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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/06/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1400/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1400/2020, promossa
DA
, con sede legale in Prato, Via Francesco Ferrucci, 92, in persona Parte_1
del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato ma material- mente congiunto all'atto d'appello dall'Avv. Maria Laura Ficola (C.F. C.F._1
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daniele Raveggi, in
[...]
50144-Firenze, Via S. Iacopino, 24.
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Giordano Balossi CP_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Federica Occhioni in Siena, Via C.
Angiolieri, 37 (pec indicata nella comparsa di costituzione di primo grado: giordano.
[...]
. Email_1
APPELLATA CONTUMACE
1 E
Controparte_2
(P.IVA ), con sede in
[...] P.IVA_1
Siena, Via Aldo Moro n. 11/13, in persona del procuratore speciale Dott. Controparte_3 giusta procura dell'8 maggio 2019 a rogito del Notaio Dott. di Siena (Rep. Persona_1
37684, Racc. 18962), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione dall'Avv. Giordano Balossi (C.F. ) del Foro di Milano C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Vittoria Moretti (C.F.
, sito in 50136 Firenze (FI), Via Giovanni Bovio n. 30. C.F._3
APPELLATA
E
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_2
con sede in Prato - Via F. Ferrucci n. 92, in persona del Curatore Dr. con Controparte_5
studio in Prato - Via F. Ferrucci n. 195/M, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Mari
(C.F. - P.I - PEC: vvocati.prato.it) C.F._4 P.IVA_3 Email_2
ed elettivamente domiciliata in Firenze - Via IX Febbraio n. 10 (Studio Fichi), giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di prosecuzione ed autorizzazione G.D.
INTERVENUTA IN PROSECUZIONE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 278/2020 del Tribunale di Siena pubblicata il 20/03/2020.
CONCLUSIONI
Per : “Si sottopone alla Corte la valutazione della sospensione del Parte_1
giudizio ex art. 295 c.p.c., anche in considerazione dei più recenti orientamenti giurispru- denziali in materia, secondo i quali in tema di applicabilità dell'art. 295 c.p.c. va superata la risalente distinzione tra pregiudizialità in senso tecnico e pregiudizialità in senso logico
– interpretata in modo “ondivago e incostante” e rivelatasi “inadeguata sul piano pratico e fonte di incertezze” (si veda Cassazione Civile n. 27927/2024 di remissione della questione alla Sezioni Unite) -, così come l'oscuro riferimento a questione indipendente, costituente però presupposto giuridico di quella controversa, ovvero a questione inidonea a dar luogo ad autonomo giudizio (in un ordinamento in cui esiste l'azione di accertamento), dovendo la
2 legge processuale “essere accessibile ai giustiziabili ed essere da loro prevedibile quanto agli effetti” (Corte CEDU, causa n. 25358/12). In subordine, nel caso in cui la Corte non volesse disporre la sospensione richiesta ex art. 295 c.p.c., nel richiamare il contenuto dell'atto di citazione in appello e le deduzioni formulate nelle note di trattazione scritta di data 20.10.2022, l'appellante in questa sede insiste per l'accoglimento delle conclusioni ed istanze (anche istruttorie, con conseguente rimessione in istruttoria), già formulate con l'atto di citazione medesimo e che devono intendersi qui integralmente trascritte e ribadite”.
Per la curatela del fallimento della società : “chiede che la causa Parte_1 venga rinviata ad altra udienza, quantomeno, in attesa dell'esito del giudizio n. 338/2025 pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1415/21 che ha pronunciato la revoca del fallimento nella dene- Parte_1
gata ipotesi in cui la richiesta di rinvio non dovesse trovare accoglimento INSISTE riportan- dosi alla Comparsa di costituzione per la prosecuzione del giudizio, per l'accoglimento di tutte le domande e delle conclusioni, che qui si abbiano come ritrascritte ed alle quali inte- gralmente ci si riporta precisandole in questa sede come in atti, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie così come formulate. Ove la causa dovesse essere ritenuta matura e quindi trattenuta in decisione si chiede sin d'ora la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.”.
Per Controparte_2
“In via preliminare e/o pregiu-
[...]
diziale: - rigettare il rilievo mosso dall'opponente circa la presunta mancata verificazione della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, in quanto inammissibile
e comunque infondato per le ragioni esposte in atto, con tutte le conseguenze di legge;
- rigettare l'eccezione di presunta carenza di legittimazione di ex art. 77 c.p.c. in CP_1
quanto infondata sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi meglio esplicati in narrativa, ritenendo essa altresì rinunciata tacitamente da in quanto non rassegnata in Parte_1
sede di conclusioni e vista la chiamata in causa diretta di _6 per come meglio esposto in atto, e per l'effetto accertare e dichiarare la piena e concreta legittimità processuale in capo alla medesima tale da ra- _6
tificare e sanare con effetto retroattivo tutte le difese e gli atti processuali svolti in primo grado da con tutte le conseguenze di legge;
- dichiarare inammissibile l'appello CP_1
3 prestato avverso la sentenza n. 278/2020, Rep. n. 460/2020, emessa dal Tribunale di Siena, nella persona della Dott.ssa Clara Ciofetti, in data 05 marzo 2020, pubblicata in data 20 marzo 2020, nell'ambito del procedimento n. R.G. 3205/2018, a norma dell'art. 348 bis
c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di acco- glimento, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza
n. 278/2020, Rep. n. 460/2020, emessa dal Tribunale di Siena, nella persona della Dott.ssa
Clara Ciofetti, in data 05 marzo 2020, pubblicata in data 20 marzo 2020, nell'ambito del procedimento n. R.G. 3205/2018, anche a norma dell'art. 342 c.p.c., in quanto manifesta- mente infondato e privo di specificità dei motivi, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
Nel merito: - nella dene- gata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato da
rigettarlo integralmente in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per Parte_1
tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 278/2020, Rep.
n. 460/2020, emessa dal Tribunale di Siena, nella persona della Dott.ssa Clara Ciofetti, in data 05 marzo 2020, pubblicata in data 20 marzo 2020, nell'ambito del procedimento n. R.G.
3205/2018; In via istruttoria: - rigettare le istanze istruttorie così come richiamate da
[...]
per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. Parte_2
278/2020, Rep. n. 460/2020, emessa dal Tribunale di Siena, nella persona della Dott.ssa
Clara Ciofetti, in data 05 marzo 2020, pubblicata in data 20 marzo 2020, nell'ambito del procedimento n. R.G. 3205/2018. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge. Si chiede, dunque, che la causa venga trattenuta in deci- sione con concessione dei termini intermedi per le memorie conclusionali e relative repli- che”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. In data 13/06/2007 la società Bes Unipersonale S.r.l. stipulò con CP_6
(infra,
[...] Controparte_2 Controparte_7
), un contratto di locazione finanziaria (identificato con il n. 1154935) in relazione ad un
[...]
immobile ad uso alberghiero-ricettivo denominato “Hotel Dora”, sito in Carrara, dell'importo
4 di euro 1.650.000,00, oltre imposte, della durata di anni 15 (mesi 180) e nel quale in data
21/09/2007 subentrò, in qualità di utilizzatrice, la società (con rapporto che da Parte_1
quel momento sarebbe stato identificato dal n. 1158334).
Con missiva del 19/04/2018 , contestato l'inadempimento _6 dell'utilizzatrice al pagamento dei canoni di locazione finanziaria, avvalendosi Parte_1
della clausola risolutiva espressa, dichiarava la risoluzione del contratto, con diffida al paga- mento dei canoni scaduti oltre spese e interessi.
In data 11/05/2018 riscontrava la lettera del 19/04/2018, contestando la Parte_1
dichiarazione di risoluzione operata da e i conteggi da questa ef- _6
fettuati, in quanto non giustificati né in relazione alle condizioni pattuite nei contratti stipulati tra le parti, data le loro illegittimità, né in relazione alle contabilizzazioni effettuate.
introduceva in forma monitoria azione di pagamento del _6
complessivo importo di euro 593.820,08, asseritamente dovuto per canoni impagati, canoni residui, spese, oltre interessi, ottenendo l'emissione dal tribunale di Siena del decreto ingiun- tivo n.924/2018 del 22/6/2018.
opponeva il decreto ingiuntivo assumendo, fra l'altro, l'applicazione di Parte_1
interessi corrispettivi e moratori usurari e la nullità del contratto di leasing privo dell'indica- zione del c.d. tasso interno di leasing.
Si costituiva in giudizio non in proprio ma in nome e per conto di CP_1
, Controparte_2 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
2. Con la sentenza n.278/2020, pubblicata il 20/03/2020, il Tribunale di Siena ha re- spinto l'opposizione assumendo, in sintesi:
(i) che la legge sull'usura non trova applicazione per gli interessi moratori;
(ii) che il contratto di leasing non è nullo per mancata indicazione del c.d. tasso leasing in quanto nel “testo negoziale sono esattamente riportati il numero, la misura e la periodicità di versamento dei singoli canoni di leasing, ciò che consentiva agevolmente all'utilizzatore di comprendere con precisione l'en-
5 tità degli oneri a proprio carico e, dunque, soddisfaceva pienamente le esi- genze di determinatezza e trasparenza cui sono funzionali le disposizioni di cui agli artt. 1346 c.c. e 117 del t.u.b”;
(iii) che, infine, in merito alle domande avanzate dalla parte attrice opponente sol- tanto nel foglio di precisazione delle conclusioni, esse risultano inammissibili poiché del tutto nuove rispetto alle difese svolte con l'opposizione al decreto ingiuntivo. Il tribunale ha così argomentato: “Come è noto, difatti, l'art. 183, co. 6 c.p.c. riconosce la facoltà di precisare o anche di modificare le do- mande, le eccezioni e le conclusioni già proposte con gli atti introduttivi: per precisazione deve intendersi un chiarimento di quanto già racchiuso nelle precedenti difese, anche con l'allegazione di fatti secondari, che non com- porta alcuna modifica dell'oggetto mediato o immediato della domanda né delle eccezioni in senso stretto;
la modifica consiste, invece, in un mutamento attenuato del petitum e della causa petendi, potendo implicare anche l'alle- gazione in giudizio di fatti storici nuovi, purché secondari e non comportanti un mutamento della domanda. Nel caso di specie, l'opponente ha contestato
l'avversa pretesa dapprima sostenendo l'illegittimità del decreto ingiuntivo, ovvero l'usurarietà degli interessi applicati, e successivamente ha eccepito
l'assenza, alla luce dei criteri espressi dall'art. 1 commi 138 e 139 della legge
124/2017, dei presupposti, sia di certezza, sia di liquidità e financo di esigi- bilità, del diritto di credito azionato dalla MPS L&F. Evidentemente le modi- ficazioni apportate da parte opponente con le memorie difensive non consi- stono in una semplice emendatio libelli, incidente solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, ma integrano una vera
e propria mutatio libelli, essendo avanzata una pretesa obiettivamente di- versa da quella originaria, mediante l'introduzione nel processo di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo (vds. in tal
6 senso Trib. Firenze Sez. III, 03.01.2017). Da qui, pertanto l'inammissibilità di tali domande”.
L'atto di appello.
3. ha proposto tempestivo appello, ritenendo la sentenza gravata er- Parte_1
rata e ingiusta, e formulando i seguenti motivi di impugnazione:
a) Con il primo motivo, in via preliminare, assume che la sentenza di primo grado sia nulla per omissione di pronuncia ex art.112 cpc sulla questione del difetto di legittimatio ad causam ex art. 77 c.p.c. e, in ogni caso, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 77
c.p.c., in comb. disp. con gli artt. 182 e 183, c. 1 c.p.c.
Al riguardo osserva che il tribunale non si è pronunciato sulla questione, peraltro esa- minabile d'ufficio, sollevata nella comparsa conclusionale di replica del 02/03/2020 ed emer- gente dalla disamina degli atti di causa in punto di mancata dimostrazione della esistenza di una procura speciale a favore di atteso che quella prodotta in giudizio con la CP_1
comparsa di costituzione del 23/01/2019 era stata rilasciata non da _6
(titolare del rapporto dedotto in causa) ma dalla diversa società sog- Parte_3
getto questo del tutto estraneo al rapporto dedotto in causa. Anche la procura alle liti conferita dal procuratore della al difensore Avv. Balossi (costituitosi per conto e nell'in- CP_1
teresse di tale asserita mandataria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.
948/2018), fa a sua volta riferimento alla procura rilasciata da NA e non da PT
. _6
Su questa questione, conclude l'appellante, il giudice di primo grado non si è affatto pronunciato.
b) Con il secondo motivo censura la decisione nella parte in cui il tribunale ha ritenuto inammissibile la richiesta di rigetto del decreto ingiuntivo opposto per sopravvenuta carenza dei requisiti del diritto di credito azionato ex art. 1, comma 138 e 139 della L. 124/2017.
Secondo l'appellante la richiesta avanzata in sede di precisazione delle conclusioni di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda di pagamento di cui al decreto ingiuntivo opposto per sopravvenuta carenza dei requisiti del diritto di credito azionato, stante la sopravvenuta restituzione in corso di causa del bene oggetto del contratto
7 di locazione finanziaria ex art. 1, comma 138 della L. 124/2017, “non è né tecnicamente né giuridicamente una “domanda” dell'opponente basata su un fatto costitutivo del diritto di cui questa ha chiesto il riconoscimento in giudizio”, come invece affermato dal giudice di prime cure. Detta richiesta difatti – secondo l'appellante – ha natura in realtà di “eccezione” in senso lato, se non di mera difesa, basata su un fatto sopravvenuto (modificativo/ impedi- tivo/oppositivo) nel corso del giudizio di opposizione, tesa semplicemente a bloccare, per gli effetti che da quel fatto (sopravvenuto) la legge fa automaticamente derivare, il riconosci- mento dell'altrui pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto e di cui è stata chiesta la revoca sin dall'origine.
c) Con il terzo motivo censura la decisione della sentenza di primo grado assumen- done la nullità per omessa pronuncia sulla questione della nullità del contratto per usurarietà degli interessi corrispettivi.
Rileva che la questione era stata posta mediante relatio alla perizia tecnica a firma del dott. allegata sia all'atto di opposizione che alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., Per_2
e che, sul punto, il tribunale non si è pronunciato.
d) Con il quarto motivo lamenta, in relazione agli interessi moratori, la violazione e/o falsa applicazione ed interpretazione dell'art. 644 c.p., della legge 108/1996 e del d.l.
394/2000, conv. nella legge 24/2001 e falsa interpretazione del d.lgs 231/2002.
Assume l'appellante che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che gli inte- ressi moratori sfuggono al perimetro d'applicazione della legge sull'usura e nel non valutare l'impatto sul TEG della risoluzione anticipata.
e) Con il quinto motivo censura la parte della sentenza relativa al rigetto della ecce- zione di indeterminatezza del tasso leasing e di violazione della normativa del testo unico bancario (artt. 1284, 1346, 1325 e 1418 c.c.; art. 117, 116 tub, in comb. disp. norme regola- mentari), assumendo che il giudice si era limitato ad una lettura formalistica del contratto e non aveva dato risposta ai numerosi interrogativi, di carattere sostanziale, da essa posti.
f) Con il sesto motivo, in via subordinata ai precedenti, denuncia la violazione dell'art.112 cpc in relazione ai rilievi formulati a loro volta in via subordinata con l'atto d'opposizione a decreto ingiuntivo.
8 Al riguardo ricorda che “al par.
1.3. dell'atto di opposizione (v. p. 16) l'opponente ha rilevato che nel decreto ingiuntivo opposto la ha rivendicato im- _6
porti che restano, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, non dovuti in ragione di addebiti ultronei operati successivamente alla dichiarazione di risoluzione del contratto di leasing per cui è causa in data 12-19/04/2018 e/o per effetto di importi non correttamente riconosciuti alla utilizzatrice nel corso del rapporto in ragione delle previsioni (autonome e separate) con riferimento all'adeguamento del corrispettivo per le indicizzazioni, per una misura non inferiore ad euro 40.393,13. Si tratta di somma che è data, nella specie, e la circostanza emerge dalle verifiche effettuate dal Dott. nella perizia allegata sub doc. Per_2
3 del primo grado di giudizio: i) per un importo non inferiore ad euro 12.293,81 per addebiti effettuati a titoli di canoni dopo la dichiarazione di risoluzione del contratto di leasing del
12-19/04/2018, come peraltro, emergenti dalla disamina dell'allegato 8) del ricorso moni- torio;
ii) per un importo non inferiore ad euro 15.228,60 per indicizzazioni non corretta- mente operate e riconosciute a fronte delle note di credito indicate nello stesso allegato 8) del ricorso monitorio, e rideterminate, secondo quanto previsto dal documento denominato
“adeguamento del corrispettivo”, di cui all'allegato 2) del ricorso, e che è accordo auto- nomo che non è stato variato nella successiva scrittura integrativa;
iii) per un importo non inferiore ad euro 12.870,72 per mancato adeguamento del corrispettivo per i primi quattro canoni dell'anno 2018. Con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto andava co- munque revocato poiché riportante una pretesa non dovuta, come da rilievi formulati dall'opponente”.
g) Con il settimo ed ultimo motivo, denuncia l'erroneità della decisione di primo grado in punto di spese di lite. Assume che “la nullità e/o erroneità della sentenza di primo grado per i motivi dedotti comporta l'illegittimità anche della condanna dell'opponente al pagamento delle spese legali e che dovrà pertanto essere riformata integralmente. Il tutto tra l'altro con condanna della , quale falsus procurator, al pagamento delle spese CP_1 legali di primo grado a favore dell'opponente, alla luce dei principi espressi in questi casi dalla Cassazione. Fermo quanto sopra, resta ad ogni modo il fatto che la condanna alle spese legali è stata disposta a favore di una parte non legittimata ex art. 77 c.p.c, per quanto esposto al par. 1) di questo atto;
il che rende comunque nulla la pronuncia sul capo della
9 condanna alle spese, non altrimenti sanabile ex tunc. In subordine, e nella misura in cui questa Corte non dovesse accogliere i motivi di appello come ivi formulati, si rileva peraltro che le spese legali sono state quantificate in una misura eccessiva e non giustificata da alcun criterio, tenuto anche conto dei parametri di legge in ragione delle fasi effettivamente svolte”.
h) Infine, l'appellante ha riproposto le istanze istruttorie non ammesse dal giudice di primo grado.
