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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3773/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto di rilascio alloggio”, promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
con il patrocinio degli Avv.ti Marco Montedoro e Salvatore Basso,
Ricorrenti contro
in persona del rappresentante legale pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Giovanna Carlucci,
Resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 2.4.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 4.4.2022 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato i seguenti decreti di rilascio alloggio emessi da il decreto CP_1 Parte_1
rilascio rep. n. 24/2021 notificato il 08/03/2022; il decreto rilascio rep. n. Parte_2
31/2021 notificato il 08/03/2022; il decreto rilascio rep. n. 18/2021 Parte_3
notificato il 08/03/2022; il decreto rilascio rep. n. 15/2021 notificato il Parte_4
08/03/2022; il decreto rilascio rep. n. 12/2021 notificato il Parte_5
08/03/2022; il decreto rilascio rep. n. 46/2022 notificato il Parte_6
Pag. 1 a 11 16/03/2022; il decreto rilascio rep. n. 20/2021 notificato il 08/03/2022; Parte_7
il decreto rilascio rep. n. 17/2021 notificato il 08/03/2022; il Parte_8 Parte_9
decreto rilascio rep. n. 27/2021 notificato il 08/03/2022.
I ricorrenti hanno chiesto - previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei decreti opposti
- anche tramite pronuncia incidentale che dichiari la illegittimità e contraddittorietà del contegno della P.A. resistente nel procedimento amministrativo avente ad oggetto il programma di alienazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti medesimi a mantenere il godimento degli immobili occupati e loro assegnati e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nulli, privi di efficacia e comunque di effetti i decreti di rilascio degli alloggi di edilizia sovvenzionata impugnati.
A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che:
- essi, appartenenti alle varie forze dell'ordine in servizio a Bari (ossia dipendenti ministeriali) sono tutti assegnatari e conduttori di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata gestiti dall' , siti in Bari alla Via Partipilo 22, 24 e alla Controparte_1
Via Pappacena nn. 30-32, realizzati e concessi in locazione secondo la disciplina dell'art. 18 DL 152/1991, conv. in L 203/1991 recante disposizioni per un programma straordinario di edilizia residenziale finalizzato, appunto, a concedere in locazione o in godimento gli alloggi ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato per la lotta alla criminalità organizzata;
- tutti i ricorrenti sono attualmente in stato di quiescenza ma ancora nel godimento degli alloggi loro assegnati;
- gli stessi aspiravano ed aspirano all'acquisto degli alloggi concessi loro in locazione usufruendo dei programmi di alienazione di volta in volta adottati dalla Regione e proposti dall' in virtù di norme speciali emanate per la dismissione Controparte_1 del patrimonio immobiliare pubblico;
infatti l'art. 3 comma 1 ter DL 28/03/2014 n. 47, conv in L 23/05/2014 n. 80 dispone che: “gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'art. 18 Dl 13/05/1991 n. 152, convertito con modifiche dalla L 203/1991, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari, prima del periodo indicato nel punto 5 della Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1992, e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso in cui l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione”; sulla scorta di tale contesto normativo i ricorrenti indirizzavano all' CP_1
alla Regione Puglia e al Ministero delle Infrastrutture Economiche, varie note contenenti
Pag. 2 a 11 proposte di acquisto senza ricevere alcun positivo riscontro;
l'Arca infatti rispondendo solo ad alcuni assegnatari nel 2016 motivava che: “l'immobile di cui all'oggetto è di recente costruzione e non inserito in nessun piano di vendita approvato, e in virtù di quanto dispone l'art. 3 co 1 ter L 80/2015 si comunica che la richiesta non può essere accolta” (v. nota Arca a del 25/1/2016); Parte_3
- pertanto, allo stato, non è dato sapere quale sia ma soprattutto se vi sia un programma di alienazione degli immobili interessati da parte dell' Controparte_2
della Regione Puglia;
a tal proposito è opportuno sottolineare che l'art. 23 della
[...]
L. Regione Puglia del 01/08/2020 n. 26 rubricato “Programma di alienazione degli immobili del patrimonio regionale assegnati alle forze dell'ordine” ha previsto che: “1.
Le Agenzie regionali per la casa e l'abitare (Arca) della Regione Puglia avviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di alienazione, ai sensi del decreto del ministero delle Infrastrutture 24/02/2015 (Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) e dell'art. 3 co. 1 lettera a) della legge 23/05/2014 n. 80 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
28/05/2014 n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015), degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell'art. 18 del DL
13/05/1991 n. 152, convertito dalla L. 203/1991 in attuazione dell'art. 13 co. 1 ter del decreto legge 47/2014. 2. Il programma di alienazione, previa acquisizione della disponibilità degli aventi diritto, dovrà applicare ai beneficiari le condizioni riconosciute e i valori immobiliari definiti dalla disciplina statale e regionale per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;
- orbene la Prefettura nel corso dell'anno 2020 con specifiche note indirizzate ai CP_3
ricorrenti, tutti nelle more collocati a riposo, comunicava loro la revoca dalla decadenza dal ridetto diritto di assegnazione, salvo il periodo di tolleranza di tre anni giusta quanto prevede l'art. 3 c. 1 bis DL 28/03/2014 n. 47, convertito nella Legge n. n. 80/2014, il quale così dispone “nel caso di pensionamento dell'assegnatario i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodi di ulteriori tre anni dalla cessazione dell'incarico”; sta di fatto che tutti gli odierni esponenti, come si ricava dalle note prefettizie succitate, che richiamano la data del loro collocamento a riposo, al momento della entrata in vigore della Legge Regionale n. 26/2020, che imponeva allo AC (oggi di adottare entro 60 giorni (quindi entro ottobre 2020) un programma di alienazione CP_1 degli immobili di edilizia sovvenzionate assegnati alle forze dell'ordine, abitavano e
Pag. 3 a 11 godevano legittimamente dell'immobile loro assegnato e se la amministrazione avesse diligentemente rispettato il termine assegnato dalla legge per la redazione del programma liquidatorio avrebbero potuto utilmente esercitare il loro legittimo diritto di prelazione ex art. 3 comma 1 ter DL 28/03/2014 n. 47, conv. in L 23/05/2014 n. 80, anziché vedersi notificare la richiamata decadenza dall'assegnazione;
- successivamente l' ha notificato inopinatamente ai ricorrenti il Controparte_1
decreto di rilascio, trascurando peraltro la pendenza di un giudizio al TAR proposto da altri assegnatari avverso il silenzio inadempimento tenuto dalle Amministrazioni circa il programma di alienazione degli alloggi in oggetto, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n.
26/2020;
- l' nel caso de quo ha disatteso il termine di 60 giorni (decorso a far data da ottobre CP_1
2020) per programmare la alienazione del patrimonio immobiliare di Via Partipilo e di
Via Pappacena in Bari, così ledendo irrimediabilmente, e per sua esclusiva responsabilità, il legittimo diritto di prelazione degli odierni ricorrenti all'acquisto dell'alloggio loro assegnato;
inoltre, l' , con contegno illogico e contraddittorio, inviava Controparte_1 di recente ad altri assegnatari, anch'essi collocati in quiescenza da diversi anni, una comunicazione ex art. 23 c. 2 LR Puglia n. 26/2020 con la quale chiedeva loro di esprimere la disponibilità all'acquisto dell'immobile assegnatogli, onde pervenire alla approvazione del programma di alienazione da parte della Regione;
illegittimo è, pertanto, il contegno assunto dall'amministrazione resistente che con grave ritardo sta perfezionando il piano di liquidazione degli immobili di Via Partipilo e Via Pappacena in
Bari ordinando di imperio ad alcuni assegnatari, come gli odierni ricorrenti, di rilasciare l'immobile esecutivamente e ad altri, che si trovano nella medesima condizione soggettiva, di esprimere una volontà all'acquisto all'interno di un approvando programma di alienazione;
la P.A. anche quando agisce in ambito negoziale, come nel caso che ci occupa, deve improntare la propria condotta a criteri di trasparenza, correttezza e buona fede, necessaria a sostenere la pubblica finalità della propria azione che è quella di agevolare e sostenere fasce di popolazione ritenute per legge meritevoli di tutela nel reperimento di alloggi;
e ciò vale anche nei casi di alienazione a titolo definitivo come nella fattispecie;
- i decreti impugnati sono altresì illegittimi perché resi in violazione di quanto dispone l'art. 18 DPR 1035/1972 il quale prevede che “il Presidente dell'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, il rilascio degli immobili di
Pag. 4 a 11 edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti”; di tale termine a difesa non vi è traccia in nessun atto della resistente con la ovvia conseguenza che l'ordine di rilascio che qui si impugna è stato dato illegalmente;
- priva allo stato di positivo riscontro è rimasta la nota pec in data 23/03/2022, inviata dai difensori dei ricorrenti all' e alla Regione Puglia con la quale si Controparte_1
chiedeva, ai sensi degli artt. 2 e 22 L 241/90, di conoscere quale fosse lo stato del procedimento, quali fossero i criteri e le modalità che l'Ente avrebbe seguito nel programma di alienazione degli alloggi delle zone interessate e quali i singoli provvedimenti che predeterminano i criteri cui l'amministrazione si deve attenere ai sensi dell'art. 12 L. 241/90.
Con decreto depositato l'1.5.2022 è stata disposta inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto ed è stata fissata l'udienza del
23.11.2022.
si è costituita l'11.11.2022, instando per la revoca della Controparte_1 sospensione dell'efficacia del provvedimento e per il rigetto dell'opposizione, evidenziando l'infondatezza della stessa opposizione sul presupposto della intervenuta decadenza dalla assegnazione a seguito della cessazione dell'incarico di servizio ed aggiungendo che, alla entrata in vigore della L. Regione Puglia n. 26/2020, gli opponenti erano già in quiescenza e, pertanto, non detenevano i requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione.
Con ordinanza depositata il 3.5.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data, è stata revocata la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti opposti e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 2.4.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato l'11.3.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra il ricorrente e la resistente, avendo il primo rilasciato Parte_7
l'alloggio il 27.2.2024, giusta documentazione depositata con le note scritte depositate l'1.4.2025, fermo restando che la regolazione delle spese processuali avverrà secondo il principio della soccombenza virtuale.
Scendendo al merito, va osservato quanto segue.
La pretesa fatta valere dai ricorrenti - tutti in stato di quiescenza al momento
Pag. 5 a 11 dell'adozione dei provvedimenti prefettizi di decadenza e revoca dell'assegnazione e dei conseguenti provvedimenti di rilascio emessi da ed odiernamente impugnati CP_1
( è in quiescenza per raggiunti limiti di età già a decorrere dal 26/06/2018; Parte_1
dalla data del 29/01/2019; dalla data del 27/11/2017; Parte_2 Parte_3
dalla data del 22/05/2018; dalla data del 01/03/2016; Parte_4 Parte_5
dalla data del 01/09/2018; dalla data del Parte_6 Parte_7
01/02/2018; dalla data del 12/03/2018 e dalla data del Parte_8 Parte_9
01/09/2018) - circa il diritto all'acquisto dell'alloggio contrasta sia con il disposto di cui all'art. 3 c. 1 bis D.L. n. 47/2014 conv. in L. n. 80/2014 (secondo cui gli alloggi concessi ai sensi dell'articolo 18 D.L. n. 152/1991 conv. in L. n. 203/1991 e ss.mm.ii, nel caso di pensionamento dell'assegnatario, rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico o, in caso di decesso dell'assegnatario, rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di ulteriori tre anni a partire dal decesso dell'assegnatario) per il superamento del termine di legge circa il periodo di assegnazione sia con la normativa di riferimento, che prevede la possibilità in capo alla P.A. circa l'alienazione dell'alloggio in capo all'originario assegnatario, purché in servizio.
La presente fattispecie trova fondamento normativo nell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l.
203/1991, che, nell'ottica di favorire la mobilità del personale, istituisce un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, con concessione in locazione o in godimento di alloggi ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, quando strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata. Invero, risulta che gli opponenti abbiano lavorato come dipendenti ministeriali fino al pensionamento: Pt_1
è in quiescenza per raggiunti limiti di età già a decorrere dal 26/06/2018;
[...] [...]
dalla data del 29/01/2019; dalla data del 27/11/2017; Parte_2 Parte_3 Pt_4
dalla data del 22/05/2018; dalla data del 01/03/2016;
[...] Parte_5
dalla data del 01/09/2018; dalla data del Parte_6 Parte_7
01/02/2018; dalla data del 12/03/2018 e dalla data del Parte_8 Parte_9
01/09/2018.
Il c. 2 dello stesso art. 18 cit. demanda al C.I.P.E. di deliberare le modalità di affidamento degli alloggi di cui al c. 1: sicché con delibera n. 98 del 20.12.1991, il C.I.P.E. ha attribuito al Prefetto la competenza in materia.
I ricorrenti, nelle qualità di dipendenti delle amministrazioni dello Stato per la lotta alla criminalità organizzata, divenivano assegnatari degli immobili oggetto di causa e, a
Pag. 6 a 11 seguito del pensionamento, con decreti prefettizi sono state decretate la revoca e la decadenza “dal diritto di assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata”, con conseguente adozione da parte dell' (previo inoltro di diffida alla Controparte_1
riconsegna) dei decreti di rilascio odiernamente impugnati.
La delibera n. 98 cit. ha individuato, conformemente alla ratio sottostante al d.l. 152/1991, quale causa di decadenza dall'assegnazione, la cessazione dell'incarico di servizio;
l'art. 3 c. 1 bis d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014 ha, a sua volta, previsto: “Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico”.
A seguito, quindi, delle note con cui l'amministrazione di appartenenza comunicava alla
Prefettura di Bari il collocamento in quiescenza dei ricorrenti (note richiamate nel provvedimento prefettizio di revoca e decadenza dall'assegnazione), il Prefetto ha adottato il relativo decreto di revoca e decadenza sulla scorta delle previsioni richiamate
(cfr. provvedimenti in atti). D'altra parte, ciascun decreto di rilascio è stato adottato ai sensi dell'art. 20 l. Regione Puglia 10/2014, in base al quale: “L'ente gestore degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati […] senza titolo
[…]”, sicché alla data di sottoscrizione di ciascun decreto, gli immobili in questione risultavano, ormai, occupati illegittimamente.
Il provvedimento prefettizio, peraltro, non è stato fatto oggetto di impugnativa nei termini di legge ed il decreto di rilascio emesso dall'Arca costituisce atto consequenziale e vincolato.
Orbene, il già citato d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014, nella parte in cui incentiva il processo di dismissione di beni pubblici, prevedendo: “gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991 possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari”, soggiunge, subito dopo (cfr. art. 3
c. 1 ter), che detto trasferimento in proprietà agli assegnatari possa avvenire “prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del C.I.P.E. del 20.12.1991 […]”.
Il dato appena citato esclude che i ricorrenti abbiano maturato un diritto di prelazione all'acquisto dell'immobile locato: invero, il richiamo al punto 5 della deliberazione del
C.I.P.E. evoca il termine finale dell'assegnazione, per cui “l'assegnazione decade automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio che ha determinato
l'assegnazione medesima.” Ne consegue che, alla data del 23.2.2022, allorquando l'Arca avviava il programma di alienazione degli alloggi assegnati alle forze dell'ordine, i ricorrenti non potessero ritenersi assegnatari dell'immobile, ormai illegittimamente
Pag. 7 a 11 occupati, giusto provvedimento prefettizio di revoca e decadenza, mai impugnato. Essi, pertanto, non ricevevano alcun invito all'acquisto. Deve, altresì, escludersi che l'avvio del programma di alienazione possa configurare un ritardo imputabile dell'ente gestore, come lamentato dai ricorrenti, secondo cui, ove si fosse attivata tempestivamente CP_1
attivata per il programma di alienazione immobiliare, i ricorrenti medesimi avrebbero potuto acquistare gli immobili rispettivamente loro assegnati allorquando erano in servizio.
Infatti, soltanto con L.R. n. 26/2020 (art. 23) le Arca venivano investite dell'avvio del programma di alienazione, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del
24.02.2015 e del d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014, degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell'art. 18 d.l.
152/1991 conv. l. 203/1991. Né è destinata a trovare applicazione la sopravvenienza normativa di cui alla l. Regione Puglia 13/2024, il cui art. 1 dispone: “Al c. 1 dell'art. 23
l.r. 26/2020, dopo le parole 'appartenenti alle forze dell'ordine' sono inserite le seguenti
'anche cessati dal servizio'”. Trattasi di disposizione legislativa non retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi, con la conseguenza che non può essere invocata a fondamento della pretesa azionata in questa sede.
Inoltre, con sentenza n. 790 del 2024 il TAR Puglia ha chiarito che il procedimento di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata realizzati in base all'art. 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito con legge 203 del 1991, è connotato dall'esercizio di poteri pubblicistici da parte dell'Ente proprietario degli immobili. La stessa verifica concreta dei requisiti di permanenza dei ricorrenti nel sistema dell'edilizia residenziale pubblica costituisce attività caratterizzata dalla spendita di poteri discrezionali da parte della P.A. a fronte dei quali la situazione soggettiva configurabile in capo al destinatario dell'azione è di interesse legittimo. Il Tribunale amministrativo regionale ha, inoltre, esplicitato che il possesso della qualifica di assegnatario dell'immobile è strettamente correlato all'esercizio della particolare funzione pubblica in vista della quale i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato godono di un regime alloggiativo agevolato, specialmente ove si tratti di appartenenti alle forze dell'ordine impegnati in attività di contrasto al crimine organizzato, trasferiti per esigenze di servizio dai comandi di appartenenza. È in questa chiave di lettura che l'art. 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell' attività amministrativa”, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203, stabilisce: “Per favorire la mobilità del personale è
Pag. 8 a 11 avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio…”. Ne deriva che la stessa qualifica di assegnatario dell'immobile cessa irrimediabilmente a partire dal collocamento del dipendente in quiescenza. La possibilità di fruire degli alloggi per il triennio successivo al collocamento in congedo non comporta affatto il permanere della qualifica di assegnatario degli immobili e di spendere detta qualifica ai fini dell'acquisto degli speciali alloggi di edilizia sovvenzionata. La norma di cui all'art. 3, comma 1 bis, del decreto legge n. 47 del 2014, nella parte in cui stabilisce che “…Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico”, è dettata esclusivamente dall'esigenza di consentire al dipendente non più in servizio attivo di disporre di un congruo tempo per procurarsi una diversa sistemazione alloggiativa. La richiamata pronuncia, unitamente alla successiva resa dal TAR n. 935/2024, si è espressa sulla posizione dell' in relazione alle CP_1 CP_1
politiche di dismissione delle unità immobiliari previste dalla normativa regionale [“È vero che la predisposizione del piano di alienazione degli alloggi deve essere avviata dall' resistente ma, da un lato, il termine di sessanta giorni previsto per avviare il CP_2
programma di alienazione va considerato ordinatorio non essendovi elementi per ritenerne la natura perentoria;
dall'altro, il procedimento non culmina obbligatoriamente in concreti atti di vendita ben potendo l'Agenzia proprietaria degli alloggi dare rilievo a circostanze ostative da tenere in debita considerazione, come nel caso della esigenza superiore di disporre di un congruo numero di unità abitative da concedere in locazione in rapporto alle segnalazioni degli uffici competenti. La stessa disposizione di cui all'art. 3, comma 1-ter, del D.L. 47/2014 prevede: “Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'arti-colo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari (…) il che implica, con tutta evidenza, la mera facoltà dell'ente proprietario di procedere alla vendita. Né può darsi rilievo all'affidamento dei ricorrenti, ben consapevoli della possibilità di usufruire dell'alloggio di servizio fino al permanere in servizio attivo”]. Il Tribunale amministrativo ha, altresì, avuto modo di precisare “(…) La natura ordinatoria del termine di avvio della procedura di alienazione impedisce di configurare profili di responsabilità dell' per ritardata CP_2
attività amministrativamente rilevante”.
Pag. 9 a 11 Infine, non sussiste l'illegittimità del provvedimento di rilascio relativamente al profilo della mancata assegnazione di termine a difesa da parte di posto che secondo la CP_1
giurisprudenza di legittimità tale ordine di rilascio si configura come atto di autotutela della proprietà pubblica o, più in generale, come atto di gestione di patrimonio immobiliare dell'ente, sicché il relativo procedimento, che non va definito come procedura amministrativa vera e propria, si risolve nel compimento di una attività dell'ente pubblico volta ad una più sollecita liberazione dell'alloggio, non obbligatoria ma facoltativa, di modo che il rispetto delle regole poste per il compimento di tale attività dal secondo comma dell'art. 18 (diffida di rilascio entro quindici giorni, con fissazione dello stesso termine per l'eventuale presentazione di deduzioni scritte e documenti) non può ritenersi condizione di legittimità del provvedimento di rilascio dell'alloggio occupato senza titolo (cfr. Cass. n. 16608/2022).
Da quanto indicato consegue l'infondatezza del ricorso.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza dei ricorrenti ex art. 91 c.p.c. in solido tra loro e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 4 ex art. 5 c. 6, in considerazione del valore indeterminabile della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della bassa complessità delle questioni affrontate e della ridotta attività difensiva;
con esclusione dell'aumento ex art. 4 c. 2 ultima parte, posto che la presenza di causa di diversi ricorrenti si è comunque risolta nell'esame della medesima questione giuridica).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti tra il ricorrente e Parte_7
Controparte_1
- rigetta le opposizioni avanzate dai restanti ricorrenti;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di liquidate in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Bari, 2.4.2025
Pag. 10 a 11 Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 11 a 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3773/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto di rilascio alloggio”, promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
con il patrocinio degli Avv.ti Marco Montedoro e Salvatore Basso,
Ricorrenti contro
in persona del rappresentante legale pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Giovanna Carlucci,
Resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 2.4.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 4.4.2022 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato i seguenti decreti di rilascio alloggio emessi da il decreto CP_1 Parte_1
rilascio rep. n. 24/2021 notificato il 08/03/2022; il decreto rilascio rep. n. Parte_2
31/2021 notificato il 08/03/2022; il decreto rilascio rep. n. 18/2021 Parte_3
notificato il 08/03/2022; il decreto rilascio rep. n. 15/2021 notificato il Parte_4
08/03/2022; il decreto rilascio rep. n. 12/2021 notificato il Parte_5
08/03/2022; il decreto rilascio rep. n. 46/2022 notificato il Parte_6
Pag. 1 a 11 16/03/2022; il decreto rilascio rep. n. 20/2021 notificato il 08/03/2022; Parte_7
il decreto rilascio rep. n. 17/2021 notificato il 08/03/2022; il Parte_8 Parte_9
decreto rilascio rep. n. 27/2021 notificato il 08/03/2022.
I ricorrenti hanno chiesto - previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei decreti opposti
- anche tramite pronuncia incidentale che dichiari la illegittimità e contraddittorietà del contegno della P.A. resistente nel procedimento amministrativo avente ad oggetto il programma di alienazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti medesimi a mantenere il godimento degli immobili occupati e loro assegnati e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nulli, privi di efficacia e comunque di effetti i decreti di rilascio degli alloggi di edilizia sovvenzionata impugnati.
A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che:
- essi, appartenenti alle varie forze dell'ordine in servizio a Bari (ossia dipendenti ministeriali) sono tutti assegnatari e conduttori di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata gestiti dall' , siti in Bari alla Via Partipilo 22, 24 e alla Controparte_1
Via Pappacena nn. 30-32, realizzati e concessi in locazione secondo la disciplina dell'art. 18 DL 152/1991, conv. in L 203/1991 recante disposizioni per un programma straordinario di edilizia residenziale finalizzato, appunto, a concedere in locazione o in godimento gli alloggi ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato per la lotta alla criminalità organizzata;
- tutti i ricorrenti sono attualmente in stato di quiescenza ma ancora nel godimento degli alloggi loro assegnati;
- gli stessi aspiravano ed aspirano all'acquisto degli alloggi concessi loro in locazione usufruendo dei programmi di alienazione di volta in volta adottati dalla Regione e proposti dall' in virtù di norme speciali emanate per la dismissione Controparte_1 del patrimonio immobiliare pubblico;
infatti l'art. 3 comma 1 ter DL 28/03/2014 n. 47, conv in L 23/05/2014 n. 80 dispone che: “gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'art. 18 Dl 13/05/1991 n. 152, convertito con modifiche dalla L 203/1991, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari, prima del periodo indicato nel punto 5 della Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1992, e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso in cui l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione”; sulla scorta di tale contesto normativo i ricorrenti indirizzavano all' CP_1
alla Regione Puglia e al Ministero delle Infrastrutture Economiche, varie note contenenti
Pag. 2 a 11 proposte di acquisto senza ricevere alcun positivo riscontro;
l'Arca infatti rispondendo solo ad alcuni assegnatari nel 2016 motivava che: “l'immobile di cui all'oggetto è di recente costruzione e non inserito in nessun piano di vendita approvato, e in virtù di quanto dispone l'art. 3 co 1 ter L 80/2015 si comunica che la richiesta non può essere accolta” (v. nota Arca a del 25/1/2016); Parte_3
- pertanto, allo stato, non è dato sapere quale sia ma soprattutto se vi sia un programma di alienazione degli immobili interessati da parte dell' Controparte_2
della Regione Puglia;
a tal proposito è opportuno sottolineare che l'art. 23 della
[...]
L. Regione Puglia del 01/08/2020 n. 26 rubricato “Programma di alienazione degli immobili del patrimonio regionale assegnati alle forze dell'ordine” ha previsto che: “1.
Le Agenzie regionali per la casa e l'abitare (Arca) della Regione Puglia avviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di alienazione, ai sensi del decreto del ministero delle Infrastrutture 24/02/2015 (Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) e dell'art. 3 co. 1 lettera a) della legge 23/05/2014 n. 80 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
28/05/2014 n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015), degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell'art. 18 del DL
13/05/1991 n. 152, convertito dalla L. 203/1991 in attuazione dell'art. 13 co. 1 ter del decreto legge 47/2014. 2. Il programma di alienazione, previa acquisizione della disponibilità degli aventi diritto, dovrà applicare ai beneficiari le condizioni riconosciute e i valori immobiliari definiti dalla disciplina statale e regionale per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;
- orbene la Prefettura nel corso dell'anno 2020 con specifiche note indirizzate ai CP_3
ricorrenti, tutti nelle more collocati a riposo, comunicava loro la revoca dalla decadenza dal ridetto diritto di assegnazione, salvo il periodo di tolleranza di tre anni giusta quanto prevede l'art. 3 c. 1 bis DL 28/03/2014 n. 47, convertito nella Legge n. n. 80/2014, il quale così dispone “nel caso di pensionamento dell'assegnatario i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodi di ulteriori tre anni dalla cessazione dell'incarico”; sta di fatto che tutti gli odierni esponenti, come si ricava dalle note prefettizie succitate, che richiamano la data del loro collocamento a riposo, al momento della entrata in vigore della Legge Regionale n. 26/2020, che imponeva allo AC (oggi di adottare entro 60 giorni (quindi entro ottobre 2020) un programma di alienazione CP_1 degli immobili di edilizia sovvenzionate assegnati alle forze dell'ordine, abitavano e
Pag. 3 a 11 godevano legittimamente dell'immobile loro assegnato e se la amministrazione avesse diligentemente rispettato il termine assegnato dalla legge per la redazione del programma liquidatorio avrebbero potuto utilmente esercitare il loro legittimo diritto di prelazione ex art. 3 comma 1 ter DL 28/03/2014 n. 47, conv. in L 23/05/2014 n. 80, anziché vedersi notificare la richiamata decadenza dall'assegnazione;
- successivamente l' ha notificato inopinatamente ai ricorrenti il Controparte_1
decreto di rilascio, trascurando peraltro la pendenza di un giudizio al TAR proposto da altri assegnatari avverso il silenzio inadempimento tenuto dalle Amministrazioni circa il programma di alienazione degli alloggi in oggetto, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n.
