Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 23/02/2026, n. 596
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Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Aree espropriate per lavori di infrastrutturazione area PIP

    La Corte ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che la soggettività passiva ai fini IMU rimanga in capo all'espropriando fino all'emanazione del decreto di esproprio, anche in caso di occupazione di urgenza. Pertanto, l'appellante rimaneva obbligato alla presentazione della dichiarazione IMU.

  • Rigettato
    Aree ricadenti nella zona DE3 (Zona PIP)

    La Corte ha ritenuto che, nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo ai fini IMU sia il concessionario, in questo caso la Società_1 S.p.A., in quanto titolare del diritto di superficie.

  • Rigettato
    Richiesta di rimborso

    La domanda di rimborso è stata rigettata in quanto conseguente all'accertamento ritenuto legittimo.

  • Rigettato
    Appello per mancata considerazione delle doglianze

    La Corte ha ritenuto l'iter logico-giuridico seguito dai primi giudici corretto e adeguatamente argomentato, confermando la sentenza impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 23/02/2026, n. 596
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 596
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo