Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/04/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3626/2021 R.G. alla quale è stato riunito il fascicolo iscritto al n. 3986/21 R.G.
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Ferdinando Manenti, giusta C.F._2
procura in atti -opponente-
CONTRO
C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Controparte_1
imprese di Roma con sede legale in Roma, via Mario Carucci 131 e per P.IVA_1
essa, nella qualità di procuratrice, la C.F. e numero di iscrizione nel CP_2
Registro delle imprese di VE , P.IVA ) con sede in P.IVA_2 P.IVA_3
VE, Piazzetta Monte N. 1, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Azzaro, giusta procura generale in atti -opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
interessi e spese relative al procedimento monitorio, in favore della
[...]
L'opponente esponeva che il decreto ingiuntivo traeva origine dai Controparte_1 rapporti bancari intessuti tra il dante causa dell'odierna opposta e la APS Costruzioni srl, società rispetto alla quale gli ingiunti avevano assunto la qualità di fideiussori. La
APS Costruzioni srl ebbe infatti a stipulare, in data 14.4.2005 e 4.5.2006, due contratti di mutuo fondiario, per l'edificazione di un immobile. L'immobile in questione sarebbe poi stato pignorato, con relativo intervento della nella Controparte_1
procedura esecutiva, nel contesto della quale l'immobile posto a garanzia del mutuo sarebbe stato valutato per € 2.088.000,00. Nelle more dell'esito della procedura esecutiva, la società avrebbe nel frattempo agito per ottenere, nei confronti dei fideiussori della società esecutata, il decreto ingiuntivo di cui è causa. La debenza della somma ingiunta veniva contestata dalla parte opponente sotto molteplici profili tra cui, innanzitutto, il difetto di legittimazione attiva della società opposta stante la mancanza di prova circa l'effettiva cessione del credito in favore dell'ingiungente. In fatto, osservava che la garanzia fideiussoria avrebbe coperto solo uno dei due contratti di mutuo posti a base dell'ingiunzione. In diritto, eccepiva l'inefficacia della deroga pattuita con il creditore rispetto alla disciplina di cui all'art. 1957 osservando che l'inerzia del creditore si sarebbe comunque protratta oltre il termine negozialmente pattuito, ossia oltre 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, con conseguente estinzione della garanzia. Eccepiva, inoltre, la nullità della fideiussione in quanto modellata sullo schema ABI contrario alla disciplina antitrust. La liberazione dei fideiussori veniva invocata anche ai sensi degli artt. 1955 e 1956 c.c., alla luce di una condotta del creditore contraria ai principi di correttezza e buona fede. Per quanto attiene ai contratti di mutuo fondiario, contestava che la stipula fosse avvenuta in violazione dei principi di trasparenza e pubblicità di cui agli art. 117 e 123 TUB, con conseguente necessità di rideterminare il TAEG alla luce dei costi effettivamente sostenuti, applicando ove necessario l'art. 1815 c.c. Contestava infine l'illegittima pag. 2/8 applicazione dell'indice Euribor ai fini della determinazione del tasso di interesse, stante la contrarietà dello stesso rispetto alla disciplina Antitrust, nonché la natura intrinsecamente anatocistica del piano di ammortamento alla francese pattuito. Tanto dedotto, concludeva affinché il Tribunale revocasse il decreto ingiuntivo e accertasse la nullità o la risoluzione della garanzia fideiussoria, dichiarando la non debenza delle somme ingiunte o accertando in subordine la minore entità delle somme dovute. Si costituiva la n.q. di procuratrice della parte opposta. Nel contestare le CP_2
eccezioni e deduzioni avversarie sosteneva la legittimazione attiva della società opposta, nonché l'estensione della garanzia ad entrambi i contratti di mutuo. In relazione alla fideiussione, rilevava la derogabilità dell'art 1957 c.c. e la tempestività con cui il creditore aveva proposto le proprie azioni, osservando che nessuna condotta contraria a correttezza e buona fede potesse essere imputata alla Controparte_1
Argomentava in senso contrario rispetto alla conformità del contratto rispetto al modello
ABI. Deduceva infine l'infondatezza delle argomentazioni spiegate da parte opponente in punto di violazione degli art. 117 e 123 TUB e 1815 c.c., violazione della disciplina
Antitrust, illegittima applicazione del tasso Euribor e percezione di interessi anatocistici in esecuzione del piano di ammortamento alla francese. A questo punto, le parti instavano congiuntamente per la riunione al presente giudizio del procedimento iscritto al RG 3986/21, vertente su opposizione al medesimo decreto ingiuntivo promossa dal sig. . Pertanto, stante le evidenti ragioni di connessione sia oggettiva che Parte_2
soggettiva, con ordinanza del 22.07.2022 veniva disposta la riunione tra i due giudizi, i quali presentavano contorni sostanzialmente identici sia sotto il profilo del petitum che della causa petendi. Con ordinanza del 16.04.23, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, si assegnava termine per esperire la mediazione obbligatoria che, come documentato dalla parte opposta/onerata, si concludeva con esito negativo stante la mancata comparizione delle parti invitate.