26/2020;
- l' nel caso de quo ha disatteso il termine di 60 giorni (decorso a far data da ottobre CP_1
2020) per programmare la alienazione del patrimonio immobiliare di Via Partipilo e di
Via Pappacena in Bari, così ledendo irrimediabilmente, e per sua esclusiva responsabilità, il legittimo diritto di prelazione degli odierni ricorrenti all'acquisto dell'alloggio loro assegnato;
inoltre, l' , con contegno illogico e contraddittorio, inviava Controparte_1 di recente ad altri assegnatari, anch'essi collocati in quiescenza da diversi anni, una comunicazione ex art. 23 c. 2 LR Puglia n. 26/2020 con la quale chiedeva loro di esprimere la disponibilità all'acquisto dell'immobile assegnatogli, onde pervenire alla approvazione del programma di alienazione da parte della Regione;
illegittimo è, pertanto, il contegno assunto dall'amministrazione resistente che con grave ritardo sta perfezionando il piano di liquidazione degli immobili di Via Partipilo e Via Pappacena in
Bari ordinando di imperio ad alcuni assegnatari, come gli odierni ricorrenti, di rilasciare l'immobile esecutivamente e ad altri, che si trovano nella medesima condizione soggettiva, di esprimere una volontà all'acquisto all'interno di un approvando programma di alienazione;
la P.A. anche quando agisce in ambito negoziale, come nel caso che ci occupa, deve improntare la propria condotta a criteri di trasparenza, correttezza e buona fede, necessaria a sostenere la pubblica finalità della propria azione che è quella di agevolare e sostenere fasce di popolazione ritenute per legge meritevoli di tutela nel reperimento di alloggi;
e ciò vale anche nei casi di alienazione a titolo definitivo come nella fattispecie;
- i decreti impugnati sono altresì illegittimi perché resi in violazione di quanto dispone l'art. 18 DPR 1035/1972 il quale prevede che “il Presidente dell'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, il rilascio degli immobili di
Pag. 4 a 11 edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti”; di tale termine a difesa non vi è traccia in nessun atto della resistente con la ovvia conseguenza che l'ordine di rilascio che qui si impugna è stato dato illegalmente;
- priva allo stato di positivo riscontro è rimasta la nota pec in data 23/03/2022, inviata dai difensori dei ricorrenti all' e alla Regione Puglia con la quale si Controparte_1
chiedeva, ai sensi degli artt. 2 e 22 L 241/90, di conoscere quale fosse lo stato del procedimento, quali fossero i criteri e le modalità che l'Ente avrebbe seguito nel programma di alienazione degli alloggi delle zone interessate e quali i singoli provvedimenti che predeterminano i criteri cui l'amministrazione si deve attenere ai sensi dell'art. 12 L. 241/90.
Con decreto depositato l'1.5.2022 è stata disposta inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto ed è stata fissata l'udienza del
23.11.2022.
si è costituita l'11.11.2022, instando per la revoca della Controparte_1 sospensione dell'efficacia del provvedimento e per il rigetto dell'opposizione, evidenziando l'infondatezza della stessa opposizione sul presupposto della intervenuta decadenza dalla assegnazione a seguito della cessazione dell'incarico di servizio ed aggiungendo che, alla entrata in vigore della L. Regione Puglia n. 26/2020, gli opponenti erano già in quiescenza e, pertanto, non detenevano i requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione.
Con ordinanza depositata il 3.5.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data, è stata revocata la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti opposti e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 2.4.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato l'11.3.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra il ricorrente e la resistente, avendo il primo rilasciato Parte_7
l'alloggio il 27.2.2024, giusta documentazione depositata con le note scritte depositate l'1.4.2025, fermo restando che la regolazione delle spese processuali avverrà secondo il principio della soccombenza virtuale.
Scendendo al merito, va osservato quanto segue.
