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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 06/08/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Ferrara, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Anna Ghedini Presidente relatore, dott. Alessandra De Curtis Giudice, dott. Marianna Cocca Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 53
2025 r.g.p.u., promosso su ricorso di rappresentati e Parte_1
difesi da avv.to Matteo PAncaldi
- ricorrente contro
con sede legale in VIA COPPARO 142 FERRARA in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore nato a [...] Controparte_2
York il 14.4.66 e residente in [...]piazzetta Giordano Bruno 23
-resistente
Con istanza del 16.7.25 trentasette dipendenti della Controparte_1
premettendo che la societa' datrice di lavoro non aveva pagato le ultime due mensilita' di stipendio, chiedevano ne fosse dichiarata la liquidazione giudiziale.
1 Successivamente, nel medesimo procedimento unitario apertosi a seguito della predetta istanza, avanzavano analoga richiesta di liquidazione giudiziale:
1) Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Ferrara;
2) Il Collegio Sindacale della societa';
3) Ventisette lavoratori sportivi calciatori professionisti;
4) Altri cinque creditori di cui quattro dipendenti e una societa' fornitrice di servizi;
La societa' debitrice, nonostante la regolare notifica via pec, non si costituiva e neppure presenziava alla udienza.
Ritiene il Collegio sussistano i presupposti per la invocata dichiarazione.
Il presente Tribunale e' competente a decidere sulla richiesta poiche' la sede legale della debitrice si trova nel proprio circondario.
La debitrice, a quanto risulta dalla lettura dei bilanci depositati, supera le soglie di cui all'art. 2 lett. d) CCII, ed e' quindi soggetta alla procedura invocata.
Lo stato di insolvenza risulta ampiamente comprovato dalle seguenti circostanze:
• la prima squadra della all'esito del campionato Controparte_1
professionistico di Serie C 2024 / 2025, otteneva titolo sportivo a mantenere la categoria professionistica per la stagione 2025 / 2026; la società dunque procedeva, nei termini, a depositare domanda di iscrizione al campionato professionistico di competenza, condizione preliminare sia per la continuità sportiva sia per lo pag. 2 di 6 svolgimento dell'attività lavorativa degli istanti: tuttavia, la
Federazione Italiana Giuoco Calcio non ha concessa al Club la
Licenza Nazionale per la partecipazione alla Serie C del campionato italiano di calcio, per gravissime irregolarità e lacune riscontrati nell'esame della domanda tra cui spiccano, per quel che qui rileva, la mancata prova del “pagamento degli emolumenti netti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di marzo e aprile 2025; - pagamento delle rate relative agli accordi di incentivi all'esodo, in scadenza a marzo e aprile 2025, dovuti a diversi tesserati;
- pagamento degli emolumenti dovuti al Responsabile Amministrazione, Finanza e
Controllo e al Medico Responsabile Sanitario per le mensilità di marzo e aprile 2025; - versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di marzo 2025; - versamento delle ritenute Irpef riguardanti le rate relative agli accordi di incentivi all'esodo in scadenza a marzo 2025 dovute a diversi tesserati;
- versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti alle altre figure professionali per la mensilità di marzo 2025; - versamento dei contributi riguardanti gli CP_3
emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di marzo e aprile 2025; - versamento dei contributi riguardanti gli emolumenti dovuti CP_3
alle altre figure professionali per le mensilità di marzo e aprile
2025”;
pag. 3 di 6 • a causa della mancata iscrizione al campionato per l'anno 2025/26 la societa' non potra' avere ricavi con cui fare fronte agli ingenti debiti scaduti appostati in bilancio per oltre 27 milioni di euro ( il
Collegio sindacale nella comunicazione resa alla assemblea dei soci del 10.7.25 evidenziava che i debiti erano insostenibili nell'attuale scenario in cui vengono a mancare i ricavi della attivita');
• la pubblica amministrazione ha gia' revocato la concessione in uso degli impianti sportivi;
• la stessa circostanza del mancato pagamento delle ultime mensilita'
a circa 40 dipendenti ed ai calciatori professionisti, costituisce, per quanto riguarda una societa' sportiva, elementi sintomatico inequivocabile dello stato di insolvenza.
Quanto al requisito di cui all'ultimo comma dell'art. 49 CCII la consistenza dei crediti di cui i dipendenti e i calciatori sono titolari sgombra il campo da ogni dubbio.
P. Q. M.
il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, visti gli artt. 27, co. 2 e 3,
49, 121 e 125 del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, così provvede:
a) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
con sede VIA COPPARO 142 FERRARA;
[...]
b) nomina Giudice delegato la dott.ssa Anna Ghedini;
c) nomina curatore il dott. con studio in Ferrara;
Persona_1
d) ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la pag. 4 di 6 documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis del cod. civ., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 del d.l.vo n. 14 del 2019;
e) fissa l'udienza del giorno 11.12.25 h. 10 davanti al Giudice delegato dott.ssa Anna Ghedini per l'esame dello stato passivo;
f) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
g) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. del cod. proc. civ.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione giudiziale di CP_1
( ) non vi è denaro necessario per far fronte alle spese
[...] P.IVA_1
relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a pag. 5 di 6 debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30.5.2002 n.
115.
Così deciso in Ferrara, il giorno 6.8.25.
Il Presidente estensore
( dott. Anna Ghedini)
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Ferrara, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Anna Ghedini Presidente relatore, dott. Alessandra De Curtis Giudice, dott. Marianna Cocca Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 53
2025 r.g.p.u., promosso su ricorso di rappresentati e Parte_1
difesi da avv.to Matteo PAncaldi
- ricorrente contro
con sede legale in VIA COPPARO 142 FERRARA in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore nato a [...] Controparte_2
York il 14.4.66 e residente in [...]piazzetta Giordano Bruno 23
-resistente
Con istanza del 16.7.25 trentasette dipendenti della Controparte_1
premettendo che la societa' datrice di lavoro non aveva pagato le ultime due mensilita' di stipendio, chiedevano ne fosse dichiarata la liquidazione giudiziale.
1 Successivamente, nel medesimo procedimento unitario apertosi a seguito della predetta istanza, avanzavano analoga richiesta di liquidazione giudiziale:
1) Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Ferrara;
2) Il Collegio Sindacale della societa';
3) Ventisette lavoratori sportivi calciatori professionisti;
4) Altri cinque creditori di cui quattro dipendenti e una societa' fornitrice di servizi;
La societa' debitrice, nonostante la regolare notifica via pec, non si costituiva e neppure presenziava alla udienza.
Ritiene il Collegio sussistano i presupposti per la invocata dichiarazione.
Il presente Tribunale e' competente a decidere sulla richiesta poiche' la sede legale della debitrice si trova nel proprio circondario.
La debitrice, a quanto risulta dalla lettura dei bilanci depositati, supera le soglie di cui all'art. 2 lett. d) CCII, ed e' quindi soggetta alla procedura invocata.
Lo stato di insolvenza risulta ampiamente comprovato dalle seguenti circostanze:
• la prima squadra della all'esito del campionato Controparte_1
professionistico di Serie C 2024 / 2025, otteneva titolo sportivo a mantenere la categoria professionistica per la stagione 2025 / 2026; la società dunque procedeva, nei termini, a depositare domanda di iscrizione al campionato professionistico di competenza, condizione preliminare sia per la continuità sportiva sia per lo pag. 2 di 6 svolgimento dell'attività lavorativa degli istanti: tuttavia, la
Federazione Italiana Giuoco Calcio non ha concessa al Club la
Licenza Nazionale per la partecipazione alla Serie C del campionato italiano di calcio, per gravissime irregolarità e lacune riscontrati nell'esame della domanda tra cui spiccano, per quel che qui rileva, la mancata prova del “pagamento degli emolumenti netti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di marzo e aprile 2025; - pagamento delle rate relative agli accordi di incentivi all'esodo, in scadenza a marzo e aprile 2025, dovuti a diversi tesserati;
- pagamento degli emolumenti dovuti al Responsabile Amministrazione, Finanza e
Controllo e al Medico Responsabile Sanitario per le mensilità di marzo e aprile 2025; - versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di marzo 2025; - versamento delle ritenute Irpef riguardanti le rate relative agli accordi di incentivi all'esodo in scadenza a marzo 2025 dovute a diversi tesserati;
- versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti alle altre figure professionali per la mensilità di marzo 2025; - versamento dei contributi riguardanti gli CP_3
emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di marzo e aprile 2025; - versamento dei contributi riguardanti gli emolumenti dovuti CP_3
alle altre figure professionali per le mensilità di marzo e aprile
2025”;
pag. 3 di 6 • a causa della mancata iscrizione al campionato per l'anno 2025/26 la societa' non potra' avere ricavi con cui fare fronte agli ingenti debiti scaduti appostati in bilancio per oltre 27 milioni di euro ( il
Collegio sindacale nella comunicazione resa alla assemblea dei soci del 10.7.25 evidenziava che i debiti erano insostenibili nell'attuale scenario in cui vengono a mancare i ricavi della attivita');
• la pubblica amministrazione ha gia' revocato la concessione in uso degli impianti sportivi;
• la stessa circostanza del mancato pagamento delle ultime mensilita'
a circa 40 dipendenti ed ai calciatori professionisti, costituisce, per quanto riguarda una societa' sportiva, elementi sintomatico inequivocabile dello stato di insolvenza.
Quanto al requisito di cui all'ultimo comma dell'art. 49 CCII la consistenza dei crediti di cui i dipendenti e i calciatori sono titolari sgombra il campo da ogni dubbio.
P. Q. M.
il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, visti gli artt. 27, co. 2 e 3,
49, 121 e 125 del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, così provvede:
a) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
con sede VIA COPPARO 142 FERRARA;
[...]
b) nomina Giudice delegato la dott.ssa Anna Ghedini;
c) nomina curatore il dott. con studio in Ferrara;
Persona_1
d) ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la pag. 4 di 6 documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis del cod. civ., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 del d.l.vo n. 14 del 2019;
e) fissa l'udienza del giorno 11.12.25 h. 10 davanti al Giudice delegato dott.ssa Anna Ghedini per l'esame dello stato passivo;
f) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
g) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. del cod. proc. civ.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione giudiziale di CP_1
( ) non vi è denaro necessario per far fronte alle spese
[...] P.IVA_1
relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a pag. 5 di 6 debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30.5.2002 n.
115.
Così deciso in Ferrara, il giorno 6.8.25.
Il Presidente estensore
( dott. Anna Ghedini)
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