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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/11/2025, n. 3242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3242 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 951/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Irene Lupo Presidente Dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. Dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 951/2025 promossa in grado d'appello
DA (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in via Mercadante, n. 5, Varese, presso lo studio dell'avv. Garancini Giacomo Pietro del Foro di Varese, che lo rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLANTE CONTRO (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in corso Europa, n. 12, Verbania, presso lo studio dell'avv. David AN Vincenti, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Stefano Morisetti del Foto di Verbania. (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato in corso Europa, n. 12, Verbania, presso lo studio dell'avv. David AN Vincenti, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Stefano Morisetti del Foto di Verbania. (C.F. ), persona del Parte_3 P.IVA_1 procuratore speciale Dott.ssa , elettivamente domiciliato in Parte_4
pagina 1 di 16 corso Europa, n. 13, Milano, presso lo studio dell'avv. Francesco Mocci del Foro di Nuoro, che lo rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLATI
avente ad oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma, totale o parziale della sentenza impugnata, per tutti motivi esposti nel presente atto di appello e facendo corretta applicazione dei corretti principi di riqualificazione della domanda, così decidere: Nel merito con riferimento ai convenuti e Controparte_1 Parte_2
➢ accertato e dichiarato che le somme provenienti dalla vendita dell'abitazione sita in Brezzo di Bedero, in via Pianezza n. 11/g, venduta in data 6 giugno 2019 ai signori CP_2
e sono di esclusiva pertinenza di benché
[...] Controparte_3 Parte_1 depositate sul c/c n. 72/7615 presso l'ex RE NE (ora Crédit Agricole, per avvenuta incorporazione), aperto a nome della di lui madre, per il suo Controparte_4 sostentamento in vita, condannare i convenuti e a Controparte_1 Parte_2 restituire ex art. 1189, secondo comma, cod. civ., a creditore verso la Parte_1 suddetta Banca delle somme depositate su quel conto, la somma complessiva di € 72.650,38=, da essi convenuti, presentatisi come legittimati e “creditori apparenti” (in quanto legittimari della signora nel frattempo deceduta in data 15 dicembre 2020) – CP_4 richiesti e indebitamente ricevuti in data 11 giugno 2021, violando il diritto dell'attore, siccome da essi stessi riconosciuto con scrittura privata sottoscritta il 6 febbraio 2019 e, debitamente autenticata dal notaio dott. da lui allegata come parte integrante dell'atto di Persona_1 vendita, da lui stesso rogato il 6 giugno 2019 (rep. 48128; racc. 17184), dell'immobile ridetto;
➢ accertata e dichiarata la palese malafede adibita dai convenuti e Controparte_1 [...]
condannarli altresì a corrispondere all'attore frutti, interessi e rivalutazione Parte_2 monetaria a far tempo dall'11 giugno 2021 (data del pagamento), fino all'effettivo soddisfo;
➢ condannare i convenuti e individualmente o in Controparte_1 Parte_2 solido tra loro o con gli altri convenuti alla rifusione delle spese processuali ed alla restituzione del contributo unificato. Nel merito con riferimento alla posizione di RE NE, ora Crédit Agricole Italia s.p.a.
pagina 2 di 16 ➢ accertato e dichiarato che le somme provenienti dalla vendita dell'abitazione sita in Brezzo di Bedero, in via Pianezza n. 11/g, venduta in data 6 giugno 2019 ai signori CP_2
e sono di esclusiva pertinenza di benché
[...] Controparte_3 Parte_1 depositate sul c/c n. 72/7615 presso l'ex RE NE (ora Crédit Agricole, per avvenuta incorporazione), aperto a nome della di lui madre, per il suo Controparte_4 sostentamento in vita;
accertato altresì e dichiarato ex art. 1188 cod. civ. che la Banca in data 11 giugno 2021, versando in palese condizione di mala fede (essendo stata preventivamente informata ed avvertita dei fatti), in circostanze quanto meno equivoche, ha pagato a chi non era (né “appariva” in base a circostanze univoche) legittimato a ricevere il pagamento la somma complessiva di € 72.650,38.-dimostrando negligenza, leggerezza, “distrazione”, compiacenza per i convenuti e (fino al punto di invertire, a CP_1 Parte_2 loro favore, l'onere della prova: cfr. sub all. 18), e ignorando consapevolmente i fatti di cui veniva accuratamente ed esaurientemente informata, condannare la convenuta Crédit Agricole Italia s.p.a. – incorporante di RE NE con gli effetti di cui all'art. 2504 bis cod. civ. – a pagare al vero creditore, signor l'intero saldo residuo sul c/c n. Parte_1
72/7615 prima dell'indebito pagamento ad e con tutti gli CP_1 Pt_2 Parte_2 accessori di legge, siccome più volte richiesto - ben prima dell'11 giugno 2021 – dallo stesso e dai suoi legali;
Parte_1
➢ accertare e dichiarare che la ridetta Banca convenuta risulta tenuta al pagamento suddetto (“non liberata”) in ragione della situazione di mala fede in cui – contro il disposto dell'art. 1189 cod. civ. – risulta da molteplici profili aver agito nelle circostanze di causa, siccome esposte e documentate nelle pagine che precedono;
➢ condannare la convenuta individualmente o anche in solido con gli altri convenuti CP_5 alla rifusione delle spese processuali e alla restituzione del contributo unificato. Nel merito in subordine ancora con riferimento alla posizione di Crédit Agricole, Italia s.p.a. (già RE NE)
➢ ove l'attore non consegua il pagamento ex art. 1188 cod. civ., né la restituzione del pagamento deviato ex art. 1189, secondo comma, cod. civ., ai sensi e con gli effetti del combinato disposto degli art. 2043 e 2049 cod. civ., condannare la convenuta Crédit CP_5
Agricole Italia s.p.a., incorporante del RE NE, a risarcire il danno grave, attuale, concreto, ingiusto, ammontante quanto meno alla somma indebitamente elargita dalla CP_5 ai convenuti e sottraendola a quanto di competenza CP_1 Parte_2 dell'odierno attore, con tutti gli accessori di legge, dal dì dell'indebito pagamento fino al giorno dell'effettivo soddisfo, danno causato dalla a a cagione del CP_5 Parte_1 comportamento gravemente e consapevolmente contrario ai di lui diritti e ai doveri dell;
CP_6
pagina 3 di 16 ➢ anche in questo caso condannare la convenuta alla rifusione di tutte le spese di CP_5 giustizia ed alla restituzione del contributo unificato. In via di estremo subordine, ed in adesione alla domanda subordinata di parte convenuta e (cfr comparsa di costituzione e risposta per CP_1 Parte_2 Controparte_1
e del 26 dicembre 2022, a pag. 16) Parte_2
➢ accertare e dichiarare che il sig. ha diritto a 5/9 dell'importo di euro Parte_1
108.975,57=, ossia all'importo di euro 60.541,98= (oltre interessi e rivalutazione dalla domanda) e per l'effetto condannare i signori e e la CP_1 Parte_2 CP_5 convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di euro Parte_3
60.541,98= oltre interessi e rivalutazione a far data dalla domanda di causa. Con piena vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, con tutti gli accessori, come per legge. In via istruttoria Si richiamano i documenti tutti depositati in atti e si rinnovano, nessuna esclusa, tutte le istanze istruttorie formulate negli atti depositati da questa difesa, ivi compresa la richiesta di escussione testimoniale, come articolate in atto di citazione ed in sede di prima, seconda e terza memoria istruttoria”, Con vittoria di spese, compensi professionali e accessori come per legge, relativi al doppio grado. Con ogni riserva e salvezza, e segnatamente con riserva di ulteriormente dedurre e produrre ai sensi del codice di procedura civile.”
