Art. 9.
Il consiglio di amministrazione dell'istituto di magistero pareggiato "G. Cuomo" e' sciolto alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'amministrazione provvisoria dell'Istituto universitario di magistero statale e' affidata ad un commissario governativo, da nominarsi per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, con l'incarico di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, nonche' alla costituzione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Il consiglio di amministrazione dell'istituto di magistero pareggiato "G. Cuomo" e' sciolto alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'amministrazione provvisoria dell'Istituto universitario di magistero statale e' affidata ad un commissario governativo, da nominarsi per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, con l'incarico di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, nonche' alla costituzione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .