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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/12/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
VERBALE D'UDIENZA in VIDEOCONFERENZA
MICROSOFT Pt_1
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
R.G. 1890/25
Oggi ore innanzi al got IN SI Di OR sono comparsi:
Per la parte attrice è presente l'avv. MICHELE GIULIANI
Per la parte convenuta è presente l'avv. GIORGIO REPICE in sostituzione dell'Avv. Alessandro Silvi unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Girardi
Si dà atto della avvenuta comunicazione afferente alla odierna udienza. Si dà atto, inoltre, della modalità di partecipazione con funzioni video-audio attive (Microsoft Teams) e si dà atto anche dell'assenza di collegamento con soggetti non legittimati. Le parti sono già edotte in relazione al divieto di registrazione della odierna videoconferenza.
La parte attrice precisa le seguenti conclusioni: insiste per nomina di ctu e si riporta alle richieste di cui al libello introduttivo.
La parte convenuta conclude come da comparsa costitutiva e contesta la richiesta di nomina di ctu.
I difensori discutono la causa e chiedono darsi lettura del dispositivo ovvero chiedono provvedersi al deposito in cancelleria della sentenza pronunciata in prosieguo d'udienza con esonero dal comparire nuovamente a seguito della camera di consiglio.
I presenti dichiarano di avere partecipato effettivamente alla odierna udienza ed attestano che le dichiarazioni rese sono state rilette e che lo svolgimento della stessa -mediante l'applicativo predetto- è compiutamente avvenuto.
Il giudice onorario si ritira per deliberare
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario IN SI Di OR
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 1890/2025 R.G.
promossa da
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._1
HE UL con domicilio digitale elettivamente indicato in atti
ATTRICE contro
( ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Silvi unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Girardi con domicilio digitale elettivamente indicato in atti
CONVENUTO
Oggetto:risarcimento danni
2
CONCLUSIONI
I difensori hanno precisato le conclusioni come da verbale che precede.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato).
L'esposizione in “synopsis” dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia.
L'odierno processo ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato il 19-5-25 con cui a evocato in giudizio l'ente predetto al fine di sentire accogliere le seguenti Parte_2 domande:
“accertare che in data 24 marzo 2024 la Sig.ra è caduta sul marciapiede che Parte_2 costeggia la SC 319, Via F.lli Cairoli, sottoposto alla custodia del Comune di , a CP_1 causa delle disconnessioni del fondo e dell'incuria del verde pubblico che impedivano la completa visuale;
accertare che a seguito di ciò la Sig.ra ha riportato delle lesioni Parte_2
e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art.2051 c.c. il al risarcimento Controparte_1 del DA, quantificato in complessivi €.13.103,39. Vinte le spese.”
L'editio actionis. L'attore ha illustrato, in punto di fatto, l'evento occorso durante il pomeriggio del 24 marzo 2024. “ stava passeggiando assieme al marito Parte_2
e ad un'altra conoscente lungo il marciapiede di Via Cairoli, in direzione Castelvieto. Il marciapiede, con fondo a mattoncini, costeggiava un'area di verde pubblico piuttosto trascurata ed incolta, con l'erba che in alcuni punti invadeva il marciapiede e ne impediva la piena visuale (cf. fotografie all.1). II. Poco dopo aver superato il bivio con Via dei Fiori, la Sig.ra poneva inavvertitamente il piede in una disconnessione del marciapiede, Parte_2 che non aveva potuto vedere in quanto parzialmente coperta dalla vegetazione, e cadeva in terra battendo la testa ed il braccio ed il ginocchio destri. Subito veniva aiutata a rialzarsi dai presenti che le prestavano soccorso ma, benché molto dolorante, l'infortunata decideva inizialmente di non recarsi al pronto soccorso”
In punto di diritto, l'attrice ha invocato l'art. 2051 c.c.. 3 Con decreto del 14.7.25 è stata differita la prima udienza al 21.10.25 (ex art. 171-bis c.p.c.).
Con tardiva comparsa costitutiva del 16.7.25, l'Ente evocato in giudizio ha formulato le seguenti domande:
“in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
in via principale: accertato e dichiarato il concorso di colpa (prevalente o, in subordine, paritario) della vittima nella causazione del sinistro, rigettare le domande dell'attrice volte ad ottenere un risarcimento maggiore rispetto a quello effettivamente spettante a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti dai danneggiati;
in via subordinata: qualora si ritenesse che il comportamento di parte attrice non abbia avuto nella fattispecie un'efficienza causale esclusiva nella causazione del sinistro, valutare comunque il comportamento della stessa, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., e ridurre proporzionalmente il risarcimento ad essa spettante;
Vinte le spese in favore dei procuratori antistatari.”
In seno alla prima udienza di comparizione sono state ammesse le prove orali con i testimoni indicati e sui capitoli articolati dalla parte attrice con libello introduttivo.
È stata, invece, respinta la richiesta di interpello formale dell'attrice siccome formulata CP_ dall' convenuto. Il respingimento è stato incentrato sulla mancata articolazione dei capitoli in ragione dell'orientamento della Cassazione alla stregua del quale tale prova deve essere dedotta ex art. 230 c.p.c. per articoli separati e specifici la cui mancanza dà luogo alla inammissibilità della richiesta. Peraltro, l'Ente non avrebbe potuto chiedere a questo giudice onorario di estrapolare i capitoli dalla lettura dell'atto di parte (v. Cass. 12292/11).
Con prima memoria della parte attrice è stata contestata la tardività della costituzione del convenuto ai fini della consequenziale decadenza di legge quanto alle eccezioni/domande riconvenzionali.
All'udienza del 10.12.25 sono stati escussi i due testimoni sui capitoli articolati dalla parte attrice ossia e I capitoli sono stati epurati dalle valutazioni Tes_1 Tes_2 sottese dagli aggettivi “incolta, sconnessa e invisibile”. All'esito di detta prova l'attrice ha insistito per la nomina del ctu medico-legale.
Con ordinanza emessa in pari data è stata fissata l'udienza per il dì 8.1.26 ai fini degli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.. Con ulteriore ordinanza tale incombente è stato anticipato al 22.12.25.
4 La domanda attorea è infondata e va, pertanto, respinta.
Inquadramento normativo.
Nella prospettiva di una soluzione questo giudice onorario, in base al condivisibile orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto di dovere in quadrare il fatto per cui è causa nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. (v. Cass. 7812/2024; Cass. 21788/2025
e CASS. 24737/2007) secondo cui “ciascuno è responsabile del DA cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La inequivoca sussistenza della custodia in senso tecnico-giuridico è un dato oggettivo acquisito al processo per effetto, altresì, del contegno processuale della parte convenuta (art. 115, c. 1° c.p.c.). La sussistenza della custodia del bene in questione discende, dunque, dalla circostanza incontestata che l'appartamento dal quale sono derivate le infiltrazioni è di proprietà della parte convenuta.
Onere probatorio.
In ordine alla qualificazione della domanda attorea e all'onere probatorio che ne discende, questo giudice onorario ha ritenuto di dovere aderire al recente orientamento delle SEZIONI
UNITE alla stregua del quale “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il DA, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito -rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo- connotato da imprevedibilità e inevitabilità dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale” (SSUU n. 20943/22).
La prova liberatoria (rectius, caso fortuito) ha efficacia esimente soltanto nel caso in cui essa abbia “spezzato” il nesso causale tra cosa in custodia e DA (nesso materiale).
Il nesso causale è una relazione logica non già una prova.
Esso si dimostra mediante utilizzo della regola della “preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non” che incontra un unico limite, rilevabile ex officio, rappresentato dal comma primo dell'art. 1227 c.c.. Il rapporto eziologico va inteso in senso molto ampio e comprende anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore) oppure il fatto del terzo e financo il fatto dello stesso danneggiato purché costituisca oggettivamente la causa esclusiva del
5 DA (Cass. 26533/2017).
Il doveroso accertamento della non prevedibilità e della non prevenibilità della condotta del danneggiato e della sua idoneità a sovrapporsi al modo di essere del punto in cui la parte cadde elidendone semmai l'efficienza causale e degradandola a mera occasione dell'evento di DA va scrutinata soltanto dopo la piena e concreta dimostrazione, da parte dell'attore, del prioritario requisito della dinamica e, dunque, del nesso di causalità tra attitudine della cosa in custodia e DA oltre alla prova della entità dello stesso.
Questo giudice onorario ha, inoltre, ritenuto di dovere aderire all'orientamento giurisprudenziale in ragione del quale l'attore è, anzitutto, tenuto alla dimostrazione in concreto della prova afferente alla dinamica dell'incidente e, dunque, della attitudine della cosa a provocare il paventato DA (v. Cass. 10166/22). Più, in particolare,il danneggiato
è tenuto a fornire positiva prova del nesso di causalità tra DA e res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il DA in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata atteso che, in assenza di una simile caratteristica della cosa, il nesso causale (materiale) non può per definizione essere predicato (Cass. 11802/2016).
Da tale corollario si ricava, in via consequenziale, la seguente argomentazione, peraltro, suffragata dal Giudice del diritto secondo cui, soltanto dopo che è stato delibato come sussistente il nesso causale tra dinamica della cosa in custodia e DA, subentrerà eventualmente la regola generale (ex officio applicabile) di cui al primo comma dell'art. 1227
c.c. che pertiene alla causalità materiale relativamente al concorso del fatto colposo del danneggiato ai fini della ipotesi di riduzione del giusto dovuto (v. Cass. 2482/18). Sul punto, si dà atto nuovamente della specifica richiesta della parte convenuta in ordine alla paventata riduzione del quantum debeatur ai sensi dell'invocato primo comma dell'art. 1227 c.c..
Nel caso in scrutinio, tutto il vaglio eseguito da questo giudice onorario è stato, innanzitutto, incentrato sul prioritario accertamento della dinamica del fatto lamentato e, dunque, del tipo causale dettato dall'art. 2051 c.c. afferente alla prova della derivazione del DA dalla cosa con riferimento alla specifica attitudine di quella determinata “cosa” a produrre il DA in ragione della intrinseca pericolosità ad essa connaturata.
6 La decadenza cui è incorso l'Ente.
Breve cenno merita, infine, la tardività della domanda spiegata dal convenuto tardivamente costituito le cui domande, per l'appunto, soggiacciono alla decadenza di legge (ex art. 167
c.p.c.9.
La decadenza per tardività della domanda riconvenzionale è, peraltro, rilevabile “ex officio”
(v. Cass. 19453/05 e Cass. 11318/05).
Corre obbligo chiarire che si ha eccezione riconvenzionale se l'istanza del convenuto resta confinata nell'ambito dell'attività strettamente difensiva. Si qualifica, invece, come domanda riconvenzionale la richiesta del convenuto in relazione a un provvedimento positivo e autonomamente attributivo di una determinata utilità che si pone ovviamente oltre il mero rigetto della domanda avversaria con evidente ampliamento della sfera dei poteri decisori (v. Cass. 21472/16).
Orbene, non può revocarsi in dubbio che, nel caso in scrutinio, il convenuto sia incorso nella decadenza postulata dal Legislatore all'art. 167, co. 2° del codice di rito con consequenziale inammissibilità della predetta eccezione riconvenzionale avanzata con tardiva comparsa costitutiva.
Purtuttavia, l'affermazione che precede dà luogo ad un'altra argomentazione in ragione della quale occorrerà interrogarsi sulla valenza e sul significato processuale delle sorti della eccezione/domanda riconvenzionale avanzata tardivamente. Sul punto, questo giudice onorario ha ritenuto di dovere aderire all'orientamento della Cassazione alla stregua del quale l'eccezione o la domanda riconvenzionale del convenuto che è risultata tardiva, come tale inammissibile per motivi processuali (ex art. 167, co. 2° c.p.c.), dà luogo, in ogni caso, ad una difesa tecnica che dà contezza ai fatti estintivi, impeditivi o modificativi dedotti dal convenuto i quali possono e debbono essere presi in considerazione come mera difesa pur nella sola ottica di impedimento dell'accoglimento della domanda attorea (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, Sent. n. 9044/2010).
Ex facto oritur ius.
Fatte queste generali necessarie premesse, il Tribunale ha passato in rassegna tutte le risultanze istruttorie acquisite agli atti del fascicolo in epigrafe.
Il testimone a precisato le seguenti circostanze: Tes_1
7 “Nel pomeriggio del 24 marzo 2024 passeggiavo con lungo il marciapiede che Parte_2 costeggia Via F.lli Cairoli. C'era un tratto riservato al passeggio. Ricordo di avere visto erba tra i mattoni a terra ed anche erba che invadeva il tratto da noi percorso. Mia GL camminava alla mia destra verso il greppo non verso la strada. Mia GL è inciampata col piede destro contro il rialzo della mattonella cadendo a terra. Vi erano molte mattonelle rialzate, ma quella contro la quale finì mia GL era molto più alta. Quando mia GL cadde era di giorno all'incirca erano le ore 16.00 e non pioveva, era sereno. Eravamo già passati di lì in quanto abitiamo a circa cento metri da lì. Mia GL lamentò dolori al gomito destro, alla testa e al ginocchio. Il tratto è pianeggiante. Chi percorre il tratto sul quale è caduta mia GL ha piena visuale in avanti”.
