Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5603 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 28755/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Angela Arena Presidente rel.
Dott.ssa Roberta De Luca Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28755/2022 promossa da:
(p.iva ), in persona del l.r.p.t., Dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1
, elett.te dom.ta in Napoli, alla Piazza G.Bovio n. 141, presso lo studio degli Avv.ti Controparte_2
Carmine Cesaro (C.F. ; PEC: ) e Luigi Cesaro (C.F. C.F._1 Email_1
; PEC: ), dai quali è rapp.ta e difesa, in virtù di procura C.F._2 Email_2
in calce all'atto introduttivo
ATTRICE contro
(p.iva ), in persona del l.r.p.t, Ing. elett.te dom.ta in Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
Roma, al Corso Trieste n.65/B, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lavalle (C.F.
; p.e.c.: ,), dal quale è rapp.ta e difesa, in virtù di C.F._3 Email_3
procura in calce all'atto di costituzione del nuovo difensore
CONVENUTA
NONCHÉ
Procuratore Della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da processo verbale, cui integralmente si rimanda.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La , con atto di citazione ritualmente notificato in data Controparte_1
30.11.2022, proponeva querela di falso ex art. 221 c.p.c. al fine di sentir dichiarare la falsità materiale del contratto di pegno, apparentemente sottoscritto in data 24.06.2010 con il quale l'Ing. illo CP_4 tempore amministratore della società querelante, offriva a garanzia “dell'adempimento delle obbligazioni dell'Impresa derivanti dai contratti di Costruzione dell'impianto di produzione di energia Cont elettrica” assunte dalla nei confronti della ed utilizzato dalla società Controparte_3 convenuta “per richiedere a il pagamento di un importo complessivo che sfiora i 10 milioni CP_1 di euro”.
A sostegno dell'azione, l'odierna querelante deduceva che il contratto di garanzia reale fosse stato
“artatamente preconfezionato e retrodatato dall'ing. - nella duplice veste di ex CP_4
Cont amministratore delegato della e, oggi, amministratore della - e da suo fratello CP_5
soggetto che ricopriva la carica di amministratore unico alla data di sottoscrizione Parte_1
del contratto, indicando, quali elementi sintomatici dell'asserita falsità, la circostanza che la CP_3
“non ha mai menzionato l'esistenza di questa “garanzia” negli atti processuali depositati nei
[...]
Cont giudizi instaurati nei confronti di ; “l'assenza di menzione del contratto negli atti societari delle parti in giudizio”; così come che “la firma del sig. pare essere stata “tagliata” da un altro Pt_2 documento e “incollata” sulle (tre) pagine del contratto” poiché tutte e tre le sottoscrizioni “sono perfettamente identiche l'una all'altra”; nonché la circostanza per cui “nessuno dei membri del
Consiglio di Amministrazione e nessuno dei soci era a conoscenza dell'esistenza di tale contratto di pegno” ancorché dal 2006 al 2012 “tutte le decisioni aziendali che impegnavano la società (anche per importi poco rilevanti), venivano prese collegialmente e condivise con i soci per l'opportuna approvazione in assemblea”.
Si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità Controparte_3
della domanda per carenza di procura speciale alle liti autenticata, nonché la nullità della proposta querela per non aver l'istante indicato gli elementi e le prove della falsità così come richiesto dall'art. 221 comma II c.p.c., nel merito, poi, chiedeva il rigetto della domanda perché generica, infondata e sfornita di prova.
pagina 2 di 6 All'udienza del 22.03.2023, la società attrice confermava la querela così come presentata e con ordinanza del 07.10.2023 il giudice ordinava il deposito dell'originale del documento oggetto di querela o, in subordine, l'indicazione del depositario dello stesso.
Tale ordine rimaneva non ottemperato posto che, come dichiarato in udienza, le parti rappresentavano di non essere in possesso dell'originale del contratto di pegno datato 26 aprile 2010, e la società convenuta dichiarava di non sapere dove si trovasse detto originale.