Per Controparte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sia di merito, sia istruttoria, e previa ogni pronuncia, statuizione e declaratoria ritenute opportune o necessarie. nel merito, in via principale:
- respingere l'appello svolto dal IG. per le ragioni esposte in atti e/o per Parte_1 altre meglio viste da codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in quanto infondato sia in fatto, sia in diritto, ed in ogni caso sfornito di prova;
nel merito, in via di appello incidentale condizionato:
- accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata del 6 febbraio 2019 ex art. 458 cod. civ. e/o ex artt. 458 e 557 cod. civ. e/o ex art. 782 cod. civ. e/o per le ragioni esposte in atti e/o per altre meglio viste da codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respingendo le domande tutte svolte nei confronti dei IG.ri e in quanto infondate Controparte_1 Parte_2 sia in fatto, sia in diritto, e comunque sfornite di prova;
pagina 4 di 16 - in alternativa, accertare e dichiarare la nullità della donazione avente ad oggetto i danari per i quali è causa ex art. 782 cod. civ. e/o per le ragioni esposte in atti e/o per altre meglio viste da codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respingendo le domande tutte svolte nei confronti dei IG.ri e in quanto infondate sia in fatto, sia in diritto, e Controparte_1 Parte_2 comunque sfornite di prova;
nel merito, in via subordinata, in via riconvenzionale ed in via di appello incidentale condizionato:
- accertare e dichiarare che il trasferimento della proprietà dei denari oggetto di causa al IG. mentre il de cuius era ancora in vita rappresenta una donazione indiretta e Parte_1 per l'effetto assoggettare tale trasferimento a collazione ex artt. 737 e seguenti cod. civ., conferire alla massa ereditaria l'oggetto della donazione e procedere alla divisione della comunione ereditaria e/o del patrimonio relitto tra gli eredi Parte_1 CP_1
e in quote tra loro uguali, respingendo le domande tutte svolte
[...] Parte_2 nei confronti dei IG.ri e in quanto infondate sia in Controparte_1 Parte_2 fatto, sia in diritto, e comunque sfornite di prova;
nel merito, in via ulteriormente subordinata, in via riconvenzionale ed in via di appello incidentale:
- a seguito della domanda di riduzione ex art. 557 cod. civ. svolta dai IG.ri Controparte_1
e procedere alla riunione fittizia ex art. 556 cod. civ., al fine di Parte_2 determinare l'ammontare della quota di cui la IG.ra poteva disporre (in Controparte_4 particolare, riunendo fittiziamente la donazione effettuata in favore del IG. Parte_1 con il restante patrimonio della IG.ra , e per l'effetto accertare e dichiarare Controparte_4 che il IG. ha diritto a cinque noni dei danari per i quali è causa, mentre i Parte_1
IG.ri e hanno diritto a due noni ciascuno (o accertare Controparte_1 Parte_2 in altre quote ritenute di giustizia le quote spettanti a ciascun erede); in ogni caso:
- condannare il IG. alla rifusione, in favore dei IG.ri e Parte_1 Controparte_1
delle spese e delle competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre al Parte_2 rimborso delle spese generali nella misura del 15%, ad iva e cpa nella misura dovuta per legge.”
Per Parte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa IN VIA PRINCIPALE:
pagina 5 di 16 - rigettare tutte le domande e le richieste formulate dall'appellante in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
IN SUBORDINE:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo all'appellante ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dell'appellante nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di CP_5 somme di denaro in favore dell'appellante, ridurre l'importo da corrispondere secondo i criteri indicati in narrativa e in atti;
ANCORA IN SUBORDINE:
- in ogni caso, nella denegata ipotesi di condanna della al pagamento – a qualsiasi CP_5 titolo – di somme di denaro in favore dell'appellante, per le motivazioni di cui in narrativa, condannare i signori e a manlevare e/o tenere Controparte_1 Parte_2 indenne la da ogni e qualunque responsabilità e/o conseguenza negativa dipendente CP_5 dall'accoglimento delle domande avversarie e, per l'effetto, condannare i signori CP_1
e al pagamento, in favore della di tutte le somme che
[...] Parte_2 CP_5 stessa, a sua volta, fosse condannata a pagare nei confronti Controparte_7 dell'appellante per le vicende in questa sede contestate, o comunque della minor somma che fosse ritenuta di giustizia;
- in via alternativa e, in ogni caso, nella denegata ipotesi di condanna della al CP_5 pagamento – a qualsiasi titolo – di somme di denaro in favore dell'appellante per le motivazioni citate in atti, dichiarare l'ingiustificato arricchimento dei signori Controparte_1
e in danno della e, per l'effetto, condannare i signori Parte_2 CP_5 CP_1
e al pagamento in favore della delle somme che la
[...] Parte_2 CP_5 stessa, a sua volta, fosse condannata a pagare nei confronti dell'appellante per le vicende CP_5 oggetto di causa;
IN OGNI CASO:
- condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA del presente procedimento.”
§. 1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto La vicenda trae origine dal deposito dell'importo di € 130.000,00 effettuato da sul conto corrente n. 72/7615 aperto presso la banca Parte_1 [...]
e intestato alla madre per il di lei Parte_3 Controparte_4 sostentamento. pagina 6 di 16 Le condizioni di detta elargizione di denaro venivano dettate dalle lett. e) e f) della scrittura privata sottoscritta in data 06/02/2019 dai tre fratelli Pt_2
( , e , dalla di loro madre e Parte_1 CP_1 Parte_2 Controparte_4 dai nipoti AN e : << mette a disposizione Parte_5 Parte_1 della mamma e per essa dell'amministratore di sostegno l'intera somma di Controparte_4
€ 130.000,00, provento della vendita in favore di , per tutte le necessità CP_2 presenti e future, con ciò precisando che non trattasi di donazione e che quanto residuerà sul conto della beneficiaria al momento del suo decesso, tornerà nell'esclusivo possesso di Parte_1
senza che possa in alcun modo essere ricompreso nella massa ereditaria. […] con
[...] ciò intendono precisare che le giacenze rimanenti al momento del decesso della signora CP_4
saranno tutte unicamente riferibili al signor , fatte salve le
[...] Parte_1 precisazioni di cui al punto procedente>>. A seguito della morte della madre, in data 15/12/2020, si Parte_1 rivolgeva a Agricole Italia S.p.A. invitandola a versare l'intero saldo del su Pt_3 detto conto corrente in proprio favore, essendo il denaro di sua esclusiva titolarità; la banca rispondeva che avrebbe coinvolto nella movimentazione tutti gli eredi in quanto il saldo residuo del conto, pari all'importo di € 108.984,11, era da considerarsi parte dell'asse ereditario;
in data 11/06/2021 i fratelli e si presentavano presso la banca esibendo la CP_1 Parte_2 dichiarazione di successione e chiedendo la consegna di 1/3 ciascuno del saldo del suddetto;
in adempimento alla richiesta dei due coeredi, la banca corrispondeva la somma di €36.325,18 ciascun. Alla luce dei fatti riportati, con atto di citazione regolarmente Parte_1 notificato conveniva in giudizio i fratelli e e la CP_1 Parte_2 banca Agricole Italia S.p.A. Pt_3
In primis, per quanto qui di interesse, l'attore chiedeva nei confronti dei fratelli e la condanna alla restituzione ex art. 1189, comma CP_1 Parte_2 secondo, c.c. delle somme indebitamente ricevute dalla banca in qualità di eredi legittimi della signora . Difatti, l'attore eccepiva che il pagamento CP_4 effettuato dalla banca in favore dei due fratelli integrava la fattispecie del pagamento al creditore apparente, trattandosi di denaro estraneo al contesto ereditario in virtù del contenuto della citata scrittura privata. In secundis, nei confronti della banca chiedeva l'accertamento della mala fede o comunque della sua grave negligenza – poiché sapeva di pagare a soggetti non legittimati – e il conseguente pagamento ex art. 1188 c.c. dell'intero saldo pagina 7 di 16 residuo sul conto corrente n. 72/7615 in suo favore, in qualità di unico e reale creditore. Si costituivano e contestando quanto ex adverso CP_1 Parte_2 dedotto e chiedendo il rigetto delle domande. In particolare, i convenuti argomentavano la legittimità della propria Pt_2 condotta eccependo: la nullità della scrittura privata per violazione del divieto di patto successorio ex art. 458 c.c.; in subordine, a voler qualificare il trasferimento delle somme in favore di quale donazione, la Controparte_4 nullità della stessa per difetto di forma;
in subordine, la necessità di procedere alla collazione della donazione indiretta e in via ulteriormente subordinata alla riduzione della donazione. Si costituiva altresì contestando quanto ex adverso Parte_3 dedotto e chiedendo il rigetto delle domande. In particolare, la banca deduceva di aver correttamente adempiuto al debito nei confronti dei propri creditori, da individuarsi negli eredi della correntista, essendo la posizione della banca estranea alle controversie e agli accordi pregressi tra coeredi così come rispetto alla provenienza del denaro versato sul conto corrente;
che l'unico credito di nei confronti della Parte_1 banca era quello vantato in qualità di erede e che l'istituto aveva provveduto a corrispondere al medesimo la quota di 1/3 del saldo del conto corrente, al pari degli altri due fratelli;
che la banca non era legittimata a rifiutare il pagamento nei confronti degli eredi e pena la propria CP_1 Parte_2 esposizione ad iniziative giudiziarie da parte di questi ultimi. Il Tribunale di Varese con sentenza n. 851/2024 pubblicata il 25 settembre 2024 così disponeva: <<
1.rigetta le domande formulate dall'attore;
2.condanna Parte_1
a rifondere e delle spese di lite, liquidate in
[...] CP_1 Parte_2 complessivi €10.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge;
3.condanna a rifondere Parte_1 Parte_3 delle spese di lite, liquidate in complessivi €10.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge>>. Il rigetto della domanda veniva supportato dalle seguenti premesse logico- giuridiche: (i) la fattispecie in esame si sostanzia, sul piano giuridico, in parte nell'adempimento di un'obbligazione assistenziale da parte di Parte_1 nei confronti della madre e in parte nella stipulazione di un
[...]