Lo svolgimento del processo d'appello.
4. Occorre dare conto che:
- dopo la notificazione dell'atto d'appello, ma prima dell'udienza di trattazione, con istanza in data 24.3.2021 rappresentava di essere stata dichiarata fallita con sen- Parte_1
tenza del tribunale di Prato n.75/2020 del 29/12/2020 e sull'assunto di avere interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo proposto anche reclamo alla dichiarazione di fallimento, chiedeva che la Corte d'Appello, preso atto dell'evento interruttivo, fissasse udienza per la prosecuzione del giudizio;
con tale istanza, riprodotto il contenuto dell'atto di appello, ag- giungeva un nuovo motivo d'impugnazione chiedendo “in via preliminare, in ragione del rilievo officioso sopra formulato, di rilevare la mancata verificazione della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis del D.lgs 28/2010 e ss. mm. per i motivi espressi
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente statuizione”;
- che in data 29-3-2021 si costituiva in giudizio in prosecuzione la
[...]
facendo proprie tutte le difese e conclusioni articolate dalla società in Controparte_8
bonis;
- che in data 1-4-2021 la Corte d'Appello, rilevato che la curatela fallimentare si era nel frattempo costituita in giudizio, dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di pro- secuzione del giudizio e confermava per la trattazione l'udienza del 9-11-2021, poi rinviata al 25-10-2022;
- che in data 4-10-2021 depositava altra istanza con la quale, dato atto che Parte_1 la Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n.1415/2021, aveva accolto il reclamo ex art.18
LF e revocato il suo fallimento, chiedeva alla Corte di Appello di Firenze che, “preso atto
10 della dichiarazione di nullità della sentenza di fallimento della come disposta Parte_1
con sentenza n. 1415/2021 da questa Corte di Appello, [di] fissare una nuova udienza per la sua prosecuzione/riassunzione, o in alternativa, confermare l'udienza del 25.10.2022 ore
9.30, con concessione di un termine per la notifica del presente atto e dell'emanando decreto al fine di sentire accogliere le conclusioni come indicate nell'atto di riassunzione del
24.03.2021”;
- che su tale istanza non veniva emesso un provvedimento di questa Corte;
- che, costituitasi in giudizio, contrastava l'appello chie- _6
dendone il rigetto;
- che non si costituiva invece in giudizio l'altra appellata, ; CP_1
- che la causa era oggetto di alcuni rinvii in attesa che la Corte di Cassazione si pro- nunciasse sul ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva accolto il reclamo ex art.18 LF;
- che con provvedimento di questa corte in data 14-11-2024, “considerato che non è ancora intervenuta la decisione della Corte di Cassazione sull'impugnazione del
[...]
ritenuto opportuno rinviare ulteriormente la decisione, con la precisa- Parte_4
zione che, data la remota iscrizione della causa, non si potrà attendere oltre la decisione della Corte di Cassazione”, la causa veniva rinviata sempre per la precisazione delle conclu- sioni l'udienza del 25.3.2025, da svolgersi con modalità cartolare;
- che all'esito di tale udienza, in cui le parti davano atto che la Corte di Cassazione con la decisione n.30696 del 29.11.2024 aveva cassato con rinvio la sentenza della Corte
d'Appello di Firenze che aveva revocato il fallimento di e che il giudizio di rinvio Parte_1
era stato riassunto, le parti rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione con termini ridotti per conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
5. Va dichiarata, in primo luogo, la contumacia di , non essendo stato CP_1 fatto prima d'ora, stante la rituale notifica dell'atto d'appello.
6. In secondo luogo, va precisato che sull'istanza in data 4-10-2021 di Parte_1
non era necessario alcun provvedimento formale di questa Corte, posto che la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, a differenza di quella dichiarativa, non determina alcuna
11 interruzione del giudizio in corso, non essendo immediatamente esecutiva: soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di revoca il fallimento viene meno e cessano i suoi effetti.
7. L'istanza di sospensione ex art.295 cpc è priva di fondamento, atteso che non sus- siste alcuna pregiudizialità tra la decisione della causa di reclamo avverso la sentenza dichia- rativa di fallimento, pendente dinanzi a questa Corte a seguito della riassunzione del giudizio proveniente dalla cassazione, e la presente causa, peraltro proposta e continuata anche dalla società in bonis, proprio per il caso in cui dovesse essere accolto il reclamo ex art.18 LF da essa proposto.
Né miglior sorte merita la richiesta di rinvio formulata dalla Curatela del fallimento di in attesa che sia definito il giudizio di reclamo ex art.18 LF: trattasi di richiesta Parte_1
non conforme alle disposizioni del codice di rito, che non prevedono una sospensione di fatto del processo.
8. Ciò premesso, va dichiarata, anzitutto, l'inammissibilità dell'ulteriore motivo d'ap- pello proposto da con il ricorso depositato in data 24-3-2021, relativo all'asserita Parte_1
nullità della sentenza di primo grado per omesso rilievo del mancato esperimento “in termini sostanziali” della mediazione obbligatoria ex art.5 d.lgs. 28/2010 e, quindi, dell'improcedi- bilità della domanda.
Tale motivo è stato formulato con un atto diverso dalla citazione in appello (iscritta a ruolo in data 21-8-2020), peraltro depositato quando era oramai maturata ogni preclusione ex artt.325 e 326 cpc (ad ulteriormente appellare).
Né è corretto assumere, come fa l'appellante nella nota scritta del 20-10-2022, che trattasi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, atteso che il contrario emerge dall'art.5 d.lgs. 28/2010: l'eccezione d'improcedibilità deve essere propo- sta dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza;
se l'eccezione è conseguente ad affermate modalità di svolgimento irrituali del procedimento di mediazione, essa va proposta dal convenuto nella prima difesa utile successiva alla chiusura del procedimento di mediazione o rilevata dal giudice nella prima udienza successiva alla chiusura del procedimento di mediazione.
12 9. L'eccezione d'inammissibilità del primo motivo d'appello, formulata da
[...]
sull'assunto che esso non si correli alla sentenza di primo grado, posto che Controparte_9
la questione con il motivo posto - sollevata in primo grado soltanto con la comparsa conclu- sionale di replica - non faceva parte dell'oggetto del giudizio e, quindi, della decisione, è infondata e va respinta.
Tale eccezione non coglie nel segno perché viene in rilievo un difetto di rappresen- tanza della parte che attiene ai presupposti processuali (capacità processuale) e può essere rilevato in ogni stato e grado del procedimento.
In merito al fondamento di tale eccezione va ricordato che il decreto ingiuntivo era stato chiesto in proprio da e che, invece, nel giudizio d'opposi- _6
zione a decreto ingiuntivo dalla debitrice introdotto, si era costituita , non in CP_1
proprio ma quale mandataria con rappresentanza di . _6
In altre parole, la parte ingiungente si era costituita nel giudizio di opposizione a de- creto ingiuntivo per mezzo di mandatario con rappresentanza. Tuttavia, come rilevato da parte opponente con la comparsa conclusionale di replica depositata in primo grado, la pro- cura in atti prodotta da non era stata rilasciata da ma CP_1 _6
da altro soggetto, ovvero da Parte_3
Tuttavia, la costituzione in appello direttamente di , con _6
l'esplicita dichiarazione di voler ratificare in ogni caso l'operato del falsus procurator, vale a sanare ex tunc il difetto di rappresentanza ex art.77 e 182 cpc.
Sovviene, al riguardo, il noto insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent.
n.3248/2016), secondo cui “Il difetto di rappresentanza processuale della parte può essere sanato in fase di impugnazione, senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie, e, qualora la contestazione avvenga in sede di legittimità, la prova della sussistenza del potere rappresentativo può essere data ai sensi dell'art. 372 c.p.c.; tuttavia, qualora il rilievo del vizio in sede di legittimità non sia officioso, ma provenga dalla controparte, l'onere di sana- toria del rappresentato sorge immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un ter- mine, che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chia- mato a contraddire”.
13 Nel caso di specie, parte appellante aveva sollevato la questione in primo grado sol- tanto con la comparsa conclusionale di replica. Il Giudice avrebbe dovuto rimettere sul ruolo la causa e dare un termine alla controparte per replicare alla questione ed eventualmente de- positare la procura corretta oppure un atto di ratifica del rappresentato. Ciò non è stato fatto con la conseguenza che, in conformità all'insegnamento della Corte di Cassazione,
[...]
ha provveduto alla ratifica con il primo atto processuale utile, costituito _6 dalla comparsa di costituzione nel giudizio d'appello.
10. Il secondo motivo d'appello è invece fondato.
Diversamente da quanto reputato dal tribunale, con la richiesta formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni di rigetto del decreto ingiuntivo opposto per sopravvenuta carenza dei requisiti del diritto di credito azionato ex art. 1, comma 138 e 139 della l.
124/2017, la società opponente non poneva alcuna nuova domanda.
La parte dava atto che nelle more del procedimento (e precisamente in data
15.11.2019) era intervenuta la riconsegna del bene oggetto di leasing e ciò lo faceva alla prima udienza successiva utile, che era quella del 12-12-2019 di precisazione delle conclu- sioni. In tale udienza, rappresentata la circostanza sopravvenuta, poneva poi la correlata que- stione dell'applicazione della nuova normativa introdotta in materia di leasing.
Così deducendo, la parte non faceva che porre una questione di diritto in ordine all'ap- plicabilità o meno dello ius superveniens di cui alla legge n. 124 del 2017 che, ai commi 138
e 139 dell'art.1, ha dettato una disciplina unica per l'ipotesi della risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore, individuando tra le altre cose gli importi richie- dibili dal concedente.
10.1. Ciò premesso, la difesa è però infondata nel merito.
Va anzitutto evidenziato che è illogico l'assunto secondo cui il credito, liquido ab origine, sarebbe divenuto illiquido in corso di causa per effetto della restituzione del bene oggetto del contratto di leasing.
Se un credito è liquido al momento della proposizione del ricorso monitorio, esso conserva tale carattere anche nel corso del giudizio d'opposizione e non vi è fatto sopravve-
14 nuto che possa incidere sulla circostanza de qua. Semmai, da un punto di vista logico-giuri- dico, può valere la soluzione opposta, e cioè che un credito illiquido al momento della pro- posizione del ricorso monitorio possa diventare liquido nel corso del giudizio di opposizione.
In realtà, così deducendo l'opponente/appellante pone un tema che aveva rilievo fin dalla proposizione del ricorso monitorio, che può essere sintetizzato in questi termini: (i) applicabilità o meno della L.124/2017 ai rapporti pregressi;
(ii) configurazione ad opera di tale legge del diritto del concedente al pagamento come credito illiquido o inesigibile sino alla restituzione del bene e alla sua successiva vendita.
10.1.1. Sulla prima questione, com'è noto, si sono già pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno stabilito che la L.124/2017 non trova applicazione per i contratti di leasing già risolti prima dell'entrata in vigore di tale legge (27-8-2017).
Per contro essa trova applicazione ai contratti antecedenti che siano stati risolti dopo l'entrata in vigore della stessa legge.
Nel caso di specie è pacifico che il contratto sia stato risolto in data in data 19-4-2018 in forza di clausola risolutiva espressa e che, quindi, essendo la risoluzione successiva all'en- trata in vigore della L.124/2017, essa soggiace alla relativa disciplina. Né ha rilievo, per per- venire ad una diversa conclusione (come invece argomentato dall'appellata), la circostanza che i fatti di inadempimento (mancato pagamento dei canoni), che hanno giustificato la riso- luzione del contratto, fossero anche antecedenti all'entrata in vigore della L.124- 2017, uni- camente rilevando il momento in cui la risoluzione contrattuale è intervenuta, ovvero se prima o dopo l'entrata in vigore della legge de qua (cfr., in termini, fra le altre, Cass.
S.U.2061/21; 26531-21; 7367-23; Cass. civ. 7527-24).
Ne discende che alla risoluzione del contratto de quo trova applicazione l'art.1, co.138-139 della L.124/2017.
10.1.2. Anche sulla seconda questione, ovvero se la legge 124-17 abbia configurato il diritto del concedente al pagamento come credito illiquido o inesigibile sino alla restitu- zione del bene e alla sua successiva liquidazione, ha già avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, che con la decisione 22731/19 ha affermato: “Trattandosi di normativa volta
a regolare in via generale gli effetti economici della risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore deve ritenersi che essa sia applicabile anche nei giudizi in
15 corso, pur se pendenti nella fase di legittimità bastando che la nuova normativa interferisca con le questioni ancora dibattute. L'applicabilità della nuova disciplina nella vicenda in esame non incide tuttavia sul risultato finale, in quanto la clausola del contratto di leasing che consente in caso di risoluzione di pretendere il valore attualizzato dei canoni a scadere appare in linea con il comma 138 dell'art. 1 che legittima il concedente a pretendere anche
"....i canoni a scadere, solo in linea capitale". Così come il comma 138, anche la clausola n.
21 prevede che alle ragioni creditorie della concedente si contrapponga il diritto dell'utiliz- zatore di pretendere il ricavato della vendita dell'immobile. L'unica differenza è che il comma 138 afferma il diritto dell'utilizzatore sul ricavato della vendita e stabilisce che il concedente deve corrispondere tale ricavato dedotte le somme dovute per canoni scaduti e non pagati mentre la clausola n. 21 individua prima le ragioni di credito del concedente e prevede che, solo una volta soddisfatte queste ultime, l'utilizzatore ha diritto a richiedere il controvalore del ricavato della vendita senza possibilità di opporre in compensazione il cre- dito. Senonchè il meccanismo normativo funziona ed ha un senso se l'utilizzatore restituisce il bene, perché solo in tale caso il concedente è messo in condizioni di vendere il bene e di corrispondere il ricavato all'utilizzatore. Se questo non accade l'iter si inceppa. Orbene la ratio legis, evidenti ragioni di logica e un'interpretazione ispirata ai principi di buona fede
e correttezza impediscono di pensare che l'utilizzatore possa beneficiare dei propri inadem- pimenti appunto per bloccare tutto, negando alla concedente la corresponsione dei canoni scaduti, di quelli da scadere e di tutto il resto che le spetta. La restituzione del bene è il presupposto per l'esercizio dei diritti da parte dell'utilizzatore, diversa conclusione non avrebbe senso. Nel caso in esame, dove è pacifico che la restituzione non sia avvenuta, non si può ostacolare il diritto della concedente al pagamento della penale contrattuale. Da qui
l'infondatezza della doglianza”.
Facendo applicazione di tali condivisibili principi, deve osservarsi:
1) che il contratto di leasing in atti regola all'art.17 gli effetti della risoluzione antici- pata prevedendo l'obbligo dell'utilizzatore: (a) di restituire il bene immobile entro 60 giorni dalla risoluzione libero da persone e cose;
(b) di corrispondere al concedente le spese soste- nute per l'eventuale recupero e riparazione del bene;
(c) di versare i corrispettivi scaduti e non pagati, maggiorati degli interessi di mora nella misura indicata all'art.4 delle condizioni
16 generali di contratto;
(d) in caso di ritardata restituzione del bene e fino alla sua riconsegna, di pagare, a titolo di indennità, un importo pari al corrispettivo periodico convenuto oltre agli interessi di mora;
(e) di versare i canoni a scadere, attualizzati al tasso indicato nell'art.7 delle condizioni generali;
2) che sempre all'art.17 il contratto di leasing prevede che dal totale delle somme dovute dall'utilizzatore verrà dedotto quanto eventualmente ricavato dalla vendita dei beni
(al netto dell'IVA) o il diverso importo assunto a base di calcolo per la loro diversa ricollo- cazione, e quanto eventualmente ricevuto a titolo di risarcimento e/o indennizzo assicurativo.
E' precisato che “la TE avrà diritto a trattenere tutte le somme corrispostele dall'Utilizzatore a qualunque titolo. E' fatto salvo il diritto della TE stessa al risar- cimento dei maggiori danni conseguenti alla risoluzione del presente contratto. Ove poi la
TE, per effetto dei pagamenti ricevuti e della vendita dei beni oggetto del contratto
o della loro ricollocazione a terzi, ricavi un importo superiore a quanto dovutole così come previsto dal presente contratto, tale eccedenza verrà riconosciuta all'Utilizzatore”. Infine, salvo che la vendita o ricollocazione dei beni avvenga a mezzo commissionario o altro ausi- liario nominato dal giudice, è disciplinato un procedimento di vendita che prevede la preven- tiva informazione all'utilizzatore, con possibilità di quest'ultimo d'indicare il nominativo di eventuale acquirente a condizioni migliori.
E' evidente che il regolamento convenzionale, in punto di effetti economici per il caso di risoluzione anticipata, è corrispondente a quello poi previsto dalla L.124-17, con l'unica differenza, già colta nel precedente del giudice di legittimità sopra indicato, che il comma
138 afferma il diritto dell'utilizzatore sul ricavato della vendita e stabilisce che il concedente deve corrispondere tale ricavato dedotte le somme dovute per canoni scaduti e non pagati, mentre la clausola n. 17 prevede che le ragioni dell'utilizzatore trovino tutela (eventuale), in considerazione dell'esito della ricollocazione del bene, soltanto una volta soddisfatte quelle del concedente.
Ma ciò non pone particolari problemi perché, come osservato dalla corte di legitti- mità, “il meccanismo normativo funziona ed ha un senso se l'utilizzatore restituisce il bene, perché solo in tale caso il concedente è messo in condizioni di vendere il bene e di corri- spondere il ricavato all'utilizzatore. Se questo non accade l'iter si inceppa. La ratio legis,
17 evidenti ragioni di logica e un'interpretazione ispirata ai principi di buona fede e correttezza impediscono di pensare che l'utilizzatore possa beneficiare dei propri inadempimenti ap- punto per bloccare tutto, negando alla concedente la corresponsione dei canoni scaduti, di quelli da scadere e di tutto il resto che le spetta. La restituzione del bene è il presupposto per
l'esercizio dei diritti da parte dell'utilizzatore, diversa conclusione non avrebbe senso”.
Pertanto, posto che al momento della proposizione del ricorso monitorio, e nonostante le diffide in atti della concedente, l'opponente non aveva ancora restituito il bene, non può ritenersi che il credito fosse illiquido o inesigibile.
In sintesi, la fattispecie in esame è del tutto equivalente, anche per formulazione delle clausole del contratto di leasing, a quella già esaminata dalla Corte di Cassazione nel prece- dente sopra richiamato, con l'unica variante che nel caso di specie la restituzione del bene è poi avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, appena un mese prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tale variante, a parere di questa Corte, non vale a rendere illiquido o inesigibile il credito perché, come sopra detto, un credito liquido ab origine non può divenire illiquido o inesigibile nel corso del giudizio (semmai era tale ab origine, circostanza tuttavia da esclu- dere nel caso di specie alla luce del sopra richiamato precedente della corte di legittimità).
Ammettere il contrario significherebbe consentire all'utilizzatore di beneficiare dei propri inadempimenti per bloccare tutto e farlo addirittura in un momento in cui, come nel caso di specie, il processo era prossimo alla sua conclusione. Significherebbe dare una lettura della norma che si presta a facili strumentalizzazioni.
La soluzione adottata dalla Corte di legittimità, e condivisa da questo giudice d'ap- pello, semplicemente implica che, in caso di mancata restituzione immediata del bene, resta fermo il diritto al pagamento dei canoni scaduti e di quelli a scadere attualizzati, e che in un secondo momento (se e quando avverrà la riconsegna del bene e la sua ricollocazione) il concedente sarà tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto eventualmente ricavato in ec- cesso dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato (dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione
18 finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua con- servazione per il tempo necessario alla vendita).
D'altro canto, tale soluzione è stata predicata dalla Corte di Cassazione anche in re- lazione a casi di risoluzione di leasing traslativi i cui presupposti si siano verificati anterior- mente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, ai quali si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c.: la corte ha affermato che “ove detta risoluzione consegua all'inadempimento dell'utilizzatore, dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio con- trattuale discende che egli abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa resti- tuzione del bene, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l'equo compenso spettantegli per il godi- mento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto” (cfr., fra le altre, Cass. civ. 9210-22).
In conclusione, l'eventuale credito dell'utilizzatore, nemmeno coltivato in questa sede, potrà essere fatto valere in separato giudizio. Inoltre, nei rapporti con la curatela falli- mentare questo comporta che il credito della concedente resta accertato, ai fini dell'art.93, co.3 n.3 L.F., nella misura dichiarata con la sentenza del giudice ordinario, fermo restando che l'ammissione al passivo (ex art.72 quater) deve avvenire per la differenza tra tale credito e quanto ricavato dalla nuova collocazione del bene (e, fino a quando tale collocazione non avvenga, tale importo può essere determinato in via provvisoria di comune accordo o me- diante perizia su incarico dello stesso curatore, fermo restando gli eventuali conguagli al mo- mento del riparto).
11. Il terzo e quarto motivo d'appello possono essere esaminati congiuntamente po- nendo il medesimo tema dell'usurarietà degli interessi (corrispettivi o moratori) previsti dal contratto.
I motivi vanno respinti.
Vero che il giudice di primo grado non ha dato risposta alle questioni poste in tema di interessi corrispettivi e ha adottato, quanto agli interessi moratori, una soluzione dottrinale e giurisprudenziale (quella che riteneva che la legge sull'usura non si applicasse agli interessi moratori) che non è stata poi recepita dalle S.U. delle Corte di Cassazione, ma è altrettanto vero che la decisione può essere confermata con queste integrazioni della motivazione.
19 11.1. Quanto agli interessi corrispettivi, l'appellante ricorda che aveva posto in primo grado il tema dell'usurarietà rimandando alla perizia tecnica a firma del dott. pro- Per_2
dotta con l'atto di citazione e riprodotta con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
In tale perizia, secondo l'appellante, la verifica del reale tasso che determina gli inte- ressi corrispettivi inclusi nel piano di rimborso pattuito, ovvero in base all'importo erogato e ai canoni convenuti, a fronte della operazione finanziaria oggetto del contratto del
13/06/2007, aveva fatto emergere che il reale tasso nominale annuo ed effettivo era pari al
10,21%, superiore al tasso soglia di usura pari al 9,51%.
Inoltre, la verifica del piano di ammortamento formato dalla banca nel corso del rap- porto e consegnato alla cliente a seguito di richiesta ex art. 119 TUB aveva fatto emergere che il reale tasso effettivo applicato da e che chiude l'operazione _6
con gli interessi pretesi ed applicati dalla stessa è pari al 10,8654%.
In questo senso, secondo l'appellante, il documento consegnato dalla banca, ripor- tando un nuovo allungamento del piano a cavallo tra il secondo e terzo trimestre 2009, era indicatore della sussistenza di una ulteriore e nuova pattuizione avvenuta in tale periodo quando i tassi soglia usura erano fissati nella misura del 7,9625% e del 8,0875%.
Gli assunti sono infondati.
In ordine al primo rilievo, come risulta pianamente dalla perizia di parte, il tecnico è arrivato alla sua conclusione rideterminando l'asserito reale tasso in forza di uno sviluppo del piano di ammortamento che prevede l'utilizzo del regime finanziario dell'interesse sem- plice, e ciò sull'assunto che tale metodologia sia quella più coerente con il disposto dell'art.1283 c.c.
In altre parole, il perito di parte non ha confrontato il tasso d'interesse corrispettivo indicato in contratto (Tasso Annuo Effettivo del 5,8420% - nominale pari al 5,691%) con quello usura, ma ha prima rideterminato tale tasso alla luce di un piano finanziario basato sull'interesse semplice e poi lo ha confrontato con il tasso soglia usura.
Anche il secondo rilievo sconta lo stesso approccio metodologico.
Tale approccio è tuttavia distonico rispetto a quello risultante dalle Istruzioni della
Banca d'Italia di rilevazione dei tassi usurari del 2006, ratione temporis applicabili, che, per
20 un'operazione di finanziamento riconducibile al contratto di leasing, prevedono una metodo- logia di rilevazione che si basa su una formula di calcolo del TEG (analoga a quella del
TAEG), che prevede l'interesse composto ed è la seguente:
Procedere al calcolo del TEG del singolo rapporto con una metodogia diversa da quella di rilevazione della Banca d'Italia è distonico non solo rispetto a tutta la giurisprudenza dell'ultimo decennio della Corte di Cassazione, basata sul principio di simmetria, ma rispetto alla stessa legge sull'usura (L.108/96) che rimanda alle rilevazioni fatte dalla Banca d'Italia.
Sostenere, come implicitamente fa l'appellante, che tale metodologia non sarebbe conforme alla L.108/1996, significa porre il tema della legittimità delle Istruzioni di rilevazione della Banca d'Italia e dei dipendenti decreti del Ministero del Tesoro di rilevazione dei tassi soglia che su di essa si basano. Il che non porterebbe comunque lontano: se tali decreti fossero illegittimi, mancherebbe la stessa pietra di paragone per la soglia usura;
se tali decreti illegittimi dovessero essere riemessi sulla base di una diversa metodologia di
21 rilevazione, è evidente che il risultato finale cambierebbe e non di poco con un'innalzamento dei TEGM e un conseguente innalzamento dei tassi soglia usura. Tuttavia, mutando in aumento i tassi soglia, il TEG del singolo rapporto resterebbe (per proprietà transitiva) comunque inferiore ai nuovi tassi soglia.
In questo senso, sia pure con riferimento ai rapporti regolati in conto corrente, la Corte di Cassazione ha ancora di recente significativamente affermato: “In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso” (cfr.,
Cass. civ.5282-24, 29794-24).
11.2. Quanto all'usurarietà degli interessi moratori, l'appellante non si misura con la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( n. 19597/2020) che ha stabilito: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'ap- plicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori profes- sionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incre- mentato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolle- ranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effet- tuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usura- rietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori
22 non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, occorre considerare che:
i) il contratto di locazione finanziaria fu concluso in data 13.6.2007; il tasso di mora alla stipula era pari al 12% (come risulta dal contratto e ritenuto anche dal perito di parte opponente, v. doc.3 allegato all'atto di opposizione);
ii) in quel momento, come da rilevazione del Ministero del Tesoro per il secondo trimestre 2007, allegata alla perizia di parte, il TEGM per le operazioni di leasing, di importo superiore a euro 50.000,00, era pari al 6,34%; lo stesso decreto individuava in 2,1 punti percentuali l'aumento, rispetto al tasso corri- spettivo, previsto per gli interessi moratori;
ne risulta che il tasso soglia usura per gli interessi moratori (infra, TSUM), calcolato secondo le indicazioni delle
S.U. della Corte di Cassazione, era pari al 6,34%+2,1%+ aumento della metà, ovvero il 12,66%.
Pertanto, l'interesse moratorio convenzionale al momento della conclusione del con- tratto de quo, pari al 12%, era inferiore al TSUM (12,66%).
Tale conclusione può ripetersi:
(i) anche per la c.d. scrittura integrativa dell'11/09/2008, ove secondo l'assunto dell'appellante è contenuta la pattuizione di interessi di mora con un tasso del 12,25% a fronte di un tasso soglia stabilito dal decreto ministeriale vigente al momento della stipula
(11/09/2008) con riferimento alla relativa categoria di operazione creditizia (i.e. leasing im- mobiliari per importi superiori ad euro 50.000,00) del 10,635%. Quest'ultimo (TSU) non considera l'aumento di 2,1% previsto dal decreto ministeriale, sicché ancora una volta l'as- sunto è infondato, frutto di un errore metodologico, che compara il tasso moratorio del sin- golo rapporto con il TSU e non con il TSUM;
(ii) anche in relazione alle considerazioni svolte circa il TUS esistente al momento del subentro della società nel rapporto oggetto di locazione finanziaria, avve- Parte_1
nuto in data del 21-9-2007, possono ripetersi le stesse conclusioni. Anche volendo seguire l'appellante nel suo ragionamento il tasso contrattuale degli interessi di mora era fissato (sem-
23 pre) nella misura del 12%, a fronte di un tasso soglia usura moratorio (cioè inclusivo dell'au- mento di 2,1 punti percentuali e dell'ulteriore aumento della metà) del 13,20%. Peraltro, nemmeno è sostenibile che la verifica del tasso soglia vada fatta alla data del subentro, perché rileva unicamente la data di sottoscrizione del contratto di leasing, il mutamento soggettivo non rilevando ai fini de quibus.
11.3. L'appellante aveva poi evidenziato nel corso del giudizio di primo grado, me- diante relatio alla perizia del proprio tecnico:
(a) che “il TEG del contratto di locazione finanziaria del 13/06/2007 ricavato in con- seguenza dell'impatto economico racchiuso nella clausola che disciplina gli effetti econo- mici della risoluzione anticipata del contratto e di cui all'art. 17 delle condizioni generali di contratto risulta pari, a fronte di un tasso soglia fissato nella misura del 9,51%, i) vuoi al
35,10%, in ipotesi di risoluzione contrattuale alla scadenza del sesto canone di leasing;
ii) vuoi al 18,96%, in ipotesi di risoluzione contrattuale alla scadenza del dodicesimo canone di leasing”;
(b) che “il TEG della scrittura integrativa dell'11/09/2018 ricavato in conseguenza dell'impatto economico racchiuso sempre nella clausola che disciplina gli effetti economici della risoluzione anticipata del contratto e di cui all'art. 17 delle condizioni generali di con- tratto risulta pari, a fronte di un tasso soglia fissato nella misura del 10,63%, i) vuoi al
12,74%, in ipotesi di risoluzione contrattuale alla scadenza del sedicesimo canone di lea- sing;
ii) vuoi all'11,80%, in ipotesi di risoluzione contrattuale alla scadenza del diciottesimo canone di leasing”.
Gli assunti sono infondati, frutto ancora una volta di un errato approccio metodologico che non si misura con la oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la verifica del tasso soglia va fatta al momento della conclusione del contratto, senza che rile- vino eventuali effetti economici in dipendenza di ipotetiche risoluzioni anticipate del rap- porto contrattuale in questo o quel momento (arbitrariamente scelto dalla parte interessata)
e/o dell'applicazione di eventuali clausole penali.
E' stato affermato che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli
24 interessi (corrispettivi o moratori) con la commissione di estinzione anticipata del finanzia- mento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cfr, fra tante, Cass. civ. Cass.27139-24; Cass.26862-24; Cass. civ. 36404-23; Cass. civ. 23866-22).
Nelle citate pronunce, e in altre che hanno affermato il medesimo principio, la Corte di
Cassazione si è fatta carico di spiegare la diversità di regime tra interessi corrispettivi, inte- ressi moratori e commissione (o penale) per l'estinzione anticipata del finanziamento, rimar- cando la rilevanza, ai fini della legge sull'usura, della differenziazione delle componenti del costo del credito, e sancendo, quale precipitato del principio di simmetria, l'impossibilità di procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi o interessi moratori con la penale per estinzione anticipata, costituendo, quest'ultima, nient'altro che una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. Proprio in ragione della finalità perseguita la commissione in esame non è col- legata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n.
185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella. All'ampio percorso motivazionale delle sentenze di legittimità sopra citate, ai principi in esse affermati e da esse desumibili, non resta, pertanto, che rinviare ex art.118 disp. att. cpc.
12. Con il quinto motivo l'appellante censura il capo della sentenza relativo al rigetto dell'eccezione di indeterminatezza del tasso leasing e di violazione della normativa del testo unico bancario (artt. 1284, 1346, 1325 e 1418 c.c.; art. 117, 116 tub, in comb. disp. norme regolamentari), assumendo che il giudice prime cure si è limitato ad una lettura formalistica del contratto e non ha dato risposta ai numerosi interrogativi, di carattere sostanziale, in punto
25 di indeterminatezza del c.d tasso interno del leasing e conseguente violazione dell'art.117
TUB.
Secondo l'appellante il giudice di primo grado non ha correttamente valutato che un contratto quale quello per cui è causa viola, comunque, la normativa di ordine pubblico posta a tutela della trasparenza bancaria, oltre che della corretta determinazione o determinabilità delle condizioni del prestito, non rispettando le prescrizioni imposte dalla legge.
Secondo l'appellante nel contratto e nelle relative scritture integrative, in particolare:
i) è omessa l'indicazione del tasso leasing, per quanto imposto dall'art.117 TUB in comb. disp. con la Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21.4.1999, 9° aggiornamento del
25.07.2003, all'art. 3 della Sezione III, Titolo X e art.
3.1. della Sezione II, Titolo X;
e ciò sia nel contratto originario del 13/06/2007, sia nella successiva modifica del contratto datata
11.09.2008, che ha variato, maggiorandolo, il corrispettivo totale della locazione finanziaria, intervenendo sugli importi periodici dei singoli canoni corrispettivi mensili;
ii) è carente, nella variazione contrattuale avvenuta in data 11.09.2008, con effetti anche sull'art.3 delle condizioni particolari di contratto originarie, l'indicazione oltre che del tasso leasing sopra menzionato, anche di un qualsiasi tasso, sia esso Nominale o Effettivo che legittimi gli interessi che dovranno maturare sul capitale;
iii) è assente alcuna pattuizione di condizioni univoche ed essenziali in ordine alle modalità di rimborso del finanziamento nel suo evolversi, considerando anche il fatto che si tratta di operazione a tasso indicizzato, ovvero con canoni periodici che variano nel tempo in base a un valore medio di parametro, la cui media statistica non è neppure identificata con un criterio univoco per essere determinata senza adottare criteri soggettivi;
iv) è omessa la pattuizione del regime finanziario dell'interesse da adottare (se sem- plice o composto, o altro regime) per la formula dell'attualizzazione delle rate, non risultando neppure allegato alcun piano di ammortamento originario da cui evincere le dette condizioni.
Il motivo è complessivamente infondato.
Ad integrazione e migliore esplicitazione di quanto indicato della sentenza di primo grado va aggiunto quanto segue.
Il contratto di leasing del giugno 2007 indica e precisa:
26 (i) all'art.1, l'oggetto del contratto (porzione di bene immobile a destinazione alber- ghiera, meglio individuata in contratto per dati catastali e ubicazione) e il costo d'acquisto del bene (euro 1.650.000,00) al netto dell'IVA e oltre le imposte ipotecarie, catastali e di registro, che sono separatamente indicate, per un costo totale dell'investimento (al netto dell'IVA) di euro 1.683.186,00;
(a) all'art.2, la durata complessiva dell'operazione (180 mesi);
(b) all'art.3, il corrispettivo complessivo per l'intera durata della locazione finanzia- ria, pari a euro 2.111.287,37, oltre IVA, da pagarsi in 180 rate mensili, la prima delle quali di euro 363.168,00 (+IVA) e le rimanenti n.179 dell'importo di euro
9.766,03, oltre IVA;
il prezzo di riscatto finale del bene pari ad euro 363.168,00, oltre IVA ed eventuali altre imposte;
il corrispettivo della locazione finanziaria, tenuto conto del costo del bene locato e del prezzo del riscatto finale, che risulta indicato nella misura del 5.8420% (Tasso Annuo Effettivo);
(c) all'art.5, i parametri di indicizzazione con rinvio all'allegato denominato “Ade- guamento del Corrispettivo”.
In tale allegato è previsto che il corrispettivo della locazione finanziaria verrà adeguato dalla TE con i criteri indicati nel prospetto in relazione alla variazione del tasso media Euribor 3 ml /360 (tasso di correlazione) rispetto al valore 4,0620% assunto al momento della sottoscrizione e riguarderà tutti i ca- noni periodici. Nelle seguenti lettere da a) ad e) dell'allegato sono indicati il pe- riodo di indicizzazione;
le modalità di rilevazione dell'indice; le modalità di cal- colo del canone indicizzato al variare dell'indice in diminuzione o in aumento, con rinvio al prospetto di adeguamento che sviluppa “l'adeguamento del corri- spettivo corrispondente ad ogni punto di variazione del tasso di correlazione ri- spetto all'indice di riferimento”.
In altre parole, i canoni sono pattuiti costanti impostando un tasso fisso, anche se il leasing è indicizzato, ma poi in base ai criteri di indicizzazione sono determi- nate le variazioni periodiche, che sono contabilizzate in caso di adeguamento in aumento con l'emissione di una fattura da parte della concedente e in caso di adeguamento in diminuzione di una nota di accredito da parte della concedente.
27 (d) all'art.7, tutti gli oneri e spese applicate al rapporto di finanziamento.
La scrittura conclusa in data 16.9.2008 si relaziona al contratto del 2007 apportando le seguenti modificazioni e integrazioni:
(i) alla clausola n.2: la durata di 180 mesi del contratto di leasing non è più collegata alla data di sottoscrizione del contratto di leasing, come nel contratto originario, ma alla data di sottoscrizione da parte dell'utilizzatore della dichiarazione di ricevimento e constatazione dei beni;
(ii) alla clausola 3 viene rimodulato il corrispettivo della locazione finanziaria: al co- sto complessivo, per l'intera durata, di euro 2.111.287,37, oltre IVA, è sostituito il costo di euro 2.130.765,65 (oltre IVA), da pagarsi sempre in 180 mesi (con la diversa decorrenza sopra indicata), ma con una diversa entità delle rate mensili: resta confermata la rata iniziale una tantum di euro 363.168,00 (oltre IVA) mentre le rimanenti n.179 rate sono modulate come di seguito;
n.15 rate mensili di euro 9.776,03 (oltre VA) con decorrenza dal 13/7/2007,
n.12 rate mensili di euro 6.100,00 (oltre IVA) dal 13/10/2008, e n.152 rate mensili di euro
10.183,60 (oltre IVA) dal 13/10/2009;
(iii) alla clausola 4 viene confermato in euro 336.633,60, oltre IVA, il prezzo finale di riscatto, con la sola precisazione che esso sarà dovuto alla data di scadenza della locazione finanzia del 13/6/2022.
La scrittura rimanda poi al prospetto di adeguamento del corrispettivo che sarebbe stato consegnato entro il 26.9.2008 (di cui è traccia nella perizia di parte dell'opponente, v. prospetto NC ad essa allegato).
L'esame della scrittura evidenzia che essa apporta, in sostanza, parziali e marginali modificazioni al contratto del 13-6-2007 derivanti, in sostanza, da una diversa modulazione delle rate per il periodo iniziale (anziché tutte dell'importo di euro 9776,30, le prime 15 di tale importo, le rimanenti 12 di euro 6.100,00 e tutte le successive di euro 10.183,60).
Ciò detto, va ricordato che la Banca d'Italia nelle disposizioni in materia di traspa- renza ha introdotto l'obbligo di indicare nei contratti il c.d. tasso leasing, definito come "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di ac- quisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei
28 corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi" (v. provvedimento del 25/7/2003, sez. II, par. 3.1, nota 2, ratione temporis applicabile). Il tasso leasing è quindi un indicatore equivalente che tiene conto del pagamento dei canoni e del costo del riscatto ed è previsto solo dalla disciplina secondaria in materia di trasparenza e serve, in sostanza, per valutare la convenienza di un investimento. In partico- lare, esso non è il tasso debitore nominale (TAN), cioè il tasso sulla cui base è costruito il piano dei pagamenti dei canoni di leasing, né il TAE, che misura il costo effettivo di un finanziamento, comprensivo di interessi e spese accessorie. A tale indice (tasso leasing) non
è quindi applicabile il disposto dell'art. 117 TUB, che si riferisce al tasso debitore e non ad indici diversi previsti a fini di trasparenza.
Peraltro, se anche si giungesse ad una diversa conclusione in punto di applicabilità dell'art.117 TUB al tasso de quo, sarebbe dirimente considerare che in base agli elementi contrattuali sopra indicati sarebbe stato possibile per l'utilizzatore individuare in ogni caso il tasso effettivo dell'operazione e valutare il livello di rischio e/o di spesa del contratto di du- rata.
In questo senso, anche di recente, Cass. civ. 711/2025 ha affermato che “in tema di leasing immobiliare, [finanche] la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non contrasta con l'art. 1346 c.c. allorquando lo stesso sia determinabile per relationem mediante il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza, né di discrezionalità in capo alla società di leasing, così da salvaguardare il cliente sul piano della trasparenza in relazione ai termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma”.
Poco prima, Cass. civ. 29530/24 aveva ribadito che “In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non determina la violazione dell'art.
117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di in- certezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata
29 in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata”.
In sintesi, il c.d. tasso leasing non rientra nel perimetro d'applicazione dell'art.117
TUB; in ogni caso, gli elementi sopra indicati, tra cui il costo del bene, il corrispettivo com- plessivo della locazione finanziaria ripartito per rate, il prezzo di riscatto, i criteri di indiciz- zazione e quelli di attualizzazione, avrebbero consentito di facilmente determinarlo, met- tendo la contraente in condizione di fare le valutazioni del caso sull'opportunità e sulla con- venienza dell'investimento.
Vero poi che la scrittura 11.09.2008 non menziona tassi d'interesse, ma per la sem- plice ragione che i tassi sono quelli indicati nel contratto del giugno 2007, ciò che cambia è il piano di rimborso iniziale con rate più basse: la diminuzione dell'importo delle rate per un periodo di 12 mesi comporta un minor rimborso iniziale degli interessi e un conseguente leggero aumento del costo complessivo della locazione finanziaria.
Non è vero invece, per le ragioni sopra indicate, che il contratto, anche come integrato dalla scrittura del settembre 2008, non preveda condizioni univoche ed essenziali in ordine alle modalità di rimborso del finanziamento nel suo evolversi. Queste sono indicate nel con- tratto, nelle condizioni generali e nel prospetto di indicizzazione e sono state sopra riportate negli elementi essenziali.
Vero è che il contratto non indica il regime finanziario dell'interesse da adottare (se semplice o composto) per la formula dell'attualizzazione delle rate, ma è altrettanto vero che l'esame del prospetto consente di apprezzare che trattasi di regime finanziario basato sull'in- teresse composto (come risulta anche dalla perizia di parte). Peraltro, nelle more del presente procedimento è sopravvenuto l'arresto delle S.U. n.15130/2024, arresto con cui l'appellante non si misura negli scritti conclusionali. Chiamate a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudi- ziale ex art.360 bis cpc sui quesiti (i) se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto, il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rim- borso del prestito e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento;
(ii) se, in mancanza di detta indicazione, il contratto sia affetto da nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346
30 c.c.) e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art. 117 T.u.b.) e su quali siano le eventuali conseguenze di una simile nullità, le
Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
All'ampio percorso motivazionale delle Sezioni Unite, non resta, quindi, oggi, che rin- viare per relationem ex artt.118 disp. att. cpc per la soluzione della questione di diritto posta dall'appellante.
Rapportando la decisione del giudice di legittimità al caso di specie, va considerato che:
(i) i principi in essa affermati possono essere applicati de plano a tutti i finanziamenti, compresi quello insito nel contratto di leasing, e anche all'ipotesi in cui il tasso d'interesse sia variabile (Cass. 7382-25 ha di recente chiarito che “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite (sentenza n.15130 del 29.05.2024, n.d.r.) a proposito a tasso fisso val- gono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile”);
(ii) che il contratto di finanziamento de quo presenta tutti gli elementi tipologici richie- sti dalle S.U, cioè la chiara e inequivoca indicazione del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, della durata (15 anni), della periodicità del rimborso (mensile, n.179 rate mensili, oltre la maxi rata iniziale), dell'importo di ciascuna rata e del tasso di interesse ap- plicato.
In conclusione anche il motivo in esame va respinto.
13. Con il sesto motivo l'appellante denuncia l'omessa pronuncia sull'eccezione pro- posta “al par.
1.3. dell'atto di opposizione (v. p. 16)” e riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
L'opponente aveva rilevato ed eccepito che nel decreto ingiuntivo opposto la
[...]
aveva rivendicato importi che restavano, a prescindere da tutte le altre _6
questioni poste, non dovuti in ragione di addebiti ultronei operati successivamente alla di- chiarazione di risoluzione del contratto di leasing per cui è causa in data 12-19/04/2018 e/o
31 per effetto di importi non correttamente riconosciuti alla utilizzatrice nel corso del rapporto in ragione delle previsioni (autonome e separate) con riferimento all'adeguamento del corri- spettivo per le indicizzazioni, per una somma non inferiore ad euro 40.393,13.
La somma è così individuata alla luce delle verifiche effettuate dal perito di parte
(perizia allegata sub doc. 3 del primo grado di giudizio):
a) per un importo non inferiore ad euro 12.293,81 per addebiti effettuati a titoli di canoni dopo la dichiarazione di risoluzione del contratto di leasing del 12-19/04/2018;
b) per un importo non inferiore ad euro 15.228,60 per indicizzazioni non corretta- mente operate e riconosciute a fronte delle note di credito indicate nell'allegato 8) del ricorso monitorio;
c) per un importo non inferiore ad euro 12.870,72 per mancato adeguamento del cor- rispettivo per i primi quattro canoni dell'anno 2018.
La Corte rileva che su tali questioni poste dall'appellante il giudice di primo grado è incorso in una omissione di pronuncia. I rilievi dell'opponente/appellante, che vanno quindi esaminati direttamente in questa sede, possono essere così decisi, seguendo l'ordine sopra indicato: aa) l'importo di euro 12.293,81 per addebiti effettuati a titolo di canoni dopo la di- chiarazione di risoluzione del contratto di leasing del 12-19/04/2018 trova fondamento nell'art.17, co.1 lett.c) delle condizioni generali di contratto che, per il caso di mancata resti- tuzione del bene immobile dopo la risoluzione, prevede a carico dell'utilizzatore il paga- mento a titolo d'indennità di un importo corrispondente al corrispettivo periodico dovuto
(canone di locazione finanziaria), oltre agli interessi di mora;
bb) l'importo di euro 15.228,60 ( recte, 15.239,60, v. allegato NC) per indicizzazioni non correttamente operate e riconosciute a fronte delle note di credito indicate nell'allegato
8) del ricorso monitorio, è stato determinato nella perizia di parte (allegato NC alla perizia prodotta quale doc.3) quale differenza “Valore della Media aritmetica semplice dei valori delle medie Euribor 3M 360 relative al periodo di adeguamento come da interpretazione del criterio di indicizzazione”; più correttamente l'importo è composto di due voci, una pari ad euro 12.870,72 relativa al mancato adeguamento dei quattro canoni periodici maturati nell'anno 2018 (immediatamente prima della risoluzione del contratto), e l'altra residuale
32 (euro 2.368,88), pari alla asserita differenza denunciata dal perito per tutta la durata del con- tratto.
In ordine a quest'ultima voce non è dato comprendere quale differente interpretazione del criterio di indicizzazione abbia adottato il perito e se egli abbia tenuto conto del fatto che, in base ai criteri di adeguamento, non si procedeva ad alcun adeguamento in diminuzione o in aumento per importi inferiori ad euro 51,65.
La genericità sul punto della perizia, in uno alla mancanza di contestazioni nel corso del rapporto contrattuale (durato oltre 11 anni) in occasione delle periodiche emissioni delle note di credito, non fa apprezzare il fondamento dell'eccezione.
In ordine alla prima voce, il rilievo è invece corretto, non essendosi proceduto all'ade- guamento del canone. In difetto di contestazioni dell'appellata può essere utilizzato il con- teggio sviluppato dal CT di parte opponente e, quindi, determinare il minor avere nell'im- porto di cui alla voce in esame. cc) L'importo di euro 12.870,72 per mancato adeguamento del corrispettivo per i primi quattro canoni dell'anno 2018 è una duplicazione della voce sub bb). Nella perizia di parte (a pag.43) il punto è ben esplicitato: “In allegato “NC” è presente un modello matema- tico realizzato in funzione del criterio contrattualizzato per l'adeguamento del corrispettivo.
Si è provveduto a ricostruire puntualmente il valore dei singoli adeguamenti periodici netti
(senza IVA), evidenziando una discrepanza a favore del cliente, alla data di risoluzione, pari ad €15.239,60 (ultima colonna e ultima riga allegato), di cui 12.870,72 (penultima colonna
e ultima riga allegato) per conguaglio maturato nell'ultimo anno fino alla data della risolu- zione;
valore non presente nelle scritturazioni in Estratto Conto Banca in atti doc. n° 8”.
In altre parole, l'importo di euro 12.870,72 (come risulta anche dal prospetto NC al- legato alla perizia) è già incluso nell'importo complessivo di euro 15.239,60, di cui alla pre- cedente lettera bb), e la sua autonoma richiesta costituisce mera duplicazione.
14. L'esito del giudizio rende evidenti le ragioni della mancata ammissione della CTU
e dell'ordine di esibizione formulati dall'opponente/appellante in primo grado.
La CTU è del tutto superflua, venendo in rilievo questioni di diritto risolte nei termini sopra indicati.
33 L'istanza di esibizione “della copia delle modifiche contrattuali avvenute in corso di rapporto ed in particolare a cavallo tra il secondo e terzo trimestre del 2009” è relativa a documento che, se in ipotesi esistente, sarebbe privo di rilievo, tenuto conto di quanto sopra detto in punto di mancato superamento, in ogni caso, della soglia usura anche in relazione al secondo/terzo trimestre del 2009.
L'istanza di esibizione “della copia delle contabili di pagamento dall'origine e sino alla chiusura”, oltre ad essere generica, non si correla ai fatti di causa non avendo contestato l'opponente/appellante i mancati pagamenti dei canoni, ma avendo assunto di non dovere in tutto o in parte l'importo ingiunto per ragioni legate all'esistenza di interessi usurari o all'as- senza o indeterminatezza del tasso leasing.
15. In conclusione, l'appello è accolto nei limiti sopra indicati, per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado va revocato il decreto ingiuntivo opposto. In parziale accogli- mento dell'azione di pagamento proposta in via monitoria, è condannata a pagare Parte_1
in favore di la somma di euro 580.949,36 (pari alla differenza tra _6
la somma di euro 593.820, indicata nel decreto ingiuntivo, e la somma di euro 12.870,72, riconosciuta come non dovuta), oltre interessi come da ricorso monitorio.
L'accoglimento davvero parziale dell'opposizione, a fronte del complessivo credito riconosciuto all'opposta, giustifica la compensazione delle spese di lite di primo grado nella misura di un decimo. Per il resto fanno carico all'opponente che è la soccombente prevalente e sono liquidate sulla base della notula in atti. L'importo indicato in dispositivo già tiene conto della compensazione parziale.
16. Le spese del giudizio d'appello possono essere liquidate con gli stessi criteri di quelle di primo grado, tenuto conto della soccombenza assolutamente prevalente dell'appel- lante e del principio di globalità (DM 55/14 e ss. mod.; causa di valore da euro 520.001 ad euro 1.000.000, parametri medi per le fasi 1, 2, 4; parametro minimo per la fase 3, esauritasi con la sola trattazione). Anche in questo caso l'importo indicato in dispositivo già tiene conto della compensazione parziale nella misura del 10%.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
34 - revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- in parziale accoglimento della domanda di pagamento proposta in via monitoria, condanna a pagare a la minore somma di euro Parte_1 _6
580.949,36, oltre interessi come da ricorso monitorio;
- condanna a pagare a le spese del primo grado Parte_1 _6
di giudizio, liquidate in complessivi euro 19.248,30 per compenso professionale, oltre al rim- borso delle spese generali (15%) e degli accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti);
- condanna e il fallimento di in solido fra loro, a pagare a Parte_1 Parte_1
le spese del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi _6
euro 20.099,70 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Così deciso nella camera di consiglio del 19-6-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente pro- cessuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1400/2020, promossa
DA
, con sede legale in Prato, Via Francesco Ferrucci, 92, in persona Parte_1
del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato ma material- mente congiunto all'atto d'appello dall'Avv. Maria Laura Ficola (C.F. C.F._1
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daniele Raveggi, in
[...]
