Sentenza 11 dicembre 2019
Ordinanza collegiale 14 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01314/2025REG.PROV.COLL.
N. 07730/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7730 del 2020, proposto da TA LL, NT LL, LA AR, VA AR, AL AR quale erede di NT LL, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acerra, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 05891/2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Dalila Satullo;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con i provvedimenti n. 65, 66, 67 e 68 del 2 aprile 2013, il Comune di Acerra ha rigettato le istanze di condono edilizio relative al fabbricato sito ad Acerra, via Taranto, foglio n. 43, p.lla 1573, rispettivamente presentate da LA AR, VA AR, NT LL e TA LL. Il diniego di condono è stato fondato su plurimi motivi: mancato versamento delle somme dichiarate sia a titolo di oblazione che per oneri concessori; mancanza della necessaria documentazione; non condonabilità dell’opera, in quanto ricadente nella fascia di rispetto stradale.
Con ordinanza n. 43 dell’11 aprile 2013, il Comune di Acerra ha conseguentemente ordinato la demolizione dell’opera abusiva ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Gli interessati hanno impugnato i predetti provvedimenti ed il Tar Napoli, con sentenza n. 5891/2019, ha rigettato il ricorso, ritenendo che il mancato integrale pagamento dell’oblazione costituisca, alla luce dell’art. 32, c. 37, d.l. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, ragione legittima e da sola sufficiente per negare la sanatoria delle opere abusive.
Con rituale atto di appello gli interessati hanno impugnato la sentenza, deducendo l’erroneità della decisione di primo grado e riproponendo le censure assorbite in primo grado.
Il Comune di Acerra non si è costituito in giudizio.
In data 8 maggio 2024 il difensore degli appellanti ha depositato fuori udienza la dichiarazione di decesso di NT AN e il collegio, con ordinanza del 14 maggio 2024, ha dichiarato l’interruzione del giudizio.
Il giudizio è stato proseguito dall’erede AL AR, mediante deposito di istanza di fissazione dell’udienza.
All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025 la causa è stata assunta in decisione.
2. Con un unico articolato motivo di impugnazione, gli appellanti sostengono l’erroneità della sentenza di primo grado in quanto, nel caso in esame, troverebbe applicazione, in luogo dell’art. 32, c. 37, d.l. cit., la l.r. Campania n. 10/2004, che disciplina diversamente le conseguenze del silenzio del Comune, configurandolo come mero inadempimento; pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto assegnare agli istanti un ulteriore termine per il pagamento delle rate di oblazione e solo successivamente, in caso di perdurante inadempimento, avrebbe potuto adottare un provvedimento di rigetto.
Inoltre, gli appellanti evidenziano che lo stesso art. 32, c. 37, d.l. cit., richiama il d.P.R. n. 380/2001, in base al quale il mancato o tardivo pagamento del contributo di costruzione e degli oneri accessori non impedisce il rilascio del permesso di costruire, ma comporta solamente un aumento della percentuale del contributo e l’esecuzione coattiva.
3. Il motivo è infondato e l’appello va respinto.
3.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che è stato definitivamente accertato che gli odierni appellanti non hanno versato integralmente le somme dovute a titolo di oblazione, da essi stessi dichiarate in sede di istanza di condono (v. pag. 5 della sentenza non oggetto, sul punto di impugnazione).
Ciò premesso in fatto, ai sensi dell’art. 32, c. 37, d.l. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, “ se nei termini previsti l’oblazione non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate dall’art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ”.
