di fede e che la presunzione dell'ufficio sarebbe infondata. Secondo la società contribuente, quanto accaduto dopo la stipula della cessione sarebbe irrilevante ai fini di causa e sarebbe dimostrato che la cedente, nei due anni precedenti, abbia fatturato prestazioni di assistenza domiciliare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società contribuente, in qualità di cessionaria, ha stipulato, il 2 marzo 2017, l'atto di cessione del ramo d'azienda per l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario semplice. L'avviso di intimazione impugnato riguarda l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti a causa del mancato versamento delle ritenute applicate ai compensi corrisposti dalla venditrice Società_1 Cooperativa sociale negli anni 2015 e 2017.
Per quanto concerne la notifica delle cartelle prodromiche, regolarmente notificate all'obbligato principale, non vi è motivo di discostarsi da quanto statuito dalla SC con sentenza n. 15860/2025, secondo cui: < caso di cessione di ramo d'azienda, come nella specie, tra cedente e cessionario si instaura un rapporto di responsabilità dipendente successiva. Ciò consente al concessionario di notificare la cartella esclusivamente al debitore principale, senza necessità di ulteriore notifica nei confronti del coobbligato solidale (cessionario) e viceversa>>.
Per quanto riguarda la valenza probatoria dell'atto notarile, ferma la pubblica fede da riconoscersi alla volontà delle parti manifestata al cospetto del pubblico ufficiale, resta intatta la preclusione all'estensione del detto affidamento alla concreta realizzazione dell'atto. Vero, pertanto, che le parti abbiano dichiarato di volere procedere alla compravendita di ramo d'azienda, resta salva la facoltà dell'ufficio di provare la mendacità delle dichiarazioni rese. Giova richiamare, in proposito, quanto statuito dalla SC con sentenza n. 2379/2024, secondo cui: < pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati nell'art. 2700 cc, e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero. 'E pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e alla esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti (Cass. civ., sez. VI,
25 luglio 2019, n. 20214)>>.
A riguardo, l'ufficio ha indicato un insieme di indizi per motivare la propria presunzione per cui le parti avrebbero stipulato l'atto con l'intento di trasferire l'intera azienda e non, soltanto, il ramo del trasporto. Gli indizi allegati dall'ufficio consistono della messa in liquidazione della venditrice Società_1 Cooperativa sociale a poca distanza di tempo dalla stipula, della individuazione della sede d'esercizio del ramo d'azienda nella sede della cooperativa venditrice e della mancata acquisizione del certificato carichi pendenti di cui all'art. 14 del D,Lgs, 472/97.
L'assemblea straordinaria della cooperativa Società_1 ha deliberato, effettivamente, la messa in liquidazione della cooperativa in data 10 luglio 2017 e, al termine della procedura, il 25/10/2018, è stato approvato il bilancio finale di liquidazione riportante debiti verso INPS per euro 169.368,00 e debiti tributari per euro 131.666,00. La cooperativa cedente, lungi dal proseguire l'attività relativa al ramo d'azienda dell'assistenza domiciliare, ha deliberato la messa in liquidazione dell'azienda, che, dato il breve lasso di tempo intercorso tra la cessione del ramo Trasporto e la deliberazione, era stata verosimilmente programmata già prima della stipula dell'atto di cessione.
Fondata la presunzione dell'ufficio, assume carattere assorbente rispetto alle motivazioni delle parti, il motivo di appello incidentale relativo alla mancata richiesta, da parte del cessionario, del certificato di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 472/1997. La norma prevede, infatti, che il cessionario sia liberato dei debiti tributari del cedente nel caso che abbia richiesto e ottenuto detta certificazione. Il cessionario che non ne abbia fatto richiesta – e ne sia quindi sprovvisto – non può provare l'insussistenza della propria obbligazione per carenza del presupposto di inerenza alla gestione del ramo d'azienda o dell'azienda ottenuta. Valga in proposito quanto statuito dalla SC con sentenza 11 aprile 2022, n. 11678, secondo cui: < della inerenza del debito, desumibile dall'articolo 2560 c.c. e' applicabile anche ai debiti tributari, a condizione che il contribuente provi che e' stato ceduto un ramo di azienda, inteso come entita' economica organizzata in maniera stabile rispetto alla azienda principale, dotata di una sua autonomia funzionale. Il contribuente e' tenuto altresi' a provare, tramite esibizione dei libri contabili nonche' del certificato previsto dal Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 14, comma 3, che il debito tributario del quale viene preteso il pagamento inerisce non gia' al ramo di azienda ceduto, ma e' riconducibile ad altro ramo aziendale, rimasto di proprieta' del cedente ovvero ceduto a terzi>>.
Parte privata non ha provato che il debito di cui l'ufficio domanda la soddisfazione non sia inerente all'attività rilevata se non con la allegazione dei documenti e registrazioni contabili precedenti alla cessione, laddove la prova avrebbe dovuto riguardare l'attività svolta successivamente alla cessione attraverso l'esibizione dei libri contabili di cui non vi è traccia in atti.
Deve pertanto accogliersi l'appello incidentale e, conseguentemente, respingersi l'appello principale in ragione della soccombenza dell'appellante nel merito della controversia.
Segue la soccombenza la decisione sulle spese che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello incidentale e respinge l'appello principale. Condanna la Ricorrente_1 COOPERATIVA SOCIALE alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 2.300,00 per il primo grado e euro 4.400,00 per il secondo grado, oltre spese generali per il 15% dei detti importi. Milano, 14 gennaio 2026 RE Gaetano Fasano Presidente Daniela Borgonovi .