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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/02/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8477/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G. 8477/2022 promossa da: in persona dell'Amministratore Unico sig. , con il patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'avvocato LUCA FEROLDI, elettivamente domiciliata in Brescia (BS), via Guglielmo Oberdan n. 10 presso il suo studio
OPPONENTE contro
con il patrocinio degli avvocati STEFANO FORZANI e FILIPPO RONDANI, CP_1 elettivamente domiciliato in Brescia (BS), via Carlo Cattaneo n. 25 presso lo studio dell'avvocato
Rondani
OPPOSTO
* * *
Discussa all'udienza del giorno 13 febbraio 2025 con richiamo alle
CONCLUSIONI rassegnate nelle note conclusive autorizzate.
Per parte opponente
“Voglia il Tribunale Ordinario di Brescia, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, revocare in ogni sua parte, per i motivi di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 2546/2022 del Tribunale Ordinario di Brescia, reso in data 22.6.2022 e notificato in data 27.6.2022. In ogni caso, spese ed onorari rifusi”.
Per parte opposta
“Contrariis reiectis
pagina 1 di 4 IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO: Dato atto di quanto alle premesse,
- condannarsi l'opponente a pagare al sig. la somma portata nel decreto ingiuntivo opposto, con CP_1 ulteriori interessi e rivalutazione monetaria al saldo e successive spese, complessivamente pari ad €
18.186,46 come accertato nel decreto di assegnazione della procedura esecutiva n.2707/2022
R.G.Es.mob., oltre le tasse di registro, ovvero quell'altra maggior o minor somma che si riterrà dovuta di Giustizia;
- respingersi le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Spese, diritti ed onorari di lite rifusi, oltre accessori di Legge e spese generali.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: Dato atto di quanto sopra e senza inversione dell'onere della prova, ammettersi prove per interrogatorio e per testi sulle prove a contrario e sulle circostanze di cui in narrativa, anteposte le parole "vero che", con riserva di indicare i testi e di migliore capitolazione nelle memorie di cui all'art.183 6° comma c.p.c.”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20 luglio 2022, proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2546/2022 emesso in data 22-23 giugno 2022 dal Tribunale di Brescia, con il quale alla stessa era stato ingiunto di pagare in favore di la CP_1 complessiva somma di € 14.213,05 oltre interessi come da domanda ex art. 5 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.
231 e spese liquidate.
In sede monitoria, la difesa di parte ingiungente esponeva, in particolare, i) che, all'esito del giudizio in cui i sigg. , , e ed avevano convenuto Pt_3 CP_2 Pt_4 Parte_5 Persona_1 [...]
e al fine di ottenere la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi in un Parte_1 CP_1 fabbricato residenziale denominato “Rione”, il Tribunale di Brescia, con sentenza n.1595/2020 del 6 agosto 2020, aveva accolto le domande attoree con conseguente condanna dei convenuti, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 15.000,00 oltre anticipazioni di € 450,00, spese forfettarie, Iva e c.p.a. come per legge;
ii) che la sentenza era passata in giudicato, con apposizione di formula esecutiva in data 6 ottobre 2020; iii) che, nel settembre 2021, i signori e Pt_5 avevano notificato l'atto di precetto unitamente al titolo esecutivo ad entrambi i convenuti;
Per_1 iv) che i creditori avevano, quindi, proceduto al pignoramento immobiliare per l'intera somma dovuta sulle proprietà del Terzi;
v) che, al fine di evitare ulteriori oneri e soprattutto la vendita forzosa degli immobili pignorati, il 20 aprile 2022 il Terzi aveva corrisposto l'intera somma richiesta, aumentata di interessi e spese, per un importo pari a complessivi € 28.426,01; vi) che la procedura esecutiva si era, dunque, estinta con ordine del Giudice di cancellazione della trascrizione;
vii) che il aveva CP_1 chiesto alla coobbligata con mail del 2 maggio 2022, la rifusione del 50% delle somme Parte_1 dallo stesso versate, senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
viii) che alla somma ingiunta dovevano essere aggiunti gli interessi moratori di cui al D.L. 231/02, calcolati dal versamento avvenuto il 20 aprile 2022 sino al saldo, oltre spese legali liquidate.
A sostegno della propria opposizione, contestava la debenza della somma portata dal Parte_1 decreto opposto, eccependo di essere tenuta al pagamento del minor importo di € 11.172,40, pari alla metà delle somme indicate nella sentenza di condanna n. 1595/2020, con esclusione di tutte le spese successivamente maturate nella fase esecutiva. Ciò premesso, l'opponente domandava, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, nel merito, la revoca dello stesso.
pagina 2 di 4 Con comparsa depositata in data 28 ottobre 2022 si costituiva in giudizio l'opposto CP_1 contestando quando ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma dell'opposto decreto. Il rilevava, in particolare, i) che la società debitrice non aveva mai dato CP_1 corso al pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi e spese anticipate dal coobbligato solidale, nonostante i diversi tentativi di trovare soluzioni bonarie;
ii) di aver, quindi, notificato a controparte in data 27 giugno 2022, unitamente al decreto oggetto della presente opposizione, atto di precetto per la complessiva somma di € 15.927,10, comprensiva di capitale dovuto, interessi moratori di cui al D.L. 231/02 e spese legali liquidate;
iii) di aver altresì notificato a in data 12 luglio 2022, atto di Parte_1 pignoramento presso terzi, che aveva dato esito positivo;
iv) di essersi, peraltro, dovuto accollare le spese di cancellazione presso la Conservatoria dei RR.II. di Brescia del pignoramento immobiliare promosso dai sigg. (come da fattura elettronica Notaio n. 1331 del Pt_5 Persona_2 14.09.2021 di € 1.000,00). In diritto, l'opposto deduceva i) che colui che agisce in regresso ha diritto, oltre che alla quota parte della prestazione eseguita, anche al proporzionale rimborso delle spese sostenute per l'adempimento, nonché agli interessi decorrenti dal momento in cui l'adempimento è avvenuto;
ii) che la rifusione della quota parte delle ulteriori spese sostenute non integra un'ipotesi di arricchimento in capo all'ingiungente, ma va considerata solo come una ripartizione equa ed egualitaria dei costi e degli accessori del debito principale pagato in ritardo, essendo l'inadempimento all'originaria obbligazione derivato dalla condotta concorrente di entrambi i debitori.
Alla prima udienza del giorno 24 novembre 2022 il G.I. invitava le parti a conciliare la lite e riservava la decisione in ordine alla sospensione della provvisoria esecuzione alla successiva udienza del 12 gennaio 2023, poi rinviata al 2 febbraio 2023. Nell'occasione, dato atto della mancata conciliazione della lite, la difesa di parte opponente offriva banco iudicis, a tacitazione di ogni altra pretesa, l'importo di € 11.172,40, come da assegno circolare intestato a il quale dichiarava di CP_1 accettare l'assegno a mero titolo di acconto sul maggiore importo dovuto. L'opponente insisteva, quindi, per la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Il G.I., a scioglimento della riserva assunta all'udienza predetta, rigettava l'istanza di sospensione di provvisoria esecutività e concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. All'udienza del giorno 1° febbraio 2024, le parti concordemente chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e il G.I. provvedeva in tal senso disponendo la discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c.
* * *
In primo luogo, come evidenziato da parte opposta nelle note conclusive autorizzate, deve darsi atto dell'avvenuto integrale pagamento da parte dell'opponente del credito ingiunto, in parte mediante assegno depositato banco judicis all'udienza del giorno 2 febbraio 2023 e in parte a seguito del positivo esperimento della procedura esecutiva n. 2707/2022 R.G. promossa da avanti il CP_1
Tribunale di Brescia (cfr. doc. 18 di parte opposta). Il credito oggetto di ingiunzione è stato, dunque, pacificamente estinto in corso di causa.
Ciò premesso, per quanto attiene al merito della lite, l'opponente ha dedotto - e ribadito nelle proprie note conclusive - che le somme vantate dal Terzi in via di regresso eccedenti l'importo di € 11.172,40 sarebbero “maturate solo ed esclusivamente nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare intentata nei confronti dello stesso ed a causa delle esclusive condotte di costui” e che, pertanto, le stesse sarebbero “sicuramente non dovute e dovranno essere restituite alla società Parte_1
(cfr. pag. 3 nota conclusiva).