Il testimone a precisato le seguenti circostanze: Tes_2
“Quel dì passeggiavo con l'attrice e il di lei coniuge. camminava verso il verde,
Pt_2 cioè sul lato esterno del tratto. era al centro ed io ero sul lato strada. Ricordo Tes_1 un po' di erba sul marciapiede da noi percorso e dell'erba che dal lato del greppo fuoriusciva verso il camminamento. L'erba era così alta da invadere il camminamento, ma facilmente superabile. Non si trattava di piante, ma di erba. Si, è vero. è
Pt_2 caduta a terra perché è inciampata contro una mattonella della pavimentazione del marciapiede più alta cioè sconnessa. Io ho visto il mattoncino rialzato come uno scalino per il quale posso dire che era cresciuta erba nella spaccatura. Dopo la caduta
Pt_2 lamentava dolori così come descritti. Quel dì era bel tempo ed era giorno quando
Pt_2 cadde”.
Questo giudice onorario ha ritenuto, pertanto, insussistente la relazione logica afferente al nesso di causalità materiale con specifico riferimento all'efficienza causale della “res” rispetto alla condotta della danneggiata giacché lo stato dei luoghi ha presentato macroscopiche peculiarità (erba alta e sconnessioni).
I testimoni hanno consentito di enfatizzare il contegno della danneggiata la quale, sul percorso parzialmente accidentato, noto e in pieno giorno aveva il dovere di ragionevole cautela sotteso dal principio di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione.
In particolare, è stata data rilevanza all'evento occorso in pieno giorno, sul tratto lineare, conosciuto dalla danneggiata soprattutto per le preponderanti circostanze di cui alle dichiarazioni testé riportate:
8 “Vi erano molte mattonelle rialzate, ma quella contro la quale finì mia GL era molto più alta. Quando mia GL cadde era di giorno all'incirca erano le ore 16.00 e non pioveva, era sereno. Eravamo già passati di lì in quanto abitiamo a circa cento metri da lì”.
“L'erba era così alta da invadere il camminamento, ma facilmente superabile. Non si trattava di piante, ma di erba. è caduta a terra perché è inciampata contro una Pt_2 mattonella della pavimentazione del marciapiede più alta cioè sconnessa. Io ho visto il mattoncino rialzato come uno scalino per il quale posso dire che era cresciuta erba nella spaccatura”.
Tali riscontri probatori hanno reso evidente il convincimento di questo giudice onorario circa l'allegazione del fatto della danneggiata integrante il cosiddetto caso fortuito tale cioè da interrompere il nesso causale materiale (cosa in custodia/DA) indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalle parti (v. Cass. SSUU 3/6/2013, n. 13902).
In altre parole, la situazione di DA era suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte della danneggiata delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze.
Per tanto, l'efficienza causale del comportamento imprudente della medesima danneggiata nel dinamismo causale del DA ha reso possibile che detto comportamento abbia interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento DAso giacché quel comportamento in pieno giorno, in zona nota, sul tratto lineare, con erba alta e con diversi dislivelli visibili ha rappresentato la fonte di esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (v. Cass. 29435/20).
Le argomentazioni che precedono -supportate dalla condivisibile giurisprudenza tra parentesi- sono state poste a fondamento della odierna decisione sulla base dei suddetti riscontri probatori il cui esito ha validato il convincimento di questo giudice onorario ai fini dell'odierno pronunciamento di infondatezza della domanda attorea.
Soccombenza ex art. 91 c.p.c..
L'applicazione dei parametri di cui al DM 147/22 ha riguardato i cosiddetti minimi inderogabili (v. Cass. 29925/25) per via della semplicità del caso prospettato.
9
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario IN SI Di OR, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
RIGETTA la domanda;
CONDANNA al pagamento dei compensi di avvocato in Parte_2 favore dei procuratori alle liti, quali antistatari dell'Ente convenuto, liquidati in €
2540,00 oltre 15% TF iva e cap.
SENTENZA OPE LEGIS PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA.