All'udienza del 23.10.2023, la parte opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda della parte opposta in quanto la comunicazione di avvio del procedimento di mediazione era stata portata a conoscenza del procuratore costituito e non delle parti personalmente, in violazione del Dlgs. 28/2010. Parte opposta chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione, rilevando come la mediazione e le relative comunicazioni pag. 3/8 siano caratterizzate da assoluta libertà di forma, purché sia garantita l'effettiva conoscibilità. In data 22.03.24 si costituiva, in sostituzione del precedente difensore nominato, il nuovo procuratore della parte opposta, il quale insisteva in tutti gli atti, difese ed eccezioni già spiegati. All'udienza del 24.06.24 la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono anzitutto affrontarsi, nell'ordine logico in cui esse si pongono, le questioni preliminari emerse in relazione alla legittimazione attiva della parte opposta ed al soddisfacimento della condizione di procedibilità.
Sull'effettiva cessione del credito e sulla legittimazione del cessionario, deve rilevarsi come tramite pubblicazione sulla G.U. n.143, si è reso noto che la Controparte_1
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tramite contratto di cessione del 14 novembre 2018, aveva acquistato pro soluto da i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori, sorti CP_3
a partire dal 1° gennaio 1972 e derivanti da facilitazioni creditizie, come meglio elencati nel Contratto di Cessione e qualificabili come crediti deteriorati, manifestando al contempo l'intenzione di affidare alla le attività di riscossione e recupero CP_4
(sia stragiudiziale che giudiziale) di tali crediti. Si osservi che il contratto di cessione risulta stipulato ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della L. 130/1999 e il menzionato art. 4 esplicita, a sua volta, l'applicabilità dell'art. 58 TUB, ai sensi del quale la cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di conseguenza, tali adempimenti pubblicitari producono, nei confronti dei debitori ceduti, i medesimi effetti indicati dall'art. 1264 c.c. e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo esistenti in favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado anche in favore del cessionario, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione.
La giurisprudenza di merito e di legittimità si è più volte interrogata sulla idoneità del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario. In particolare, è stato osservato che l'art. 58 TUB introduce una pag. 4/8 disciplina di favore rispetto a quella civilistica per quanto concerne gli adempimenti pubblicitari del fenomeno traslativo, rendendo più facilmente conseguibili gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti. Tuttavia, la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., non prova di per sé l'esistenza del negozio traslativo e il suo specifico contenuto (Cass. n. 2780 del 31 gennaio 2019; Cass. n. 22548 del 25 settembre 2018). È pur vero che la cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, quindi, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario (cfr. Cass. n. 31118/2017, Cass. n. 15884/2019; Cass. n.
4277/2023). Pertanto, ove ad essere messa in discussione non sia la cessione di per sé, ma solo la ricomprensione del debito nel perimetro dell'operazione e dunque la legittimazione del cessionario, l'avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato in
Gazzetta Ufficiale può risultare idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene una indicazione sufficientemente precisa delle caratteristiche dei crediti ceduti, consentendo di verificare con certezza che il credito in contestazione sia ricompreso nella cessione (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/04/2024, n. 10860).
Venendo dunque al caso di specie, l'avviso ha limitato il perimetro della cessione ai crediti sorti a partire dal 1° gennaio 1972, derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme, qualificabili come deteriorati. Ebbene, i contratti di mutuo fondiario in oggetto sono stati pacificamente stipulati in data 14.04.2005 e 4.05.2006, mentre la natura deteriorata del credito appare compatibile con l'assoggettamento della società debitrice principale alla procedura esecutiva immobiliare. Tanto premesso e considerato, con ragionevole certezza processuale, può ritenersi raggiunta la prova del fatto che il credito sia rientrato nell'operazione di cessione in blocco e che la
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di cessionaria, sia legittimata attivamente nel contesto del Controparte_5
presente giudizio. Per quanto attiene alla mediazione, deve osservarsi che la stessa è stata demandata con ordinanza del 16.04.23, ossia prima dell'entrata in vigore dell'art.
5-quater del Dlgs 28/2010 il quale, pur avendo introdotto una specifica disciplina dedicata alla “Mediazione demandata dal giudice”, non sembra discostarsi dalla disciplina di cui all'art. 8, ai sensi del quale le comunicazioni sono curate pag. 5/8 dall'organismo di mediazione, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione alle parti. Il Dlgs 28/2010 non contempla, dunque, la possibilità di notificare la domanda e la data del primo incontro di mediazione al procuratore costituito, essendo invece necessario che l'atto sia portato a conoscenza della parte direttamente interessata. Ed infatti, il menzionato art. 8 prosegue precisando che le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione, puntualizzazione questa che riflette la natura stessa del procedimento di mediazione quale meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie volto a conciliare le parti mediante una soluzione bonaria della lite.
Nel caso che ci occupa, i sig.ri e non sono stati convocati Parte_1 Parte_2 personalmente, avendo l'organismo di mediazione notificato la convocazione al loro procuratore costituito. Inoltre, l'irregolarità della notifica della convocazione alla mediazione non può considerarsi sanata neppure dalla procura rilasciata dagli opponenti al proprio difensore. Infatti, affinché la notifica al solo difensore soddisfi la condizione di procedibilità, occorre quantomeno che si evinca, in maniera chiara, che la parte convocata abbia eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione, circostanza questa che non sussiste nel caso di specie. Infine, non è irrilevante la circostanza che a fronte dell'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte invitata, la parte opposta non abbia formulato alcuna richiesta di remissione in termini ai fini del corretto espletamento della mediazione, instando piuttosto, congiuntamente alla difesa della parte opponente, per la remissione della causa in decisione.
Deve dunque concludersi che il tentativo di mediazione disposto con ordinanza del
16.04.23 è stato promosso con modalità che non consentono di ritenere avverata la condizione di procedibilità, stante la mancata effettiva partecipazione delle parti.
Come conseguenza del mancato avveramento della condizione di procedibilità, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile, con ogni consequenziale statuizione nei confronti del decreto ingiuntivo opposto. Infatti, il procedimento monitorio a cognizione sommaria ed il procedimento di opposizione, caratterizzato da una cognizione piena, devono considerarsi fasi diverse del medesimo giudizio (Cass. Civ. SS.UU. n.
pag. 6/8 26727/2024), nel contesto del quale, l'opponente assume la veste di attore in senso meramente formale, mentre il creditore opposto assume la veste di attore in senso sostanziale sul quale grava l'onere di instaurare la mediazione, come anche espressamente previsto dall'art.
5-bis del Dlgs 28/2010. Pertanto, in caso di mancato avveramento della condizione di procedibilità, sarà la domanda del creditore opposto ed attore in senso sostanziale ad essere colpita da improcedibilità, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso in sede monitoria (cfr. Cass. Civ., n. 19596 del
18.09.2020).
La declaratoria di improcedibilità preclude l'indagine di merito rispetto ad ogni ulteriore questione di merito sottesa al presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della controversia, delle fasi del giudizio effettivamente svolte nonché delle peculiari circostanze che hanno determinato l'improcedibilità del giudizio, lasciandole nella misura di un 1/3 a carico della parte vittoriosa
P.Q.M.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3626/2021 al quale è stato riunito il fascicolo relativo al giudizio iscritto al n. 3986/21 R.G., ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara improcedibile la domanda della parte opposta;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 714/2021, emesso dal Tribunale di Siracusa all'esito del procedimento R.G. 1671/2021;
3) Condanna la n.q. di procuratrice della CP_2 [...]
alla rifusione dei 2/3 delle spese processuali che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 7.500,00, oltre 15% rimborso spese generali iva e cpa come pag. 7/8 per legge, in favore dei sig.ri e , ponendo Parte_1 Parte_2
definitivamente a carico di questi ultimi la residua parte di 1/3 per complessivi €
2.500,00.
Così deciso in Siracusa il 16.04.2025
Il giudice onorario
dott. Gianfranco Todaro
pag. 8/8