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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 5337/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5337 dell'anno 2019, vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso da se stesso, ex art. 86 c.p.c., e Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Giuseppe Tamburrino.
-APPELLANTE PRINCIPALE-
e
(c.f. ), (c.f. ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ), tutti quali eredi di , rappresentati e difesi dall'avvocato Pt_1 C.F._4 ER
Giovanni Actis.
-APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI- nonchè
(c.f. , (c.f. ) Parte_4 C.F._5 Parte_5 C.F._6
e (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Basco. Parte_6 CodiceFiscale_7
-APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI-
(c.f. ). Controparte_1 C.F._8
-APPELLATO – contumace -
pagina 1 di 28 OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2335/2019 emessa dal Tribunale di Santa IA UA ER, pubblicata in data 11.9.2019 in tema di regolamento di confini;
usucapione”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da verbale di udienza di discussione del 3.12.2024, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(nato l'[...]) ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, (in persona Parte_1 ER dell'amministratore di sostegno ), , , Parte_2 Parte_5 Parte_4 Parte_6
e , proponendo appello avverso la sentenza n. 2335/2019 emessa dal Tribunale di Santa Controparte_1
IA UA ER e pubblicata l'11.9.2019.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado (nato l'[...]), aveva convenuto in giudizio, nel 2008, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Santa IA C.V., sezione distaccata di Aversa, , deducendo: ER
Di essere proprietario di un fondo rustico sito in agro di Villa di Briano, località “Conte", dell'estensione di Ha
4.60.91, riportato in catasto al foglio 5 p.lle 82, 83, 107 e 135, pervenutogli mediante atto di donazione di
[...]
, suo nonno (nato nel 1903) in favore del proprio figlio (padre dell'attore) e, successivamente, Pt_1 Per_2 per testamento olografo di in favore suo e dell'altro figlio e, infine, per testamento olografo Persona_3 CP_2 di quest'ultimo in suo favore;
che il suddetto appezzamento di terreno rappresentava la residua parte dell'originario fondo di proprietà del donante, (nato nel 1903), dell'estensione di Ha 8.97 circa, Parte_1 dopo aver venduto l'altra parte, di Ha 3.90.42, all'altro figlio (il convenuto), (zio dell'attore), con atto ER del 12.2.1963; che l'intero ed originario fondo di (del 1903) era riportato in catasto alla partita 563, Parte_1 fg. 5, p.lle 8, 26 e 34, della superficie catastale complessiva di ha 8.97.60; che l'originario fondo del nonno era stato da sempre delimitato da termini lapidei in modo da delimitarlo dalle proprietà aliene ( , , prima Pt_6 Pt_7
, a sud;
a Nord;
Via Vespero, oggi San Pietro o Kruscov, ad ovest;
e Via Per_4 Parte_4 Persona_5
Pennino ad est); che le nuove porzioni dell'originario fondo (quella venduta a e quella donata a ER [...]
) non erano mai state delimitate o distinte da termini lapidei in quanto (del 1903), aveva Per_3 Parte_1 continuato a coltivare l'intero terreno, fino alla sua morte (avvenuta il 16.4.1997), l'intero fondo dell'estensione catastale di ha 8.97.60; di avere fatto eseguire, dal proprio tecnico di fiducia, le misurazioni dell'intero fondo;
che, invece, , in assenza di termini lapidei, aveva seminato la porzione dell'intero fondo di ha 8.97.60, ER ritenendolo erroneamente di sua esclusiva proprietà; che si fosse così illegittimamente appropriato di ER una quota di terreno a lui non spettante, essendo il suo fondo di ha 3.90.42 ma detenendo, di fatto, circa ha
4.30.65 ai suoi (dell'attore) danni;
che egli, invece, non possedeva, in conseguenza del comportamento del convenuto, nemmeno l'estensione catastale indicata nei titoli di proprietà e di provenienza, pari ad Ha 4.60.91, ma pagina 2 di 28 soli ha 4.40 circa;
che dalle misurazioni effettuate (ultimate nel mese di ottobre 2007) era stato accertato che PE
, nel seminare il suo fondo, aveva sconfinato di circa 4.000 mq. ai suoi danni.
[...]
E alla luce di quanto esposto, (del 1967) aveva chiesto che fossero determinati i confini tra il Parte_1 fondo di sua proprietà e di quello del convenuto, con conseguente apposizione dei termini lapidei tra gli stessi e con condanna del convenuto alla restituzione della parte di fondo occupata abusivamente, previa distruzione di quanto costruito illegittimamente, nonché al risarcimento dei danni per l'abusiva occupazione.
Costituitosi in giudizio, (nato nel 1940) aveva aderito alla domanda di accertamento e di ER determinazione dei confini ed apposizione dei termini tra i terreni di proprietà delle parti, contestando l'avversa prospettazione circa l'asserita illecita occupazione, sostenendo che, per effetto degli atti traslativi dei diritti di proprietà dei beni immobili confinanti, secondo quanto documentato dai relativi titoli, la porzione di terreno da lui occupata corrispondesse alle particelle 8, 26 e 81, dell'estensione di are 3.90.42, acquistata nel 1963, e non comprendesse alcuna parte di terreno dell'attore (particelle 82, 83, 107 e 135), e che esulasse dal giudizio l'occupazione, da parte sua, di porzioni di terreno di proprietà di terzi, aventi riferimenti catastali autonomi (p.lla 47 del medesimo foglio 5).
Il convenuto aveva, altresì, dedotto che fosse stato l'attore a porre in essere un'illegittima occupazione di parte del suo fondo, avendo apposto, nella parte sita sul lato nord -ovest dei due terreni ed in uno spazio posto quasi ai confini fra le due proprietà, paletti e una rete di recinzione, aventi la funzione di delimitare arbitrariamente i confini tra le loro rispettive proprietà.
E, quindi, alla luce di quanto dedotto, aveva chiesto, oltre che la determinazione dei confini e l'apposizione dei relativi termini secondo quanto risultante dai titoli di acquisto, il rigetto dell'avversa domanda di rilascio e di risarcimento danni nonché, in via riconvenzionale, accertata l'illegittima occupazione, da parte dell'attore, di una porzione di terreno di sua proprietà, che la controparte fosse condannata al rilascio di tale porzione e al risarcimento dei danni da liquidarsi, anche in via equitativa, entro il limite di euro 5.200,00.
Al giudizio, iscritto a ruolo con il n. 1000854/2008 RG, era stato riunito quello, recante il n. 161/2012 RG, pendente dinanzi allo stesso Tribunale e introdotto da (nato il [...]) nei confronti di ER Parte_5
, , e , volto ad ottenere l'accertamento e la
[...] Parte_6 Parte_4 Controparte_1 declaratoria dell'avvenuto acquisto, per usucapione, in suo favore, della porzione di terreno di mq 3.460, situata lungo il confine nord delle particelle 81 e 26 di sua proprietà.
In tale giudizio aveva esposto di essere proprietario del terreno di Ha 3.90.42, sito in Villa di Briano, ER di cui al foglio 5 p.lle 81, 26 e 8 (in virtù di atto di compravendita del 12.2.1963), e di possedere, da oltre trenta anni, in maniera continua ed ininterrotta, non solo tale terreno ma anche una striscia di terreno lungo il lato di confine nord, per un totale di 3.460 mq, di cui 470 mq ricadenti nella ex particella 131 (poi 5223) di proprietà di pagina 3 di 28 e e 2.990 mq. ricadenti nella particella 47 di proprietà di Parte_4 Controparte_1 Parte_5
e .
[...] Parte_6
Costituitisi i convenuti (ad eccezione di ), avevano contestato Parte_5 Pt_6 Controparte_1
l'ammissibilità e la fondatezza della domanda ex adverso proposta, ritenendo che confine tra il fondo originario da cui derivava la particella (47) di loro proprietà (detenuto sin dall'atto di divisione del 5.5.1960 dai fratelli e e, prima di loro, dai genitori), e il fondo (confinante a sud) di , fosse Persona_6 Per_7 ER sempre stato delimitato da termini lapidei, in corrispondenza dei quali, circa venti anni prima, il CP_3
aveva posizionato una condotta idrica con bocchette per l'irrigazione dei campi.
[...]
I detti convenuti avevano aggiunto: Che nell'anno 2006 (n. nel 1940) aveva apposto ER unilateralmente, ossia senza consultarli, lungo la linea di confine, una rete metallica per delimitare i confini;
che in base ai titoli di provenienza, l'intero fondo originario, appartenuto a e a – Persona_6 Persona_8 dal quale, a seguito di divisione, erano scaturiti la particella 47 di proprietà di e di Parte_5 Parte_6
e la particella 5223 (ex 131) di proprietà di - avesse sempre avuto la consistenza di
[...] Parte_4
Ha 2.14, con la conseguenza che la porzione di terreno oggetto della domanda di usucapione formulata dall'attore ( ), fosse sempre stata nella sua disponibilità, perché rientrante nella sua legittima proprietà, ER trovandosi la stessa interamente nel perimetro di terreno di proprietà dello stesso attore, ovvero al di là dei termini lapidei delimitanti la proprietà dei convenuti.
Nel giudizio n. 161/2012 RG era intervenuto volontariamente (nato nel 1967), attore nel giudizio Parte_1
n. 1000854/08 RG, sostenendo che la domanda di usucapione proposta da (nato nel 1940) fosse in ER antitesi e in netto contrasto con altra domanda giudiziaria da lui (dall'interventore, si intende) proposta nell'altro giudizio, andando a così a pregiudicare il suo diritto di proprietà esclusiva.
In particolare , riportandosi sostanzialmente alle argomentazioni difensive espresse nel giudizio Parte_1
n. 1000854/08 RG, aveva sostenuto, in sintesi, che la porzione (di mq. 3460) oggetto della domanda di usucapione (da sempre nel pieno possesso del de cuius , nato nel 1903) facesse parte di quella Parte_1 porzione di fondo agricolo che aveva acquistato, seppure fittiziamente, dal padre ER Parte_1
(nato nel 1903) con atto del 12.2.1963, nel senso che rientrasse a far parte di quella porzione di fondo agricolo, esteso Ha 3.90.42 alienata al , così mancando i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'usucapione. ER
All'esito dell'istruttoria espletata, interrotto il giudizio (attesa la nomina di un amministratore di sostegno per
) e poi riassunto su iniziativa di , il Tribunale di Santa IA UA ER, con la Persona_9 Parte_1 sentenza n. 2335/2019 impugnata in questa sede, ha così statuito:
“1) accoglie parzialmente la domanda proposta da e, accertata la consistenza dei fondi oggetto di causa, di Parte_1 consistenza pari a 46.091 mq di proprietà di e 39.042 mq di proprietà di , stabilisce giudizialmente il confine Parte_1 ER tra i due fondi appartenenti alle parti in causa, secondo l'ipotesi divisionale B ed il Grafico di cui all'Allegato H3 della relazione del ctu, che Persona_ vengono interamente richiamati;
2) accoglie la domanda di usucapione di e, per l'effetto, dichiara di proprietà di , ER pagina 4 di 28 nato a [...] il [...], per intervenuta usucapione ultraventennale, la parte di terreno sita nel Comune di Villa di Briana di
470 mq circa facente parte della particella 131, attualmente p.lla 5223 foglio 5 del di proprietà di e Controparte_1 Parte_4
e la parte di terreno sita nel Comune di Villa di Briano di 2990 mq circa facente parte della particelle 47 foglio 5 di proprietà di
[...]
e , entrambe le porzioni di terrene a confine con le particelle 81e 26 foglio 5, di proprietà di Parte_5 Parte_6
; 3) rigetta le altre domande proposte dalle parti;
4) compensa interamente le spese di giudizio tra le parti;
5) pone ER Persona_ definitivamente a carico di e , in parti uguali, le spese per la ctu, come liquidate in. corso di causa.”. Parte_1
Il Tribunale ha motivato la propria decisione richiamando, innanzitutto, le vicende relative al fondo originariamente di proprietà di (nato nel 1903), nonno dell'attore e padre del convenuto Parte_1 PE
, nei seguenti termini:
[...]
Con la scrittura nuziale del 14.04.1927, aveva donato al figlio (classe 1903) un Persona_3 Parte_1 terreno di “ettari otto are quarantatré e centiare 99… riportato al catasto all'art. 223…”; con la compravendita del 29.09.1932, (classe 1903) aveva acquistato un appezzamento di Parte_1 terreno, confinante con quello oggetto della scrittura nuziale, della estensione di “are 64 e centiare 30…”, riportato in catasto al foglio 5 n. 8, della estensione catastale di are 65,73;
-come desumibile dall'estratto storico catastale sulla Partita 563 terreni, dalla partita 223 erano derivate due particelle: la n. 26 (con superficie catastale di Ha 6.42.70) e 34 (con superficie catastale di Ha. 1.89.17), per un totale di Ha 8.31.87;
-con la compravendita del 1932 il fondo di cui alle p.lle 26 e 34 (ricevuto in donazione nel '27) era stato ampliato con una ulteriore porzione lungo il margine est per l'intero, di consistenza pari ad Ha 0.65.73;
-in base ai valori indicati nei titoli di acquisto di (nato nel 1903), il fondo aveva un'estensione Parte_1 totale di mq 90.872 (Ha 8.43.99 + 0.64.73), ed estensione catastale pari a mq 89.760 (Ha 8.31.87 + 0.65.73);
- senonchè il ctu (ing. ) aveva accertato che tale superficie aveva subìto una riduzione, in ER0 seguito al decreto intendentizio n. 62053 del 26.5.1937, pari a mq 4.627 (non rinvenuto dal consulente), con il quale era stata apportata una modifica alle p.lle 26 e 43 (modifica poi recepita dalla Nota di Variazione n. 158 del
22.02.1938), sicché la p.lla 34 era stata soppressa e riunita in quota parte alla n. 26, con una consistenza di Ha
7.85.60, in luogo di quella originaria complessiva di Ha 8.31.87;
-pertanto, all'esito delle modifiche, erano residuati in capo a (classe 1903) le p.lle 26 (Ha Parte_1
7.85.60) e 8 (Ha 0.65.73), per un totale di mq. 85.133;
-successivamente la p.lla 26 era stata frazionata nelle ulteriori p.lle 26, 81, 82, 83 e 107 e la p.lla 8 era stata frazionata nelle p.lle 8 e 135;
-con atto di compravendita del 12.2.1963 aveva venduto al convenuto parte del Parte_1 ER terreno e, cioè, le attuali p.lle 26, 81 e 8 per una estensione di “ettari tre are novanta e centiare quarantadue”;
pagina 5 di 28 -con atto di donazione del 2.6.1987, (nato nel 1903) aveva donato al figlio la residua Parte_1 Per_2 parte di terreno (p.lle 82, 83, 107 e 135), “dell'estensione catastale di ettari quattro, are sessanta e centiare novantuno”;
aveva, poi, lasciato il predetto terreno in eredità ai figli (l'attore nel giudizio del 2008) e Persona_3 Pt_1
che, alla sua morte, aveva lasciato la sua quota al fratello . CP_2 Pt_1
Così ricostruiti i titoli, il Tribunale ha, allora, affermato di non condividere l'interpretazione prospettata dall'attore circa la clausola contenuta nell'atto di donazione del 1987, secondo cui a sarebbe stata donata a Persona_3 titolo remuneratorio tutta l'eccedenza del terreno rispetto all'estensione di Ha 4.60.91.
Al contrario, secondo il giudice di primo grado, con tale clausola il donante avrebbe inteso disciplinare l'eccedenza in ordine ai titoli di disponibile e legittima nel senso che, con la superficie di Ha 4.60.91, lo stesso avrebbe donato l'intera disponibile, la legittima ed anche una quota eccedente tali titoli, a titolo remunerativo, per un massimo di due o tre moggi a misura locale.
Con riferimento all'esistenza di segni di delimitazione, il giudice ha valorizzato le conclusioni del ctu, secondo cui il fondo racchiuso dai segni di delimitazione individuati sul posto (bocchette per l'adduzione idrica, termini lapidei, alberi secolari) avrebbe avuto una superficie pari a mq. 87.702 (addirittura inferiore a quella scaturente dalle misurazioni che avevano tenuto conto della recinzione del fondo, ossia mq 87.933), sicché poteva ritenersi che la recinzione - nonostante lo scarto di circa mq 200 – corrispondesse alla delimitazione dei fondi effettuata in passato mediante l'apposizione dei suddetti segni delimitativi.
Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto che:
- vi fosse stato uno sconfinamento della recinzione sul lato nord - ossia in relazione al lato posseduto da PE
(trovandosi la proprietà attorea sul lato opposto) - su proprietà aliena;
[...]
- in base a quanto accertato dal ctu, tale recinzione fosse stata installata in prossimità del tracciato delle bocchette di irrigazione che, secondo la prospettazione attorea, sarebbero state poste quando era ancora in vita il nonno, ciò potendo confermare che il confine con la proprietà aliena e altri) fosse stato già Parte_4 posizionato lì nel 1991, ma restando pur sempre il fatto che vi fosse stata una invasione di proprietà di terzi;
-la diversa consistenza dei fondi oggetto di causa non potesse essere imputata, secondo gli accertamenti del ctu, agli ampliamenti delle vie vicinali e Pennino, poiché tali ampliamenti avevano interessato il fondo CP_4 attoreo per soli mq 376 e quello del convenuto per soli mq 500 (per un totale di soli mq 876).
Alla luce di questi rilievi e dell'accertato sconfinamento il giudice di primo grado ha, allora, accolto, come detto, la domanda di usucapione avanzata da , con riferimento alla striscia di terreno dei convenuti, nel ER giudizio n. 161/2012 RG.
Con riferimento alla domanda di regolamento di confini e apposizione dei termini (di cui al giudizio instaurato nel
2008), il giudice di prime cure ha aderito alla Ipotesi divisionale “B” di cui alla relazione del ctu del 2010/2011,
pagina 6 di 28 poiché nella stessa si faceva riferimento ad un terreno di consistenza pari a mq 85.133, di cui mq 46.091 di
[...]
e di mq. 39.042 di (poiché i metri quadri in eccedenza rispetto a tale estensione e insistenti Pt_1 ER sul lato Nord erano acquistati per usucapione da quest'ultimo).
Sulla scorta di tali motivazioni, il Tribunale di Santa IA UA ER ha allora dichiarato infondate le reciproche domande volte all'accertamento dell'occupazione illegittima della controparte e ad ottenere il conseguente risarcimento dei danni.
Infine, con riferimento alla domanda di accertamento della simulazione dell'atto di compravendita del 12.02.1963 proposta dal nell'ambito della propria comparsa di intervento volontario nel giudizio promosso da Parte_1
, il Tribunale l'ha ritenuta inammissibile in quanto contraddittoria rispetto alla domanda di regolamento ER dei confini (poiché metteva in discussione la stessa proprietà in capo a ) e, altresì, poiché non ER connessa alla domanda principale, nonché infondata per la mancata dimostrazione dei relativi presupposti.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
(nato l'[...]) ha censurato la sentenza n. 2335/2019 emessa dal Tribunale di Santa IA Parte_1
UA ER sulla base dei seguenti motivi.
I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - INESISTENZA, IRRILEVANZA E INEFFICACIA PROBATORIA
DEL DECRETO INTENDENTIZIO, OLTRETUTTO MAI RINVENUTO – ILLOGICA, ERRATA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE –
MANIFESTA PARZIALITA' DELLA STESSA.
Con il primo, l'appellante principale ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale, piuttosto che fondare il proprio convincimento sui titoli di provenienza, ha fatto riferimento ai dati catastali ed ha posto a fondamento dell'accoglimento, solo parziale, della domanda di regolamento dei confini da lui (dall'attore/appellante, si intende) proposta e dell'accoglimento della domanda di usucapione formulata da , il decreto intendentizio del ER
1937.
In particolare ha sostenuto che: Parte_1
-il tribunale, pur avendo confermato l'estensione totale del fondo in questione di Ha 9.08.72, così come attestata dai titoli di acquisto, a fronte dell'estensione derivante dai dati catastali, di Ha 8.97.60, avesse erroneamente attribuito al detto decreto un valore di piena prova, asserendo che l'estensione del detto fondo avesse subìto una riduzione per effetto di tale decreto, nonostante quest'ultimo non fosse stato mai rinvenuto;
- tale decreto fosse smentito non solo dai titoli di provenienza, ma anche dalla successiva scrittura privata del
14.3.1949 stipulata da (nato nel 1903) e i suoi fratelli, nella quale era stata confermata Parte_1
l'estensione effettiva del fondo (oggetto della scrittura nuziale del 1927) di Ha 8.45.99 (e non di Ha 7.85.60);
- il decreto suddetto fosse privo di ogni valore probatorio in quanto: 1) era stato richiamato solo in atti catastali, senza essere stato mai rinvenuto e nonostante non fosse possibile accertare a quale parte di fondo fosse riferito, non conoscendosene la causa;
2) non era mai stato trascritto nei pubblici registri immobiliari, come invece avviene pagina 7 di 28 per i decreti di esproprio;
3) la sottrazione di un'area di mq. 4627 ai danni di (nato nel 1903) Parte_1 avrebbe dovuto comportare l'accrescimento di altre particelle e l'assegnazione ad altri soggetti, come nel caso di espropriazione;
4) la superficie reale dell'intero fondo, oggetto della domanda di regolamento di confini, accertata eseguendo le dovute misurazioni, era pari ad Ha 8.77.02, ossia ad una estensione nettamente inferiore rispetto a quella attestata dai titoli di provenienza (di Ha 9.09.72); 5) il fondo sarebbe racchiuso per ben due lati dalle confinanti via Kruscev e Pennino, ampliate, rispettivamente, nel 1984 e nel 2002-2004.
