Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 28/05/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
-REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'UI in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 784 /2023 R.G. vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Corso Vittorio Emanuele 23 Parte_1
L'UI , presso e nello studio dell' Avv. ISIDORI ISIDORO dal quale è rappresentato e difeso
Opponente
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Via
Strinella, 48 67100 L'UI presso e nello studio dell'Avv. GIANCARLI FABRIZIO dal quale è rappresentata e
OGGETTO: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali di causa, le comparse e le note conclusive.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione in opposizione di data 10/04/2023 il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 30/2023 di data 31/01/2023 emesso dal Tribunale di L' UI nel giudizio n. R.G. 54/2023 su conforme richiesta della società , con cui gli era stato intimato, il Parte_2
pagamento di € 36.558,94 oltre gli interessi e le spese della procedura monitoria, a titolo di restituzione di somme pagate nell'ambito del pignoramento presso terzi n.
56/2017 R.G.E.M. Tribunale di L' UI.
A fondamento dell'opposizione l'opponente, in rito, eccepiva l'incompetenza per materia del Tribunale ordinario per essere competente il Giudice di lavoro vertendosi in tema di ripetizione di indebito retributivo;
nel merito la inesistenza dei presupposti per la ripetizione dell'indebito in quanto oggetto dell'esperita opposizione all'esecuzione era stato l'atto di precetto e non il titolo esecutivo costituito dalla diffida accertativa patrimoniale AQ00000/2015-721 del 25/05/2015 notificata il 24/06/ 2015 prot. 13388 della . Parte_3
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Civile di L'UI, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, per le causali in narrativa, in via preliminare accertare la propria incompetenza per materia e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 30/2023 reso nel giudizio RGC 54/2023 con vittoria si spese, diritti ed onorari”
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta per Parte_2
contestare l'avversa prospettazione fattuale e giuridica. Deduceva, in rito, la competenza per materia del Tribunale Ordinario e, nel merito, la legittimità della pretesa creditoria.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale di L'UI, in relazione all'eccezione d'incompetenza sollevata dall'opponente, assumere i provvedimenti che riterrà opportuni.
In caso di accoglimento della predetta eccezione voglia, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., previa revoca del decreto ingiuntivo, fissare l'udienza cui all'art. 420 c.p.c. ed il termine perentorio entro il quale provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
In caso rimessione degli atti al Giudice del Lavoro, si chiede la condanna anche in via riconvenzionale del sig. alla restituzione delle somme illegittimamente Parte_1
percepite, pari a € 36.558,94=, oltre interessi dalla data della dazione sino all'effettiva restituzione.
In caso di rigetto dell'eccezione, dichiarare l'opposizione infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, istruito il giudizio a mezzo prove documentali, la causa è stata trattenuta a decisione all'udienza del
12/05/2025 fissata ex art. 281 sexies c.p.c.. Tanto premesso appare utile perimetrare l'ambito della controversia insorta tra le parti sussistendo contrasto tra le parti sulla portata decisionale della sentenza n. 293/17 del
Tribunale di L' UI, Giudice del lavoro, giudizio n. 1070/2016, passata in giudicato.
Ebbene il Tribunale di L' UI con la citata sentenza, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l' atto di precetto notificato in data
20/11/2016 da , contenente l'intimazione Parte_4
al pagamento della somma di € 33.418,67 in virtù della diffida accertativa emessa dalla validata in data 23 agosto 2015 avente efficacia Parte_3
di titolo esecutivo, ha dichiarato l'inefficacia del suddetto atto di precetto. In detta sede di opposizione all'esecuzione è stato contestato il diritto di a Parte_1
procedere all'esecuzione forzata in virtù del titolo stragiudiziale posto a base della procedura esecutiva- la diffida accertativa emessa dalla Parte_3
validata in data 23 agosto 2015- per cui l'accertamento della idoneità del
[...]
titolo a legittimare l'azione esecutiva da un punto di vista logico giuridico è stata preliminare per la decisione dei motivi di opposizione. Ciò in applicazione del principio in virtù del quale la diffida accertativa emessa dalla Parte_3
validata in data 23 agosto 2015, è atto di natura amministrativa che è idonea
[...]
ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato (cfr. Cass. civ. sez. lavoro, ord. 29/07/2022 n. 23744).
Leggesi, difatti, nella motivazione della prefata sentenza :…. “l'onere probatorio gravante sull'opposto ossia su , che è attore sostanziale, non risulta Parte_1
essere stato correttamente assolto, non avendo il predetto debitamente dimostrato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la società
[...]
neppure a fronte della specifica contestazione operata Parte_2
dall'opponente, finanche alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, da intendersi ricompreso nell'ambito societario e di impresa familiare e non certo riconducibile ad alcuna forma di subordinazione, difettandone comunque gli elementi che la caratterizzino…”. Ebbene, detta sentenza che non ha riconosciuto natura retributiva (non essendo stato provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato) al credito di € 33.418,67 vantato da nei confronti della società è Parte_1 Parte_2
passata in giudicato. Ne consegue che sulla natura ordinaria e non retributiva del credito di € 36.558,94, oggetto del presente giudizio, si è formato il giudicato sostanziale e l'accertamento in essa contenuto fa stato a ogni effetto di legge tra le parti con effetto preclusione del riesame della medesima questione. Ciò consente al
Tribunale di ritenere assorbita la questione di rito sottesa alla eccepita incompetenza del Tribunale ordinario in favore del Tribunale giudice del lavoro in merito al diritto di restituzione di quanto pagato nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi.
L'accoglimento dell'opposizione all' atto di precetto ex art. 615 c.p.c., con sentenza passata in giudicato di dichiarazione di inefficacia dello stesso, ha prodotto effetti utili per la società , comportando la perdita di efficacia e la Parte_2
invalidazione di tutti gli atti compiuti nella procedura esecutiva di pignoramento presso terzi e in particolare dell'ordinanza di assegnazione ex art.553 c.p.c. di data
03/07/2017 giudizio n. 56/2017 R.G.E.M. Tribunale di L' UI, quale atto conclusivo che ha determinato il trasferimento al creditore assegnatario ( Pt_1
) della titolarità del credito. Da qui il diritto della società
[...] Parte_2
alla restituzione di quanto pagato indebitamente per complessivi € 36.558,94.
[...]
Ciò posto , per le ragioni svolte, l'opposizione al decreto ingiuntivo è risultata non fondata e va rigettata.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n 147/2022, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 30/2023 di data
31/01/2023 emesso dal Tribunale di L' UI nel giudizio n. R.G. 54/2023;
-condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.616,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in L' UI, 13/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini