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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile, nella persona del giudice Luisa Intini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3825/2017 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 [...]
, nato in [...] il [...] (C.F.: , in nome proprio e Parte_2 C.F._2
nella qualità di procuratore generale del fratello nato in [...] il [...] Parte_3
(C.F.: , nata ad [...] il [...] (C.F.: C.F._3 Parte_4
), nata ad [...] il [...] (C.F.: C.F._4 Parte_5
), nato ad [...] il [...] (C.F.: C.F._5 Parte_6
), nata in [...] l'[...] (C.F.: C.F._6 Parte_7
), nata ad [...] il [...] (C.F.: C.F._7 Parte_8
), nata ad [...] il [...] (C.F.: C.F._8 Parte_9
), nato ad [...] il [...] (C.F.: C.F._9 Parte_10
), nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._10 Parte_11 [...]
), tutti difesi dell'avv. Francesco BARBAGALLO C.F._11
ATTORI
contro
nato a [...] l'[...] (C.F.: , difeso dagli Controparte_1 C.F._12
avv.ti LO FASO Andrea e D'ARRIGO Ilenia
CONVENUTO
1 nato a [...] il [...] (C.F.: ), difeso Controparte_2 C.F._13
dagli avv.ti RAGUSA Angela e SALMERI Antonino
CONVENUTO
Causa interrotta a seguito del decesso di una delle parti attrici, e della Parte_8
dichiarazione di morte effettuata dal suo procuratore e difensore all'udienza del 13/10/2020.
Il processo è stato successivamente riassunto su ricorso depositato in data 11/01/2021 da
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 CP_3
nata a [...] il [...] (C.F.: ), unica erede di
[...] C.F._14 [...]
, già costituito e deceduto nel corso del giudizio, nato in [...] il Parte_2 Parte_3
27/09/1940 (C.F.: , nata ad [...] il [...] C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), nata ad [...] il [...] (C.F.: C.F._4 Parte_5
), nato ad [...] il [...] (C.F.: C.F._5 Parte_6
), nata ad [...] il [...] (C.F.: C.F._6 Parte_9
), nato ad [...] il [...] (C.F.: C.F._9 Parte_10
), nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._10 Parte_11 [...]
), tutti difesi dell'avv. Francesco BARBAGALLO C.F._11
ATTORI – RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
contro
nato a [...] l'[...] (C.F.: , difeso dagli Controparte_1 C.F._12
avv.ti LO FASO Andrea e D'ARRIGO Ilenia
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
nato a [...] il [...] (C.F.: ), difeso Controparte_2 C.F._13
dagli avv.ti RAGUSA Angela e SALMERI Antonino
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
e nei confronti di
nata in [...] l'[...] (C.F.: ) Parte_7 C.F._7
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE – CONTUMACE
nato a [...]-Riposto il 26/07/1942, nata a [...] il CP_4 CP_5
22/12/1970, e , nato a [...] il [...], nella qualità di eredi di CP_6 Pt_8
[...]
2 CONVENUTI IN RIASSUNZIONE – CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente causa è stata introdotta da alcuni dei comproprietari di un antico palazzo costituito da più
corpi immobiliari (censiti nel N.C.E.U. del Comune di Acireale al foglio 61, particella 555, sub.
1-13 e part.554, sub. 2, 3), sito ad Acireale in Via Dafnica angolo Vico Anastasi e in parte prospettante anche su vico Sicuro.
In particolare, gli originari attori, comproprietari singolarmente in ragione di quote pari a 1/30 dell'intero,
citavano in giudizio i convenuti e , a loro volta comproprietari per le Controparte_1 Controparte_2
quote residue - rispettivamente pari a 15/30 e 6/30.
Con l'atto di citazione veniva richiesto al Tribunale di:
- “disporre lo scioglimento della comunione relativamente ai beni indicati… [e] in caso di
indivisibilità, adottare i provvedimenti cui all'art. 720 c.c.”;
- “[o]rdinare a , che ha detenuto e detiene il possesso esclusivo di tutto il Controparte_1
compendio immobiliare, di rendere il conto della gestione di detti beni, con la conseguente sua
condanna a corrispondere quanto dovuto, oltre interessi legali, in favore di tutti gli altri
comproprietari (…)”;
- “[c]ondannare il convenuto al risarcimento dei danni, qualora, per le Controparte_1
modifiche da egli apportate alle unità immobiliari in questione e le violazioni urbanistiche
correlate, non fosse possibile, in caso di indivisibilità delle medesime, procedere alla loro
vendita, se non previa regolarizzazione;
condannare, in questo caso, lo stesso
[...]
al pagamento delle somme necessarie per detta regolarizzazione”; CP_1
- “[c]ondannare, altresì, i convenuti, ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni
per avere gli stessi, nonostante avessero assunto impegno di acquistare le singole quote degli
attori per il prezzo concordato di € 20.000,00 a quota, non ottemperato a quanto promesso,
incorrendo così in evidente responsabilità precontrattuale”;
- “[c]ondannare parte convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio e
gravare sulla massa le spese di divisione”.
Le parti convenute e si sono costituite in giudizio mediante Controparte_1 Controparte_2
comparse di risposta all'originaria citazione.
3 A seguito del decesso di una delle attrici, (avvenuto in data 13/03/2020) e della Parte_8
dichiarazione di morte effettuata dal suo difensore all'udienza del 13/10/2020, il giudizio è stato interrotto.
Con esclusione di e degli eredi di gli originari attori ( Parte_7 Parte_8 [...]
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e ) hanno quindi riassunto il giudizio. Pt_9 Parte_10 Parte_11
A seguito della riassunzione del processo, sono risultati contumaci soltanto l'originaria attrice
[...]
e gli eredi di Parte_7 Parte_8
Inoltre, con successiva comparsa di costituzione e risposta, a seguito del decesso di - Parte_2
originario attore deceduto in Catania il 18/10/2023 - si costituiva in giudizio l'unica erede, CP_3
Con il medesimo atto, già costituito nel giudizio tramite il suo procuratore generale Parte_3 [...]
, rinnovava la propria costituzione in giudizio. Parte_2
§§§§§
Nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, nominando a tal uopo l'ing.
(ordinanza depositata in data 04/06/2018). Persona_1
Con ordinanza dell'11/10/2019 veniva richiamato il ctu al fine di integrare il relativo mandato.
Successivamente al deposito dell'elaborato peritale, il giudizio, come sopra rilevato, è stato interrotto
(13/10/2020).
Quindi, disposta la riassunzione del giudizio, è stata fissata udienza per il 17/09/2021, poi rinviata d'ufficio al 14/02/2022 ed ulteriormente al 16/09/2022.
Con ordinanza del 03/05/2023 è stato sollecitato il contraddittorio in ordine alla non divisibilità del compendio immobiliare ai sensi dell'art. 29 comma 1bis l. n.52/1985.
Fissata successivamente la comparizione personale delle parti, queste venivano invitate alla conciliazione all'udienza del 29/03/2024.
Le parti si riservavano di valutare soluzioni bonarie.
Veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 13/09/2024.
All'udienza la causa veniva trattenuta in decisione con fissazione dei termini ex art.190 c.p.c..
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito, e anzitutto, la domanda di divisione va rigettata.
A tal fine è necessario preliminarmente formulare le seguenti considerazioni in diritto.
4 La mancanza di conformità catastale dei beni oggetto della domanda di divisione alle planimetrie depositate in catasto costituisce impedimento alla divisione giudiziale a norma dell'art. 29 comma 1-bis legge n.52/1985, introdotto con D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (che dispone: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la
costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei
diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre
all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa
in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla
base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da
una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e
verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”).
La norma richiamata fa riferimento agli effetti dell'atto e comprende tra questi, oltre al trasferimento e alla costituzione, anche lo scioglimento della comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti.
Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, deve ritenersi che la norma vieti la possibilità di compiere atti di scioglimento della comunione, sia in via convenzionale che giudiziale, a pena di nullità.
Tale orientamento discende dalla considerazione che la pronuncia giudiziale non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile perseguire in via negoziale, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia privata (arg.
tratto da Cass. Sez. Un., 7 ottobre 2019, n. 25021 e conforme a principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di edifici o di loro parti, anche con riguardo alla violazione della disposizione dettata dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis: Cass. sez II, 29 settembre 2020, n.
20526).
La Corte di legittimità ha infatti affermato: “la sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'art. 2932
c.c., non può essere emanata in assenza della dichiarazione - contenuta nel preliminare o
successivamente prodotta in giudizio - avente ad oggetto gli estremi della concessione edilizia;
dichiarazione che costituisce requisito richiesto a pena di nullità del contratto traslativo dai già
menzionati della L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 e, ora, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46(…) Tale
orientamento - che discende dalla considerazione che la pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva
di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato
5 possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e
nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti - implica, come corollario, che la presenza della
dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia integra una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c.
e non un presupposto della domanda, cosicché la produzione di tale dichiarazione può intervenire anche
in corso di causa e altresì nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione, giacché
essa è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti
(…). I suddetti principi, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla c.d.
"conformità edilizia ed urbanistica", devono ritenersi operanti anche con riferimento alla c.d.
"conformità catastale oggettiva", attesa l'evidente analogia, strutturale e teleologica, delle rispettive
discipline. Deve pertanto ritenersi, in definitiva, che anche la "conformità catastale oggettiva"
rappresenti, al pari della "conformità edilizia ed urbanistica", una condizione dell'azione; con la
conseguenza che essa soggiace al principio generale che, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle
condizioni dell'azione, rileva non il momento della domanda, bensì quello della decisione (cfr. SSUU n.
23825/09; da ultimo, Cass. 16068/19)” (Cass. sez II n. 20526/2020 cit.).
In definitiva, quindi, non può procedersi a divisioni nei casi in cui, come nella fattispecie concreta sottoposta all'esame del Tribunale, sussistano difformità catastali, tali da comportare una variazione dell'imponibile catastale dei fabbricati urbani, nella prospettiva del più efficiente funzionamento dell'anagrafe immobiliare integrata, introdotta a fini di contrasto all'evasione fiscale (cfr. anche Cass. sez
II, 28/08/2020, n.18043 la quale conclude che “la divisione intanto [è] possibile in quanto i beni
soddisfino le condizioni prescritte per la loro commerciabilità, e nel caso di specie quelle di cui alla L. n.
52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, con la conseguenza che, in loro assenza, i beni sono destinati a restare
in comunione fin quando non sia regolarizzato il loro assetto urbanistico – edilizio”).
§§§§§
Facendo applicazione di tale condivisa premessa teorica deve concludersi per l'applicazione della disposizione menzionata alla fattispecie in esame, pur dovendosi precisare che, come indicato dall'Agenzia del Territorio (circolare n. 2 del 9 luglio 2010 prot. 36607), per individuare con esattezza il perimetro applicativo oggettivo della stessa deve essere effettuata un'analisi sistematica delle restanti norme catastali che individuano i casi nei quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione nello stato dei beni con allegazione delle planimetrie catastali e pagamento della relativa sanzione.
6 La norma di riferimento in materia è l'art. 17 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652. Essa prevede che le mutazioni rilevanti al fine di configurare una variazione da tenere in evidenza negli atti del catasto
– e relativamente alla quale sussiste quindi un obbligo dichiarativo – sono quelle che incidono su consistenza, attribuzione della categoria e della classe di un immobile, e dunque sulla determinazione della rendita catastale, “a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione, di ampliamento, frazionamento,
oppure per effetto di annessioni, cessioni o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni o cambio di
destinazione d'uso del bene immobile urbano, etc.”; mentre “non hanno rilevanza catastale le lievi
modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che pur variando la superficie utile
dei vani interessati non variano il numero di vani o la loro funzionalità” (Circolare dell'Agenzia del
Territorio n. 2/2010 cit., p. 10).
Comportano, invece, l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione “l'effettuazione di
interventi in cui si realizza una rilevante ridistribuzione degli spazi interni, ovvero si modifica
l'utilizzazione di superfici coperte quali balconi o terrazze (...) [e i] casi in cui la mutazione incide sulla
consistenza o sulla classe (esempi tipici sono il caso del retrobottega di un negozio che, se trasformato in
ambiente destinato alla vendita, incrementa l'originaria superficie dell'unità, ovvero la realizzazione di
soppalchi, servizi igienici, etc.” (Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2/2010 cit., pp. 10-11).
§§§§§
Sulla scorta di tale quadro normativo, deve concludersi che il compendio immobiliare costituito da un gruppo di fabbricati di antica costruzione con annessa corte interna, siti nel Comune di Acireale in Via
Dafnica angolo Vico Anastasi e in parte prospettanti anche su via Sicuro, è privo del necessario requisito dalla conformità catastale oggettiva ed è dunque allo stato indivisibile.
Al riguardo l'espletata ctu ha infatti evidenziato plurime irregolarità, indicate di seguito.
a) “[N]el fabbricato ala lato Est piano terra non risultano apportate modifiche di recente
esecuzione, al di là della chiusura di un vano porta nella porzione ex sub. 4 adiacente l'androne
principale di ingresso (…) Per quanto riferito dalle parti in sede di sopralluogo le variazioni
presenti rispetto quanto rappresentato negli atti catastali sono di antica data. Tra l'altro, non
essendo stato fornito alcun progetto storico dal seppur richiesto con istanza di accesso CP_7
agli atti, si può supporre che la data di realizzazione delle modifiche presenti rispetto agli atti
castali (descritte nell'Allegato 2-3 da pag. 16 a 44) risulti successiva alla dichiarazione
catastale del 1939” (Elaborato peritale, par.
4.2.3.1. ALA LATO EST DEL FABBRICATO
PRINCIPALE - A) PIANO TERRA).
7 Le variazioni cui il ctu fa riferimento nel passaggio appena riportato sono descritte nell'”Allegato 2-3 -
Tavole di dettaglio e Inquadramento Generale TAV. 3”, e in particolare nella Scheda Tavola 3:
“[Subalterno]1 diversa distribuzione vani interni, ampliamento, presenza di piano ammezzato fusione
con il Sub.2. Si presume che le dette modifiche risalgono ad antica data;
[Subalterno]2 diversa
distribuzione vani al piano terra, fusione con il Sub. 1; locale [Subalterno]3 unito di fatto sul lato
posteriore all'ex porzione del Sub. 4 (unità immobiliare soppressa). È presente anche un piano
ammezzato. Le dette difformità non risultano censite. Le modifiche da quanto riferito risultano di antica
data. (…) Fusione dell'unità immobiliare Sub. 5 con il Sub. 6 tramite eliminazione parete divisoria,
non risulta aggiornamento catastale.
Trattasi di modifiche che rendono lo stato di fatto non conforme alla planimetria allegata al catasto e per le quali deve ritenersi sussistere l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione.
Vanno al riguardo condivise le osservazioni del ctp di parte convenuta laddove rileva Controparte_1
che “la presenza dei due ammezzati costituisce una sostanziale difformità urbanistica e catastale a
seguito dell'aumento della superficie (circa il 30%) per ciascuna delle due unità poste al piano terra,
nonché anche di una diversa destinazione d'uso riscontrabile sui luoghi con attribuzione di una categoria
diversa, e di una classe maggiore, e quindi con aumento della loro rendita”.
L'aumento di superficie utile correlato alla realizzazione dei piani ammezzati, nonché le unificazioni sopra riportate dei subalterni con demolizione della tramezzatura divisoria rilevano infatti quali fattori -
rispettivamente – incidenti sulla consistenza (supra, nel riferimento esemplificativo alla realizzazione di soppalchi nella circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2/2010 cit.) e determinanti una rilevante ridistribuzione degli spazi interni.
b) “È stata riscontrata una difformità nella errata rappresentazione dei luoghi nella planimetria
del piano secondo lato Est, censito al sub. 12, a seguito del frazionamento dell'anno 2001
(Visura ex sub. 4 part. 555 Allegato 1). La detta planimetria rappresenta una distribuzione dei
vani interni dell'immobile, diversa dallo stato di fatto, ove la rappresentazione della
distribuzione dei vani interni non corrisponde con quella reale originaria di fatto dei luoghi
esistenti” (Allegato all'elaborato peritale, SCHEDA VERIFICA PLANIMETRIA SUB. 12
PART. 555 APPARTAMENTO PIANO SECONDO LATO EST).
Si tratta in particolare di modifiche inserite nella planimetria elaborata in sede di frazionamento di parte dell'immobile, e che - secondo quanto è dato desumere dalle osservazioni di ctp di parte convenuta –
sarebbero state funzionali alla realizzazione dei servizi mancanti al primo piano, oltre che di un
8 disimpegno per separare due vani comunicanti;
opere che sarebbero state richieste dall'Ufficiale Sanitario
ed indispensabili alla funzionalità dell'unità.
Ai fini della domanda di divisione in esame è sufficiente osservare che la difformità catastale concerne la
(mancata) realizzazione di servizi igienici, con conseguente disarmonia dello stato di fatto alla consistenza rappresentata in catasto (come noto, per la consistenza delle unità immobiliari a destinazione ordinaria rileva la nozione di “vano utile”, con regole di computo diverse per vani principali normali,
accessori, etc.).
c) “Le porzioni di fabbricato indicate nella planimetria ex sub. 4, ormai soppressa a seguito le
modifiche che hanno interessato i subalterni 12-13 con il frazionamento, per come si riscontra
dalla visura ampliata del sub. 4 (Allegato 1), in parte sono state accorpate ad altre unità
immobiliare, ma senza aggiornamento catastale, come nel caso del locale Sub. 3.
Pertanto, le porzioni di immobile prima censiti al sub. 4 attualmente non risultano censite in
altri subalterni, rimanendo di fatto privi di esistenza catastale” (Allegato all'elaborato peritale,
SCHEDA VERIFICA PLANIMETRIA Ex SUB. 4 PART. 555 SOPRESSA).
La ctu ha pertanto accertato l'assenza di planimetria per i locali prima censiti al subalterno 4.
Nell'allegato all'elaborato peritale (p. 100) “VERIFICA PLANIMETRIA PORZIONE DI EX SUB. 4
PART. 555 – TAVOLA 15” il ctu rileva che la planimetria originaria è stata fornita dalla parte.
Nella stessa, peraltro, non risultano i piani ammezzati e le modifiche nella partizione degli spazi interni per come rilevati nello stato di fatto.
d) “Nella porzione lato Nord, del detto appartamento dell'ala Ovest, sono stati realizzati nei vani
interni con tramezzatura in forati di argilla e intonacati con intonaco da rifinire, due vani box
(Foto da n. 82-83 -Allegato 2-3), non presenti in progetto e nella planimetria catastale”
(Elaborato peritale, par.
4.2.3.2. ALA LATO OVEST DEL FABBRICATO PRINCIPALE - sub
PIANO PRIMO).
Ai fini della conformità catastale oggettiva, dei diversi interventi censiti nel piano primo dell'ala ovest del fabbricato principale (tra gli altri, rimozione pavimento nella sala di ingresso, rimozione scala di collegamento per il piano secondo collocata nel vano cucina, realizzazione di tracce nei muri per la messa in opera degli impianti idrico ed elettrico con relativo posizionamento dei tubi), appare di indubbio rilievo la partizione con tramezzatura cui il ctu fa riferimento nel passo appena riportato.
§§§§§
9 In definitiva, non resta che dare atto del superiore accertamento circa l'insussistenza di una condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della possibilità giuridica, non risultando acquisita al processo la necessaria dichiarazione o attestazione di conformità catastale oggettiva a norma della L. n. 52 del
1985, art. 29, comma 1-bis (in questo senso, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, Cass. sez II, n. 20526/2020 cit.).
§§§§§
Parti attrici hanno altresì domandato di: “[o]rdinare a , che ha detenuto e detiene il Controparte_1
possesso esclusivo di tutto il compendio immobiliare, di rendere il conto della gestione di detti beni, con
la conseguente sua condanna a corrispondere quanto dovuto, oltre interessi legali, in favore di tutti gli
altri comproprietari”.
Il rigetto della domanda di divisione determina, con carattere assorbente il rigetto della domanda di rendiconto e di fruttificazione dell'immobile; la domanda di resa dei conti, infatti, costituisce una fase eventuale del procedimento divisorio deputata a definire i rapporti nascenti dalla comunione in vista della composizione delle porzioni spettanti ai singoli (art. 724 comma 2 c.c.).
Il rigetto della domanda di divisione, pertanto, comporta anche il rigetto della presente domanda di rendimento del conto/fruttificazione.
§§§§§
Venendo alla domanda di risarcimento del danno “qualora, per le modifiche da [parte convenuta
[...]
] apportate alle unità immobiliari in questione e le violazioni urbanistiche correlate, non fosse CP_1
possibile, in caso di indivisibilità delle medesime, procedere alla loro vendita, se non previa
regolarizzazione”, essa va parimenti respinta.
È sufficiente osservare al riguardo, per quanto già ampiamente detto in punto di conformità catastale oggettiva, che non sussiste il nesso di causalità tra (l'asserita) condotta attribuita al comproprietario e il danno lamentato. CP_1
L'impossibilità di vendita (come di divisione in natura, stante a monte l'impossibilità giuridica di scioglimento della comunione) dei corpi immobiliari è infatti da ricollegare, alla luce dell'art. 29 comma
1bis l. n.52/1985, alle irregolarità catastali sopra evidenziate.
Tutte e ciascuna sufficienti ad impedire la vendita.
Dette irregolarità afferiscono prevalentemente ai locali dell'ala lato est del fabbricato e risalgono a modifiche che il ctu, sulla base di quanto riferito dalle parti in sede di sopralluogo, dichiara essere “di
antica data”.
10 §§§§§
Va infine esaminata la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, “per avere [i
convenuti], nonostante avessero assunto impegno di acquistare le singole quote degli attori per il prezzo
concordato di € 20.000,00 a quota, non ottemperato a quanto promesso, incorrendo così in evidente
responsabilità precontrattuale”.
L'assunzione di un impegno nei termini riferiti dagli attori è rimasta circostanza non provata, e per l'effetto le domande risarcitorie avanzate nei confronti degli odierni convenuti devono essere respinte.
Al riguardo, si osserva che la lettera del 12/01/2015, a firma , non rileva. Controparte_1
Il mittente scrive: “facendo seguito all'ultimo incontro presso il mio studio in via Quieta, vi informo che
in ossequio di quanto deciso in quella sede, ho provveduto ad acquisire le tre quote mancanti al
Per raggiungimento della metà dell'intero immobile. Le quote rilevate sono quelle di , e Pt_1 Per_3
per un valore cadauno di € 20.000,00. (…) Per l'acquisto successivo delle quote da parte di Pt_1
basteranno semplici compravendite, risultando già individuata la sua quota”.
Nella lettera del 31/08/2015, attribuita del pari a parte convenuta si legge: “E' pur Controparte_1
vero che qualche anno fa in un successivo incontro tenuto presso il mio studio e sia pur in modo verbale,
io e mio fratello ci impegnavamo ciascuno sino al raggiungimento della propria metà a comprare le
quote di voi cugini. Recentemente vi ho messo a conoscenza che con l'acquisto di tre quote ho raggiunto
la mia metà”.
Del riferito impegno contrattuale non è stata fornita prova scritta diretta, né dedotta altra prova significativa a sostegno.
Con riguardo alla posizione di , nelle predette missive vi è in effetti il riferimento ad un Controparte_1
impegno di acquisto delle quote nei confronti (indistintamente) di tutti i cugini “fino al raggiungimento
della metà dell'intero immobile”.
Per Nelle stesse il mittente dà atto dell'avvenuto acquisto delle quote da tali e (si tratta - Pt_1 Per_3
secondo quanto dichiarato da parte convenuta nella memoria ex art. 183 c.6 n.3 c.p.c. del 03/05/2018, e riscontrato dal confronto dei nomi dei partecipanti al preliminare di divisione presente in atti con gli originari attori del presente giudizio – di , e . Persona_4 Parte_10 Persona_5
Pertanto, da un lato, l'impegno contrattuale assunto dovrebbe dirsi regolarmente adempiuto, attesa la pacifica titolarità in capo a di una quota di proprietà dei corpi immobiliari pari a 15/30 Controparte_1
(ossia, appunto, la metà).
11 Dall'altro lato, il valore di € 20.000,00 viene riferito all'acquisto per come effettivamente concluso con le parti venditrici e non ad un presunto impegno di acquisto nei confronti degli altri coeredi, in relazione a future alienazioni delle rispettive quote.
Con riguardo alla posizione di , l'assenza in atti di analoghe dichiarazioni di natura Controparte_2
confessoria, giustifica parimenti il rigetto della domanda.
Infatti, premesso che il principio generale in tema di riparto dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.) deve essere coordinato con il principio di acquisizione, sicché le risultanze istruttorie - comunque acquisite al processo e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano formate - concorrono tutte
(in forza del principio di acquisizione, appunto) alla formazione del convincimento del giudice;
nondimeno, “la soccombenza dell'attore consegue - alla inottemperanza dell'onere probatorio a suo
carico (ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1) - (…) nella ipotesi in cui le risultanze istruttorie - comunque
acquisite al processo, appunto, e quale che sia la parte ad iniziativa (o ad istanza) della quale si siano
formate - non siano sufficienti per provare i fatti - che costituiscono il fondamento - del diritto, che
intende fare valere in giudizio” (Cass sez Lav, 09/06/2008, n. 15162).
Nel caso che occupa non risultano riferimenti temporali certi circa l'incontro cui fa Controparte_1
cenno nelle missive e nel quale sarebbe stato assunto l'impegno di acquisto delle rimanenti quote da parte di . Controparte_2
Soprattutto, non risulta accertata la partecipazione di quest'ultimo al (o il rilascio di una procura per il)
predetto incontro.
Inoltre, non risulta che tale asserito impegno contrattuale implicasse un prezzo di acquisto di € 20.000,00
per le singole quote di tutti i coeredi.
In definitiva, le risultanze istruttorie non hanno provato l'an e il quantum debeatur siccome riferito alla responsabilità precontrattuale che parti attrici hanno inteso far valere nei confronti del secondo convenuto
. Controparte_2
§§§§§
Per tutte le ragioni indicate, pertanto, le domande avanzate da parti attrici devono essere respinte.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto a carico solidale degli attori nella qualità di erede di , , Pt_1 Parte_1 CP_3 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_9 Parte_10
, , , , a carico dei quali, sempre in forza del
[...] Parte_11 CP_4 CP_5 CP_6
12 medesimo principio devono essere poste in via solidale anche le spese di CTU liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico,
definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3825/2017 R.G. così statuisce:
- RIGETTA la domanda di scioglimento della comunione azionata dagli attori;
- RIGETTA la domanda di rendimento del conto e la conseguente domanda di
condanna alla corresponsione di somme di denaro azionata dagli attori;
- RIGETTA la domanda di risarcimento del danno per l'impossibilità di
procedere, in caso di indivisibilità delle unità immobiliari, alla loro vendita,
azionata dagli attori;
- RIGETTA la domanda di risarcimento del danno per responsabilità
precontrattuale azionata dagli attori;
- PONE le spese della c.t.u. già liquidate con separato decreto a carico solidale
degli attori - nella qualità di erede di Parte_1 CP_3
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, , ,
[...] Pt_8 Parte_7 Parte_9 Parte_10
, , , , gli ultimi tre Parte_11 CP_4 CP_5 CP_6
nella qualità di eredi di -, con mantenimento dell'obbligazione Parte_8
in solido nei confronti del c.t.u.;
- CONDANNA in via solidale gli attori - nella qualità di Parte_1 CP_3
erede di , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
,
[...] Parte_7 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , , gli ultimi tre nella qualità di eredi di Parte_11 CP_4 CP_5 CP_6
- al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_8 Controparte_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 22.457,00, oltre rimborso forfettario delle spese al
15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
13 - CONDANNA gli attori - nella qualità di erede di Parte_1 CP_3 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_8
, , Parte_7 Parte_9 Parte_10 Parte_11 CP_4
, gli ultimi tre nella qualità di eredi di - al CP_5 CP_6 Parte_8
pagamento in favore di delle spese del presente giudizio, che liquida in Controparte_2
complessivi euro 22.457,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Catania, 17.1.25
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Alessio
BARONE, n servizio presso questo Ufficio. CP_8
IL GIUDICE
Dott. Luisa Intini
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile, nella persona del giudice Luisa Intini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3825/2017 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 [...]
, nato in [...] il [...] (C.F.: , in nome proprio e Parte_2 C.F._2
nella qualità di procuratore generale del fratello nato in [...] il [...] Parte_3
(C.F.: , nata ad [...] il [...] (C.F.: C.F._3 Parte_4
), nata ad [...] il [...] (C.F.: C.F._4 Parte_5
), nato ad [...] il [...] (C.F.: C.F._5 Parte_6
), nata in [...] l'[...] (C.F.: C.F._6 Parte_7
), nata ad [...] il [...] (C.F.: C.F._7 Parte_8
), nata ad [...] il [...] (C.F.: C.F._8 Parte_9
), nato ad [...] il [...] (C.F.: C.F._9 Parte_10
), nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._10 Parte_11 [...]
), tutti difesi dell'avv. Francesco BARBAGALLO C.F._11
ATTORI
contro
nato a [...] l'[...] (C.F.: , difeso dagli Controparte_1 C.F._12
avv.ti LO FASO Andrea e D'ARRIGO Ilenia
CONVENUTO
1 nato a [...] il [...] (C.F.: ), difeso Controparte_2 C.F._13
dagli avv.ti RAGUSA Angela e SALMERI Antonino
CONVENUTO
Causa interrotta a seguito del decesso di una delle parti attrici, e della Parte_8
dichiarazione di morte effettuata dal suo procuratore e difensore all'udienza del 13/10/2020.
Il processo è stato successivamente riassunto su ricorso depositato in data 11/01/2021 da
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 CP_3
nata a [...] il [...] (C.F.: ), unica erede di
[...] C.F._14 [...]
, già costituito e deceduto nel corso del giudizio, nato in [...] il Parte_2 Parte_3
27/09/1940 (C.F.: , nata ad [...] il [...] C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), nata ad [...] il [...] (C.F.: C.F._4 Parte_5
), nato ad [...] il [...] (C.F.: C.F._5 Parte_6
), nata ad [...] il [...] (C.F.: C.F._6 Parte_9
), nato ad [...] il [...] (C.F.: C.F._9 Parte_10
), nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._10 Parte_11 [...]
), tutti difesi dell'avv. Francesco BARBAGALLO C.F._11
ATTORI – RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
contro
nato a [...] l'[...] (C.F.: , difeso dagli Controparte_1 C.F._12
avv.ti LO FASO Andrea e D'ARRIGO Ilenia
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
nato a [...] il [...] (C.F.: ), difeso Controparte_2 C.F._13
dagli avv.ti RAGUSA Angela e SALMERI Antonino
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
e nei confronti di
nata in [...] l'[...] (C.F.: ) Parte_7 C.F._7
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE – CONTUMACE
nato a [...]-Riposto il 26/07/1942, nata a [...] il CP_4 CP_5
22/12/1970, e , nato a [...] il [...], nella qualità di eredi di CP_6 Pt_8
[...]
2 CONVENUTI IN RIASSUNZIONE – CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente causa è stata introdotta da alcuni dei comproprietari di un antico palazzo costituito da più
corpi immobiliari (censiti nel N.C.E.U. del Comune di Acireale al foglio 61, particella 555, sub.
1-13 e part.554, sub. 2, 3), sito ad Acireale in Via Dafnica angolo Vico Anastasi e in parte prospettante anche su vico Sicuro.
In particolare, gli originari attori, comproprietari singolarmente in ragione di quote pari a 1/30 dell'intero,
citavano in giudizio i convenuti e , a loro volta comproprietari per le Controparte_1 Controparte_2
quote residue - rispettivamente pari a 15/30 e 6/30.
Con l'atto di citazione veniva richiesto al Tribunale di:
- “disporre lo scioglimento della comunione relativamente ai beni indicati… [e] in caso di
indivisibilità, adottare i provvedimenti cui all'art. 720 c.c.”;
- “[o]rdinare a , che ha detenuto e detiene il possesso esclusivo di tutto il Controparte_1
compendio immobiliare, di rendere il conto della gestione di detti beni, con la conseguente sua
condanna a corrispondere quanto dovuto, oltre interessi legali, in favore di tutti gli altri
comproprietari (…)”;
- “[c]ondannare il convenuto al risarcimento dei danni, qualora, per le Controparte_1
modifiche da egli apportate alle unità immobiliari in questione e le violazioni urbanistiche
correlate, non fosse possibile, in caso di indivisibilità delle medesime, procedere alla loro
vendita, se non previa regolarizzazione;
condannare, in questo caso, lo stesso
[...]
al pagamento delle somme necessarie per detta regolarizzazione”; CP_1
- “[c]ondannare, altresì, i convenuti, ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni
per avere gli stessi, nonostante avessero assunto impegno di acquistare le singole quote degli
attori per il prezzo concordato di € 20.000,00 a quota, non ottemperato a quanto promesso,
incorrendo così in evidente responsabilità precontrattuale”;
- “[c]ondannare parte convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio e
gravare sulla massa le spese di divisione”.
Le parti convenute e si sono costituite in giudizio mediante Controparte_1 Controparte_2
comparse di risposta all'originaria citazione.
3 A seguito del decesso di una delle attrici, (avvenuto in data 13/03/2020) e della Parte_8
dichiarazione di morte effettuata dal suo difensore all'udienza del 13/10/2020, il giudizio è stato interrotto.
Con esclusione di e degli eredi di gli originari attori ( Parte_7 Parte_8 [...]
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e ) hanno quindi riassunto il giudizio. Pt_9 Parte_10 Parte_11
A seguito della riassunzione del processo, sono risultati contumaci soltanto l'originaria attrice
[...]
e gli eredi di Parte_7 Parte_8
Inoltre, con successiva comparsa di costituzione e risposta, a seguito del decesso di - Parte_2
originario attore deceduto in Catania il 18/10/2023 - si costituiva in giudizio l'unica erede, CP_3
Con il medesimo atto, già costituito nel giudizio tramite il suo procuratore generale Parte_3 [...]
, rinnovava la propria costituzione in giudizio. Parte_2
§§§§§
Nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, nominando a tal uopo l'ing.
(ordinanza depositata in data 04/06/2018). Persona_1
Con ordinanza dell'11/10/2019 veniva richiamato il ctu al fine di integrare il relativo mandato.
Successivamente al deposito dell'elaborato peritale, il giudizio, come sopra rilevato, è stato interrotto
(13/10/2020).
Quindi, disposta la riassunzione del giudizio, è stata fissata udienza per il 17/09/2021, poi rinviata d'ufficio al 14/02/2022 ed ulteriormente al 16/09/2022.
Con ordinanza del 03/05/2023 è stato sollecitato il contraddittorio in ordine alla non divisibilità del compendio immobiliare ai sensi dell'art. 29 comma 1bis l. n.52/1985.
Fissata successivamente la comparizione personale delle parti, queste venivano invitate alla conciliazione all'udienza del 29/03/2024.
Le parti si riservavano di valutare soluzioni bonarie.
Veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 13/09/2024.
All'udienza la causa veniva trattenuta in decisione con fissazione dei termini ex art.190 c.p.c..
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito, e anzitutto, la domanda di divisione va rigettata.