pagina 8 di 16 contratto di mutuo tra i medesimi: non si tratta di una donazione sorretta da spirito di liberalità né di un patto successorio;
(ii) ne segue che con l'accredito sul conto corrente di cui si controverte della somma di €130.000,00, il denaro è inevitabilmente entrato nella sfera patrimoniale di;
Controparte_4
(iii) vanta un diritto di credito restitutorio nei confronti Parte_1 della madre che a seguito della di lei morte si è trasferito in capo agli eredi quale debito ereditario ai sensi degli artt. 752 ss. c.c.; (iv) la titolarità del denaro, entrato nell'asse ereditario quale debito ereditario, deve essere ritrasferita in capo a in quanto detto Parte_1 trasferimento non può avvenire ex se. Fatta questa premessa il Tribunale di Varese delineava la dirimente differenza tra, da un lato, il rapporto tra la banca e l'intestataria del conto corrente (prima la madre poi i tre coeredi), e dall'altro, e i fratelli convenuti. Parte_1
Rispetto al primo rapporto la sentenza di prime cure evidenziava che titolarità in capo a al momento della morte, delle somme di denaro di cui Controparte_4 si controverte non può che condurre ad individuare negli eredi i creditori della banca in relazione alla giacenza sul conto corrente>>, sicché alla propria obbligazione di pagamento del saldo del conto corrente nei confronti degli eredi della titolare delle somme, da individuarsi nei tre fratelli > e parimenti i Pt_2 convenuti fratelli hanno riscosso legittimamente il credito nei confronti Pt_2 della banca. In ordine al secondo rapporto la sentenza di prima cure evidenziava che qualità di di creditore della madre comporta in termini generali la facoltà di Parte_1 quest'ultimo di far valere le proprie ragioni nei confronti degli eredi, azionando il proprio credito – a tale titolo – nei confronti degli stessi, domanda, tuttavia, non formulata nella presente sede>>. Avverso la sentenza n. 851/2024 del Tribunale di Varese ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma. Parte_1
Si sono costituiti in giudizio e chiedendo la CP_1 Parte_2 conferma integrale della sentenza di primo grado e proponendo appello incidentale condizionato. Altresì, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Parte_3 di tutti i motivi d'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado. Alla prima udienza del 02/10/2025 il giudice istruttore tentava una conciliazione ai sensi dell'art. 350, comma terzo, c.p.c. che tuttavia risultava infruttuosa. pagina 9 di 16 Fissata l'udienza collegiale del 13/11/2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 350bis c.p.c., la causa è stata decisa nella odierna camera di consiglio.
§. 2 I motivi di appello L'appellante propone due motivi di appello. 2.1 Con il primo motivo lamenta la statuizione della sentenza Parte_1 di rigetto della domanda attorea formulata nei confronti dei fratelli ex art. 1189, comma secondo, c.c. In particolare, l'appellante denuncia la “violazione e/o falsa od erronea applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ.”. L'individuazione dell'oggetto del giudizio non si fonderebbe tanto sulle domande ed eccezioni formulate dalle parti, quanto sull'interpretazione della domanda da parte del giudice di merito. Sul giudice di merito incombe il dovere di fornire sempre una risposta giudiziale alle domande formulate da parte attrice anche a fronte di domande non errate o mal poste. Quest'assunto di parte appellante riposa sul principio della domanda e della correlazione tra chiesto e pronunciato che, ex art. 112 c.p.c., implicherebbe per il giudice l'onere di ricerca domanda, del “bene della vita” effettivamente sperato dal cittadino dalla decisione giudiziale>> (pag. 20 atto di appello). Per converso, anche in ossequio al principio iura novit curia, non avrebbe alcuna rilevanza la correttezza o meno dell'inquadramento giuridico della domanda, che potrebbe fondarsi su principi e norme differenti rispetto a quelli evocati dalla parte. Di tal che, ove il giudice individui il corretto petitum sostanziale dovrà comunque pronunciarsi, sebbene le ragioni giuridiche addotte dalla parte siano scorrette. Altrimenti opinando, il decisum del giudice che nega il petitum sostanziale
<<semplicemente perché le ragioni giuridiche addotte a tal fine dalla parte si erano considerate < i>
scorrette, indicando tuttavia quelle corrette – oltre che logicamente contraddittorio – sarebbe profondamente ingiusto, perché negherebbe al cittadino una risposta positiva alla sua domanda,
“semplicemente perché tale domanda era mal posta, anche se in sé corretta”>> (pag. 20 atto di appello). Alla luce di queste premesse in diritto, l'appellante osserva come il giudice di prime cure, basandosi su quanto dedotto e prodotto in giudizio dalle parti senza aggiungere fatti o documenti nuovi, abbia riqualificato la domanda attorea lasciando invariati sia la causa petendi sia il petitum. In particolare, si osserva come pagina 10 di 16 il petitum sostanziale resti in ogni caso la restituzione del denaro, sicché poco importerebbe poi il titolo giuridico con cui viene riconosciuto. Perciò il Tribunale di Varese avrebbe dovuto accogliere la domanda attorea riqualificando la domanda in termini di diritto creditorio nei confronti dell'eredità della madre ex art. 752 c.c. ed ordinare direttamente ad e CP_1 di restituire pro quota al fratello il denaro. Con Parte_2 Parte_1 il rigetto della domanda attorea, invece, il Tribunale di Varese avrebbe negato una risposta giudiziale alla medesima violando così l'art. 112 c.p.c. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la “violazione e/o falsa od Parte_1 erronea applicazione degli artt. 1189, 1175, 2043 e 2049 del Codice civile”. Con questo motivo l'appellante sembra invocare il controllo della sentenza sotto vari profili. a. In primo luogo, l'appellante, assumendo la corretta qualificazione della domanda ex art. 1189 c.c., prospetta che la fattispecie in esame integrerebbe gli estremi di un pagamento fatto dal debitore al creditore apparente. Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, ai fini dell'applicazione dell'art. 1189 c.c. l'oggetto del credito, ossia nel caso di specie il pagamento, sarebbe irrilevante. Da ciò conseguirebbe l'erroneità sia della ricostruzione fatta dal giudice di primo grado, secondo cui con il deposito in conto corrente del denaro la relativa titolarità è passata alla madre sia della qualificazione giuridica attribuita CP_4 alla situazione de quo. Secondo l'appellante l'art. 1189 c.c. è fattispecie soggettiva costituita da due presupposti applicativi: la buona fede del solvens, la banca, e l'apparenza della legittimazione in capo all'accipiens, ossia i fratelli convenuti. Nel caso di specie, rileva come sia dimostrato in atti che la banca non fosse in buona fede ed abbia pagato consapevolmente a chi sapeva non essere creditore. era a conoscenza che il denaro residuo sul conto Parte_3 corrente intestato alla signora fosse in realtà di esclusiva proprietà di CP_4
e ciononostante aveva pagato ai fratelli e Parte_1 CP_1 Pt_2
Così, l'appellante ritiene che la banca sia stata
[...] agli obblighi contrattuali ma altresì istituzionali di informazione, protezione, vigilanza e controllo;
dimostrando colpevole negligenza>> (pag. 29 atto di appello). Parimenti non si potrebbe affermare la liberazione della banca in forza del principio dell'apparenza. Mancherebbe nel caso di specie: (i) la prova di aver confidato senza sua colpa nella situazione apparente e (ii) la prova che l'erroneo pagina 11 di 16 convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà (come richiesto da consolidata giurisprudenza, l'appellante cita Cass. civ. sez. I, ord.za 19 aprile 2018, n. 9758). Al contrario, come già più volte ribadito, era a Parte_3 conoscenza dei fatti e si era anche impegnata a non movimentare il saldo del conto corrente, senza il consenso e la manleva di tutti gli eredi. b. L'appellante osserva poi come la dichiarazione di successione presentata dai fratelli alla banca sia inidonea a dimostrare la qualità di eredi legittimi della madre. La denuncia di successione, quale atto di natura meramente fiscale, da sola e senza la certificazione anagrafica, non è prova del possesso della qualità di chiamato all'eredità: a tal fine è necessaria la formale accettazione dell'eredità, che tuttavia non era stata presentata dagli odierni appellati a Pt_2 [...]