La pretesa fatta valere dai ricorrenti - tutti in stato di quiescenza al momento
Pag. 5 a 11 dell'adozione dei provvedimenti prefettizi di decadenza e revoca dell'assegnazione e dei conseguenti provvedimenti di rilascio emessi da ed odiernamente impugnati CP_1
( è in quiescenza per raggiunti limiti di età già a decorrere dal 26/06/2018; Parte_1
dalla data del 29/01/2019; dalla data del 27/11/2017; Parte_2 Parte_3
dalla data del 22/05/2018; dalla data del 01/03/2016; Parte_4 Parte_5
dalla data del 01/09/2018; dalla data del Parte_6 Parte_7
01/02/2018; dalla data del 12/03/2018 e dalla data del Parte_8 Parte_9
01/09/2018) - circa il diritto all'acquisto dell'alloggio contrasta sia con il disposto di cui all'art. 3 c. 1 bis D.L. n. 47/2014 conv. in L. n. 80/2014 (secondo cui gli alloggi concessi ai sensi dell'articolo 18 D.L. n. 152/1991 conv. in L. n. 203/1991 e ss.mm.ii, nel caso di pensionamento dell'assegnatario, rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico o, in caso di decesso dell'assegnatario, rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di ulteriori tre anni a partire dal decesso dell'assegnatario) per il superamento del termine di legge circa il periodo di assegnazione sia con la normativa di riferimento, che prevede la possibilità in capo alla P.A. circa l'alienazione dell'alloggio in capo all'originario assegnatario, purché in servizio.
La presente fattispecie trova fondamento normativo nell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l.
203/1991, che, nell'ottica di favorire la mobilità del personale, istituisce un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, con concessione in locazione o in godimento di alloggi ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, quando strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata. Invero, risulta che gli opponenti abbiano lavorato come dipendenti ministeriali fino al pensionamento: Pt_1
è in quiescenza per raggiunti limiti di età già a decorrere dal 26/06/2018;
[...] [...]
dalla data del 29/01/2019; dalla data del 27/11/2017; Parte_2 Parte_3 Pt_4
dalla data del 22/05/2018; dalla data del 01/03/2016;
[...] Parte_5
dalla data del 01/09/2018; dalla data del Parte_6 Parte_7
01/02/2018; dalla data del 12/03/2018 e dalla data del Parte_8 Parte_9
01/09/2018.
Il c. 2 dello stesso art. 18 cit. demanda al C.I.P.E. di deliberare le modalità di affidamento degli alloggi di cui al c. 1: sicché con delibera n. 98 del 20.12.1991, il C.I.P.E. ha attribuito al Prefetto la competenza in materia.
I ricorrenti, nelle qualità di dipendenti delle amministrazioni dello Stato per la lotta alla criminalità organizzata, divenivano assegnatari degli immobili oggetto di causa e, a
Pag. 6 a 11 seguito del pensionamento, con decreti prefettizi sono state decretate la revoca e la decadenza “dal diritto di assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata”, con conseguente adozione da parte dell' (previo inoltro di diffida alla Controparte_1
riconsegna) dei decreti di rilascio odiernamente impugnati.
La delibera n. 98 cit. ha individuato, conformemente alla ratio sottostante al d.l. 152/1991, quale causa di decadenza dall'assegnazione, la cessazione dell'incarico di servizio;
l'art. 3 c. 1 bis d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014 ha, a sua volta, previsto: “Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico”.
A seguito, quindi, delle note con cui l'amministrazione di appartenenza comunicava alla
Prefettura di Bari il collocamento in quiescenza dei ricorrenti (note richiamate nel provvedimento prefettizio di revoca e decadenza dall'assegnazione), il Prefetto ha adottato il relativo decreto di revoca e decadenza sulla scorta delle previsioni richiamate
(cfr. provvedimenti in atti). D'altra parte, ciascun decreto di rilascio è stato adottato ai sensi dell'art. 20 l. Regione Puglia 10/2014, in base al quale: “L'ente gestore degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati […] senza titolo
[…]”, sicché alla data di sottoscrizione di ciascun decreto, gli immobili in questione risultavano, ormai, occupati illegittimamente.
Il provvedimento prefettizio, peraltro, non è stato fatto oggetto di impugnativa nei termini di legge ed il decreto di rilascio emesso dall'Arca costituisce atto consequenziale e vincolato.
Orbene, il già citato d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014, nella parte in cui incentiva il processo di dismissione di beni pubblici, prevedendo: “gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991 possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari”, soggiunge, subito dopo (cfr. art. 3
c. 1 ter), che detto trasferimento in proprietà agli assegnatari possa avvenire “prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del C.I.P.E. del 20.12.1991 […]”.
Il dato appena citato esclude che i ricorrenti abbiano maturato un diritto di prelazione all'acquisto dell'immobile locato: invero, il richiamo al punto 5 della deliberazione del
C.I.P.E. evoca il termine finale dell'assegnazione, per cui “l'assegnazione decade automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio che ha determinato
l'assegnazione medesima.” Ne consegue che, alla data del 23.2.2022, allorquando l'Arca avviava il programma di alienazione degli alloggi assegnati alle forze dell'ordine, i ricorrenti non potessero ritenersi assegnatari dell'immobile, ormai illegittimamente
Pag. 7 a 11 occupati, giusto provvedimento prefettizio di revoca e decadenza, mai impugnato. Essi, pertanto, non ricevevano alcun invito all'acquisto. Deve, altresì, escludersi che l'avvio del programma di alienazione possa configurare un ritardo imputabile dell'ente gestore, come lamentato dai ricorrenti, secondo cui, ove si fosse attivata tempestivamente CP_1
attivata per il programma di alienazione immobiliare, i ricorrenti medesimi avrebbero potuto acquistare gli immobili rispettivamente loro assegnati allorquando erano in servizio.
Infatti, soltanto con L.R. n. 26/2020 (art. 23) le Arca venivano investite dell'avvio del programma di alienazione, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del
24.02.2015 e del d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014, degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell'art. 18 d.l.
