Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 12/02/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 271/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 12/02/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente Avv. COLZANI EDOARDO, per la parte resistente l'Avv. PEREGO NADIA.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano ai rispettivi atti.
L'Avv. COLZANI ribadisce che l'iscrizione alla Gestione Commercianti era stata fatta in via prudenziale ed il dubbio è stato poi superato dalla Circolare del CP_1
2001.
L'Avv. PEREGO replica che l'iscrizione risale al 1994 perché si trattava in precedenza di impresa artigiana, per cui dopo la trasformazione, anche la ricorrente
è stata iscritta, in base all'attività dalla stessa svolta, nella gestione commercianti;
osserva che la circolare va applicata di volta in volta adattandola alla fattispecie.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 271/2024, avente per oggetto “opposizione ad avviso di addebito”, promossa
DA
(c.f. - con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
EDOARDO COLZANI, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_2 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente
.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 12.4.2024, ha impugnato l'avviso di Parte_1
addebito n. 434 2024 00000085 56 000 per la somma di euro 77.864,96, notificatole in data
4.3.2024, avente ad oggetto la contribuzione dovuta nella Gestione Commercianti per il periodo dal 01/2017 al 12/2020.
La ricorrente ha spiegato di essere stata socia al 40% della società Controparte_3
e di avere rivestito nella stessa il ruolo di procuratrice, tale essendo stata nominata per
[...]
esigenze di “operatività aziendale”, perciò avendo svolto l'incarico di “responsabile per la gestione dell'organizzazione e dei rapporti con il personale della Società con la funzione, tra le altre, di procedere a qualsiasi tipo di pratica da instaurarsi con il personale dipendente, comprese 2 quelle riguardanti le assunzioni e i licenziamenti, nonché alla distribuzione dei compiti e delle mansioni al personale”. Ha altresì dedotto di essersi iscritta “solo a titolo precauzionale e nell'incertezza normativa” nella Gestione Commercianti, pagandone la contribuzione minima, ma solo fino al 2021, quando la Circolare 84/2021 avrebbe dipanato ogni dubbio sui CP_1
presupposti dell'iscrizione, necessariamente consistenti nell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale del socio della società commerciale e perciò non sussistenti rispetto alla propria posizione.
Si è costituito in giudizio l , Controparte_2
esponendo che la ricorrente dal 3.10.1997 rivestiva la carica di “responsabile tecnico” come desumibile dalla visura societaria e che, per sua stessa ammissione, era stata nominata procuratrice della società, con le mansioni dedotte in ricorso, perciò dovendosi ritenere corretta l'iscrizione alla Gestione commercianti.
2. La ricorrente assume che non sussistano i presupposti della sua iscrizione alla Gestione commercianti, difettando in particolare il requisito della sua partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale, di cui avrebbe dovuto fornire prova l'Istituto.
Per effetto dell'art. 1, commi 202 e 203, della L. 662/96, i soci delle società commerciali sono tenuti all'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, ma ciò può avvenire se sussistono i presupposti normativi, tra cui la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Ebbene, di tale circostanza riferita all'odierna ricorrente non v'è prova nel presente giudizio e lo stesso spiega di averla ritenuta esistente sulla base di elementi che non appaiono però CP_2
dirimenti.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 1759 del 8.9.2020, in un caso di doppia iscrizione dell'amministratore di una società a responsabilità limitata, sia alla gestione separata che alla gestione commercianti, ha confermato la sentenza con la quale la Corte territoriale ha rilevato che il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione avrebbe dovuto essere diverso e distinto da quello di amministratore, e che nella specie lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l'avere assunto un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell'amministratore; in particolare i giudici di legittimità hanno evidenziato
3 che la sentenza impugnata ha, dunque, affermato lo svolgimento da parte del C. della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda, e tale decisione non è stato validamente infirmata dalla parte ricorrente
e dal mezzo d'impugnazione articolato. Nè, di per sè, la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) può essere significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale nell'azienda.
Ebbene, anche nella fattispecie in esame il fatto che la ricorrente fosse stata nominata
“responsabile tecnico” nulla prova rispetto al lavoro eventualmente svolto in azienda e tantomeno rispetto alle necessarie caratteristiche di abitualità e prevalenza.
Del pari, la nomina a procuratore con poteri gestori ed organizzativi del personale, espressamente riferiti alle pratiche relative al personale dipendente ed alla sua direzione, denota eventualmente l'esercizio di poteri afferenti alla rappresentanza legale dell'ente, piuttosto che una partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda.
Poco significativo è anche il dato del pagamento spontaneo da parte della sig.ra Pt_1
della contribuzione dovuta alla Gestione Commercianti nei limiti del minimale, trattandosi di condotta che la stessa ha spiegato di avere tenuto nell'incertezza dell'interpretazione della normativa in materia. Del resto, lo stesso ha allegato che la ricorrente, risultava “iscritta CP_2
alla gestione autonomi spontaneamente dal 01/12/1994, visto il ruolo di socia amministratrice della snc artigiana IMPRESA DI PULIZIA LA COOPERATIVA DI MAGGIONI
GIUSEPPE E C.S.N.C.” e ha anche precisato che “l'iscrizione veniva poi trasferita nella gestione commercianti senza soluzione di continuità vista la cancellazione della stessa società dall'albo artigiani”, sicchè la ricorrente in sostanza era “regolarmente iscritta poiché mai cancellatasi” (pag. 6 della memoria difensiva). Tanto vale a sminuire ulteriormente la pregnanza dello spontaneo mantenimento dell'iscrizione nella gestione commercianti.
In definitiva, non vi è alcuna prova delle attività lavorative, in ipotesi, espletate dalla ricorrente in seno all'attività aziendale, né nel senso di un'attività esecutiva o materiale, né nel senso di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale. Sulla circostanza che spetti all provare la partecipazione personale al lavoro aziendale con i caratteri di abitualità e CP_2
4 prevalenza la giurisprudenza è pacifica (ex aliis, Cass. 20533/2022 e Cass. 21511/2018). Ne consegue l'infondatezza della pretesa contributiva oggetto dell'avviso di addebito opposto, che va pertanto annullato.
Va invece rigettata la domanda di restituzione di somme che è stata genericamente formulata nelle conclusioni del ricorso, con riferimento ad “eventuali contributi versati”, senza alcuna quantificazione o specificazione temporale.
Sussistono le ragioni per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, avendo la stessa ricorrente ammesso l'incertezza degli obblighi contributivi afferenti alla propria posizione ed il conseguente mantenimento dell'iscrizione nella Gestione Commercianti con pagamento spontaneo dei contributi minimi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti dell ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...] CP_1
annulla l'avviso di addebito n. 434 2024 00000085 56 000; rigetta per il resto il ricorso;
dichiara integralmente compensate tra le spese del giudizio.
Lecco, 12 febbraio 2025.
Il Giudice Federica Trovò
5