Come evidenziato anche recentemente dalla giurisprudenza di questo Consiglio, “ il mancato pagamento dell’oblazione nei termini o la sua indicazione in forma dolosamente inesatta comporta per ciò solo l’applicazione delle sanzioni di cui s’è detto, e quindi prima di tutto della rimessione in pristino ovvero della demolizione per il caso, che qui rileva, di opere realizzate in difformità dal titolo o senza titolo, senza che sia possibile un adempimento tardivo (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2018, n. 1514; id., 13 febbraio 2013, n. 894). Ciò appare coerente con la logica delle norme che prevedono il condono in esame: una deroga alla disciplina dell'assetto del territorio, motivata dalla necessità di reperire risorse finanziarie attraverso le oblazioni richieste per ottenerla, ha significato solo se, entro un periodo di tempo ben definito, si realizzano tutte le condizioni disposte dalla legge. Consentire in via interpretativa una dilazione al pagamento delle oblazioni stesse comporterebbe, viceversa, una lesione duplice, perché i valori sottesi alla programmazione del territorio sarebbero violati ugualmente, senza al contempo ottenere i ricavi finanziari auspicati. Il tardivo versamento della seconda e della terza rata della somma dovuta a titolo di oblazione, pertanto, è di per sé solo sufficiente a fondare la legittimità del provvedimento amministrativo di reiezione dell'istanza di condono edilizio (in tal senso, cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 894) ” (v., tra le altre, Cons. Stato, sez. II, 4 maggio 2020, n. 2814, richiamata di recente da Cons. Stato, sez. VII, 20 giugno 2023, n. 6040).
Pertanto, come correttamente sostenuto dal giudice di primo grado, il mancato integrale pagamento dell’oblazione da parte degli appellanti è sufficiente ad impedire l’accoglimento dell’istanza di condono e a fondare l’ordinanza di demolizione e ripristino.
3.2. Una diversa soluzione non potrebbe fondarsi, come invece sostenuto dagli appellanti, sul richiamo operato dall’art. 32, c. 37, d.l. citato, al d.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui non subordina il rilascio del permesso di costruire all’adempimento dei contributi di costruzione e degli oneri accessori (artt. 16, 20 e 42, c. 2 e 5, citati a pag. 10 dell’atto di appello).
Ciò per diverse ragioni: il richiamo espresso, contenuto all’art. 32, c. 37, d.l. cit., riguarda solo le sanzioni di cui all’art. 48 d.P.R. 380/2001; l’art. 32, c. 37, disciplina espressamente le conseguenze del mancato pagamento dell’oblazione, cosicché non vi è alcuna lacuna da colmare mediante il rinvio al d.P.R. n. 380/2001; in ogni caso, il condono costituisce un istituto assolutamente eccezionale e l’oblazione non può in alcun modo essere paragonata all’ordinario contributo di costruzione.
3.3. Anche il richiamo, operato dagli appellanti, alla disciplina di cui alla l.r. Campania n. 10/2004, che si applicherebbe in deroga all’art. 32, c. 37, d.l. cit., non consente di ritenere l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
In primo luogo, la violazione della legge regionale rappresenta un motivo di censura nuovo, proposto per la prima volta in grado di appello (il ricorso introduttivo di primo grado non contiene alcun riferimento alla legge regionale) e pertanto inammissibile (a tali conclusioni giunge, in un caso analogo, Cons. Stato, sez. VII, 20 giugno 2023, n. 6040).
In ogni caso, in base all’art. 32, c. 37, d.l. cit., il mancato tempestivo pagamento dell’oblazione non solo impedisce la formazione del silenzio assenso, ma esclude tout court la possibilità di ottenere il condono, prevedendo l’applicazione delle sanzioni per le opere abusive. Pertanto l’art. 7 l.r. Campania n. 10/2004, che si limita a disciplinare diversamente il silenzio dell’amministrazione, non deroga alla regola della non condonabilità delle opere per mancato tempestivo pagamento dell’oblazione, che continua quindi a trovare applicazione anche a livello regionale.
4. In base a tutto quanto sopra esposto, l’appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso assorbiti in primo grado e riproposti in appello, atteso che il mancato pagamento dell’oblazione costituisce ragione di per sé sufficiente a sostenere la legittimità degli atti impugnati.
5. In considerazione della soccombenza degli appellanti e della mancata costituzione in giudizio del Comune vittorioso, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
VA Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO