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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4837/2018
All'udienza collegiale del giorno 18/03/2025 ore 10:30
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
IN PROPRIO E NQ RAPPRESENTANTE Parte_1
Avv. QUARZO GIOVANNI Presente
Controparte_1
Avv. QUARZO GIOVANNI
Controparte_2
Avv. POLLARI MAGLIETTA vv. Re in sostituzione Controparte_3
Appellato/i
Controparte_2
Avv. POLLARI MAGLIETTA vv. Re in sostituzione Controparte_3
Controparte_4
Avv. POLLARI MAGLIETTA Controparte_3
Controparte_5
Avv.
Parte_1
Avv.
*** La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 18 marzo 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4837 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, alla quale è stata riunita la causa iscritta al numero 5006 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertenti tra
(C.F. ), in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1
dello , (P.I. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Quarzo Controparte_1 P.IVA_1
( ), elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, Viale Giulio Cesare CodiceFiscale_2 237, giusta delega in atti
- APPELLANTI –
E
(P.IVA Controparte_6
), in persona del Consigliere Delegato rappresentata e difese dall'Avv. Fabrizio Pollari P.IVA_2
Maglietta (C.F. ) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale dei C.F._3
Parioli 98, giusta delega in atti;
- APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA–
(C.F. ), in persona del Presidente e legale Controparte_7 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difese dall'Avv. Fabrizio Pollari Maglietta (C.F.
) e anche dall'Avv. Benedetta Re (C.F. ), elettivamente C.F._3 C.F._4
domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale dei Parioli 98, giuste deleghe in atti
- APPELLATA–
Controparte_5
-APPELLATA CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato , in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante dello , ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 di Roma, n.344/2018, pubblicata l'8.01.2018, resa nel giudizio intercorso tra le parti. Avverso la stessa sentenza ha proposto appello anche e Controparte_6 Controparte_2
i relativi giudizi, iscritti rispettivamente ai numeri 4837 e 5006 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, sono stati riuniti in data 5.02.2019.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Arch. , in proprio e in qualità di legale rappresentante pro Parte_1
tempore della esponeva che, sin dal 2006, gli era stato affidato dalla Controparte_1 [...]
costituita dalla Controparte_7 Parte_2
e dalla la progettazione di un centro
[...] CP_8 Controparte_9
commerciale, presentato al Comune di Roma dalle dette società e definitivamente approvato;
evidenziava poi che, in data 21 luglio 2006, aveva formalizzato con la medesima una CP_7 convenzione avente ad oggetto l'incarico di direzione lavori e assistenza al collaudo delle opere edilizie e destinazione ad uso commerciale del programma di recupero San Basilio. In data 5 settembre 2007, in qualità di legale rappresentante della aveva stipulato con il Controparte_1
Centro San costituita dalla e dalla CP_4 Controparte_10 CP_2 CP_9
una convenzione avente ad oggetto l'incarico della progettazione esecutiva di opere edilizie
[...] a destinazione di uso commerciale per il programma di recupero San Basilio. Nella medesima data,
e sempre in qualità di legale rappresentante della aveva stipulato con la Controparte_1 CP_2
e la e una convenzione riguardante la progettazione preliminare e definitiva di CP_9 CP_9
opere edilizie nel programma di recupero San Basilio. Evidenziava che la propria attività professionale era in realtà iniziata in data antecedente alla stipula dei contratti, rilevando come la promissaria acquirente aveva poi formulato una serie di richieste di modifica, avallate dalla committente, con conseguente redazione ex novo della progettazione preliminare. Richiamava
l'attività professionale espletata, anche in relazione alle continue modifiche richieste e al coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti l'apertura del centro commerciale, evidenziando che, in data 23 luglio 2010, le convenute avevano revocato gli incarichi conferiti, atteso il recesso della promissaria acquirente dagli accordi intercorsi. Deduceva che non aveva ricevuto gli importi dovuti per l'attività professionale espletata e concludeva richiedendo la condanna in solido, o secondo le porzioni ritenute di giustizia, delle società convenute al pagamento della somma di euro 1.383.007,42, comprensiva di IVA;
in via subordinata lo concludeva Controparte_1
richiedendo la condanna di al pagamento in solido della somma di euro Parte_3
475.000,00, oltre IVA, o, in via gradata di euro 237.500,00 ciascuna, nonchè la condanna del Centro
Commerciale San Basilio al pagamento della somma di euro 420.000,00, oltre IVA, nonché del maggior danno nella misura del 20% per l'attività non svolta a causa dell'illegittima revoca dell'incarico. L'Arch. in proprio chiedeva in via subordinata la condanna della CP_1 [...]
al pagamento della somma di euro 160.000,00, oltre IVA, a titolo di Controparte_7 maggior danno, oltre che ad euro 229.000,00 per l'attività svolta nei procedimenti amministrativi volti al rilascio dell'autorizzazione per l'apertura del centro commerciale. Si costituivano in giudizio la la Parte_4 CP_2 CP_2 CP_8 Controparte_9
la e il
[...] Controparte_7 Controparte_11
che eccepivano la nullità della domanda attorea per indeterminatezza,
[...]
contestando la sussistenza di solidarietà passiva in relazione alle richieste di controparte.
Contestavano poi la quantificazione delle spettanze richieste da parte attrice, evidenziandone
l'inadempimento rispetto gli obblighi contrattuali assunti e concludevano richiedendo il rigetto delle domande avanzate nei loro confronti. La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle società convenute e con l'audizione di alcuni testi;
all'udienza del 21 gennaio
2015, parte convenuta dava atto che la aveva CP_8 Controparte_12 cambiato la propria denominazione sociale in ”. Controparte_5
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “I) Condanna la convenuta
[...]
al pagamento, in favore dello della Controparte_6 Controparte_1 somma di euro 162.500,00, oltre IVA, nonché interessi legali sino al saldo;
II) Condanna la convenuta poi , CP_13 Controparte_9 Controparte_5
al pagamento, in favore dello della somma di euro 162.500,00, oltre IVA, nonché Controparte_1
interessi legali sino al saldo;
III) Condanna la convenuta Controparte_11
al pagamento, in favore dello della somma di euro 350.000,00,
[...] Controparte_1
oltre IVA, nonché interessi legali sino al saldo;
IV) Rigetta per il resto le domande attoree;
V)
Compensa per metà le spese di lite e condanna parte convenuta al rimborso, in favore di parte attrice, della rimanente metà, metà liquidata in complessivi euro 16.600,00, di cui euro 2.800,00 per la fase di studio, euro 1.800,00 per la fase introduttiva, euro 7.500,00 per la fase istruttoria ed euro 4.500,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante dello , che ha svolto le seguenti conclusioni “Piaccia Controparte_1 all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, in riforma della sentenza del Tribunale di
Roma del 08/01/2018 n. 344, non notificata, anche in relazione agli incombenti previsti dagli artt.
348bis e 348ter c.p.c., ritenere fondati i motivi esposti col presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata.
In via principale condannarsi le società convenute in solido al pagamento della somma di Euro
1.383.007,42 comprensiva di IVA con vittoria di spese di lite. In via gradata condannarsi le società convenute al pagamento della somma di Euro 1.383.007,42 comprensiva di IVA secondo le porzioni ritenute di giustizia con vittoria di spese di lite. In via subordinata condannarsi: la
[...]
e in solido fra loro al Controparte_6 Controparte_2 Controparte_5 pagamento della somma di Euro 475.000,00 oltre IVA, o, in via gradata nella somma di Euro
237.500,00 ciascuna. Controparte_6 Controparte_2 Controparte_5
, quali successori de la (estinta
[...] Controparte_11 in data 05.04.2016), al pagamento in solido tra loro della somma 420.000,00 oltre IVA, o, in via gradata nella somma di Euro 210.000,00 ciascuna;
la al Controparte_7 pagamento della somma di Euro 160.000,00 oltre IVA, dovuta a titolo di maggior danno nella misura del 20% per l' attività non svolta a causa della illegittima revoca dell'incarico conferito con accordo del 21/07/2006, nonché al pagamento di Euro 229.000,00 (o alla diversa somma ritenuta di giustizia) per l'attività svolta nei procedimenti amministrativi volti al rilascio del nulla osta da parte della Asl
e al rilascio dell'autorizzazione per l'apertura del centro commerciale, per un totale quindi di Euro
389.000,00 oltre interessi;
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Si sono costituite in giudizio e e la Controparte_6 Controparte_2
la prima proponendo appello incidentale e rassegnando le Controparte_7 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le ragioni esposte in narrativa: 1)In via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio con quello pendente innanzi a codesta Ecc.ma Corte di appello, contraddistinto al n. RG.
5006/2018, ai sensi e per gli effetti degli artt. 333,335,350 e 274 c.p.c.; 2) nel merito, respingere tutte le domande e i motivi proposti dall'Arch. in proprio e quale rappresentante dello Parte_1
poichè infondati in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa, e così Controparte_1
confermare in parte qua la sentenza n. 13419/2017 resa dal Tribunale di Roma in data
3.7.2017;3)sempre nel merito ed in accoglimento dell'impugnazione incidentale promossa dalla
anche quale socio della cancellata Controparte_6
in parziale riforma della sentenza del Controparte_11
Tribunale di Roma, quivi impugnata, n. 344/2018, depositata in data 8 gennaio 2018 e non notificata, confermata la statuizione di reiezione delle altre domande formulate da Controparte_14 dall'Arch. in proprio, rigettare le domande tutte introdotte dallo nei CP_1 Controparte_1
confronti della e della oggi estinta Parte_5 [...]
per i motivi di cui in narrativa e per quelli che Controparte_11
saranno ritenuti di giustizia. Con vittoria di spese, anche generali, ed onorari del presente giudizio
e di quello di primo grado”.
Avverso la medesima sentenza ha proposto appello Controparte_6
incardinando il giudizio RG 5006/2018 e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
[...]
l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, quivi impugnata, n. 344/2018, depositata in data 8 gennaio 2018 e non notificata, confermata la statuizione di reiezione delle altre domande formulate da e dall'Arch. in Controparte_1 Parte_1 proprio:
(a) nel merito, rigettare le domande tutte introdotte dallo nei confronti della Controparte_1
e della oggi estinta Controparte_6 CP_2 [...] per i motivi di cui in narrativa e per quelli che saranno ritenuti di Controparte_11 giustizia;
(b) con vittoria di spese, anche generali, ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado”.
La Corte ha dichiarato la contumacia di riunito i giudizi e rimesso al merito la Controparte_5
valutazione dei mezzi istruttori e infine ha rinviato per decisione.
Il procuratore di parte appellante principale ha inoltre dato atto della avvenuta transazione con
Controparte_
Infatti, in data 18 Gennaio 2019, la messa in liquidazione ed ammessa alla procedura di CP_5
concordato preventivo omologato dal Tribunale in data 18 Luglio 2018 ha formalizzato con il una transazione CP_1 in ordine alle pretese azionate in questo giudizio. Tale accordo ha previsto espressamente la rinuncia a favore di CP_5 Cont da parte del del vincolo di solidarietà gravante sulla stessa rispetto a qualunque obbligazione della della CP_1
della nei confronti dell'appellante. CP_7 Controparte_11
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello principale proposto da in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante dello , è articolato in sei motivi. Controparte_1
Con il primo motivo rubricato “In ordine alla scoperta della avvenuta liquidazione volontaria della operata da parte delle convenute Controparte_11 CP_2
Ingiustizia della sentenza, estremi per ottenerne la riforma ricorrendo il motivo di cui Controparte_5 al n. 1 dell'art. 395 c.p.c.”, gli appellanti principali lamentano che a causa del comportamento omissivo di e le quali non avevano segnalato al tribunale di aver provveduto a CP_2 CP_5
liquidare e cancellare dal Registro delle Imprese la Controparte_11
si era indotto il giudice a pronunciare sentenza di condanna a carico della società nonostante la
[...]
stessa fosse estinta da già da tempo. Pertanto, ritenendo che siffatto comportamento integri dolo processuale e quindi motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 1 c.p.c., gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza con condanna in solido o pro quota dei soci CP_2
e al pagamento della somma di euro 350.000,00; somma per la quale era stata condannata CP_5
la società estinta.
Con il secondo motivo dell'appello principale rubricato “Ingiustizia della sentenza laddove disconosce l'obbligo di solidarietà in capo alle convenute di primo grado. Violazione degli articoli
1292, 1316, 1362, 1366, 1371, 1375, 1676 c.c.”, la sentenza viene censurata per non aver riconosciuto l'obbligo solidale di pagamento gravante sulle convenute, nonostante dagli atti depositati oltre che dalle affermazioni non contestate, fosse evidente che le stesse avevano creato artificiosamente una pluralità di società con cui poi veniva incaricato il professionista di ideare, progettare e seguire l'edificazione del centro commerciale;
attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva questa inerente ad un opus avente carattere unitario, nonostante la frammentazione degli incarichi formalmente assunti. Soggiungono gli appellanti che la sentenza ove non ha riconosciuto la natura unitaria ed indivisibile della progettazione del centro commerciale ed il conseguente obbligo solidale di pagamento gravane sulle convenute, oggi appellate.
Con il terzo motivo rubricato “Ingiustizia della sentenza in ordine alla esatta determinazione delle somme spettanti all'Arch. e allo della mancata ammissione CP_1 Controparte_15 della CTU. Violazione degli articoli 116 e 132 c.p.c. Richiesta di svolgimento CTU sul punto”, gli appellanti sostengono che il Tribunale, nella determinazione dei compensi dovuti al ha CP_1
ritenuto di essere vincolato da quanto indicato nei contratti sottoscritti dalle parti, senza tener conto che erano state richieste al professionista alcune modifiche alla progettazione preliminare, oltre che a quella definitiva comportando che la pattuizione raggiunta non assorbisse il compenso spettante all'architetto per la redazione delle successive varianti. Proprio perché tali contratti non rispecchiavano l'attività effettivamente svolta veniva chiesto che fosse espletata CTU al fine di quantificare in modo corretto l'impegno professionale svolto da e dal suo studio, CTU CP_1
illogicamente non ammessa dal giudicante.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Ingiustizia della sentenza nella parte in cui ritiene legittima la revoca del professionista. Violazione degli articoli 1355, 1362, 1371 c.c. in ordine alla errata interpretazione dei contratti sottoscritti dalle parti”, gli appellanti deducono che erroneamente il giudice ha riconosciuto come legittima la revoca degli incarichi professionali individuata sulla base di ipotesi tuttavia non previste dagli accordi stipulati dalle parti e violando così la normativa in materia di interpretazione dei contratti. Rilevano che le revoche intervenute in data 23 luglio 2010 non erano determinate da cause di forza maggiore né tanto meno esse erano imputabili al professionista e pertanto;
spetterebbe così agli appellanti l'incremento del 20% a seguito dell'ingiustificata revoca dei contratti stipulati tra le parti.
Con il quinto motivo di appello, rubricato “Ingiustizia della Sentenza per mancata ed erronea valutazione degli elementi idonei a provare il conferimento di un incarico professionale conferito verbalmente”, viene censurata la sentenza laddove il Tribunale ha reputato mancanti gli elementi per ritenere che l'appellante abbia ricevuto dalla incarico per lo svolgimento delle attività CP_7 necessarie per condurre a termine i procedimenti amministrativi per il rilascio dell'autorizzazione commerciale e del nulla osta igienico sanitario.
