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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 23/02/2026, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 596/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 42/2021 depositato il 07/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Massafra - Via R.livatino S.n. 74016 Massafra TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 239/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 2 e pubblicata il 04/03/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1073015180031745 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento n.1073015180031745 del 22/11/2018, notificato in data 07/12/2018 emesso dal Comune di Massafra - imposta IMU anno 2013 -, proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, la Ricorrente_1 S.p.A. con il quale evidenziava che: 1) l'Ufficio aveva considerato nel calcolo IMU aree per un totale di mq. 10.729, che erano state espropriate per effettuare i lavori di infrastrutturazione area PIP;
2) l'Ufficio inoltre aveva inserito, nel calcolo ICI aree per un totale di mq. 55.362 ricadenti nella zona DE3 (Zona PIP); 3) le aree suindicate risultavano oggetto di esproprio da parte del
Comune di Massafra in quanto le stesse ricadevano, insieme ad altre particelle di proprietà di altri contribuenti, nella zona PIP.
Nelle conclusioni chiedeva: -) l'annullamento dell'avviso di accertamento e di irrogazione sanzioni, confermando la non assoggettabilità all'IMU delle proprietà della ricorrente, nonché il rimborso delle somme pagate in eccedenza rispetto a quanto realmente dovuto;
2) con rifusione delle spese e onorari di causa da distrarsi disgiuntamente in favore del difensore costituito.
Con comparsa di Costituzione e Risposta del 12/02/2020 si costituiva in giudizio il Comune di Massafra eccependo che le motivazioni della ricorrente erano prive di pregio in quanto la non imponibilità del bene sottoposto a sequestro si applicava con decorrenza successiva al 1° Gennaio 2014. Precisava che durante il procedimento di esproprio il soggetto passivo rimaneva il proprietario espropriando fino a quando non viene emesso il provvedimento di esproprio.
Nelle conclusioni chiedeva il rigetto dell'atto di gravame, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto con Sentenza n.239 emessa in data 13/02/2020 rigettava il ricorso perché infondato. La Commissione liquidava le spese di giudizio in euro 4.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, da pagarsi in favore dell'Ente civico resistente.
Proponeva appello la Ricorrente_1 S.p.A. con il quale evidenziava che i Giudici di prime cure non avevano tenuto conto delle doglianze tanto in fatto che in diritto puntualmente esposte e documentate nel ricorso introduttivo e disattese dall'organo giudicante. Nel caso specifico alla scadenza della concessione tutti gli impianti già di proprietà del Comune ritornavano liberi e nella piena disponibilità del Comune.
Nelle conclusioni chiedeva la riforma totale della sentenza appellata e l'annullamento dell'atto con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Con controdeduzioni del 08/02/2021 si costituiva in giudizio il Comune di Massafra con le quali nel ripercorrere le stesse difese di prime cure chiedeva nelle conclusioni che fosse respinto il ricorso in appello, con ogni conseguenza di legge e vittoria in spese ed onorari di causa a favore del difensore.
All'udienza del 26 Gennaio 2026 il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sentenza n. 239 emessa in data 13/02/2020 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto non merita censure e va, quindi, confermata.
L'iter logico – giuridico seguito dai Primi Giudici è corretto ed adeguatamente argomentato.
La controversia in oggetto trae origine da un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2013 per omessi versamenti ICI da parte della Società_1 S.p.A.
Nel caso che ci occupa risulta sussistente il presupposto impositivo ai fini ICI in quanto, come correntemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, anche nel caso in cui il decreto di esproprio sia preceduto dall'occupazione di urgenza, con la sottrazione materiale del bene alla disponibilità del proprietario (come avvenuto nel caso di specie) la soggettività passiva rimane in capo all'espropriando sino all'emanazione del decreto di esproprio. Ne consegue che il proprietario, in qualità di soggetto passivo ICI rimaneva comunque obbligato a presentare la relativa dichiarazione, anche se l'immobile era materialmente detenuto da terzi.
Ed inoltre, la controversia ha anche ad oggetto dei fabbricati oggetto di concessione di aree demaniali. Quindi il soggetto passivo ai fini ICI era e rimaneva il concessionario, in questo caso la Società_1.p. A.-. Tanto in ragione del fatto che il concessionario del diritto di superficie di un bene demaniale - Società_1
S.p.A.- rimane proprietario superficiario, ovvero titolare del diritto di realizzare sull'area de quo una costruzione che potrebbe a sua volta essere oggetto di alienazione ovvero di costituzione di diritti reali.
Si evidenzia, infine, che la domanda di definizione prodotta telematicamente dalla contribuente in grado di appello non è conferente all'oggetto della presente controversia in quanto relativa all'anno di imposta 2014, mentre l'accertamento impugnato in questa sed è relativo all'anno 2013.
Di conseguenza legittimo deve ritenersi l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione. Le spese di lite sono poste a carico di parte appellante secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in
€ 4.889,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore del difensore del Comune di Massafra.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 42/2021 depositato il 07/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Massafra - Via R.livatino S.n. 74016 Massafra TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 239/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 2 e pubblicata il 04/03/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1073015180031745 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento n.1073015180031745 del 22/11/2018, notificato in data 07/12/2018 emesso dal Comune di Massafra - imposta IMU anno 2013 -, proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, la Ricorrente_1 S.p.A. con il quale evidenziava che: 1) l'Ufficio aveva considerato nel calcolo IMU aree per un totale di mq. 10.729, che erano state espropriate per effettuare i lavori di infrastrutturazione area PIP;
2) l'Ufficio inoltre aveva inserito, nel calcolo ICI aree per un totale di mq. 55.362 ricadenti nella zona DE3 (Zona PIP); 3) le aree suindicate risultavano oggetto di esproprio da parte del
Comune di Massafra in quanto le stesse ricadevano, insieme ad altre particelle di proprietà di altri contribuenti, nella zona PIP.
Nelle conclusioni chiedeva: -) l'annullamento dell'avviso di accertamento e di irrogazione sanzioni, confermando la non assoggettabilità all'IMU delle proprietà della ricorrente, nonché il rimborso delle somme pagate in eccedenza rispetto a quanto realmente dovuto;
2) con rifusione delle spese e onorari di causa da distrarsi disgiuntamente in favore del difensore costituito.
Con comparsa di Costituzione e Risposta del 12/02/2020 si costituiva in giudizio il Comune di Massafra eccependo che le motivazioni della ricorrente erano prive di pregio in quanto la non imponibilità del bene sottoposto a sequestro si applicava con decorrenza successiva al 1° Gennaio 2014. Precisava che durante il procedimento di esproprio il soggetto passivo rimaneva il proprietario espropriando fino a quando non viene emesso il provvedimento di esproprio.
Nelle conclusioni chiedeva il rigetto dell'atto di gravame, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto con Sentenza n.239 emessa in data 13/02/2020 rigettava il ricorso perché infondato. La Commissione liquidava le spese di giudizio in euro 4.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, da pagarsi in favore dell'Ente civico resistente.
Proponeva appello la Ricorrente_1 S.p.A. con il quale evidenziava che i Giudici di prime cure non avevano tenuto conto delle doglianze tanto in fatto che in diritto puntualmente esposte e documentate nel ricorso introduttivo e disattese dall'organo giudicante. Nel caso specifico alla scadenza della concessione tutti gli impianti già di proprietà del Comune ritornavano liberi e nella piena disponibilità del Comune.
Nelle conclusioni chiedeva la riforma totale della sentenza appellata e l'annullamento dell'atto con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Con controdeduzioni del 08/02/2021 si costituiva in giudizio il Comune di Massafra con le quali nel ripercorrere le stesse difese di prime cure chiedeva nelle conclusioni che fosse respinto il ricorso in appello, con ogni conseguenza di legge e vittoria in spese ed onorari di causa a favore del difensore.
All'udienza del 26 Gennaio 2026 il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sentenza n. 239 emessa in data 13/02/2020 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto non merita censure e va, quindi, confermata.
L'iter logico – giuridico seguito dai Primi Giudici è corretto ed adeguatamente argomentato.
La controversia in oggetto trae origine da un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2013 per omessi versamenti ICI da parte della Società_1 S.p.A.
Nel caso che ci occupa risulta sussistente il presupposto impositivo ai fini ICI in quanto, come correntemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, anche nel caso in cui il decreto di esproprio sia preceduto dall'occupazione di urgenza, con la sottrazione materiale del bene alla disponibilità del proprietario (come avvenuto nel caso di specie) la soggettività passiva rimane in capo all'espropriando sino all'emanazione del decreto di esproprio. Ne consegue che il proprietario, in qualità di soggetto passivo ICI rimaneva comunque obbligato a presentare la relativa dichiarazione, anche se l'immobile era materialmente detenuto da terzi.
Ed inoltre, la controversia ha anche ad oggetto dei fabbricati oggetto di concessione di aree demaniali. Quindi il soggetto passivo ai fini ICI era e rimaneva il concessionario, in questo caso la Società_1.p. A.-. Tanto in ragione del fatto che il concessionario del diritto di superficie di un bene demaniale - Società_1
S.p.A.- rimane proprietario superficiario, ovvero titolare del diritto di realizzare sull'area de quo una costruzione che potrebbe a sua volta essere oggetto di alienazione ovvero di costituzione di diritti reali.
Si evidenzia, infine, che la domanda di definizione prodotta telematicamente dalla contribuente in grado di appello non è conferente all'oggetto della presente controversia in quanto relativa all'anno di imposta 2014, mentre l'accertamento impugnato in questa sed è relativo all'anno 2013.
Di conseguenza legittimo deve ritenersi l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione. Le spese di lite sono poste a carico di parte appellante secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in
€ 4.889,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore del difensore del Comune di Massafra.