Così deciso in Perugia, il 22 dicembre 2025
Il giudice onorario
IN SI Di OR
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VERBALE D'UDIENZA in VIDEOCONFERENZA
MICROSOFT Pt_1
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
R.G. 1890/25
Oggi ore innanzi al got IN SI Di OR sono comparsi:
Per la parte attrice è presente l'avv. MICHELE GIULIANI
Per la parte convenuta è presente l'avv. GIORGIO REPICE in sostituzione dell'Avv. Alessandro Silvi unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Girardi
Si dà atto della avvenuta comunicazione afferente alla odierna udienza. Si dà atto, inoltre, della modalità di partecipazione con funzioni video-audio attive (Microsoft Teams) e si dà atto anche dell'assenza di collegamento con soggetti non legittimati. Le parti sono già edotte in relazione al divieto di registrazione della odierna videoconferenza.
La parte attrice precisa le seguenti conclusioni: insiste per nomina di ctu e si riporta alle richieste di cui al libello introduttivo.
La parte convenuta conclude come da comparsa costitutiva e contesta la richiesta di nomina di ctu.
I difensori discutono la causa e chiedono darsi lettura del dispositivo ovvero chiedono provvedersi al deposito in cancelleria della sentenza pronunciata in prosieguo d'udienza con esonero dal comparire nuovamente a seguito della camera di consiglio.
I presenti dichiarano di avere partecipato effettivamente alla odierna udienza ed attestano che le dichiarazioni rese sono state rilette e che lo svolgimento della stessa -mediante l'applicativo predetto- è compiutamente avvenuto.
Il giudice onorario si ritira per deliberare
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario IN SI Di OR
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 1890/2025 R.G.
promossa da
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._1
HE UL con domicilio digitale elettivamente indicato in atti
ATTRICE contro
( ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Silvi unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Girardi con domicilio digitale elettivamente indicato in atti
CONVENUTO
Oggetto:risarcimento danni
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CONCLUSIONI
I difensori hanno precisato le conclusioni come da verbale che precede.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato).
L'esposizione in “synopsis” dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia.
L'odierno processo ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato il 19-5-25 con cui a evocato in giudizio l'ente predetto al fine di sentire accogliere le seguenti Parte_2 domande:
“accertare che in data 24 marzo 2024 la Sig.ra è caduta sul marciapiede che Parte_2 costeggia la SC 319, Via F.lli Cairoli, sottoposto alla custodia del Comune di , a CP_1 causa delle disconnessioni del fondo e dell'incuria del verde pubblico che impedivano la completa visuale;
accertare che a seguito di ciò la Sig.ra ha riportato delle lesioni Parte_2
e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art.2051 c.c. il al risarcimento Controparte_1 del DA, quantificato in complessivi €.13.103,39. Vinte le spese.”
L'editio actionis. L'attore ha illustrato, in punto di fatto, l'evento occorso durante il pomeriggio del 24 marzo 2024. “ stava passeggiando assieme al marito Parte_2
e ad un'altra conoscente lungo il marciapiede di Via Cairoli, in direzione Castelvieto. Il marciapiede, con fondo a mattoncini, costeggiava un'area di verde pubblico piuttosto trascurata ed incolta, con l'erba che in alcuni punti invadeva il marciapiede e ne impediva la piena visuale (cf. fotografie all.1). II. Poco dopo aver superato il bivio con Via dei Fiori, la Sig.ra poneva inavvertitamente il piede in una disconnessione del marciapiede, Parte_2 che non aveva potuto vedere in quanto parzialmente coperta dalla vegetazione, e cadeva in terra battendo la testa ed il braccio ed il ginocchio destri. Subito veniva aiutata a rialzarsi dai presenti che le prestavano soccorso ma, benché molto dolorante, l'infortunata decideva inizialmente di non recarsi al pronto soccorso”
In punto di diritto, l'attrice ha invocato l'art. 2051 c.c.. 3 Con decreto del 14.7.25 è stata differita la prima udienza al 21.10.25 (ex art. 171-bis c.p.c.).
Con tardiva comparsa costitutiva del 16.7.25, l'Ente evocato in giudizio ha formulato le seguenti domande:
“in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
in via principale: accertato e dichiarato il concorso di colpa (prevalente o, in subordine, paritario) della vittima nella causazione del sinistro, rigettare le domande dell'attrice volte ad ottenere un risarcimento maggiore rispetto a quello effettivamente spettante a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti dai danneggiati;
in via subordinata: qualora si ritenesse che il comportamento di parte attrice non abbia avuto nella fattispecie un'efficienza causale esclusiva nella causazione del sinistro, valutare comunque il comportamento della stessa, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., e ridurre proporzionalmente il risarcimento ad essa spettante;
Vinte le spese in favore dei procuratori antistatari.”
