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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1634/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. NT OM quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da con l'Avv.to ZERBONE ANTONELLA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA A. USODIMARE 7\11 17051 ANDORA;
OPPONENTE contro
- IN PERSONA Controparte_1
DEL PRESIDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE con P.IVA_2
l'Avv.to CRISTIANA VIVIAN e con l'Avv.to DELIA CERNIGLIARO, elettivamente domiciliato in
PIAZZA MISSORI, 8 20122 MILANO;
OPPOSTO
(C. F./P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_3
ES BR nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via Pietro
Cossa n. 2; , C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 P.IVA_4
Alessandro Villa, c.f. , pec. fax C.F._1 Email_1
039.9182226, congiuntamente e/o disgiuntamente all'Avv. Ilaria Leverone, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Villa in Vimercate (MB) via Torri Bianche n.1 per procura alle liti depositata telematicamente;
RESISTENTI
- , PEC.: Controparte_3 CP_4 P.IVA_5
Email_2
- giudiziale, , PEC.: Controparte_5 CP_4 P.IVA_6
Email_3
- MATRICOLA P.EC.: CP_6 P.IVA_7 Email_4
- MATRICOLA 4989730697, PEC Controparte_7 CP_1 Email_5
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 21/02/2023, la conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 Controparte_2 Parte_2 CP_8
al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: CP_5 CP_6 Controparte_7
"Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previ gli adempimenti di rito e di legge, nonchè istruttori, questi ultimi ove ammessi come richiesti, voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
IN VIA CAUTELARE E DI SOSPENSIVA
- SOSPENDERE, inaudita altera parte, l'esecutorietà dell'avviso di addebito impugnato stante il pericolo concreto di una grave ed irreparabile danno in odio alla ricorrente, non risultando certo e sicuro sia l'an che il quantum debeatur relativamente all'ingente importo indicato nell'avviso impugnato;
AUTORIZZARE LA CHIAMATA IN CAUSA DEI TERZI, SOCIETA' APPALTATRICI:
- , PEC.: Parte_2 Email_6
2 - , PEC.: Controparte_9 P.IVA_5
Email_2
- MATRICOLA PEC.: CP_5 P.IVA_6 Email_3
- , P.EC.: CP_6 CP_4 P.IVA_7 Email_4
- , PEC.: CP_2 CP_4 P.IVA_8 Email_7
- , PEC.: Controparte_7 CP_4 P.IVA_9 Email_5 sussistendo un interesse comune alle parti sia relativo all'an che al quantum debeatur ed avendo la ricorrente necessità di essere manlevata stante la propria estraneità nei rapporti contrattuali tra le società appaltatrici e gli operai;
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE DI RITO
ACCERTARE E DICHIARARE, in favore di parte ricorrente, nullo e di nessun effetto l'avviso di addebito ed ogni altro provvedimento ad esso prodromo, connesso e\o conseguenziale, trattandosi di atti carenti di motivazione, con l'oggetto assolutamente indeterminato ed indeterminabile, privi dei requisiti di certezza e di tutela del contribuente, nonchè, di atti viziati da eccesso di potere ed illogicità manifesta e, quindi, nulli ed incapaci di produrre effetto giuridico alcuno;
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
ACCERTARE E DICHIARARE, in favore di parte ricorrente, carente in capo alla il ruolo di datore di lavoro relativamente agli operai assunti dalle società Parte_1 cooperative e, quindi, ANNULLARE ogni determinazione in merito all'obbligo contributivo, annullando l'inserimento nominativo della ricorrente negli estratti conto contributivi degli operai;
IN VIA SUBORDINATA E DI MERITO nella denegata e non creduta ipotesi in cui la ritenesse di gravare su parte ricorrente un CP_10 obbligo contributivo
ACCERTARE e DETERMINARE l'effettivo importo eventualmente dovuto, previa attuazione di tutte le compensazioni con i contributi pagati, con contestuale determinazione dei corretti importi riconosciuti a livello retributivo, attesa che nessuna pretesa è mai stata fatta valere dagli operai nei confronti della Parte_1
e, quindi,
ACCERTARE E DICHIARARE, in favore di parte ricorrente, il diritto ad essere integralmente manlevata dall'esecuzione degli eventuali obblighi contributivi dalle società appaltatrici, terze chiamate,
DICHIARANDOLE obbligate esclusive e solidali al pagamento del dovuto e, comunque,
RICONOSCENDO in favore della il diritto all'azione di regresso. Parte_1
3 Vinte le spese tutte di lite, sentenza esecutiva come per legge".
***
L'odierna controversia ha ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di addebito (di seguito AVA) notificato a ad opera di in data 12\1\2023, a mezzo del quale veniva Parte_1 CP_1 intimato il pagamento della somma di € 332.259,88 a titolo di contributi accertati e dovuti per lavoratori dipendenti relativamente al periodo compreso tra l'11\2016 ed il 9\2021.
La questione si dipana dai contratti di appalto di servizi per la fornitura di servizi di logistica, imballaggio e assemblaggio di manufatti in legno (doc. 5 fascicolo parte opponente) stipulati tra la stessa e e con affidamento in Parte_1 Parte_2 CP_7 Controparte_2 CP_7 subappalto a APA s.r.l., e APA soc. coop., oggetto di disconoscimento in sede ispettiva, CP_6 sulla presupposta applicazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 con imputazione dei rapporti di lavoro in capo alla committente, e conseguente traslazione in capo a questa degli obblighi di natura previdenziale.
Assume parte opponente che, già dalla lettura dei contratti, si evincerebbe chiaramente come nessun rapporto sia intercorso tra la e i dipendenti delle società appaltatrici, imponendo la Parte_1 committente alle appaltatrici il rispetto della normativa vigente in materia contrattuale, contributiva, assistenziale e retributiva, e intercorrendo contatti esclusivamente tra gli amministrativi della società e il preposto di ciascuna società.
In particolare, gli accertatori in sede ispettiva sarebbero giunti a conclusioni integralmente erronee, orientate e dirette a ritenere i rapporti contrattuali in questione come pseudo appalti ai sensi dell'art. 29
d.lgs. n. 276/2003, non ricorrendo alcuno degli indici semantici di disconoscimento del contratto di appalto, verificandosi, al contrario, la condizione normativa, atteso che le società appaltatrici agivano in totale autonomia ed eseguivano i progetti assegnati dalla committente, realizzando prodotti quantificabili in metri cubi.
Il verbale unico di accertamento (VUA) e l'AVA sarebbero stati concepiti in violazione della procedura legislativa, risultando violato il principio del contraddittorio, e sulla base di condotte palesemente abusive, come l'aver costretto un dipendente della società a firmare e timbrare tutti i fogli presenze, in assenza di elementi probatori sostenibili e sulla base di una visione dei fatti imposti dagli accertatori i quali avrebbero omesso di acquisire elementi e di valutare i documenti in modo oggettivo, risultando VUA e AVA viziati ed illegittimi anche sotto il profilo del quantum in essi riportato.
La società ricorrente, ha, per altro, provveduto a chiamare in causa le società appaltatrici e subappaltatrici, per essere dalle stesse manlevata in quanto effettivi ed unici datori di lavoro dei dipendenti ed unici ed esclusivi gestori del rapporto di lavoro sotto il profilo delle dinamiche
4 contrattuali a livello retributivo, contributi e gestione accessori connessi alle buste paga ed al rapporti di lavoro.
***
Osserva, di converso, l'Ente convenuto che l'attività economica della sarebbe stata Parte_1 svolta esclusivamente presso lo stabilimento produttivo sito in Gorgonzola (MI) alla via Cascina
Rafredo, 18/20 all'interno del quale operavano dipendenti assunti da terzi datori di lavoro, quest'ultimi presenti quali imprese esecutrici dei lavori coincidenti con l'oggetto sociale della medesima e con la quale la società ricorrente aveva stipulato contratti d'appalto.
All'atto dell'accesso ispettivo sarebbero stati trovati intenti a svolgere attività lavorativa, secondo le modalità esplicitate nei rispettivi verbali di primo accesso, oltre al personale dipendente della lavoratori dipendenti dalla società e ciò Parte_1 Controparte_2 Controparte_7 CP_6 in virtù dei rapporti contrattuali di seguito specificati:
• contratto di appalto per la fornitura di servizi con il P.I. Parte_2 P.IVA_4 avente ad oggetto la realizzazione dei servizi di “assemblaggio casse in legno, imballaggi industriali, magazziniere, facchinaggi, carico e scarico”, datato 01/11/2016, cui veniva dato esecuzione per il tramite della società consorziata APA soc. coop. dal 22/11/2016 al 30/05/2019, per il tramite della
Società dal 01/06/2019 al 03/12/2020, e per il tramite della Società consorziata CP_5 CP_6 dal 01/01/2021 al 14/09/2021;
• contratto di appalto per la fornitura di servizi con la soc. Real Work s.r.l.r. avente ad oggetto la realizzazione dei servizi di «assemblaggio casse in legno, imballaggi industriali, magazziniere, facchinaggi, carico e scarico, apertura sito infrasettimanale, manutenzione magazzino, gestione smaltimento, attività di pulizia, manutenzione attrezzatura, servizi sicurezza», del 26/11/2020;
• contratto di appalto per la fornitura di servizi con la soc. avente ad oggetto la Controparte_7 realizzazione dei servizi di «assemblaggio casse in legno, imballaggi industriali, magazziniere, facchinaggi, carico e scarico, apertura sito infrasettimanale, manutenzione magazzino, gestione smaltimento, attività di pulizia, manutenzione attrezzatura, servizi sicurezza», del 01/02/2021.
Tali rapporti contrattuali sono stati, sulla base delle risultanze dell'accertamento ispettivo, disconosciuti a fini previdenziali, vertendosi, secondo la posizione dell'Ente, in fattispecie di interposizione illecita da pseudo-appalto, con conseguente riscrittura dei canoni di individuazione del soggetto gravato dall'obbligo contributivo a fronte delle prestazioni di lavoro rese in tale condizione di illegittimità dai lavoratori coinvolti nell'esecuzioni delle prestazioni di lavoro oggetto dei tre appalti,
5 essendo l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'Ente previdenziale quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo.
L'attività svolta da detto personale, oltre a coincidere in tutto e per tutto con il core business dell'oggetto sociale senza possibilità di suddivisione del lavoro, di fatto unico e svolto da tutto il personale esterno, in fasi o programmi potenzialmente distinguibili e/o di separazione degli ambienti e processi di lavoro, sarebbe stata caratterizzata da rilevazione delle presenze in loco, con registrazione delle ore svolte dal personale e individuazione dell'importo della fattura sulla base della manodopera inviata, nonché utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei beni strumentali messi dell'azienda committente/utilizzatrice di manodopera.
In sintesi, pertanto:
- i lavoratori inviati dalle società appaltatrici o subappaltatrici sarebbero stati impiegati dalla società committente come operai ed impiegati tecnici nello svolgimento delle attività tipiche del ciclo produttivo, costitutive del core business della ed essenziali all'attuazione dell'oggetto Parte_1 sociale;
- i lavoratori sono risultati strutturalmente integrati nell'organizzazione aziendale della committente;
- le ore di lavoro svolte dal personale inviato dalle appaltatrici sarebbero state rilevate attraverso cartellini presenza e trasmesse dalle società utilizzatrici per la fatturazione;
- in capo alle società appaltatrici non era ravvisabile alcuna organizzazione imprenditoriale riferita all'appalto posto in essere.
***
Così riassunte le contrapposte prospettazioni delle parti, occorre dunque verificare se alla fattispecie di cui all'odierno esame sia o meno applicabile il disposto di cui all'art. 29, comma 1, del d.lgs. n.
276/2003, che recita: “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per
l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera
o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa”.
Il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione e, indirettamente, il contratto di appalto lecito da quello illecito, per il fatto che nel primo l'organizzazione dei mezzi necessari fa capo all'appaltatore.
Tale organizzazione può anche risultare – tenuto conto dell'attuale evoluzione dei sistemi produttivi, che possono essere incentrati anche solo nella razionale gestione della forza lavoro – dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto nonché
6 dall'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. L'organizzazione dei mezzi deve essere effettiva e sostanziale e può essere realizzata anche da una genuina impresa cd. “leggera” o
“dematerializzata”, in cui l'organizzazione del fattore lavoro sia prevalente sul capitale, purché idonea a soddisfare le esigenze dedotte in contratto (Trib. Roma, sez. lav., 04 maggio 2017, n. 4082).
Di conseguenza, deve considerarsi illecito l'appalto svolto a mezzo di una prestazione di lavoro subordinato ove sia del tutto assente il tratto qualificante della direzione tecnica ed organizzativa della prestazione da parte dell'appaltatore (Trib. Pisa, sez. lav., 10 luglio 2009, n. 268) e, di converso, ai fini della configurazione di un appalto lecito, occorre che vi sia una organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore che comporti sia l'esercizio di potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, sia l'assunzione del rischio d'impresa, con accertamento operato in concreto, con riferimento all'oggetto e al contenuto intrinseco dell'appalto, alle qualità professionali di coloro che prestano attività lavorativa, alle caratteristiche e alla specializzazione dell'impresa, alla possibilità che l'appaltatore abbia dato vita o meno, in caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, ad un'organizzazione lavorativa autonoma, ed abbia assunto, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al sevizio fornito.
In particolare, deve accertarsi se il committente interferisca con la direzione dei lavori, esercitando potere direttivo, di controllo e disciplinare sui lavoratori, limitandosi in questo caso alla mera assunzione, retribuzione e gestione amministrativa dei lavoratori, elementi non sufficienti a dar luogo ad un appalto genuino (Trib. Roma, sez. lav., 04 aprile 2017, n. 3213), difettando in capo all'appaltatore una autonoma organizzazione funzionale e gestionale e del rischio di impresa (Trib. Teramo, sez. lav.,
31 gennaio 2017, n. 24).
Conclusivamente, la distinzione tra appalto genuino e somministrazione illecita di manodopera è caratterizzata da relatività degli indici e dei criteri qualificatori, per cui la liceità va valutata caso per caso, in ragione delle concrete esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto. L'appalto non può essere considerato illecito tutte le volte i cui l'appaltatore conservi a sé la disponibilità dei lavoratori ed organizzi da sé i mezzi necessari per l'opera, con gestione dei lavori a proprio rischio, laddove nell'appalto di servizi non genuino il datore di lavoro fornisce i lavoratori che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore (Trib. Torino, sez. III, 21 marzo
2023, n. 1244).
L'interposizione illecita di manodopera in un contratto di appalto determina, difatti, l'instaurazione ex lege del rapporto contributivo tra l'ente previdenziale e l'utilizzatore effettivo della prestazione lavorativa
(Cass., sez. lav., 30 luglio 2024, n. 21204).
7 La dimostrazione della ricorrenza degli indici di disconoscimento della genuinità dell'appalto grava certamente sull'Ente previdenziale, che ritenga di imputare il rapporto di lavoro all'effettivo utilizzatore della prestazione, che sarà tenuto a fornire prova degli stessi con riferimento all'intera platea di lavoratori interessati dal verbale ispettivo e per l'intero lasso temporale dell'accertamento, con la precisazione che, in sede giudiziale, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro Controparte_11 presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. È corretto, pertanto, conferire alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo maggiore attendibilità, per essere state le stesse fornite nell'immediatezza del fatto, rispetto a quelle rese in sede giudiziale (Trib. Bologna, sez. lav., 18 maggio
2020, n. 178).
Ciò premesso, in linea giuridica, occorre verificare se, nel caso di specie, con riferimento alla pletora di lavoratori interessati dall'accertamento ispettivo, ricorrano gli indici semantici della genuinità dei contratti di appalto in essere tra il datore di lavoro e l'utilizzatore della prestazione, nell'ambito del complessivo sistema di terziarizzazione congegnato o se, di converso, ci si trovi al cospetto di un tipico caso di illecita somministrazione di manodopera, sotto le mentite spoglie di contratti di appalto di servizi, con conseguente logica imputazione del rapporto di lavoro in capo alla committente.
***
Al fine di verificare in concreto gli indici di genuinità (o, per converso, di illiceità) degli appalti oggetto di accertamenti di natura ispettiva, si è provveduto ad escutere plurimi testi, ed in particolare i diversi lavoratori, già ascoltati in sede ispettiva, dipendenti delle varie società interessate nell'esecuzione dei tre appalti in oggetto. Al contempo, sono stati valorizzati i dati emergenti dalla compendiosa documentazione versata in atti.
Va, innanzitutto, disconosciuto l'assunto secondo cui si registrerebbe piena coincidenza tra l'oggetto degli appalti disconosciuti (cfr. doc. 5 fascicolo parte ricorrente), vale a dire lo svolgimento di servizi di assemblaggio di casse in legno e realizzazione di imballaggi industriali e delle prestazioni accessorie
(servizi di magazzino, facchinaggio, carico e scarico, apertura sito, manutenzione, pulizia, smaltimento rifiuti) e il nucleo essenziale dell'oggetto sociale della società come risultante dalla visura camerale in atti
(doc. 12) che, diversamente da quanto assunto da appare molto più ampio rispetto all'indicazione CP_1 della «produzione di imballaggi in legno», restando irrilevante la circostanza che tale segmento di
8 lavorazioni fosse interamente svolto mediante affidamento in appalto, circostanza di per sé non sintomatica dell'assenza di genuinità dello stesso.
Ciò risulta, per altro, dalle dichiarazioni della teste che, con riferimento alle attività Testimone_1 appaltate, escludeva la partecipazione di manodopera interna, sostenendo: «queste lavorazioni venivano eseguite esclusivamente dalle cooperative, gli altri dipendenti di erano tre, eravamo in Parte_1 tre, poi c'era la persona che si occupava dell'ufficio tecnico e la persona che andava a prendere il rilievo misure e le pompe le verticali dai clienti per fare il progetto, era una persona tecnica che girava dai clienti senza il rilievo misura il progetto non poteva essere eseguito». La stessa teste evoca, sotto altro profilo, fatte salve alcune eccezioni, la tendenziale fungibilità dei diversi lavoratori rispetto alle specifiche lavorazioni da eseguire (ad es. taglio e inchiodatura).
Va, del pari, escluso che gli appalti de quibus siano qualificabili alla stregua di appalti c.d. labour intensive, vale a dire ad alta intensità di manodopera, con prevalenza quantitativa e qualitativa del lavoro personale rispetto all'utilizzo di beni materiali, categoria compatibile non soltanto con gli appalti collegati a prestazioni intellettuali di tipo specialistico, ma anche con quelli funzionali alla prestazione di servizi (ad. es. vigilanza, pulizia e assistenza) nei quali, tuttavia, diversamente da quelli in oggetto, non si registra la realizzazione di un opus, sintomatico del rilievo della quota materiale.
Occorre, dunque, alla luce di tali preliminari considerazioni, verificare se gli appalti disconosciuti da fossero o meno caratterizzati dagli indici sintomatici di non genuinità della forma contrattuale CP_1 utilizzata, disvelando un'operazione di mera fornitura di manodopera in favore della A Parte_1 ciò deve procedersi verificando gli aspetti della gestione amministrativa dei dipendenti, della conformazione della prestazione lavorativa, e dell'assunzione del rischio di impresa in capo all'appaltatore, sotto il duplice profilo della determinazione del corrispettivo e della proprietà dei beni e mezzi utilizzati.
Gestione amministrativa dei dipendenti.
Vi è traccia nelle risultanze istruttorie che la intervenisse nella fase di assunzione dei Parte_1 dipendenti delle cooperative, sostenendo o partecipando ai colloqui preassuntivi dei soggetti da impiegare nell'appalto.
Ciò risulta, ad esempio, dalle dichiarazioni del teste che affermava di aver sostenuto il Testimone_2 colloquio con un signore di nome di . Per_1 Parte_1
9 Al di là di questo aspetto, compatibile con una opzione di gradimento del committente rispetto alle maestranze presenti in azienda, l'intera fase di gestione amministrativa dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle società appaltatrici e subappaltatrice risulta essere integralmente ed esclusivamente gestita dalle società di appartenenza.
Lo stesso teste sul punto ha dichiarato: «la busta paga la mandava via email la . Testimone_2 CP_2
Per qualsiasi problema relativo, ad esempio, ad assenze ferie o altro parlavo con , avevo il CP_2 cellulare di ad esempio quando sono stato male e mi sono tirato una martellata sul dito CP_2 sono andato all'ospedale ed è stata che mi ha mandato il numero della pratica di infortunio, CP_2 queste cose le gestivano sempre loro, se ad esempio una mattina mi svegliavo con la febbre chiamavo la stessa cosa per prendere permessi per un giorno». CP_2
Tali affermazioni trovano riscontro nelle dichiarazioni dei dipendenti di «non mi Parte_1 occupavo di gestione amministrativa del personale fatta eccezione per la trasmissione delle ore di lavoro svolte, mi occupavo anche di dare comunicazione alla referente di una richiesta improvvisa, ad esempio, se stavano o se dovevano andare via la comunicavano a me se erano in malattia si interfacciano direttamente loro con la . (teste ). CP_2 Testimone_3
Analoghe dichiarazioni rendeva la teste che affermava che le assenze venivano dai Testimone_1 lavoratori comunicate alle cooperative e da queste alla società mentre le richieste di Parte_1 ferie veniva inserite direttamente dai lavoratori.
Direttive di lavoro e potere di conformazione della prestazione
Le risultanze istruttorie non consentono di affermare, al di là di ragionevoli dubbi, che le società impiegate negli appalti non avessero autonomia funzionale, in ragione dell'esercizio di un potere organizzativo e direttivo del committente nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. Ciò che sembra emergere è, viceversa, da un lato una piena autonomia delle maestranze nella realizzazione della parte dell'opus e, dall'altro, l'esistenza di un potere di conformazione della prestazione in capo a soggetti non riferibili alla stazione appaltante bensì ad altre appaltatrici, come ad esempio un tale sig. Per_2 nominato da diversi testi, che dal confronto con le dichiarazioni rese nei verbali ispettivi risulta essere Cont dipendente di , o il sig. , dipendente di . Testimone_3 CP_2
Così, ad esempio, il teste «questo che ho nominato nel verbale mi dava le Testimone_2 Per_2 indicazioni lavorative, ad esempio prendi questo bancale fai questa cassa. Quando io cominciavo la
10 mattina prendevo il foglio accanto alla porta, era il foglio di lavoro e le schede con le misure della cassa.
Io prendevo il foglio ed andavo a prendere i bancali. Io mi occupavo di costruire le casse. Erano casse di legno sul foglio c'erano scritte tutte le misure. Quando finivo portavo il materiale e poi prendevo altro materiale con altre casse da costruire».
La figura del sig. ritorna nelle dichiarazioni del teste sia pure con un ruolo
Per_2 Tes_4 meno pregnante rispetto a quanto dichiarato da Il teste sul punto affermava: «C'era il Testimone_2 sig. che era responsabile del capannone, tutti quelli che lavoravano, tranne quelli dell'ufficio
Per_2 erano coordinati da non so a quale società appartenesse C'erano i documenti di
Per_2 Per_2 ordine e i fogli nei quali erano indicato il lavoro che dovevamo fare, ce li consegnava, ma non
Per_2 diceva come fare il lavoro poiché lo sapevamo già, io facevo lo stesso lavoro a Cambiago,
Per_2 lavorava anche, tagliava il legno, lui ci dava soltanto i documenti ma non controllava il nostro lavoro
(…) quando c'era tanto da fare facevamo mezza giornata sabato, era una proposta del responsabile,
era una proposta che noi potevamo accettare oppure rifiutare». Per_2
Il teste dichiarava: «Vengo presentato a un signore della cooperativa di nome Testimone_5 Per_2 la cooperativa che mi ha assunto per lavorare alla ma non ricordo il nome della società, Parte_1 per quanto riguarda i nomi dei referenti della che mi dicevano di prendere i fogli di Parte_1 lavoro dove erano indicate le attività da svolgere, mi pare che uno si chiamasse Questo Tes_3
c'è sempre stato, finché io sono stato lì. Anche lui mi diceva di andare a prendere il foglio, Per_2 poi il lavoro lo svolgevo in autonomia. Chiedevo le ferie al referente della cooperativa, questo il mio contatto per questa cosa era lui, e mi diceva lui se potevo o non potevo stare a casa». Per_2
Tes_ Il teste confermava il riferimento del teste , dichiarando: «eravamo tre o Testimone_3 quattro di non mi ricordo precisamente, erano operai e io mi interfacciavo con loro ed ero il CP_2 portavoce della . Dovevo assistere i dipendenti della e dare tutte le informazioni CP_2 CP_2 per le lavorazioni da elaborare e facevo da assistente in magazzino. Davo anche delle indicazioni di natura tecnica sulla base di quello che c'era scritto e che vedevo sul foglio di lavorazione che davo in produzione che c'era già in produzione».
Modalità di computo ed erogazione del corrispettivo
Analoga assenza di univocità degli elementi valutativi si registra per quanto riguarda l'estremo del rischio di impresa, non essendovi emergenze evidenziarie da cui inferire l'assenza di rischio in capo alle
11 società appaltatrici, in punto di modalità di computo del corrispettivo dell'appalto e utilizzo di mezzi dell'appaltatore, pur escludendosi la natura labour intensive degli appalti de quibus.
L'analisi dei documenti contrattuali (doc. 5 fascicolo parte ricorrente) non fornisce alcuna utile indicazione in merito alle modalità di determinazione del corrispettivo, atteso che la clausola 6.0, rubricata «fatturazione e pagamento» prevede genericamente che a fronte dell'esecuzione delle attività devolute in appalto il «fornitore» avrebbe provveduto all'emissione di fattura «con periodicità mensile».
L'assunto di che per altro trova riscontro in talune delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, CP_1 secondo cui la fatturazione avrebbe avuto luogo esclusivamente sulla base delle ore di lavoro prestate dai dipendenti delle società appaltatrici, non può dirsi confermato alla luce delle risultanze istruttorie, pur emergendo traccia certa in ordine a un'attività di rilevazione delle presenze e contabilizzazione delle ore, da parte di che tuttavia non appare univocamente funzionale alla determinazione Parte_1 del corrispettivo mensile sulla base delle ore di lavoro ancorato in misura prioritaria, alla misurazione dell'opus realizzato in termini di metri cubi.
Il teste dichiarava: «confermo che mi interfacciavo con la cooperativa per Testimone_3 CP_2 dare in ufficio le eventuali ore di prestazione e poi i fogli di magazzino dei lavori che venivano messi nelle apposite cassette e davo i metri cubi e le ore di tutti noi dipendenti di ». CP_2
Di particolare rilievo appaiono, sul punto, le dichiarazioni rese dal teste , coinvolto Testimone_6 nella questione, particolarmente controversa, della collezione e timbratura dei fogli presenza in sede ispettiva.
Il in sede testimoniale, dichiarava: «Confermo il contenuto del verbale a me letto con Tes_6 alcune precisazioni: innanzitutto io non ho fornito all'ispettore alcuna documentazione ma è stato l'ispettore a stampare da una stanza accanto il documento che lui ha chiamato fogli presenze e che mi ha chiesto di sottoscrivere, lui li ha timbrati in quel momento con il nostro timbro e mi ha chiesto di firmarli quel giorno lì io non volevo sottoscrivere questi fogli mi ha obbligato a firmarli perché mi ha detto che gli servivano come documentazione che doveva reperire La seconda precisazione concerne la realizzazione dei manufatti e la fatturazione: preciso che ogni lavoratore aveva una sua scheda di lavorazione diversa col progetto contrassegnata da un numero d'ordine. C'era la vaschetta e ognuno prendeva le sue schede di lavorazione. Realizzava il progetto con le varie sezioni e quello che era indicato e su quella base si procedeva alla fatturazione delle diverse società; quindi, avveniva sulla base del progetto e del numero d'ordine».
Lo stesso teste, in sede ispettiva, sia pure in maniera non pienamente coincidente con quanto dichiarato in sede testimoniale, confermava che la fatturazione avveniva in via prioritaria sulla base dell'opera
12 realizzata e, soltanto nel caso in cui la lavorazione fosse stata svolta promiscuamente dai dipendenti di varie società, l'importo complessivo della fattura sarebbe stato suddiviso sulla base del numero di lavoratori impiegati (e, conseguentemente, delle ore di lavoro prestate), così denotando una funzione al più vicaria, in punto di determinazione del corrispettivo, delle ore di lavoro prestate.
Tali dichiarazioni non appaiono smentite dall'ulteriore dipendente di Parte_1 [...]
la quale, pur dichiarando che le ore lavorate e rilevate venivano mandate alla società per la Tes_1 fatturazione, affermava di non conoscere di preciso quali fossero gli accordi con le aziende.
***
Proprietà di mezzi, beni e attrezzature
In merito all'ulteriore aspetto concernente la proprietà dei beni, mezzi e attrezzature utilizzati nello svolgimento delle lavorazioni, non vi è dubbio in ordine alla circostanza che i DPI (guanti, scarpe antinfortunistiche e tappi per le orecchie) fossero forniti dalle società appaltatrici ai propri dipendenti
(cfr. dichiarazioni rese da Testimone_2
Lo stesso in merito ad attrezzature e beni di consumo, non confermava le dichiarazioni rese Tes_2 in sede ispettiva, nella quale aveva ricondotto i medesimi alla Sentito come teste in CP_12 giudizio dichiarava: «io utilizzavo martelli, pistola sparachiodi la gru i morsetti e i chiodi. Li ho trovati lì in azienda e non so chi li avesse forniti e messi a disposizione quando mi servivano li trovavo di là. Se mancava un guanto o lo andavo a comprare o chiamavo la cooperativa».
Analogamente, il teste parzialmente rettificando le dichiarazioni rese in sede ispettiva, Tes_4 affermava: «Ho dichiarato che i mezzi e le attrezzature erano di perché è quello che ho Parte_1 sentito dire tra colleghi ma non ho altri elementi».
Il teste , che in sede ispettiva aveva dichiarato che il pc e le altre attrezzature utilizzate erano di Tes_3 proprietà della in sede testimoniale evocava l'esistenza di un «prestito» tra Parte_1
e che lascia supporre la conclusione, tra committente e appaltatore, di un Parte_1 CP_2 contratto di comodato accessorio al contratto di appalto.
***
Emerge, dunque, conclusivamente, dalla lettura dei documenti e delle risultanze dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni rese dai testi escussi in causa, un quadro complessivo che, sotto alcuno degli indici sintomatici utili a disconoscere la genuinità dell'appalto, conferma la prospettazione dell'Ente, in sede ispettiva e giudiziale. In sintesi conclusiva, dunque, la sicura gestione amministrativa dei rapporti di lavoro in capo alle società datrici, l'assenza di alcun elemento certo che induca a ritenere l'esistenza di poteri di conformazione della prestazione dei dipendenti delle appaltatrici, mediante direttive,
13 indicazioni, esercizio del potere di controllo e disciplinare, né tantomeno a escludere l'esistenza del rischio di impresa in capo all'appaltatore, non possono che condurre all'accoglimento del ricorso, tenuto conto della ripartizione degli oneri probatori, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto, notificato alla il 12/01/2023, n. 368 2022 001799 58 dell'importo di Parte_1
€ 332.259,88.
L'accoglimento del ricorso, con assolvimento della da ogni maggio onere di natura Parte_1 previdenziale, determina l'assorbimento delle domande di manleva da questa svolte nei confronti dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nei tre appalti oggetto di disconoscimento in sede ispettiva.
La complessità della ricostruzione fattuale e giuridica della fattispecie e l'applicazione del principio dell'assorbimento, con esclusione di profili di soccombenza, inducono a ritenere sussistenti i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'avviso di addebito, notificato il 12/01/2023, n. 368 2022 001799 58 dell'importo di €
332.259,88; dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio;
riserva la pubblicazione della sentenza nel termine di giorni 60.
Milano, 23/5/2025
Il Giudice
NT OM
14
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. NT OM quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da con l'Avv.to ZERBONE ANTONELLA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA A. USODIMARE 7\11 17051 ANDORA;
OPPONENTE contro
- IN PERSONA Controparte_1
DEL PRESIDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE con P.IVA_2
l'Avv.to CRISTIANA VIVIAN e con l'Avv.to DELIA CERNIGLIARO, elettivamente domiciliato in
PIAZZA MISSORI, 8 20122 MILANO;
OPPOSTO
(C. F./P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_3
ES BR nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via Pietro
Cossa n. 2; , C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 P.IVA_4
Alessandro Villa, c.f. , pec. fax C.F._1 Email_1
039.9182226, congiuntamente e/o disgiuntamente all'Avv. Ilaria Leverone, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Villa in Vimercate (MB) via Torri Bianche n.1 per procura alle liti depositata telematicamente;
RESISTENTI
- , PEC.: Controparte_3 CP_4 P.IVA_5
Email_2
- giudiziale, , PEC.: Controparte_5 CP_4 P.IVA_6
Email_3
- MATRICOLA P.EC.: CP_6 P.IVA_7 Email_4
- MATRICOLA 4989730697, PEC Controparte_7 CP_1 Email_5
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 21/02/2023, la conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 Controparte_2 Parte_2 CP_8
al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: CP_5 CP_6 Controparte_7
"Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previ gli adempimenti di rito e di legge, nonchè istruttori, questi ultimi ove ammessi come richiesti, voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
IN VIA CAUTELARE E DI SOSPENSIVA
- SOSPENDERE, inaudita altera parte, l'esecutorietà dell'avviso di addebito impugnato stante il pericolo concreto di una grave ed irreparabile danno in odio alla ricorrente, non risultando certo e sicuro sia l'an che il quantum debeatur relativamente all'ingente importo indicato nell'avviso impugnato;
AUTORIZZARE LA CHIAMATA IN CAUSA DEI TERZI, SOCIETA' APPALTATRICI:
- , PEC.: Parte_2 Email_6
2 - , PEC.: Controparte_9 P.IVA_5
Email_2
- MATRICOLA PEC.: CP_5 P.IVA_6 Email_3
- , P.EC.: CP_6 CP_4 P.IVA_7 Email_4
- , PEC.: CP_2 CP_4 P.IVA_8 Email_7
- , PEC.: Controparte_7 CP_4 P.IVA_9 Email_5 sussistendo un interesse comune alle parti sia relativo all'an che al quantum debeatur ed avendo la ricorrente necessità di essere manlevata stante la propria estraneità nei rapporti contrattuali tra le società appaltatrici e gli operai;
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE DI RITO
ACCERTARE E DICHIARARE, in favore di parte ricorrente, nullo e di nessun effetto l'avviso di addebito ed ogni altro provvedimento ad esso prodromo, connesso e\o conseguenziale, trattandosi di atti carenti di motivazione, con l'oggetto assolutamente indeterminato ed indeterminabile, privi dei requisiti di certezza e di tutela del contribuente, nonchè, di atti viziati da eccesso di potere ed illogicità manifesta e, quindi, nulli ed incapaci di produrre effetto giuridico alcuno;
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
ACCERTARE E DICHIARARE, in favore di parte ricorrente, carente in capo alla il ruolo di datore di lavoro relativamente agli operai assunti dalle società Parte_1 cooperative e, quindi, ANNULLARE ogni determinazione in merito all'obbligo contributivo, annullando l'inserimento nominativo della ricorrente negli estratti conto contributivi degli operai;
IN VIA SUBORDINATA E DI MERITO nella denegata e non creduta ipotesi in cui la ritenesse di gravare su parte ricorrente un CP_10 obbligo contributivo
ACCERTARE e DETERMINARE l'effettivo importo eventualmente dovuto, previa attuazione di tutte le compensazioni con i contributi pagati, con contestuale determinazione dei corretti importi riconosciuti a livello retributivo, attesa che nessuna pretesa è mai stata fatta valere dagli operai nei confronti della Parte_1
e, quindi,
ACCERTARE E DICHIARARE, in favore di parte ricorrente, il diritto ad essere integralmente manlevata dall'esecuzione degli eventuali obblighi contributivi dalle società appaltatrici, terze chiamate,
DICHIARANDOLE obbligate esclusive e solidali al pagamento del dovuto e, comunque,
RICONOSCENDO in favore della il diritto all'azione di regresso. Parte_1
3 Vinte le spese tutte di lite, sentenza esecutiva come per legge".
***
L'odierna controversia ha ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di addebito (di seguito AVA) notificato a ad opera di in data 12\1\2023, a mezzo del quale veniva Parte_1 CP_1 intimato il pagamento della somma di € 332.259,88 a titolo di contributi accertati e dovuti per lavoratori dipendenti relativamente al periodo compreso tra l'11\2016 ed il 9\2021.
La questione si dipana dai contratti di appalto di servizi per la fornitura di servizi di logistica, imballaggio e assemblaggio di manufatti in legno (doc. 5 fascicolo parte opponente) stipulati tra la stessa e e con affidamento in Parte_1 Parte_2 CP_7 Controparte_2 CP_7 subappalto a APA s.r.l., e APA soc. coop., oggetto di disconoscimento in sede ispettiva, CP_6 sulla presupposta applicazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 con imputazione dei rapporti di lavoro in capo alla committente, e conseguente traslazione in capo a questa degli obblighi di natura previdenziale.
Assume parte opponente che, già dalla lettura dei contratti, si evincerebbe chiaramente come nessun rapporto sia intercorso tra la e i dipendenti delle società appaltatrici, imponendo la Parte_1 committente alle appaltatrici il rispetto della normativa vigente in materia contrattuale, contributiva, assistenziale e retributiva, e intercorrendo contatti esclusivamente tra gli amministrativi della società e il preposto di ciascuna società.
In particolare, gli accertatori in sede ispettiva sarebbero giunti a conclusioni integralmente erronee, orientate e dirette a ritenere i rapporti contrattuali in questione come pseudo appalti ai sensi dell'art. 29
d.lgs. n. 276/2003, non ricorrendo alcuno degli indici semantici di disconoscimento del contratto di appalto, verificandosi, al contrario, la condizione normativa, atteso che le società appaltatrici agivano in totale autonomia ed eseguivano i progetti assegnati dalla committente, realizzando prodotti quantificabili in metri cubi.
Il verbale unico di accertamento (VUA) e l'AVA sarebbero stati concepiti in violazione della procedura legislativa, risultando violato il principio del contraddittorio, e sulla base di condotte palesemente abusive, come l'aver costretto un dipendente della società a firmare e timbrare tutti i fogli presenze, in assenza di elementi probatori sostenibili e sulla base di una visione dei fatti imposti dagli accertatori i quali avrebbero omesso di acquisire elementi e di valutare i documenti in modo oggettivo, risultando VUA e AVA viziati ed illegittimi anche sotto il profilo del quantum in essi riportato.
La società ricorrente, ha, per altro, provveduto a chiamare in causa le società appaltatrici e subappaltatrici, per essere dalle stesse manlevata in quanto effettivi ed unici datori di lavoro dei dipendenti ed unici ed esclusivi gestori del rapporto di lavoro sotto il profilo delle dinamiche
4 contrattuali a livello retributivo, contributi e gestione accessori connessi alle buste paga ed al rapporti di lavoro.
***
Osserva, di converso, l'Ente convenuto che l'attività economica della sarebbe stata Parte_1 svolta esclusivamente presso lo stabilimento produttivo sito in Gorgonzola (MI) alla via Cascina
Rafredo, 18/20 all'interno del quale operavano dipendenti assunti da terzi datori di lavoro, quest'ultimi presenti quali imprese esecutrici dei lavori coincidenti con l'oggetto sociale della medesima e con la quale la società ricorrente aveva stipulato contratti d'appalto.
All'atto dell'accesso ispettivo sarebbero stati trovati intenti a svolgere attività lavorativa, secondo le modalità esplicitate nei rispettivi verbali di primo accesso, oltre al personale dipendente della lavoratori dipendenti dalla società e ciò Parte_1 Controparte_2 Controparte_7 CP_6 in virtù dei rapporti contrattuali di seguito specificati:
• contratto di appalto per la fornitura di servizi con il P.I. Parte_2 P.IVA_4 avente ad oggetto la realizzazione dei servizi di “assemblaggio casse in legno, imballaggi industriali, magazziniere, facchinaggi, carico e scarico”, datato 01/11/2016, cui veniva dato esecuzione per il tramite della società consorziata APA soc. coop. dal 22/11/2016 al 30/05/2019, per il tramite della
Società dal 01/06/2019 al 03/12/2020, e per il tramite della Società consorziata CP_5 CP_6 dal 01/01/2021 al 14/09/2021;
• contratto di appalto per la fornitura di servizi con la soc. Real Work s.r.l.r. avente ad oggetto la realizzazione dei servizi di «assemblaggio casse in legno, imballaggi industriali, magazziniere, facchinaggi, carico e scarico, apertura sito infrasettimanale, manutenzione magazzino, gestione smaltimento, attività di pulizia, manutenzione attrezzatura, servizi sicurezza», del 26/11/2020;
• contratto di appalto per la fornitura di servizi con la soc. avente ad oggetto la Controparte_7 realizzazione dei servizi di «assemblaggio casse in legno, imballaggi industriali, magazziniere, facchinaggi, carico e scarico, apertura sito infrasettimanale, manutenzione magazzino, gestione smaltimento, attività di pulizia, manutenzione attrezzatura, servizi sicurezza», del 01/02/2021.
Tali rapporti contrattuali sono stati, sulla base delle risultanze dell'accertamento ispettivo, disconosciuti a fini previdenziali, vertendosi, secondo la posizione dell'Ente, in fattispecie di interposizione illecita da pseudo-appalto, con conseguente riscrittura dei canoni di individuazione del soggetto gravato dall'obbligo contributivo a fronte delle prestazioni di lavoro rese in tale condizione di illegittimità dai lavoratori coinvolti nell'esecuzioni delle prestazioni di lavoro oggetto dei tre appalti,
5 essendo l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'Ente previdenziale quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo.
L'attività svolta da detto personale, oltre a coincidere in tutto e per tutto con il core business dell'oggetto sociale senza possibilità di suddivisione del lavoro, di fatto unico e svolto da tutto il personale esterno, in fasi o programmi potenzialmente distinguibili e/o di separazione degli ambienti e processi di lavoro, sarebbe stata caratterizzata da rilevazione delle presenze in loco, con registrazione delle ore svolte dal personale e individuazione dell'importo della fattura sulla base della manodopera inviata, nonché utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei beni strumentali messi dell'azienda committente/utilizzatrice di manodopera.
In sintesi, pertanto:
- i lavoratori inviati dalle società appaltatrici o subappaltatrici sarebbero stati impiegati dalla società committente come operai ed impiegati tecnici nello svolgimento delle attività tipiche del ciclo produttivo, costitutive del core business della ed essenziali all'attuazione dell'oggetto Parte_1 sociale;
- i lavoratori sono risultati strutturalmente integrati nell'organizzazione aziendale della committente;
- le ore di lavoro svolte dal personale inviato dalle appaltatrici sarebbero state rilevate attraverso cartellini presenza e trasmesse dalle società utilizzatrici per la fatturazione;
- in capo alle società appaltatrici non era ravvisabile alcuna organizzazione imprenditoriale riferita all'appalto posto in essere.
***
Così riassunte le contrapposte prospettazioni delle parti, occorre dunque verificare se alla fattispecie di cui all'odierno esame sia o meno applicabile il disposto di cui all'art. 29, comma 1, del d.lgs. n.
276/2003, che recita: “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per
l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera
o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa”.
Il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione e, indirettamente, il contratto di appalto lecito da quello illecito, per il fatto che nel primo l'organizzazione dei mezzi necessari fa capo all'appaltatore.
Tale organizzazione può anche risultare – tenuto conto dell'attuale evoluzione dei sistemi produttivi, che possono essere incentrati anche solo nella razionale gestione della forza lavoro – dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto nonché
6 dall'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. L'organizzazione dei mezzi deve essere effettiva e sostanziale e può essere realizzata anche da una genuina impresa cd. “leggera” o
“dematerializzata”, in cui l'organizzazione del fattore lavoro sia prevalente sul capitale, purché idonea a soddisfare le esigenze dedotte in contratto (Trib. Roma, sez. lav., 04 maggio 2017, n. 4082).
Di conseguenza, deve considerarsi illecito l'appalto svolto a mezzo di una prestazione di lavoro subordinato ove sia del tutto assente il tratto qualificante della direzione tecnica ed organizzativa della prestazione da parte dell'appaltatore (Trib. Pisa, sez. lav., 10 luglio 2009, n. 268) e, di converso, ai fini della configurazione di un appalto lecito, occorre che vi sia una organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore che comporti sia l'esercizio di potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, sia l'assunzione del rischio d'impresa, con accertamento operato in concreto, con riferimento all'oggetto e al contenuto intrinseco dell'appalto, alle qualità professionali di coloro che prestano attività lavorativa, alle caratteristiche e alla specializzazione dell'impresa, alla possibilità che l'appaltatore abbia dato vita o meno, in caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, ad un'organizzazione lavorativa autonoma, ed abbia assunto, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al sevizio fornito.
In particolare, deve accertarsi se il committente interferisca con la direzione dei lavori, esercitando potere direttivo, di controllo e disciplinare sui lavoratori, limitandosi in questo caso alla mera assunzione, retribuzione e gestione amministrativa dei lavoratori, elementi non sufficienti a dar luogo ad un appalto genuino (Trib. Roma, sez. lav., 04 aprile 2017, n. 3213), difettando in capo all'appaltatore una autonoma organizzazione funzionale e gestionale e del rischio di impresa (Trib. Teramo, sez. lav.,
31 gennaio 2017, n. 24).
Conclusivamente, la distinzione tra appalto genuino e somministrazione illecita di manodopera è caratterizzata da relatività degli indici e dei criteri qualificatori, per cui la liceità va valutata caso per caso, in ragione delle concrete esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto. L'appalto non può essere considerato illecito tutte le volte i cui l'appaltatore conservi a sé la disponibilità dei lavoratori ed organizzi da sé i mezzi necessari per l'opera, con gestione dei lavori a proprio rischio, laddove nell'appalto di servizi non genuino il datore di lavoro fornisce i lavoratori che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore (Trib. Torino, sez. III, 21 marzo
2023, n. 1244).
L'interposizione illecita di manodopera in un contratto di appalto determina, difatti, l'instaurazione ex lege del rapporto contributivo tra l'ente previdenziale e l'utilizzatore effettivo della prestazione lavorativa
(Cass., sez. lav., 30 luglio 2024, n. 21204).
7 La dimostrazione della ricorrenza degli indici di disconoscimento della genuinità dell'appalto grava certamente sull'Ente previdenziale, che ritenga di imputare il rapporto di lavoro all'effettivo utilizzatore della prestazione, che sarà tenuto a fornire prova degli stessi con riferimento all'intera platea di lavoratori interessati dal verbale ispettivo e per l'intero lasso temporale dell'accertamento, con la precisazione che, in sede giudiziale, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro Controparte_11 presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. È corretto, pertanto, conferire alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo maggiore attendibilità, per essere state le stesse fornite nell'immediatezza del fatto, rispetto a quelle rese in sede giudiziale (Trib. Bologna, sez. lav., 18 maggio
2020, n. 178).
Ciò premesso, in linea giuridica, occorre verificare se, nel caso di specie, con riferimento alla pletora di lavoratori interessati dall'accertamento ispettivo, ricorrano gli indici semantici della genuinità dei contratti di appalto in essere tra il datore di lavoro e l'utilizzatore della prestazione, nell'ambito del complessivo sistema di terziarizzazione congegnato o se, di converso, ci si trovi al cospetto di un tipico caso di illecita somministrazione di manodopera, sotto le mentite spoglie di contratti di appalto di servizi, con conseguente logica imputazione del rapporto di lavoro in capo alla committente.