Al contrario, l'opposto ha evidenziato che colui che agisce in regresso ha diritto anche CP_1 al proporzionale rimborso delle spese sostenute per l'adempimento, nonché agli interessi decorrenti dal momento in cui l'adempimento è avvenuto, senza che la rifusione della quota parte di dette spese possa essere ritenuta un'ipotesi di arricchimento in capo all'ingiungente.
pagina 3 di 4 Ebbene, come già affermato nell'ordinanza datata 25 settembre 2023 a sostegno del rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, l'importo capitale ingiunto dal coobbligato è stato correttamente determinato al lordo della quota per interessi e spese CP_1 di precetto ed esecuzione che lo stesso ha dimostrato di avere per intero corrisposto ai creditori ad estinzione del debito (cfr. doc. 7 parte opposta). Invero, la pretesa dell'odierna opponente di limitare la propria obbligazione in regresso alla quota calcolata sull'originario importo della condanna in solido
(di cui alla sentenza del Tribunale di Brescia n. 1595/2020 del 6 agosto 2020) non tiene conto del fatto che entrambi i condebitori solidali - e, dunque, anche la stessa - erano ugualmente obbligati Parte_1 al pagamento dell'intero, oltreché destinatari dello stesso atto di precetto, e che, pertanto, i maggiori costi per interessi e spese sono derivati dal mancato pagamento del debito al quale entrambi i condebitori erano tenuti. Pertanto, non può che affermarsi l'infondatezza dell'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2546/2022. Parte_1
Deve, tuttavia, rilevarsi in punto interessi l'erroneità della determinazione degli interessi richiesti da in sede di ricorso per ingiunzione. L'ingiungente ha, infatti, domandato il pagamento CP_1 degli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/02, con decorrenza “dal versamento avvenuto il 20.04.2022 al saldo”, senza considerare che nella fattispecie de qua non viene in rilievo una transazione commerciale tra imprese ai sensi dell'anzidetto D. Lgs. 231/02. Conseguentemente, gli interessi da applicare sono quelli legali decorrenti dalla data di costituzione in mora, ossia dal giorno 13 maggio 2022 (doc. 10 parte opposta).
Va, però, rilevato che nell'atto di precetto la voce relativa agli interessi indica un importo pari a “0”, di tal che detta voce del credito non ha formato oggetto del pignoramento presso terzi e non è stata di conseguenza pagata.
Tutto ciò rilevato, dato atto dell'estinzione in corso di lite del credito ingiunto, l'opposizione va comunque respinta, avendo l'opponente onorato il proprio debito solo all'esito della procedura esecutiva avviata a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 2546/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al di cui al D.Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa,
rigetta l'opposizione, condanna a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per Parte_1 compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G. 8477/2022 promossa da: in persona dell'Amministratore Unico sig. , con il patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'avvocato LUCA FEROLDI, elettivamente domiciliata in Brescia (BS), via Guglielmo Oberdan n. 10 presso il suo studio
OPPONENTE contro
con il patrocinio degli avvocati STEFANO FORZANI e FILIPPO RONDANI, CP_1 elettivamente domiciliato in Brescia (BS), via Carlo Cattaneo n. 25 presso lo studio dell'avvocato
Rondani
OPPOSTO
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Discussa all'udienza del giorno 13 febbraio 2025 con richiamo alle
CONCLUSIONI rassegnate nelle note conclusive autorizzate.
Per parte opponente
“Voglia il Tribunale Ordinario di Brescia, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, revocare in ogni sua parte, per i motivi di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 2546/2022 del Tribunale Ordinario di Brescia, reso in data 22.6.2022 e notificato in data 27.6.2022. In ogni caso, spese ed onorari rifusi”.
Per parte opposta
“Contrariis reiectis
pagina 1 di 4 IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO: Dato atto di quanto alle premesse,
- condannarsi l'opponente a pagare al sig. la somma portata nel decreto ingiuntivo opposto, con CP_1 ulteriori interessi e rivalutazione monetaria al saldo e successive spese, complessivamente pari ad €
18.186,46 come accertato nel decreto di assegnazione della procedura esecutiva n.2707/2022
R.G.Es.mob., oltre le tasse di registro, ovvero quell'altra maggior o minor somma che si riterrà dovuta di Giustizia;
- respingersi le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Spese, diritti ed onorari di lite rifusi, oltre accessori di Legge e spese generali.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: Dato atto di quanto sopra e senza inversione dell'onere della prova, ammettersi prove per interrogatorio e per testi sulle prove a contrario e sulle circostanze di cui in narrativa, anteposte le parole "vero che", con riserva di indicare i testi e di migliore capitolazione nelle memorie di cui all'art.183 6° comma c.p.c.”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20 luglio 2022, proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2546/2022 emesso in data 22-23 giugno 2022 dal Tribunale di Brescia, con il quale alla stessa era stato ingiunto di pagare in favore di la CP_1 complessiva somma di € 14.213,05 oltre interessi come da domanda ex art. 5 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.