In seno alla prima udienza di comparizione sono state ammesse le prove orali con i testimoni indicati e sui capitoli articolati dalla parte attrice con libello introduttivo.
È stata, invece, respinta la richiesta di interpello formale dell'attrice siccome formulata CP_ dall' convenuto. Il respingimento è stato incentrato sulla mancata articolazione dei capitoli in ragione dell'orientamento della Cassazione alla stregua del quale tale prova deve essere dedotta ex art. 230 c.p.c. per articoli separati e specifici la cui mancanza dà luogo alla inammissibilità della richiesta. Peraltro, l'Ente non avrebbe potuto chiedere a questo giudice onorario di estrapolare i capitoli dalla lettura dell'atto di parte (v. Cass. 12292/11).
Con prima memoria della parte attrice è stata contestata la tardività della costituzione del convenuto ai fini della consequenziale decadenza di legge quanto alle eccezioni/domande riconvenzionali.
All'udienza del 10.12.25 sono stati escussi i due testimoni sui capitoli articolati dalla parte attrice ossia e I capitoli sono stati epurati dalle valutazioni Tes_1 Tes_2 sottese dagli aggettivi “incolta, sconnessa e invisibile”. All'esito di detta prova l'attrice ha insistito per la nomina del ctu medico-legale.
Con ordinanza emessa in pari data è stata fissata l'udienza per il dì 8.1.26 ai fini degli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.. Con ulteriore ordinanza tale incombente è stato anticipato al 22.12.25.
4 La domanda attorea è infondata e va, pertanto, respinta.
Inquadramento normativo.
Nella prospettiva di una soluzione questo giudice onorario, in base al condivisibile orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto di dovere in quadrare il fatto per cui è causa nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. (v. Cass. 7812/2024; Cass. 21788/2025
e CASS. 24737/2007) secondo cui “ciascuno è responsabile del DA cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La inequivoca sussistenza della custodia in senso tecnico-giuridico è un dato oggettivo acquisito al processo per effetto, altresì, del contegno processuale della parte convenuta (art. 115, c. 1° c.p.c.). La sussistenza della custodia del bene in questione discende, dunque, dalla circostanza incontestata che l'appartamento dal quale sono derivate le infiltrazioni è di proprietà della parte convenuta.
Onere probatorio.
In ordine alla qualificazione della domanda attorea e all'onere probatorio che ne discende, questo giudice onorario ha ritenuto di dovere aderire al recente orientamento delle SEZIONI
UNITE alla stregua del quale “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il DA, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito -rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo- connotato da imprevedibilità e inevitabilità dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale” (SSUU n. 20943/22).
La prova liberatoria (rectius, caso fortuito) ha efficacia esimente soltanto nel caso in cui essa abbia “spezzato” il nesso causale tra cosa in custodia e DA (nesso materiale).
Il nesso causale è una relazione logica non già una prova.
Esso si dimostra mediante utilizzo della regola della “preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non” che incontra un unico limite, rilevabile ex officio, rappresentato dal comma primo dell'art. 1227 c.c.. Il rapporto eziologico va inteso in senso molto ampio e comprende anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore) oppure il fatto del terzo e financo il fatto dello stesso danneggiato purché costituisca oggettivamente la causa esclusiva del
5 DA (Cass. 26533/2017).
Il doveroso accertamento della non prevedibilità e della non prevenibilità della condotta del danneggiato e della sua idoneità a sovrapporsi al modo di essere del punto in cui la parte cadde elidendone semmai l'efficienza causale e degradandola a mera occasione dell'evento di DA va scrutinata soltanto dopo la piena e concreta dimostrazione, da parte dell'attore, del prioritario requisito della dinamica e, dunque, del nesso di causalità tra attitudine della cosa in custodia e DA oltre alla prova della entità dello stesso.
Questo giudice onorario ha, inoltre, ritenuto di dovere aderire all'orientamento giurisprudenziale in ragione del quale l'attore è, anzitutto, tenuto alla dimostrazione in concreto della prova afferente alla dinamica dell'incidente e, dunque, della attitudine della cosa a provocare il paventato DA (v. Cass. 10166/22). Più, in particolare,il danneggiato
è tenuto a fornire positiva prova del nesso di causalità tra DA e res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il DA in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata atteso che, in assenza di una simile caratteristica della cosa, il nesso causale (materiale) non può per definizione essere predicato (Cass. 11802/2016).
Da tale corollario si ricava, in via consequenziale, la seguente argomentazione, peraltro, suffragata dal Giudice del diritto secondo cui, soltanto dopo che è stato delibato come sussistente il nesso causale tra dinamica della cosa in custodia e DA, subentrerà eventualmente la regola generale (ex officio applicabile) di cui al primo comma dell'art. 1227
c.c. che pertiene alla causalità materiale relativamente al concorso del fatto colposo del danneggiato ai fini della ipotesi di riduzione del giusto dovuto (v. Cass. 2482/18). Sul punto, si dà atto nuovamente della specifica richiesta della parte convenuta in ordine alla paventata riduzione del quantum debeatur ai sensi dell'invocato primo comma dell'art. 1227 c.c..
Nel caso in scrutinio, tutto il vaglio eseguito da questo giudice onorario è stato, innanzitutto, incentrato sul prioritario accertamento della dinamica del fatto lamentato e, dunque, del tipo causale dettato dall'art. 2051 c.c. afferente alla prova della derivazione del DA dalla cosa con riferimento alla specifica attitudine di quella determinata “cosa” a produrre il DA in ragione della intrinseca pericolosità ad essa connaturata.
6 La decadenza cui è incorso l'Ente.
Breve cenno merita, infine, la tardività della domanda spiegata dal convenuto tardivamente costituito le cui domande, per l'appunto, soggiacciono alla decadenza di legge (ex art. 167
c.p.c.9.
La decadenza per tardività della domanda riconvenzionale è, peraltro, rilevabile “ex officio”
(v. Cass. 19453/05 e Cass. 11318/05).
Corre obbligo chiarire che si ha eccezione riconvenzionale se l'istanza del convenuto resta confinata nell'ambito dell'attività strettamente difensiva. Si qualifica, invece, come domanda riconvenzionale la richiesta del convenuto in relazione a un provvedimento positivo e autonomamente attributivo di una determinata utilità che si pone ovviamente oltre il mero rigetto della domanda avversaria con evidente ampliamento della sfera dei poteri decisori (v. Cass. 21472/16).
Orbene, non può revocarsi in dubbio che, nel caso in scrutinio, il convenuto sia incorso nella decadenza postulata dal Legislatore all'art. 167, co. 2° del codice di rito con consequenziale inammissibilità della predetta eccezione riconvenzionale avanzata con tardiva comparsa costitutiva.
Purtuttavia, l'affermazione che precede dà luogo ad un'altra argomentazione in ragione della quale occorrerà interrogarsi sulla valenza e sul significato processuale delle sorti della eccezione/domanda riconvenzionale avanzata tardivamente. Sul punto, questo giudice onorario ha ritenuto di dovere aderire all'orientamento della Cassazione alla stregua del quale l'eccezione o la domanda riconvenzionale del convenuto che è risultata tardiva, come tale inammissibile per motivi processuali (ex art. 167, co. 2° c.p.c.), dà luogo, in ogni caso, ad una difesa tecnica che dà contezza ai fatti estintivi, impeditivi o modificativi dedotti dal convenuto i quali possono e debbono essere presi in considerazione come mera difesa pur nella sola ottica di impedimento dell'accoglimento della domanda attorea (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, Sent. n. 9044/2010).
Ex facto oritur ius.
Fatte queste generali necessarie premesse, il Tribunale ha passato in rassegna tutte le risultanze istruttorie acquisite agli atti del fascicolo in epigrafe.
Il testimone a precisato le seguenti circostanze: Tes_1
7 “Nel pomeriggio del 24 marzo 2024 passeggiavo con lungo il marciapiede che Parte_2 costeggia Via F.lli Cairoli. C'era un tratto riservato al passeggio. Ricordo di avere visto erba tra i mattoni a terra ed anche erba che invadeva il tratto da noi percorso. Mia GL camminava alla mia destra verso il greppo non verso la strada. Mia GL è inciampata col piede destro contro il rialzo della mattonella cadendo a terra. Vi erano molte mattonelle rialzate, ma quella contro la quale finì mia GL era molto più alta. Quando mia GL cadde era di giorno all'incirca erano le ore 16.00 e non pioveva, era sereno. Eravamo già passati di lì in quanto abitiamo a circa cento metri da lì. Mia GL lamentò dolori al gomito destro, alla testa e al ginocchio. Il tratto è pianeggiante. Chi percorre il tratto sul quale è caduta mia GL ha piena visuale in avanti”.