Orbene, ancorché all'udienza del 04.02.2025, la abbia dichiarato di non volersi CP_3
avvalere del documento oggetto di querela, avendo parte attrice proposto querela in via principale e, dunque, allo scopo di privare il contratto di pegno di qualunque effetto giuridico, deve ritenersi comunque sussistente l'interesse della C.E.A all'accertamento della falsità dell'atto impugnato.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la querela di falso proposta in via principale dà luogo a un giudizio autonomo, diretto a contestare l'autenticità di un atto pubblico, ovvero di una scrittura privata, anche se non riconosciuta, o legalmente, considerata tale, allo scopo di paralizzarne
l'efficacia probatoria e a rendere inoperante ogni effetto giuridico ad esso attributo. Se, quindi, la querela di falso è intesa a privare il documento impugnato dell'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in un futuro e distinto processo l'interesse ad agire, con riferimento a tale impugnativa del documento, è quello di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso”(cfr. Cass. Civ.. 3 giugno 2011, n. 12130, Cass., 27 luglio 1992, n. 9013, Cass., 10 settembre 2009, n. 19577 e Cass., 17 maggio 2006, 11536).
Venendo all'interesse ad agire va sottolineato che "il giudizio di querela di falso, tanto in via principale che incidentale, si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica;
ove, peraltro, la querela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l'art. 222 c.p.c., per il caso di querela incidentale, dopo avere prescritto l'interpello della controparte, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante" (così Cass n. 12130/2011). pagina 3 di 6 Quindi, diversamente da quanto prescritto per le ipotesi di querela di falso proposte in via incidentale, ove, a norma dell'art. 222 c.p.c., il giudice è tenuto preliminarmente ad accertare ai fini dell'ammissibilità della domanda, la rilevanza del documento e per le quali, dunque, la dichiarazione di non volersi avvalere dell'atto impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del querelante, lo stesso non può dirsi con riferimento alle domande di querela di falso formulate in via principale, ove, invece, il vaglio dell'interprete è incentrato sulla intervenuta contestazione della genuinità del documento e “sull'utilizzo dello stesso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante, mentre non ha rilievo l'ammissione della falsità da parte del soggetto nei cui confronti la querela è stata proposta”(cfr. ex mult. Cass.Civ.n.12130/2011).
Pertanto, dalla generica dichiarazione resa dalla società querelata di non volersi avvalere del documento de quo non può discendere il venir meno dell'interesse vantato dalla CEA all'accertamento della dedotta retrodatazione del contratto di pegno impugnato.
Accertata, dunque, la permanenza dell'interesse ad agire del querelante, occorre ora pronunciarsi su gli altri requisisti di ammissibilità della domanda richiesti dalla legge.
In via preliminare, non può ritenersi meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità per carenza di procura speciale alle liti autenticata sollevata dalla società convenuta.
Ed invero, ancorché possa rilevarsi che la procura speciale alle liti allegata all'atto introduttivo difetti dell'opposita autenticazione notarile, risulta comunque essere soddisfatta l'alternativa condizione di ammissibilità prevista dall'art. 99 disp.att.c.p.c., in quanto, alla prima udienza di trattazione e discussione, tenutasi in data 21 marzo 2023, compariva personalmente la Dott.ssa , Controparte_2
l.r.p.t. della società querelante, la quale provvedeva a confermare la volontà di proporre querela di falso avverso il documento impugnato.
Né risulta accertata la nullità dell'atto introduttivo ex art. 221comma II c.p.c, così come eccepita dalla posto che la società querelante provvedeva ad indicare in modo dettagliato, oltre che CP_3
gli elementi, le prove della falsità contestata.