231 e spese liquidate.
In sede monitoria, la difesa di parte ingiungente esponeva, in particolare, i) che, all'esito del giudizio in cui i sigg. , , e ed avevano convenuto Pt_3 CP_2 Pt_4 Parte_5 Persona_1 [...]
e al fine di ottenere la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi in un Parte_1 CP_1 fabbricato residenziale denominato “Rione”, il Tribunale di Brescia, con sentenza n.1595/2020 del 6 agosto 2020, aveva accolto le domande attoree con conseguente condanna dei convenuti, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 15.000,00 oltre anticipazioni di € 450,00, spese forfettarie, Iva e c.p.a. come per legge;
ii) che la sentenza era passata in giudicato, con apposizione di formula esecutiva in data 6 ottobre 2020; iii) che, nel settembre 2021, i signori e Pt_5 avevano notificato l'atto di precetto unitamente al titolo esecutivo ad entrambi i convenuti;
Per_1 iv) che i creditori avevano, quindi, proceduto al pignoramento immobiliare per l'intera somma dovuta sulle proprietà del Terzi;
v) che, al fine di evitare ulteriori oneri e soprattutto la vendita forzosa degli immobili pignorati, il 20 aprile 2022 il Terzi aveva corrisposto l'intera somma richiesta, aumentata di interessi e spese, per un importo pari a complessivi € 28.426,01; vi) che la procedura esecutiva si era, dunque, estinta con ordine del Giudice di cancellazione della trascrizione;
vii) che il aveva CP_1 chiesto alla coobbligata con mail del 2 maggio 2022, la rifusione del 50% delle somme Parte_1 dallo stesso versate, senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
viii) che alla somma ingiunta dovevano essere aggiunti gli interessi moratori di cui al D.L. 231/02, calcolati dal versamento avvenuto il 20 aprile 2022 sino al saldo, oltre spese legali liquidate.
A sostegno della propria opposizione, contestava la debenza della somma portata dal Parte_1 decreto opposto, eccependo di essere tenuta al pagamento del minor importo di € 11.172,40, pari alla metà delle somme indicate nella sentenza di condanna n. 1595/2020, con esclusione di tutte le spese successivamente maturate nella fase esecutiva. Ciò premesso, l'opponente domandava, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, nel merito, la revoca dello stesso.
pagina 2 di 4 Con comparsa depositata in data 28 ottobre 2022 si costituiva in giudizio l'opposto CP_1 contestando quando ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma dell'opposto decreto. Il rilevava, in particolare, i) che la società debitrice non aveva mai dato CP_1 corso al pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi e spese anticipate dal coobbligato solidale, nonostante i diversi tentativi di trovare soluzioni bonarie;
ii) di aver, quindi, notificato a controparte in data 27 giugno 2022, unitamente al decreto oggetto della presente opposizione, atto di precetto per la complessiva somma di € 15.927,10, comprensiva di capitale dovuto, interessi moratori di cui al D.L. 231/02 e spese legali liquidate;
iii) di aver altresì notificato a in data 12 luglio 2022, atto di Parte_1 pignoramento presso terzi, che aveva dato esito positivo;
iv) di essersi, peraltro, dovuto accollare le spese di cancellazione presso la Conservatoria dei RR.II. di Brescia del pignoramento immobiliare promosso dai sigg. (come da fattura elettronica Notaio n. 1331 del Pt_5 Persona_2 14.09.2021 di € 1.000,00). In diritto, l'opposto deduceva i) che colui che agisce in regresso ha diritto, oltre che alla quota parte della prestazione eseguita, anche al proporzionale rimborso delle spese sostenute per l'adempimento, nonché agli interessi decorrenti dal momento in cui l'adempimento è avvenuto;
ii) che la rifusione della quota parte delle ulteriori spese sostenute non integra un'ipotesi di arricchimento in capo all'ingiungente, ma va considerata solo come una ripartizione equa ed egualitaria dei costi e degli accessori del debito principale pagato in ritardo, essendo l'inadempimento all'originaria obbligazione derivato dalla condotta concorrente di entrambi i debitori.
Alla prima udienza del giorno 24 novembre 2022 il G.I. invitava le parti a conciliare la lite e riservava la decisione in ordine alla sospensione della provvisoria esecuzione alla successiva udienza del 12 gennaio 2023, poi rinviata al 2 febbraio 2023. Nell'occasione, dato atto della mancata conciliazione della lite, la difesa di parte opponente offriva banco iudicis, a tacitazione di ogni altra pretesa, l'importo di € 11.172,40, come da assegno circolare intestato a il quale dichiarava di CP_1 accettare l'assegno a mero titolo di acconto sul maggiore importo dovuto. L'opponente insisteva, quindi, per la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Il G.I., a scioglimento della riserva assunta all'udienza predetta, rigettava l'istanza di sospensione di provvisoria esecutività e concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. All'udienza del giorno 1° febbraio 2024, le parti concordemente chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e il G.I. provvedeva in tal senso disponendo la discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c.
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In primo luogo, come evidenziato da parte opposta nelle note conclusive autorizzate, deve darsi atto dell'avvenuto integrale pagamento da parte dell'opponente del credito ingiunto, in parte mediante assegno depositato banco judicis all'udienza del giorno 2 febbraio 2023 e in parte a seguito del positivo esperimento della procedura esecutiva n. 2707/2022 R.G. promossa da avanti il CP_1
Tribunale di Brescia (cfr. doc. 18 di parte opposta). Il credito oggetto di ingiunzione è stato, dunque, pacificamente estinto in corso di causa.
Ciò premesso, per quanto attiene al merito della lite, l'opponente ha dedotto - e ribadito nelle proprie note conclusive - che le somme vantate dal Terzi in via di regresso eccedenti l'importo di € 11.172,40 sarebbero “maturate solo ed esclusivamente nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare intentata nei confronti dello stesso ed a causa delle esclusive condotte di costui” e che, pertanto, le stesse sarebbero “sicuramente non dovute e dovranno essere restituite alla società Parte_1
(cfr. pag. 3 nota conclusiva).
Al contrario, l'opposto ha evidenziato che colui che agisce in regresso ha diritto anche CP_1 al proporzionale rimborso delle spese sostenute per l'adempimento, nonché agli interessi decorrenti dal momento in cui l'adempimento è avvenuto, senza che la rifusione della quota parte di dette spese possa essere ritenuta un'ipotesi di arricchimento in capo all'ingiungente.
pagina 3 di 4 Ebbene, come già affermato nell'ordinanza datata 25 settembre 2023 a sostegno del rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, l'importo capitale ingiunto dal coobbligato è stato correttamente determinato al lordo della quota per interessi e spese CP_1 di precetto ed esecuzione che lo stesso ha dimostrato di avere per intero corrisposto ai creditori ad estinzione del debito (cfr. doc. 7 parte opposta). Invero, la pretesa dell'odierna opponente di limitare la propria obbligazione in regresso alla quota calcolata sull'originario importo della condanna in solido
(di cui alla sentenza del Tribunale di Brescia n. 1595/2020 del 6 agosto 2020) non tiene conto del fatto che entrambi i condebitori solidali - e, dunque, anche la stessa - erano ugualmente obbligati Parte_1 al pagamento dell'intero, oltreché destinatari dello stesso atto di precetto, e che, pertanto, i maggiori costi per interessi e spese sono derivati dal mancato pagamento del debito al quale entrambi i condebitori erano tenuti. Pertanto, non può che affermarsi l'infondatezza dell'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2546/2022. Parte_1
Deve, tuttavia, rilevarsi in punto interessi l'erroneità della determinazione degli interessi richiesti da in sede di ricorso per ingiunzione. L'ingiungente ha, infatti, domandato il pagamento CP_1 degli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/02, con decorrenza “dal versamento avvenuto il 20.04.2022 al saldo”, senza considerare che nella fattispecie de qua non viene in rilievo una transazione commerciale tra imprese ai sensi dell'anzidetto D. Lgs. 231/02. Conseguentemente, gli interessi da applicare sono quelli legali decorrenti dalla data di costituzione in mora, ossia dal giorno 13 maggio 2022 (doc. 10 parte opposta).
Va, però, rilevato che nell'atto di precetto la voce relativa agli interessi indica un importo pari a “0”, di tal che detta voce del credito non ha formato oggetto del pignoramento presso terzi e non è stata di conseguenza pagata.
Tutto ciò rilevato, dato atto dell'estinzione in corso di lite del credito ingiunto, l'opposizione va comunque respinta, avendo l'opponente onorato il proprio debito solo all'esito della procedura esecutiva avviata a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 2546/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al di cui al D.Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa,
rigetta l'opposizione, condanna a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per Parte_1 compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 4 di 4