Ha censurato, inoltre, l'interpretazione operata dal tribunale - anch'essa fondata sul detto decreto del 1937 - della clausola di cui all'art. 3 dell'atto di donazione del 1987 (effettuata da , nato nel 1903, in favore Parte_1 del figlio , padre dell'appellante principale), in quanto la stessa - diversamente da quanto ritenuto dal Per_2 giudice di prime cure – avrebbe indicato, per un verso, la consapevolezza del donante dell'estensione totale di ettari 9.09.72 del fondo originario (così come attestata dai titoli e dalla scrittura del 1949) e dell'ampliamento subito dalle strade VE (ora ) e Pennino, nonché, per altro verso, la volontà del donante medesimo di CP_4 attribuire a tuta la residua estensione del suo fondo di Ha 5.19.30 (ossia Ha 9.09.72 - Ha 3.90.42), Persona_3 qualunque essa fosse, che gli era rimasta dopo la vendita del 1963 in favore di . ER
L'appellante ha sostenuto, allora, che il tribunale avesse omesso di considerare che l'espressione “qualora vi fosse eccedenza” contenuta nel detto atto di donazione potesse essere giustificata dal fatto che il donante era consapevole della estensione della sua proprietà (Ha 9.09.72), diversa rispetto a quella - errata - riportata in catasto per Ha 8.51.33, sicché con quella clausola lo stesso avrebbe inteso trasferire tutta la residua estensione, a completamento, del suo fondo, a , considerato che nessun altro atto dispositivo fu poi da lui Persona_3 compiuto (ad eccezione delle cessioni volontarie per consentire l'ampliamento delle Via Kruscev e Pennino).
(del 1967) ha contestato, poi, anche il riferimento operato dal Tribunale agli atti successivi al Parte_1 decesso di (del 1903) per supportare il convincimento circa l'estensione del fondo, e ha censurato Parte_1 la pronuncia impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che fosse avvenuto lo spostamento dei termini lapidei, pur in assenza di elementi probatori a sostengo di tale assunto.
II – VIOLAZIONE DEL'ART. 115 C.P.C. - TRAVISAMENTO DEI FATTI – “ERROR IN IUDICANDO”.
Con il secondo motivo ha impugnato l'accoglimento della domanda di usucapione proposta da Parte_1
poiché fondato sui documenti catastali (oltretutto anche sul decreto intendentizio mai rinvenuto) e non ER sui titoli di proprietà, avendo il giudice omesso di considerare il rogito di divisone del 1960 concluso da Per_
e danti causa dei convenuti , nel quale si affermava espressamente Persona_8 ER1 che la superficie reale del fondo dei fosse - già a quell'epoca - di circa Ha 2.14 (e non di Ha 2.40.40, Parte_4 come erroneamente riportato in catasto); il che, secondo l'appellante principale, avrebbe dovuto condurre il
Tribunale di Santa IA UA ER a riconoscere la totale fondatezza della domanda di accertamento dei confini e di risarcimento danni da lui proposte.
pagina 8 di 28 In particolare ha dedotto:
- di avere sempre affermato che la superficie reale - accertata dal ctu prima in Ha 8.78.66 e poi in Ha 8.77.02 - fosse giustificata dai titoli di provenienza del nonno (n. nel 1903), attestanti una superficie titolata Parte_1 di Ha 9.09.72, in considerazione degli ampliamenti delle vie e Pennino;
CP_4
- che gli stessi convenuti avevano sempre confermato quanto da lui dedotto, affermando che Parte_4 quell'area di mq 2.600 (come rilevata dal CTU in mq. 87.866, superficie reale, meno mq. 85.235, superficie catastale) fosse stata sempre stata di proprietà di (nato nel 1903); Parte_1
- che, dunque, decurtando dalla superficie errata indicata in catasto quella reale indicata nel rogito di divisone
(Ha 2.40.40 - Ha 2.14.35), si otterrebbe proprio l'estensione di mq. 2605, per la quale era stata accolta la domanda di usucapione di;
ER
- che, essendo il riconoscimento di tale errore cartografico avvenuto già nel 1960, si sarebbe dovuto necessariamente ricomprendere quell'area di mq. 2600 nell'oggetto del successivo atto di compravendita del
1963, con cui aveva alienato, in favore del figlio , la superficie di Ha 3.90.42; Parte_1 ER
- che avesse errato, allora, il Tribunale nell'attribuire a una ulteriore estensione di mq. 3460 in virtù ER della pretesa usucapione (considerato che tale estensione era già ricompresa nella maggiore area precedentemente acquistata dal medesimo nel 1963) e a decurtarlo dall'area oggetto di regolamento di confini.
Inoltre ha impugnato anche la decisione del Tribunale di Santa IA UA ER nella parte Parte_1 in cui, nel dare rilievo alle conclusioni del consulente di (ing. ), ha accertato l'acquisto per ER PE2 usucapione, in favore di quest'ultimo, di una superficie di mq 3.460, con ciò discostandosi anche da quanto accertato dal ctu, il quale aveva rilevato una differenza tra la superficie reale e catastale di mq 2.600.
III – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 950 C.C. – RILEVANZA PIENA ED ASSOLUTA DEI TITOLI DI PROPRIETA'
TRASCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI IMMOBILIARI RISPETTO AD INESISTENTI ED INDIMOSTRATI DATI CATASTALI.
Con il terzo motivo di gravame, reiterando sostanzialmente quanto già dedotto nei precedenti Parte_1 motivi, ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice avrebbe regolato i confini sulla base dei dati catastali anziché dei titoli d'acquisto dei fondi confinanti, nonché quelli di provenienza, così violando l'art. 950 c.c., anche come interpretato dalla Suprema Corte.
IV – OMESSA, INSUFFICIENTE E ILLOGICA MOTIVAZIONE - ERRONEITA' ED INGIUSTIZIA DELLA PRONUNCIA SULLA
DOMANDA DI REGOLAMENTO DI CONFINI E DELLA CONNESSA DOMANDA RISARCITORIA.
Con il quarto motivo di gravame ha poi censurato l'accoglimento soltanto parziale della domanda di regolamento di confini, deducendo:
- di avere provato - mediante il deposito dei titoli di provenienza - la reale consistenza originaria del fondo del nonno, di Ha 9.09.32, ovvero di Ha 8.97.60;
- che i convenuti costituitisi in giudizio, avevano espressamente dichiarato che l'area di mq. 3460 Parte_4 fosse sempre ricaduta nel perimetro della proprietà appartenuta a (nato nel 1903), perché parte Parte_1 pagina 9 di 28 integrante del fondo di Ha 9.09.72, separata dalla loro da capisaldi o termini lapidei, lungo la cui linea erano state anche installate le bocchette di irrigazione (e ciò avrebbe dovuto condurre ad una pronuncia di inammissibilità della domanda di usucapione avanzata da , data l'inesistenza del diritto fatto valere); ER
- che i testi escussi, e , avevano confermato la presenza dei termini lapidei tra il Testimone_1 Parte_3 primordiale confine di fatto e/o reale, risalente ad epoca remota, tra la proprietà di (nato nel 1903) Parte_1
e quella dei Parte_4
- che la perizia stragiudiziale giurata, allegata alla ctu e mai contestata dalla controparte, avesse attestato la presenza dei termini lapidei.
Sotto diverso profilo, ha evidenziato che: Parte_1
-pur non volendo conferire rilevanza ai titoli di proprietà e pur volendo tralasciare il confine certo come riconosciuto dai nessun valore si sarebbe potuto attribuire al decreto intendentizio del 1937, Parte_4 considerato che tra questo e la compravendita del 1963 era già decorso il ventennio, sicché l'asserita usucapione si sarebbe potuta verificare soltanto in capo a (nato nel 1903); Parte_1
- la superficie reale rilevata dal ctu, pari ad Ha 8.77.02 (tutta interna al perimetro dell'intero fondo), sarebbe stata di poco inferiore a quella attestata dai titoli di provenienza del 1927 e del 1932, sicché non vi sarebbe stato spazio per un'area usucapibile di mq 3.460, essendo l'area a confine con i certamente oggetto della stipula Parte_4 della compravendita del 1963, essendo sempre nell'ambito della proprietà di Ha 9.09.32 di (del Parte_1
1903);
-la linea di confine tra proprietà di (1903) e i fosse sempre stata certa, indiscussa e, Parte_1 Parte_4 all'epoca, misurata in ml 274.15, come attestato dal rogito del 1960, mentre oggi sarebbe di ml 269,28 (come rilevato dal ctu), in virtù della riduzione dovuta all'ampliamento delle vie campestri.
V – INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI USUCAPIONE PER CARENZA ASSOLUTA DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI OVVERO
INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO;
A) INESISTENZA DI UN “CORPUS”; B) LEGITTIMAZIONE ATTIVA.
Con il quinto motivo l'appellante principale ha impugnato la mancata dichiarazione di inammissibilità della domanda di usucapione proposta da , non avendo quest'ultimo contestato la superficie complessiva ER originaria di Ha 9.09.32 (ovvero di Ha 8.97.60) - come attestato dai titoli di provenienza richiamati nel suo titolo di acquisto del 1963 - del fondo agricolo in testa al comune dante causa (classe 1903), affermando Parte_1 soltanto di occupare porzioni di terreno di proprietà di terzi.
In altri termini, ad avviso dell'appellante:
- Essendovi stata acquiescenza di alla divisione del fondo appartenuto a (nato nel ER Parte_1
1903), dell'estensione complessiva di Ha 9.09.72 (ovvero 8.97.60), la domanda di usucapione sarebbe stata inammissibile o improcedibile, in quanto solo apparentemente proposta nei confronti dei , ma ER3
pagina 10 di 28 avente, in realtà, l'unico scopo di sottrarre una porzione del fondo alla domanda di regolamento di confini e di evitare la condanna di risarcimento per illegittima occupazione;
- a seguito dell'affermazione del , il ctu avrebbe dovuto accertare superfici maggiori che si ER sarebbero aggiunte all'estensione complessiva di Ha 9.09.72 oppure di Ha 8.97.60, oggetto della azione di regolamento di confini;
-diversamente il ctu, nel misurare l'originario fondo, aveva rilevato un'estensione inferiore ad Ha 9.09.72 ovvero ad ha 8.97.60, così come invece attestata dai titoli di provenienza.
VI – INFONDATEZZA NEL MERITO DELLA DOMANDA DI - INESISTENZA DEI REQUISITI DELL'USUCAPIONE PER CP_5
MANCANZA DEL “CORPUS” E DEL POSSESSO PACIFICO, CONTINUO, ESCLUSIVO ED ININTERROTTO – MANCATO
ASSOLVIMENTO DEGLI ONERI PROBATORI DA PARTE DEL - RILEVANZA DELLA ESPLETATA PROVA ER
TESTIMONIALE – VIOLAZIONE DELL'ART. 2967 C.C IN ORDINE ALLA RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1140, 1158 E 2967 C.C. – CONTRADDITTORIETA' IN PARTE QUA CON LA MOTIVAZIONE
STESSA DELLA SENTENZA.
Con il sesto motivo ha censurato l'accoglimento, ad opera del tribunale, della domanda di Parte_1 usucapione avanzata da sostenendo che: ER
non avesse provato il possesso esclusivo e nonostante il tribunale non avesse ammesso la prova ER testimoniale dallo stesso attore (nel giudizio n. 161/2012 RG) articolata poiché ritenuta irrilevante in virtù delle difese spiegate dai Parte_4
- da tali difese, nonché dagli atti prodotti e dalla ctu, si evincesse che la proprietà che aveva ER asserito di aver usucapito fosse, in realtà, sempre appartenuta al dante causa, (nato nel 1903); Parte_1
- egli (l'appellante principale) avesse ampiamente dedotto (e chiesto di provare) di aver esercitato l'attività di coltivazione sull'intero fondo, congiuntamente e indistintamente, con e (dopo che la CP_6 ER stessa era stata esercitata dal nonno fino a poco prima della sua morte); Parte_1
- militassero in senso contrario le deposizioni testimoniali rese dai testi e;
Testimone_1 Parte_3
- le richieste istruttorie fossero state ritenute irrilevanti, così impedendogli di confutare la domanda di usucapione e di dimostrare la fondatezza della propria domanda di regolamento di confini, nonché impedendo a ER di provare la propria domanda di usucapione;
- sia le fatture di consegna dei prodotti agricoli negli anni 1982 e 1986, nonché quelle di consegna del grano sino al 1995, tutte a nome di (nato nel 1903 e deceduto nel 1997), sia l'atto di trasferimento delle Parte_1 quote del 27.93.1996, dimostrassero come l'attività di coltivazione e gestione fosse stata svolta in via CP_7 esclusiva dal comune dante causa (e non da ). Parte_1 ER
VII – VIOLAZIONE DELL'ART. 183, VI COMMA, CPC, SOTTO MOLTEPLICI PROFILI.
Con il settimo motivo di impugnazione, ha lamentato la violazione dell'art. 183, co. 6 c.p.c. in Parte_1 quanto il tribunale:
pagina 11 di 28 - Avrebbe ammesso i mezzi di prova articolati da nonostante la decadenza (tempestivamente ER eccepita da esso attore/appellante) per il mancato rispetto del termine perentorio entro cui articolare i mezzi istruttori;
-nonostante la regolarità della notifica all'ultimo teste ammesso, all'udienza del 22.02.2017 avesse dichiarato decaduto dalla prova esso attore perché il teste non sarebbe stato incluso in quelli indicati nella Testimone_2 memoria 183, n. 2, c.p.c., omettendo di considerare che il medesimo teste, oltre ad essere presente alla medesima udienza, era stato indicato nella prima memoria ex art. 183, nonché nella seconda memoria depositata nel giudizio riunito;
- aveva ritenuto irrilevanti (nel giudizio n. 161/2012 RG) i mezzi di prova richiesti sia da lui (dall'appellante, si intende;
114 capitoli di prova di prova testimoniale) che dalle altre parti, ed aveva, nonostante ciò, accolto la domanda di usucapione.
VIII – MANCATA CONSIDERAZIONE DELL'ESISTENZA DI ANTICHI TERMINI LAPIDEI DEMARCANTI LA CONSISTENZA
ORIGINARIA DEL FONDO DEL COMUNE DANTE CAUSA, (CLASSE 1903) DA QUELLO Parte_1 Parte_8
CACCIAPUOTI – OMESSA ED ERRATA VALUTAZIONE DELLA PERIZIA STRAGIUDIZIALE GIURATA DEPOSITATA DALL'ATTORE –
VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C.
ha lamentato, con l'ottavo motivo, la mancata considerazione, da parte del giudice di prime Parte_1 cure, della perizia stragiudiziale giurata dell'ing. con asseverazione del 19.05.2009, in cui ER4 sarebbero stati raffigurati i termini lapidei, tra cui quello a confine con via Pennino che demarcherebbe il confine con la proprietà dei Parte_4
IX - VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. E DEL PRINCIPIO TRA CHIESTO E PRONUNCIATO.
Con il nono motivo di appello ha lamentato la violazione, da parte del giudice di primo grado, del Parte_1 principio tra chiesto e pronunciato, considerato che il tribunale avrebbe fornito una generica pronuncia di rigetto della domanda di regolamento di confini fondata sui titoli di provenienza di (nato nel 1903), ossia Parte_1 concernente la demarcazione delle due porzioni ricavate dall'originario ed unico fondo agricolo dell'estensione effettiva di Ha 9.09.72 ovvero di Ha 8.97.60, anziché fondate sull'errata estensione catastale di Ha 8.51.33 (Ha
3.90.42 + Ha 4.60.91).
X - VIOLAZIONE DELL'ART. 115 CPC - OMESSA ED ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE ACQUISITE AGLI ATTI.
Col decimo motivo di gravame l'appellante principale ha lamentato il malgoverno, da parte del Tribunale di
Santa IA UA ER, delle risultanze istruttorie, considerato che i testi escussi ( e Testimone_1 Pt_3
) avrebbero confermato pienamente le deduzioni contenute in citazione, escludendo il possesso pubblico,
[...] continuo, indisturbato, ininterrotto e esclusivo in capo a . ER
XI – OMESSO, LACUNOSO ED INSUFFICIENTE ESPLETAMENTO DELLA CTU - ILLEGITTIMITA' DELLA DECISIONE.
Con l'undicesimo motivo di appello ha sostenuto che la ctu espletata fosse lacunosa, in quanto: Parte_1
pagina 12 di 28 -sui rilievi non sarebbe stato indicato il posizionamento delle quattro bocchette rinvenute durante il sopralluoghi lungo la linea di confine tra il fondo che era appartenuto a (nato nel 1903) e quello dei Parte_1
Parte_4
- neppure sarebbe stato indicato il termine lapideo su via Pennino, confermato dai raffigurato nella Parte_4 consulenza di parte dell'ing. PE4
- non fosse stato indicato chiaramente dove si trovasse la recinzione;
- il ctu avrebbe conferito valore primario al decreto del 1937, ritenendolo equipollente ai titoli di provenienza e di proprietà (così intaccando e riducendo l'originaria proprietà del dante causa, , nato nel 1903) Parte_1 nonostante lo stesso fosse stato soltanto evocato nei dati catastali;
- non avesse tenuto conto delle misurazioni eseguite dal geom. in data 8.11.1979, da cui si sarebbe Tes_1 emerso che l'area dell'intera p.lla 8 di sarebbe stata, all'epoca, pari ad ettari 0.67.89 e che la linea Parte_1 di confine con la attigua proprietà di avrebbe avuto una lunghezza di ml 102,40, costituendo, ER5 anche tale misura, tralasciata dal ctu, un elemento decisivo dell'accertamento dell'ampliamento della via vicinale
Pennino, avendo il ctu rilevato una lunghezza di ml 99,74, con riduzione di metri 2,66 rispetto a quella di ml.
102,40.
XII – RICHIESTA DI RIESAME DEI MEZZI DI PROVA ARTICOLATI CON LA MEMORIA ISTRUTTORIA E DEI CAPITOLI DI PROVA
TESTIMONIALE NON AMMESSI DAL GIUDICE DI PRIME CURE.
Con il dodicesimo motivo di gravame ha censurato l'accoglimento totale della domanda di Parte_1 usucapione formulata da e quello solo parziale della domanda di regolamento di confini da lui ER
(dall'attore/appellante principale, si intende) proposta, a fronte della totale assenza di prova da parte di PE
ed a fronte, altresì, delle esaustive e concordanti deposizioni dei testi escussi.
[...]
XIII – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA. MANCATO ESAME DEI DOCUMENTI
DEPOSITATI.
Con il tredicesimo motivo di appello, ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse violato i Parte_1 principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio, posto che:
- A sostengo della domanda di regolamento di confini, esso attore/appellante avrebbe tempestivamente depositato numerosi documenti, idonei a provarne la fondatezza, confermata, peraltro, dalle deposizioni dei testi e dal rogito notarile di divisone del 1960 depositato in giudizio dai convenuti (nel procedimento n. 161/2012 RG)
; ER3
- non avrebbe sollevato puntuali eccezioni dirette a paralizzare la avversa domanda, né avrebbe ER provato circostanze idonee a confutarne la fondatezza e, ai fini dell'accertamento della usucapione, avrebbe depositato documenti irrilevanti e non provato i fatti costitutivi del diritto azionato;
- il Tribunale di Santa IA UA ER avrebbe dato rilievo primario ai dati catastali, senza tenere in considerazione le difese dei e il contenuto del rogito di divisione del 196, e avrebbe ritenuto irrilevante Parte_4 pagina 13 di 28 la prova testimoniale articolata da esso attore, pur essendo la stessa, invece, finalizzata a dimostrare circostanze di fatto impeditive ed escludenti i presupposti della usucapione invocata da . ER
XIV – RICHIESTA DI CONCLUSIONE DELLA PROVA ORALE GIA' AMMESSA IN PRIMO GRADO.
Con il quattordicesimo e ultimo motivo di appello, ha chiesto di poter completare la prova Parte_1 testimoniale ammessa in primo grado (mediante l'audizione di tutti i testi indicati e dei consulenti di parte).