Il testimone a precisato le seguenti circostanze: Tes_2
“Quel dì passeggiavo con l'attrice e il di lei coniuge. camminava verso il verde,
Pt_2 cioè sul lato esterno del tratto. era al centro ed io ero sul lato strada. Ricordo Tes_1 un po' di erba sul marciapiede da noi percorso e dell'erba che dal lato del greppo fuoriusciva verso il camminamento. L'erba era così alta da invadere il camminamento, ma facilmente superabile. Non si trattava di piante, ma di erba. Si, è vero. è
Pt_2 caduta a terra perché è inciampata contro una mattonella della pavimentazione del marciapiede più alta cioè sconnessa. Io ho visto il mattoncino rialzato come uno scalino per il quale posso dire che era cresciuta erba nella spaccatura. Dopo la caduta
Pt_2 lamentava dolori così come descritti. Quel dì era bel tempo ed era giorno quando
Pt_2 cadde”.
Questo giudice onorario ha ritenuto, pertanto, insussistente la relazione logica afferente al nesso di causalità materiale con specifico riferimento all'efficienza causale della “res” rispetto alla condotta della danneggiata giacché lo stato dei luoghi ha presentato macroscopiche peculiarità (erba alta e sconnessioni).
I testimoni hanno consentito di enfatizzare il contegno della danneggiata la quale, sul percorso parzialmente accidentato, noto e in pieno giorno aveva il dovere di ragionevole cautela sotteso dal principio di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione.
In particolare, è stata data rilevanza all'evento occorso in pieno giorno, sul tratto lineare, conosciuto dalla danneggiata soprattutto per le preponderanti circostanze di cui alle dichiarazioni testé riportate:
8 “Vi erano molte mattonelle rialzate, ma quella contro la quale finì mia GL era molto più alta. Quando mia GL cadde era di giorno all'incirca erano le ore 16.00 e non pioveva, era sereno. Eravamo già passati di lì in quanto abitiamo a circa cento metri da lì”.
“L'erba era così alta da invadere il camminamento, ma facilmente superabile. Non si trattava di piante, ma di erba. è caduta a terra perché è inciampata contro una Pt_2 mattonella della pavimentazione del marciapiede più alta cioè sconnessa. Io ho visto il mattoncino rialzato come uno scalino per il quale posso dire che era cresciuta erba nella spaccatura”.
Tali riscontri probatori hanno reso evidente il convincimento di questo giudice onorario circa l'allegazione del fatto della danneggiata integrante il cosiddetto caso fortuito tale cioè da interrompere il nesso causale materiale (cosa in custodia/DA) indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalle parti (v. Cass. SSUU 3/6/2013, n. 13902).
In altre parole, la situazione di DA era suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte della danneggiata delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze.
Per tanto, l'efficienza causale del comportamento imprudente della medesima danneggiata nel dinamismo causale del DA ha reso possibile che detto comportamento abbia interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento DAso giacché quel comportamento in pieno giorno, in zona nota, sul tratto lineare, con erba alta e con diversi dislivelli visibili ha rappresentato la fonte di esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (v. Cass. 29435/20).
Le argomentazioni che precedono -supportate dalla condivisibile giurisprudenza tra parentesi- sono state poste a fondamento della odierna decisione sulla base dei suddetti riscontri probatori il cui esito ha validato il convincimento di questo giudice onorario ai fini dell'odierno pronunciamento di infondatezza della domanda attorea.
Soccombenza ex art. 91 c.p.c..
L'applicazione dei parametri di cui al DM 147/22 ha riguardato i cosiddetti minimi inderogabili (v. Cass. 29925/25) per via della semplicità del caso prospettato.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario IN SI Di OR, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
RIGETTA la domanda;
CONDANNA al pagamento dei compensi di avvocato in Parte_2 favore dei procuratori alle liti, quali antistatari dell'Ente convenuto, liquidati in €
2540,00 oltre 15% TF iva e cap.
SENTENZA OPE LEGIS PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA.
Così deciso in Perugia, il 22 dicembre 2025
Il giudice onorario
IN SI Di OR
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