Cont Ed invero, la indicava quali elementi sintomatici della retrodatazione del contratto di garanzia reale: la mancata menzione di siffatta garanzia nei precedenti giudizi tra le parti e negli atti societari delle stesse;
l'anomala e completa sovrapponibilità delle tre firme apposte dall'Ing. sulle pagine CP_4
di cui il documento impugnato si compone, che la parte assumeva essere state “estratte” dalla pag. 37 della relazione di consulenza grafologica espletata in un altro giudizio (cfr. doc. 31 all. alla produzione pagina 4 di 6 attorea) e “trasferita” sul documento impugnato;
nonché la mancata conoscenza degli altri membri del
Consiglio di Amministrazione dell'intervenuta stipulazione, ancorché nel periodo dal 2006 al 2012 “ tutte le decisioni aziendali che impegnavano la società (anche per importi poco rilevanti), venivano prese e condivise con i soci per l'opportuna approvazione in assemblea” (cfr. doc.50-51 all. alla produzione attorea).
Pertanto, la domanda risulta essere corredata tutti gli elementi necessari a fondare, in astratto, la dedotta falsità materiale dell'atto impugnato e, dunque, la domanda è da ritenersi ammissibile.
A non essere stata però fornita al Collegio è la prova rigorosa ed univoca della dedotta retrodatazione del contratto di pegno oggetto di querela.
Giova all'uopo precisare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., nel giudizio di falso “la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante per pervenire all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o principale” (cfr. Cass.
2126/2019).
Ebbene, nel caso di specie, ancorché parte attrice abbia articolato le richieste di mezzi istruttori nell'atto introduttivo, richiedendo l'escussione di un unico testimone e la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, al fine di accertare “se le sigle apposte a margine del …contratto, come pure le sottoscrizioni in calce allo stesso, siano state effettivamente apposte nell'anno 2010 o in epoca successiva”, la stessa non provvedeva a reiterare le richieste istruttorie né nell' apposita memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c,, né in sede di precisazioni delle conclusioni, nonostante della mancata reiterazione ne veniva fatta espressa menzione dal giudice istruttore all'udienza del 20.09.2024.
Tale inerzia processuale ascrivibile alla querelante, cui deve riconoscersi valore di rifiuto implicito alla richiesta dei mezzi di prova, ha determinato l'assenza di elementi istruttori tali da consentire al
Collegio di accertare in concreto la falsità del documento contestato.
Ulteriori elementi probatori consistono nel mancato deposito dell'originale del documento oggetto di querela, che entrambe le parti hanno dichiarato di non avere né di sapere chi lo avesse, il che pone in dubbio l'esistenza stessa del documento che dovrebbe essere accertato falso.
Inoltre, il mancato deposito dell'originale del documento, sebbene non determini, secondo la giurisprudenza più recente, l'inammissibilità della querela di falso, non ha comunque permesso l'accertamento tecnico richiesto sulla datazione dell'inchiostro per poter verificarne la data, non potendo di certo verificarsi un inchiostro di una fotocopia.
pagina 5 di 6 Sulla base di tutti gli elementi probatori forniti, pertanto, la domanda di querela di falso proposta dalla va nel merito rigettata in quanto non provata. Controparte_1
Il comportamento processuale delle parti, ed in particolare il comportamento della società resistente che ha inviato copia del contratto via Fax, insistendo sulla data dell'invio, per poi dichiarare cdi non avere l'originale del documento, e di non sapere dove fosse, così impedendo l'accertamento della falsità dello stesso costituiscono motivo per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
In applicazione dell'art.226 c.p.c. la società querelante va condannata al pagamento in favore della della pena pecuniaria nella misura massima prevista, pari a euro 20,00. Parte_3
Va, infine, disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al Pubblico Ministero- sede per le valutazioni di sua competenza in quanto interventore ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 28755/2022 r.g.a.c, così provvede:
• Rigetta, nel merito, la domanda attorea;
• Compensa le spese di lite;
• Condanna a pagare in favore della Controparte_1 Parte_3 la pena pecuniaria di € 20,00;
[...]
• Dispone che, a cura della cancelleria, sia trasmessa al P.M.-sede copia della presente sentenza
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 04.6.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Angela Arena
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