Tutto ciò considerato e dopo aver formulato le richieste istruttorie (rinnovazione della ctu, rinnovazione o completamento della prova per testi ammessa nel giudizio n. 1000854/2008 RG sia in citazione che nelle memorie ex art. 183 c.p.c., con i testi ivi indicati), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…7) determinare i Parte_1
Persona_ confini tra i fondi di proprietà dell'attore e quello di proprietà di , con conseguente apposizione dei termini lapidei tra gli stessi
e con condanna del convenuto alla restituzione, in favore del legittimo proprietario della parte di fondo, occupata ER abusivamente, previa distruzione di quanto eseguito illegittimamente;
nonché al risarcimento dei danni per l'abusiva occupazione del terreno di proprietà dell'attore, come quantificato dall'ing. oppure dal CTU, ing. , con interessi e rivalutazione CP_8 ER6 monetaria;
8) determinare la linea di confine tra le porzioni di proprietà di e del convenuto , derivate Parte_1 ER dall'originario fondo che appartenne in vita a nato il [...] dell'estensione di Ha 9.09.72, come descritte nei titoli di Parte_1 provenienza a sua volta richiamati rispettivamente in quelli di proprietà delle parti in causa, tenendo conto dell'estratto storico catastale dell'originario fondo del dante causa censito in catasto al foglio 5, p.lle 8,26 e 34 dell'estensione di Ha 8.97.60, con Parte_1 conseguente apposizione dei termini a confine con la strada vicinale Pennino e la strada comunale San Pietro o che porta al CP_4
Santuario della Madonna di Briano. disponendone l'esecuzione; il tutto partendo dalla linea di confine consacrata nel rogito di divisione Per_ dei e, all'epoca (05/05/1960) misurata in 274,15 metri lineari (94,40) ml. + 179,75 ml.); 9) condannare il convenuto Parte_4
al rilascio delle parti di fondo occupate abusivamente con conseguente condanna al risarcimento dei danni derivanti
[...] dall'occupazione abusiva, come determinata dall'ing. (c.t. di parte dell'attore ) o dal CTU, con interessi e CP_8 Parte_1 rivalutazione monetaria;
10) dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda di usucapione perché mai eccepita nei confronti dell'attore, nel più remoto giudizio di divisione o di regolamento dei confini da questi promosso nel marzo 2008, tenuto conto dell'acquiescenza di alla divisione del fondo appartenuto in vita a (classe 1903) dell'estensione complessiva ER Parte_1 di Ha 9.09.72 ovvero di Ha 8.97.60 perché essa domanda solo apparentemente è stata proposta nei confronti dei sigg. Parte_5
, , e ma nella sostanza ai danni dell'appellante, ; 11) rigettare la domanda
[...] Pt_4 CP_1 Controparte_9 Parte_1 di usucapione per assenza dei requisiti-presupposti di legge: assenza di "animus", del "corpus" e del possesso esclusivo, pacifico ed indisturbato, stante l'indistinto compossesso sull'intero fondo di Ha 9.09.72; e comunque per tutti i motivi esposti in narrativa;
12) in subordine rispetto alla domanda di cui al punto che precede, rigettare la domanda di usucapione per mancato raggiungimento della prova relativa agli elementi costitutivi di legge;
13) disporre o ordinare la rettifica catastale della mappa catastale e degli stessi certificati catastali in considerazione degli evidenti errori catastali (grafici di mappa e dei certificati), la cui prova è stata fornita sia con i depositati titoli di provenienza (scrittura nuziale del 1927 e atto di compravendita del 1932) da cui sono (derivati) derivati quelli di proprietà delle parti in causa (del 1963 e del 1987) sia soprattutto dal rogito di divisione del 05/05/1960 dei che già a suo tempo imponeva Parte_4 la rettifica catastale;
14) rigettare ogni altra domanda, eccezione e conclusione formulata dal sig. , siccome tardiva, ER inammissibile, infondata e priva di pregio;
15) vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori per anticipo fattone.”.
Iscritta la causa al n. 5337/2019 del Ruolo Generale, ed acquisito, in data 27.1.2020 (come da annotazione telematica della cancelleria), il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ex art. 347, ultimo comma, c.p.c., si è pagina 14 di 28 costituito in giudizio, con comparsa depositata il 3.3.2020, , in persona dell'amministratore di sostegno ER
, contestando la fondatezza dell'avverso gravame e proponendo, a sua volta, appello incidentale Parte_2 avverso la sentenza n. 2335/2019 emessa dal Tribunale di Santa IA UA ER.
In particolare ha impugnato tale sentenza nella parte in cui ha stabilito giudizialmente il confine tra i due fondi appartenenti alle parti in causa secondo l'ipotesi divisionale B ed il Grafico di cui all'Allegato H3 della relazione del ctu, nonché nella parte in cui è stata rigettata la domanda riconvenzionale da lui (dal convenuto , si ER intende) proposta nel giudizio n. 1000854/2008 RG relativa alla lamentata illegittima occupazione, da parte dell'attore (1967), di una porzione di terreno di sua proprietà (e al rilascio della porzione di terreno Parte_1 illegittimamente occupata ed al risarcimento dei danni chiesti in conseguenza di tale occupazione).
Ciò sulla base dei seguenti motivi.
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 950 C.C. IN RELAZIONE ALLA ERRATA DETERMINAZIONE DEL CONFINE TRA IL Parte_9
E QUELLO DELL'AVV. (1967) COSÌ COME INDIVIDUATO DAL CTU (IPOTESI DIVISIONALE B ALLEGATO H3) ED
[...] Parte_1
ESPRESSAMENTE RICHIAMATO DAL TRIBUNALE NELLA IMPUGNATA SENTENZA.
Con il primo motivo ha lamentato l'errata determinazione, da parte del Tribunale di Santa IA ER
UA ER, del confine tra il fondo di sua proprietà e quello di proprietà di così come Parte_1 individuato dal ctu (ipotesi divisionale B allegato H3).
Ad avviso dell'appellante incidentale tale erroneità sarebbe derivata dal non corretto posizionamento, sul grafico, della dividente i due fondi lamentando, nello specifico:
- che il ctu non avesse identificato la dividente segnata sul grafico come “catastale”, ma ne avesse tracciato la posizione senza identificarla come “dividente catastale”, tracciando di fatto una linea senza alcuna attribuzione;
secondo l'appellante il ctu avrebbe dovuto provvedere ad identificarla come “confine catastale” tra i fondi, dal momento che lungo tutto il perimetro dei due fonti era ben individuato il confine catastale, posto anche a confronto, per sovrapposizione, con quello rilevato;
- che tale discordanza fosse resa evidente dal fatto che, facendo un confronto tra il grafico dell'ipotesi A2 e quello dell'ipotesi B, la superficie del fondo di nella ipotesi divisionale B sarebbe maggiore (mq. Parte_1
46.091) di quanto riportato nell'ipotesi divisionale A2 (mq. 47.067); e ciò in quanto, nell'ipotesi divisionale B, la dividente catastale tracciata dal CTU (1,78 dal manufatto masseria) sarebbe stata spostata in avanti (e non indietro), rispetto all'ipotesi divisionale A2 (0,78 dal manufatto);
- che tale discordanza fosse, altresì, confermata dal fatto che, nell'allegato G, in cui il ctu aveva sovrapposto il grafico catastale con la foto satellitare estratta da “Google”, sarebbe emerso chiaramente che il manufatto, rispetto alla dividente catastale, si trovasse interamente sulla p.lla 81 di sua (di , si intende) proprietà, così ER palesando che la dividente tracciata dal ctu nell'ipotesi B non fosse quella catastale (che sarebbe, invece, individuata nell'allegato G) ma una dividente arbitraria, e ciò a causa del detto errore nel riportare i valori delle rispettive superfici;
pagina 15 di 28 - che l'errata determinazione della dividente avesse determinato, oltre che un'errata collocazione del manufatto e, quindi, l'erronea appartenenza di quest''ultimo a , che anche che le quote spettanti alle parti Parte_1
(mq. 46.091 per e mq. 39.042 per ) non fossero state rispettate, essendo a Parte_1 ER [...]
stata attribuita una quota maggiore. Pt_1
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2043 C.C. PER AVER IL TRIBUNALE RIGETTATO LA DOMANDA RICONVENZIONALE PROPOSTA DA
PER LA ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE DA PARTE DELL'APPELLANTE PRINCIPALE DI UNA PORZIONE DI TERRENO DI PROPRIETÀ DI ESSO ER
. ER
Con il secondo motivo di appello incidentale ha sostenuto che lo sconfinamento di ER Parte_1 ai danni della sua proprietà potesse essere accertato, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, tenendo conto della posizione precisa della dividente catastale rapportata alla linea di cambio coltura, considerando che la dividente catastale sarebbe stata diversa dal confine rilevato.
E alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. rigettare l'atto di appello proposto da
[...]
(1967) in quanto inammissibile ed infondato e conseguentemente rigettare tutte le domande, eccezioni, richieste istruttorie Pt_1 proposte da esso appellante;
2. accertare e dichiarare la carenza di interesse di (1967) in ordine alla Parte_1 Parte_1 domanda di usucapione proposta da nel giudizio r.g. 161/2012 nei confronti di , , e ER Parte_5 Pt_4 CP_1 [...]
ed accolta dal Tribunale di S.IA C.V. nella sentenza n. 2335/2019, e comunque dichiarare la inammissibilità dell'atto di CP_10 intervento litisconsortile proposto da con comparsa del 13.04.2012 nel giudizio r.g. 161/2012 Tribunale di S. IA C.V.; Parte_1
3. in accoglimento del proposto appello incidentale ed in riforma parziale della sentenza del Tribunale di S.IA C.V.n. 2335/2019, nel confermare la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla consistenza dei fondi delle parti per mg. 46.091 a e per Parte_1 Persona_ mq. 39.042 a , si disponga e si accerti che il confine trai due fondi delle parti è determinato dalla corretta individuazione della dividente Est – Ovest coincidente con quella catastale, rilevabile dalle mappe del catasto, e non invece come ritenuto dal CTU e recepito dal Giudice di prime cure nella impugnata sentenza, dalla errata dividente situata a Nord del manufatto masseria, confermandosi che, per effetto della corretta determinazione del confine in relazione alla dividente catastale, il manufatto masseria rientra interamente nella p.lla Persona_ 81 di proprietà di , come accertato dall'Ufficio del Catasto nell'anno 2012; 4. In accoglimento del proposto appello incidentale ed in riforma parziale della sentenza del tribunale di Santa IA C.V. n. 2335/2019 si accerti e si dichiari illegittima occupazione da parte dell'avv. di una porzione di terreno di proprietà dell'appellante incidentale e, per l'effetto, condannarsi Parte_1 ER controparte al rilascio della porzione di terreno illegittimamente occupata ed al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa, se del caso, entro il limite massimo di € 5.200,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
5. Disponga l'ammissione di tutti i mezzi di prova richiesti in primo grado e non ammessi dal Tribunale di S. IA C.V., nonché CTU … 6. Con vittoria di spese ed onorario del doppio grado di giudizio e le spese di CTU.”.
Con comparsa depositata il 21.6.2024 si sono poi costituiti in giudizio, in seguito al decesso, avvenuto in data 20 gennaio 2023, di , i suoi eredi, , e (quest'ultimo nato il ER Parte_2 Parte_3 Parte_1
17.10.1973) riportandosi alla comparsa di costituzione (e alle relative deduzioni e conclusioni) depositata nell'interesse del loro dante causa.
Si sono costituiti in giudizio, con due diverse comparse di costituzione e risposta depositate il 3.3.2020,
e , nonché , proponendo tutti appello incidentale Parte_5 Parte_6 Parte_4
pagina 16 di 28 avverso la sentenza n. 2335/2019 emessa dal Tribunale di Santa IA UA ER sulla base dei tre seguenti motivi.
A) VIOLAZIONE DI LEGGE – ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C.
Con il primo motivo hanno impugnato la pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure, nell'accogliere la domanda di usucapione proposta da nei loro confronti, avrebbe non solo interpretato la loro difesa ER come una non contestazione dei fatti posti dalla controparte a fondamento della detta domanda, ma avrebbe altresì completamente travisato le prove documentali offerte, affidandosi ai dati catastali anziché al contenuto dei titoli da cui sarebbe emerso, a loro avviso, che la loro proprietà effettiva fosse di Ha 2.14 (cinque moggia) - inferiore a quella, riportata erroneamente in catasto, di Ha 2.40.40 - e quella di (nato nel 1903) di Parte_1
Ha 9.09.72, maggiore di quella erroneamente indicata in catasto, di Ha 8.51.33.
Secondo , e , il Tribunale di Santa IA UA Parte_4 Parte_5 Parte_6
ER non avrebbe, erroneamente, preso in considerazione, l'atto notarile di divisione del 5.5.1960 (concluso da e comprensivo dell'allegato frazionamento con le misurazioni delle due Persona_8 Persona_6 quote), dal quale sarebbe invece emerso palesemente l'errore catastale, in modo tale da escludere il corpus per il quale aveva proposto la domanda di usucapione. ER
In particolare, ad avviso dei detti appellanti in via incidentale, un corretto esame dei titoli di provenienza e di acquisto, nonché del suddetto atto di divisione del 1960, avrebbe dovuto condurre il giudice a rigettare la domanda di poiché l'area in questione sarebbe sempre stata nel possesso di (1903) ER Parte_1
e sarebbe sempre stata ubicata al di là del confine delimitato con i termini lapidei, tanto che sarebbe stata ricompresa nell'oggetto della vendita del 1963 da parte di (nato nel 1903) allo stesso . Parte_1 ER
B) INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DI USUCAPIONE – INESISTENZA DEI REQUISITI DELL'USUCAPIONE – MANCATO
ASSOLVIMENTO DEGLI ONERI PROBATORI DA PARTE DI – VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. – VIOLAZIONE E ER
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1140, 1158 E 2697 C.C.
Con il secondo motivo , e , reiterando le proprie Parte_4 Parte_5 Parte_6 deduzioni circa l'appartenenza dell'area in questione allo stesso , hanno impugnato l'accoglimento ER dell'avversa domanda di usucapione virtù della mancata prova, da parte dell'attore, dell'esistenza della res da usucapire, nonché del possesso esclusivo.
C) INGIUSTIFICATA PRONUNCIA DI COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE.
Con il terzo e ultimo motivo hanno poi censurato la compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice, invocando, invece, la condanna di al pagamento delle spese, in considerazione del fatto che, ER alla luce della documentazione prodotta (in particolare del rogito di divisione del 1960), l'avversa domanda di usucapione sarebbe stata inammissibile, temeraria, pretestuosa e infondata, rientrando l'area oggetto di tale domanda nella proprietà esclusiva di (del 1903). Parte_1
pagina 17 di 28 Ciò premesso, , e hanno concluso chiedendo di: “
1. Parte_4 Parte_5 Controparte_11
Dichiarare la domanda di usucapione proposta da inammissibile;
2. rigettare la domanda di usucapione proposta dal sig. ER
perché infondata in fatto e in diritto, pretestuosa e temeraria in quanto l'area di mq. 3.460, oggetto dell'usucapione, non è ER mai rientrata nella proprietà dell'odierno appellato – degli appellati , come comprovato dall'errore Parte_4 ER1 catastale consacrato nel risalente rogito di divisione del 05/05/1960 tra e per l'effetto, la suddetta Persona_8 Persona_6 area di mq.
3.460 deve essere divisa perché costituisce oggetto della domanda di regolamento di confini, proposta dall'appellante principale, avente ad oggetto l'intera proprietà di Ha 9.09.72 appartenuta in vita a (classe 1903)! 3. per l'effetto accertare Parte_1
e dichiarare, in virtù del rogito di divisione stipulato per notar del 05.05.1960, che i sigg.ri posseggono in PE7 ER3 qualità di proprietari solo ed esclusivamente la porzione di terreno (colorata in blu o in rosso) derivante dalla divisione della superficie di
Ha 2.14, come documentato dal tipo di frazionamento allegato ad esso rogito;
4. Condannare il sig. al pagamento le spese, ER diritti ed onorari di lite, come per legge, del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Non si è costituito in giudizio . Controparte_1
Con ordinanza del 13.10.2020 la causa è stata rinviata al 23.3.2021 per consentire agli appellati di notificare gli appelli incidentali a entro il 30.11.2020. Controparte_1
Con ordinanza del 23.3.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 21.3.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 29.5.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 25.6.2024 si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate, da tutte le parti costituite, le c.d. note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 3.7.2024, con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Con decreto del 23.10.2024 (poi confermato con successivo decreto del 6.11.2024), su istanza di discussione formulata dalla difesa dell'appellante principale al momento della precisazione delle conclusioni (nell'ambito delle c.d. note di trattazione scritta depositate il 24.6.2024) e ribadita con la memoria di replica depositata, ex art. 190
c.p.c., il 22.10.2024, è stata fissata, ai sensi dell'art. 352, co.2, c.p.c., l'udienza per la discussione (“in presenza”) per il 3.12.2024.
A tale udienza, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione (dal Collegio dinanzi al quale è avvenuta la discussione della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c.; cfr., al riguardo, Cass. civ., Sez. I, Ord.,
12/05/2022, n. 15256).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , non essendosi costituito in giudizio Controparte_1 nonostante il perfezionamento della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti, avvenuta il 6.12.2019, ai sensi dell'art. 138, co.2, c.p.c. (essendosi rifiutato di ricevere la consegna di copia dell'atto di appello, come attestato nella relata di notifica in calce al detto atto, prodotto dall'appellante principale il 9.10.2020). pagina 18 di 28 ****
Ciò premesso, la Corte ritiene che siano fondati l'appello principale proposto da (nato Parte_1
l'1.10.1967) e l'appello incidentale proposto da , e (e Parte_5 Parte_4 Parte_6 che, di conseguenza, sia infondato quello proposto da e proseguito dai suoi eredi) per le ragioni di ER seguito esposte.
E va precisato (nell'ambito delle verifiche preliminari che questa Corte deve compiere d'ufficio), che sia l'appello principale che il detto appello incidentale risultano tempestivi (e, dunque, ammissibili).
Il primo è stato, infatti, proposto con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 29.11.2019 (dunque nel rispetto del termine c.d. lungo, ex art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta l'11.9.2019; ciò sia tenendo conto del termine annuale che di quello – dopo le modifiche operate dalla l.
n.69/2009- semestrale).
E l'appello incidentale è stato proposto da , e con Parte_5 Parte_4 Parte_6 comparse depositate il 3.3.2020 e, quindi, rispettando il termine perentorio, ex artt. 343 e 166 c.p.c., di almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione per il 24.3.2020 (e non potendo neanche considerarsi un appello incidentale tardivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 c.p.c., essendo stato proposto entro il suddetto termine c.d. lungo, ex art. 327 c.p.c., dalla detta data di pubblicazione della sentenza impugnata, essendo così legittimo ai sensi dell'art. 333 c.p.c.; ciò sia tenendo conto del termine annuale che di quello – dopo le modifiche operate dalla l. n.69/2009- semestrale).
E va aggiunto che , e hanno anche notificato, ai Parte_5 Parte_4 Parte_6 sensi dell'art. 292 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/12/2023, n. 36541; Sez. II, 24/08/2012, n. 14635)
l'appello incidentale all'appellato contumace (in data 18.11.2020, come documentato Controparte_1 telematicamente il 4.3.2021).
****
Fatta questa premessa, ed esaminando congiuntamente, in quanto strettamente connessi sia dal punto di vista logico che giuridico, i motivi dell'appello principale proposto da e i motivi dell'appello incidentale Parte_1 proposto da , e , va detto, innanzitutto, che, come Parte_5 Parte_4 Parte_6 sostenuto correttamente dall'appellante principale, il primo giudice ha erroneamente determinato i confini tra il suo
(dell'attore/appellante principale, si intende) fondo e quello di , sulla scorta dell'ipotesi divisionale B e ER del Grafico di cui all'Allegato H3 alla relazione del ctu, ing. , depositata nel mese di Dicembre ER0
2011.
Così facendo, infatti, il Tribunale di Santa IA UA ER ha erroneamente tenuto conto di quanto rilevato dal ctu, nella detta relazione, a proposito della riduzione di superficie (di mq. 4627) che avrebbe subìto il fondo originariamente appartenuto (per intero) a (nato nel 1903) per effetto del Decreto Intendentizio n. Parte_1
pagina 19 di 28 62053 del 26.5.1937, nonostante quest'ultimo fosse stato solo riportato nella nota di variazione catastale n. 158 del 22.2.1938 e, dunque, sebbene, come rilevato dal detto ctu (cfr. pag. 26 della relazione del 2011), di tale decreto intendentizio fossero “noti gli effetti registrati al Catasto, ma non i contenuti per indisponibilità del citato documento”.
Il che ha portato il consulente di ufficio (con la relazione del 2011, contenuta nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado) e, poi, il Tribunale di Santa IA UA ER (che ha aderito alle conclusioni del primo) a determinare i confini tra i due suddetti fondi sulla base delle rispettive superfici come risultanti dai dati catastali, nonostante l'estensione del fondo unico originariamente appartenuto a (n. nel 1903) e poi Parte_1 pervenuto, in parte (particelle) a (particelle) e per la residua parte a (nato nel 1967), ER Parte_1 fosse maggiore (rispetto a tali dati catastali) tenuto conto dei titoli di proprietà analizzati dal ctu e riportati anche dal giudice di prime cure in sentenza.
Così facendo, il Tribunale di Santa IA UA ER non ha tenuto conto, erroneamente, che, in base all'art. 950, co.3, c.c., i dati catastali hanno funzione meramente sussidiaria, nel senso che nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una "vindicatio incertae partis", incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/11/2024, n. 28826; Sez. II, Ord., 24/04/2018, n. 10062; Sez. II,
07/09/2012, n. 14993).
In altri termini, in relazione alla finalità dell'azione di regolamento di confine, che è quella di imprimere certezza ad un confine tra due fondi oggettivamente o soggettivamente incerto, l'art. 950 cod. civ. riconosce al giudice del merito ampia facoltà di scegliere gli elementi decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza fissare alcuna graduatoria, d'importanza tra gli stessi, a parte il carattere di sussidiarietà esplicitamente attribuito alle indicazioni delle mappe catastali.
Ai fini di detta determinazione non potrà tuttavia prescindersi dall'esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà (nè, trattandosi di lotti separati di un appezzamento in origine unico, dalle misure risultanti dalle planimetrie allegate agli atti di vendita e dai tipi di frazionamento in essi richiamati;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
16/04/2024, n. 10180).
D'altra parte, non essendo stato acquisito il detto decreto intendentizio del 1937, il consulente di ufficio e, in ultima analisi, il giudice di prime cure, non hanno potuto accertarne la causa e i contenuti, con la conseguenza che non è stato evidentemente possibile stabilire né la ragione né in quali esatti termini fosse avvenuta la presunta riduzione dell'estensione del fondo originariamente appartenuto a (n. nel 1903) rispetto a quanto Parte_1
pagina 20 di 28 invece riportato nei titoli di proprietà, restando, nella sostanza, il riferimento al detto decreto, una mera indicazione catastale.
Solo il reperimento del decreto intendentizio, in altri termini, avrebbe potuto offrire una sicura dimostrazione della variazione in questione, restando insufficiente, a tal fine, il fatto che fosse riportato nei documenti catastali, costituendo ciò un mero indice di veridicità in ordine all'esistenza e al contenuto di tale provvedimento (cfr., in argomento, nell'ambito della giurisprudenza amministrativa, T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 21/03/2023, n. 897, in banca dati “One legale”).
Del resto, la non corrispondenza tra i dati catastali e l'estensione dei fondi in questione secondo i titoli risultava suffragata anche da numerosi altri elementi.
In primo luogo, infatti, , e (convenuti nel giudizio n. Parte_5 Parte_4 Parte_6
161/2012 RG), avevano prodotto tempestivamente, in allegato alle comparse depositate in primo grado l'8.5.2012
– come da timbro del cancelliere e relativa sottoscrizione apposti in calce al relativo fascicolo di parte, ex art. 74 disp. att. (e la sottoscrizione apposta dal cancelliere, a norma dell'art. 74 disp. att. c.p.c., ha valore di certificazione della effettiva presenza nel fascicolo di parte dei documenti indicati nell'indice e può essere contestata solo con la proposizione della querela di falso, il che non è avvenuto nel caso di specie;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
23/02/2022, n. 5893) - l'atto notarile di divisione del 5/5/1960, con cui e , danti causa dei Persona_6 Per_7 detti convenuti/appellanti incidentali, avevano riconosciuto espressamente l'errore cartografico e l'errata estensione del loro fondo confinante con (nato nel 1903), come indicata in catasto di Ha 2.40.40, Parte_1 rispetto a quella effettiva o reale di Ha 2.14, con allegata planimetria (lettera “D”).
Dunque, già da tale documento, non preso in considerazione dal primo giudice, quest'ultimo avrebbe dovuto trarre il convincimento della effettiva discrasia tra l'estensione del fondo di (nato nel 1903), come Parte_1 risultante dai dati catastali, rispetto a quella risultante dai titoli di proprietà riportati in sentenza ed esaminati anche dal ctu.
Ed invero, come sostenuto da quest'ultimo nella relazione suppletiva depositata nel maggio del 2018 (e riprodotta in questa sede dall'appellante incidentale;
cfr. doc. n 7. del relativo fascicolo cartaceo), ER sussisterebbe una “preponderante probabilità” che la striscia di terreno (ricadente catastalmente nelle particelle
5223 e 47 del fg. 5) posta lungo il lato nord del fondo di , a confine con il terreno di proprietà di ER
, rientrasse già nella proprietà dello stesso (cfr. pag. 16 di tale relazione ER1 ER suppletiva).
Il primo giudice aveva il potere e il dovere, invero, trattandosi di un documento ritualmente prodotto dai detti convenuti (nel giudizio n. 161/2012 RG), di esaminarlo, per il principio di acquisizione della prova (che riguarda, per l'appunto, anche i documenti;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 16/02/2023, n. 4835; cfr. anche, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, 23/03/2024, n. 7923), non essendo fondata la doglianza, operata dall'appellato , circa la ER
pagina 21 di 28 mancata sottoposizione dello stesso al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 101, co.2, c.p.c., posto che tale norma comporta il dovere, per il giudice, di sottoporre alle parti una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto che venga rilevata d'ufficio e sulla quale intenda fondare la decisione (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. III,
Ord., 21/03/2024, n. 7526), ma non anche di sottoporre alle parti la valutazione di documenti da loro ritualmente prodotti, come nel caso di specie, avendo, peraltro, i convenuti fondato tempestivamente le ER3 proprie difese richiamando anche il detto atto di divisione del 1960 (cfr. le rispettive comparse depositate in primo grado, contenute nei relativi fascicoli).
Ancora a dimostrazione di tale discrasia tra dati catastali e confini “fattuali” vi è che, come rilevato dal ctu, il confine “fattuale” tra la proprietà di e quella dei è diverso da quello catastale, ER ER3 essendo il primo “materializzato” dalla recinzione posta in prossimità della linea definita dalle bocchette di irrigazione (cfr. pag. 14 della relazione suppletiva).
Anche nella perizia stragiudiziale giurata del 18.12.2008, a firma dell'ing. prodotta in giudizio da PE8 [...]
nel procedimento n. 161/2012 RG (cfr. all. n. 41 alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. VI, Pt_1
n.2, c.p.c., contenuta nel fascicolo cartaceo dell'intervenuto nel detto giudizio, ridepositato in questa sede), si faceva cenno a due termini lapidei esistenti lungo la Via Pennino e, in particolare, a quello delimitante il confine tra la proprietà di (classe 1903) e i Parte_1 Parte_4
Ciò premesso, risultano, allora, maggiormente corrette e, quindi, condivisibili, le valutazioni operate dal ctu nella detta relazione suppletiva depositata nel mese di Maggio 2018, rispondendo anche alle osservazioni delle parti
(cfr. tale relazione, contenuta nel fascicolo cartaceo di , e la risposta alle osservazioni, contenuta nel ER fascicolo cartaceo di ufficio del giudizio di primo grado).
L'ing. , in particolare, nell'ambito di tale relazione, nel rilevare che il fondo in questione presenta PE0 un'estensione non corrispondente a quella indicata nei titoli di acquisto del dante causa delle parti e delle parti stesse (cfr. pag. 9 della relazione), ha stimato la consistenza netta dei fondi di e di Parte_1 ER
(per quest'ultimo, evidentemente, dei suoi eredi), partendo dalla complessiva lorda dell'intero (mq. 88.578), così calcolata in considerazione dell'ampliamento delle limitrofe via Kruscev e Pennino.
Il che ha portato il ctu a quantificare l'estensione dell'intero fondo – considerata la riduzione (per mq. 876) dello stesso conseguente all'ampliamento delle dette vie – in mq. 87.702 mq (mq. 88.578 – mq. 876), misura corrispondente a quella effettivamente misurata nel corso delle operazioni peritali suppletive e, nello specifico, a quantificare quella appartenente a (nato nel 1967) pari a mq. 49.160, e quella appartenente a Parte_1
(e, poi, evidentemente, ai suoi eredi) a mq. 38.542 mq. ER
Ragion per cui, in accoglimento dell'appello proposto da (nato nel 1967), la linea di confine tra il Parte_1 fondo, dell'estensione di mq. 49.160,00 (in Villa di Briano, località “Conte”, riportato in catasto al foglio 5, p.lle 82,
83, 107 e 135) di proprietà di (nato l'[...]), e il fondo, dell'estensione di mq. 38.542,00 (in Parte_1
pagina 22 di 28 Villa di Briano, località “Conte”, riportato in catasto al foglio 5, p.lle 8, 26 e 81) di proprietà di , Parte_2
e (nato il [...]), va individuata nella dividente indicata dal ctu, ing. Parte_3 Parte_1 ER0
, nel grafico (intitolato “Posizionamento della dividente”) di cui all'allegato “C” alla relazione suppletiva
[...] depositata in primo grado nel mese di maggio 2018.
Per l'effetto, sempre in riforma della sentenza impugnata, va disposta l'apposizione dei termini lapidei tra tali fondi secondo la linea di confine così determinata, a cura e spese comuni di tali parti (ex art. 951 c.c.; Cass. civ.,
Sez. II, 13/03/2001, n. 3642), ossia ciascuna nella misura del 50%, entro il termine, ritenuto congruo in relazione all'estensione dei detti fondi, di 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
Non può essere, invece, ordinata la rettifica dei dati catastali, come invece richiesto dall'appellante principale, trattandosi di attività rientrante negli oneri delle parti (mediante le opportune volture) sulla base dei titoli (della presente sentenza, nel caso di specie;
cfr., per identità di ratio, sia pure in tema di rapporti tra frazionamento catastale e pronuncia di scioglimento della comunione, Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/11/2023, n. 31106).
****
In conseguenza delle valutazioni del ctu contenute nella più volte richiamata relazione peritale suppletiva depositata nel 2018 (avendo l'ing. , si ribadisce, reputato sussistente la “preponderante probabilità” che PE0 la striscia di terreno, ricadente catastalmente nelle particelle 5223 e 47 del fg. 5, posta lungo il lato nord del fondo di , a confine con il terreno di proprietà di , rientrasse già nella proprietà dello
ER ER1 stesso ) e dell'errore catastale già riconosciuto nel detto atto di divisione del 1960 (quindi già tre anni
ER prima dell'atto di acquisto da parte di ) dai danti causa dei - il tutto confermato dal
ER ER3 fatto che la recinzione a confine tra la proprietà di e quella dei sia anche
ER ER3 attualmente posta in prossimità della linea definita dalle bocchette di irrigazione (cfr. pag. 14 della relazione suppletiva)- deve ritenersi che la striscia di terreno oggetto della domanda di usucapione formulata da PE
(nel giudizio n. 161/2012 RG) ed accolta dal primo giudice, in realtà fosse già di proprietà dello stesso
[...] PE
, per essere stata da lui acquistata (con l'atto di compravendita del 1963) dal padre , nato
[...] Parte_1 nel 1903).
Ragion per cui il Tribunale di Santa IA UA ER avrebbe dovuto dichiarare inammissibile tale domanda
(e, quindi, anche sul punto la sentenza impugnata va riformata), non sussistendo alcun interesse (ex art. 100
c.p.c.), in capo a , di acquistare la proprietà, a titolo originario, per usucapione ventennale, ex art. ER
1158 c.c., di un bene di cui era divenuto già proprietario a titolo derivativo (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. II, Ord.,
18/05/2023, n. 13701).
Per tale ragione è fondato l'appello principale proposto da (nato nel 1967) anche sul punto, così Parte_1 come l'appello incidentale proposto da , e . Parte_5 Parte_4 Parte_6
pagina 23 di 28 A tal proposito va aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato (e poi dai suoi ER eredi), l'intervento di (nato nel 1967) nel giudizio n. 161/2012 RG instaurato dallo stesso Parte_1 PE
per ottenere l'accertamento, in suo favore e nei confronti dei convenuti , dell'avvenuto
[...] ER3 acquisto, per usucapione, della striscia di terreno in questione, era ammissibile, in quanto, come già sostanzialmente ritenuto dal Tribunale di Santa IA UA ER con ordinanza del 24.5.2012 (contenuta nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado), tale intervento, qualificabile come adesivo autonomo, ex art. 105, co.1, c.p.c., era volto ad evitare un pregiudizio per il suo diritto di proprietà, posto che, secondo quanto prospettato da a fondamento della domanda di usucapione, la detta porzione di terreno non sarebbe stata ER compresa, ab origine, nel fondo interamente appartenuto al comune dante causa (ossia a , nato Parte_1 nel 1903) ma a terzi (i convenuti ) e, quindi, secondo tale prospettazione, l'estensione ER3 originaria di tale fondo (quindi anche della porzione poi acquistata da nel 1963 e di quella residua ER acquistata successivamente da , nato nel 1967), sarebbe stata minore di quella che, invece, si Parte_1 ribadisce, è risultata dai titoli di proprietà (come invece sostenuto da nell'altro giudizio, instaurato Parte_1 nel 2008, al quale era stato poi riunito quello del 2012).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in materia processuale civile, l'intervento adesivo autonomo ricorre proprio quando si faccia valere un diritto proprio, relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio, solo nei confronti di alcune delle parti (nel caso di specie del solo;
cfr. Cass. civ., Sez. II, 14/12/2015, n. ER
25135; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 02/08/2024, n. 21835).
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L'appello principale di (nato nel 1967) è fondato anche con riferimento alla domanda di rilascio e Parte_1 di risarcimento danni – da lui formulate in primo grado (nel giudizio instaurato nel 2008) e rigettate dal Tribunale di
Santa IA UA ER - fondate sul lamentato sconfinamento da parte di (e, poi, dopo il suo ER decesso, dai suoi eredi) ai danni del proprio fondo.
Una volta accertati, infatti, in base alla relazione peritale suppletiva del 2018, gli esatti confini tra i detti fondi e verificata, da parte del ctu (cfr. pgg. 16 e 17 della relazione peritale) l'occupazione, da parte di , ER coltivandola, anche di una striscia di terreno di proprietà dell'attore ( , nato nel 1967) per una Parte_1 consistenza di mq. 2775, gli eredi di vanno tenuti al rilascio di tale porzione di fondo e al risarcimento ER dei danni per la relativa occupazione illegittima.
Ed infatti in primo grado non aveva negato (cfr. pag. 8 e 9 della relativa comparsa di risposta, ER depositata il 10.6.2008 e contenuta nel fascicolo cartaceo di parte ridepositato in questa fase dalla difesa di PE
) di coltivare la porzione di fondo rivendicata dall'attore ( ), ma aveva sostenuto di coltivarla in
[...] Parte_1 quanto ritenuta compresa nell'ambito dell'estensione della sua proprietà.
Il che, come detto, non è risultato fondato.
pagina 24 di 28 In ordine, poi, alla quantificazione di tale danno il ctu, con valutazioni immuni da vizi logici e giuridici, li ha stimati in euro 222,00 all'anno, tenendo conto del canone medio di fitto agrario (dunque, correttamente, in base al c.d. danno figurativo;
cfr. Cass. civ., Sez. II, 16/10/2024, n. 26828; Sez. II, 13/03/2024, n. 6697; Sez. Unite,
15/11/2022, n. 33645; Sez. III, 12/07/2019, n. 18740), non avendo tale occupazione generato opere di irreversibile trasformazione del fondo.
In particolare il ctu ha stimato il danno, sulla base di indagini di mercato da cui era emerso che per terreni seminativi ubicati nella medesima regione agraria campana di giacitura pianeggiante e facilmente accessibili da strade pubbliche si potesse far riferimento ad un valore locativo medio di euro 0,08/mq annuo, nell'importo annuo di euro 222,00, moltiplicando il valore locativo medio annuale al mq, pari (si ribadisce) ad euro 0,08/mq, per l'estensione, pari a 2.775 mq., dell'area oggetto di occupazione (cfr. pag. 16 e 17 della relazione del mese di
Maggio 2018).
Ragion per cui, tenendo conto della stima operata dal ctu e moltiplicando il valore locativo medio annuale di euro 222,00 per circa 17 anni di occupazione senza titolo, sino all'attualità (prendendo come riferimento certo dell'inizio di tale occupazione quantomeno la data del 22.3.2008, corrispondente alla data di notifica dell'atto di citazione a ), tale danno ammonta ad euro 3.774,00. ER
Trattandosi di un credito risarcitorio (e, dunque, di debito c.d. di valore), all'appellante (nato nel Parte_1
1967) vanno inoltre riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dalla data (22.3.2008, secondo la precisazione sopra operata) dell'evento dannoso, ma non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17/02/1995, n. 1712; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n. 7466; Sez. III, 10/10/2014,
n. 21396; Sez. I, 11/05/2007, n. 10884) secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita (FOI), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma valutata all'attualità, poi, vanno riconosciuti gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez. I, 11/05/2007, n.
10884 cit.; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
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La fondatezza dell'appello principale proposto da (nato nel 1967) e dell'appello incidentale Parte_1 proposto da , e comporta, di conseguenza, dal punto Parte_5 Parte_4 Parte_6 di vista logico e giuridico (si ribadisce), l'infondatezza dell'appello incidentale proposto da (e ER proseguito dai suoi eredi), presupponendo tale appello incidentale degli aspetti poi rivelatisi, invece, infondati secondo quanto esposto sino ad ora e, in particolare, l'avvenuta usucapione, in suo favore, della detta striscia di terreno, la determinazione dei confini secondo i dati catastali (tenendo conto del detto decreto intendentizio) e pagina 25 di 28 l'occupazione illegittima, ad opera della controparte, (nato nel 1967), di una porzione del suo Parte_1 fondo.
E, alla luce delle ragioni esposte sino ad ora, risultano irrilevanti le richieste istruttorie (sopra riportate) formulate dalle parti.
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Passando alle spese processuali, la Corte deve procedere, in conseguenza della riforma (totale) della sentenza impugnata, ad una nuova regolamentazione anche di quelle del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord.,
03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n.
27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite e, quindi, alla soccombenza di , e Parte_2 Parte_3 [...]
(nato il [...]) sia nei confronti di che di , e Pt_1 Parte_1 Parte_5 Parte_4
, i primi vanno condannati alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in Parte_6 favore delle altre parti (con distrazione, in relazione a , e Parte_5 Parte_4 Parte_6
, in favore del loro difensore dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c. e, quanto a , difeso
[...] Parte_1 anche in proprio, ex art. 86 c.p.c., pure in favore dell'altro difensore, avv. Giuseppe Tamburrino, dichiaratosi anch'egli antistatario).
In particolare, i compensi professionali spettanti alle parti vittoriose vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022,
n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse delle parti vittoriose stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) per il primo grado e alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione da €.5.200,01 ad €.26.000,00, in base al valore della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
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pagina 26 di 28 Sempre in base al principio della soccombenza le spese della ctu espletata dall'ing. ER0
(spese da regolare in questa sede in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 05/06/2020, n. 10804), vanno poste interamente e definitivamente a carico di , Parte_2 Parte_3
e (nato il [...]), quali eredi di . Parte_1 ER
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Sussistono, infine, quanto all'appello incidentale proposto da e proseguito dei suoi eredi, i ER presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L.
n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale,
è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5337/2019 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di . Controparte_1
2. Accoglie l'appello principale proposto da (nato l'[...]) e l'appello incidentale proposto da Parte_1
, e avverso la sentenza n. 2335/2019 emessa dal Parte_5 Parte_4 Parte_6
Tribunale di Santa IA UA ER e pubblicata l'11.09.2019 e, per l'effetto, in totale riforma di tale sentenza:
a) Accerta e dichiara che la linea di confine tra il fondo, dell'estensione di mq. 49.160,00 (in Villa di Briano, località “Conte”, riportato in catasto al foglio 5, p.lle 82, 83, 107 e 135) di proprietà di (nato Parte_1
l'1.10.1967), e il fondo, dell'estensione di mq. 38.542,00 (in Villa di Briano, località “Conte”, riportato in catasto al foglio 5, p.lle 8, 26 e 81) di proprietà di , e (nato il [...]), Parte_2 Parte_3 Parte_1 corrisponde alla dividente indicata dal ctu, ing. , nel grafico (intitolato “Posizionamento della ER0 dividente”) di cui all'allegato “C” alla relazione suppletiva depositata in primo grado nel mese di maggio 2018 e, per l'effetto, dispone l'apposizione dei termini lapidei tra tali fondi secondo la linea di confine così determinata, a cura e spese di tali parti (ciascuna nella misura del 50%), entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
b) dichiara tenuti e condanna , e (nato il [...]), al rilascio, in Parte_2 Parte_3 Parte_1 favore di (nato l'[...]), entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente Parte_1 sentenza, della porzione di fondo di proprietà di (nato l'[...]) di mq. 2.775, come accertato Parte_1 dal ctu, ing. , nella relazione suppletiva depositata in primo grado nel mese di maggio 2018; ER0
c) dichiara tenuti e condanna , e (nato il [...]) al Parte_2 Parte_3 Parte_1 pagamento, a titolo di risarcimento danni, in solido tra loro e in favore di (nato l'[...]), di euro Parte_1 pagina 27 di 28 3.774,00, oltre interessi al tasso legale sul detto importo devalutato al 22.3.2008 e rivalutato anno per anno
(secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
d) dichiara inammissibile la domanda di usucapione formulata da in primo grado (specificamente ER nel giudizio n. 161/2012 RG).
3. Rigetta l'appello incidentale proposto da e proseguito dai suoi eredi, , ER Parte_2 Pt_3
e (nato il [...]), avverso la sentenza n. 2335/2019 emessa dal Tribunale di Santa
[...] Parte_1
IA UA ER e pubblicata l'11.09.2019.
4. Dichiara tenuti e condanna , e (nato il [...]), al Parte_2 Parte_3 Parte_1 pagamento, in solido tra loro e in favore di (nato l'[...]), difeso in proprio, ex art. 86 c.p.c. e Parte_1 dell'avv. Giuseppe Tamburrino, dichiaratisi entrambi antistatari, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 5.155,00 per il primo grado (di cui euro 78,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi professionali) ed in euro 6.191,5 per il secondo (di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 5.809,00 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
5. Dichiara tenuti e condanna , e (nato il [...]), al Parte_2 Parte_3 Parte_1 pagamento, in favore dell'avv. Paolo Basco, difensore dichiaratosi antistatario di , Parte_5 Parte_4
e , delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro
[...] Parte_6
5.077,00 per il primo grado (per compensi professionali) ed in euro 6.164,5 per il secondo (di cui euro 355,50 per esborsi ed euro 5.809,00 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
6. Pone le spese della ctu espletata dall'ing. , come liquidate in primo grado, ER0 definitivamente e interamente a carico di , e (nato il [...]). Parte_2 Parte_3 Parte_1
7. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti incidentali , e (nato il Parte_2 Parte_3 Parte_1
17.10.1973), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello incidentale proposto da ER
(e da essi proseguito).
Napoli, 21.1.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5337 dell'anno 2019, vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso da se stesso, ex art. 86 c.p.c., e Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Giuseppe Tamburrino.
-APPELLANTE PRINCIPALE-
e
(c.f. ), (c.f. ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ), tutti quali eredi di , rappresentati e difesi dall'avvocato Pt_1 C.F._4 ER
Giovanni Actis.
-APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI- nonchè
(c.f. , (c.f. ) Parte_4 C.F._5 Parte_5 C.F._6
e (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Basco. Parte_6 CodiceFiscale_7
-APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI-
(c.f. ). Controparte_1 C.F._8
-APPELLATO – contumace -
pagina 1 di 28 OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2335/2019 emessa dal Tribunale di Santa IA UA ER, pubblicata in data 11.9.2019 in tema di regolamento di confini;
usucapione”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da verbale di udienza di discussione del 3.12.2024, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(nato l'[...]) ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, (in persona Parte_1 ER dell'amministratore di sostegno ), , , Parte_2 Parte_5 Parte_4 Parte_6
e , proponendo appello avverso la sentenza n. 2335/2019 emessa dal Tribunale di Santa Controparte_1
IA UA ER e pubblicata l'11.9.2019.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado (nato l'[...]), aveva convenuto in giudizio, nel 2008, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Santa IA C.V., sezione distaccata di Aversa, , deducendo: ER
Di essere proprietario di un fondo rustico sito in agro di Villa di Briano, località “Conte", dell'estensione di Ha
4.60.91, riportato in catasto al foglio 5 p.lle 82, 83, 107 e 135, pervenutogli mediante atto di donazione di
[...]
, suo nonno (nato nel 1903) in favore del proprio figlio (padre dell'attore) e, successivamente, Pt_1 Per_2 per testamento olografo di in favore suo e dell'altro figlio e, infine, per testamento olografo Persona_3 CP_2 di quest'ultimo in suo favore;
che il suddetto appezzamento di terreno rappresentava la residua parte dell'originario fondo di proprietà del donante, (nato nel 1903), dell'estensione di Ha 8.97 circa, Parte_1 dopo aver venduto l'altra parte, di Ha 3.90.42, all'altro figlio (il convenuto), (zio dell'attore), con atto ER del 12.2.1963; che l'intero ed originario fondo di (del 1903) era riportato in catasto alla partita 563, Parte_1 fg. 5, p.lle 8, 26 e 34, della superficie catastale complessiva di ha 8.97.60; che l'originario fondo del nonno era stato da sempre delimitato da termini lapidei in modo da delimitarlo dalle proprietà aliene ( , , prima Pt_6 Pt_7
, a sud;
a Nord;
Via Vespero, oggi San Pietro o Kruscov, ad ovest;
e Via Per_4 Parte_4 Persona_5
Pennino ad est); che le nuove porzioni dell'originario fondo (quella venduta a e quella donata a ER [...]
) non erano mai state delimitate o distinte da termini lapidei in quanto (del 1903), aveva Per_3 Parte_1 continuato a coltivare l'intero terreno, fino alla sua morte (avvenuta il 16.4.1997), l'intero fondo dell'estensione catastale di ha 8.97.60; di avere fatto eseguire, dal proprio tecnico di fiducia, le misurazioni dell'intero fondo;
che, invece, , in assenza di termini lapidei, aveva seminato la porzione dell'intero fondo di ha 8.97.60, ER ritenendolo erroneamente di sua esclusiva proprietà; che si fosse così illegittimamente appropriato di ER una quota di terreno a lui non spettante, essendo il suo fondo di ha 3.90.42 ma detenendo, di fatto, circa ha
4.30.65 ai suoi (dell'attore) danni;
che egli, invece, non possedeva, in conseguenza del comportamento del convenuto, nemmeno l'estensione catastale indicata nei titoli di proprietà e di provenienza, pari ad Ha 4.60.91, ma pagina 2 di 28 soli ha 4.40 circa;
che dalle misurazioni effettuate (ultimate nel mese di ottobre 2007) era stato accertato che PE
, nel seminare il suo fondo, aveva sconfinato di circa 4.000 mq. ai suoi danni.
[...]
E alla luce di quanto esposto, (del 1967) aveva chiesto che fossero determinati i confini tra il Parte_1 fondo di sua proprietà e di quello del convenuto, con conseguente apposizione dei termini lapidei tra gli stessi e con condanna del convenuto alla restituzione della parte di fondo occupata abusivamente, previa distruzione di quanto costruito illegittimamente, nonché al risarcimento dei danni per l'abusiva occupazione.
Costituitosi in giudizio, (nato nel 1940) aveva aderito alla domanda di accertamento e di ER determinazione dei confini ed apposizione dei termini tra i terreni di proprietà delle parti, contestando l'avversa prospettazione circa l'asserita illecita occupazione, sostenendo che, per effetto degli atti traslativi dei diritti di proprietà dei beni immobili confinanti, secondo quanto documentato dai relativi titoli, la porzione di terreno da lui occupata corrispondesse alle particelle 8, 26 e 81, dell'estensione di are 3.90.42, acquistata nel 1963, e non comprendesse alcuna parte di terreno dell'attore (particelle 82, 83, 107 e 135), e che esulasse dal giudizio l'occupazione, da parte sua, di porzioni di terreno di proprietà di terzi, aventi riferimenti catastali autonomi (p.lla 47 del medesimo foglio 5).
Il convenuto aveva, altresì, dedotto che fosse stato l'attore a porre in essere un'illegittima occupazione di parte del suo fondo, avendo apposto, nella parte sita sul lato nord -ovest dei due terreni ed in uno spazio posto quasi ai confini fra le due proprietà, paletti e una rete di recinzione, aventi la funzione di delimitare arbitrariamente i confini tra le loro rispettive proprietà.
E, quindi, alla luce di quanto dedotto, aveva chiesto, oltre che la determinazione dei confini e l'apposizione dei relativi termini secondo quanto risultante dai titoli di acquisto, il rigetto dell'avversa domanda di rilascio e di risarcimento danni nonché, in via riconvenzionale, accertata l'illegittima occupazione, da parte dell'attore, di una porzione di terreno di sua proprietà, che la controparte fosse condannata al rilascio di tale porzione e al risarcimento dei danni da liquidarsi, anche in via equitativa, entro il limite di euro 5.200,00.
Al giudizio, iscritto a ruolo con il n. 1000854/2008 RG, era stato riunito quello, recante il n. 161/2012 RG, pendente dinanzi allo stesso Tribunale e introdotto da (nato il [...]) nei confronti di ER Parte_5
, , e , volto ad ottenere l'accertamento e la
[...] Parte_6 Parte_4 Controparte_1 declaratoria dell'avvenuto acquisto, per usucapione, in suo favore, della porzione di terreno di mq 3.460, situata lungo il confine nord delle particelle 81 e 26 di sua proprietà.
In tale giudizio aveva esposto di essere proprietario del terreno di Ha 3.90.42, sito in Villa di Briano, ER di cui al foglio 5 p.lle 81, 26 e 8 (in virtù di atto di compravendita del 12.2.1963), e di possedere, da oltre trenta anni, in maniera continua ed ininterrotta, non solo tale terreno ma anche una striscia di terreno lungo il lato di confine nord, per un totale di 3.460 mq, di cui 470 mq ricadenti nella ex particella 131 (poi 5223) di proprietà di pagina 3 di 28 e e 2.990 mq. ricadenti nella particella 47 di proprietà di Parte_4 Controparte_1 Parte_5
e .
[...] Parte_6
Costituitisi i convenuti (ad eccezione di ), avevano contestato Parte_5 Pt_6 Controparte_1
l'ammissibilità e la fondatezza della domanda ex adverso proposta, ritenendo che confine tra il fondo originario da cui derivava la particella (47) di loro proprietà (detenuto sin dall'atto di divisione del 5.5.1960 dai fratelli e e, prima di loro, dai genitori), e il fondo (confinante a sud) di , fosse Persona_6 Per_7 ER sempre stato delimitato da termini lapidei, in corrispondenza dei quali, circa venti anni prima, il CP_3
aveva posizionato una condotta idrica con bocchette per l'irrigazione dei campi.
[...]
I detti convenuti avevano aggiunto: Che nell'anno 2006 (n. nel 1940) aveva apposto ER unilateralmente, ossia senza consultarli, lungo la linea di confine, una rete metallica per delimitare i confini;
che in base ai titoli di provenienza, l'intero fondo originario, appartenuto a e a – Persona_6 Persona_8 dal quale, a seguito di divisione, erano scaturiti la particella 47 di proprietà di e di Parte_5 Parte_6
e la particella 5223 (ex 131) di proprietà di - avesse sempre avuto la consistenza di
[...] Parte_4
Ha 2.14, con la conseguenza che la porzione di terreno oggetto della domanda di usucapione formulata dall'attore ( ), fosse sempre stata nella sua disponibilità, perché rientrante nella sua legittima proprietà, ER trovandosi la stessa interamente nel perimetro di terreno di proprietà dello stesso attore, ovvero al di là dei termini lapidei delimitanti la proprietà dei convenuti.
Nel giudizio n. 161/2012 RG era intervenuto volontariamente (nato nel 1967), attore nel giudizio Parte_1
n. 1000854/08 RG, sostenendo che la domanda di usucapione proposta da (nato nel 1940) fosse in ER antitesi e in netto contrasto con altra domanda giudiziaria da lui (dall'interventore, si intende) proposta nell'altro giudizio, andando a così a pregiudicare il suo diritto di proprietà esclusiva.
In particolare , riportandosi sostanzialmente alle argomentazioni difensive espresse nel giudizio Parte_1
n. 1000854/08 RG, aveva sostenuto, in sintesi, che la porzione (di mq. 3460) oggetto della domanda di usucapione (da sempre nel pieno possesso del de cuius , nato nel 1903) facesse parte di quella Parte_1 porzione di fondo agricolo che aveva acquistato, seppure fittiziamente, dal padre ER Parte_1
(nato nel 1903) con atto del 12.2.1963, nel senso che rientrasse a far parte di quella porzione di fondo agricolo, esteso Ha 3.90.42 alienata al , così mancando i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'usucapione. ER
All'esito dell'istruttoria espletata, interrotto il giudizio (attesa la nomina di un amministratore di sostegno per
) e poi riassunto su iniziativa di , il Tribunale di Santa IA UA ER, con la Persona_9 Parte_1 sentenza n. 2335/2019 impugnata in questa sede, ha così statuito:
“1) accoglie parzialmente la domanda proposta da e, accertata la consistenza dei fondi oggetto di causa, di Parte_1 consistenza pari a 46.091 mq di proprietà di e 39.042 mq di proprietà di , stabilisce giudizialmente il confine Parte_1 ER tra i due fondi appartenenti alle parti in causa, secondo l'ipotesi divisionale B ed il Grafico di cui all'Allegato H3 della relazione del ctu, che Persona_ vengono interamente richiamati;
2) accoglie la domanda di usucapione di e, per l'effetto, dichiara di proprietà di , ER pagina 4 di 28 nato a [...] il [...], per intervenuta usucapione ultraventennale, la parte di terreno sita nel Comune di Villa di Briana di
470 mq circa facente parte della particella 131, attualmente p.lla 5223 foglio 5 del di proprietà di e Controparte_1 Parte_4
e la parte di terreno sita nel Comune di Villa di Briano di 2990 mq circa facente parte della particelle 47 foglio 5 di proprietà di
[...]
e , entrambe le porzioni di terrene a confine con le particelle 81e 26 foglio 5, di proprietà di Parte_5 Parte_6
; 3) rigetta le altre domande proposte dalle parti;
4) compensa interamente le spese di giudizio tra le parti;
5) pone ER Persona_ definitivamente a carico di e , in parti uguali, le spese per la ctu, come liquidate in. corso di causa.”. Parte_1
Il Tribunale ha motivato la propria decisione richiamando, innanzitutto, le vicende relative al fondo originariamente di proprietà di (nato nel 1903), nonno dell'attore e padre del convenuto Parte_1 PE
, nei seguenti termini:
[...]
Con la scrittura nuziale del 14.04.1927, aveva donato al figlio (classe 1903) un Persona_3 Parte_1 terreno di “ettari otto are quarantatré e centiare 99… riportato al catasto all'art. 223…”; con la compravendita del 29.09.1932, (classe 1903) aveva acquistato un appezzamento di Parte_1 terreno, confinante con quello oggetto della scrittura nuziale, della estensione di “are 64 e centiare 30…”, riportato in catasto al foglio 5 n. 8, della estensione catastale di are 65,73;
-come desumibile dall'estratto storico catastale sulla Partita 563 terreni, dalla partita 223 erano derivate due particelle: la n. 26 (con superficie catastale di Ha 6.42.70) e 34 (con superficie catastale di Ha. 1.89.17), per un totale di Ha 8.31.87;
-con la compravendita del 1932 il fondo di cui alle p.lle 26 e 34 (ricevuto in donazione nel '27) era stato ampliato con una ulteriore porzione lungo il margine est per l'intero, di consistenza pari ad Ha 0.65.73;
-in base ai valori indicati nei titoli di acquisto di (nato nel 1903), il fondo aveva un'estensione Parte_1 totale di mq 90.872 (Ha 8.43.99 + 0.64.73), ed estensione catastale pari a mq 89.760 (Ha 8.31.87 + 0.65.73);
- senonchè il ctu (ing. ) aveva accertato che tale superficie aveva subìto una riduzione, in ER0 seguito al decreto intendentizio n. 62053 del 26.5.1937, pari a mq 4.627 (non rinvenuto dal consulente), con il quale era stata apportata una modifica alle p.lle 26 e 43 (modifica poi recepita dalla Nota di Variazione n. 158 del
22.02.1938), sicché la p.lla 34 era stata soppressa e riunita in quota parte alla n. 26, con una consistenza di Ha
7.85.60, in luogo di quella originaria complessiva di Ha 8.31.87;
-pertanto, all'esito delle modifiche, erano residuati in capo a (classe 1903) le p.lle 26 (Ha Parte_1
7.85.60) e 8 (Ha 0.65.73), per un totale di mq. 85.133;
-successivamente la p.lla 26 era stata frazionata nelle ulteriori p.lle 26, 81, 82, 83 e 107 e la p.lla 8 era stata frazionata nelle p.lle 8 e 135;
-con atto di compravendita del 12.2.1963 aveva venduto al convenuto parte del Parte_1 ER terreno e, cioè, le attuali p.lle 26, 81 e 8 per una estensione di “ettari tre are novanta e centiare quarantadue”;
pagina 5 di 28 -con atto di donazione del 2.6.1987, (nato nel 1903) aveva donato al figlio la residua Parte_1 Per_2 parte di terreno (p.lle 82, 83, 107 e 135), “dell'estensione catastale di ettari quattro, are sessanta e centiare novantuno”;
aveva, poi, lasciato il predetto terreno in eredità ai figli (l'attore nel giudizio del 2008) e Persona_3 Pt_1
che, alla sua morte, aveva lasciato la sua quota al fratello . CP_2 Pt_1
Così ricostruiti i titoli, il Tribunale ha, allora, affermato di non condividere l'interpretazione prospettata dall'attore circa la clausola contenuta nell'atto di donazione del 1987, secondo cui a sarebbe stata donata a Persona_3 titolo remuneratorio tutta l'eccedenza del terreno rispetto all'estensione di Ha 4.60.91.
Al contrario, secondo il giudice di primo grado, con tale clausola il donante avrebbe inteso disciplinare l'eccedenza in ordine ai titoli di disponibile e legittima nel senso che, con la superficie di Ha 4.60.91, lo stesso avrebbe donato l'intera disponibile, la legittima ed anche una quota eccedente tali titoli, a titolo remunerativo, per un massimo di due o tre moggi a misura locale.
Con riferimento all'esistenza di segni di delimitazione, il giudice ha valorizzato le conclusioni del ctu, secondo cui il fondo racchiuso dai segni di delimitazione individuati sul posto (bocchette per l'adduzione idrica, termini lapidei, alberi secolari) avrebbe avuto una superficie pari a mq. 87.702 (addirittura inferiore a quella scaturente dalle misurazioni che avevano tenuto conto della recinzione del fondo, ossia mq 87.933), sicché poteva ritenersi che la recinzione - nonostante lo scarto di circa mq 200 – corrispondesse alla delimitazione dei fondi effettuata in passato mediante l'apposizione dei suddetti segni delimitativi.
Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto che:
- vi fosse stato uno sconfinamento della recinzione sul lato nord - ossia in relazione al lato posseduto da PE
(trovandosi la proprietà attorea sul lato opposto) - su proprietà aliena;
[...]
- in base a quanto accertato dal ctu, tale recinzione fosse stata installata in prossimità del tracciato delle bocchette di irrigazione che, secondo la prospettazione attorea, sarebbero state poste quando era ancora in vita il nonno, ciò potendo confermare che il confine con la proprietà aliena e altri) fosse stato già Parte_4 posizionato lì nel 1991, ma restando pur sempre il fatto che vi fosse stata una invasione di proprietà di terzi;
-la diversa consistenza dei fondi oggetto di causa non potesse essere imputata, secondo gli accertamenti del ctu, agli ampliamenti delle vie vicinali e Pennino, poiché tali ampliamenti avevano interessato il fondo CP_4 attoreo per soli mq 376 e quello del convenuto per soli mq 500 (per un totale di soli mq 876).
Alla luce di questi rilievi e dell'accertato sconfinamento il giudice di primo grado ha, allora, accolto, come detto, la domanda di usucapione avanzata da , con riferimento alla striscia di terreno dei convenuti, nel ER giudizio n. 161/2012 RG.
Con riferimento alla domanda di regolamento di confini e apposizione dei termini (di cui al giudizio instaurato nel
2008), il giudice di prime cure ha aderito alla Ipotesi divisionale “B” di cui alla relazione del ctu del 2010/2011,
pagina 6 di 28 poiché nella stessa si faceva riferimento ad un terreno di consistenza pari a mq 85.133, di cui mq 46.091 di
[...]
e di mq. 39.042 di (poiché i metri quadri in eccedenza rispetto a tale estensione e insistenti Pt_1 ER sul lato Nord erano acquistati per usucapione da quest'ultimo).
Sulla scorta di tali motivazioni, il Tribunale di Santa IA UA ER ha allora dichiarato infondate le reciproche domande volte all'accertamento dell'occupazione illegittima della controparte e ad ottenere il conseguente risarcimento dei danni.
Infine, con riferimento alla domanda di accertamento della simulazione dell'atto di compravendita del 12.02.1963 proposta dal nell'ambito della propria comparsa di intervento volontario nel giudizio promosso da Parte_1
, il Tribunale l'ha ritenuta inammissibile in quanto contraddittoria rispetto alla domanda di regolamento ER dei confini (poiché metteva in discussione la stessa proprietà in capo a ) e, altresì, poiché non ER connessa alla domanda principale, nonché infondata per la mancata dimostrazione dei relativi presupposti.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
(nato l'[...]) ha censurato la sentenza n. 2335/2019 emessa dal Tribunale di Santa IA Parte_1
UA ER sulla base dei seguenti motivi.
I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - INESISTENZA, IRRILEVANZA E INEFFICACIA PROBATORIA
DEL DECRETO INTENDENTIZIO, OLTRETUTTO MAI RINVENUTO – ILLOGICA, ERRATA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE –
MANIFESTA PARZIALITA' DELLA STESSA.
Con il primo, l'appellante principale ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale, piuttosto che fondare il proprio convincimento sui titoli di provenienza, ha fatto riferimento ai dati catastali ed ha posto a fondamento dell'accoglimento, solo parziale, della domanda di regolamento dei confini da lui (dall'attore/appellante, si intende) proposta e dell'accoglimento della domanda di usucapione formulata da , il decreto intendentizio del ER
1937.
In particolare ha sostenuto che: Parte_1
-il tribunale, pur avendo confermato l'estensione totale del fondo in questione di Ha 9.08.72, così come attestata dai titoli di acquisto, a fronte dell'estensione derivante dai dati catastali, di Ha 8.97.60, avesse erroneamente attribuito al detto decreto un valore di piena prova, asserendo che l'estensione del detto fondo avesse subìto una riduzione per effetto di tale decreto, nonostante quest'ultimo non fosse stato mai rinvenuto;
- tale decreto fosse smentito non solo dai titoli di provenienza, ma anche dalla successiva scrittura privata del
14.3.1949 stipulata da (nato nel 1903) e i suoi fratelli, nella quale era stata confermata Parte_1
l'estensione effettiva del fondo (oggetto della scrittura nuziale del 1927) di Ha 8.45.99 (e non di Ha 7.85.60);
- il decreto suddetto fosse privo di ogni valore probatorio in quanto: 1) era stato richiamato solo in atti catastali, senza essere stato mai rinvenuto e nonostante non fosse possibile accertare a quale parte di fondo fosse riferito, non conoscendosene la causa;
2) non era mai stato trascritto nei pubblici registri immobiliari, come invece avviene pagina 7 di 28 per i decreti di esproprio;
3) la sottrazione di un'area di mq. 4627 ai danni di (nato nel 1903) Parte_1 avrebbe dovuto comportare l'accrescimento di altre particelle e l'assegnazione ad altri soggetti, come nel caso di espropriazione;
4) la superficie reale dell'intero fondo, oggetto della domanda di regolamento di confini, accertata eseguendo le dovute misurazioni, era pari ad Ha 8.77.02, ossia ad una estensione nettamente inferiore rispetto a quella attestata dai titoli di provenienza (di Ha 9.09.72); 5) il fondo sarebbe racchiuso per ben due lati dalle confinanti via Kruscev e Pennino, ampliate, rispettivamente, nel 1984 e nel 2002-2004.
Ha censurato, inoltre, l'interpretazione operata dal tribunale - anch'essa fondata sul detto decreto del 1937 - della clausola di cui all'art. 3 dell'atto di donazione del 1987 (effettuata da , nato nel 1903, in favore Parte_1 del figlio , padre dell'appellante principale), in quanto la stessa - diversamente da quanto ritenuto dal Per_2 giudice di prime cure – avrebbe indicato, per un verso, la consapevolezza del donante dell'estensione totale di ettari 9.09.72 del fondo originario (così come attestata dai titoli e dalla scrittura del 1949) e dell'ampliamento subito dalle strade VE (ora ) e Pennino, nonché, per altro verso, la volontà del donante medesimo di CP_4 attribuire a tuta la residua estensione del suo fondo di Ha 5.19.30 (ossia Ha 9.09.72 - Ha 3.90.42), Persona_3 qualunque essa fosse, che gli era rimasta dopo la vendita del 1963 in favore di . ER
L'appellante ha sostenuto, allora, che il tribunale avesse omesso di considerare che l'espressione “qualora vi fosse eccedenza” contenuta nel detto atto di donazione potesse essere giustificata dal fatto che il donante era consapevole della estensione della sua proprietà (Ha 9.09.72), diversa rispetto a quella - errata - riportata in catasto per Ha 8.51.33, sicché con quella clausola lo stesso avrebbe inteso trasferire tutta la residua estensione, a completamento, del suo fondo, a , considerato che nessun altro atto dispositivo fu poi da lui Persona_3 compiuto (ad eccezione delle cessioni volontarie per consentire l'ampliamento delle Via Kruscev e Pennino).
(del 1967) ha contestato, poi, anche il riferimento operato dal Tribunale agli atti successivi al Parte_1 decesso di (del 1903) per supportare il convincimento circa l'estensione del fondo, e ha censurato Parte_1 la pronuncia impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che fosse avvenuto lo spostamento dei termini lapidei, pur in assenza di elementi probatori a sostengo di tale assunto.
II – VIOLAZIONE DEL'ART. 115 C.P.C. - TRAVISAMENTO DEI FATTI – “ERROR IN IUDICANDO”.
Con il secondo motivo ha impugnato l'accoglimento della domanda di usucapione proposta da Parte_1
poiché fondato sui documenti catastali (oltretutto anche sul decreto intendentizio mai rinvenuto) e non ER sui titoli di proprietà, avendo il giudice omesso di considerare il rogito di divisone del 1960 concluso da Per_
e danti causa dei convenuti , nel quale si affermava espressamente Persona_8 ER1 che la superficie reale del fondo dei fosse - già a quell'epoca - di circa Ha 2.14 (e non di Ha 2.40.40, Parte_4 come erroneamente riportato in catasto); il che, secondo l'appellante principale, avrebbe dovuto condurre il
Tribunale di Santa IA UA ER a riconoscere la totale fondatezza della domanda di accertamento dei confini e di risarcimento danni da lui proposte.
pagina 8 di 28 In particolare ha dedotto:
- di avere sempre affermato che la superficie reale - accertata dal ctu prima in Ha 8.78.66 e poi in Ha 8.77.02 - fosse giustificata dai titoli di provenienza del nonno (n. nel 1903), attestanti una superficie titolata Parte_1 di Ha 9.09.72, in considerazione degli ampliamenti delle vie e Pennino;
CP_4
- che gli stessi convenuti avevano sempre confermato quanto da lui dedotto, affermando che Parte_4 quell'area di mq 2.600 (come rilevata dal CTU in mq. 87.866, superficie reale, meno mq. 85.235, superficie catastale) fosse stata sempre stata di proprietà di (nato nel 1903); Parte_1
- che, dunque, decurtando dalla superficie errata indicata in catasto quella reale indicata nel rogito di divisone
(Ha 2.40.40 - Ha 2.14.35), si otterrebbe proprio l'estensione di mq. 2605, per la quale era stata accolta la domanda di usucapione di;
ER
- che, essendo il riconoscimento di tale errore cartografico avvenuto già nel 1960, si sarebbe dovuto necessariamente ricomprendere quell'area di mq. 2600 nell'oggetto del successivo atto di compravendita del
1963, con cui aveva alienato, in favore del figlio , la superficie di Ha 3.90.42; Parte_1 ER
- che avesse errato, allora, il Tribunale nell'attribuire a una ulteriore estensione di mq. 3460 in virtù ER della pretesa usucapione (considerato che tale estensione era già ricompresa nella maggiore area precedentemente acquistata dal medesimo nel 1963) e a decurtarlo dall'area oggetto di regolamento di confini.
Inoltre ha impugnato anche la decisione del Tribunale di Santa IA UA ER nella parte Parte_1 in cui, nel dare rilievo alle conclusioni del consulente di (ing. ), ha accertato l'acquisto per ER PE2 usucapione, in favore di quest'ultimo, di una superficie di mq 3.460, con ciò discostandosi anche da quanto accertato dal ctu, il quale aveva rilevato una differenza tra la superficie reale e catastale di mq 2.600.
III – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 950 C.C. – RILEVANZA PIENA ED ASSOLUTA DEI TITOLI DI PROPRIETA'
TRASCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI IMMOBILIARI RISPETTO AD INESISTENTI ED INDIMOSTRATI DATI CATASTALI.
Con il terzo motivo di gravame, reiterando sostanzialmente quanto già dedotto nei precedenti Parte_1 motivi, ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice avrebbe regolato i confini sulla base dei dati catastali anziché dei titoli d'acquisto dei fondi confinanti, nonché quelli di provenienza, così violando l'art. 950 c.c., anche come interpretato dalla Suprema Corte.
IV – OMESSA, INSUFFICIENTE E ILLOGICA MOTIVAZIONE - ERRONEITA' ED INGIUSTIZIA DELLA PRONUNCIA SULLA
DOMANDA DI REGOLAMENTO DI CONFINI E DELLA CONNESSA DOMANDA RISARCITORIA.
Con il quarto motivo di gravame ha poi censurato l'accoglimento soltanto parziale della domanda di regolamento di confini, deducendo:
- di avere provato - mediante il deposito dei titoli di provenienza - la reale consistenza originaria del fondo del nonno, di Ha 9.09.32, ovvero di Ha 8.97.60;
- che i convenuti costituitisi in giudizio, avevano espressamente dichiarato che l'area di mq. 3460 Parte_4 fosse sempre ricaduta nel perimetro della proprietà appartenuta a (nato nel 1903), perché parte Parte_1 pagina 9 di 28 integrante del fondo di Ha 9.09.72, separata dalla loro da capisaldi o termini lapidei, lungo la cui linea erano state anche installate le bocchette di irrigazione (e ciò avrebbe dovuto condurre ad una pronuncia di inammissibilità della domanda di usucapione avanzata da , data l'inesistenza del diritto fatto valere); ER
- che i testi escussi, e , avevano confermato la presenza dei termini lapidei tra il Testimone_1 Parte_3 primordiale confine di fatto e/o reale, risalente ad epoca remota, tra la proprietà di (nato nel 1903) Parte_1
e quella dei Parte_4
- che la perizia stragiudiziale giurata, allegata alla ctu e mai contestata dalla controparte, avesse attestato la presenza dei termini lapidei.
Sotto diverso profilo, ha evidenziato che: Parte_1
-pur non volendo conferire rilevanza ai titoli di proprietà e pur volendo tralasciare il confine certo come riconosciuto dai nessun valore si sarebbe potuto attribuire al decreto intendentizio del 1937, Parte_4 considerato che tra questo e la compravendita del 1963 era già decorso il ventennio, sicché l'asserita usucapione si sarebbe potuta verificare soltanto in capo a (nato nel 1903); Parte_1
- la superficie reale rilevata dal ctu, pari ad Ha 8.77.02 (tutta interna al perimetro dell'intero fondo), sarebbe stata di poco inferiore a quella attestata dai titoli di provenienza del 1927 e del 1932, sicché non vi sarebbe stato spazio per un'area usucapibile di mq 3.460, essendo l'area a confine con i certamente oggetto della stipula Parte_4 della compravendita del 1963, essendo sempre nell'ambito della proprietà di Ha 9.09.32 di (del Parte_1
1903);
-la linea di confine tra proprietà di (1903) e i fosse sempre stata certa, indiscussa e, Parte_1 Parte_4 all'epoca, misurata in ml 274.15, come attestato dal rogito del 1960, mentre oggi sarebbe di ml 269,28 (come rilevato dal ctu), in virtù della riduzione dovuta all'ampliamento delle vie campestri.
V – INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI USUCAPIONE PER CARENZA ASSOLUTA DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI OVVERO
INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO;
A) INESISTENZA DI UN “CORPUS”; B) LEGITTIMAZIONE ATTIVA.
Con il quinto motivo l'appellante principale ha impugnato la mancata dichiarazione di inammissibilità della domanda di usucapione proposta da , non avendo quest'ultimo contestato la superficie complessiva ER originaria di Ha 9.09.32 (ovvero di Ha 8.97.60) - come attestato dai titoli di provenienza richiamati nel suo titolo di acquisto del 1963 - del fondo agricolo in testa al comune dante causa (classe 1903), affermando Parte_1 soltanto di occupare porzioni di terreno di proprietà di terzi.
In altri termini, ad avviso dell'appellante:
- Essendovi stata acquiescenza di alla divisione del fondo appartenuto a (nato nel ER Parte_1
1903), dell'estensione complessiva di Ha 9.09.72 (ovvero 8.97.60), la domanda di usucapione sarebbe stata inammissibile o improcedibile, in quanto solo apparentemente proposta nei confronti dei , ma ER3
pagina 10 di 28 avente, in realtà, l'unico scopo di sottrarre una porzione del fondo alla domanda di regolamento di confini e di evitare la condanna di risarcimento per illegittima occupazione;
- a seguito dell'affermazione del , il ctu avrebbe dovuto accertare superfici maggiori che si ER sarebbero aggiunte all'estensione complessiva di Ha 9.09.72 oppure di Ha 8.97.60, oggetto della azione di regolamento di confini;
-diversamente il ctu, nel misurare l'originario fondo, aveva rilevato un'estensione inferiore ad Ha 9.09.72 ovvero ad ha 8.97.60, così come invece attestata dai titoli di provenienza.
VI – INFONDATEZZA NEL MERITO DELLA DOMANDA DI - INESISTENZA DEI REQUISITI DELL'USUCAPIONE PER CP_5
MANCANZA DEL “CORPUS” E DEL POSSESSO PACIFICO, CONTINUO, ESCLUSIVO ED ININTERROTTO – MANCATO
ASSOLVIMENTO DEGLI ONERI PROBATORI DA PARTE DEL - RILEVANZA DELLA ESPLETATA PROVA ER
TESTIMONIALE – VIOLAZIONE DELL'ART. 2967 C.C IN ORDINE ALLA RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1140, 1158 E 2967 C.C. – CONTRADDITTORIETA' IN PARTE QUA CON LA MOTIVAZIONE
STESSA DELLA SENTENZA.
Con il sesto motivo ha censurato l'accoglimento, ad opera del tribunale, della domanda di Parte_1 usucapione avanzata da sostenendo che: ER
non avesse provato il possesso esclusivo e nonostante il tribunale non avesse ammesso la prova ER testimoniale dallo stesso attore (nel giudizio n. 161/2012 RG) articolata poiché ritenuta irrilevante in virtù delle difese spiegate dai Parte_4
- da tali difese, nonché dagli atti prodotti e dalla ctu, si evincesse che la proprietà che aveva ER asserito di aver usucapito fosse, in realtà, sempre appartenuta al dante causa, (nato nel 1903); Parte_1
- egli (l'appellante principale) avesse ampiamente dedotto (e chiesto di provare) di aver esercitato l'attività di coltivazione sull'intero fondo, congiuntamente e indistintamente, con e (dopo che la CP_6 ER stessa era stata esercitata dal nonno fino a poco prima della sua morte); Parte_1
- militassero in senso contrario le deposizioni testimoniali rese dai testi e;
Testimone_1 Parte_3
- le richieste istruttorie fossero state ritenute irrilevanti, così impedendogli di confutare la domanda di usucapione e di dimostrare la fondatezza della propria domanda di regolamento di confini, nonché impedendo a ER di provare la propria domanda di usucapione;
- sia le fatture di consegna dei prodotti agricoli negli anni 1982 e 1986, nonché quelle di consegna del grano sino al 1995, tutte a nome di (nato nel 1903 e deceduto nel 1997), sia l'atto di trasferimento delle Parte_1 quote del 27.93.1996, dimostrassero come l'attività di coltivazione e gestione fosse stata svolta in via CP_7 esclusiva dal comune dante causa (e non da ). Parte_1 ER
VII – VIOLAZIONE DELL'ART. 183, VI COMMA, CPC, SOTTO MOLTEPLICI PROFILI.
Con il settimo motivo di impugnazione, ha lamentato la violazione dell'art. 183, co. 6 c.p.c. in Parte_1 quanto il tribunale:
pagina 11 di 28 - Avrebbe ammesso i mezzi di prova articolati da nonostante la decadenza (tempestivamente ER eccepita da esso attore/appellante) per il mancato rispetto del termine perentorio entro cui articolare i mezzi istruttori;
-nonostante la regolarità della notifica all'ultimo teste ammesso, all'udienza del 22.02.2017 avesse dichiarato decaduto dalla prova esso attore perché il teste non sarebbe stato incluso in quelli indicati nella Testimone_2 memoria 183, n. 2, c.p.c., omettendo di considerare che il medesimo teste, oltre ad essere presente alla medesima udienza, era stato indicato nella prima memoria ex art. 183, nonché nella seconda memoria depositata nel giudizio riunito;
- aveva ritenuto irrilevanti (nel giudizio n. 161/2012 RG) i mezzi di prova richiesti sia da lui (dall'appellante, si intende;
114 capitoli di prova di prova testimoniale) che dalle altre parti, ed aveva, nonostante ciò, accolto la domanda di usucapione.
VIII – MANCATA CONSIDERAZIONE DELL'ESISTENZA DI ANTICHI TERMINI LAPIDEI DEMARCANTI LA CONSISTENZA
ORIGINARIA DEL FONDO DEL COMUNE DANTE CAUSA, (CLASSE 1903) DA QUELLO Parte_1 Parte_8
CACCIAPUOTI – OMESSA ED ERRATA VALUTAZIONE DELLA PERIZIA STRAGIUDIZIALE GIURATA DEPOSITATA DALL'ATTORE –
VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C.
ha lamentato, con l'ottavo motivo, la mancata considerazione, da parte del giudice di prime Parte_1 cure, della perizia stragiudiziale giurata dell'ing. con asseverazione del 19.05.2009, in cui ER4 sarebbero stati raffigurati i termini lapidei, tra cui quello a confine con via Pennino che demarcherebbe il confine con la proprietà dei Parte_4
IX - VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. E DEL PRINCIPIO TRA CHIESTO E PRONUNCIATO.
Con il nono motivo di appello ha lamentato la violazione, da parte del giudice di primo grado, del Parte_1 principio tra chiesto e pronunciato, considerato che il tribunale avrebbe fornito una generica pronuncia di rigetto della domanda di regolamento di confini fondata sui titoli di provenienza di (nato nel 1903), ossia Parte_1 concernente la demarcazione delle due porzioni ricavate dall'originario ed unico fondo agricolo dell'estensione effettiva di Ha 9.09.72 ovvero di Ha 8.97.60, anziché fondate sull'errata estensione catastale di Ha 8.51.33 (Ha
3.90.42 + Ha 4.60.91).
X - VIOLAZIONE DELL'ART. 115 CPC - OMESSA ED ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE ACQUISITE AGLI ATTI.
Col decimo motivo di gravame l'appellante principale ha lamentato il malgoverno, da parte del Tribunale di
Santa IA UA ER, delle risultanze istruttorie, considerato che i testi escussi ( e Testimone_1 Pt_3
) avrebbero confermato pienamente le deduzioni contenute in citazione, escludendo il possesso pubblico,
[...] continuo, indisturbato, ininterrotto e esclusivo in capo a . ER
XI – OMESSO, LACUNOSO ED INSUFFICIENTE ESPLETAMENTO DELLA CTU - ILLEGITTIMITA' DELLA DECISIONE.
Con l'undicesimo motivo di appello ha sostenuto che la ctu espletata fosse lacunosa, in quanto: Parte_1
pagina 12 di 28 -sui rilievi non sarebbe stato indicato il posizionamento delle quattro bocchette rinvenute durante il sopralluoghi lungo la linea di confine tra il fondo che era appartenuto a (nato nel 1903) e quello dei Parte_1
Parte_4
- neppure sarebbe stato indicato il termine lapideo su via Pennino, confermato dai raffigurato nella Parte_4 consulenza di parte dell'ing. PE4
- non fosse stato indicato chiaramente dove si trovasse la recinzione;
- il ctu avrebbe conferito valore primario al decreto del 1937, ritenendolo equipollente ai titoli di provenienza e di proprietà (così intaccando e riducendo l'originaria proprietà del dante causa, , nato nel 1903) Parte_1 nonostante lo stesso fosse stato soltanto evocato nei dati catastali;
- non avesse tenuto conto delle misurazioni eseguite dal geom. in data 8.11.1979, da cui si sarebbe Tes_1 emerso che l'area dell'intera p.lla 8 di sarebbe stata, all'epoca, pari ad ettari 0.67.89 e che la linea Parte_1 di confine con la attigua proprietà di avrebbe avuto una lunghezza di ml 102,40, costituendo, ER5 anche tale misura, tralasciata dal ctu, un elemento decisivo dell'accertamento dell'ampliamento della via vicinale
Pennino, avendo il ctu rilevato una lunghezza di ml 99,74, con riduzione di metri 2,66 rispetto a quella di ml.
102,40.
XII – RICHIESTA DI RIESAME DEI MEZZI DI PROVA ARTICOLATI CON LA MEMORIA ISTRUTTORIA E DEI CAPITOLI DI PROVA
TESTIMONIALE NON AMMESSI DAL GIUDICE DI PRIME CURE.
Con il dodicesimo motivo di gravame ha censurato l'accoglimento totale della domanda di Parte_1 usucapione formulata da e quello solo parziale della domanda di regolamento di confini da lui ER
(dall'attore/appellante principale, si intende) proposta, a fronte della totale assenza di prova da parte di PE
ed a fronte, altresì, delle esaustive e concordanti deposizioni dei testi escussi.
[...]
XIII – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA. MANCATO ESAME DEI DOCUMENTI
DEPOSITATI.
Con il tredicesimo motivo di appello, ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse violato i Parte_1 principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio, posto che:
- A sostengo della domanda di regolamento di confini, esso attore/appellante avrebbe tempestivamente depositato numerosi documenti, idonei a provarne la fondatezza, confermata, peraltro, dalle deposizioni dei testi e dal rogito notarile di divisone del 1960 depositato in giudizio dai convenuti (nel procedimento n. 161/2012 RG)
; ER3
- non avrebbe sollevato puntuali eccezioni dirette a paralizzare la avversa domanda, né avrebbe ER provato circostanze idonee a confutarne la fondatezza e, ai fini dell'accertamento della usucapione, avrebbe depositato documenti irrilevanti e non provato i fatti costitutivi del diritto azionato;
- il Tribunale di Santa IA UA ER avrebbe dato rilievo primario ai dati catastali, senza tenere in considerazione le difese dei e il contenuto del rogito di divisione del 196, e avrebbe ritenuto irrilevante Parte_4 pagina 13 di 28 la prova testimoniale articolata da esso attore, pur essendo la stessa, invece, finalizzata a dimostrare circostanze di fatto impeditive ed escludenti i presupposti della usucapione invocata da . ER
XIV – RICHIESTA DI CONCLUSIONE DELLA PROVA ORALE GIA' AMMESSA IN PRIMO GRADO.
Con il quattordicesimo e ultimo motivo di appello, ha chiesto di poter completare la prova Parte_1 testimoniale ammessa in primo grado (mediante l'audizione di tutti i testi indicati e dei consulenti di parte).
Tutto ciò considerato e dopo aver formulato le richieste istruttorie (rinnovazione della ctu, rinnovazione o completamento della prova per testi ammessa nel giudizio n. 1000854/2008 RG sia in citazione che nelle memorie ex art. 183 c.p.c., con i testi ivi indicati), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…7) determinare i Parte_1
Persona_ confini tra i fondi di proprietà dell'attore e quello di proprietà di , con conseguente apposizione dei termini lapidei tra gli stessi
e con condanna del convenuto alla restituzione, in favore del legittimo proprietario della parte di fondo, occupata ER abusivamente, previa distruzione di quanto eseguito illegittimamente;
nonché al risarcimento dei danni per l'abusiva occupazione del terreno di proprietà dell'attore, come quantificato dall'ing. oppure dal CTU, ing. , con interessi e rivalutazione CP_8 ER6 monetaria;
8) determinare la linea di confine tra le porzioni di proprietà di e del convenuto , derivate Parte_1 ER dall'originario fondo che appartenne in vita a nato il [...] dell'estensione di Ha 9.09.72, come descritte nei titoli di Parte_1 provenienza a sua volta richiamati rispettivamente in quelli di proprietà delle parti in causa, tenendo conto dell'estratto storico catastale dell'originario fondo del dante causa censito in catasto al foglio 5, p.lle 8,26 e 34 dell'estensione di Ha 8.97.60, con Parte_1 conseguente apposizione dei termini a confine con la strada vicinale Pennino e la strada comunale San Pietro o che porta al CP_4
Santuario della Madonna di Briano. disponendone l'esecuzione; il tutto partendo dalla linea di confine consacrata nel rogito di divisione Per_ dei e, all'epoca (05/05/1960) misurata in 274,15 metri lineari (94,40) ml. + 179,75 ml.); 9) condannare il convenuto Parte_4
al rilascio delle parti di fondo occupate abusivamente con conseguente condanna al risarcimento dei danni derivanti
[...] dall'occupazione abusiva, come determinata dall'ing. (c.t. di parte dell'attore ) o dal CTU, con interessi e CP_8 Parte_1 rivalutazione monetaria;
10) dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda di usucapione perché mai eccepita nei confronti dell'attore, nel più remoto giudizio di divisione o di regolamento dei confini da questi promosso nel marzo 2008, tenuto conto dell'acquiescenza di alla divisione del fondo appartenuto in vita a (classe 1903) dell'estensione complessiva ER Parte_1 di Ha 9.09.72 ovvero di Ha 8.97.60 perché essa domanda solo apparentemente è stata proposta nei confronti dei sigg. Parte_5
, , e ma nella sostanza ai danni dell'appellante, ; 11) rigettare la domanda
[...] Pt_4 CP_1 Controparte_9 Parte_1 di usucapione per assenza dei requisiti-presupposti di legge: assenza di "animus", del "corpus" e del possesso esclusivo, pacifico ed indisturbato, stante l'indistinto compossesso sull'intero fondo di Ha 9.09.72; e comunque per tutti i motivi esposti in narrativa;
12) in subordine rispetto alla domanda di cui al punto che precede, rigettare la domanda di usucapione per mancato raggiungimento della prova relativa agli elementi costitutivi di legge;
13) disporre o ordinare la rettifica catastale della mappa catastale e degli stessi certificati catastali in considerazione degli evidenti errori catastali (grafici di mappa e dei certificati), la cui prova è stata fornita sia con i depositati titoli di provenienza (scrittura nuziale del 1927 e atto di compravendita del 1932) da cui sono (derivati) derivati quelli di proprietà delle parti in causa (del 1963 e del 1987) sia soprattutto dal rogito di divisione del 05/05/1960 dei che già a suo tempo imponeva Parte_4 la rettifica catastale;
14) rigettare ogni altra domanda, eccezione e conclusione formulata dal sig. , siccome tardiva, ER inammissibile, infondata e priva di pregio;
15) vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori per anticipo fattone.”.
Iscritta la causa al n. 5337/2019 del Ruolo Generale, ed acquisito, in data 27.1.2020 (come da annotazione telematica della cancelleria), il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ex art. 347, ultimo comma, c.p.c., si è pagina 14 di 28 costituito in giudizio, con comparsa depositata il 3.3.2020, , in persona dell'amministratore di sostegno ER
, contestando la fondatezza dell'avverso gravame e proponendo, a sua volta, appello incidentale Parte_2 avverso la sentenza n. 2335/2019 emessa dal Tribunale di Santa IA UA ER.
In particolare ha impugnato tale sentenza nella parte in cui ha stabilito giudizialmente il confine tra i due fondi appartenenti alle parti in causa secondo l'ipotesi divisionale B ed il Grafico di cui all'Allegato H3 della relazione del ctu, nonché nella parte in cui è stata rigettata la domanda riconvenzionale da lui (dal convenuto , si ER intende) proposta nel giudizio n. 1000854/2008 RG relativa alla lamentata illegittima occupazione, da parte dell'attore (1967), di una porzione di terreno di sua proprietà (e al rilascio della porzione di terreno Parte_1 illegittimamente occupata ed al risarcimento dei danni chiesti in conseguenza di tale occupazione).
Ciò sulla base dei seguenti motivi.
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 950 C.C. IN RELAZIONE ALLA ERRATA DETERMINAZIONE DEL CONFINE TRA IL Parte_9
E QUELLO DELL'AVV. (1967) COSÌ COME INDIVIDUATO DAL CTU (IPOTESI DIVISIONALE B ALLEGATO H3) ED
[...] Parte_1
ESPRESSAMENTE RICHIAMATO DAL TRIBUNALE NELLA IMPUGNATA SENTENZA.
Con il primo motivo ha lamentato l'errata determinazione, da parte del Tribunale di Santa IA ER
UA ER, del confine tra il fondo di sua proprietà e quello di proprietà di così come Parte_1 individuato dal ctu (ipotesi divisionale B allegato H3).
Ad avviso dell'appellante incidentale tale erroneità sarebbe derivata dal non corretto posizionamento, sul grafico, della dividente i due fondi lamentando, nello specifico:
- che il ctu non avesse identificato la dividente segnata sul grafico come “catastale”, ma ne avesse tracciato la posizione senza identificarla come “dividente catastale”, tracciando di fatto una linea senza alcuna attribuzione;
secondo l'appellante il ctu avrebbe dovuto provvedere ad identificarla come “confine catastale” tra i fondi, dal momento che lungo tutto il perimetro dei due fonti era ben individuato il confine catastale, posto anche a confronto, per sovrapposizione, con quello rilevato;
- che tale discordanza fosse resa evidente dal fatto che, facendo un confronto tra il grafico dell'ipotesi A2 e quello dell'ipotesi B, la superficie del fondo di nella ipotesi divisionale B sarebbe maggiore (mq. Parte_1
46.091) di quanto riportato nell'ipotesi divisionale A2 (mq. 47.067); e ciò in quanto, nell'ipotesi divisionale B, la dividente catastale tracciata dal CTU (1,78 dal manufatto masseria) sarebbe stata spostata in avanti (e non indietro), rispetto all'ipotesi divisionale A2 (0,78 dal manufatto);
- che tale discordanza fosse, altresì, confermata dal fatto che, nell'allegato G, in cui il ctu aveva sovrapposto il grafico catastale con la foto satellitare estratta da “Google”, sarebbe emerso chiaramente che il manufatto, rispetto alla dividente catastale, si trovasse interamente sulla p.lla 81 di sua (di , si intende) proprietà, così ER palesando che la dividente tracciata dal ctu nell'ipotesi B non fosse quella catastale (che sarebbe, invece, individuata nell'allegato G) ma una dividente arbitraria, e ciò a causa del detto errore nel riportare i valori delle rispettive superfici;
pagina 15 di 28 - che l'errata determinazione della dividente avesse determinato, oltre che un'errata collocazione del manufatto e, quindi, l'erronea appartenenza di quest''ultimo a , che anche che le quote spettanti alle parti Parte_1
(mq. 46.091 per e mq. 39.042 per ) non fossero state rispettate, essendo a Parte_1 ER [...]
stata attribuita una quota maggiore. Pt_1
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2043 C.C. PER AVER IL TRIBUNALE RIGETTATO LA DOMANDA RICONVENZIONALE PROPOSTA DA
PER LA ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE DA PARTE DELL'APPELLANTE PRINCIPALE DI UNA PORZIONE DI TERRENO DI PROPRIETÀ DI ESSO ER
. ER
Con il secondo motivo di appello incidentale ha sostenuto che lo sconfinamento di ER Parte_1 ai danni della sua proprietà potesse essere accertato, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, tenendo conto della posizione precisa della dividente catastale rapportata alla linea di cambio coltura, considerando che la dividente catastale sarebbe stata diversa dal confine rilevato.
E alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. rigettare l'atto di appello proposto da
[...]
(1967) in quanto inammissibile ed infondato e conseguentemente rigettare tutte le domande, eccezioni, richieste istruttorie Pt_1 proposte da esso appellante;
2. accertare e dichiarare la carenza di interesse di (1967) in ordine alla Parte_1 Parte_1 domanda di usucapione proposta da nel giudizio r.g. 161/2012 nei confronti di , , e ER Parte_5 Pt_4 CP_1 [...]
ed accolta dal Tribunale di S.IA C.V. nella sentenza n. 2335/2019, e comunque dichiarare la inammissibilità dell'atto di CP_10 intervento litisconsortile proposto da con comparsa del 13.04.2012 nel giudizio r.g. 161/2012 Tribunale di S. IA C.V.; Parte_1
3. in accoglimento del proposto appello incidentale ed in riforma parziale della sentenza del Tribunale di S.IA C.V.n. 2335/2019, nel confermare la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla consistenza dei fondi delle parti per mg. 46.091 a e per Parte_1 Persona_ mq. 39.042 a , si disponga e si accerti che il confine trai due fondi delle parti è determinato dalla corretta individuazione della dividente Est – Ovest coincidente con quella catastale, rilevabile dalle mappe del catasto, e non invece come ritenuto dal CTU e recepito dal Giudice di prime cure nella impugnata sentenza, dalla errata dividente situata a Nord del manufatto masseria, confermandosi che, per effetto della corretta determinazione del confine in relazione alla dividente catastale, il manufatto masseria rientra interamente nella p.lla Persona_ 81 di proprietà di , come accertato dall'Ufficio del Catasto nell'anno 2012; 4. In accoglimento del proposto appello incidentale ed in riforma parziale della sentenza del tribunale di Santa IA C.V. n. 2335/2019 si accerti e si dichiari illegittima occupazione da parte dell'avv. di una porzione di terreno di proprietà dell'appellante incidentale e, per l'effetto, condannarsi Parte_1 ER controparte al rilascio della porzione di terreno illegittimamente occupata ed al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa, se del caso, entro il limite massimo di € 5.200,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
5. Disponga l'ammissione di tutti i mezzi di prova richiesti in primo grado e non ammessi dal Tribunale di S. IA C.V., nonché CTU … 6. Con vittoria di spese ed onorario del doppio grado di giudizio e le spese di CTU.”.
Con comparsa depositata il 21.6.2024 si sono poi costituiti in giudizio, in seguito al decesso, avvenuto in data 20 gennaio 2023, di , i suoi eredi, , e (quest'ultimo nato il ER Parte_2 Parte_3 Parte_1
17.10.1973) riportandosi alla comparsa di costituzione (e alle relative deduzioni e conclusioni) depositata nell'interesse del loro dante causa.
Si sono costituiti in giudizio, con due diverse comparse di costituzione e risposta depositate il 3.3.2020,
e , nonché , proponendo tutti appello incidentale Parte_5 Parte_6 Parte_4
pagina 16 di 28 avverso la sentenza n. 2335/2019 emessa dal Tribunale di Santa IA UA ER sulla base dei tre seguenti motivi.
A) VIOLAZIONE DI LEGGE – ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C.
Con il primo motivo hanno impugnato la pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure, nell'accogliere la domanda di usucapione proposta da nei loro confronti, avrebbe non solo interpretato la loro difesa ER come una non contestazione dei fatti posti dalla controparte a fondamento della detta domanda, ma avrebbe altresì completamente travisato le prove documentali offerte, affidandosi ai dati catastali anziché al contenuto dei titoli da cui sarebbe emerso, a loro avviso, che la loro proprietà effettiva fosse di Ha 2.14 (cinque moggia) - inferiore a quella, riportata erroneamente in catasto, di Ha 2.40.40 - e quella di (nato nel 1903) di Parte_1
Ha 9.09.72, maggiore di quella erroneamente indicata in catasto, di Ha 8.51.33.
Secondo , e , il Tribunale di Santa IA UA Parte_4 Parte_5 Parte_6
ER non avrebbe, erroneamente, preso in considerazione, l'atto notarile di divisione del 5.5.1960 (concluso da e comprensivo dell'allegato frazionamento con le misurazioni delle due Persona_8 Persona_6 quote), dal quale sarebbe invece emerso palesemente l'errore catastale, in modo tale da escludere il corpus per il quale aveva proposto la domanda di usucapione. ER
In particolare, ad avviso dei detti appellanti in via incidentale, un corretto esame dei titoli di provenienza e di acquisto, nonché del suddetto atto di divisione del 1960, avrebbe dovuto condurre il giudice a rigettare la domanda di poiché l'area in questione sarebbe sempre stata nel possesso di (1903) ER Parte_1
e sarebbe sempre stata ubicata al di là del confine delimitato con i termini lapidei, tanto che sarebbe stata ricompresa nell'oggetto della vendita del 1963 da parte di (nato nel 1903) allo stesso . Parte_1 ER
B) INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DI USUCAPIONE – INESISTENZA DEI REQUISITI DELL'USUCAPIONE – MANCATO
ASSOLVIMENTO DEGLI ONERI PROBATORI DA PARTE DI – VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. – VIOLAZIONE E ER
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1140, 1158 E 2697 C.C.
Con il secondo motivo , e , reiterando le proprie Parte_4 Parte_5 Parte_6 deduzioni circa l'appartenenza dell'area in questione allo stesso , hanno impugnato l'accoglimento ER dell'avversa domanda di usucapione virtù della mancata prova, da parte dell'attore, dell'esistenza della res da usucapire, nonché del possesso esclusivo.
C) INGIUSTIFICATA PRONUNCIA DI COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE.
Con il terzo e ultimo motivo hanno poi censurato la compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice, invocando, invece, la condanna di al pagamento delle spese, in considerazione del fatto che, ER alla luce della documentazione prodotta (in particolare del rogito di divisione del 1960), l'avversa domanda di usucapione sarebbe stata inammissibile, temeraria, pretestuosa e infondata, rientrando l'area oggetto di tale domanda nella proprietà esclusiva di (del 1903). Parte_1
pagina 17 di 28 Ciò premesso, , e hanno concluso chiedendo di: “
1. Parte_4 Parte_5 Controparte_11
Dichiarare la domanda di usucapione proposta da inammissibile;
2. rigettare la domanda di usucapione proposta dal sig. ER
perché infondata in fatto e in diritto, pretestuosa e temeraria in quanto l'area di mq. 3.460, oggetto dell'usucapione, non è ER mai rientrata nella proprietà dell'odierno appellato – degli appellati , come comprovato dall'errore Parte_4 ER1 catastale consacrato nel risalente rogito di divisione del 05/05/1960 tra e per l'effetto, la suddetta Persona_8 Persona_6 area di mq.
3.460 deve essere divisa perché costituisce oggetto della domanda di regolamento di confini, proposta dall'appellante principale, avente ad oggetto l'intera proprietà di Ha 9.09.72 appartenuta in vita a (classe 1903)! 3. per l'effetto accertare Parte_1
e dichiarare, in virtù del rogito di divisione stipulato per notar del 05.05.1960, che i sigg.ri posseggono in PE7 ER3 qualità di proprietari solo ed esclusivamente la porzione di terreno (colorata in blu o in rosso) derivante dalla divisione della superficie di
Ha 2.14, come documentato dal tipo di frazionamento allegato ad esso rogito;
4. Condannare il sig. al pagamento le spese, ER diritti ed onorari di lite, come per legge, del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Non si è costituito in giudizio . Controparte_1
Con ordinanza del 13.10.2020 la causa è stata rinviata al 23.3.2021 per consentire agli appellati di notificare gli appelli incidentali a entro il 30.11.2020. Controparte_1
Con ordinanza del 23.3.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 21.3.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 29.5.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 25.6.2024 si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate, da tutte le parti costituite, le c.d. note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 3.7.2024, con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Con decreto del 23.10.2024 (poi confermato con successivo decreto del 6.11.2024), su istanza di discussione formulata dalla difesa dell'appellante principale al momento della precisazione delle conclusioni (nell'ambito delle c.d. note di trattazione scritta depositate il 24.6.2024) e ribadita con la memoria di replica depositata, ex art. 190
c.p.c., il 22.10.2024, è stata fissata, ai sensi dell'art. 352, co.2, c.p.c., l'udienza per la discussione (“in presenza”) per il 3.12.2024.
A tale udienza, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione (dal Collegio dinanzi al quale è avvenuta la discussione della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c.; cfr., al riguardo, Cass. civ., Sez. I, Ord.,
12/05/2022, n. 15256).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , non essendosi costituito in giudizio Controparte_1 nonostante il perfezionamento della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti, avvenuta il 6.12.2019, ai sensi dell'art. 138, co.2, c.p.c. (essendosi rifiutato di ricevere la consegna di copia dell'atto di appello, come attestato nella relata di notifica in calce al detto atto, prodotto dall'appellante principale il 9.10.2020). pagina 18 di 28 ****
Ciò premesso, la Corte ritiene che siano fondati l'appello principale proposto da (nato Parte_1
l'1.10.1967) e l'appello incidentale proposto da , e (e Parte_5 Parte_4 Parte_6 che, di conseguenza, sia infondato quello proposto da e proseguito dai suoi eredi) per le ragioni di ER seguito esposte.
E va precisato (nell'ambito delle verifiche preliminari che questa Corte deve compiere d'ufficio), che sia l'appello principale che il detto appello incidentale risultano tempestivi (e, dunque, ammissibili).
Il primo è stato, infatti, proposto con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 29.11.2019 (dunque nel rispetto del termine c.d. lungo, ex art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta l'11.9.2019; ciò sia tenendo conto del termine annuale che di quello – dopo le modifiche operate dalla l.
n.69/2009- semestrale).
E l'appello incidentale è stato proposto da , e con Parte_5 Parte_4 Parte_6 comparse depositate il 3.3.2020 e, quindi, rispettando il termine perentorio, ex artt. 343 e 166 c.p.c., di almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione per il 24.3.2020 (e non potendo neanche considerarsi un appello incidentale tardivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 c.p.c., essendo stato proposto entro il suddetto termine c.d. lungo, ex art. 327 c.p.c., dalla detta data di pubblicazione della sentenza impugnata, essendo così legittimo ai sensi dell'art. 333 c.p.c.; ciò sia tenendo conto del termine annuale che di quello – dopo le modifiche operate dalla l. n.69/2009- semestrale).
E va aggiunto che , e hanno anche notificato, ai Parte_5 Parte_4 Parte_6 sensi dell'art. 292 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/12/2023, n. 36541; Sez. II, 24/08/2012, n. 14635)
l'appello incidentale all'appellato contumace (in data 18.11.2020, come documentato Controparte_1 telematicamente il 4.3.2021).
****
Fatta questa premessa, ed esaminando congiuntamente, in quanto strettamente connessi sia dal punto di vista logico che giuridico, i motivi dell'appello principale proposto da e i motivi dell'appello incidentale Parte_1 proposto da , e , va detto, innanzitutto, che, come Parte_5 Parte_4 Parte_6 sostenuto correttamente dall'appellante principale, il primo giudice ha erroneamente determinato i confini tra il suo
(dell'attore/appellante principale, si intende) fondo e quello di , sulla scorta dell'ipotesi divisionale B e ER del Grafico di cui all'Allegato H3 alla relazione del ctu, ing. , depositata nel mese di Dicembre ER0
2011.
Così facendo, infatti, il Tribunale di Santa IA UA ER ha erroneamente tenuto conto di quanto rilevato dal ctu, nella detta relazione, a proposito della riduzione di superficie (di mq. 4627) che avrebbe subìto il fondo originariamente appartenuto (per intero) a (nato nel 1903) per effetto del Decreto Intendentizio n. Parte_1
pagina 19 di 28 62053 del 26.5.1937, nonostante quest'ultimo fosse stato solo riportato nella nota di variazione catastale n. 158 del 22.2.1938 e, dunque, sebbene, come rilevato dal detto ctu (cfr. pag. 26 della relazione del 2011), di tale decreto intendentizio fossero “noti gli effetti registrati al Catasto, ma non i contenuti per indisponibilità del citato documento”.
Il che ha portato il consulente di ufficio (con la relazione del 2011, contenuta nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado) e, poi, il Tribunale di Santa IA UA ER (che ha aderito alle conclusioni del primo) a determinare i confini tra i due suddetti fondi sulla base delle rispettive superfici come risultanti dai dati catastali, nonostante l'estensione del fondo unico originariamente appartenuto a (n. nel 1903) e poi Parte_1 pervenuto, in parte (particelle) a (particelle) e per la residua parte a (nato nel 1967), ER Parte_1 fosse maggiore (rispetto a tali dati catastali) tenuto conto dei titoli di proprietà analizzati dal ctu e riportati anche dal giudice di prime cure in sentenza.
Così facendo, il Tribunale di Santa IA UA ER non ha tenuto conto, erroneamente, che, in base all'art. 950, co.3, c.c., i dati catastali hanno funzione meramente sussidiaria, nel senso che nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una "vindicatio incertae partis", incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/11/2024, n. 28826; Sez. II, Ord., 24/04/2018, n. 10062; Sez. II,
07/09/2012, n. 14993).
In altri termini, in relazione alla finalità dell'azione di regolamento di confine, che è quella di imprimere certezza ad un confine tra due fondi oggettivamente o soggettivamente incerto, l'art. 950 cod. civ. riconosce al giudice del merito ampia facoltà di scegliere gli elementi decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza fissare alcuna graduatoria, d'importanza tra gli stessi, a parte il carattere di sussidiarietà esplicitamente attribuito alle indicazioni delle mappe catastali.
Ai fini di detta determinazione non potrà tuttavia prescindersi dall'esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà (nè, trattandosi di lotti separati di un appezzamento in origine unico, dalle misure risultanti dalle planimetrie allegate agli atti di vendita e dai tipi di frazionamento in essi richiamati;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
16/04/2024, n. 10180).