Parte_3
Sulla scorta delle motivazioni riportate ai punti a. e b. l'appellante sembra fondare, le richieste conclusive di condanna di sia ex Parte_3 art. 1189 c.c. perché in malafede e quindi non liberata ai sensi del primo comma sia ex art. 1188 c.c. c. La banca sarebbe pure incorsa in due ordini di responsabilità che hanno causato un danno all'appellante e di cui si chiede il risarcimento. Un primo profilo di responsabilità ex art. 1175 c.c. per aver ingenerato con il suo comportamento il legittimo affidamento di sul rispetto Parte_1 dei suoi diritti e sull'impegno a tenerlo informato. Un secondo profilo di responsabilità ex art. 2049 c.c. per i danni arrecati da illecito del preposto, ossia il dipendente della banca che ha ritenuto sufficiente la dichiarazione di successione e che ha materialmente trasferito 1/3 del saldo del conto corrente della signora ai due fratelli Controparte_4 Pt_2
§.3 L'opinione della Corte 3.1 Il primo motivo di appello è infondato. La sentenza del Tribunale di Varese va confermata nella parte in cui rigetta la domanda attorea di restituzione del denaro ai sensi dell'art. 1189, comma secondo, c.c. nei confronti dei fratelli convenuti. Si evidenzia che non corrisponde al vero l'affermazione dell'appellante secondo cui il giudice di prime cure non avrebbe risposto alla domanda formulata da pagina 12 di 16 infatti, c'è una risposta chiara e puntuale: il rigetto della Parte_1 domanda in quanto infondata. Peraltro, si noti come il giudice di prime cure giunga a tale decisione dopo un'articolata e precisa motivazione. Contrariamente a quanto si ritiene nell'appello, il giudice deve pronunciarsi in correlazione alla perimetrazione del confine soggettivo e oggettivo del thema decidendum definito dalle parti: è quanto statuito dal combinato disposto tra l'art. 99 c.p.c., principio della domanda, e l'art. 112 c.p.c., principio di correlazione tra chiesto e pronunciato. Qualora il giudice sconfinasse per petitum o causa petendi dal perimetro decisionale, violerebbe gli anzi detti principi ed esporrebbe la decisione a un vizio di ultra o extra petizione. Logico corollario di tale premessa è il divieto per il giudice di “correggere” la causa petendi della domanda proposta, poiché tale correzione comporterebbe l'introduzione surrettizia nel processo di una nuova domanda. La decisione del Tribunale di Varese è dunque pienamene conforme alle regole processuali, in quanto la domanda di restituzione del denaro in quanto debito ereditario ex art. 752 c.c. è causa petendi evidentemente differente ed incompatibile con quella ex art. 1189 c.c. Le due domande risultano fondate su presupposti giuridici differenti: nella prima la richiesta di restituzione si fonda su un debito ereditario ed è rivolta agli eredi del de cuius; nella seconda, la richiesta di restituzione si fonda sull'indebito ed è rivolta al creditore apparente. Vi è altresì difformità rispetto al soggetto passivo del rapporto obbligatorio: nell'un caso è l'erede nel limite della propria quota di eredità; nell'altro è il creditore apparente che ha ricevuto indebitamente il pagamento che dovrà restituire l'interno senza limiti di quota. Ancora, mentre l'erede è ab origine debitore, nell'azione ex art. 1189 c.c. il debitore è soggetto estraneo al rapporto obbligatorio originario e diviene debitore a seguito di un errore in buona fede del debitore. Infine anche il provvedimento che dovrebbe adottare giudice rispetto alle due domande sarebbe radicalmente dissimile con evidente violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato e del petitum immediato. Quanto suesposto è avvallato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che afferma: << il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema pagina 13 di 16 controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori>> (ex multis, Cass. civ., sez. 5, ordinanza n. 644 del 10/01/2025). 3.2 Non ha migliore destino il secondo motivo. La motivazione del giudice è ineccepibile. La ricostruzione fatta in sentenza è lineare, chiara e giuridicamente condivisa da questa Corte. La sentenza di prime cure ha correttamente individuato e delineato i due rapporti giuridici che vengono in rilievo: da un lato, e la Parte_1 madre (ora gli eredi-fratelli), dall'altro, la banca e gli eredi della signora CP_4
.
[...]
Rispetto al primo rapporto, in particolare, il giudice di prime cure del tutto condivisibilmente qualifica la fattispecie come un negozio misto, in parte di adempimento di un'obbligazione assistenziale da parte di nei Parte_1 confronti della madre e in parte nella stipulazione di un Controparte_4 contratto di mutuo tra i medesimi. In forza di detto contratto di mutuo la proprietà del denaro è trasferita dal alla madre nel momento del Pt_2 deposito in conto corrente. Come noto, il contratto di mutuo comporta quale effetto necessario e principale il trasferimento della titolarità del denaro – bene fungibile per eccellenza – dal mutuante al mutuatario che è tenuto alla restituzione del tantundem. Nel caso di specie, tra l'altro, si tratterebbe di un mutuo particolare e gratuito in cui deve essere restituito al creditore solo l'eccesso non utilizzato senza riconoscimento degli interessi. Da tale ricostruzione consegue che la signora Controparte_4 ha assunto nei confronti del figlio la qualità di debitrice. Parte_1
È regola generale, estranea ad eventuali pattuizioni delle parti, che alla morte del debitore il denaro non venga ritrasferito in automatico in capo al creditore, confluendo nell'asse ereditario. Così, gli eredi divengono titolari del patrimonio del de cuius e, ai sensi dell'art. 752 c.c., sono chiamati a rispondere pro quota anche dei debiti ereditari. Deceduta la signora , il debito nei confronti di è CP_4 Parte_1 confluito nell'asse ereditario e di questo rispondono i tre fratelli. Casualmente, dunque, il creditore è anche l'erede che risponderebbe con i coeredi del debito.
pagina 14 di 16 Nel momento in cui i fratelli e coeredi si sono rivolti a Parte_3
per ottenere il versamento della propria quota del residuo sul conto
[...] corrente della madre al momento del suo decesso, hanno legittimamente esercitato il proprio diritto in quanto eredi, ma poiché quel denaro è oggetto di debito nei confronti di avrebbero poi dovuto a lui trasferirlo. Parte_1
Per questi motivi
l'appellante avrebbe dovuto proporre la propria domanda di restituzione del denaro direttamente nei soli confronti dei fratelli. In merito alla domanda proposta nei confronti della banca, si osserva che la banca è estranea al rapporto di debito-credito sorto tra e la Parte_1 correntista, poi trasferito alla sua morte ai coeredi. La banca ha stipulato un contratto di conto corrente con la signora , CP_4 estintosi alla morte della correntista e da cui è conseguito l'obbligo della banca di trasferire il saldo giacente agli eredi, che hanno diritto di ricevere pro quota la giacenza di quanto ancora presente nel conto corrente. I germani convenuti in primo grado e odierni appellati non pertanto sono creditori apparenti, ma creditori reali della banca. In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra, la massima della Corte di cassazione citata nell'atto di appello secondo cui <l'art. 1189 c.c., in tema di pagamento al creditore apparente, è applicabile anche nell'ipotesi di pagamento delle somme depositate in conto corrente, effettuato dalla banca dopo la morte del correntista in favore di un soggetto non legittimato a riceverlo. Conseguentemente l'azione accordata all'erede per la restituzione è quella disciplinata dall'art. 2033 c.c.>> (Cass. civ., sez. II, 21 giugno 2022, n. 19936) a sostegno della tesi dell'appellante è corretta, ma non conferente. Corrisponde al vero che il pagamento effettuato dalla banca delle somme depositate in conto corrente dopo la morte del correntista fatto a soggetto non legittimato a riceverlo – creditore apparente – è oggetto di indebito e dunque di restituzione ai sensi dell'art. 1189 c.c.; tuttavia, detta circostanza non è ravvisabile nel caso di specie, in quanto il pagamento è stato fatto a soggetti legittimati a riceverlo, ossia gli eredi e effettivi creditori della banca. Le ulteriori questioni riassunte nel secondo motivo risultano assorbite dal tenore della decisione.
* Le spese del grado seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore di causa, da pagina 15 di 16 reputarsi di bassa difficoltà, nonché dell'attività difensiva espletata, senza nulla riconoscere per la non espletata fase di istruttoria e/o trattazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e Parte_1 Controparte_1 Controparte_8 per la riforma della sentenza del Tribunale di Varese Parte_3
n. 851/2024 pubblicata il 25/09/2024, così dispone:
1. respinge l'appello e conseguentemente conferma la sentenza del Tribunale di Varese n. 851/2024, pubblicata in data 25/09/2024;
2. condanna a rifondere e Parte_1 CP_1 Parte_2 le spese di questo giudizio che si liquidano in € 4.997 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3. condanna a rifondere le Parte_1 Parte_3 spese di questo giudizio che si liquidano in € 4.997 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002 e successive modificazioni. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, in data 19 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente Dott.ssa Francesca Vullo Dott.ssa Irene Lupo
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Irene Lupo Presidente Dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. Dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 951/2025 promossa in grado d'appello
DA (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in via Mercadante, n. 5, Varese, presso lo studio dell'avv. Garancini Giacomo Pietro del Foro di Varese, che lo rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLANTE CONTRO (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in corso Europa, n. 12, Verbania, presso lo studio dell'avv. David AN Vincenti, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Stefano Morisetti del Foto di Verbania. (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato in corso Europa, n. 12, Verbania, presso lo studio dell'avv. David AN Vincenti, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Stefano Morisetti del Foto di Verbania. (C.F. ), persona del Parte_3 P.IVA_1 procuratore speciale Dott.ssa , elettivamente domiciliato in Parte_4
pagina 1 di 16 corso Europa, n. 13, Milano, presso lo studio dell'avv. Francesco Mocci del Foro di Nuoro, che lo rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLATI
avente ad oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma, totale o parziale della sentenza impugnata, per tutti motivi esposti nel presente atto di appello e facendo corretta applicazione dei corretti principi di riqualificazione della domanda, così decidere: Nel merito con riferimento ai convenuti e Controparte_1 Parte_2
➢ accertato e dichiarato che le somme provenienti dalla vendita dell'abitazione sita in Brezzo di Bedero, in via Pianezza n. 11/g, venduta in data 6 giugno 2019 ai signori CP_2
e sono di esclusiva pertinenza di benché
[...] Controparte_3 Parte_1 depositate sul c/c n. 72/7615 presso l'ex RE NE (ora Crédit Agricole, per avvenuta incorporazione), aperto a nome della di lui madre, per il suo Controparte_4 sostentamento in vita, condannare i convenuti e a Controparte_1 Parte_2 restituire ex art. 1189, secondo comma, cod. civ., a creditore verso la Parte_1 suddetta Banca delle somme depositate su quel conto, la somma complessiva di € 72.650,38=, da essi convenuti, presentatisi come legittimati e “creditori apparenti” (in quanto legittimari della signora nel frattempo deceduta in data 15 dicembre 2020) – CP_4 richiesti e indebitamente ricevuti in data 11 giugno 2021, violando il diritto dell'attore, siccome da essi stessi riconosciuto con scrittura privata sottoscritta il 6 febbraio 2019 e, debitamente autenticata dal notaio dott. da lui allegata come parte integrante dell'atto di Persona_1 vendita, da lui stesso rogato il 6 giugno 2019 (rep. 48128; racc. 17184), dell'immobile ridetto;
➢ accertata e dichiarata la palese malafede adibita dai convenuti e Controparte_1 [...]
condannarli altresì a corrispondere all'attore frutti, interessi e rivalutazione Parte_2 monetaria a far tempo dall'11 giugno 2021 (data del pagamento), fino all'effettivo soddisfo;
➢ condannare i convenuti e individualmente o in Controparte_1 Parte_2 solido tra loro o con gli altri convenuti alla rifusione delle spese processuali ed alla restituzione del contributo unificato. Nel merito con riferimento alla posizione di RE NE, ora Crédit Agricole Italia s.p.a.
pagina 2 di 16 ➢ accertato e dichiarato che le somme provenienti dalla vendita dell'abitazione sita in Brezzo di Bedero, in via Pianezza n. 11/g, venduta in data 6 giugno 2019 ai signori CP_2
e sono di esclusiva pertinenza di benché
[...] Controparte_3 Parte_1 depositate sul c/c n. 72/7615 presso l'ex RE NE (ora Crédit Agricole, per avvenuta incorporazione), aperto a nome della di lui madre, per il suo Controparte_4 sostentamento in vita;
accertato altresì e dichiarato ex art. 1188 cod. civ. che la Banca in data 11 giugno 2021, versando in palese condizione di mala fede (essendo stata preventivamente informata ed avvertita dei fatti), in circostanze quanto meno equivoche, ha pagato a chi non era (né “appariva” in base a circostanze univoche) legittimato a ricevere il pagamento la somma complessiva di € 72.650,38.-dimostrando negligenza, leggerezza, “distrazione”, compiacenza per i convenuti e (fino al punto di invertire, a CP_1 Parte_2 loro favore, l'onere della prova: cfr. sub all. 18), e ignorando consapevolmente i fatti di cui veniva accuratamente ed esaurientemente informata, condannare la convenuta Crédit Agricole Italia s.p.a. – incorporante di RE NE con gli effetti di cui all'art. 2504 bis cod. civ. – a pagare al vero creditore, signor l'intero saldo residuo sul c/c n. Parte_1
72/7615 prima dell'indebito pagamento ad e con tutti gli CP_1 Pt_2 Parte_2 accessori di legge, siccome più volte richiesto - ben prima dell'11 giugno 2021 – dallo stesso e dai suoi legali;
Parte_1
➢ accertare e dichiarare che la ridetta Banca convenuta risulta tenuta al pagamento suddetto (“non liberata”) in ragione della situazione di mala fede in cui – contro il disposto dell'art. 1189 cod. civ. – risulta da molteplici profili aver agito nelle circostanze di causa, siccome esposte e documentate nelle pagine che precedono;
➢ condannare la convenuta individualmente o anche in solido con gli altri convenuti CP_5 alla rifusione delle spese processuali e alla restituzione del contributo unificato. Nel merito in subordine ancora con riferimento alla posizione di Crédit Agricole, Italia s.p.a. (già RE NE)
➢ ove l'attore non consegua il pagamento ex art. 1188 cod. civ., né la restituzione del pagamento deviato ex art. 1189, secondo comma, cod. civ., ai sensi e con gli effetti del combinato disposto degli art. 2043 e 2049 cod. civ., condannare la convenuta Crédit CP_5
Agricole Italia s.p.a., incorporante del RE NE, a risarcire il danno grave, attuale, concreto, ingiusto, ammontante quanto meno alla somma indebitamente elargita dalla CP_5 ai convenuti e sottraendola a quanto di competenza CP_1 Parte_2 dell'odierno attore, con tutti gli accessori di legge, dal dì dell'indebito pagamento fino al giorno dell'effettivo soddisfo, danno causato dalla a a cagione del CP_5 Parte_1 comportamento gravemente e consapevolmente contrario ai di lui diritti e ai doveri dell;
CP_6
pagina 3 di 16 ➢ anche in questo caso condannare la convenuta alla rifusione di tutte le spese di CP_5 giustizia ed alla restituzione del contributo unificato. In via di estremo subordine, ed in adesione alla domanda subordinata di parte convenuta e (cfr comparsa di costituzione e risposta per CP_1 Parte_2 Controparte_1
e del 26 dicembre 2022, a pag. 16) Parte_2
➢ accertare e dichiarare che il sig. ha diritto a 5/9 dell'importo di euro Parte_1
108.975,57=, ossia all'importo di euro 60.541,98= (oltre interessi e rivalutazione dalla domanda) e per l'effetto condannare i signori e e la CP_1 Parte_2 CP_5 convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di euro Parte_3
60.541,98= oltre interessi e rivalutazione a far data dalla domanda di causa. Con piena vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, con tutti gli accessori, come per legge. In via istruttoria Si richiamano i documenti tutti depositati in atti e si rinnovano, nessuna esclusa, tutte le istanze istruttorie formulate negli atti depositati da questa difesa, ivi compresa la richiesta di escussione testimoniale, come articolate in atto di citazione ed in sede di prima, seconda e terza memoria istruttoria”, Con vittoria di spese, compensi professionali e accessori come per legge, relativi al doppio grado. Con ogni riserva e salvezza, e segnatamente con riserva di ulteriormente dedurre e produrre ai sensi del codice di procedura civile.”