Con il sesto motivo di appello, rubricato “Ingiustizia della sentenza per aver considerato il mancato ritiro del permesso di costruire fondato motivo per non corrispondere parte del compenso professionale pattuito. Violazione degli articoli 1359, 1362, 1366, 1375 c.c. in ordine alla errata interpretazione ed esecuzione dei contratti sottoscritti dalle parti”, gli appellanti censurano la sentenza poiché il Tribunale erroneamente ha ritenuto che non spetterebbe loro la rata di € 300.000,00 in quanto non risulterebbe rilasciato il permesso di costruire, omettendo però di considerare che le appellate avevano revocato gli incarichi e pertanto interrotto arbitrariamente il rapporto professionale.
Sotto tale profilo si deduce, inoltre, la violazione dell'art. 1359 c.c., in tema di condizione sospensiva.
L'appello incidentale è articolato in due motivi.
Con il primo motivo rubricato “Sulla condanna della MB al pagamento della somma di €162.500,00 nei confronti dello erronea valutazione da parte del giudice di primo grado dei Controparte_1
fatti posti a fondamento della domanda- violazione delle norme in tema di onere della prova di cui agli artt.1218, 1460 e 2697 c.c.”, si impugna la sentenza laddove il giudice non avrebbe fatto corretta applicazione degli artt. 1218, 1460, 2697 c.c. oltre che dell'art. 116 c.p.c. Nello specifico, si contesta l'accoglimento della domanda subordinata avanzata dallo , in quanto essa si fonderebbe CP_1 su un presupposto di fatto, l'esecuzione integrale dell'incarico affidato allo studio, del tutto inesistente o comunque non provato. Lo studio avrebbe dovuto fornire adeguata prova, ai sensi dell'art. CP_1
2697 c.c. dell'esaustivo espletamento della progettazione preliminare e definitiva, oltre che delle ulteriori attività di cui all'art. 3 della convenzione e dell'allegato XXI del Dlgs. 163/09. Prova, invece che non risulterebbe fornita né dalla produzione documentale in atti, né dalle espletate prove testimoniali né tanto meno dal parere depositato del consiglio dell'ordine. Nemmeno sarebbero state superate le eccezioni di cui all'art. 1460 c.c. dedotte dalla ritenute erroneamente generiche CP_2
dal tribunale.
Con il secondo motivo di appello incidentale, rubricato “Sulla condanna della
[...] al pagamento della somma di €350.000,00 nei confronti dello Controparte_11
: omessa motivazione- erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti in atti CP_1
ex art. 115 e 116 c.p.c. violazione delle norme in tema di onere della prova di cui agli artt. 1218,
1460 e 2697 c.c.”, si censura la condanna della società consortile al pagamento della somma di
€350.000,00 oltre iva ed interessi;
deduce altresì l'appellante incidentale che la sentenza sarebbe carente ed illogica in quanto nessuna progettazione esecutiva sarebbe stata eseguita dallo studio né fornita prova al riguardo. Il giudice non avrebbe attribuito il giusto peso alle evidenze CP_1 documentali in atti né fornito alcuna motivazione circa l'asserita dimostrazione delle attività relative alla progettazione esecutiva né in ordine alle censure sollevate dalla società consortile riguardo all'avverso inadempimento.
La sentenza impugnata ha così motivato: “Occorre in primo luogo evidenziare che con le domande introduttive del presente giudizio, l'Arch. , in proprio e in qualità di legale rappresentante CP_1
dello ha richiesto, nella propria prospettazione, il pagamento del compenso per Controparte_1
l'attività professionale espletata in favore delle società convenute, richiamando i contratti intervenuti
e il dedotto incarico ricevuto dalla er l'attività svolta nei procedimenti amministrativi per il CP_7 rilascio del nulla osta e dell'autorizzazione per l'apertura del centro commerciale. In particolare, parte attrice ha richiamato il contratto intervenuto in data 21 luglio 2006 tra l'Arch. in CP_1
proprio e la avente ad oggetto la direzione lavori ed Controparte_7 Controparte_7
assistenza ai collaudi, nonché i due contratti, in data 5 settembre 2007, stipulati, rispettivamente, dalla nonché dalle Controparte_11 [...]
e la Controparte_6 CP_13 Controparte_9
con lo in persona del legale rappresentante Arch.
[...] Controparte_1 Parte_1
. Ne discende, in primo luogo, come non debbano essere condivise le censure di nullità della
[...]
domanda attorea per indeterminatezza ed incertezza della stessa, tenuto conto che, nel contesto dell'atto introduttivo del presente giudizio, risultano specificati sia i titoli in forza dei quali gli attori agiscono sia le domande formulate da ciascuno di essi.
Sul punto occorre infatti evidenziare che, in via subordinata, e quindi in caso di ritenuta sussistente efficacia dei contratti sottoscritti, parte attrice ha specificamente richiesto, in riferimento a ciascuna delle società convenute, il pagamento delle somme indicate, con specificazione, altresì, del soggetto attivo da cui promana la richiesta di condanna, richiamando, nel contesto dell'atto, il titolo su cui si fonda la richiesta così azionata.
Peraltro, in riferimento alla domanda formulata da parte attrice in via principale, occorre evidenziare, come da giurisprudenza della Suprema Corte, che i criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale sono dettati dall'art. 2233 cod. civ. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (C.C. 29837/11).
Inoltre, avuto proprio riguardo ai singoli contratti stipulati da parte attrice con le società convenute, non può ritenersi la sussistenza della dedotta attività unitaria ed indivisibile diretta alla progettazione del Centro Commerciale, con conseguente obbligo solidale di pagamento dell'intera cifra richiesta in capo a tutte le società, e ciò tenuto conto dei singoli accordi raggiunti e dell'oggetto specifico e determinato di ciascuno essi.
Ne discende quindi, in primo luogo e alla luce delle considerazioni che precedono, come la domanda formulata in via principale da parte attrice non debba essere accolta, evidenziandosi ulteriormente sul punto, alla luce dei citati principi giurisprudenziali, che quanto meno in riferimento alle richieste di condanna discendenti dagli accordi intervenuti fra le parti del presente giudizio, occorre far riferimento unicamente alle pattuizioni contrattuali sul punto. Né appare rilevante, in quest'ottica, che le società convenute abbiano revocato gli incarichi professionali conferiti con i contratti stipulati con parte attrice, tenuto conto, in ogni caso, che in quella sede era stato raggiunto l'accordo disciplinativo anche degli aspetti economici della prestazione professionale da espletarsi da parte attrice, da ritenersi, per come già chiarito, preminente su ogni altro criterio di liquidazione.
A ciò deve poi aggiungersi, in riferimento alle ulteriori deduzioni di parte attrice, che nel contratto avente ad oggetto l'incarico della progettazione preliminare e definitiva delle opere edilizie, le parti davano espressamente atto che “la progettazione preliminare, consistente negli elaborati grafici e nel capitolato prestazionale è stata già svolta dai suddetti professionisti” e che il corrispettivo “del presente incarico professionale”, riguardante quindi progettazione preliminare e definitiva, era fissato nella complessiva somma “fissa ed invariabile” di euro 1.600.000,00, comprensivo di
CNPAIA, oltre IVA;
inoltre, nella comunicazione in data 19 dicembre 2008, le convenute MB e
e evidenziavano che, attesa l'anticipazione del Piano di Progettazione del CP_8 CP_9 CP_9
Centro Commerciale rispetto alle scadenze della convenzione del settembre 2007, si era convenuto con parte convenuta di modificare le modalità di pagamento del corrispettivo della progettazione definitiva, che sarebbe comunque rimasta pari alla cifra di euro 1.100.000,00.
Inoltre, il medesimo contratto prevedeva espressamente che oggetto dello stesso sarebbe stata anche
l'attività di coordinamento con i tecnici della promissaria acquirente, con quelli Parte_6
incaricati dal della progettazione delle infrastrutture e delle urbanizzazioni, Controparte_16
nonché con i tecnici del nella redazione dei progetti;
si prevedeva altresì, come CP_17
peraltro anche nel contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva, che l'incarico sarebbe stato svolto, da parte del professionista, considerando le indicazioni fornite dal committente, oltre che, per la progettazione preliminare e definitiva, da parte dei tecnici nominati dalla Parte_6
Ora, chiarito ciò, occorre evidenziare, in riferimento alle domande avanzate in via subordinata da parte attrice, che dal complesso della documentazione in atti, con specifico riferimento agli elaborati prodotti, emerge l'attività professionale espletata nel corso degli anni ed in virtù dell'incarico ricevuto in forza dei contratti intervenuti con le convenute;
a fronte di ciò del tutto generiche risultano essere le contestazioni formulate dalle convenute, non potendo le stesse ritenersi provate, in assenza di maggiormente specifici ed idonei elementi, dalle prodotte relazioni tecniche, peraltro provenienti dalle medesime MB e e inoltre, per come già evidenziato, lo stesso accordo CP_8 CP_9 CP_9
in tema di progettazione preliminare e definitiva prevedeva espressamente l'attività di coordinamento del professionista con i tecnici della e del , così Parte_6 Controparte_18
non dovendosi condividere neppure la censura avanzata sul punto.
Deve quindi riconoscersi, in favore dello l'importo complessivo di euro Controparte_1
475.000,00 in virtù del contratto di progettazione preliminare e definitiva delle opere in data 5 settembre 2007.
Sul punto deve infatti evidenziarsi che il detto accordo risulta intervenuto fra le società convenute
Contr e e quali committenti, e lo e l'Arch. CP_8 CP_9 CP_9 Controparte_1 CP_19 quali professionisti, dovendo pertanto dividersi per due l'importo complessivo ivi indicato
[...]
a titolo di compenso di euro 1.600.000,00; dalla cifra di euro 800.000,00 deve poi essere detratta quella di euro 325.000,00, già corrisposta, per un totale ancora dovuto di euro 475.000,00.
Deve però evidenziarsi come, in base agli accordi intervenuti, sia nel contratto del 5 settembre 2007 sia nella successiva comunicazione del 19 dicembre 2008, la rata complessiva di euro 300.000,00, oltre IVA, sarebbe stata corrisposta “al ritiro del permesso di costruire” che, per come non specificamente contestato, non risulta essere stato rilasciato. Ne discende, anche in virtù di quanto verrà esposto successivamente in tema di revoca dell'incarico conferito, che dall'importo riconosciuto di euro 475.000,00 deve essere detratta la cifra di euro 150.000,00, corrispondente alla quota dovuta in favore del solo con conseguente riconoscimento finale della Controparte_1
complessiva cifra di euro 325.000,00.
In favore dello Studio deve poi riconoscersi, alla luce delle considerazioni che CP_1
precedono, anche il richiesto importo di euro 350.000,00, discendente dal contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva, intervenuto in data 5 settembre 2007 con la convenuta CP_11
quale committente e il cui importo complessivo Controparte_11
previsto a titolo di compenso, per euro 700.000,00, deve essere diviso per metà, tenuto conto che anche in questo caso risultava parte del contratto come professionista, accanto allo Studio attore,
l'Arch. Controparte_19
Quanto poi alla richiesta di risarcimento del maggior danno nella misura del 20%, per come previsto nell'art. 6 di entrambi i contratti del 5 settembre 2007 e nell'art. 4 del contratto del 21 luglio 2006, si deve rilevare in primo luogo che, con comunicazioni in data 23 luglio 2010 la Controparte_11
San Basilio S.c.a.r.l., la e e la davano CP_8 CP_9 CP_9 Controparte_7 atto dell'inatteso e ingiustificato recesso operato dalla dagli accordi presi, con Parte_6
conseguente improseguibilità della realizzazione del centro commerciale e revoca dell'incarico conferito al professionista, proprio in virtù della verificatasi forza maggiore.
Gli accordi prevedevano infatti che, in caso di revoca dell'incarico da parte del committente, il professionista avrebbe avuto diritto al risarcimento del maggior danno, quantificato nel 20% dell'importo contrattualmente stabilito, tranne che nell'ipotesi di revoca dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso o “a causa di forza maggiore”.
Sul punto occorre evidenziare che con comunicazioni in data 28 dicembre 2009 e 4 gennaio 2010, la richiedeva, attesa la mancata stipula della convenzione urbanistica relativa al piano Parte_6
di recupero e riordino del settore entro la scadenza prevista del Parte_7
31 dicembre 2009, il rimborso delle somme già versate a titolo di acconto sul prezzo, oltre interessi,
e che, con provvedimento in data 28 gennaio 2010, emesso a conclusione di un giudizio ex art. 700 Contr c.p.c. promosso dalle convenute e e il Tribunale di Roma ordinava alle CP_8 CP_9 CP_9
banche resistenti di non eseguire alcun pagamento in favore della in esecuzione di Parte_6
quanto previsto dalle fideiussioni emesse a garanzia della restituzione delle somme ricevute dalle società, rilevando, fra l'altro, il comportamento contrario alle regole di correttezza e buona fede da parte di risultando infatti perfezionata la convenzione urbanistica col Parte_6 CP_17
con autorizzazione alla realizzazione dell'area commerciale.
[...] Inoltre, la stessa parte attrice, nell'atto di citazione, pur facendo presente che pende il giudizio di impugnazione innanzi la Corte d'Appello di Roma, ha dato atto che il contenzioso fra Parte_6
Cont e le società convenute e e si era deciso con un lodo arbitrale che aveva CP_8 CP_9 CP_9 ritenuto illegittimo il recesso della prima, consentendo alle seconde di ritenere l'acconto di euro
10.000.000,00 ricevuto per l'esecuzione dell'accordo quadro del 9 febbraio 2007.
Ne discende come, sulla base degli elementi introdotti nel presente giudizio e sull'avvenuto riconoscimento dell'illegittimità del recesso operato dalla promissaria acquirente per Parte_6
come la stessa veniva identificata in entrambi i contratti del 5 settembre 2007 ed in quello del 21 luglio 2006, le deduzioni delle convenute in ordine alla sussistenza di una causa di forza maggiore determinativa della revoca dell'incarico al professionista, con conseguente configurabilità dell'esclusione di alcun risarcimento per l'eventuale maggior danno, devono essere condivise, e ciò anche avuto riguardo al contenuto delle citate comunicazioni del 23 luglio 2010.
Né peraltro deve ritenersi che le sole ipotesi di causa di forza maggiore prese in considerazione dalle parti siano quelle di cui all'art.
6.3 degli accordi del 5 settembre 2007 o dell'art.
4.3 di quello del 21 luglio 2006, nulla risultando in tal senso dal testo della clausola contrattuale in oggetto, anche in riferimento alla tassatività delle ipotesi ivi elencate e alla conseguente esclusione di eventuali e ulteriori ipotesi di forza maggiore. A ciò consegue che, tenuto conto delle domande formulate da parte attrice, nulla deve ritenersi dovuto in favore dello e da parte del Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento dell'eventuale maggior danno, come anche, per le Controparte_11 ragioni evidenziate in favore dell'Arch. in proprio e da parte della CP_1 Controparte_7 in virtù di quanto previsto dall'art. 4 del contratto del 21 luglio 2006. Quanto poi
[...] alla somma richiesta dall'Arch. in proprio per l'attività prestata nei confronti della CP_1 [...]
nei procedimenti amministrativi volti al rilascio del nulla osta da Controparte_7
parte della ASL e dell'autorizzazione per l'apertura del centro commerciale, occorre evidenziare che lo stesso attore ha dato atto dell'insussistenza di un incarico scritto da parte della committente, rilevando poi, nel contesto dell'atto di citazione, di essere stato coinvolto nei detti procedimenti amministrativi anche in considerazione del rapporto di fiducia e stima che aveva con i suoi committenti.
A fronte di ciò, nella comparsa di costituzione e risposta, parte convenuta ha fra l'altro rilevato, sul punto, l'onere della prova, in capo all'attore, circa l'avvenuto conferimento di un incarico in tal senso. Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che il rapporto di prestazione
d'opera professionale la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento del detto compenso;
ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che stipulando il relativo contratto ha conferito incarico al professionista ed
è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore (C.C. 1244/00).
Inoltre, per come altresì chiarito dalla Suprema Corte, il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicchè, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante (C.C. 1792/17).
Nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti, ed indipendentemente da ogni valutazione sull'effettività ed entità dell'attività professionale svolta in tale ambito dall'Arch. , non CP_1
risultano introdotti idonei e sufficienti elementi per ritenere che la convenuta vesse conferito CP_7 all'attore il prospettato incarico, nulla di preciso, a fronte delle contestazioni di parte convenuta e dei principi di cui alla giurisprudenza citata, essendo stato provato in tal senso nella presente sede da parte attrice, su cui ricadeva il relativo onere. Inoltre le istanze istruttorie formulate dalle parti venivano ammesse nei limiti di cui al provvedimento in data 22 gennaio 2014, da confermarsi nella presente sede.
A ciò consegue che la domanda attorea volta ad ottenere il pagamento del compenso in favore dell'Arch. per l'attività prestata nei procedimenti amministrativi deve essere rigettata. Alla CP_1
Contr luce delle conclusioni raggiunte, pertanto, la Controparte_6
deve essere condannata al pagamento, in favore dello della somma di
[...] Controparte_1
euro 162.500,00, oltre IVA;
anche la società CP_13 Controparte_9
poi deve essere condannata al pagamento, in favore dello Controparte_5 [...]
della somma di euro 162.500,00, oltre IVA. Sul punto, in particolare, deve evidenziarsi CP_1
che il contratto del 5 settembre 2007 espressamente prevedeva che il pagamento del compenso al professionista sarebbe stato effettuato dalle due società committenti, ciascuna per il 50% dell'importo, senza vincolo di solidarietà fra di esse. La società Controparte_11
[... deve essere condannata al pagamento, in favore dello della somma di euro Controparte_1 350.000,00, oltre IVA. Le domande formulate dall'Arch, in proprio devono invece essere CP_1
rigettate. Le spese di lite, avuto riguardo al complessivo esito della lite e alla riduzione delle pretese attoree, vengono compensate per metà, ponendosi l'altra metà, liquidata come in dispositivo, a carico di parte convenuta ed in favore di parte attrice”.
Il primo motivo di appello principale non coglie nel segno.
Non è condivisibile il richiamo all'art. 395 c.p.c. posto che a prescindere da qualsiasi fondatezza non può nella specie ricorrere il vizio revocatorio non vertendosi in sentenze di appello o giudicate in unico grado. E ad abundatiam e quanto al censurato comportamento della parte che avrebbe omesso di dichiarare in udienza la cancellazione della società consortile San Basilio vale richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui: “ La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società (Cass. Civ. Ordinanza n. 2439 del
25/01/2024 (Rv. 670065 - 01). Ed ancora più pertinente vale il richiamo a Cass n. 30341/2018 secondo cui : “La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è peraltro subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, dalla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione dell'evento alle altre parti”. L'evento non è stato dichiarato e tale comportamento nulla determina in termini di invalidità della sentenza resa.
Contr Per di più e sotto altro e non certo trascurabile verso, l'invocata condanna solidale di e CP_5
al pagamento delle somme poste in primo grado a carico della è infondata in
[...] Controparte_11
Contr quanto l'assunto dell'appellante si fonda sulla qualifica di e quali socie dell'oggi Controparte_5
estinta , nonostante è risultato provato che difettino i presupposti richiesti Controparte_11
dall'art.2495 c.c., ai fini della successione nel debito in capo ai successori della società estinta.
È noto, infatti, che, in tema di responsabilità per i debiti delle società cancellate dal registro delle imprese, l'art. 2495 c.c. prevede che i creditori sociali non soddisfatti, dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la successiva cancellazione della società dal registro delle imprese, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, soltanto fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Ciò in quanto, a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
Ebbene, nel caso di specie, è pacifico ed anche documentato che la MB e la e poi CP_9 CP_9
socie della , nulla hanno riscosso in base al bilancio finale di Controparte_5 Controparte_11
liquidazione (doc. 4); dunque, nulla può essere imputato o richiesto alle dette socie relativamente alla pronuncia di condanna nei confronti della un tempo partecipata. Il motivo dunque Controparte_11
deve essere respinto.
Venendo al secondo motivo di appello principale vanno svolte le seguenti considerazioni.
Secondo la tesi dell'appellante, il Giudice, disconoscendo la natura unitaria ed indivisibile della progettazione relativa al centro commerciale, avrebbe omesso la corretta applicazione delle norme in tema di ermeneutica contrattuale, con particolare riguardo all'obbligo di buona fede, in quanto, pur a fronte della documentata frammentazione degli incarichi, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva si riferivano ad un opus avente carattere unitario;
circostanza questa agevolmente evincibile dal collegamento esistente tra i soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione dell'operazione.
Gli appellanti si limitano a riproporre nella presente sede le medesime argomentazioni già formulate in primo grado e disattese dal Tribunale, senza sviluppare alcuna censura idonea a confutare e contrastare le ragioni addotte dal giudicante che, sullo specifico tema della invocata solidarietà passiva, ha pronunciato come segue: “Occorre in primo luogo evidenziare che con le domande introduttive del presente giudizio, l'Arch. , in proprio e in qualità di legale rappresentante CP_1
dello ha richiesto, nella propria prospettazione, il pagamento del compenso per Controparte_1
l'attività professionale espletata in favore delle società convenute, richiamando i contratti intervenuti
e il dedotto incarico ricevuto dalla er l'attività svolta nei procedimenti amministrativi per il CP_7 rilascio del nulla osta e dell'autorizzazione per l'apertura del centro commerciale. In particolare, parte attrice ha richiamato il contratto intervenuto in data 21 luglio 2006 tra l'Arch. in CP_1
proprio e la avente ad oggetto la direzione lavori ed Controparte_7 Controparte_7
assistenza ai collaudi, nonché i due contratti, in data 5 settembre 2007, stipulati, rispettivamente, dalla nonché dalle Controparte_11 [...]
e la Controparte_6 CP_13 Controparte_9
con lo in persona del legale rappresentante Arch.
[...] Controparte_1 Parte_1
. (….) avuto proprio riguardo ai singoli contratti stipulati da parte attrice con le società
[...] convenute, non può ritenersi la sussistenza della dedotta attività unitaria ed indivisibile diretta alla progettazione del Centro Commerciale, con conseguente obbligo solidale di pagamento dell'intera cifra richiesta in capo a tutte le società, e ciò tenuto conto dei singoli accordi raggiunti e dell'oggetto specifico e determinato di ciascuno essi”.
Ed in ogni caso è risultato pacifico ed incontestato tra le parti, anche perché provato documentalmente che: a) in data 21.7.2006, l'Arch. unitamente ad altro professionista Arch. CP_1 Controparte_19 ha stipulato con la la Convenzione per l'incarico di direzione lavori e assistenza ai collaudi CP_7
riguardo alle opere edilizie a destinazione d'uso commerciale e relative opere di sistemazione esterne all'interno del Programma di recupero “San Basilio” ove veniva pattuito quale compenso per entrambi i professionisti la somma complessiva di € 800.000,00 oltre iva da dividersi al 50%.