152/1991 conv. l. 203/1991. Né è destinata a trovare applicazione la sopravvenienza normativa di cui alla l. Regione Puglia 13/2024, il cui art. 1 dispone: “Al c. 1 dell'art. 23
l.r. 26/2020, dopo le parole 'appartenenti alle forze dell'ordine' sono inserite le seguenti
'anche cessati dal servizio'”. Trattasi di disposizione legislativa non retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi, con la conseguenza che non può essere invocata a fondamento della pretesa azionata in questa sede.
Inoltre, con sentenza n. 790 del 2024 il TAR Puglia ha chiarito che il procedimento di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata realizzati in base all'art. 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito con legge 203 del 1991, è connotato dall'esercizio di poteri pubblicistici da parte dell'Ente proprietario degli immobili. La stessa verifica concreta dei requisiti di permanenza dei ricorrenti nel sistema dell'edilizia residenziale pubblica costituisce attività caratterizzata dalla spendita di poteri discrezionali da parte della P.A. a fronte dei quali la situazione soggettiva configurabile in capo al destinatario dell'azione è di interesse legittimo. Il Tribunale amministrativo regionale ha, inoltre, esplicitato che il possesso della qualifica di assegnatario dell'immobile è strettamente correlato all'esercizio della particolare funzione pubblica in vista della quale i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato godono di un regime alloggiativo agevolato, specialmente ove si tratti di appartenenti alle forze dell'ordine impegnati in attività di contrasto al crimine organizzato, trasferiti per esigenze di servizio dai comandi di appartenenza. È in questa chiave di lettura che l'art. 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell' attività amministrativa”, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203, stabilisce: “Per favorire la mobilità del personale è
Pag. 8 a 11 avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio…”. Ne deriva che la stessa qualifica di assegnatario dell'immobile cessa irrimediabilmente a partire dal collocamento del dipendente in quiescenza. La possibilità di fruire degli alloggi per il triennio successivo al collocamento in congedo non comporta affatto il permanere della qualifica di assegnatario degli immobili e di spendere detta qualifica ai fini dell'acquisto degli speciali alloggi di edilizia sovvenzionata. La norma di cui all'art. 3, comma 1 bis, del decreto legge n. 47 del 2014, nella parte in cui stabilisce che “…Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico”, è dettata esclusivamente dall'esigenza di consentire al dipendente non più in servizio attivo di disporre di un congruo tempo per procurarsi una diversa sistemazione alloggiativa. La richiamata pronuncia, unitamente alla successiva resa dal TAR n. 935/2024, si è espressa sulla posizione dell' in relazione alle CP_1 CP_1
politiche di dismissione delle unità immobiliari previste dalla normativa regionale [“È vero che la predisposizione del piano di alienazione degli alloggi deve essere avviata dall' resistente ma, da un lato, il termine di sessanta giorni previsto per avviare il CP_2
programma di alienazione va considerato ordinatorio non essendovi elementi per ritenerne la natura perentoria;
dall'altro, il procedimento non culmina obbligatoriamente in concreti atti di vendita ben potendo l'Agenzia proprietaria degli alloggi dare rilievo a circostanze ostative da tenere in debita considerazione, come nel caso della esigenza superiore di disporre di un congruo numero di unità abitative da concedere in locazione in rapporto alle segnalazioni degli uffici competenti. La stessa disposizione di cui all'art. 3, comma 1-ter, del D.L. 47/2014 prevede: “Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'arti-colo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari (…) il che implica, con tutta evidenza, la mera facoltà dell'ente proprietario di procedere alla vendita. Né può darsi rilievo all'affidamento dei ricorrenti, ben consapevoli della possibilità di usufruire dell'alloggio di servizio fino al permanere in servizio attivo”]. Il Tribunale amministrativo ha, altresì, avuto modo di precisare “(…) La natura ordinatoria del termine di avvio della procedura di alienazione impedisce di configurare profili di responsabilità dell' per ritardata CP_2
attività amministrativamente rilevante”.
Pag. 9 a 11 Infine, non sussiste l'illegittimità del provvedimento di rilascio relativamente al profilo della mancata assegnazione di termine a difesa da parte di posto che secondo la CP_1
giurisprudenza di legittimità tale ordine di rilascio si configura come atto di autotutela della proprietà pubblica o, più in generale, come atto di gestione di patrimonio immobiliare dell'ente, sicché il relativo procedimento, che non va definito come procedura amministrativa vera e propria, si risolve nel compimento di una attività dell'ente pubblico volta ad una più sollecita liberazione dell'alloggio, non obbligatoria ma facoltativa, di modo che il rispetto delle regole poste per il compimento di tale attività dal secondo comma dell'art. 18 (diffida di rilascio entro quindici giorni, con fissazione dello stesso termine per l'eventuale presentazione di deduzioni scritte e documenti) non può ritenersi condizione di legittimità del provvedimento di rilascio dell'alloggio occupato senza titolo (cfr. Cass. n. 16608/2022).
Da quanto indicato consegue l'infondatezza del ricorso.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza dei ricorrenti ex art. 91 c.p.c. in solido tra loro e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 4 ex art. 5 c. 6, in considerazione del valore indeterminabile della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della bassa complessità delle questioni affrontate e della ridotta attività difensiva;
con esclusione dell'aumento ex art. 4 c. 2 ultima parte, posto che la presenza di causa di diversi ricorrenti si è comunque risolta nell'esame della medesima questione giuridica).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti tra il ricorrente e Parte_7
Controparte_1
- rigetta le opposizioni avanzate dai restanti ricorrenti;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di liquidate in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Bari, 2.4.2025
Pag. 10 a 11 Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 11 a 11