***
Al fine di verificare in concreto gli indici di genuinità (o, per converso, di illiceità) degli appalti oggetto di accertamenti di natura ispettiva, si è provveduto ad escutere plurimi testi, ed in particolare i diversi lavoratori, già ascoltati in sede ispettiva, dipendenti delle varie società interessate nell'esecuzione dei tre appalti in oggetto. Al contempo, sono stati valorizzati i dati emergenti dalla compendiosa documentazione versata in atti.
Va, innanzitutto, disconosciuto l'assunto secondo cui si registrerebbe piena coincidenza tra l'oggetto degli appalti disconosciuti (cfr. doc. 5 fascicolo parte ricorrente), vale a dire lo svolgimento di servizi di assemblaggio di casse in legno e realizzazione di imballaggi industriali e delle prestazioni accessorie
(servizi di magazzino, facchinaggio, carico e scarico, apertura sito, manutenzione, pulizia, smaltimento rifiuti) e il nucleo essenziale dell'oggetto sociale della società come risultante dalla visura camerale in atti
(doc. 12) che, diversamente da quanto assunto da appare molto più ampio rispetto all'indicazione CP_1 della «produzione di imballaggi in legno», restando irrilevante la circostanza che tale segmento di
8 lavorazioni fosse interamente svolto mediante affidamento in appalto, circostanza di per sé non sintomatica dell'assenza di genuinità dello stesso.
Ciò risulta, per altro, dalle dichiarazioni della teste che, con riferimento alle attività Testimone_1 appaltate, escludeva la partecipazione di manodopera interna, sostenendo: «queste lavorazioni venivano eseguite esclusivamente dalle cooperative, gli altri dipendenti di erano tre, eravamo in Parte_1 tre, poi c'era la persona che si occupava dell'ufficio tecnico e la persona che andava a prendere il rilievo misure e le pompe le verticali dai clienti per fare il progetto, era una persona tecnica che girava dai clienti senza il rilievo misura il progetto non poteva essere eseguito». La stessa teste evoca, sotto altro profilo, fatte salve alcune eccezioni, la tendenziale fungibilità dei diversi lavoratori rispetto alle specifiche lavorazioni da eseguire (ad es. taglio e inchiodatura).
Va, del pari, escluso che gli appalti de quibus siano qualificabili alla stregua di appalti c.d. labour intensive, vale a dire ad alta intensità di manodopera, con prevalenza quantitativa e qualitativa del lavoro personale rispetto all'utilizzo di beni materiali, categoria compatibile non soltanto con gli appalti collegati a prestazioni intellettuali di tipo specialistico, ma anche con quelli funzionali alla prestazione di servizi (ad. es. vigilanza, pulizia e assistenza) nei quali, tuttavia, diversamente da quelli in oggetto, non si registra la realizzazione di un opus, sintomatico del rilievo della quota materiale.
Occorre, dunque, alla luce di tali preliminari considerazioni, verificare se gli appalti disconosciuti da fossero o meno caratterizzati dagli indici sintomatici di non genuinità della forma contrattuale CP_1 utilizzata, disvelando un'operazione di mera fornitura di manodopera in favore della A Parte_1 ciò deve procedersi verificando gli aspetti della gestione amministrativa dei dipendenti, della conformazione della prestazione lavorativa, e dell'assunzione del rischio di impresa in capo all'appaltatore, sotto il duplice profilo della determinazione del corrispettivo e della proprietà dei beni e mezzi utilizzati.
Gestione amministrativa dei dipendenti.
Vi è traccia nelle risultanze istruttorie che la intervenisse nella fase di assunzione dei Parte_1 dipendenti delle cooperative, sostenendo o partecipando ai colloqui preassuntivi dei soggetti da impiegare nell'appalto.
Ciò risulta, ad esempio, dalle dichiarazioni del teste che affermava di aver sostenuto il Testimone_2 colloquio con un signore di nome di . Per_1 Parte_1
9 Al di là di questo aspetto, compatibile con una opzione di gradimento del committente rispetto alle maestranze presenti in azienda, l'intera fase di gestione amministrativa dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle società appaltatrici e subappaltatrice risulta essere integralmente ed esclusivamente gestita dalle società di appartenenza.
Lo stesso teste sul punto ha dichiarato: «la busta paga la mandava via email la . Testimone_2 CP_2
Per qualsiasi problema relativo, ad esempio, ad assenze ferie o altro parlavo con , avevo il CP_2 cellulare di ad esempio quando sono stato male e mi sono tirato una martellata sul dito CP_2 sono andato all'ospedale ed è stata che mi ha mandato il numero della pratica di infortunio, CP_2 queste cose le gestivano sempre loro, se ad esempio una mattina mi svegliavo con la febbre chiamavo la stessa cosa per prendere permessi per un giorno». CP_2
Tali affermazioni trovano riscontro nelle dichiarazioni dei dipendenti di «non mi Parte_1 occupavo di gestione amministrativa del personale fatta eccezione per la trasmissione delle ore di lavoro svolte, mi occupavo anche di dare comunicazione alla referente di una richiesta improvvisa, ad esempio, se stavano o se dovevano andare via la comunicavano a me se erano in malattia si interfacciano direttamente loro con la . (teste ). CP_2 Testimone_3
Analoghe dichiarazioni rendeva la teste che affermava che le assenze venivano dai Testimone_1 lavoratori comunicate alle cooperative e da queste alla società mentre le richieste di Parte_1 ferie veniva inserite direttamente dai lavoratori.
Direttive di lavoro e potere di conformazione della prestazione
Le risultanze istruttorie non consentono di affermare, al di là di ragionevoli dubbi, che le società impiegate negli appalti non avessero autonomia funzionale, in ragione dell'esercizio di un potere organizzativo e direttivo del committente nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. Ciò che sembra emergere è, viceversa, da un lato una piena autonomia delle maestranze nella realizzazione della parte dell'opus e, dall'altro, l'esistenza di un potere di conformazione della prestazione in capo a soggetti non riferibili alla stazione appaltante bensì ad altre appaltatrici, come ad esempio un tale sig. Per_2 nominato da diversi testi, che dal confronto con le dichiarazioni rese nei verbali ispettivi risulta essere Cont dipendente di , o il sig. , dipendente di . Testimone_3 CP_2
Così, ad esempio, il teste «questo che ho nominato nel verbale mi dava le Testimone_2 Per_2 indicazioni lavorative, ad esempio prendi questo bancale fai questa cassa. Quando io cominciavo la
10 mattina prendevo il foglio accanto alla porta, era il foglio di lavoro e le schede con le misure della cassa.
Io prendevo il foglio ed andavo a prendere i bancali. Io mi occupavo di costruire le casse. Erano casse di legno sul foglio c'erano scritte tutte le misure. Quando finivo portavo il materiale e poi prendevo altro materiale con altre casse da costruire».
La figura del sig. ritorna nelle dichiarazioni del teste sia pure con un ruolo
Per_2 Tes_4 meno pregnante rispetto a quanto dichiarato da Il teste sul punto affermava: «C'era il Testimone_2 sig. che era responsabile del capannone, tutti quelli che lavoravano, tranne quelli dell'ufficio
Per_2 erano coordinati da non so a quale società appartenesse C'erano i documenti di
Per_2 Per_2 ordine e i fogli nei quali erano indicato il lavoro che dovevamo fare, ce li consegnava, ma non
Per_2 diceva come fare il lavoro poiché lo sapevamo già, io facevo lo stesso lavoro a Cambiago,
Per_2 lavorava anche, tagliava il legno, lui ci dava soltanto i documenti ma non controllava il nostro lavoro
(…) quando c'era tanto da fare facevamo mezza giornata sabato, era una proposta del responsabile,
era una proposta che noi potevamo accettare oppure rifiutare». Per_2
Il teste dichiarava: «Vengo presentato a un signore della cooperativa di nome Testimone_5 Per_2 la cooperativa che mi ha assunto per lavorare alla ma non ricordo il nome della società, Parte_1 per quanto riguarda i nomi dei referenti della che mi dicevano di prendere i fogli di Parte_1 lavoro dove erano indicate le attività da svolgere, mi pare che uno si chiamasse Questo Tes_3
c'è sempre stato, finché io sono stato lì. Anche lui mi diceva di andare a prendere il foglio, Per_2 poi il lavoro lo svolgevo in autonomia. Chiedevo le ferie al referente della cooperativa, questo il mio contatto per questa cosa era lui, e mi diceva lui se potevo o non potevo stare a casa». Per_2
Tes_ Il teste confermava il riferimento del teste , dichiarando: «eravamo tre o Testimone_3 quattro di non mi ricordo precisamente, erano operai e io mi interfacciavo con loro ed ero il CP_2 portavoce della . Dovevo assistere i dipendenti della e dare tutte le informazioni CP_2 CP_2 per le lavorazioni da elaborare e facevo da assistente in magazzino. Davo anche delle indicazioni di natura tecnica sulla base di quello che c'era scritto e che vedevo sul foglio di lavorazione che davo in produzione che c'era già in produzione».
Modalità di computo ed erogazione del corrispettivo
Analoga assenza di univocità degli elementi valutativi si registra per quanto riguarda l'estremo del rischio di impresa, non essendovi emergenze evidenziarie da cui inferire l'assenza di rischio in capo alle
11 società appaltatrici, in punto di modalità di computo del corrispettivo dell'appalto e utilizzo di mezzi dell'appaltatore, pur escludendosi la natura labour intensive degli appalti de quibus.
L'analisi dei documenti contrattuali (doc. 5 fascicolo parte ricorrente) non fornisce alcuna utile indicazione in merito alle modalità di determinazione del corrispettivo, atteso che la clausola 6.0, rubricata «fatturazione e pagamento» prevede genericamente che a fronte dell'esecuzione delle attività devolute in appalto il «fornitore» avrebbe provveduto all'emissione di fattura «con periodicità mensile».
L'assunto di che per altro trova riscontro in talune delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, CP_1 secondo cui la fatturazione avrebbe avuto luogo esclusivamente sulla base delle ore di lavoro prestate dai dipendenti delle società appaltatrici, non può dirsi confermato alla luce delle risultanze istruttorie, pur emergendo traccia certa in ordine a un'attività di rilevazione delle presenze e contabilizzazione delle ore, da parte di che tuttavia non appare univocamente funzionale alla determinazione Parte_1 del corrispettivo mensile sulla base delle ore di lavoro ancorato in misura prioritaria, alla misurazione dell'opus realizzato in termini di metri cubi.
Il teste dichiarava: «confermo che mi interfacciavo con la cooperativa per Testimone_3 CP_2 dare in ufficio le eventuali ore di prestazione e poi i fogli di magazzino dei lavori che venivano messi nelle apposite cassette e davo i metri cubi e le ore di tutti noi dipendenti di ». CP_2
Di particolare rilievo appaiono, sul punto, le dichiarazioni rese dal teste , coinvolto Testimone_6 nella questione, particolarmente controversa, della collezione e timbratura dei fogli presenza in sede ispettiva.
Il in sede testimoniale, dichiarava: «Confermo il contenuto del verbale a me letto con Tes_6 alcune precisazioni: innanzitutto io non ho fornito all'ispettore alcuna documentazione ma è stato l'ispettore a stampare da una stanza accanto il documento che lui ha chiamato fogli presenze e che mi ha chiesto di sottoscrivere, lui li ha timbrati in quel momento con il nostro timbro e mi ha chiesto di firmarli quel giorno lì io non volevo sottoscrivere questi fogli mi ha obbligato a firmarli perché mi ha detto che gli servivano come documentazione che doveva reperire La seconda precisazione concerne la realizzazione dei manufatti e la fatturazione: preciso che ogni lavoratore aveva una sua scheda di lavorazione diversa col progetto contrassegnata da un numero d'ordine. C'era la vaschetta e ognuno prendeva le sue schede di lavorazione. Realizzava il progetto con le varie sezioni e quello che era indicato e su quella base si procedeva alla fatturazione delle diverse società; quindi, avveniva sulla base del progetto e del numero d'ordine».
Lo stesso teste, in sede ispettiva, sia pure in maniera non pienamente coincidente con quanto dichiarato in sede testimoniale, confermava che la fatturazione avveniva in via prioritaria sulla base dell'opera
12 realizzata e, soltanto nel caso in cui la lavorazione fosse stata svolta promiscuamente dai dipendenti di varie società, l'importo complessivo della fattura sarebbe stato suddiviso sulla base del numero di lavoratori impiegati (e, conseguentemente, delle ore di lavoro prestate), così denotando una funzione al più vicaria, in punto di determinazione del corrispettivo, delle ore di lavoro prestate.
Tali dichiarazioni non appaiono smentite dall'ulteriore dipendente di Parte_1 [...]
la quale, pur dichiarando che le ore lavorate e rilevate venivano mandate alla società per la Tes_1 fatturazione, affermava di non conoscere di preciso quali fossero gli accordi con le aziende.
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Proprietà di mezzi, beni e attrezzature
In merito all'ulteriore aspetto concernente la proprietà dei beni, mezzi e attrezzature utilizzati nello svolgimento delle lavorazioni, non vi è dubbio in ordine alla circostanza che i DPI (guanti, scarpe antinfortunistiche e tappi per le orecchie) fossero forniti dalle società appaltatrici ai propri dipendenti
(cfr. dichiarazioni rese da Testimone_2
Lo stesso in merito ad attrezzature e beni di consumo, non confermava le dichiarazioni rese Tes_2 in sede ispettiva, nella quale aveva ricondotto i medesimi alla Sentito come teste in CP_12 giudizio dichiarava: «io utilizzavo martelli, pistola sparachiodi la gru i morsetti e i chiodi. Li ho trovati lì in azienda e non so chi li avesse forniti e messi a disposizione quando mi servivano li trovavo di là. Se mancava un guanto o lo andavo a comprare o chiamavo la cooperativa».
Analogamente, il teste parzialmente rettificando le dichiarazioni rese in sede ispettiva, Tes_4 affermava: «Ho dichiarato che i mezzi e le attrezzature erano di perché è quello che ho Parte_1 sentito dire tra colleghi ma non ho altri elementi».
Il teste , che in sede ispettiva aveva dichiarato che il pc e le altre attrezzature utilizzate erano di Tes_3 proprietà della in sede testimoniale evocava l'esistenza di un «prestito» tra Parte_1
e che lascia supporre la conclusione, tra committente e appaltatore, di un Parte_1 CP_2 contratto di comodato accessorio al contratto di appalto.
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Emerge, dunque, conclusivamente, dalla lettura dei documenti e delle risultanze dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni rese dai testi escussi in causa, un quadro complessivo che, sotto alcuno degli indici sintomatici utili a disconoscere la genuinità dell'appalto, conferma la prospettazione dell'Ente, in sede ispettiva e giudiziale. In sintesi conclusiva, dunque, la sicura gestione amministrativa dei rapporti di lavoro in capo alle società datrici, l'assenza di alcun elemento certo che induca a ritenere l'esistenza di poteri di conformazione della prestazione dei dipendenti delle appaltatrici, mediante direttive,
13 indicazioni, esercizio del potere di controllo e disciplinare, né tantomeno a escludere l'esistenza del rischio di impresa in capo all'appaltatore, non possono che condurre all'accoglimento del ricorso, tenuto conto della ripartizione degli oneri probatori, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto, notificato alla il 12/01/2023, n. 368 2022 001799 58 dell'importo di Parte_1
€ 332.259,88.
L'accoglimento del ricorso, con assolvimento della da ogni maggio onere di natura Parte_1 previdenziale, determina l'assorbimento delle domande di manleva da questa svolte nei confronti dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nei tre appalti oggetto di disconoscimento in sede ispettiva.
La complessità della ricostruzione fattuale e giuridica della fattispecie e l'applicazione del principio dell'assorbimento, con esclusione di profili di soccombenza, inducono a ritenere sussistenti i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'avviso di addebito, notificato il 12/01/2023, n. 368 2022 001799 58 dell'importo di €
332.259,88; dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio;
riserva la pubblicazione della sentenza nel termine di giorni 60.
Milano, 23/5/2025
Il Giudice
NT OM
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