D'altra parte, non essendo stato acquisito il detto decreto intendentizio del 1937, il consulente di ufficio e, in ultima analisi, il giudice di prime cure, non hanno potuto accertarne la causa e i contenuti, con la conseguenza che non è stato evidentemente possibile stabilire né la ragione né in quali esatti termini fosse avvenuta la presunta riduzione dell'estensione del fondo originariamente appartenuto a (n. nel 1903) rispetto a quanto Parte_1
pagina 20 di 28 invece riportato nei titoli di proprietà, restando, nella sostanza, il riferimento al detto decreto, una mera indicazione catastale.
Solo il reperimento del decreto intendentizio, in altri termini, avrebbe potuto offrire una sicura dimostrazione della variazione in questione, restando insufficiente, a tal fine, il fatto che fosse riportato nei documenti catastali, costituendo ciò un mero indice di veridicità in ordine all'esistenza e al contenuto di tale provvedimento (cfr., in argomento, nell'ambito della giurisprudenza amministrativa, T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 21/03/2023, n. 897, in banca dati “One legale”).
Del resto, la non corrispondenza tra i dati catastali e l'estensione dei fondi in questione secondo i titoli risultava suffragata anche da numerosi altri elementi.
In primo luogo, infatti, , e (convenuti nel giudizio n. Parte_5 Parte_4 Parte_6
161/2012 RG), avevano prodotto tempestivamente, in allegato alle comparse depositate in primo grado l'8.5.2012
– come da timbro del cancelliere e relativa sottoscrizione apposti in calce al relativo fascicolo di parte, ex art. 74 disp. att. (e la sottoscrizione apposta dal cancelliere, a norma dell'art. 74 disp. att. c.p.c., ha valore di certificazione della effettiva presenza nel fascicolo di parte dei documenti indicati nell'indice e può essere contestata solo con la proposizione della querela di falso, il che non è avvenuto nel caso di specie;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
23/02/2022, n. 5893) - l'atto notarile di divisione del 5/5/1960, con cui e , danti causa dei Persona_6 Per_7 detti convenuti/appellanti incidentali, avevano riconosciuto espressamente l'errore cartografico e l'errata estensione del loro fondo confinante con (nato nel 1903), come indicata in catasto di Ha 2.40.40, Parte_1 rispetto a quella effettiva o reale di Ha 2.14, con allegata planimetria (lettera “D”).
Dunque, già da tale documento, non preso in considerazione dal primo giudice, quest'ultimo avrebbe dovuto trarre il convincimento della effettiva discrasia tra l'estensione del fondo di (nato nel 1903), come Parte_1 risultante dai dati catastali, rispetto a quella risultante dai titoli di proprietà riportati in sentenza ed esaminati anche dal ctu.
Ed invero, come sostenuto da quest'ultimo nella relazione suppletiva depositata nel maggio del 2018 (e riprodotta in questa sede dall'appellante incidentale;
cfr. doc. n 7. del relativo fascicolo cartaceo), ER sussisterebbe una “preponderante probabilità” che la striscia di terreno (ricadente catastalmente nelle particelle
5223 e 47 del fg. 5) posta lungo il lato nord del fondo di , a confine con il terreno di proprietà di ER
, rientrasse già nella proprietà dello stesso (cfr. pag. 16 di tale relazione ER1 ER suppletiva).
Il primo giudice aveva il potere e il dovere, invero, trattandosi di un documento ritualmente prodotto dai detti convenuti (nel giudizio n. 161/2012 RG), di esaminarlo, per il principio di acquisizione della prova (che riguarda, per l'appunto, anche i documenti;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 16/02/2023, n. 4835; cfr. anche, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, 23/03/2024, n. 7923), non essendo fondata la doglianza, operata dall'appellato , circa la ER
pagina 21 di 28 mancata sottoposizione dello stesso al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 101, co.2, c.p.c., posto che tale norma comporta il dovere, per il giudice, di sottoporre alle parti una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto che venga rilevata d'ufficio e sulla quale intenda fondare la decisione (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. III,
Ord., 21/03/2024, n. 7526), ma non anche di sottoporre alle parti la valutazione di documenti da loro ritualmente prodotti, come nel caso di specie, avendo, peraltro, i convenuti fondato tempestivamente le ER3 proprie difese richiamando anche il detto atto di divisione del 1960 (cfr. le rispettive comparse depositate in primo grado, contenute nei relativi fascicoli).
Ancora a dimostrazione di tale discrasia tra dati catastali e confini “fattuali” vi è che, come rilevato dal ctu, il confine “fattuale” tra la proprietà di e quella dei è diverso da quello catastale, ER ER3 essendo il primo “materializzato” dalla recinzione posta in prossimità della linea definita dalle bocchette di irrigazione (cfr. pag. 14 della relazione suppletiva).
Anche nella perizia stragiudiziale giurata del 18.12.2008, a firma dell'ing. prodotta in giudizio da PE8 [...]
nel procedimento n. 161/2012 RG (cfr. all. n. 41 alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. VI, Pt_1
n.2, c.p.c., contenuta nel fascicolo cartaceo dell'intervenuto nel detto giudizio, ridepositato in questa sede), si faceva cenno a due termini lapidei esistenti lungo la Via Pennino e, in particolare, a quello delimitante il confine tra la proprietà di (classe 1903) e i Parte_1 Parte_4
Ciò premesso, risultano, allora, maggiormente corrette e, quindi, condivisibili, le valutazioni operate dal ctu nella detta relazione suppletiva depositata nel mese di Maggio 2018, rispondendo anche alle osservazioni delle parti
(cfr. tale relazione, contenuta nel fascicolo cartaceo di , e la risposta alle osservazioni, contenuta nel ER fascicolo cartaceo di ufficio del giudizio di primo grado).
L'ing. , in particolare, nell'ambito di tale relazione, nel rilevare che il fondo in questione presenta PE0 un'estensione non corrispondente a quella indicata nei titoli di acquisto del dante causa delle parti e delle parti stesse (cfr. pag. 9 della relazione), ha stimato la consistenza netta dei fondi di e di Parte_1 ER
(per quest'ultimo, evidentemente, dei suoi eredi), partendo dalla complessiva lorda dell'intero (mq. 88.578), così calcolata in considerazione dell'ampliamento delle limitrofe via Kruscev e Pennino.
Il che ha portato il ctu a quantificare l'estensione dell'intero fondo – considerata la riduzione (per mq. 876) dello stesso conseguente all'ampliamento delle dette vie – in mq. 87.702 mq (mq. 88.578 – mq. 876), misura corrispondente a quella effettivamente misurata nel corso delle operazioni peritali suppletive e, nello specifico, a quantificare quella appartenente a (nato nel 1967) pari a mq. 49.160, e quella appartenente a Parte_1
(e, poi, evidentemente, ai suoi eredi) a mq. 38.542 mq. ER
Ragion per cui, in accoglimento dell'appello proposto da (nato nel 1967), la linea di confine tra il Parte_1 fondo, dell'estensione di mq. 49.160,00 (in Villa di Briano, località “Conte”, riportato in catasto al foglio 5, p.lle 82,
83, 107 e 135) di proprietà di (nato l'[...]), e il fondo, dell'estensione di mq. 38.542,00 (in Parte_1
pagina 22 di 28 Villa di Briano, località “Conte”, riportato in catasto al foglio 5, p.lle 8, 26 e 81) di proprietà di , Parte_2
e (nato il [...]), va individuata nella dividente indicata dal ctu, ing. Parte_3 Parte_1 ER0
, nel grafico (intitolato “Posizionamento della dividente”) di cui all'allegato “C” alla relazione suppletiva
[...] depositata in primo grado nel mese di maggio 2018.
Per l'effetto, sempre in riforma della sentenza impugnata, va disposta l'apposizione dei termini lapidei tra tali fondi secondo la linea di confine così determinata, a cura e spese comuni di tali parti (ex art. 951 c.c.; Cass. civ.,
Sez. II, 13/03/2001, n. 3642), ossia ciascuna nella misura del 50%, entro il termine, ritenuto congruo in relazione all'estensione dei detti fondi, di 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
Non può essere, invece, ordinata la rettifica dei dati catastali, come invece richiesto dall'appellante principale, trattandosi di attività rientrante negli oneri delle parti (mediante le opportune volture) sulla base dei titoli (della presente sentenza, nel caso di specie;
cfr., per identità di ratio, sia pure in tema di rapporti tra frazionamento catastale e pronuncia di scioglimento della comunione, Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/11/2023, n. 31106).
****
In conseguenza delle valutazioni del ctu contenute nella più volte richiamata relazione peritale suppletiva depositata nel 2018 (avendo l'ing. , si ribadisce, reputato sussistente la “preponderante probabilità” che PE0 la striscia di terreno, ricadente catastalmente nelle particelle 5223 e 47 del fg. 5, posta lungo il lato nord del fondo di , a confine con il terreno di proprietà di , rientrasse già nella proprietà dello
ER ER1 stesso ) e dell'errore catastale già riconosciuto nel detto atto di divisione del 1960 (quindi già tre anni
ER prima dell'atto di acquisto da parte di ) dai danti causa dei - il tutto confermato dal
ER ER3 fatto che la recinzione a confine tra la proprietà di e quella dei sia anche
ER ER3 attualmente posta in prossimità della linea definita dalle bocchette di irrigazione (cfr. pag. 14 della relazione suppletiva)- deve ritenersi che la striscia di terreno oggetto della domanda di usucapione formulata da PE
(nel giudizio n. 161/2012 RG) ed accolta dal primo giudice, in realtà fosse già di proprietà dello stesso
[...] PE
, per essere stata da lui acquistata (con l'atto di compravendita del 1963) dal padre , nato
[...] Parte_1 nel 1903).
Ragion per cui il Tribunale di Santa IA UA ER avrebbe dovuto dichiarare inammissibile tale domanda
(e, quindi, anche sul punto la sentenza impugnata va riformata), non sussistendo alcun interesse (ex art. 100
c.p.c.), in capo a , di acquistare la proprietà, a titolo originario, per usucapione ventennale, ex art. ER
1158 c.c., di un bene di cui era divenuto già proprietario a titolo derivativo (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. II, Ord.,
18/05/2023, n. 13701).
Per tale ragione è fondato l'appello principale proposto da (nato nel 1967) anche sul punto, così Parte_1 come l'appello incidentale proposto da , e . Parte_5 Parte_4 Parte_6
pagina 23 di 28 A tal proposito va aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato (e poi dai suoi ER eredi), l'intervento di (nato nel 1967) nel giudizio n. 161/2012 RG instaurato dallo stesso Parte_1 PE
per ottenere l'accertamento, in suo favore e nei confronti dei convenuti , dell'avvenuto
[...] ER3 acquisto, per usucapione, della striscia di terreno in questione, era ammissibile, in quanto, come già sostanzialmente ritenuto dal Tribunale di Santa IA UA ER con ordinanza del 24.5.2012 (contenuta nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado), tale intervento, qualificabile come adesivo autonomo, ex art. 105, co.1, c.p.c., era volto ad evitare un pregiudizio per il suo diritto di proprietà, posto che, secondo quanto prospettato da a fondamento della domanda di usucapione, la detta porzione di terreno non sarebbe stata ER compresa, ab origine, nel fondo interamente appartenuto al comune dante causa (ossia a , nato Parte_1 nel 1903) ma a terzi (i convenuti ) e, quindi, secondo tale prospettazione, l'estensione ER3 originaria di tale fondo (quindi anche della porzione poi acquistata da nel 1963 e di quella residua ER acquistata successivamente da , nato nel 1967), sarebbe stata minore di quella che, invece, si Parte_1 ribadisce, è risultata dai titoli di proprietà (come invece sostenuto da nell'altro giudizio, instaurato Parte_1 nel 2008, al quale era stato poi riunito quello del 2012).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in materia processuale civile, l'intervento adesivo autonomo ricorre proprio quando si faccia valere un diritto proprio, relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio, solo nei confronti di alcune delle parti (nel caso di specie del solo;
cfr. Cass. civ., Sez. II, 14/12/2015, n. ER
25135; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 02/08/2024, n. 21835).
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L'appello principale di (nato nel 1967) è fondato anche con riferimento alla domanda di rilascio e Parte_1 di risarcimento danni – da lui formulate in primo grado (nel giudizio instaurato nel 2008) e rigettate dal Tribunale di
Santa IA UA ER - fondate sul lamentato sconfinamento da parte di (e, poi, dopo il suo ER decesso, dai suoi eredi) ai danni del proprio fondo.
Una volta accertati, infatti, in base alla relazione peritale suppletiva del 2018, gli esatti confini tra i detti fondi e verificata, da parte del ctu (cfr. pgg. 16 e 17 della relazione peritale) l'occupazione, da parte di , ER coltivandola, anche di una striscia di terreno di proprietà dell'attore ( , nato nel 1967) per una Parte_1 consistenza di mq. 2775, gli eredi di vanno tenuti al rilascio di tale porzione di fondo e al risarcimento ER dei danni per la relativa occupazione illegittima.
Ed infatti in primo grado non aveva negato (cfr. pag. 8 e 9 della relativa comparsa di risposta, ER depositata il 10.6.2008 e contenuta nel fascicolo cartaceo di parte ridepositato in questa fase dalla difesa di PE
) di coltivare la porzione di fondo rivendicata dall'attore ( ), ma aveva sostenuto di coltivarla in
[...] Parte_1 quanto ritenuta compresa nell'ambito dell'estensione della sua proprietà.
Il che, come detto, non è risultato fondato.
pagina 24 di 28 In ordine, poi, alla quantificazione di tale danno il ctu, con valutazioni immuni da vizi logici e giuridici, li ha stimati in euro 222,00 all'anno, tenendo conto del canone medio di fitto agrario (dunque, correttamente, in base al c.d. danno figurativo;
cfr. Cass. civ., Sez. II, 16/10/2024, n. 26828; Sez. II, 13/03/2024, n. 6697; Sez. Unite,
15/11/2022, n. 33645; Sez. III, 12/07/2019, n. 18740), non avendo tale occupazione generato opere di irreversibile trasformazione del fondo.
In particolare il ctu ha stimato il danno, sulla base di indagini di mercato da cui era emerso che per terreni seminativi ubicati nella medesima regione agraria campana di giacitura pianeggiante e facilmente accessibili da strade pubbliche si potesse far riferimento ad un valore locativo medio di euro 0,08/mq annuo, nell'importo annuo di euro 222,00, moltiplicando il valore locativo medio annuale al mq, pari (si ribadisce) ad euro 0,08/mq, per l'estensione, pari a 2.775 mq., dell'area oggetto di occupazione (cfr. pag. 16 e 17 della relazione del mese di
Maggio 2018).
Ragion per cui, tenendo conto della stima operata dal ctu e moltiplicando il valore locativo medio annuale di euro 222,00 per circa 17 anni di occupazione senza titolo, sino all'attualità (prendendo come riferimento certo dell'inizio di tale occupazione quantomeno la data del 22.3.2008, corrispondente alla data di notifica dell'atto di citazione a ), tale danno ammonta ad euro 3.774,00. ER
Trattandosi di un credito risarcitorio (e, dunque, di debito c.d. di valore), all'appellante (nato nel Parte_1
1967) vanno inoltre riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dalla data (22.3.2008, secondo la precisazione sopra operata) dell'evento dannoso, ma non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17/02/1995, n. 1712; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n. 7466; Sez. III, 10/10/2014,
n. 21396; Sez. I, 11/05/2007, n. 10884) secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita (FOI), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma valutata all'attualità, poi, vanno riconosciuti gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez. I, 11/05/2007, n.
10884 cit.; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
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La fondatezza dell'appello principale proposto da (nato nel 1967) e dell'appello incidentale Parte_1 proposto da , e comporta, di conseguenza, dal punto Parte_5 Parte_4 Parte_6 di vista logico e giuridico (si ribadisce), l'infondatezza dell'appello incidentale proposto da (e ER proseguito dai suoi eredi), presupponendo tale appello incidentale degli aspetti poi rivelatisi, invece, infondati secondo quanto esposto sino ad ora e, in particolare, l'avvenuta usucapione, in suo favore, della detta striscia di terreno, la determinazione dei confini secondo i dati catastali (tenendo conto del detto decreto intendentizio) e pagina 25 di 28 l'occupazione illegittima, ad opera della controparte, (nato nel 1967), di una porzione del suo Parte_1 fondo.
E, alla luce delle ragioni esposte sino ad ora, risultano irrilevanti le richieste istruttorie (sopra riportate) formulate dalle parti.
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Passando alle spese processuali, la Corte deve procedere, in conseguenza della riforma (totale) della sentenza impugnata, ad una nuova regolamentazione anche di quelle del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord.,
03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n.
27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite e, quindi, alla soccombenza di , e Parte_2 Parte_3 [...]
(nato il [...]) sia nei confronti di che di , e Pt_1 Parte_1 Parte_5 Parte_4
, i primi vanno condannati alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in Parte_6 favore delle altre parti (con distrazione, in relazione a , e Parte_5 Parte_4 Parte_6
, in favore del loro difensore dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c. e, quanto a , difeso
[...] Parte_1 anche in proprio, ex art. 86 c.p.c., pure in favore dell'altro difensore, avv. Giuseppe Tamburrino, dichiaratosi anch'egli antistatario).
In particolare, i compensi professionali spettanti alle parti vittoriose vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022,
n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse delle parti vittoriose stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) per il primo grado e alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione da €.5.200,01 ad €.26.000,00, in base al valore della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
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pagina 26 di 28 Sempre in base al principio della soccombenza le spese della ctu espletata dall'ing. ER0
(spese da regolare in questa sede in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 05/06/2020, n. 10804), vanno poste interamente e definitivamente a carico di , Parte_2 Parte_3
e (nato il [...]), quali eredi di . Parte_1 ER
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Sussistono, infine, quanto all'appello incidentale proposto da e proseguito dei suoi eredi, i ER presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L.
n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale,
è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5337/2019 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di . Controparte_1
2. Accoglie l'appello principale proposto da (nato l'[...]) e l'appello incidentale proposto da Parte_1
, e avverso la sentenza n. 2335/2019 emessa dal Parte_5 Parte_4 Parte_6
Tribunale di Santa IA UA ER e pubblicata l'11.09.2019 e, per l'effetto, in totale riforma di tale sentenza:
a) Accerta e dichiara che la linea di confine tra il fondo, dell'estensione di mq. 49.160,00 (in Villa di Briano, località “Conte”, riportato in catasto al foglio 5, p.lle 82, 83, 107 e 135) di proprietà di (nato Parte_1
l'1.10.1967), e il fondo, dell'estensione di mq. 38.542,00 (in Villa di Briano, località “Conte”, riportato in catasto al foglio 5, p.lle 8, 26 e 81) di proprietà di , e (nato il [...]), Parte_2 Parte_3 Parte_1 corrisponde alla dividente indicata dal ctu, ing. , nel grafico (intitolato “Posizionamento della ER0 dividente”) di cui all'allegato “C” alla relazione suppletiva depositata in primo grado nel mese di maggio 2018 e, per l'effetto, dispone l'apposizione dei termini lapidei tra tali fondi secondo la linea di confine così determinata, a cura e spese di tali parti (ciascuna nella misura del 50%), entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
b) dichiara tenuti e condanna , e (nato il [...]), al rilascio, in Parte_2 Parte_3 Parte_1 favore di (nato l'[...]), entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente Parte_1 sentenza, della porzione di fondo di proprietà di (nato l'[...]) di mq. 2.775, come accertato Parte_1 dal ctu, ing. , nella relazione suppletiva depositata in primo grado nel mese di maggio 2018; ER0
c) dichiara tenuti e condanna , e (nato il [...]) al Parte_2 Parte_3 Parte_1 pagamento, a titolo di risarcimento danni, in solido tra loro e in favore di (nato l'[...]), di euro Parte_1 pagina 27 di 28 3.774,00, oltre interessi al tasso legale sul detto importo devalutato al 22.3.2008 e rivalutato anno per anno
(secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
d) dichiara inammissibile la domanda di usucapione formulata da in primo grado (specificamente ER nel giudizio n. 161/2012 RG).
3. Rigetta l'appello incidentale proposto da e proseguito dai suoi eredi, , ER Parte_2 Pt_3
e (nato il [...]), avverso la sentenza n. 2335/2019 emessa dal Tribunale di Santa
[...] Parte_1
IA UA ER e pubblicata l'11.09.2019.
4. Dichiara tenuti e condanna , e (nato il [...]), al Parte_2 Parte_3 Parte_1 pagamento, in solido tra loro e in favore di (nato l'[...]), difeso in proprio, ex art. 86 c.p.c. e Parte_1 dell'avv. Giuseppe Tamburrino, dichiaratisi entrambi antistatari, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 5.155,00 per il primo grado (di cui euro 78,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi professionali) ed in euro 6.191,5 per il secondo (di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 5.809,00 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
5. Dichiara tenuti e condanna , e (nato il [...]), al Parte_2 Parte_3 Parte_1 pagamento, in favore dell'avv. Paolo Basco, difensore dichiaratosi antistatario di , Parte_5 Parte_4
e , delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro
[...] Parte_6
5.077,00 per il primo grado (per compensi professionali) ed in euro 6.164,5 per il secondo (di cui euro 355,50 per esborsi ed euro 5.809,00 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
6. Pone le spese della ctu espletata dall'ing. , come liquidate in primo grado, ER0 definitivamente e interamente a carico di , e (nato il [...]). Parte_2 Parte_3 Parte_1
7. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti incidentali , e (nato il Parte_2 Parte_3 Parte_1
17.10.1973), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello incidentale proposto da ER
(e da essi proseguito).
Napoli, 21.1.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 28 di 28