50144-Firenze, Via S. Iacopino, 24.
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Giordano Balossi CP_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Federica Occhioni in Siena, Via C.
Angiolieri, 37 (pec indicata nella comparsa di costituzione di primo grado: giordano.
[...]
. Email_1
APPELLATA CONTUMACE
1 E
Controparte_2
(P.IVA ), con sede in
[...] P.IVA_1
Siena, Via Aldo Moro n. 11/13, in persona del procuratore speciale Dott. Controparte_3 giusta procura dell'8 maggio 2019 a rogito del Notaio Dott. di Siena (Rep. Persona_1
37684, Racc. 18962), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione dall'Avv. Giordano Balossi (C.F. ) del Foro di Milano C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Vittoria Moretti (C.F.
, sito in 50136 Firenze (FI), Via Giovanni Bovio n. 30. C.F._3
APPELLATA
E
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_2
con sede in Prato - Via F. Ferrucci n. 92, in persona del Curatore Dr. con Controparte_5
studio in Prato - Via F. Ferrucci n. 195/M, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Mari
(C.F. - P.I - PEC: vvocati.prato.it) C.F._4 P.IVA_3 Email_2
ed elettivamente domiciliata in Firenze - Via IX Febbraio n. 10 (Studio Fichi), giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di prosecuzione ed autorizzazione G.D.
INTERVENUTA IN PROSECUZIONE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 278/2020 del Tribunale di Siena pubblicata il 20/03/2020.
CONCLUSIONI
Per : “Si sottopone alla Corte la valutazione della sospensione del Parte_1
giudizio ex art. 295 c.p.c., anche in considerazione dei più recenti orientamenti giurispru- denziali in materia, secondo i quali in tema di applicabilità dell'art. 295 c.p.c. va superata la risalente distinzione tra pregiudizialità in senso tecnico e pregiudizialità in senso logico
– interpretata in modo “ondivago e incostante” e rivelatasi “inadeguata sul piano pratico e fonte di incertezze” (si veda Cassazione Civile n. 27927/2024 di remissione della questione alla Sezioni Unite) -, così come l'oscuro riferimento a questione indipendente, costituente però presupposto giuridico di quella controversa, ovvero a questione inidonea a dar luogo ad autonomo giudizio (in un ordinamento in cui esiste l'azione di accertamento), dovendo la
2 legge processuale “essere accessibile ai giustiziabili ed essere da loro prevedibile quanto agli effetti” (Corte CEDU, causa n. 25358/12). In subordine, nel caso in cui la Corte non volesse disporre la sospensione richiesta ex art. 295 c.p.c., nel richiamare il contenuto dell'atto di citazione in appello e le deduzioni formulate nelle note di trattazione scritta di data 20.10.2022, l'appellante in questa sede insiste per l'accoglimento delle conclusioni ed istanze (anche istruttorie, con conseguente rimessione in istruttoria), già formulate con l'atto di citazione medesimo e che devono intendersi qui integralmente trascritte e ribadite”.
Per la curatela del fallimento della società : “chiede che la causa Parte_1 venga rinviata ad altra udienza, quantomeno, in attesa dell'esito del giudizio n. 338/2025 pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1415/21 che ha pronunciato la revoca del fallimento nella dene- Parte_1
gata ipotesi in cui la richiesta di rinvio non dovesse trovare accoglimento INSISTE riportan- dosi alla Comparsa di costituzione per la prosecuzione del giudizio, per l'accoglimento di tutte le domande e delle conclusioni, che qui si abbiano come ritrascritte ed alle quali inte- gralmente ci si riporta precisandole in questa sede come in atti, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie così come formulate. Ove la causa dovesse essere ritenuta matura e quindi trattenuta in decisione si chiede sin d'ora la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.”.
Per Controparte_2
“In via preliminare e/o pregiu-
[...]
diziale: - rigettare il rilievo mosso dall'opponente circa la presunta mancata verificazione della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, in quanto inammissibile
e comunque infondato per le ragioni esposte in atto, con tutte le conseguenze di legge;
- rigettare l'eccezione di presunta carenza di legittimazione di ex art. 77 c.p.c. in CP_1
quanto infondata sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi meglio esplicati in narrativa, ritenendo essa altresì rinunciata tacitamente da in quanto non rassegnata in Parte_1
sede di conclusioni e vista la chiamata in causa diretta di _6 per come meglio esposto in atto, e per l'effetto accertare e dichiarare la piena e concreta legittimità processuale in capo alla medesima tale da ra- _6
tificare e sanare con effetto retroattivo tutte le difese e gli atti processuali svolti in primo grado da con tutte le conseguenze di legge;
- dichiarare inammissibile l'appello CP_1
3 prestato avverso la sentenza n. 278/2020, Rep. n. 460/2020, emessa dal Tribunale di Siena, nella persona della Dott.ssa Clara Ciofetti, in data 05 marzo 2020, pubblicata in data 20 marzo 2020, nell'ambito del procedimento n. R.G. 3205/2018, a norma dell'art. 348 bis
c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di acco- glimento, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza
n. 278/2020, Rep. n. 460/2020, emessa dal Tribunale di Siena, nella persona della Dott.ssa
Clara Ciofetti, in data 05 marzo 2020, pubblicata in data 20 marzo 2020, nell'ambito del procedimento n. R.G. 3205/2018, anche a norma dell'art. 342 c.p.c., in quanto manifesta- mente infondato e privo di specificità dei motivi, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
Nel merito: - nella dene- gata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato da
rigettarlo integralmente in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per Parte_1
tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 278/2020, Rep.
n. 460/2020, emessa dal Tribunale di Siena, nella persona della Dott.ssa Clara Ciofetti, in data 05 marzo 2020, pubblicata in data 20 marzo 2020, nell'ambito del procedimento n. R.G.
3205/2018; In via istruttoria: - rigettare le istanze istruttorie così come richiamate da
[...]
per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. Parte_2
278/2020, Rep. n. 460/2020, emessa dal Tribunale di Siena, nella persona della Dott.ssa
Clara Ciofetti, in data 05 marzo 2020, pubblicata in data 20 marzo 2020, nell'ambito del procedimento n. R.G. 3205/2018. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge. Si chiede, dunque, che la causa venga trattenuta in deci- sione con concessione dei termini intermedi per le memorie conclusionali e relative repli- che”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. In data 13/06/2007 la società Bes Unipersonale S.r.l. stipulò con CP_6
(infra,
[...] Controparte_2 Controparte_7
), un contratto di locazione finanziaria (identificato con il n. 1154935) in relazione ad un
[...]
immobile ad uso alberghiero-ricettivo denominato “Hotel Dora”, sito in Carrara, dell'importo
4 di euro 1.650.000,00, oltre imposte, della durata di anni 15 (mesi 180) e nel quale in data
21/09/2007 subentrò, in qualità di utilizzatrice, la società (con rapporto che da Parte_1
quel momento sarebbe stato identificato dal n. 1158334).
Con missiva del 19/04/2018 , contestato l'inadempimento _6 dell'utilizzatrice al pagamento dei canoni di locazione finanziaria, avvalendosi Parte_1
della clausola risolutiva espressa, dichiarava la risoluzione del contratto, con diffida al paga- mento dei canoni scaduti oltre spese e interessi.
In data 11/05/2018 riscontrava la lettera del 19/04/2018, contestando la Parte_1
dichiarazione di risoluzione operata da e i conteggi da questa ef- _6
fettuati, in quanto non giustificati né in relazione alle condizioni pattuite nei contratti stipulati tra le parti, data le loro illegittimità, né in relazione alle contabilizzazioni effettuate.
introduceva in forma monitoria azione di pagamento del _6
complessivo importo di euro 593.820,08, asseritamente dovuto per canoni impagati, canoni residui, spese, oltre interessi, ottenendo l'emissione dal tribunale di Siena del decreto ingiun- tivo n.924/2018 del 22/6/2018.
opponeva il decreto ingiuntivo assumendo, fra l'altro, l'applicazione di Parte_1
interessi corrispettivi e moratori usurari e la nullità del contratto di leasing privo dell'indica- zione del c.d. tasso interno di leasing.
Si costituiva in giudizio non in proprio ma in nome e per conto di CP_1
, Controparte_2 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
2. Con la sentenza n.278/2020, pubblicata il 20/03/2020, il Tribunale di Siena ha re- spinto l'opposizione assumendo, in sintesi:
(i) che la legge sull'usura non trova applicazione per gli interessi moratori;
(ii) che il contratto di leasing non è nullo per mancata indicazione del c.d. tasso leasing in quanto nel “testo negoziale sono esattamente riportati il numero, la misura e la periodicità di versamento dei singoli canoni di leasing, ciò che consentiva agevolmente all'utilizzatore di comprendere con precisione l'en-
5 tità degli oneri a proprio carico e, dunque, soddisfaceva pienamente le esi- genze di determinatezza e trasparenza cui sono funzionali le disposizioni di cui agli artt. 1346 c.c. e 117 del t.u.b”;
(iii) che, infine, in merito alle domande avanzate dalla parte attrice opponente sol- tanto nel foglio di precisazione delle conclusioni, esse risultano inammissibili poiché del tutto nuove rispetto alle difese svolte con l'opposizione al decreto ingiuntivo. Il tribunale ha così argomentato: “Come è noto, difatti, l'art. 183, co. 6 c.p.c. riconosce la facoltà di precisare o anche di modificare le do- mande, le eccezioni e le conclusioni già proposte con gli atti introduttivi: per precisazione deve intendersi un chiarimento di quanto già racchiuso nelle precedenti difese, anche con l'allegazione di fatti secondari, che non com- porta alcuna modifica dell'oggetto mediato o immediato della domanda né delle eccezioni in senso stretto;
la modifica consiste, invece, in un mutamento attenuato del petitum e della causa petendi, potendo implicare anche l'alle- gazione in giudizio di fatti storici nuovi, purché secondari e non comportanti un mutamento della domanda. Nel caso di specie, l'opponente ha contestato
l'avversa pretesa dapprima sostenendo l'illegittimità del decreto ingiuntivo, ovvero l'usurarietà degli interessi applicati, e successivamente ha eccepito
l'assenza, alla luce dei criteri espressi dall'art. 1 commi 138 e 139 della legge
124/2017, dei presupposti, sia di certezza, sia di liquidità e financo di esigi- bilità, del diritto di credito azionato dalla MPS L&F. Evidentemente le modi- ficazioni apportate da parte opponente con le memorie difensive non consi- stono in una semplice emendatio libelli, incidente solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, ma integrano una vera
e propria mutatio libelli, essendo avanzata una pretesa obiettivamente di- versa da quella originaria, mediante l'introduzione nel processo di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo (vds. in tal
6 senso Trib. Firenze Sez. III, 03.01.2017). Da qui, pertanto l'inammissibilità di tali domande”.
L'atto di appello.
3. ha proposto tempestivo appello, ritenendo la sentenza gravata er- Parte_1
rata e ingiusta, e formulando i seguenti motivi di impugnazione:
a) Con il primo motivo, in via preliminare, assume che la sentenza di primo grado sia nulla per omissione di pronuncia ex art.112 cpc sulla questione del difetto di legittimatio ad causam ex art. 77 c.p.c. e, in ogni caso, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 77
c.p.c., in comb. disp. con gli artt. 182 e 183, c. 1 c.p.c.
Al riguardo osserva che il tribunale non si è pronunciato sulla questione, peraltro esa- minabile d'ufficio, sollevata nella comparsa conclusionale di replica del 02/03/2020 ed emer- gente dalla disamina degli atti di causa in punto di mancata dimostrazione della esistenza di una procura speciale a favore di atteso che quella prodotta in giudizio con la CP_1
comparsa di costituzione del 23/01/2019 era stata rilasciata non da _6
(titolare del rapporto dedotto in causa) ma dalla diversa società sog- Parte_3
getto questo del tutto estraneo al rapporto dedotto in causa. Anche la procura alle liti conferita dal procuratore della al difensore Avv. Balossi (costituitosi per conto e nell'in- CP_1
teresse di tale asserita mandataria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.
948/2018), fa a sua volta riferimento alla procura rilasciata da NA e non da PT
. _6
Su questa questione, conclude l'appellante, il giudice di primo grado non si è affatto pronunciato.
b) Con il secondo motivo censura la decisione nella parte in cui il tribunale ha ritenuto inammissibile la richiesta di rigetto del decreto ingiuntivo opposto per sopravvenuta carenza dei requisiti del diritto di credito azionato ex art. 1, comma 138 e 139 della L. 124/2017.
Secondo l'appellante la richiesta avanzata in sede di precisazione delle conclusioni di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda di pagamento di cui al decreto ingiuntivo opposto per sopravvenuta carenza dei requisiti del diritto di credito azionato, stante la sopravvenuta restituzione in corso di causa del bene oggetto del contratto
7 di locazione finanziaria ex art. 1, comma 138 della L. 124/2017, “non è né tecnicamente né giuridicamente una “domanda” dell'opponente basata su un fatto costitutivo del diritto di cui questa ha chiesto il riconoscimento in giudizio”, come invece affermato dal giudice di prime cure. Detta richiesta difatti – secondo l'appellante – ha natura in realtà di “eccezione” in senso lato, se non di mera difesa, basata su un fatto sopravvenuto (modificativo/ impedi- tivo/oppositivo) nel corso del giudizio di opposizione, tesa semplicemente a bloccare, per gli effetti che da quel fatto (sopravvenuto) la legge fa automaticamente derivare, il riconosci- mento dell'altrui pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto e di cui è stata chiesta la revoca sin dall'origine.
c) Con il terzo motivo censura la decisione della sentenza di primo grado assumen- done la nullità per omessa pronuncia sulla questione della nullità del contratto per usurarietà degli interessi corrispettivi.
Rileva che la questione era stata posta mediante relatio alla perizia tecnica a firma del dott. allegata sia all'atto di opposizione che alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., Per_2
e che, sul punto, il tribunale non si è pronunciato.
d) Con il quarto motivo lamenta, in relazione agli interessi moratori, la violazione e/o falsa applicazione ed interpretazione dell'art. 644 c.p., della legge 108/1996 e del d.l.
394/2000, conv. nella legge 24/2001 e falsa interpretazione del d.lgs 231/2002.
Assume l'appellante che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che gli inte- ressi moratori sfuggono al perimetro d'applicazione della legge sull'usura e nel non valutare l'impatto sul TEG della risoluzione anticipata.
e) Con il quinto motivo censura la parte della sentenza relativa al rigetto della ecce- zione di indeterminatezza del tasso leasing e di violazione della normativa del testo unico bancario (artt. 1284, 1346, 1325 e 1418 c.c.; art. 117, 116 tub, in comb. disp. norme regola- mentari), assumendo che il giudice si era limitato ad una lettura formalistica del contratto e non aveva dato risposta ai numerosi interrogativi, di carattere sostanziale, da essa posti.
f) Con il sesto motivo, in via subordinata ai precedenti, denuncia la violazione dell'art.112 cpc in relazione ai rilievi formulati a loro volta in via subordinata con l'atto d'opposizione a decreto ingiuntivo.
8 Al riguardo ricorda che “al par.
1.3. dell'atto di opposizione (v. p. 16) l'opponente ha rilevato che nel decreto ingiuntivo opposto la ha rivendicato im- _6
porti che restano, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, non dovuti in ragione di addebiti ultronei operati successivamente alla dichiarazione di risoluzione del contratto di leasing per cui è causa in data 12-19/04/2018 e/o per effetto di importi non correttamente riconosciuti alla utilizzatrice nel corso del rapporto in ragione delle previsioni (autonome e separate) con riferimento all'adeguamento del corrispettivo per le indicizzazioni, per una misura non inferiore ad euro 40.393,13. Si tratta di somma che è data, nella specie, e la circostanza emerge dalle verifiche effettuate dal Dott. nella perizia allegata sub doc. Per_2
3 del primo grado di giudizio: i) per un importo non inferiore ad euro 12.293,81 per addebiti effettuati a titoli di canoni dopo la dichiarazione di risoluzione del contratto di leasing del
12-19/04/2018, come peraltro, emergenti dalla disamina dell'allegato 8) del ricorso moni- torio;
ii) per un importo non inferiore ad euro 15.228,60 per indicizzazioni non corretta- mente operate e riconosciute a fronte delle note di credito indicate nello stesso allegato 8) del ricorso monitorio, e rideterminate, secondo quanto previsto dal documento denominato
“adeguamento del corrispettivo”, di cui all'allegato 2) del ricorso, e che è accordo auto- nomo che non è stato variato nella successiva scrittura integrativa;
iii) per un importo non inferiore ad euro 12.870,72 per mancato adeguamento del corrispettivo per i primi quattro canoni dell'anno 2018. Con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto andava co- munque revocato poiché riportante una pretesa non dovuta, come da rilievi formulati dall'opponente”.
g) Con il settimo ed ultimo motivo, denuncia l'erroneità della decisione di primo grado in punto di spese di lite. Assume che “la nullità e/o erroneità della sentenza di primo grado per i motivi dedotti comporta l'illegittimità anche della condanna dell'opponente al pagamento delle spese legali e che dovrà pertanto essere riformata integralmente. Il tutto tra l'altro con condanna della , quale falsus procurator, al pagamento delle spese CP_1 legali di primo grado a favore dell'opponente, alla luce dei principi espressi in questi casi dalla Cassazione. Fermo quanto sopra, resta ad ogni modo il fatto che la condanna alle spese legali è stata disposta a favore di una parte non legittimata ex art. 77 c.p.c, per quanto esposto al par. 1) di questo atto;
il che rende comunque nulla la pronuncia sul capo della
9 condanna alle spese, non altrimenti sanabile ex tunc. In subordine, e nella misura in cui questa Corte non dovesse accogliere i motivi di appello come ivi formulati, si rileva peraltro che le spese legali sono state quantificate in una misura eccessiva e non giustificata da alcun criterio, tenuto anche conto dei parametri di legge in ragione delle fasi effettivamente svolte”.
h) Infine, l'appellante ha riproposto le istanze istruttorie non ammesse dal giudice di primo grado.
