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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/08/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1998/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1998/2025, promossa con ricorso depositato il 21/05/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Paolo Valenzano;
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Paolo Valenzano;
pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LA LL (VA), in data
27 giugno 1992 (anno 1992 atto n. 17 parte II serie A); separati consensualmente con verbale in data 6 luglio 2009 omologato con decreto del 22 luglio 2009 depositato il 22 luglio 2009; con i seguenti figli maggiorenni: nato il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21 maggio 2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Nulla disporsi in ordine alle condizioni economiche e al mantenimento del figlio , Per_1 oggi economicamente indipendente.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Atti regolarmente comunicati al P.M. in data 26/05/2025, senza osservaizoni ostative pervenute).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...]
[...] Parte_2
(RO) il 25.01.1949, contratto dai coniugi in data in data 27.06.1992 in LA
LL (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
LA LL (anno 1992 atto n. 17parte II serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
pagina 2 di 3 3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1998/2025, promossa con ricorso depositato il 21/05/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Paolo Valenzano;
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Paolo Valenzano;
pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LA LL (VA), in data
27 giugno 1992 (anno 1992 atto n. 17 parte II serie A); separati consensualmente con verbale in data 6 luglio 2009 omologato con decreto del 22 luglio 2009 depositato il 22 luglio 2009; con i seguenti figli maggiorenni: nato il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21 maggio 2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Nulla disporsi in ordine alle condizioni economiche e al mantenimento del figlio , Per_1 oggi economicamente indipendente.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Atti regolarmente comunicati al P.M. in data 26/05/2025, senza osservaizoni ostative pervenute).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...]
[...] Parte_2
(RO) il 25.01.1949, contratto dai coniugi in data in data 27.06.1992 in LA
LL (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
LA LL (anno 1992 atto n. 17parte II serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
pagina 2 di 3 3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3