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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel R.G. al n° 964/2022 , vertente
TRA
in proprio e nella qualità di amministratore unico Parte_1
e legale rappresentante della società , Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BANCHERI TOMMASO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede in Frosinone, Piazza Gramsci, e rappresentato e difeso dagli avv.ti PANCARI SABRINA e MARIA ASSUMMA in virtù di delega in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in proprio e nella qualità di Parte_1 amministratore unico e legale rappresentante della società CP_1
, ha agito nei confronti dell' in opposizione all'ordinanza
[...] CP_2
1 di ingiunzione n. OI-000223730 ( 3301-25/03/2022.0034036) CP_2 notificata in data 6 aprile 2022 a mezzo posta, per la somma complessiva di euro 32.506,6 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativi all'anno 2015 in relazione all'avviso di accertamento protocollo n. 3301.26/06/2017.0029983 CP_2 del 17.8.2017 mai notificato, chiedendo dichiararsi la nullità o comunque l'inefficacia della stessa, previa sospensione, deducendo l'omessa notifica dei verbali presupposti o comunque l'inesistenza dei crediti fatti valere e l'omessa notifica al coobbligato.
L' si è costituito in giudizio, eccependo la tardività dell'opposizione e CP_2 resistendo alla domanda nel merito con riferimento ai motivi di opposizione.
La causa è stata dunque istruita in via documentale e rinviata per la discussione. Nelle more del giudizio, l' ha dato atto, con note CP_2 autorizzate, di aver riparametrato l'importo della sanzione richiesta per le violazioni contestate, depositando poi i relativi provvedimenti di riparametrazione e la parte ricorrente ha chiesto termine per esaminare la riparametrazione.
All'udienza odierna di discussione, i procuratori delle parti hanno congiuntamente rappresentato che la parte ingiunta-opponente ha corrisposto integralmente le somme richieste per le violazioni contestate per come riparametrate, e hanno dunque evidenziato il venir meno dell'interesse a proseguire il procedimento con una definizione nel merito, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
***
In considerazione dell'intervenuto e pacifico pagamento di quanto richiesto dall' nella misura rideterminata che ha sostituito quanto CP_2 richiesto e dunque del pieno adempimento della sanzione irrogata e di quanto preteso dall' a seguito dell'adozione del nuovo provvedimento CP_2 sanzionatorio in autotutela, deve considerarsi venuta meno ogni pretesa per entrambe le parti e va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non residuando l'interesse ad una pronuncia nel merito.
2 Per quanto attiene al riparto delle spese di lite, deve comunque tenersi conto delle rispettive posizioni delle parti al fine di stimare la soccombenza virtuale, tenendo comunque conto dell'accordo delle stesse in merito alla compensazione.
Considerando da un lato che l'adempimento da parte dell'opponente è stato spontaneo e dunque la stessa parte ha riconosciuto implicitamente la pretesa sanzionatoria, rispetto alla sussistenza delle violazioni contestate e dei comportamenti illegittimi tenuti, dall'altro lato che l' ha CP_2 comunque rideterminato le somme pretese riducendo in misura significativa l'importo originariamente ingiunto, con ciò accedendo ai motivi di opposizione articolati sul quantum, deve ravvisarsi nella specie un'ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese di lite, anche valutando la soccombenza virtuale, che si apprezza a maggior ragione dovuta tenuto conto della novità della questione e delle sopravvenienze normative che hanno interessato le norme sanzionatorie, poste alla base della pretesa dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cassino il 26/02/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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