A tal fine è necessario preliminarmente formulare le seguenti considerazioni in diritto.
4 La mancanza di conformità catastale dei beni oggetto della domanda di divisione alle planimetrie depositate in catasto costituisce impedimento alla divisione giudiziale a norma dell'art. 29 comma 1-bis legge n.52/1985, introdotto con D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (che dispone: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la
costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei
diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre
all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa
in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla
base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da
una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e
verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”).
La norma richiamata fa riferimento agli effetti dell'atto e comprende tra questi, oltre al trasferimento e alla costituzione, anche lo scioglimento della comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti.
Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, deve ritenersi che la norma vieti la possibilità di compiere atti di scioglimento della comunione, sia in via convenzionale che giudiziale, a pena di nullità.
Tale orientamento discende dalla considerazione che la pronuncia giudiziale non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile perseguire in via negoziale, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia privata (arg.
tratto da Cass. Sez. Un., 7 ottobre 2019, n. 25021 e conforme a principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di edifici o di loro parti, anche con riguardo alla violazione della disposizione dettata dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis: Cass. sez II, 29 settembre 2020, n.
20526).
La Corte di legittimità ha infatti affermato: “la sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'art. 2932
c.c., non può essere emanata in assenza della dichiarazione - contenuta nel preliminare o
successivamente prodotta in giudizio - avente ad oggetto gli estremi della concessione edilizia;
dichiarazione che costituisce requisito richiesto a pena di nullità del contratto traslativo dai già
menzionati della L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 e, ora, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46(…) Tale
orientamento - che discende dalla considerazione che la pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva
di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato
5 possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e
nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti - implica, come corollario, che la presenza della
dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia integra una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c.
e non un presupposto della domanda, cosicché la produzione di tale dichiarazione può intervenire anche
in corso di causa e altresì nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione, giacché
essa è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti
(…). I suddetti principi, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla c.d.
"conformità edilizia ed urbanistica", devono ritenersi operanti anche con riferimento alla c.d.
"conformità catastale oggettiva", attesa l'evidente analogia, strutturale e teleologica, delle rispettive
discipline. Deve pertanto ritenersi, in definitiva, che anche la "conformità catastale oggettiva"
rappresenti, al pari della "conformità edilizia ed urbanistica", una condizione dell'azione; con la
conseguenza che essa soggiace al principio generale che, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle
condizioni dell'azione, rileva non il momento della domanda, bensì quello della decisione (cfr. SSUU n.
23825/09; da ultimo, Cass. 16068/19)” (Cass. sez II n. 20526/2020 cit.).
In definitiva, quindi, non può procedersi a divisioni nei casi in cui, come nella fattispecie concreta sottoposta all'esame del Tribunale, sussistano difformità catastali, tali da comportare una variazione dell'imponibile catastale dei fabbricati urbani, nella prospettiva del più efficiente funzionamento dell'anagrafe immobiliare integrata, introdotta a fini di contrasto all'evasione fiscale (cfr. anche Cass. sez
II, 28/08/2020, n.18043 la quale conclude che “la divisione intanto [è] possibile in quanto i beni
soddisfino le condizioni prescritte per la loro commerciabilità, e nel caso di specie quelle di cui alla L. n.
52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, con la conseguenza che, in loro assenza, i beni sono destinati a restare
in comunione fin quando non sia regolarizzato il loro assetto urbanistico – edilizio”).
§§§§§
Facendo applicazione di tale condivisa premessa teorica deve concludersi per l'applicazione della disposizione menzionata alla fattispecie in esame, pur dovendosi precisare che, come indicato dall'Agenzia del Territorio (circolare n. 2 del 9 luglio 2010 prot. 36607), per individuare con esattezza il perimetro applicativo oggettivo della stessa deve essere effettuata un'analisi sistematica delle restanti norme catastali che individuano i casi nei quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione nello stato dei beni con allegazione delle planimetrie catastali e pagamento della relativa sanzione.
6 La norma di riferimento in materia è l'art. 17 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652. Essa prevede che le mutazioni rilevanti al fine di configurare una variazione da tenere in evidenza negli atti del catasto
– e relativamente alla quale sussiste quindi un obbligo dichiarativo – sono quelle che incidono su consistenza, attribuzione della categoria e della classe di un immobile, e dunque sulla determinazione della rendita catastale, “a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione, di ampliamento, frazionamento,
oppure per effetto di annessioni, cessioni o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni o cambio di
destinazione d'uso del bene immobile urbano, etc.”; mentre “non hanno rilevanza catastale le lievi
modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che pur variando la superficie utile
dei vani interessati non variano il numero di vani o la loro funzionalità” (Circolare dell'Agenzia del
Territorio n. 2/2010 cit., p. 10).
Comportano, invece, l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione “l'effettuazione di
interventi in cui si realizza una rilevante ridistribuzione degli spazi interni, ovvero si modifica
l'utilizzazione di superfici coperte quali balconi o terrazze (...) [e i] casi in cui la mutazione incide sulla
consistenza o sulla classe (esempi tipici sono il caso del retrobottega di un negozio che, se trasformato in
ambiente destinato alla vendita, incrementa l'originaria superficie dell'unità, ovvero la realizzazione di
soppalchi, servizi igienici, etc.” (Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2/2010 cit., pp. 10-11).
§§§§§
Sulla scorta di tale quadro normativo, deve concludersi che il compendio immobiliare costituito da un gruppo di fabbricati di antica costruzione con annessa corte interna, siti nel Comune di Acireale in Via
Dafnica angolo Vico Anastasi e in parte prospettanti anche su via Sicuro, è privo del necessario requisito dalla conformità catastale oggettiva ed è dunque allo stato indivisibile.
Al riguardo l'espletata ctu ha infatti evidenziato plurime irregolarità, indicate di seguito.
a) “[N]el fabbricato ala lato Est piano terra non risultano apportate modifiche di recente
esecuzione, al di là della chiusura di un vano porta nella porzione ex sub. 4 adiacente l'androne
principale di ingresso (…) Per quanto riferito dalle parti in sede di sopralluogo le variazioni
presenti rispetto quanto rappresentato negli atti catastali sono di antica data. Tra l'altro, non
essendo stato fornito alcun progetto storico dal seppur richiesto con istanza di accesso CP_7
agli atti, si può supporre che la data di realizzazione delle modifiche presenti rispetto agli atti
castali (descritte nell'Allegato 2-3 da pag. 16 a 44) risulti successiva alla dichiarazione
catastale del 1939” (Elaborato peritale, par.
4.2.3.1. ALA LATO EST DEL FABBRICATO
PRINCIPALE - A) PIANO TERRA).
7 Le variazioni cui il ctu fa riferimento nel passaggio appena riportato sono descritte nell'”Allegato 2-3 -
Tavole di dettaglio e Inquadramento Generale TAV. 3”, e in particolare nella Scheda Tavola 3:
“[Subalterno]1 diversa distribuzione vani interni, ampliamento, presenza di piano ammezzato fusione
con il Sub.2. Si presume che le dette modifiche risalgono ad antica data;
[Subalterno]2 diversa
distribuzione vani al piano terra, fusione con il Sub. 1; locale [Subalterno]3 unito di fatto sul lato
posteriore all'ex porzione del Sub. 4 (unità immobiliare soppressa). È presente anche un piano
ammezzato. Le dette difformità non risultano censite. Le modifiche da quanto riferito risultano di antica
data. (…) Fusione dell'unità immobiliare Sub. 5 con il Sub. 6 tramite eliminazione parete divisoria,
non risulta aggiornamento catastale.
Trattasi di modifiche che rendono lo stato di fatto non conforme alla planimetria allegata al catasto e per le quali deve ritenersi sussistere l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione.
Vanno al riguardo condivise le osservazioni del ctp di parte convenuta laddove rileva Controparte_1
che “la presenza dei due ammezzati costituisce una sostanziale difformità urbanistica e catastale a
seguito dell'aumento della superficie (circa il 30%) per ciascuna delle due unità poste al piano terra,
nonché anche di una diversa destinazione d'uso riscontrabile sui luoghi con attribuzione di una categoria
diversa, e di una classe maggiore, e quindi con aumento della loro rendita”.
L'aumento di superficie utile correlato alla realizzazione dei piani ammezzati, nonché le unificazioni sopra riportate dei subalterni con demolizione della tramezzatura divisoria rilevano infatti quali fattori -
rispettivamente – incidenti sulla consistenza (supra, nel riferimento esemplificativo alla realizzazione di soppalchi nella circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2/2010 cit.) e determinanti una rilevante ridistribuzione degli spazi interni.
b) “È stata riscontrata una difformità nella errata rappresentazione dei luoghi nella planimetria
del piano secondo lato Est, censito al sub. 12, a seguito del frazionamento dell'anno 2001
(Visura ex sub. 4 part. 555 Allegato 1). La detta planimetria rappresenta una distribuzione dei
vani interni dell'immobile, diversa dallo stato di fatto, ove la rappresentazione della
distribuzione dei vani interni non corrisponde con quella reale originaria di fatto dei luoghi
esistenti” (Allegato all'elaborato peritale, SCHEDA VERIFICA PLANIMETRIA SUB. 12
PART. 555 APPARTAMENTO PIANO SECONDO LATO EST).
Si tratta in particolare di modifiche inserite nella planimetria elaborata in sede di frazionamento di parte dell'immobile, e che - secondo quanto è dato desumere dalle osservazioni di ctp di parte convenuta –
sarebbero state funzionali alla realizzazione dei servizi mancanti al primo piano, oltre che di un
8 disimpegno per separare due vani comunicanti;
opere che sarebbero state richieste dall'Ufficiale Sanitario
ed indispensabili alla funzionalità dell'unità.
Ai fini della domanda di divisione in esame è sufficiente osservare che la difformità catastale concerne la
(mancata) realizzazione di servizi igienici, con conseguente disarmonia dello stato di fatto alla consistenza rappresentata in catasto (come noto, per la consistenza delle unità immobiliari a destinazione ordinaria rileva la nozione di “vano utile”, con regole di computo diverse per vani principali normali,
accessori, etc.).
c) “Le porzioni di fabbricato indicate nella planimetria ex sub. 4, ormai soppressa a seguito le
modifiche che hanno interessato i subalterni 12-13 con il frazionamento, per come si riscontra
dalla visura ampliata del sub. 4 (Allegato 1), in parte sono state accorpate ad altre unità
immobiliare, ma senza aggiornamento catastale, come nel caso del locale Sub. 3.
Pertanto, le porzioni di immobile prima censiti al sub. 4 attualmente non risultano censite in
altri subalterni, rimanendo di fatto privi di esistenza catastale” (Allegato all'elaborato peritale,
SCHEDA VERIFICA PLANIMETRIA Ex SUB. 4 PART. 555 SOPRESSA).
La ctu ha pertanto accertato l'assenza di planimetria per i locali prima censiti al subalterno 4.
Nell'allegato all'elaborato peritale (p. 100) “VERIFICA PLANIMETRIA PORZIONE DI EX SUB. 4
PART. 555 – TAVOLA 15” il ctu rileva che la planimetria originaria è stata fornita dalla parte.
Nella stessa, peraltro, non risultano i piani ammezzati e le modifiche nella partizione degli spazi interni per come rilevati nello stato di fatto.
d) “Nella porzione lato Nord, del detto appartamento dell'ala Ovest, sono stati realizzati nei vani
interni con tramezzatura in forati di argilla e intonacati con intonaco da rifinire, due vani box
(Foto da n. 82-83 -Allegato 2-3), non presenti in progetto e nella planimetria catastale”
(Elaborato peritale, par.
4.2.3.2. ALA LATO OVEST DEL FABBRICATO PRINCIPALE - sub
PIANO PRIMO).
Ai fini della conformità catastale oggettiva, dei diversi interventi censiti nel piano primo dell'ala ovest del fabbricato principale (tra gli altri, rimozione pavimento nella sala di ingresso, rimozione scala di collegamento per il piano secondo collocata nel vano cucina, realizzazione di tracce nei muri per la messa in opera degli impianti idrico ed elettrico con relativo posizionamento dei tubi), appare di indubbio rilievo la partizione con tramezzatura cui il ctu fa riferimento nel passo appena riportato.
§§§§§
9 In definitiva, non resta che dare atto del superiore accertamento circa l'insussistenza di una condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della possibilità giuridica, non risultando acquisita al processo la necessaria dichiarazione o attestazione di conformità catastale oggettiva a norma della L. n. 52 del
1985, art. 29, comma 1-bis (in questo senso, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, Cass. sez II, n. 20526/2020 cit.).
§§§§§
Parti attrici hanno altresì domandato di: “[o]rdinare a , che ha detenuto e detiene il Controparte_1
possesso esclusivo di tutto il compendio immobiliare, di rendere il conto della gestione di detti beni, con
la conseguente sua condanna a corrispondere quanto dovuto, oltre interessi legali, in favore di tutti gli
altri comproprietari”.
Il rigetto della domanda di divisione determina, con carattere assorbente il rigetto della domanda di rendiconto e di fruttificazione dell'immobile; la domanda di resa dei conti, infatti, costituisce una fase eventuale del procedimento divisorio deputata a definire i rapporti nascenti dalla comunione in vista della composizione delle porzioni spettanti ai singoli (art. 724 comma 2 c.c.).
Il rigetto della domanda di divisione, pertanto, comporta anche il rigetto della presente domanda di rendimento del conto/fruttificazione.
§§§§§
Venendo alla domanda di risarcimento del danno “qualora, per le modifiche da [parte convenuta
[...]
] apportate alle unità immobiliari in questione e le violazioni urbanistiche correlate, non fosse CP_1
possibile, in caso di indivisibilità delle medesime, procedere alla loro vendita, se non previa
regolarizzazione”, essa va parimenti respinta.
È sufficiente osservare al riguardo, per quanto già ampiamente detto in punto di conformità catastale oggettiva, che non sussiste il nesso di causalità tra (l'asserita) condotta attribuita al comproprietario e il danno lamentato. CP_1
L'impossibilità di vendita (come di divisione in natura, stante a monte l'impossibilità giuridica di scioglimento della comunione) dei corpi immobiliari è infatti da ricollegare, alla luce dell'art. 29 comma
1bis l. n.52/1985, alle irregolarità catastali sopra evidenziate.
Tutte e ciascuna sufficienti ad impedire la vendita.
Dette irregolarità afferiscono prevalentemente ai locali dell'ala lato est del fabbricato e risalgono a modifiche che il ctu, sulla base di quanto riferito dalle parti in sede di sopralluogo, dichiara essere “di
antica data”.
10 §§§§§
Va infine esaminata la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, “per avere [i
convenuti], nonostante avessero assunto impegno di acquistare le singole quote degli attori per il prezzo
concordato di € 20.000,00 a quota, non ottemperato a quanto promesso, incorrendo così in evidente
responsabilità precontrattuale”.
L'assunzione di un impegno nei termini riferiti dagli attori è rimasta circostanza non provata, e per l'effetto le domande risarcitorie avanzate nei confronti degli odierni convenuti devono essere respinte.
Al riguardo, si osserva che la lettera del 12/01/2015, a firma , non rileva. Controparte_1
Il mittente scrive: “facendo seguito all'ultimo incontro presso il mio studio in via Quieta, vi informo che
in ossequio di quanto deciso in quella sede, ho provveduto ad acquisire le tre quote mancanti al
Per raggiungimento della metà dell'intero immobile. Le quote rilevate sono quelle di , e Pt_1 Per_3
per un valore cadauno di € 20.000,00. (…) Per l'acquisto successivo delle quote da parte di Pt_1
basteranno semplici compravendite, risultando già individuata la sua quota”.
Nella lettera del 31/08/2015, attribuita del pari a parte convenuta si legge: “E' pur Controparte_1
vero che qualche anno fa in un successivo incontro tenuto presso il mio studio e sia pur in modo verbale,
io e mio fratello ci impegnavamo ciascuno sino al raggiungimento della propria metà a comprare le
quote di voi cugini. Recentemente vi ho messo a conoscenza che con l'acquisto di tre quote ho raggiunto
la mia metà”.
Del riferito impegno contrattuale non è stata fornita prova scritta diretta, né dedotta altra prova significativa a sostegno.
Con riguardo alla posizione di , nelle predette missive vi è in effetti il riferimento ad un Controparte_1
impegno di acquisto delle quote nei confronti (indistintamente) di tutti i cugini “fino al raggiungimento
della metà dell'intero immobile”.
Per Nelle stesse il mittente dà atto dell'avvenuto acquisto delle quote da tali e (si tratta - Pt_1 Per_3
secondo quanto dichiarato da parte convenuta nella memoria ex art. 183 c.6 n.3 c.p.c. del 03/05/2018, e riscontrato dal confronto dei nomi dei partecipanti al preliminare di divisione presente in atti con gli originari attori del presente giudizio – di , e . Persona_4 Parte_10 Persona_5
Pertanto, da un lato, l'impegno contrattuale assunto dovrebbe dirsi regolarmente adempiuto, attesa la pacifica titolarità in capo a di una quota di proprietà dei corpi immobiliari pari a 15/30 Controparte_1
(ossia, appunto, la metà).
11 Dall'altro lato, il valore di € 20.000,00 viene riferito all'acquisto per come effettivamente concluso con le parti venditrici e non ad un presunto impegno di acquisto nei confronti degli altri coeredi, in relazione a future alienazioni delle rispettive quote.
Con riguardo alla posizione di , l'assenza in atti di analoghe dichiarazioni di natura Controparte_2
confessoria, giustifica parimenti il rigetto della domanda.
Infatti, premesso che il principio generale in tema di riparto dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.) deve essere coordinato con il principio di acquisizione, sicché le risultanze istruttorie - comunque acquisite al processo e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano formate - concorrono tutte
(in forza del principio di acquisizione, appunto) alla formazione del convincimento del giudice;
nondimeno, “la soccombenza dell'attore consegue - alla inottemperanza dell'onere probatorio a suo
carico (ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1) - (…) nella ipotesi in cui le risultanze istruttorie - comunque
acquisite al processo, appunto, e quale che sia la parte ad iniziativa (o ad istanza) della quale si siano
formate - non siano sufficienti per provare i fatti - che costituiscono il fondamento - del diritto, che
intende fare valere in giudizio” (Cass sez Lav, 09/06/2008, n. 15162).
Nel caso che occupa non risultano riferimenti temporali certi circa l'incontro cui fa Controparte_1
cenno nelle missive e nel quale sarebbe stato assunto l'impegno di acquisto delle rimanenti quote da parte di . Controparte_2
Soprattutto, non risulta accertata la partecipazione di quest'ultimo al (o il rilascio di una procura per il)
predetto incontro.
Inoltre, non risulta che tale asserito impegno contrattuale implicasse un prezzo di acquisto di € 20.000,00
per le singole quote di tutti i coeredi.
In definitiva, le risultanze istruttorie non hanno provato l'an e il quantum debeatur siccome riferito alla responsabilità precontrattuale che parti attrici hanno inteso far valere nei confronti del secondo convenuto
. Controparte_2
§§§§§
Per tutte le ragioni indicate, pertanto, le domande avanzate da parti attrici devono essere respinte.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto a carico solidale degli attori nella qualità di erede di , , Pt_1 Parte_1 CP_3 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_9 Parte_10
, , , , a carico dei quali, sempre in forza del
[...] Parte_11 CP_4 CP_5 CP_6
12 medesimo principio devono essere poste in via solidale anche le spese di CTU liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico,
definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3825/2017 R.G. così statuisce:
- RIGETTA la domanda di scioglimento della comunione azionata dagli attori;
- RIGETTA la domanda di rendimento del conto e la conseguente domanda di
condanna alla corresponsione di somme di denaro azionata dagli attori;
- RIGETTA la domanda di risarcimento del danno per l'impossibilità di
procedere, in caso di indivisibilità delle unità immobiliari, alla loro vendita,
azionata dagli attori;
- RIGETTA la domanda di risarcimento del danno per responsabilità
precontrattuale azionata dagli attori;
- PONE le spese della c.t.u. già liquidate con separato decreto a carico solidale
degli attori - nella qualità di erede di Parte_1 CP_3
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, , ,
[...] Pt_8 Parte_7 Parte_9 Parte_10
, , , , gli ultimi tre Parte_11 CP_4 CP_5 CP_6
nella qualità di eredi di -, con mantenimento dell'obbligazione Parte_8
in solido nei confronti del c.t.u.;
- CONDANNA in via solidale gli attori - nella qualità di Parte_1 CP_3
erede di , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
,
[...] Parte_7 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , , gli ultimi tre nella qualità di eredi di Parte_11 CP_4 CP_5 CP_6
- al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_8 Controparte_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 22.457,00, oltre rimborso forfettario delle spese al
15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
13 - CONDANNA gli attori - nella qualità di erede di Parte_1 CP_3 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_8
, , Parte_7 Parte_9 Parte_10 Parte_11 CP_4
, gli ultimi tre nella qualità di eredi di - al CP_5 CP_6 Parte_8
pagamento in favore di delle spese del presente giudizio, che liquida in Controparte_2
complessivi euro 22.457,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Catania, 17.1.25
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Alessio
BARONE, n servizio presso questo Ufficio. CP_8
IL GIUDICE
Dott. Luisa Intini
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