Per Controparte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sia di merito, sia istruttoria, e previa ogni pronuncia, statuizione e declaratoria ritenute opportune o necessarie. nel merito, in via principale:
- respingere l'appello svolto dal IG. per le ragioni esposte in atti e/o per Parte_1 altre meglio viste da codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in quanto infondato sia in fatto, sia in diritto, ed in ogni caso sfornito di prova;
nel merito, in via di appello incidentale condizionato:
- accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata del 6 febbraio 2019 ex art. 458 cod. civ. e/o ex artt. 458 e 557 cod. civ. e/o ex art. 782 cod. civ. e/o per le ragioni esposte in atti e/o per altre meglio viste da codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respingendo le domande tutte svolte nei confronti dei IG.ri e in quanto infondate Controparte_1 Parte_2 sia in fatto, sia in diritto, e comunque sfornite di prova;
pagina 4 di 16 - in alternativa, accertare e dichiarare la nullità della donazione avente ad oggetto i danari per i quali è causa ex art. 782 cod. civ. e/o per le ragioni esposte in atti e/o per altre meglio viste da codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respingendo le domande tutte svolte nei confronti dei IG.ri e in quanto infondate sia in fatto, sia in diritto, e Controparte_1 Parte_2 comunque sfornite di prova;
nel merito, in via subordinata, in via riconvenzionale ed in via di appello incidentale condizionato:
- accertare e dichiarare che il trasferimento della proprietà dei denari oggetto di causa al IG. mentre il de cuius era ancora in vita rappresenta una donazione indiretta e Parte_1 per l'effetto assoggettare tale trasferimento a collazione ex artt. 737 e seguenti cod. civ., conferire alla massa ereditaria l'oggetto della donazione e procedere alla divisione della comunione ereditaria e/o del patrimonio relitto tra gli eredi Parte_1 CP_1
e in quote tra loro uguali, respingendo le domande tutte svolte
[...] Parte_2 nei confronti dei IG.ri e in quanto infondate sia in Controparte_1 Parte_2 fatto, sia in diritto, e comunque sfornite di prova;
nel merito, in via ulteriormente subordinata, in via riconvenzionale ed in via di appello incidentale:
- a seguito della domanda di riduzione ex art. 557 cod. civ. svolta dai IG.ri Controparte_1
e procedere alla riunione fittizia ex art. 556 cod. civ., al fine di Parte_2 determinare l'ammontare della quota di cui la IG.ra poteva disporre (in Controparte_4 particolare, riunendo fittiziamente la donazione effettuata in favore del IG. Parte_1 con il restante patrimonio della IG.ra , e per l'effetto accertare e dichiarare Controparte_4 che il IG. ha diritto a cinque noni dei danari per i quali è causa, mentre i Parte_1
IG.ri e hanno diritto a due noni ciascuno (o accertare Controparte_1 Parte_2 in altre quote ritenute di giustizia le quote spettanti a ciascun erede); in ogni caso:
- condannare il IG. alla rifusione, in favore dei IG.ri e Parte_1 Controparte_1
delle spese e delle competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre al Parte_2 rimborso delle spese generali nella misura del 15%, ad iva e cpa nella misura dovuta per legge.”
Per Parte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa IN VIA PRINCIPALE:
pagina 5 di 16 - rigettare tutte le domande e le richieste formulate dall'appellante in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
IN SUBORDINE:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo all'appellante ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dell'appellante nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di CP_5 somme di denaro in favore dell'appellante, ridurre l'importo da corrispondere secondo i criteri indicati in narrativa e in atti;
ANCORA IN SUBORDINE:
- in ogni caso, nella denegata ipotesi di condanna della al pagamento – a qualsiasi CP_5 titolo – di somme di denaro in favore dell'appellante, per le motivazioni di cui in narrativa, condannare i signori e a manlevare e/o tenere Controparte_1 Parte_2 indenne la da ogni e qualunque responsabilità e/o conseguenza negativa dipendente CP_5 dall'accoglimento delle domande avversarie e, per l'effetto, condannare i signori CP_1
e al pagamento, in favore della di tutte le somme che
[...] Parte_2 CP_5 stessa, a sua volta, fosse condannata a pagare nei confronti Controparte_7 dell'appellante per le vicende in questa sede contestate, o comunque della minor somma che fosse ritenuta di giustizia;
- in via alternativa e, in ogni caso, nella denegata ipotesi di condanna della al CP_5 pagamento – a qualsiasi titolo – di somme di denaro in favore dell'appellante per le motivazioni citate in atti, dichiarare l'ingiustificato arricchimento dei signori Controparte_1
e in danno della e, per l'effetto, condannare i signori Parte_2 CP_5 CP_1
e al pagamento in favore della delle somme che la
[...] Parte_2 CP_5 stessa, a sua volta, fosse condannata a pagare nei confronti dell'appellante per le vicende CP_5 oggetto di causa;
IN OGNI CASO:
- condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA del presente procedimento.”
§. 1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto La vicenda trae origine dal deposito dell'importo di € 130.000,00 effettuato da sul conto corrente n. 72/7615 aperto presso la banca Parte_1 [...]
e intestato alla madre per il di lei Parte_3 Controparte_4 sostentamento. pagina 6 di 16 Le condizioni di detta elargizione di denaro venivano dettate dalle lett. e) e f) della scrittura privata sottoscritta in data 06/02/2019 dai tre fratelli Pt_2
( , e , dalla di loro madre e Parte_1 CP_1 Parte_2 Controparte_4 dai nipoti AN e : << mette a disposizione Parte_5 Parte_1 della mamma e per essa dell'amministratore di sostegno l'intera somma di Controparte_4
€ 130.000,00, provento della vendita in favore di , per tutte le necessità CP_2 presenti e future, con ciò precisando che non trattasi di donazione e che quanto residuerà sul conto della beneficiaria al momento del suo decesso, tornerà nell'esclusivo possesso di Parte_1
senza che possa in alcun modo essere ricompreso nella massa ereditaria. […] con
[...] ciò intendono precisare che le giacenze rimanenti al momento del decesso della signora CP_4
saranno tutte unicamente riferibili al signor , fatte salve le
[...] Parte_1 precisazioni di cui al punto procedente>>. A seguito della morte della madre, in data 15/12/2020, si Parte_1 rivolgeva a Agricole Italia S.p.A. invitandola a versare l'intero saldo del su Pt_3 detto conto corrente in proprio favore, essendo il denaro di sua esclusiva titolarità; la banca rispondeva che avrebbe coinvolto nella movimentazione tutti gli eredi in quanto il saldo residuo del conto, pari all'importo di € 108.984,11, era da considerarsi parte dell'asse ereditario;
in data 11/06/2021 i fratelli e si presentavano presso la banca esibendo la CP_1 Parte_2 dichiarazione di successione e chiedendo la consegna di 1/3 ciascuno del saldo del suddetto;
in adempimento alla richiesta dei due coeredi, la banca corrispondeva la somma di €36.325,18 ciascun. Alla luce dei fatti riportati, con atto di citazione regolarmente Parte_1 notificato conveniva in giudizio i fratelli e e la CP_1 Parte_2 banca Agricole Italia S.p.A. Pt_3
In primis, per quanto qui di interesse, l'attore chiedeva nei confronti dei fratelli e la condanna alla restituzione ex art. 1189, comma CP_1 Parte_2 secondo, c.c. delle somme indebitamente ricevute dalla banca in qualità di eredi legittimi della signora . Difatti, l'attore eccepiva che il pagamento CP_4 effettuato dalla banca in favore dei due fratelli integrava la fattispecie del pagamento al creditore apparente, trattandosi di denaro estraneo al contesto ereditario in virtù del contenuto della citata scrittura privata. In secundis, nei confronti della banca chiedeva l'accertamento della mala fede o comunque della sua grave negligenza – poiché sapeva di pagare a soggetti non legittimati – e il conseguente pagamento ex art. 1188 c.c. dell'intero saldo pagina 7 di 16 residuo sul conto corrente n. 72/7615 in suo favore, in qualità di unico e reale creditore. Si costituivano e contestando quanto ex adverso CP_1 Parte_2 dedotto e chiedendo il rigetto delle domande. In particolare, i convenuti argomentavano la legittimità della propria Pt_2 condotta eccependo: la nullità della scrittura privata per violazione del divieto di patto successorio ex art. 458 c.c.; in subordine, a voler qualificare il trasferimento delle somme in favore di quale donazione, la Controparte_4 nullità della stessa per difetto di forma;
in subordine, la necessità di procedere alla collazione della donazione indiretta e in via ulteriormente subordinata alla riduzione della donazione. Si costituiva altresì contestando quanto ex adverso Parte_3 dedotto e chiedendo il rigetto delle domande. In particolare, la banca deduceva di aver correttamente adempiuto al debito nei confronti dei propri creditori, da individuarsi negli eredi della correntista, essendo la posizione della banca estranea alle controversie e agli accordi pregressi tra coeredi così come rispetto alla provenienza del denaro versato sul conto corrente;
che l'unico credito di nei confronti della Parte_1 banca era quello vantato in qualità di erede e che l'istituto aveva provveduto a corrispondere al medesimo la quota di 1/3 del saldo del conto corrente, al pari degli altri due fratelli;
che la banca non era legittimata a rifiutare il pagamento nei confronti degli eredi e pena la propria CP_1 Parte_2 esposizione ad iniziative giudiziarie da parte di questi ultimi. Il Tribunale di Varese con sentenza n. 851/2024 pubblicata il 25 settembre 2024 così disponeva: <<
1.rigetta le domande formulate dall'attore;
2.condanna Parte_1
a rifondere e delle spese di lite, liquidate in
[...] CP_1 Parte_2 complessivi €10.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge;
3.condanna a rifondere Parte_1 Parte_3 delle spese di lite, liquidate in complessivi €10.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge>>. Il rigetto della domanda veniva supportato dalle seguenti premesse logico- giuridiche: (i) la fattispecie in esame si sostanzia, sul piano giuridico, in parte nell'adempimento di un'obbligazione assistenziale da parte di Parte_1 nei confronti della madre e in parte nella stipulazione di un
[...]
pagina 8 di 16 contratto di mutuo tra i medesimi: non si tratta di una donazione sorretta da spirito di liberalità né di un patto successorio;
(ii) ne segue che con l'accredito sul conto corrente di cui si controverte della somma di €130.000,00, il denaro è inevitabilmente entrato nella sfera patrimoniale di;
Controparte_4
(iii) vanta un diritto di credito restitutorio nei confronti Parte_1 della madre che a seguito della di lei morte si è trasferito in capo agli eredi quale debito ereditario ai sensi degli artt. 752 ss. c.c.; (iv) la titolarità del denaro, entrato nell'asse ereditario quale debito ereditario, deve essere ritrasferita in capo a in quanto detto Parte_1 trasferimento non può avvenire ex se. Fatta questa premessa il Tribunale di Varese delineava la dirimente differenza tra, da un lato, il rapporto tra la banca e l'intestataria del conto corrente (prima la madre poi i tre coeredi), e dall'altro, e i fratelli convenuti. Parte_1
Rispetto al primo rapporto la sentenza di prime cure evidenziava che titolarità in capo a al momento della morte, delle somme di denaro di cui Controparte_4 si controverte non può che condurre ad individuare negli eredi i creditori della banca in relazione alla giacenza sul conto corrente>>, sicché alla propria obbligazione di pagamento del saldo del conto corrente nei confronti degli eredi della titolare delle somme, da individuarsi nei tre fratelli > e parimenti i Pt_2 convenuti fratelli hanno riscosso legittimamente il credito nei confronti Pt_2 della banca. In ordine al secondo rapporto la sentenza di prima cure evidenziava che qualità di di creditore della madre comporta in termini generali la facoltà di Parte_1 quest'ultimo di far valere le proprie ragioni nei confronti degli eredi, azionando il proprio credito – a tale titolo – nei confronti degli stessi, domanda, tuttavia, non formulata nella presente sede>>. Avverso la sentenza n. 851/2024 del Tribunale di Varese ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma. Parte_1
Si sono costituiti in giudizio e chiedendo la CP_1 Parte_2 conferma integrale della sentenza di primo grado e proponendo appello incidentale condizionato. Altresì, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Parte_3 di tutti i motivi d'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado. Alla prima udienza del 02/10/2025 il giudice istruttore tentava una conciliazione ai sensi dell'art. 350, comma terzo, c.p.c. che tuttavia risultava infruttuosa. pagina 9 di 16 Fissata l'udienza collegiale del 13/11/2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 350bis c.p.c., la causa è stata decisa nella odierna camera di consiglio.
§. 2 I motivi di appello L'appellante propone due motivi di appello. 2.1 Con il primo motivo lamenta la statuizione della sentenza Parte_1 di rigetto della domanda attorea formulata nei confronti dei fratelli ex art. 1189, comma secondo, c.c. In particolare, l'appellante denuncia la “violazione e/o falsa od erronea applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ.”. L'individuazione dell'oggetto del giudizio non si fonderebbe tanto sulle domande ed eccezioni formulate dalle parti, quanto sull'interpretazione della domanda da parte del giudice di merito. Sul giudice di merito incombe il dovere di fornire sempre una risposta giudiziale alle domande formulate da parte attrice anche a fronte di domande non errate o mal poste. Quest'assunto di parte appellante riposa sul principio della domanda e della correlazione tra chiesto e pronunciato che, ex art. 112 c.p.c., implicherebbe per il giudice l'onere di ricerca domanda, del “bene della vita” effettivamente sperato dal cittadino dalla decisione giudiziale>> (pag. 20 atto di appello). Per converso, anche in ossequio al principio iura novit curia, non avrebbe alcuna rilevanza la correttezza o meno dell'inquadramento giuridico della domanda, che potrebbe fondarsi su principi e norme differenti rispetto a quelli evocati dalla parte. Di tal che, ove il giudice individui il corretto petitum sostanziale dovrà comunque pronunciarsi, sebbene le ragioni giuridiche addotte dalla parte siano scorrette. Altrimenti opinando, il decisum del giudice che nega il petitum sostanziale
<<semplicemente perché le ragioni giuridiche addotte a tal fine dalla parte si erano considerate < i>
scorrette, indicando tuttavia quelle corrette – oltre che logicamente contraddittorio – sarebbe profondamente ingiusto, perché negherebbe al cittadino una risposta positiva alla sua domanda,
“semplicemente perché tale domanda era mal posta, anche se in sé corretta”>> (pag. 20 atto di appello). Alla luce di queste premesse in diritto, l'appellante osserva come il giudice di prime cure, basandosi su quanto dedotto e prodotto in giudizio dalle parti senza aggiungere fatti o documenti nuovi, abbia riqualificato la domanda attorea lasciando invariati sia la causa petendi sia il petitum. In particolare, si osserva come pagina 10 di 16 il petitum sostanziale resti in ogni caso la restituzione del denaro, sicché poco importerebbe poi il titolo giuridico con cui viene riconosciuto. Perciò il Tribunale di Varese avrebbe dovuto accogliere la domanda attorea riqualificando la domanda in termini di diritto creditorio nei confronti dell'eredità della madre ex art. 752 c.c. ed ordinare direttamente ad e CP_1 di restituire pro quota al fratello il denaro. Con Parte_2 Parte_1 il rigetto della domanda attorea, invece, il Tribunale di Varese avrebbe negato una risposta giudiziale alla medesima violando così l'art. 112 c.p.c. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la “violazione e/o falsa od Parte_1 erronea applicazione degli artt. 1189, 1175, 2043 e 2049 del Codice civile”. Con questo motivo l'appellante sembra invocare il controllo della sentenza sotto vari profili. a. In primo luogo, l'appellante, assumendo la corretta qualificazione della domanda ex art. 1189 c.c., prospetta che la fattispecie in esame integrerebbe gli estremi di un pagamento fatto dal debitore al creditore apparente. Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, ai fini dell'applicazione dell'art. 1189 c.c. l'oggetto del credito, ossia nel caso di specie il pagamento, sarebbe irrilevante. Da ciò conseguirebbe l'erroneità sia della ricostruzione fatta dal giudice di primo grado, secondo cui con il deposito in conto corrente del denaro la relativa titolarità è passata alla madre sia della qualificazione giuridica attribuita CP_4 alla situazione de quo. Secondo l'appellante l'art. 1189 c.c. è fattispecie soggettiva costituita da due presupposti applicativi: la buona fede del solvens, la banca, e l'apparenza della legittimazione in capo all'accipiens, ossia i fratelli convenuti. Nel caso di specie, rileva come sia dimostrato in atti che la banca non fosse in buona fede ed abbia pagato consapevolmente a chi sapeva non essere creditore. era a conoscenza che il denaro residuo sul conto Parte_3 corrente intestato alla signora fosse in realtà di esclusiva proprietà di CP_4
e ciononostante aveva pagato ai fratelli e Parte_1 CP_1 Pt_2
Così, l'appellante ritiene che la banca sia stata
[...] agli obblighi contrattuali ma altresì istituzionali di informazione, protezione, vigilanza e controllo;
dimostrando colpevole negligenza>> (pag. 29 atto di appello). Parimenti non si potrebbe affermare la liberazione della banca in forza del principio dell'apparenza. Mancherebbe nel caso di specie: (i) la prova di aver confidato senza sua colpa nella situazione apparente e (ii) la prova che l'erroneo pagina 11 di 16 convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà (come richiesto da consolidata giurisprudenza, l'appellante cita Cass. civ. sez. I, ord.za 19 aprile 2018, n. 9758). Al contrario, come già più volte ribadito, era a Parte_3 conoscenza dei fatti e si era anche impegnata a non movimentare il saldo del conto corrente, senza il consenso e la manleva di tutti gli eredi. b. L'appellante osserva poi come la dichiarazione di successione presentata dai fratelli alla banca sia inidonea a dimostrare la qualità di eredi legittimi della madre. La denuncia di successione, quale atto di natura meramente fiscale, da sola e senza la certificazione anagrafica, non è prova del possesso della qualità di chiamato all'eredità: a tal fine è necessaria la formale accettazione dell'eredità, che tuttavia non era stata presentata dagli odierni appellati a Pt_2 [...]
Parte_3
Sulla scorta delle motivazioni riportate ai punti a. e b. l'appellante sembra fondare, le richieste conclusive di condanna di sia ex Parte_3 art. 1189 c.c. perché in malafede e quindi non liberata ai sensi del primo comma sia ex art. 1188 c.c. c. La banca sarebbe pure incorsa in due ordini di responsabilità che hanno causato un danno all'appellante e di cui si chiede il risarcimento. Un primo profilo di responsabilità ex art. 1175 c.c. per aver ingenerato con il suo comportamento il legittimo affidamento di sul rispetto Parte_1 dei suoi diritti e sull'impegno a tenerlo informato. Un secondo profilo di responsabilità ex art. 2049 c.c. per i danni arrecati da illecito del preposto, ossia il dipendente della banca che ha ritenuto sufficiente la dichiarazione di successione e che ha materialmente trasferito 1/3 del saldo del conto corrente della signora ai due fratelli Controparte_4 Pt_2
§.3 L'opinione della Corte 3.1 Il primo motivo di appello è infondato. La sentenza del Tribunale di Varese va confermata nella parte in cui rigetta la domanda attorea di restituzione del denaro ai sensi dell'art. 1189, comma secondo, c.c. nei confronti dei fratelli convenuti. Si evidenzia che non corrisponde al vero l'affermazione dell'appellante secondo cui il giudice di prime cure non avrebbe risposto alla domanda formulata da pagina 12 di 16 infatti, c'è una risposta chiara e puntuale: il rigetto della Parte_1 domanda in quanto infondata. Peraltro, si noti come il giudice di prime cure giunga a tale decisione dopo un'articolata e precisa motivazione. Contrariamente a quanto si ritiene nell'appello, il giudice deve pronunciarsi in correlazione alla perimetrazione del confine soggettivo e oggettivo del thema decidendum definito dalle parti: è quanto statuito dal combinato disposto tra l'art. 99 c.p.c., principio della domanda, e l'art. 112 c.p.c., principio di correlazione tra chiesto e pronunciato. Qualora il giudice sconfinasse per petitum o causa petendi dal perimetro decisionale, violerebbe gli anzi detti principi ed esporrebbe la decisione a un vizio di ultra o extra petizione. Logico corollario di tale premessa è il divieto per il giudice di “correggere” la causa petendi della domanda proposta, poiché tale correzione comporterebbe l'introduzione surrettizia nel processo di una nuova domanda. La decisione del Tribunale di Varese è dunque pienamene conforme alle regole processuali, in quanto la domanda di restituzione del denaro in quanto debito ereditario ex art. 752 c.c. è causa petendi evidentemente differente ed incompatibile con quella ex art. 1189 c.c. Le due domande risultano fondate su presupposti giuridici differenti: nella prima la richiesta di restituzione si fonda su un debito ereditario ed è rivolta agli eredi del de cuius; nella seconda, la richiesta di restituzione si fonda sull'indebito ed è rivolta al creditore apparente. Vi è altresì difformità rispetto al soggetto passivo del rapporto obbligatorio: nell'un caso è l'erede nel limite della propria quota di eredità; nell'altro è il creditore apparente che ha ricevuto indebitamente il pagamento che dovrà restituire l'interno senza limiti di quota. Ancora, mentre l'erede è ab origine debitore, nell'azione ex art. 1189 c.c. il debitore è soggetto estraneo al rapporto obbligatorio originario e diviene debitore a seguito di un errore in buona fede del debitore. Infine anche il provvedimento che dovrebbe adottare giudice rispetto alle due domande sarebbe radicalmente dissimile con evidente violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato e del petitum immediato. Quanto suesposto è avvallato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che afferma: << il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema pagina 13 di 16 controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori>> (ex multis, Cass. civ., sez. 5, ordinanza n. 644 del 10/01/2025). 3.2 Non ha migliore destino il secondo motivo. La motivazione del giudice è ineccepibile. La ricostruzione fatta in sentenza è lineare, chiara e giuridicamente condivisa da questa Corte. La sentenza di prime cure ha correttamente individuato e delineato i due rapporti giuridici che vengono in rilievo: da un lato, e la Parte_1 madre (ora gli eredi-fratelli), dall'altro, la banca e gli eredi della signora CP_4
.
[...]
Rispetto al primo rapporto, in particolare, il giudice di prime cure del tutto condivisibilmente qualifica la fattispecie come un negozio misto, in parte di adempimento di un'obbligazione assistenziale da parte di nei Parte_1 confronti della madre e in parte nella stipulazione di un Controparte_4 contratto di mutuo tra i medesimi. In forza di detto contratto di mutuo la proprietà del denaro è trasferita dal alla madre nel momento del Pt_2 deposito in conto corrente. Come noto, il contratto di mutuo comporta quale effetto necessario e principale il trasferimento della titolarità del denaro – bene fungibile per eccellenza – dal mutuante al mutuatario che è tenuto alla restituzione del tantundem. Nel caso di specie, tra l'altro, si tratterebbe di un mutuo particolare e gratuito in cui deve essere restituito al creditore solo l'eccesso non utilizzato senza riconoscimento degli interessi. Da tale ricostruzione consegue che la signora Controparte_4 ha assunto nei confronti del figlio la qualità di debitrice. Parte_1
È regola generale, estranea ad eventuali pattuizioni delle parti, che alla morte del debitore il denaro non venga ritrasferito in automatico in capo al creditore, confluendo nell'asse ereditario. Così, gli eredi divengono titolari del patrimonio del de cuius e, ai sensi dell'art. 752 c.c., sono chiamati a rispondere pro quota anche dei debiti ereditari. Deceduta la signora , il debito nei confronti di è CP_4 Parte_1 confluito nell'asse ereditario e di questo rispondono i tre fratelli. Casualmente, dunque, il creditore è anche l'erede che risponderebbe con i coeredi del debito.
pagina 14 di 16 Nel momento in cui i fratelli e coeredi si sono rivolti a Parte_3
per ottenere il versamento della propria quota del residuo sul conto
[...] corrente della madre al momento del suo decesso, hanno legittimamente esercitato il proprio diritto in quanto eredi, ma poiché quel denaro è oggetto di debito nei confronti di avrebbero poi dovuto a lui trasferirlo. Parte_1
Per questi motivi
l'appellante avrebbe dovuto proporre la propria domanda di restituzione del denaro direttamente nei soli confronti dei fratelli. In merito alla domanda proposta nei confronti della banca, si osserva che la banca è estranea al rapporto di debito-credito sorto tra e la Parte_1 correntista, poi trasferito alla sua morte ai coeredi. La banca ha stipulato un contratto di conto corrente con la signora , CP_4 estintosi alla morte della correntista e da cui è conseguito l'obbligo della banca di trasferire il saldo giacente agli eredi, che hanno diritto di ricevere pro quota la giacenza di quanto ancora presente nel conto corrente. I germani convenuti in primo grado e odierni appellati non pertanto sono creditori apparenti, ma creditori reali della banca. In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra, la massima della Corte di cassazione citata nell'atto di appello secondo cui <l'art. 1189 c.c., in tema di pagamento al creditore apparente, è applicabile anche nell'ipotesi di pagamento delle somme depositate in conto corrente, effettuato dalla banca dopo la morte del correntista in favore di un soggetto non legittimato a riceverlo. Conseguentemente l'azione accordata all'erede per la restituzione è quella disciplinata dall'art. 2033 c.c.>> (Cass. civ., sez. II, 21 giugno 2022, n. 19936) a sostegno della tesi dell'appellante è corretta, ma non conferente. Corrisponde al vero che il pagamento effettuato dalla banca delle somme depositate in conto corrente dopo la morte del correntista fatto a soggetto non legittimato a riceverlo – creditore apparente – è oggetto di indebito e dunque di restituzione ai sensi dell'art. 1189 c.c.; tuttavia, detta circostanza non è ravvisabile nel caso di specie, in quanto il pagamento è stato fatto a soggetti legittimati a riceverlo, ossia gli eredi e effettivi creditori della banca. Le ulteriori questioni riassunte nel secondo motivo risultano assorbite dal tenore della decisione.
* Le spese del grado seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore di causa, da pagina 15 di 16 reputarsi di bassa difficoltà, nonché dell'attività difensiva espletata, senza nulla riconoscere per la non espletata fase di istruttoria e/o trattazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e Parte_1 Controparte_1 Controparte_8 per la riforma della sentenza del Tribunale di Varese Parte_3
n. 851/2024 pubblicata il 25/09/2024, così dispone:
1. respinge l'appello e conseguentemente conferma la sentenza del Tribunale di Varese n. 851/2024, pubblicata in data 25/09/2024;
2. condanna a rifondere e Parte_1 CP_1 Parte_2 le spese di questo giudizio che si liquidano in € 4.997 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3. condanna a rifondere le Parte_1 Parte_3 spese di questo giudizio che si liquidano in € 4.997 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002 e successive modificazioni. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, in data 19 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente Dott.ssa Francesca Vullo Dott.ssa Irene Lupo
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