Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 4935 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 21.1.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
28 Gennaio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 29/01/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 4935/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione a intimazione di pagamento;
accertamento negativo del credito.
T R A
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. G. Tarzia;
Ricorrente
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
NONCHÉ CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. M. De Tommasi, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2023, la ricorrente in epigrafe, ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420239007508955000, notificata in data 29.09.2023, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 39420120002395973000; 39420120003567470000;
39420130000008179000; 39420130001061713000; 39420130002190447000;
39420160000269538000; 39420160002602424000; 39420160004891133000;
39420170001530475000; 39420170002910620000; 39420180000919890000.
In particolare, oltre a contestare la legittimità della notifica a mezzo posta eseguita senza l'intermediazione di soggetti a ciò abilitati, ha altresì eccepito l'omessa notifica degli avvisi citati e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, l. 212/2000 nonché per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi ivi richiesti.
Da ultimo ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti riportati dagli avvisi di addebito nn.
39420160001021525000, 39420160003536666000, 39420170001998513000,
39420180001965841000, anche in relazione al periodo successivo alla data di presunta notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto l'annullamento dell'intimazione opposta per i motivi sopra esposti nonché, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi dai suindicati avvisi riportati, ex art. 3, commi 9 e 10, l. 335/95.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, rappresentando la presenza di un giudicato per gli avvisi di addebito nn. 39420120002395973, 39420120003567470, 39420130000008179,
39420130001061713, dichiarati estinti per prescrizione con sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria, n. 1301/2021, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito in parte qua per carenza di interesse.
Ha altresì evidenziato l'inammissibilità dell'opposizione per violazione degli artt. 24 e 29, d. lgs.
46/99 in ragione dell'avvenuta notifica degli avvisi. ha declinato ogni responsabilità, al più attribuibile all' , Pt_2 Controparte_2
in ordine alla eventuale prescrizione dei crediti contributivi configuratasi successivamente alla notifica dell'atto e, dunque, nell'ambito dell'attività di riscossione.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
Si è costituita in giudizio, altresì, , che in via preliminare ha Controparte_3 eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per il decorso del relativo termine decadenziale e in ogni caso la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla sollevata eccezione di prescrizione maturata prima della consegna del ruolo.
Nel merito, oltre a rilevare l'attualità del credito contributivo per la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, ha contestato la fondatezza delle domande avversarie, rappresentando
– tra l'altro – come alcuna norma imponga l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi.
Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda.
Entrambe le parti resistenti, nelle rispettive memorie difensive, hanno rilevato l'applicazione della sospensione del termine prescrizionale introdotta dalla normativa emergenziale Covid-19.
Con note di trattazione scritta dell'8.07.2024, parte ricorrente, oltre a richiedere l'applicazione dell'art. 4, d.l. 119/2018, conv. in l. 136/2018, ha eccepito l'irregolarità del procedimento notificatorio relativo agli atti prodotti da in ragione dell'assenza della Controparte_3
comunicazione di avvenuta notifica (c.d. CAN), evidenziando altresì che il preavviso di fermo n.
09480201300002480000 era stato notificato ad un familiare non convivente.
*******
Il ricorso risulta infondato e non merita accoglimento.
In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' . Si osserva sul punto che, pur essendo vero che alcuna Controparte_2
contestazione afferente alla formazione del titolo esecutivo può essere mossa all'
[...]
, in qualità di agente incaricato della sola riscossione del credito, essendo stati Controparte_4 nella specie eccepiti anche vizi propri dell'intimazione di pagamento, sia l'ente impositore che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass.
17/07/2015, n. 15116). CP_ In tale quadro giova precisare che la doglianza dell' e dell' Controparte_2
, secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 24, D.lgs. 46/99, non può trovare
[...]
accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica degli avvisi (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata, almeno in parte, come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Orbene, quanto ai sollevati vizi formali, va anzitutto rigettata l'eccezione di inesistenza della Contr notificazione dell'intimazione di pagamento opposta, effettuata a mezzo posta direttamente da .