Lo svolgimento del processo d'appello.
4. Occorre dare conto che:
- dopo la notificazione dell'atto d'appello, ma prima dell'udienza di trattazione, con istanza in data 24.3.2021 rappresentava di essere stata dichiarata fallita con sen- Parte_1
tenza del tribunale di Prato n.75/2020 del 29/12/2020 e sull'assunto di avere interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo proposto anche reclamo alla dichiarazione di fallimento, chiedeva che la Corte d'Appello, preso atto dell'evento interruttivo, fissasse udienza per la prosecuzione del giudizio;
con tale istanza, riprodotto il contenuto dell'atto di appello, ag- giungeva un nuovo motivo d'impugnazione chiedendo “in via preliminare, in ragione del rilievo officioso sopra formulato, di rilevare la mancata verificazione della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis del D.lgs 28/2010 e ss. mm. per i motivi espressi
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente statuizione”;
- che in data 29-3-2021 si costituiva in giudizio in prosecuzione la
[...]
facendo proprie tutte le difese e conclusioni articolate dalla società in Controparte_8
bonis;
- che in data 1-4-2021 la Corte d'Appello, rilevato che la curatela fallimentare si era nel frattempo costituita in giudizio, dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di pro- secuzione del giudizio e confermava per la trattazione l'udienza del 9-11-2021, poi rinviata al 25-10-2022;
- che in data 4-10-2021 depositava altra istanza con la quale, dato atto che Parte_1 la Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n.1415/2021, aveva accolto il reclamo ex art.18
LF e revocato il suo fallimento, chiedeva alla Corte di Appello di Firenze che, “preso atto
10 della dichiarazione di nullità della sentenza di fallimento della come disposta Parte_1
con sentenza n. 1415/2021 da questa Corte di Appello, [di] fissare una nuova udienza per la sua prosecuzione/riassunzione, o in alternativa, confermare l'udienza del 25.10.2022 ore
9.30, con concessione di un termine per la notifica del presente atto e dell'emanando decreto al fine di sentire accogliere le conclusioni come indicate nell'atto di riassunzione del
24.03.2021”;
- che su tale istanza non veniva emesso un provvedimento di questa Corte;
- che, costituitasi in giudizio, contrastava l'appello chie- _6
dendone il rigetto;
- che non si costituiva invece in giudizio l'altra appellata, ; CP_1
- che la causa era oggetto di alcuni rinvii in attesa che la Corte di Cassazione si pro- nunciasse sul ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva accolto il reclamo ex art.18 LF;
- che con provvedimento di questa corte in data 14-11-2024, “considerato che non è ancora intervenuta la decisione della Corte di Cassazione sull'impugnazione del
[...]
ritenuto opportuno rinviare ulteriormente la decisione, con la precisa- Parte_4
zione che, data la remota iscrizione della causa, non si potrà attendere oltre la decisione della Corte di Cassazione”, la causa veniva rinviata sempre per la precisazione delle conclu- sioni l'udienza del 25.3.2025, da svolgersi con modalità cartolare;
- che all'esito di tale udienza, in cui le parti davano atto che la Corte di Cassazione con la decisione n.30696 del 29.11.2024 aveva cassato con rinvio la sentenza della Corte
d'Appello di Firenze che aveva revocato il fallimento di e che il giudizio di rinvio Parte_1
era stato riassunto, le parti rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione con termini ridotti per conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
5. Va dichiarata, in primo luogo, la contumacia di , non essendo stato CP_1 fatto prima d'ora, stante la rituale notifica dell'atto d'appello.
6. In secondo luogo, va precisato che sull'istanza in data 4-10-2021 di Parte_1
non era necessario alcun provvedimento formale di questa Corte, posto che la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, a differenza di quella dichiarativa, non determina alcuna
11 interruzione del giudizio in corso, non essendo immediatamente esecutiva: soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di revoca il fallimento viene meno e cessano i suoi effetti.
7. L'istanza di sospensione ex art.295 cpc è priva di fondamento, atteso che non sus- siste alcuna pregiudizialità tra la decisione della causa di reclamo avverso la sentenza dichia- rativa di fallimento, pendente dinanzi a questa Corte a seguito della riassunzione del giudizio proveniente dalla cassazione, e la presente causa, peraltro proposta e continuata anche dalla società in bonis, proprio per il caso in cui dovesse essere accolto il reclamo ex art.18 LF da essa proposto.
Né miglior sorte merita la richiesta di rinvio formulata dalla Curatela del fallimento di in attesa che sia definito il giudizio di reclamo ex art.18 LF: trattasi di richiesta Parte_1
non conforme alle disposizioni del codice di rito, che non prevedono una sospensione di fatto del processo.
8. Ciò premesso, va dichiarata, anzitutto, l'inammissibilità dell'ulteriore motivo d'ap- pello proposto da con il ricorso depositato in data 24-3-2021, relativo all'asserita Parte_1
nullità della sentenza di primo grado per omesso rilievo del mancato esperimento “in termini sostanziali” della mediazione obbligatoria ex art.5 d.lgs. 28/2010 e, quindi, dell'improcedi- bilità della domanda.
Tale motivo è stato formulato con un atto diverso dalla citazione in appello (iscritta a ruolo in data 21-8-2020), peraltro depositato quando era oramai maturata ogni preclusione ex artt.325 e 326 cpc (ad ulteriormente appellare).
Né è corretto assumere, come fa l'appellante nella nota scritta del 20-10-2022, che trattasi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, atteso che il contrario emerge dall'art.5 d.lgs. 28/2010: l'eccezione d'improcedibilità deve essere propo- sta dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza;
se l'eccezione è conseguente ad affermate modalità di svolgimento irrituali del procedimento di mediazione, essa va proposta dal convenuto nella prima difesa utile successiva alla chiusura del procedimento di mediazione o rilevata dal giudice nella prima udienza successiva alla chiusura del procedimento di mediazione.
12 9. L'eccezione d'inammissibilità del primo motivo d'appello, formulata da
[...]
sull'assunto che esso non si correli alla sentenza di primo grado, posto che Controparte_9
la questione con il motivo posto - sollevata in primo grado soltanto con la comparsa conclu- sionale di replica - non faceva parte dell'oggetto del giudizio e, quindi, della decisione, è infondata e va respinta.
Tale eccezione non coglie nel segno perché viene in rilievo un difetto di rappresen- tanza della parte che attiene ai presupposti processuali (capacità processuale) e può essere rilevato in ogni stato e grado del procedimento.
In merito al fondamento di tale eccezione va ricordato che il decreto ingiuntivo era stato chiesto in proprio da e che, invece, nel giudizio d'opposi- _6
zione a decreto ingiuntivo dalla debitrice introdotto, si era costituita , non in CP_1
proprio ma quale mandataria con rappresentanza di . _6
In altre parole, la parte ingiungente si era costituita nel giudizio di opposizione a de- creto ingiuntivo per mezzo di mandatario con rappresentanza. Tuttavia, come rilevato da parte opponente con la comparsa conclusionale di replica depositata in primo grado, la pro- cura in atti prodotta da non era stata rilasciata da ma CP_1 _6
da altro soggetto, ovvero da Parte_3
Tuttavia, la costituzione in appello direttamente di , con _6
l'esplicita dichiarazione di voler ratificare in ogni caso l'operato del falsus procurator, vale a sanare ex tunc il difetto di rappresentanza ex art.77 e 182 cpc.
Sovviene, al riguardo, il noto insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent.
n.3248/2016), secondo cui “Il difetto di rappresentanza processuale della parte può essere sanato in fase di impugnazione, senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie, e, qualora la contestazione avvenga in sede di legittimità, la prova della sussistenza del potere rappresentativo può essere data ai sensi dell'art. 372 c.p.c.; tuttavia, qualora il rilievo del vizio in sede di legittimità non sia officioso, ma provenga dalla controparte, l'onere di sana- toria del rappresentato sorge immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un ter- mine, che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chia- mato a contraddire”.
13 Nel caso di specie, parte appellante aveva sollevato la questione in primo grado sol- tanto con la comparsa conclusionale di replica. Il Giudice avrebbe dovuto rimettere sul ruolo la causa e dare un termine alla controparte per replicare alla questione ed eventualmente de- positare la procura corretta oppure un atto di ratifica del rappresentato. Ciò non è stato fatto con la conseguenza che, in conformità all'insegnamento della Corte di Cassazione,
[...]
ha provveduto alla ratifica con il primo atto processuale utile, costituito _6 dalla comparsa di costituzione nel giudizio d'appello.
10. Il secondo motivo d'appello è invece fondato.
Diversamente da quanto reputato dal tribunale, con la richiesta formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni di rigetto del decreto ingiuntivo opposto per sopravvenuta carenza dei requisiti del diritto di credito azionato ex art. 1, comma 138 e 139 della l.
124/2017, la società opponente non poneva alcuna nuova domanda.
La parte dava atto che nelle more del procedimento (e precisamente in data
15.11.2019) era intervenuta la riconsegna del bene oggetto di leasing e ciò lo faceva alla prima udienza successiva utile, che era quella del 12-12-2019 di precisazione delle conclu- sioni. In tale udienza, rappresentata la circostanza sopravvenuta, poneva poi la correlata que- stione dell'applicazione della nuova normativa introdotta in materia di leasing.
Così deducendo, la parte non faceva che porre una questione di diritto in ordine all'ap- plicabilità o meno dello ius superveniens di cui alla legge n. 124 del 2017 che, ai commi 138
e 139 dell'art.1, ha dettato una disciplina unica per l'ipotesi della risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore, individuando tra le altre cose gli importi richie- dibili dal concedente.
10.1. Ciò premesso, la difesa è però infondata nel merito.
Va anzitutto evidenziato che è illogico l'assunto secondo cui il credito, liquido ab origine, sarebbe divenuto illiquido in corso di causa per effetto della restituzione del bene oggetto del contratto di leasing.
Se un credito è liquido al momento della proposizione del ricorso monitorio, esso conserva tale carattere anche nel corso del giudizio d'opposizione e non vi è fatto sopravve-
14 nuto che possa incidere sulla circostanza de qua. Semmai, da un punto di vista logico-giuri- dico, può valere la soluzione opposta, e cioè che un credito illiquido al momento della pro- posizione del ricorso monitorio possa diventare liquido nel corso del giudizio di opposizione.
In realtà, così deducendo l'opponente/appellante pone un tema che aveva rilievo fin dalla proposizione del ricorso monitorio, che può essere sintetizzato in questi termini: (i) applicabilità o meno della L.124/2017 ai rapporti pregressi;
(ii) configurazione ad opera di tale legge del diritto del concedente al pagamento come credito illiquido o inesigibile sino alla restituzione del bene e alla sua successiva vendita.
10.1.1. Sulla prima questione, com'è noto, si sono già pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno stabilito che la L.124/2017 non trova applicazione per i contratti di leasing già risolti prima dell'entrata in vigore di tale legge (27-8-2017).
Per contro essa trova applicazione ai contratti antecedenti che siano stati risolti dopo l'entrata in vigore della stessa legge.
Nel caso di specie è pacifico che il contratto sia stato risolto in data in data 19-4-2018 in forza di clausola risolutiva espressa e che, quindi, essendo la risoluzione successiva all'en- trata in vigore della L.124/2017, essa soggiace alla relativa disciplina. Né ha rilievo, per per- venire ad una diversa conclusione (come invece argomentato dall'appellata), la circostanza che i fatti di inadempimento (mancato pagamento dei canoni), che hanno giustificato la riso- luzione del contratto, fossero anche antecedenti all'entrata in vigore della L.124- 2017, uni- camente rilevando il momento in cui la risoluzione contrattuale è intervenuta, ovvero se prima o dopo l'entrata in vigore della legge de qua (cfr., in termini, fra le altre, Cass.
S.U.2061/21; 26531-21; 7367-23; Cass. civ. 7527-24).
Ne discende che alla risoluzione del contratto de quo trova applicazione l'art.1, co.138-139 della L.124/2017.
10.1.2. Anche sulla seconda questione, ovvero se la legge 124-17 abbia configurato il diritto del concedente al pagamento come credito illiquido o inesigibile sino alla restitu- zione del bene e alla sua successiva liquidazione, ha già avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, che con la decisione 22731/19 ha affermato: “Trattandosi di normativa volta
a regolare in via generale gli effetti economici della risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore deve ritenersi che essa sia applicabile anche nei giudizi in
15 corso, pur se pendenti nella fase di legittimità bastando che la nuova normativa interferisca con le questioni ancora dibattute. L'applicabilità della nuova disciplina nella vicenda in esame non incide tuttavia sul risultato finale, in quanto la clausola del contratto di leasing che consente in caso di risoluzione di pretendere il valore attualizzato dei canoni a scadere appare in linea con il comma 138 dell'art. 1 che legittima il concedente a pretendere anche
"....i canoni a scadere, solo in linea capitale". Così come il comma 138, anche la clausola n.
21 prevede che alle ragioni creditorie della concedente si contrapponga il diritto dell'utiliz- zatore di pretendere il ricavato della vendita dell'immobile. L'unica differenza è che il comma 138 afferma il diritto dell'utilizzatore sul ricavato della vendita e stabilisce che il concedente deve corrispondere tale ricavato dedotte le somme dovute per canoni scaduti e non pagati mentre la clausola n. 21 individua prima le ragioni di credito del concedente e prevede che, solo una volta soddisfatte queste ultime, l'utilizzatore ha diritto a richiedere il controvalore del ricavato della vendita senza possibilità di opporre in compensazione il cre- dito. Senonchè il meccanismo normativo funziona ed ha un senso se l'utilizzatore restituisce il bene, perché solo in tale caso il concedente è messo in condizioni di vendere il bene e di corrispondere il ricavato all'utilizzatore. Se questo non accade l'iter si inceppa. Orbene la ratio legis, evidenti ragioni di logica e un'interpretazione ispirata ai principi di buona fede
e correttezza impediscono di pensare che l'utilizzatore possa beneficiare dei propri inadem- pimenti appunto per bloccare tutto, negando alla concedente la corresponsione dei canoni scaduti, di quelli da scadere e di tutto il resto che le spetta. La restituzione del bene è il presupposto per l'esercizio dei diritti da parte dell'utilizzatore, diversa conclusione non avrebbe senso. Nel caso in esame, dove è pacifico che la restituzione non sia avvenuta, non si può ostacolare il diritto della concedente al pagamento della penale contrattuale. Da qui
l'infondatezza della doglianza”.
Facendo applicazione di tali condivisibili principi, deve osservarsi:
1) che il contratto di leasing in atti regola all'art.17 gli effetti della risoluzione antici- pata prevedendo l'obbligo dell'utilizzatore: (a) di restituire il bene immobile entro 60 giorni dalla risoluzione libero da persone e cose;
(b) di corrispondere al concedente le spese soste- nute per l'eventuale recupero e riparazione del bene;
(c) di versare i corrispettivi scaduti e non pagati, maggiorati degli interessi di mora nella misura indicata all'art.4 delle condizioni
16 generali di contratto;
(d) in caso di ritardata restituzione del bene e fino alla sua riconsegna, di pagare, a titolo di indennità, un importo pari al corrispettivo periodico convenuto oltre agli interessi di mora;
(e) di versare i canoni a scadere, attualizzati al tasso indicato nell'art.7 delle condizioni generali;
2) che sempre all'art.17 il contratto di leasing prevede che dal totale delle somme dovute dall'utilizzatore verrà dedotto quanto eventualmente ricavato dalla vendita dei beni
(al netto dell'IVA) o il diverso importo assunto a base di calcolo per la loro diversa ricollo- cazione, e quanto eventualmente ricevuto a titolo di risarcimento e/o indennizzo assicurativo.
E' precisato che “la TE avrà diritto a trattenere tutte le somme corrispostele dall'Utilizzatore a qualunque titolo. E' fatto salvo il diritto della TE stessa al risar- cimento dei maggiori danni conseguenti alla risoluzione del presente contratto. Ove poi la
TE, per effetto dei pagamenti ricevuti e della vendita dei beni oggetto del contratto
o della loro ricollocazione a terzi, ricavi un importo superiore a quanto dovutole così come previsto dal presente contratto, tale eccedenza verrà riconosciuta all'Utilizzatore”. Infine, salvo che la vendita o ricollocazione dei beni avvenga a mezzo commissionario o altro ausi- liario nominato dal giudice, è disciplinato un procedimento di vendita che prevede la preven- tiva informazione all'utilizzatore, con possibilità di quest'ultimo d'indicare il nominativo di eventuale acquirente a condizioni migliori.
E' evidente che il regolamento convenzionale, in punto di effetti economici per il caso di risoluzione anticipata, è corrispondente a quello poi previsto dalla L.124-17, con l'unica differenza, già colta nel precedente del giudice di legittimità sopra indicato, che il comma
138 afferma il diritto dell'utilizzatore sul ricavato della vendita e stabilisce che il concedente deve corrispondere tale ricavato dedotte le somme dovute per canoni scaduti e non pagati, mentre la clausola n. 17 prevede che le ragioni dell'utilizzatore trovino tutela (eventuale), in considerazione dell'esito della ricollocazione del bene, soltanto una volta soddisfatte quelle del concedente.
Ma ciò non pone particolari problemi perché, come osservato dalla corte di legitti- mità, “il meccanismo normativo funziona ed ha un senso se l'utilizzatore restituisce il bene, perché solo in tale caso il concedente è messo in condizioni di vendere il bene e di corri- spondere il ricavato all'utilizzatore. Se questo non accade l'iter si inceppa. La ratio legis,
17 evidenti ragioni di logica e un'interpretazione ispirata ai principi di buona fede e correttezza impediscono di pensare che l'utilizzatore possa beneficiare dei propri inadempimenti ap- punto per bloccare tutto, negando alla concedente la corresponsione dei canoni scaduti, di quelli da scadere e di tutto il resto che le spetta. La restituzione del bene è il presupposto per
l'esercizio dei diritti da parte dell'utilizzatore, diversa conclusione non avrebbe senso”.
Pertanto, posto che al momento della proposizione del ricorso monitorio, e nonostante le diffide in atti della concedente, l'opponente non aveva ancora restituito il bene, non può ritenersi che il credito fosse illiquido o inesigibile.
In sintesi, la fattispecie in esame è del tutto equivalente, anche per formulazione delle clausole del contratto di leasing, a quella già esaminata dalla Corte di Cassazione nel prece- dente sopra richiamato, con l'unica variante che nel caso di specie la restituzione del bene è poi avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, appena un mese prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tale variante, a parere di questa Corte, non vale a rendere illiquido o inesigibile il credito perché, come sopra detto, un credito liquido ab origine non può divenire illiquido o inesigibile nel corso del giudizio (semmai era tale ab origine, circostanza tuttavia da esclu- dere nel caso di specie alla luce del sopra richiamato precedente della corte di legittimità).
Ammettere il contrario significherebbe consentire all'utilizzatore di beneficiare dei propri inadempimenti per bloccare tutto e farlo addirittura in un momento in cui, come nel caso di specie, il processo era prossimo alla sua conclusione. Significherebbe dare una lettura della norma che si presta a facili strumentalizzazioni.
La soluzione adottata dalla Corte di legittimità, e condivisa da questo giudice d'ap- pello, semplicemente implica che, in caso di mancata restituzione immediata del bene, resta fermo il diritto al pagamento dei canoni scaduti e di quelli a scadere attualizzati, e che in un secondo momento (se e quando avverrà la riconsegna del bene e la sua ricollocazione) il concedente sarà tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto eventualmente ricavato in ec- cesso dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato (dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione
18 finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua con- servazione per il tempo necessario alla vendita).
D'altro canto, tale soluzione è stata predicata dalla Corte di Cassazione anche in re- lazione a casi di risoluzione di leasing traslativi i cui presupposti si siano verificati anterior- mente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, ai quali si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c.: la corte ha affermato che “ove detta risoluzione consegua all'inadempimento dell'utilizzatore, dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio con- trattuale discende che egli abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa resti- tuzione del bene, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l'equo compenso spettantegli per il godi- mento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto” (cfr., fra le altre, Cass. civ. 9210-22).
In conclusione, l'eventuale credito dell'utilizzatore, nemmeno coltivato in questa sede, potrà essere fatto valere in separato giudizio. Inoltre, nei rapporti con la curatela falli- mentare questo comporta che il credito della concedente resta accertato, ai fini dell'art.93, co.3 n.3 L.F., nella misura dichiarata con la sentenza del giudice ordinario, fermo restando che l'ammissione al passivo (ex art.72 quater) deve avvenire per la differenza tra tale credito e quanto ricavato dalla nuova collocazione del bene (e, fino a quando tale collocazione non avvenga, tale importo può essere determinato in via provvisoria di comune accordo o me- diante perizia su incarico dello stesso curatore, fermo restando gli eventuali conguagli al mo- mento del riparto).
11. Il terzo e quarto motivo d'appello possono essere esaminati congiuntamente po- nendo il medesimo tema dell'usurarietà degli interessi (corrispettivi o moratori) previsti dal contratto.
I motivi vanno respinti.
Vero che il giudice di primo grado non ha dato risposta alle questioni poste in tema di interessi corrispettivi e ha adottato, quanto agli interessi moratori, una soluzione dottrinale e giurisprudenziale (quella che riteneva che la legge sull'usura non si applicasse agli interessi moratori) che non è stata poi recepita dalle S.U. delle Corte di Cassazione, ma è altrettanto vero che la decisione può essere confermata con queste integrazioni della motivazione.
19 11.1. Quanto agli interessi corrispettivi, l'appellante ricorda che aveva posto in primo grado il tema dell'usurarietà rimandando alla perizia tecnica a firma del dott. pro- Per_2
dotta con l'atto di citazione e riprodotta con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
In tale perizia, secondo l'appellante, la verifica del reale tasso che determina gli inte- ressi corrispettivi inclusi nel piano di rimborso pattuito, ovvero in base all'importo erogato e ai canoni convenuti, a fronte della operazione finanziaria oggetto del contratto del
13/06/2007, aveva fatto emergere che il reale tasso nominale annuo ed effettivo era pari al
10,21%, superiore al tasso soglia di usura pari al 9,51%.
Inoltre, la verifica del piano di ammortamento formato dalla banca nel corso del rap- porto e consegnato alla cliente a seguito di richiesta ex art. 119 TUB aveva fatto emergere che il reale tasso effettivo applicato da e che chiude l'operazione _6
con gli interessi pretesi ed applicati dalla stessa è pari al 10,8654%.
In questo senso, secondo l'appellante, il documento consegnato dalla banca, ripor- tando un nuovo allungamento del piano a cavallo tra il secondo e terzo trimestre 2009, era indicatore della sussistenza di una ulteriore e nuova pattuizione avvenuta in tale periodo quando i tassi soglia usura erano fissati nella misura del 7,9625% e del 8,0875%.
Gli assunti sono infondati.
In ordine al primo rilievo, come risulta pianamente dalla perizia di parte, il tecnico è arrivato alla sua conclusione rideterminando l'asserito reale tasso in forza di uno sviluppo del piano di ammortamento che prevede l'utilizzo del regime finanziario dell'interesse sem- plice, e ciò sull'assunto che tale metodologia sia quella più coerente con il disposto dell'art.1283 c.c.
In altre parole, il perito di parte non ha confrontato il tasso d'interesse corrispettivo indicato in contratto (Tasso Annuo Effettivo del 5,8420% - nominale pari al 5,691%) con quello usura, ma ha prima rideterminato tale tasso alla luce di un piano finanziario basato sull'interesse semplice e poi lo ha confrontato con il tasso soglia usura.
Anche il secondo rilievo sconta lo stesso approccio metodologico.
Tale approccio è tuttavia distonico rispetto a quello risultante dalle Istruzioni della
Banca d'Italia di rilevazione dei tassi usurari del 2006, ratione temporis applicabili, che, per
20 un'operazione di finanziamento riconducibile al contratto di leasing, prevedono una metodo- logia di rilevazione che si basa su una formula di calcolo del TEG (analoga a quella del
TAEG), che prevede l'interesse composto ed è la seguente:
Procedere al calcolo del TEG del singolo rapporto con una metodogia diversa da quella di rilevazione della Banca d'Italia è distonico non solo rispetto a tutta la giurisprudenza dell'ultimo decennio della Corte di Cassazione, basata sul principio di simmetria, ma rispetto alla stessa legge sull'usura (L.108/96) che rimanda alle rilevazioni fatte dalla Banca d'Italia.
Sostenere, come implicitamente fa l'appellante, che tale metodologia non sarebbe conforme alla L.108/1996, significa porre il tema della legittimità delle Istruzioni di rilevazione della Banca d'Italia e dei dipendenti decreti del Ministero del Tesoro di rilevazione dei tassi soglia che su di essa si basano. Il che non porterebbe comunque lontano: se tali decreti fossero illegittimi, mancherebbe la stessa pietra di paragone per la soglia usura;
se tali decreti illegittimi dovessero essere riemessi sulla base di una diversa metodologia di
21 rilevazione, è evidente che il risultato finale cambierebbe e non di poco con un'innalzamento dei TEGM e un conseguente innalzamento dei tassi soglia usura. Tuttavia, mutando in aumento i tassi soglia, il TEG del singolo rapporto resterebbe (per proprietà transitiva) comunque inferiore ai nuovi tassi soglia.
In questo senso, sia pure con riferimento ai rapporti regolati in conto corrente, la Corte di Cassazione ha ancora di recente significativamente affermato: “In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso” (cfr.,
Cass. civ.5282-24, 29794-24).
11.2. Quanto all'usurarietà degli interessi moratori, l'appellante non si misura con la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( n. 19597/2020) che ha stabilito: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'ap- plicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori profes- sionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incre- mentato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolle- ranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effet- tuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usura- rietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori
22 non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, occorre considerare che:
i) il contratto di locazione finanziaria fu concluso in data 13.6.2007; il tasso di mora alla stipula era pari al 12% (come risulta dal contratto e ritenuto anche dal perito di parte opponente, v. doc.3 allegato all'atto di opposizione);
ii) in quel momento, come da rilevazione del Ministero del Tesoro per il secondo trimestre 2007, allegata alla perizia di parte, il TEGM per le operazioni di leasing, di importo superiore a euro 50.000,00, era pari al 6,34%; lo stesso decreto individuava in 2,1 punti percentuali l'aumento, rispetto al tasso corri- spettivo, previsto per gli interessi moratori;
ne risulta che il tasso soglia usura per gli interessi moratori (infra, TSUM), calcolato secondo le indicazioni delle
S.U. della Corte di Cassazione, era pari al 6,34%+2,1%+ aumento della metà, ovvero il 12,66%.
Pertanto, l'interesse moratorio convenzionale al momento della conclusione del con- tratto de quo, pari al 12%, era inferiore al TSUM (12,66%).
Tale conclusione può ripetersi:
(i) anche per la c.d. scrittura integrativa dell'11/09/2008, ove secondo l'assunto dell'appellante è contenuta la pattuizione di interessi di mora con un tasso del 12,25% a fronte di un tasso soglia stabilito dal decreto ministeriale vigente al momento della stipula
(11/09/2008) con riferimento alla relativa categoria di operazione creditizia (i.e. leasing im- mobiliari per importi superiori ad euro 50.000,00) del 10,635%. Quest'ultimo (TSU) non considera l'aumento di 2,1% previsto dal decreto ministeriale, sicché ancora una volta l'as- sunto è infondato, frutto di un errore metodologico, che compara il tasso moratorio del sin- golo rapporto con il TSU e non con il TSUM;
(ii) anche in relazione alle considerazioni svolte circa il TUS esistente al momento del subentro della società nel rapporto oggetto di locazione finanziaria, avve- Parte_1
nuto in data del 21-9-2007, possono ripetersi le stesse conclusioni. Anche volendo seguire l'appellante nel suo ragionamento il tasso contrattuale degli interessi di mora era fissato (sem-
23 pre) nella misura del 12%, a fronte di un tasso soglia usura moratorio (cioè inclusivo dell'au- mento di 2,1 punti percentuali e dell'ulteriore aumento della metà) del 13,20%. Peraltro, nemmeno è sostenibile che la verifica del tasso soglia vada fatta alla data del subentro, perché rileva unicamente la data di sottoscrizione del contratto di leasing, il mutamento soggettivo non rilevando ai fini de quibus.
11.3. L'appellante aveva poi evidenziato nel corso del giudizio di primo grado, me- diante relatio alla perizia del proprio tecnico:
(a) che “il TEG del contratto di locazione finanziaria del 13/06/2007 ricavato in con- seguenza dell'impatto economico racchiuso nella clausola che disciplina gli effetti econo- mici della risoluzione anticipata del contratto e di cui all'art. 17 delle condizioni generali di contratto risulta pari, a fronte di un tasso soglia fissato nella misura del 9,51%, i) vuoi al
35,10%, in ipotesi di risoluzione contrattuale alla scadenza del sesto canone di leasing;
ii) vuoi al 18,96%, in ipotesi di risoluzione contrattuale alla scadenza del dodicesimo canone di leasing”;
(b) che “il TEG della scrittura integrativa dell'11/09/2018 ricavato in conseguenza dell'impatto economico racchiuso sempre nella clausola che disciplina gli effetti economici della risoluzione anticipata del contratto e di cui all'art. 17 delle condizioni generali di con- tratto risulta pari, a fronte di un tasso soglia fissato nella misura del 10,63%, i) vuoi al
12,74%, in ipotesi di risoluzione contrattuale alla scadenza del sedicesimo canone di lea- sing;
ii) vuoi all'11,80%, in ipotesi di risoluzione contrattuale alla scadenza del diciottesimo canone di leasing”.
Gli assunti sono infondati, frutto ancora una volta di un errato approccio metodologico che non si misura con la oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la verifica del tasso soglia va fatta al momento della conclusione del contratto, senza che rile- vino eventuali effetti economici in dipendenza di ipotetiche risoluzioni anticipate del rap- porto contrattuale in questo o quel momento (arbitrariamente scelto dalla parte interessata)
e/o dell'applicazione di eventuali clausole penali.
E' stato affermato che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli
24 interessi (corrispettivi o moratori) con la commissione di estinzione anticipata del finanzia- mento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cfr, fra tante, Cass. civ. Cass.27139-24; Cass.26862-24; Cass. civ. 36404-23; Cass. civ. 23866-22).
Nelle citate pronunce, e in altre che hanno affermato il medesimo principio, la Corte di
Cassazione si è fatta carico di spiegare la diversità di regime tra interessi corrispettivi, inte- ressi moratori e commissione (o penale) per l'estinzione anticipata del finanziamento, rimar- cando la rilevanza, ai fini della legge sull'usura, della differenziazione delle componenti del costo del credito, e sancendo, quale precipitato del principio di simmetria, l'impossibilità di procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi o interessi moratori con la penale per estinzione anticipata, costituendo, quest'ultima, nient'altro che una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. Proprio in ragione della finalità perseguita la commissione in esame non è col- legata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n.
185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella. All'ampio percorso motivazionale delle sentenze di legittimità sopra citate, ai principi in esse affermati e da esse desumibili, non resta, pertanto, che rinviare ex art.118 disp. att. cpc.
12. Con il quinto motivo l'appellante censura il capo della sentenza relativo al rigetto dell'eccezione di indeterminatezza del tasso leasing e di violazione della normativa del testo unico bancario (artt. 1284, 1346, 1325 e 1418 c.c.; art. 117, 116 tub, in comb. disp. norme regolamentari), assumendo che il giudice prime cure si è limitato ad una lettura formalistica del contratto e non ha dato risposta ai numerosi interrogativi, di carattere sostanziale, in punto
25 di indeterminatezza del c.d tasso interno del leasing e conseguente violazione dell'art.117
TUB.
Secondo l'appellante il giudice di primo grado non ha correttamente valutato che un contratto quale quello per cui è causa viola, comunque, la normativa di ordine pubblico posta a tutela della trasparenza bancaria, oltre che della corretta determinazione o determinabilità delle condizioni del prestito, non rispettando le prescrizioni imposte dalla legge.
Secondo l'appellante nel contratto e nelle relative scritture integrative, in particolare:
i) è omessa l'indicazione del tasso leasing, per quanto imposto dall'art.117 TUB in comb. disp. con la Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21.4.1999, 9° aggiornamento del
25.07.2003, all'art. 3 della Sezione III, Titolo X e art.
3.1. della Sezione II, Titolo X;
e ciò sia nel contratto originario del 13/06/2007, sia nella successiva modifica del contratto datata
11.09.2008, che ha variato, maggiorandolo, il corrispettivo totale della locazione finanziaria, intervenendo sugli importi periodici dei singoli canoni corrispettivi mensili;
ii) è carente, nella variazione contrattuale avvenuta in data 11.09.2008, con effetti anche sull'art.3 delle condizioni particolari di contratto originarie, l'indicazione oltre che del tasso leasing sopra menzionato, anche di un qualsiasi tasso, sia esso Nominale o Effettivo che legittimi gli interessi che dovranno maturare sul capitale;
iii) è assente alcuna pattuizione di condizioni univoche ed essenziali in ordine alle modalità di rimborso del finanziamento nel suo evolversi, considerando anche il fatto che si tratta di operazione a tasso indicizzato, ovvero con canoni periodici che variano nel tempo in base a un valore medio di parametro, la cui media statistica non è neppure identificata con un criterio univoco per essere determinata senza adottare criteri soggettivi;
iv) è omessa la pattuizione del regime finanziario dell'interesse da adottare (se sem- plice o composto, o altro regime) per la formula dell'attualizzazione delle rate, non risultando neppure allegato alcun piano di ammortamento originario da cui evincere le dette condizioni.
Il motivo è complessivamente infondato.
Ad integrazione e migliore esplicitazione di quanto indicato della sentenza di primo grado va aggiunto quanto segue.
Il contratto di leasing del giugno 2007 indica e precisa:
26 (i) all'art.1, l'oggetto del contratto (porzione di bene immobile a destinazione alber- ghiera, meglio individuata in contratto per dati catastali e ubicazione) e il costo d'acquisto del bene (euro 1.650.000,00) al netto dell'IVA e oltre le imposte ipotecarie, catastali e di registro, che sono separatamente indicate, per un costo totale dell'investimento (al netto dell'IVA) di euro 1.683.186,00;
(a) all'art.2, la durata complessiva dell'operazione (180 mesi);
(b) all'art.3, il corrispettivo complessivo per l'intera durata della locazione finanzia- ria, pari a euro 2.111.287,37, oltre IVA, da pagarsi in 180 rate mensili, la prima delle quali di euro 363.168,00 (+IVA) e le rimanenti n.179 dell'importo di euro
9.766,03, oltre IVA;
il prezzo di riscatto finale del bene pari ad euro 363.168,00, oltre IVA ed eventuali altre imposte;
il corrispettivo della locazione finanziaria, tenuto conto del costo del bene locato e del prezzo del riscatto finale, che risulta indicato nella misura del 5.8420% (Tasso Annuo Effettivo);
(c) all'art.5, i parametri di indicizzazione con rinvio all'allegato denominato “Ade- guamento del Corrispettivo”.
In tale allegato è previsto che il corrispettivo della locazione finanziaria verrà adeguato dalla TE con i criteri indicati nel prospetto in relazione alla variazione del tasso media Euribor 3 ml /360 (tasso di correlazione) rispetto al valore 4,0620% assunto al momento della sottoscrizione e riguarderà tutti i ca- noni periodici. Nelle seguenti lettere da a) ad e) dell'allegato sono indicati il pe- riodo di indicizzazione;
le modalità di rilevazione dell'indice; le modalità di cal- colo del canone indicizzato al variare dell'indice in diminuzione o in aumento, con rinvio al prospetto di adeguamento che sviluppa “l'adeguamento del corri- spettivo corrispondente ad ogni punto di variazione del tasso di correlazione ri- spetto all'indice di riferimento”.
In altre parole, i canoni sono pattuiti costanti impostando un tasso fisso, anche se il leasing è indicizzato, ma poi in base ai criteri di indicizzazione sono determi- nate le variazioni periodiche, che sono contabilizzate in caso di adeguamento in aumento con l'emissione di una fattura da parte della concedente e in caso di adeguamento in diminuzione di una nota di accredito da parte della concedente.
27 (d) all'art.7, tutti gli oneri e spese applicate al rapporto di finanziamento.
La scrittura conclusa in data 16.9.2008 si relaziona al contratto del 2007 apportando le seguenti modificazioni e integrazioni:
(i) alla clausola n.2: la durata di 180 mesi del contratto di leasing non è più collegata alla data di sottoscrizione del contratto di leasing, come nel contratto originario, ma alla data di sottoscrizione da parte dell'utilizzatore della dichiarazione di ricevimento e constatazione dei beni;
(ii) alla clausola 3 viene rimodulato il corrispettivo della locazione finanziaria: al co- sto complessivo, per l'intera durata, di euro 2.111.287,37, oltre IVA, è sostituito il costo di euro 2.130.765,65 (oltre IVA), da pagarsi sempre in 180 mesi (con la diversa decorrenza sopra indicata), ma con una diversa entità delle rate mensili: resta confermata la rata iniziale una tantum di euro 363.168,00 (oltre IVA) mentre le rimanenti n.179 rate sono modulate come di seguito;
n.15 rate mensili di euro 9.776,03 (oltre VA) con decorrenza dal 13/7/2007,
n.12 rate mensili di euro 6.100,00 (oltre IVA) dal 13/10/2008, e n.152 rate mensili di euro
10.183,60 (oltre IVA) dal 13/10/2009;
(iii) alla clausola 4 viene confermato in euro 336.633,60, oltre IVA, il prezzo finale di riscatto, con la sola precisazione che esso sarà dovuto alla data di scadenza della locazione finanzia del 13/6/2022.
La scrittura rimanda poi al prospetto di adeguamento del corrispettivo che sarebbe stato consegnato entro il 26.9.2008 (di cui è traccia nella perizia di parte dell'opponente, v. prospetto NC ad essa allegato).
L'esame della scrittura evidenzia che essa apporta, in sostanza, parziali e marginali modificazioni al contratto del 13-6-2007 derivanti, in sostanza, da una diversa modulazione delle rate per il periodo iniziale (anziché tutte dell'importo di euro 9776,30, le prime 15 di tale importo, le rimanenti 12 di euro 6.100,00 e tutte le successive di euro 10.183,60).
Ciò detto, va ricordato che la Banca d'Italia nelle disposizioni in materia di traspa- renza ha introdotto l'obbligo di indicare nei contratti il c.d. tasso leasing, definito come "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di ac- quisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei
28 corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi" (v. provvedimento del 25/7/2003, sez. II, par. 3.1, nota 2, ratione temporis applicabile). Il tasso leasing è quindi un indicatore equivalente che tiene conto del pagamento dei canoni e del costo del riscatto ed è previsto solo dalla disciplina secondaria in materia di trasparenza e serve, in sostanza, per valutare la convenienza di un investimento. In partico- lare, esso non è il tasso debitore nominale (TAN), cioè il tasso sulla cui base è costruito il piano dei pagamenti dei canoni di leasing, né il TAE, che misura il costo effettivo di un finanziamento, comprensivo di interessi e spese accessorie. A tale indice (tasso leasing) non
è quindi applicabile il disposto dell'art. 117 TUB, che si riferisce al tasso debitore e non ad indici diversi previsti a fini di trasparenza.
Peraltro, se anche si giungesse ad una diversa conclusione in punto di applicabilità dell'art.117 TUB al tasso de quo, sarebbe dirimente considerare che in base agli elementi contrattuali sopra indicati sarebbe stato possibile per l'utilizzatore individuare in ogni caso il tasso effettivo dell'operazione e valutare il livello di rischio e/o di spesa del contratto di du- rata.
In questo senso, anche di recente, Cass. civ. 711/2025 ha affermato che “in tema di leasing immobiliare, [finanche] la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non contrasta con l'art. 1346 c.c. allorquando lo stesso sia determinabile per relationem mediante il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza, né di discrezionalità in capo alla società di leasing, così da salvaguardare il cliente sul piano della trasparenza in relazione ai termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma”.
Poco prima, Cass. civ. 29530/24 aveva ribadito che “In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non determina la violazione dell'art.
117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di in- certezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata
29 in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata”.
In sintesi, il c.d. tasso leasing non rientra nel perimetro d'applicazione dell'art.117
TUB; in ogni caso, gli elementi sopra indicati, tra cui il costo del bene, il corrispettivo com- plessivo della locazione finanziaria ripartito per rate, il prezzo di riscatto, i criteri di indiciz- zazione e quelli di attualizzazione, avrebbero consentito di facilmente determinarlo, met- tendo la contraente in condizione di fare le valutazioni del caso sull'opportunità e sulla con- venienza dell'investimento.
Vero poi che la scrittura 11.09.2008 non menziona tassi d'interesse, ma per la sem- plice ragione che i tassi sono quelli indicati nel contratto del giugno 2007, ciò che cambia è il piano di rimborso iniziale con rate più basse: la diminuzione dell'importo delle rate per un periodo di 12 mesi comporta un minor rimborso iniziale degli interessi e un conseguente leggero aumento del costo complessivo della locazione finanziaria.
Non è vero invece, per le ragioni sopra indicate, che il contratto, anche come integrato dalla scrittura del settembre 2008, non preveda condizioni univoche ed essenziali in ordine alle modalità di rimborso del finanziamento nel suo evolversi. Queste sono indicate nel con- tratto, nelle condizioni generali e nel prospetto di indicizzazione e sono state sopra riportate negli elementi essenziali.
Vero è che il contratto non indica il regime finanziario dell'interesse da adottare (se semplice o composto) per la formula dell'attualizzazione delle rate, ma è altrettanto vero che l'esame del prospetto consente di apprezzare che trattasi di regime finanziario basato sull'in- teresse composto (come risulta anche dalla perizia di parte). Peraltro, nelle more del presente procedimento è sopravvenuto l'arresto delle S.U. n.15130/2024, arresto con cui l'appellante non si misura negli scritti conclusionali. Chiamate a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudi- ziale ex art.360 bis cpc sui quesiti (i) se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto, il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rim- borso del prestito e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento;
(ii) se, in mancanza di detta indicazione, il contratto sia affetto da nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346
30 c.c.) e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art. 117 T.u.b.) e su quali siano le eventuali conseguenze di una simile nullità, le
Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
All'ampio percorso motivazionale delle Sezioni Unite, non resta, quindi, oggi, che rin- viare per relationem ex artt.118 disp. att. cpc per la soluzione della questione di diritto posta dall'appellante.
Rapportando la decisione del giudice di legittimità al caso di specie, va considerato che:
(i) i principi in essa affermati possono essere applicati de plano a tutti i finanziamenti, compresi quello insito nel contratto di leasing, e anche all'ipotesi in cui il tasso d'interesse sia variabile (Cass. 7382-25 ha di recente chiarito che “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite (sentenza n.15130 del 29.05.2024, n.d.r.) a proposito a tasso fisso val- gono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile”);
(ii) che il contratto di finanziamento de quo presenta tutti gli elementi tipologici richie- sti dalle S.U, cioè la chiara e inequivoca indicazione del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, della durata (15 anni), della periodicità del rimborso (mensile, n.179 rate mensili, oltre la maxi rata iniziale), dell'importo di ciascuna rata e del tasso di interesse ap- plicato.
In conclusione anche il motivo in esame va respinto.
13. Con il sesto motivo l'appellante denuncia l'omessa pronuncia sull'eccezione pro- posta “al par.
1.3. dell'atto di opposizione (v. p. 16)” e riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
L'opponente aveva rilevato ed eccepito che nel decreto ingiuntivo opposto la
[...]
aveva rivendicato importi che restavano, a prescindere da tutte le altre _6
questioni poste, non dovuti in ragione di addebiti ultronei operati successivamente alla di- chiarazione di risoluzione del contratto di leasing per cui è causa in data 12-19/04/2018 e/o
31 per effetto di importi non correttamente riconosciuti alla utilizzatrice nel corso del rapporto in ragione delle previsioni (autonome e separate) con riferimento all'adeguamento del corri- spettivo per le indicizzazioni, per una somma non inferiore ad euro 40.393,13.
La somma è così individuata alla luce delle verifiche effettuate dal perito di parte
(perizia allegata sub doc. 3 del primo grado di giudizio):
a) per un importo non inferiore ad euro 12.293,81 per addebiti effettuati a titoli di canoni dopo la dichiarazione di risoluzione del contratto di leasing del 12-19/04/2018;
b) per un importo non inferiore ad euro 15.228,60 per indicizzazioni non corretta- mente operate e riconosciute a fronte delle note di credito indicate nell'allegato 8) del ricorso monitorio;
c) per un importo non inferiore ad euro 12.870,72 per mancato adeguamento del cor- rispettivo per i primi quattro canoni dell'anno 2018.
La Corte rileva che su tali questioni poste dall'appellante il giudice di primo grado è incorso in una omissione di pronuncia. I rilievi dell'opponente/appellante, che vanno quindi esaminati direttamente in questa sede, possono essere così decisi, seguendo l'ordine sopra indicato: aa) l'importo di euro 12.293,81 per addebiti effettuati a titolo di canoni dopo la di- chiarazione di risoluzione del contratto di leasing del 12-19/04/2018 trova fondamento nell'art.17, co.1 lett.c) delle condizioni generali di contratto che, per il caso di mancata resti- tuzione del bene immobile dopo la risoluzione, prevede a carico dell'utilizzatore il paga- mento a titolo d'indennità di un importo corrispondente al corrispettivo periodico dovuto
(canone di locazione finanziaria), oltre agli interessi di mora;
bb) l'importo di euro 15.228,60 ( recte, 15.239,60, v. allegato NC) per indicizzazioni non correttamente operate e riconosciute a fronte delle note di credito indicate nell'allegato
8) del ricorso monitorio, è stato determinato nella perizia di parte (allegato NC alla perizia prodotta quale doc.3) quale differenza “Valore della Media aritmetica semplice dei valori delle medie Euribor 3M 360 relative al periodo di adeguamento come da interpretazione del criterio di indicizzazione”; più correttamente l'importo è composto di due voci, una pari ad euro 12.870,72 relativa al mancato adeguamento dei quattro canoni periodici maturati nell'anno 2018 (immediatamente prima della risoluzione del contratto), e l'altra residuale
32 (euro 2.368,88), pari alla asserita differenza denunciata dal perito per tutta la durata del con- tratto.
In ordine a quest'ultima voce non è dato comprendere quale differente interpretazione del criterio di indicizzazione abbia adottato il perito e se egli abbia tenuto conto del fatto che, in base ai criteri di adeguamento, non si procedeva ad alcun adeguamento in diminuzione o in aumento per importi inferiori ad euro 51,65.
La genericità sul punto della perizia, in uno alla mancanza di contestazioni nel corso del rapporto contrattuale (durato oltre 11 anni) in occasione delle periodiche emissioni delle note di credito, non fa apprezzare il fondamento dell'eccezione.
In ordine alla prima voce, il rilievo è invece corretto, non essendosi proceduto all'ade- guamento del canone. In difetto di contestazioni dell'appellata può essere utilizzato il con- teggio sviluppato dal CT di parte opponente e, quindi, determinare il minor avere nell'im- porto di cui alla voce in esame. cc) L'importo di euro 12.870,72 per mancato adeguamento del corrispettivo per i primi quattro canoni dell'anno 2018 è una duplicazione della voce sub bb). Nella perizia di parte (a pag.43) il punto è ben esplicitato: “In allegato “NC” è presente un modello matema- tico realizzato in funzione del criterio contrattualizzato per l'adeguamento del corrispettivo.
Si è provveduto a ricostruire puntualmente il valore dei singoli adeguamenti periodici netti
(senza IVA), evidenziando una discrepanza a favore del cliente, alla data di risoluzione, pari ad €15.239,60 (ultima colonna e ultima riga allegato), di cui 12.870,72 (penultima colonna
e ultima riga allegato) per conguaglio maturato nell'ultimo anno fino alla data della risolu- zione;
valore non presente nelle scritturazioni in Estratto Conto Banca in atti doc. n° 8”.
In altre parole, l'importo di euro 12.870,72 (come risulta anche dal prospetto NC al- legato alla perizia) è già incluso nell'importo complessivo di euro 15.239,60, di cui alla pre- cedente lettera bb), e la sua autonoma richiesta costituisce mera duplicazione.
14. L'esito del giudizio rende evidenti le ragioni della mancata ammissione della CTU
e dell'ordine di esibizione formulati dall'opponente/appellante in primo grado.
La CTU è del tutto superflua, venendo in rilievo questioni di diritto risolte nei termini sopra indicati.
33 L'istanza di esibizione “della copia delle modifiche contrattuali avvenute in corso di rapporto ed in particolare a cavallo tra il secondo e terzo trimestre del 2009” è relativa a documento che, se in ipotesi esistente, sarebbe privo di rilievo, tenuto conto di quanto sopra detto in punto di mancato superamento, in ogni caso, della soglia usura anche in relazione al secondo/terzo trimestre del 2009.
L'istanza di esibizione “della copia delle contabili di pagamento dall'origine e sino alla chiusura”, oltre ad essere generica, non si correla ai fatti di causa non avendo contestato l'opponente/appellante i mancati pagamenti dei canoni, ma avendo assunto di non dovere in tutto o in parte l'importo ingiunto per ragioni legate all'esistenza di interessi usurari o all'as- senza o indeterminatezza del tasso leasing.
15. In conclusione, l'appello è accolto nei limiti sopra indicati, per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado va revocato il decreto ingiuntivo opposto. In parziale accogli- mento dell'azione di pagamento proposta in via monitoria, è condannata a pagare Parte_1
in favore di la somma di euro 580.949,36 (pari alla differenza tra _6
la somma di euro 593.820, indicata nel decreto ingiuntivo, e la somma di euro 12.870,72, riconosciuta come non dovuta), oltre interessi come da ricorso monitorio.
L'accoglimento davvero parziale dell'opposizione, a fronte del complessivo credito riconosciuto all'opposta, giustifica la compensazione delle spese di lite di primo grado nella misura di un decimo. Per il resto fanno carico all'opponente che è la soccombente prevalente e sono liquidate sulla base della notula in atti. L'importo indicato in dispositivo già tiene conto della compensazione parziale.
16. Le spese del giudizio d'appello possono essere liquidate con gli stessi criteri di quelle di primo grado, tenuto conto della soccombenza assolutamente prevalente dell'appel- lante e del principio di globalità (DM 55/14 e ss. mod.; causa di valore da euro 520.001 ad euro 1.000.000, parametri medi per le fasi 1, 2, 4; parametro minimo per la fase 3, esauritasi con la sola trattazione). Anche in questo caso l'importo indicato in dispositivo già tiene conto della compensazione parziale nella misura del 10%.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
34 - revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- in parziale accoglimento della domanda di pagamento proposta in via monitoria, condanna a pagare a la minore somma di euro Parte_1 _6
580.949,36, oltre interessi come da ricorso monitorio;
- condanna a pagare a le spese del primo grado Parte_1 _6
di giudizio, liquidate in complessivi euro 19.248,30 per compenso professionale, oltre al rim- borso delle spese generali (15%) e degli accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti);
- condanna e il fallimento di in solido fra loro, a pagare a Parte_1 Parte_1
le spese del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi _6
euro 20.099,70 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Così deciso nella camera di consiglio del 19-6-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente pro- cessuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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