Ordinanza collegiale 10 luglio 2025
Ordinanza collegiale 18 dicembre 2025
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 12/05/2026, n. 8766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8766 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08766/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11335/2022 REG.RIC.
N. 11337/2022 REG.RIC.
N. 11338/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11335 del 2022, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Santoro, Salvatore Fachile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 11337 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Santoro, Salvatore Fachile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 11338 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Santoro, Salvatore Fachile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 11335 del 2022:
del DM del Ministero dell'Interno datato 31.5.2022 di rigetto della domanda di cittadinanza K10/-OMISSIS-
quanto al ricorso n. 11337 del 2022:
del DM del Ministero dell'Interno del 31.5.2022 di rigetto della domanda di cittadinanza K10/-OMISSIS-
quanto al ricorso n. 11338 del 2022:
del DM del Ministero dell'Interno del 31.5.2022 di rigetto della domanda di cittadinanza K10/-OMISSIS-
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa ON UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
Con i ricorsi meglio specificati in epigrafe, riuniti per esigenze di trattazione congiunta con ordinanza collegiale n. 13601/2023, sono stati impugnati i provvedimenti con cui il Ministero dell’Interno ha decretato il rigetto delle istanze di concessione della cittadinanza italiana delle richiedenti – appartenenti al medesimo nucleo familiare, in quanto sorelle - in considerazione della sussistenza di elementi che non consentono di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica emersa a carico del padre delle stesse.
Avverso i suddetti provvedimenti le ricorrenti sono insorte con l’odierno gravame, affidato ai seguenti motivi di ricorso:
1. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER VIOLAZIONE DI LEGGE (VIOLAZIONE ART. 9 C.1 LETT. F L.91/92, ARTT. 3 E SS. LEGGE 241/90). ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI) E PER NSUFFICIENTE, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE;
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 CO. 1 DELLALEGGE 241/90 E DELL’ART. 9 C.1 LETT. F L. 91/92, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. ISTANZA ISTRUTTORIA.
In ottemperanza alla soprarichiamata ordinanza collegiale n. 13601 del 2025, con cui sono stati peraltro disposti incombenti istruttori, l’Amministrazione ha depositato gli atti relativi alle informative e ai documenti coperti da riservatezza, sottesi ai provvedimenti denegatori impugnati, cui le ricorrenti hanno replicato, con il deposito di una memoria, contestando la fondatezza degli elementi disvelati.
La difesa attorea evidenzia, in particolare, che le ricorrenti sono ben integrate nel tessuto sociale italiano e che il componente del nucleo familiare ricorrente direttamente gravato da motivi di sicurezza della Repubblica ha già altri due figli divenuti cittadini italiani ed è titolare dello status di rifugiato politico e, quindi, di una posizione già assistita da ampia protezione da parte dello Stato italiano.
All’udienza pubblica del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
Il ricorso è infondato.
Si controverte sul rigetto della domanda di cittadinanza, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, fondato su motivi inerenti la sicurezza della Repubblica che riguardano il padre delle ricorrenti.
La norma in questione dispone che “ La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: … f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica ”; ne deriva che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale ” (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474 e, tra le tante, da ultimo, sez. III 23/07/2018 n. 4447).
Alla stregua della giurisprudenza della Sezione, deve ritenersi che l’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino.
È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
Quindi, alla luce di quanto premesso, è facile arguire che la valutazione condotta dall’Amministrazione si estende anche alla correlata assenza di vulnus per le condizioni di sicurezza dello Stato ed in relazione alla quale possono assumere rilievo situazioni che - anche se non caratterizzate nell'immediato da concreta lesività - possano essere tali su un piano potenziale e/o di solo pericolo (v. CdS sez. III, 11/05/2016, n. 1874).
In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, sulla base di un giudizio di opportunità discrezionale, teso a valutare le prospettive di ottimale inserimento, che correttamente e ragionevolmente si estende anche ai componenti del nucleo familiare.
Nel caso di specie, secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, dalla attività informativa esperita sono emersi a carico del padre delle ricorrenti “ elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza ”.
A seguito dell’istruttoria disposta dal Tribunale, l’Amministrazione in particolare ha reso noto, con le cautele necessarie a non disvelare notizie riservate e non pregiudicare eventuale attività di intelligence , che il familiare interessato ha fatto parte di un “gruppo di combattimento”, guidato da un parente, presente nel Paese d’origine, dove avrebbe frequentato, anche dopo il suo ingresso in Italia, brevi corsi di addestramento; inoltre lo stesso soggetto è stato segnalato per contatti con fondamentalisti islamici dell’area dei Balcani, sospettati di aver pianificato un attentato ad un’ambasciata americana e con trafficanti di armi.
Sulla base di detta informativa, proveniente da organi di sicurezza, il Ministero dell’Interno ha ritenuto preminente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all’interesse delle richiedenti all’acquisto della cittadinanza italiana, le quali, di contro, sostengono che il congiunto, della cui intima adesione ai valori dell’ordinamento italiano e dell’intero Occidente si dubita ha lo status di rifugiato (ciò che nella tesi attorea, tra l’altro, renderebbe difficilmente comprensibile l’aver fatto ritorno nel Paese di origine per sottoporsi a brevi addestramenti) ed è padre di altri due figli divenuti cittadini al compimento della maggiore d’età.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che sia da escludere la fondatezza delle doglianze formulate dalle ricorrenti, tese a mettere in discussione l’operato della p.a.
L’operato della p.a. deve essere scrutinato alla luce degli effetti giuridici del provvedimento di “concessione” della cittadinanza – che in realtà ha natura di ammissione di un nuovo elemento nella UN politica nazionale - consistendo nell’attribuzione dei cd. diritti politici nonché alla luce delle conseguenze che ne potrebbero derivare: “ se non si può escludere, con sicurezza, un pericolo per la Repubblica, è giustificato il rifiuto di attribuirgli i mezzi che gli consentirebbero di incidere nei momenti fondamentali della vita pubblica del Paese – mediante l’esercizio del diritto di voto per l’elezione dei membri del Parlamento e l’assunzione di cariche ed impieghi pubblici – sia all’interno sia nei rapporti internazionali che sono suscettibili di favorire la diffusione di determinati indirizzi antistatuali ed antioccidentali oppure agevolare attività o persone connessi con quelle organizzazioni (oltre che, ovviamente, agevolare lo svolgimento diretto da parte dell’interessato di attività che possano, direttamente o indirettamente, comportare tale rischio) ” (Tar Lazio, sez. V bis, n. 1957/2024; in termini, da ultimo Cons. Stato, sez. III, n. 3902/2023, cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 10200 e 10229/2023).
Pertanto, come questo Tribunale ha già affermato, nei casi in cui il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento è sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l' iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo (Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 17081/2022; 16084/2022; 15986/2022; sez. II quater, n. 2453/2014; cfr. CdS 6704/2018). D’altronde, l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza in materia ha chiarito che il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa dei servizi segreti costituisca una motivazione per relationem ” atta a giustificare il diniego della naturalizzazione (Tar Lazio, sez. V bis, n. 1957/2024). In sostanza, in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori, data la natura delle informazioni in parola, correttamente l’Amministrazione omette di indicarne il contenuto ha precisato che il richiamo ob relationem a detto contenuto può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio, su espressa disposizione dell’Autorità giudicante, con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati (Cons. Stato, sez. III, n. 6720/2021; sez. VI, n. 1173/09, n. 7637/09; T.A.R. Lazio, II quater, n. 9293/14, n. 604/13, n. 3158/12, n. 14015/11), per cui “il provvedimento di diniego della richiesta cittadinanza italiana non deve necessariamente riportare analiticamente le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l'attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti, essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio di pericolosità sociale del richiedente” (v., tra tante, di recente, Cons. Stato, sez. III, n. 4765/2023; cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 11387/2022 e n. 3902/2923).
In proposito, del resto, con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga, la giurisprudenza amministrativa ha altresì sancito che “ a fronte degli importanti interessi della comunità nazionale coinvolti nel procedimento, l’interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore, i quali nella fattispecie, come prospettato dall’appellante, non hanno evidenziato criticità), ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, che invece nella presente fattispecie hanno evidenziato - con modalità compatibili con la riservatezza (pure consentita perché dovuta a esigenze di sicurezza nazionale: si pensi alla tutela delle fonti di informazione) e dunque non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l’attività amministrativa ordinaria - possibili criticità. Sicché lo stesso obbligo di motivazione del diniego si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi coinvolti ” (Cons. Stato, Sez. III, n. 8084/2022, n. 3886 e n. 3896 del 19 e 20 maggio 2021; 17 dicembre 2020 n. 8133; in termini: Cons. Stato, Sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326; Cons. Stato, Sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102).
Quanto poi all’attendibilità delle valutazioni operate dall’Amministrazione, si deve evidenziare che si tratta di notizie pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, quindi, di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, sulla cui affidabilità non è dato ragionevolmente dubitare, (cfr. Tar Lazio, Sez. V bis, 13413/2023 citata: “ La motivazione dell’atto impugnato quindi è ricostruibile mediante richiamo alla relazione riservata degli organismi di sicurezza, cui è demandata la raccolta delle informazioni e la formulazione del giudizio prognostico sui rischi derivanti dalla naturalizzazione di un soggetto che ha nazionalità di altro Stato, mediante il ricorso a strumenti, metodi e fonti di informazione, risorse diverse ed ulteriori rispetto a quelle messe a disposizione del (singolo) Ministero dell’Interno. Quest’ultimo, in quanto autorità competente (solo) in materia di sicurezza pubblica, non poteva disattendere il giudizio sfavorevole espresso dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, competenti a stimare il pericolo per la sicurezza dello (stesso) Stato derivante dalla nazionalizzazione dello straniero. Pertanto, anche per quanto riguarda il profilo sostanziale della motivazione, non vi sono ragioni per dubitare dell’attendibilità delle notizie pervenute da questi, trattandosi di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali: il rifiuto della naturalizzazione risulta perciò sostanzialmente “giustificato” dalle risultanze delle indagini condotte dai predetti organismi e dal giudizio prognostico negativo formulato in base alla considerazione delle possibili conseguenze connesse alla concessione della cittadinanza alla richiedente ”).
Sulla scorta della richiamata attendibilità delle informazioni acquisite, non può ritenersi contraddetto né confutato quanto comunicato circa la frequenza nel Paese d’origine di “corsi di addestramento” dal mero possesso dello status di rifugiato, visto che, peraltro, il riconoscimento dello stesso deve essere contestualizzato, tenendo, quindi presente che è da far risalire alla grave situazione storico-politica che attraversava in quel momento il Paese di origine dell’interessato a causa del conflitto nei Balcani.
Né assume valore dirimente dedurre che nessuna delle odierne ricorrenti, né il soggetto cui si contesta recta via l’ostatività per motivi di sicurezza della Repubblica né gli altri familiari conviventi, siano mai incorsi in reati. Il valore preclusivo all’acquisto della cittadinanza riconosciuto ai pregiudizi a carico di un familiare convivente, specie ove si tratti di motivi di sicurezza della Repubblica, si giustifica in ragione del rischio di concessione della cittadinanza a soggetti che potrebbero indirettamente agevolare e favorire l’attività di congiunti.
In proposito, la recente sentenza della Sezione n. 1957 del 2024 sopracitata, che si è occupata proprio della rilevanza dei rapporti familiari e amicali, ha in particolare precisato: « A tale riguardo va ricordato che, data la gravità delle conseguenze – a carico dell’intera UN (e non della sola Amministrazione resistente) - dell’infelice concessione della cittadinanza, le valutazioni in parola debbono tener conto non solo delle controindicazioni concernenti direttamente l’istante, ma anche i suoi contatti con soggetti “contigui, simpatizzanti o idealmente vicini o in contatto ai predetti movimenti” (Cons. Stato, Sez. III, n. 657/2017: “Non è in discussione, ai fini del diniego di cittadinanza, la valutazione di concreti atti delittuosi o della compartecipazione a progetti che includano atti di violenza o di terrorismo. È del tutto idonea, per la giustificazione del diniego di cittadinanza, la mera valutazione che a persone contigue, simpatizzanti o comunque idealmente vicine o in contatto con un movimento responsabile di attività gravemente delittuose, non si possa riconoscere lo status di cittadino italiano”).
Ciò vale, a maggior ragione, nel caso di legami particolarmente significativi, in primis quelli d’origine familiare o sentimentale.
L’intensità del legame tra membri familiari, che è particolarmente sentita in alcune culture, ha indotto ad escludere l’illegittimità del rifiuto della naturalizzazione di persone appartenenti a nuclei in cui sono presenti persone controindicate. È stata perciò ritenuta “del tutto idonea a giustificare il diniego di cittadinanza de quo la valutazione del rapporto di parentela con un soggetto contiguo, simpatizzante o comunque idealmente vicino o in contatto con un movimento responsabile di attività gravemente lesive per la sicurezza della Repubblica. Invero, tale legame filiale, per la sua natura e intensità, induce a ritenere, secondo la logica del "più probabile che non", che l'interessato possa agevolare comportamenti scorretti di alcuni componenti del proprio nucleo familiare. Allorquando il diniego opposto dall'Amministrazione trovi fondamento in comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, si giustifica l'anticipazione della soglia di prevenzione e di tutela del preminente interesse alla sicurezza dello Stato, onde assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto di attività che attentino all'integrità della Repubblica. Si comprende in quest'ottica un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo di agevolazione di tali organizzazioni criminali Cons. Stato, Sez. III, n. 2992/2023 cfr., nello stesso senso Cons. Stato, Sez. III, n. 2498/2023). In tale prospettiva risulta inconferente il richiamo al principio della personalità della responsabilità, in quanto “non si tratta di assoggettare a sanzione – ovvero di punire - un soggetto diverso dall’autore del fatto criminoso, bensì di impedire l’attribuzione di una utilità, segnatamente il conferimento del massimo status ordinamentale – quello appunto di cittadino italiano – ad un soggetto ritenuto potenzialmente idonea a recare, anche indirettamente, un danno alla comunità nazionale” (vedi, tra tante, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 1940/2023, nonché 5535/2023).
…
Con specifico riferimento al rapporto tra altri congiunti, è stato inoltre precisato che “la circostanza di essere il fratello di soggetto radicalizzato islamista, è motivo sufficiente a fondare il diniego di cittadinanza, essendo il rapporto tra fratelli un legame indissolubile che fonda le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l’interessato ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l’ordinamento giuridico, che ne inficiano le prospettive di ottimale inserimento nella comunità nazionale. Trattasi, a ben vedere, di una situazione di pericolo potenziale che impone all’Amministrazione di valutare negativamente, anche soltanto sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante, soprattutto laddove, come nel caso di specie, sia in gioco la preminente esigenza di salvaguardia della sicurezza della Repubblica. …” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 15944/2022; 16219/2022) ».
Tanto chiarito, quanto agli altri fratelli delle ricorrenti, nati in Italia e divenuti cittadini al compimento della maggiore età, si evidenzia che in questo caso nulla può essere opposto alla p.a., visto che, di fronte alla manifestazione di volontà degli interessati, l’acquisizione dello status civitatis opera automaticamente ope legis ai sensi dell’art. 4 della legge n. 91/1992, che esclude qualsivoglia valutazione discrezionale dell’autorità procedente.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, dunque, nelle contrapposte versioni, tra quella delle ricorrenti, che contestano gli addebiti in argomento, e l’affermazione dei servizi di sicurezza che hanno ravvisato un rischio per la sicurezza della Repubblica, non vi è ragione per privilegiare la prima ricostruzione, tenuto conto dei principi di ragionevolezza e tutela avanzata che improntano i procedimenti di naturalizzazione.
La delicatezza delle questioni in gioco, vista anche la possibilità di ripercussioni nei rapporti internazionali a causa di atti commessi da un cittadino italiano nei confronti di Paesi terzi, giustifica pienamente l’utilizzo di parametri rigorosi nell’accertamento dell’assenza di pericolosità delle richiedenti la cittadinanza, anche se, come nel caso di specie, gli elementi di controindicazione sono emersi sul conto di un familiare.
Il Collegio ritiene che, alla luce di tali pregnanti considerazioni, “ si può sostenere che per giustificare il diniego…sia sufficiente una situazione di dubbio ” (Cons. Stato, sez. III, n. 1084 del 4 marzo 2015) e che “ allorquando il diniego opposto dall’Amministrazione trovi fondamento in comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, si giustifica l’anticipazione della soglia di prevenzione e di tutela del preminente interesse alla sicurezza dello Stato, onde assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto di attività che attentino all’integrità della Repubblica. Si comprende in quest’ottica un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo per la sicurezza dello Stato ” [cfr. Cons. Stato sez. III, 28 dicembre 2022; in termini 19 settembre 2022, n. 8084; Tar Lazio, n. 1957/2024 citata: “ In ogni caso va riconosciuto che tali valutazioni sono inevitabilmente caratterizzate da un estremo grado di incertezza e, proprio per tale motivo, per la loro natura e finalità, nonché per le conseguenze che discendono in caso di inadeguato apprezzamento, sono interamente riservate all’Autorità competente, che è legittimata democraticamente ad assumere le decisioni finali e che risponde, anche politicamente, nei confronti della generalità dei consociati, dei propri errori (come avvertito sin dalla dottrina più risalente, in tali casi, ‘la bilancia del giudice non può pesare più della spada dell’amministrazione’, non essendovi alcuna ragione per ‘privilegiare l’errore del giudice rispetto a quello dell’amministrazione’) ”].
Non può dunque essere ravvisato alcun vizio nell’operato del Ministero dell’interno, che si è basato sulle indagini condotte dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato ed ha prestato fede alla loro provenienza istituzionale (cfr. Cons. Stato sez. III, 28 novembre 2011 n. 6289 e 8 ottobre 2021, n. 6720), anche se riferite ad un familiare delle richiedenti, non potendosi escludere del tutto un rischio per la sicurezza della Repubblica in presenza di un rapporto di parentela stretta, quale è il legame filiale, di un cittadino con un soggetto giudicato particolarmente pericoloso (Cons. Stato, sez. III, n. 5679/2021, 2021, n. 3896; TAR Lazio, sez. V bis, n. 15944/2022, 15894/2022, 15985/2022).
Né si può opporre alla determinazione cui è addivenuta
Ciò precisato, il Collegio ritiene dunque che, nella specie, i provvedimenti gravati siano immuni dai vizi dedotti dalle parti ricorrenti.
Per quanto osservato, i ricorsi riuniti R.G. nn. 11335, 11337 e 11338 del 2022 devono essere respinti.
Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
FL ZZ, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
ON UD, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| ON UD | FL ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.