Si osserva infatti, sul punto, che secondo l'indirizzo della Suprema Corte (v. Cass. civ. Sez. V Ord.,
11/05/2023, n. 12945), “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma.”
Alcuna preclusione sussiste, dunque, in ordine alla legittimazione ex art. 26 DPR 602/73 alla notificazione da parte di in qualità di agente incaricato della riscossione e Controparte_2 delegato a tale attività da parte dell'ente creditore, senza escludere che alcun tipo di adempimento ulteriore è richiesto in relazione alla persona ricevente l'atto.
Parimenti destituite di fondamento sono le doglianze relative agli atti sottesi all'intimazione di CP_ pagamento per i quali è stata fornita prova della notificazione dall' e – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – non è prescritto alcun obbligo di allegazione, sia in copia sia in forma originale.
Difatti, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “... la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione o
l' produca la copia della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, la quale, una volta CP_1 pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass., 29 luglio 2016 n. 15795;
Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 11 ottobre 2017 n. 23902; Cass., 21 febbraio 2018, n. 4275).
Inoltre, quanto all'assenza di obblighi normativi di allegazione della copia dell'avviso di addebito all'intimazione di pagamento occorre rilevare che secondo la Suprema Corte (v. Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, n. 28689) l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.
Contr Ancòra alcun onere di notificazione della può essere rilevato nel caso di specie.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui,
“nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass.
n. 17598 del 2010). Da ultimo, questa Corte ha ribadito che “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)” (Cass. n. 10131 del 2020)”.
Con riguardo poi all'asserito difetto di motivazione ex art. 7, l. 212/00, dell'atto oggetto di impugnazione, l'intimazione di pagamento opposta, contenendo un riferimento specifico e dettagliato agli atti ad essa sottesi non può considerarsi indeterminata e priva di motivazione.
Peraltro, la provata notifica degli atti presupposti è sintomatica dell'avvenuta piena conoscenza di essi, al cui contenuto l'intimazione di pagamento opposta fa – come detto – espresso e specifico riferimento (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 11/04/2017, n. 9323; Cass. civ. Sez. V, Sent.,
14.01.2015, n. 407).
Occorre infine scrutinare l'eccezione relativa all'omessa indicazione del calcolo degli interessi all'interno dell'atto impugnato.
In tale ottica, oltre a doversi evidenziare come non sia dato rinvenire nel nostro ordinamento alcuna norma volta a prescrivere un siffatto obbligo, vengono altresì in rilievo i principi da ultimo espressi dalle Sezioni Unite, le quali hanno recentemente chiarito che “La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare
l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo” (cfr. Cassazione civile sez. un., 14/07/2022, n.22281).
Pertanto, atteso che nel caso di specie l'atto impugnato segue – richiamandone il contenuto – una serie di atti prodromici già determinanti sia il quantum debitorio, sia le modalità di calcolo degli accessori, alcuna censura può essere mossa sotto tale aspetto all'intimazione contestata.
Analizzate tutte le eccezioni formali sollevate dall'attore, occorrerebbe a questo punto vagliare il profilo della prescrizione dei crediti previdenziali riportati negli avvisi di addebito a tal fine dallo stesso indicati.
Nondimeno la relativa eccezione, per come formulata, risulta inammissibile. Circoscritta – come fatto nell'atto introduttivo – ai soli avvisi recanti nn.
39420160001021525000, 39420160003536666000, 39420170001998513000,
39420180001965841000, tutti ugualmente estranei all'intimazione di pagamento in questa sede impugnata, essa esula dal perimetro dell'odierno giudizio il quale non può che dirsi limitato ai soli atti richiamati dal provvedimento opposto.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite – da liquidarsi come in dispositivo ex art. 4, comma 1, DM 147/2022 – stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
CP_ Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' e di , Controparte_3 in solido, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., delle spese di lite che si liquidano in €
6.110,00 per spese e onorari, oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 29/01/2025
Il Giudice
Francesco De Leo