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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1139/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19 marzo 2025 promossa d a
OGGETTO:
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
Servitù dall'avv. LOSCHI DELLA TORRE EMIDIO elettivamente domiciliati in VIA
VITTORIO VENETO 1 25032 CHIARI presso il difensore avv. LOSCHI
DELLA TORRE EMIDIO, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 5
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. SIMINI MAURIZIO Controparte_2
elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO 28 BRESCIA presso il difensore avv. SIMINI MAURIZIO, come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello.
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Terza Sezione Civile)
n. 2781/23
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Voglia l'On.le Corte di Appello di Brescia, ogni diversa istanza, eccezione e
deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Brescia, condannare l'appellato a rimborsare agli Controparte_2
appellanti e le spese processuali del Parte_1 Parte_2
giudizio di primo grado liquidate in Euro 5.077,00 per compensi, oltre al
rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per
legge, oltre alle spese di CTU, poste a carico degli attori nel giudizio di primo
grado in violazione dell'art. 91 c.p.c. Con vittoria di spese e compenso
professionale del presente grado di giudizio” pagina 2 di 5 Dell'appellato
“In Via Principale: previo ogni più utile accertamento e declaratoria, previo
rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della Sentenza
impugnata, rigettarsi l'appello proposto in quanto inammissibile ed in ogni
caso manifestamente infondato e comunque infondato. In ogni caso con
vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quel che ancora rileva in questo grado di giudizio, con sentenza n. 2781/23
il Tribunale di Brescia respingeva la domanda proposta dagli attori Pt_1
e di accertamento dell'avvenuto acquisto per
[...] Parte_2
usucapione della servitù di passaggio sul fondo di proprietà del convenuto accoglieva la domanda proposta dagli attori nei confronti Controparte_2
del convenuto, di costituzione di servitù coattiva di passaggio sul fondo di proprietà del convenuto e condannava gli attori, in solido, a rifondere in favore del convenuto le spese di lite.
e hanno gravato la sentenza limitatamente alla Pt_1 Parte_2
statuizione relativa alla loro condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di . Controparte_2
Il , convenuto ai soli fini della litis denuntiatio, è Controparte_1
rimasto contumace.
All'udienza del 19 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione. pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti hanno censurato la loro condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di ritenendo che tale statuizione sia stata Controparte_2
adottata in spregio al principio della soccombenza.
Fanno rilevare che la domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio si era resa necessaria in ragione del mancato riconoscimento da parte di della servitù di passaggio pedonale e carraio, anche Controparte_2
in seguito all'esito negativo del procedimento di mediazione.
La censura è fondata.
Le spese del giudizio intrapreso per la costituzione di servitù coattiva e per la determinazione dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente,
devono essere sopportate per intero, secondo il normale criterio della soccombenza, dal proprietario che ingiustamente si opponga alla costituzione della servitù sul proprio fondo e, pertanto, nel caso di specie, a carico di
. Controparte_2
In riforma della sentenza gravata, condanna a rifondere in Controparte_2
favore degli appellanti le spese del giudizio di primo grado che si liquidano in complessivi euro 5.077 ( di cui euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1.680 per la fase istruttoria e euro 1.701 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Per la sua soccombenza condanna l'appellato a rifondere in favore degli pagina 4 di 5 appellanti le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911
per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, oltre rimborso del contributo unificato pagato sia per il giudizio di primo grado che per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata, condanna a Parte_3
rifondere in favore degli appellanti le spese del giudizio di primo grado,
liquidate come in parte motiva;
condanna a rifondere in favore degli appellanti le spese del Controparte_2
grado, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 5 di 5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1139/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19 marzo 2025 promossa d a
OGGETTO:
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
Servitù dall'avv. LOSCHI DELLA TORRE EMIDIO elettivamente domiciliati in VIA
VITTORIO VENETO 1 25032 CHIARI presso il difensore avv. LOSCHI
DELLA TORRE EMIDIO, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 5
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. SIMINI MAURIZIO Controparte_2
elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO 28 BRESCIA presso il difensore avv. SIMINI MAURIZIO, come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello.
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Terza Sezione Civile)
n. 2781/23
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Voglia l'On.le Corte di Appello di Brescia, ogni diversa istanza, eccezione e
deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Brescia, condannare l'appellato a rimborsare agli Controparte_2
appellanti e le spese processuali del Parte_1 Parte_2
giudizio di primo grado liquidate in Euro 5.077,00 per compensi, oltre al
rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per
legge, oltre alle spese di CTU, poste a carico degli attori nel giudizio di primo
grado in violazione dell'art. 91 c.p.c. Con vittoria di spese e compenso
professionale del presente grado di giudizio” pagina 2 di 5 Dell'appellato
“In Via Principale: previo ogni più utile accertamento e declaratoria, previo
rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della Sentenza
impugnata, rigettarsi l'appello proposto in quanto inammissibile ed in ogni
caso manifestamente infondato e comunque infondato. In ogni caso con
vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quel che ancora rileva in questo grado di giudizio, con sentenza n. 2781/23
il Tribunale di Brescia respingeva la domanda proposta dagli attori Pt_1
e di accertamento dell'avvenuto acquisto per
[...] Parte_2
usucapione della servitù di passaggio sul fondo di proprietà del convenuto accoglieva la domanda proposta dagli attori nei confronti Controparte_2
del convenuto, di costituzione di servitù coattiva di passaggio sul fondo di proprietà del convenuto e condannava gli attori, in solido, a rifondere in favore del convenuto le spese di lite.
e hanno gravato la sentenza limitatamente alla Pt_1 Parte_2
statuizione relativa alla loro condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di . Controparte_2
Il , convenuto ai soli fini della litis denuntiatio, è Controparte_1
rimasto contumace.
All'udienza del 19 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione. pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti hanno censurato la loro condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di ritenendo che tale statuizione sia stata Controparte_2
adottata in spregio al principio della soccombenza.
Fanno rilevare che la domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio si era resa necessaria in ragione del mancato riconoscimento da parte di della servitù di passaggio pedonale e carraio, anche Controparte_2
in seguito all'esito negativo del procedimento di mediazione.
La censura è fondata.
Le spese del giudizio intrapreso per la costituzione di servitù coattiva e per la determinazione dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente,
devono essere sopportate per intero, secondo il normale criterio della soccombenza, dal proprietario che ingiustamente si opponga alla costituzione della servitù sul proprio fondo e, pertanto, nel caso di specie, a carico di
. Controparte_2
In riforma della sentenza gravata, condanna a rifondere in Controparte_2
favore degli appellanti le spese del giudizio di primo grado che si liquidano in complessivi euro 5.077 ( di cui euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1.680 per la fase istruttoria e euro 1.701 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Per la sua soccombenza condanna l'appellato a rifondere in favore degli pagina 4 di 5 appellanti le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911
per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, oltre rimborso del contributo unificato pagato sia per il giudizio di primo grado che per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata, condanna a Parte_3
rifondere in favore degli appellanti le spese del giudizio di primo grado,
liquidate come in parte motiva;
condanna a rifondere in favore degli appellanti le spese del Controparte_2
grado, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 5 di 5