Contratto questo successivamente modificato dalle parti in data 27 gennaio 2009, in quanto l'attività di direzione lavori, cui doveva aggiungersi anche quella concernente il coordinamento della sicurezza, veniva affidata esclusivamente all'Arch. convenendosi un compenso di Euro CP_1
Contr 800.000,00; b) in data 5.9.2007 la e la e da un lato, e lo CP_9 CP_9 Controparte_1
e l'Arch. dall'altro, hanno stipulato la Convenzione avente ad oggetto l'incarico Controparte_19
della progettazione preliminare e definitiva delle opere edilizie a destinazione d'uso commerciale e relative opere di sistemazione esterne all'interno del Programma di recupero “San Basilio” (cfr. doc.
4 di parte attrice). Anche rispetto alla tale convenzione, venivano modificate le modalità di pagamento prevedendosi quindi la seguente rimodulazione del compenso, da dividersi al 50% tra i professionisti incaricati: Euro 400.000,00 alla consegna degli elaborati del progetto definitivo;
Euro 400.000 alla data della stipula della convenzione urbanistica con il Comune di Roma;
Euro 300.000 al ritiro del permesso a costruire;
c) sempre in data 5.9.2007, la da un lato, e lo Controparte_11 Controparte_1
e l'Arch. dall'altro, hanno sottoscritto la Convenzione avente ad oggetto
[...] Controparte_19
l'incarico della progettazione esecutiva delle opere edilizie a destinazione d'uso commerciale e relative opere di sistemazione esterne all'interno del Programma di recupero “San Basilio” (doc. 3 di parte attrice) nella quale si conveniva a titolo compenso per entrambi i professionisti la somma complessiva di € 700.000,00 oltre iva da dividersi al 50%.
Il Tribunale ha, quindi, giustamente acclarato che le domande del così come risultanti dalla CP_1
stessa prospettazione attorea, si fondano su tre distinte convenzioni, ciascuna avente ad oggetto una precisa e diversa prestazione, per corrispettivi diversi, il tutto con soggetti differenti tanto sul piano attivo quanto dal lato passivo del rapporto obbligatorio;
l'inequivoco tenore della disciplina pattizia convenuta tra le parti del giudizio esclude, ovviamente, la dedotta attività unitaria ed indivisibile diretta alla progettazione del Centro Commerciale, stante la separata e puntuale regolamentazione di ciascuna fase della progettazione stessa. La presunzione di solidarietà passiva ha come suo indefettibile presupposto l'assunzione da parte di più soggetti di un unico debito tant'è che, a mente dell'art. 1292 c.c., l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione. Nella fattispecie che ci occupa non vi è la sussistenza di quella uguale situazione condebitoria che è alla base del concetto stesso di solidarietà e che si concretizza nel fatto che più debitori siano obbligati per una medesima prestazione come emerge dal chiaro tenore delle distinte convenzioni azionate e poc'anzi ricordate.
Peraltro, ad escludere ulteriormente ogni profilo di unitarietà della prestazione in punto di pretesa solidarietà passiva, vi è anche la inequivoca manifestazione contenuta nell'accordo concluso per la progettazione preliminare e definitiva datata 5/9/2007 tra la MB e la (già e CP_5 CP_9
da un lato, e lo dall'altro, ove le parti, all'art.
8.2 della convenzione CP_9 Controparte_1
hanno espressamente escluso il vincolo di solidarietà fra la MB e la e in ordine ai CP_9 CP_9 pagamenti, prevedendo, invece, così come recita testualmente l'articolo in esame, che “il pagamento sarà effettuato direttamente dalle due società committenti, ciascuna per il 50% dell'importo, senza vincolo di solidarietà fra di esse”.
Sicché, in presenza di pluralità di contratti autonomi aventi ad oggetto prestazioni diverse ed altrettanto autonome tra di loro se l'esclusione di un legame solidale tra le parti coinvolte è stata prevista persino all'interno di uno dei contratti dedotti in giudizio, tanto più deve ritenersi che la stessa operasse nella disciplina complessiva di tutti i rapporti negoziali intercorsi tra i diversi soggetti del giudizio di modo da impedire, per il contratto del 5.9.2007 ed ancora di più per le altre due convenzioni del 21.7.2006 e 5.9.2007, l'insorgere di un'obbligazione unitaria ed inscindibile da poter essere adempiuta nell'intero da ciascuna parte di quei medesimi accordi.
Il motivo spiegato pertanto non merita di essere condiviso.
Neppure la terza doglianza di cui all'appello principale merita accoglimento.
Con essa si lamenta l'omessa valutazione secondo cui al sarebbe stato più volte richiesto di CP_1
modificare la progettazione preliminare, attività questa esulante dalla pattuizione di cui all'accordo del settembre 2007.
In particolare, in punto di fatto, non è condivisibile l'assunto secondo cui la pattuizione raggiunta dalle parti non assorbisse anche il compenso spettante all'Arch. quale legale rappresentante CP_1
dello , per la redazione delle successive varianti della progettazione preliminare e CP_1
definitiva.
L'art. 2.1, lettera d, della convenzione relativa alla progettazione preliminare e definitiva prevede espressamente che, tra le prestazioni che lo e l'altro professionista incaricato si Controparte_1 erano impegnati ad effettuare, vi era anche quella di svolgere l'attività di coordinamento con i tecnici della con i tecnici incaricati dal e con i tecnici del Parte_6 Controparte_16 CP_17 Inoltre, lo si impegnava espressamente ex art.
2.5 della Convenzione ad
[...] Controparte_1 assolvere l'incarico considerando le indicazioni fornite dal committente, nonché da parte dei tecnici nominati dalla ed anche tenendo conto delle eventuali ulteriori precisazioni fornite su Parte_6
richiesta del professionista medesimo.
La motivazione esplicitata dal Tribunale si rivela, quindi, esente da censura atteso che: da un lato, è stato correttamente applicato il disposto di cui all'art. 2233 c.c. in tema di diritto al compenso professionale che, come ricordato dal Giudice, individua una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai criteri di liquidazione del compenso, ponendo in primo luogo la pattuizione tra le parti, in via soltanto subordinata le tariffe e gli usi e, infine, in estremo subordine, la determinazione al
Giudice. Dall'altro, ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le argomentazioni articolate dallo in ordine alle varianti che sarebbero state richieste dalla e dal Controparte_1 Parte_6
Gruppo Panorama in quanto smentite dal tenore dei contratti.
Nell'oggetto della convenzione del 5.9.2007, infatti è indicata espressamente la possibilità che il professionista potesse essere chiamato a dare attuazione alle modifiche richieste dalle parti a vario titolo coinvolte nella progettazione preliminare;
per cui essendo una tale evenienza specificatamente prevista e disciplinata dalla convenzione fra le parti, il giudicante l'ha ritenuta ricompresa nell'incarico conferito e, quindi, nel corrispettivo pattuito.
Del resto, quando le parti nel dicembre del 2008, ovvero successivamente alla realizzazione delle varianti cui parte appellante si riferisce e che hanno trovato riscontro nell'istruttoria svolta, hanno riformulato il loro rapporto (doc.16 di parte attrice) il prezzo non è cambiato rispetto l'importo originale. Il che conferma che le parti sono state sempre d'accordo che quel corrispettivo copriva tutta l'attività già svolta ed ogni possibile variante.
Risponde oltretutto alla natura della prestazione da eseguire, quella per l'appunto, consistente nella redazione di una progettazione a diversi livelli di approfondimento, il fatto di dover procedere alle relative elaborazioni attraverso plurimi ed articolati percorsi di revisione, rimodulazione, riedizione e coordinamento. Processi questi che, caratteristici di una prestazione progettuale non possono che rientrare nelle prerogative negoziali incluse nella valorizzazione dell'unico compenso e giammai dar luogo a nuove riparametrazioni economiche.
Di conseguenza la richiesta di CTU volta ad accertare il preteso giusto compenso spettante agli attori si palesa del tutto inconferente e ad ogni modo non necessaria, tanto da non essere stata correttamente ammessa.
Venendo al quarto motivo di appello principale valgono le seguenti argomentazioni.
Il rigetto da parte del primo giudice della richiesta di risarcimento di maggior danno si fonda sull'analisi sia delle disposizioni convenzionali di riferimento, sia del contesto di fatto in cui si è inserita la revoca comunicata alle parti appellanti in data 23 luglio 2010, da cui il giudicante ha concluso per la sussistenza di una causa di forza maggiore determinativa della revoca dell'incarico ai professionisti.
Ed infatti è pacifico che l'iniziativa immobiliare per cui è causa è naufragata per cause non imputabili alle società appellate, bensì per fatto imputabile alla società che, sebbene si Controparte_21 fosse impegnata ad acquistare la società e, quindi, tramite la stessa, l'intera iniziativa CP_7 urbanistica (circostanza perfettamente nota alle parti in quanto oggetto delle premesse di tutte le
Convenzioni in atti), si è resa poi inadempiente facendo decadere l'intera iniziativa.
A tale ultimo proposito l'art. 4 della Convenzione del luglio 2006 (tra l'Arch. e gli CP_7 CP_1 art. 6 degli accordi del 5 settembre 2007 (tra le restanti società convenute in primo grado e lo
[...]
stabiliscono, con pattuizioni di identico tenore, che in caso di revoca dell'incarico da CP_1 parte del committente “il professionista ha diritto ad ottenere, qualora la revoca non sia dipesa da cause attinenti al comportamento del Professionista né a cause di forza maggiore, oltre al pagamento dell'attività già svolta ed approvata, il risarcimento dell'eventuale maggiore danno quantificabile nel
20% dell'importo contrattualmente stabilito” con l'ulteriore specificazione che “la revoca della convenzione urbanistica o del permesso di costruire, l'interruzione dell'esecuzione dell'intervento, la vendita dei terreni e delle cubature dall'attuale proprietà a terzi, costituiscono causa di forza maggiore e quindi non danno luogo ad alcun risarcimento al professionista per gli eventuali danni subiti”.
In tale contesto pattizio è evidente la correttezza della decisione del Tribunale con cui è stata acclarata la legittimità della revoca dell'incarico professionale comunicata dalle società convenute, con conseguente rigetto delle avverse domande aventi ad oggetto il risarcimento del preteso maggior danno. Il primo Giudice ha proseguito poi la motivazione dando conto delle articolate vicende giudiziarie che hanno visto protagoniste le convenute e la precisando peraltro che la Parte_6 stessa parte attrice, nell'atto di citazione ha dato atto che il contenzioso fra e le società Parte_6
Contr convenute e e si era deciso con un lodo arbitrale che aveva ritenuto CP_8 CP_9 CP_9 illegittimo il recesso della prima.
Conclusivamente, l'accertato recesso illegittimo della società ha dato corso ad una Parte_6 delle ipotesi espressamente contemplate dalle parti quali cause di forza maggiore e, segnatamente, la fattispecie di “interruzione dell'esecuzione dell'intervento” (cfr. art.
4.3. e 6.3. delle Convenzioni in atti). L'elencazione convenzionale deve, in ogni caso, essere collegata alla nozione generale di “forza maggiore” offerta dalla prima parte della clausola (art.
4.2. e 6.2. delle convenzioni) ed incentrata sul carattere sopravvenuto, imprevedibile ed inevitabile dell'evento.
E pertanto, il Tribunale ha precisato, correttamente e coerentemente con quanto sopra, che non può ritenersi che “le sole ipotesi di causa di forza maggiore prese in considerazione dalle parti siano quelle di cui all'art.
6.3 degli accordi del 5 settembre 2007 o dell'art.
4.3 di quello del 21 luglio 2006, nulla risultando in tal senso dal testo della clausola contrattuale in oggetto, anche in riferimento alla tassatività delle ipotesi ivi elencate e alla conseguente esclusione di eventuali e ulteriori ipotesi di forza maggiore” ; ciò in quanto non è immaginabile, né giustificabile una situazione in cui venuto meno il presupposto fondante dell'operazione, si possa mantenere inalterato uno schema contrattuale in realtà non più attuale né, soprattutto, attuabile.
Il motivo proposto deve essere pertanto respinto.
Egualmente infondata è la censura mossa dall'appellante quanto alla lamentata erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso che vi sia stato il conferimento di un incarico professionale all'Arch. da parte della avente ad oggetto attività extracontrattuali per l'importo di CP_1 CP_7
Euro 229.000,00.
Prima di tutto si precisa che, diversamente da quanto rilevato dall'appellante, il rigetto della domanda in parte qua non poggia sull'assenza di un incarico scritto da parte della circostanza, questa, CP_7 richiamata solo nella parte di motivazione ricognitiva dei fatti controversi e delle opposte tesi delle parti, essendo stata pacificamente ammessa dalla parte appellante in tutti gli scritti di primo grado l'assenza di un conferimento per iscritto. Tale rigetto si fonda invece sulla mancata dimostrazione da parte del di elementi sufficienti per ritenere commissionate in suo favore attività ulteriori a CP_1 quelle indicate nelle convenzioni e successive alla revoca del 23 luglio 2010.
Si legge, infatti, nella sentenza impugnata che “non risultano introdotti idonei e sufficienti elementi per ritenere che la convenuta avesse conferito all'attore il prospettato incarico, nulla di CP_7 preciso, a fronte delle contestazioni di parte convenuta e dei principi di cui alla giurisprudenza citata, essendo stato provato in tal senso nella presente sede da parte attrice, su cui ricadeva il relativo onere. Inoltre le istanze istruttorie formulate dalle parti venivano ammesse nei limiti di cui al provvedimento in data 22 gennaio 2014, da confermarsi nella presente sede”.
Il Tribunale, quindi, ha ritenuto che nulla di specifico fosse stato dimostrato dal come invece CP_1 era suo preciso onere. Da un lato, infatti, la prova orale ammessa riguardava circostanze che nulla avevano a che vedere con le asserite attività extracontratto oggetto di esame;
dall'altro la documentazione versata in atti era assolutamente ininfluente ai fini della decisione.
Ed in vero, il doc. n. 31 prodotto dall'appellante non è riferibile alla in quanto attinente alla CP_7 progettazione preliminare e definitiva dovuta dalla società dell'Arch. in forza della CP_1
Contr convenzione del 5.9.2007 in favore della e della oggi prima che Controparte_9 CP_5 sopravvenisse la revoca. Di qui la sua inidoneità a dimostrare alcuna prestazione effettuata in favore della CP_7 I documenti nn. 23-26 non hanno alcun riferimento all'Arch. per quanto attiene il documento CP_1
n. 19 va rilevato come alla riunione della Commissione Consiliare del 10 giugno 2009 l'Arch. CP_1 risultava essere assente ed in quelle successive, seppure presente, egli non rappresentava alcuno Contr perché le parti interessate, e e erano tutte presenti. La alla quale è CP_9 CP_9 CP_7 rivolta la domanda oggetto di discussione neppure è menzionata. Tutto ciò, ad escludere che quella medesima riunione potesse assurgere a titolo contrattuale di conferimento oneroso di un nuovo incarico.
Il motivo propugnato deve pertanto essere respinto laddove deve escludersi per difetto di adeguata prova, il perfezionamento di un accordo tra le parti concernente le riferite attività extracontrattuali.
Gli appellanti contestano, infine, la correttezza della sentenza laddove il Giudice ha decurtato dall'importo posto a carico della MB e della la somma di € 300.000,00 che, nelle previsioni CP_5 contrattuali doveva essere corrisposta al ritiro del permesso di costruire, non rilasciato nel caso di specie.
Sostengono gli appellanti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1359 c.c., che la condizione cui era sottoposto il pagamento di tale ulteriore somma non si sarebbe verificata per effetto della illegittima revoca degli incarichi professionali che avrebbe arbitrariamente impedito l'utile coltivazione dei procedimenti amministrativi volti al rilascio dei permessi a costruire.
come si è appena sopra visto in relazione al quinto motivo di appello, la revoca degli incarichi CP_22 professionali comunicati dalle società convenute con le note del 23 luglio 2010 è risultata giustificata in quanto conseguente al recesso di e quindi l'elemento condizionante l'esigibilità del Parte_6 relativo credito ovvero il ritiro del permesso a costruire traeva ragione, nell'intento delle parti, nell'eliminazione di ogni ostacolo alla realizzazione degli interventi. Finalità questa che non si è Pa comunque potuta perseguire per via del ritiro dall'iniziativa della società estera interessata agli interventi.
Del tutto inconferente appare, infine, il richiamo alle previsioni di cui all'art. 1359 c.c., difettando nel caso di specie, per le medesime ragioni già chiarite sopra, i presupposti richiesti per l'operatività della fictio iuris, non da ultimo quello specifico elemento soggettivo richiesto ai fini dell'operatività della finzione di avveramento della condizione. Il mancato avveramento della condizione rappresentata dal mancato ritiro dei permessi a costruire non è stato determinato da volontà, anche colpevole, delle convenute bensì dall' impossibilità sopravvenuta di dar corso all'iniziativa per la più volte rammentata revoca dell'investitore terzo, Ed ad ancora, seppure non fosse ravvisabile Parte_6
l'evento in termini condizionanti, non essendo stato effettuato il ritiro, lo spostamento patrimoniale per la rata prevista in contratto (€300:2) in favore del professionista non sarebbe neppure giustificato.
Ne deriva che anche il detto motivo deve ritenersi del tutto infondato. In definitiva, l'appello principale deve essere rigettato integralmente. Contr Venendo all'appello incidentale proposto da vanno svolte le seguenti argomentazioni.
Il primo motivo proposto è fondato.
In tema di ripartizione dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto per l'adempimento che si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore, può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento o inesatto adempimento mentre l'altra parte, per paralizzare l'eccezione, ha il preciso onere di dimostrare il proprio esatto adempimento (cfr. ex plurimis Cass. S.U., n. 13533 del
30.10.2001; Cass., 20.01.2015, n. 826; Cass., n. 8736 del 15.4.2014). Anche quando sia dedotto come nella specie l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr Cass Sentenza n. 826 del
20/01/2015 Cass, Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019).
Ed invero, pacifica l'esecuzione di una parte dell'opera svolta da parte del e del fatto che CP_1
Contr questi aveva già ottenuto a titolo di compenso €325.000, nel corso del primo giudizio ha specificamente contestato ex art. 1460 c.c. l'esistenza di un residuo diritto di credito dello
[...] rilevando il non esatto adempimento della parte attrice alle obbligazioni così come CP_1 contrattualmente previste e definite all'art. 3 della Convenzione, in forza del quale il professionista avrebbe dovuto svolgere altresì le prestazioni di cui all'allegato XXI del D. Lgs. 163/06 (cfr. comparsa di costituzione e risposta, memoria ex art. 183 VI, comma n. 2, c.p.c., docc. 1 e 2) e, quindi sia la redazione del progetto preliminare e definitivo sia gli elaborati del coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione, gli elaborati progettuali per le pratiche VVF, Asl e smaltimento rifiuti solidi e l'assistenza presso le Autorità preposte ai fini del rilascio dei pareri e delle autorizzazioni.
Lo pur a fronte di tali specifiche deduzioni ed eccezioni nulla ha dedotto, ne ha Controparte_1 dimostrato alcunché a sostegno dell'esatto adempimento dovuto. Non è dunque condivisibile l'assunto del primo giudice secondo cui la contestazione dell'adempimento solo parziale della Contr prestazione resa dal come propugnata dalla doveva considerarsi generica avendo CP_1 invece questa dedotto specificamente la mancata effettuazione di una parte importante dell'opera pattuita e precipuamente riferentesi all'allegato XXI del d.lgs 163/06 di cui all'art. 3 della convenzione.
Pertanto ed in ragione del complessivo assetto di interessi delle parti contrattuali può ritenersi che l'attività svolta dal come documentata dalle numerose tavole e dai progetti, preliminare, CP_1 definitivo ed esecutivo, nonché dalle relazioni tecniche ed illustrative (allegati 37 A, 75, 65) possa considerarsi senz'altro già remunerata, mentre la restante altrettanto significativa quota prestazionale, pari agli ulteriori €325.000 di cui € 162.000 a carico di MB, mai eseguita ed afferente a quanto pattuito all'art. 3 della convenzione non risulta dovuta. Del resto, è lo stesso giudicante che rileva come il medesimo “contratto prevedeva espressamente che oggetto dello stesso sarebbe stata anche
l'attività di coordinamento con i tecnici della ; attività questa neppure avutasi, stante Parte_6 il pacifico recesso della dagli accordi. Parte_6
La parte attrice si è poi limitata ad asserire che la prova dell'esecuzione dell'intero incarico si ricaverebbe dalla vittoria conseguita dalle società convenute nella controversia intrapresa contro la società estera Parte_6
Tuttavia, l'ottenimento della Convenzione dal Comune di Roma entro il termine essenziale del
31.12.2009, circostanza rilevante e significativa ai fini della responsabilità per la mancata attuazione del rapporto con la società di investimento non dimostra l'adempimento integrale Parte_6 dell'obbligazione contrattuale cui era tenuto lo Controparte_1
L'ottenimento della Convenzione urbanistica, in definitiva, non comprova affatto lo svolgimento dell'attività relativa sia al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sia agli elaborati progettuali per le pratiche VVF, ASL e smaltimento rifiuti solidi nonché all'assistenza presso le
Autorità preposte al rilascio di pareri e autorizzazioni.
La sentenza impugnata merita perciò di essere riformata nella parte in cui ha accolto la domanda subordinata dello di pagamento dell'ulteriore importo di € 325.000,00 di cui Controparte_1
€162.500,00 a carico della MB non avendo lo studio a fronte dell'eccezione di non esatto CP_1 adempimento svolta dalla MB che ha contestato la quantità della elaborazione progettuale dello
, provato di avere esattamente adempiuto a termini di contratto. CP_1
Contr Con il secondo motivo di appello incidentale la nella qualità di socia della estinta
[...]
ha impugnato la sentenza laddove essa ha condannato la al Controparte_11 CP_11 pagamento in favore dello della somma di € 350.000,00 oltre iva ed interessi. Controparte_1
Sicchè anche il presente motivo di doglianza si profila fondato posto che, a fronte dell'eccezione di inadempimento svolta in primo grado, nessuna progettazione esecutiva risulta sia stata eseguita dallo
; nessuna prova è stata offerta al riguardo e comunque non vi è prova della consegna CP_1 di elaborati progettuali a livello esecutivo in favore della consortile committente.
La circostanza che la progettazione esecutiva non sia stata eseguita è d'altro canto la diretta conseguenza del recesso operato dalla promissaria acquirente circostanza non Parte_6 contestata e pure provata nonché valutata dal Giudice per escludere il diritto al maggior danno;
tale recesso ha, per un verso reso non più proseguibile la realizzazione del centro commerciale e, per altro e correlato verso determinato la revoca degli incarichi professionali conferiti al tempo allo
[...]
e all'Arch. in proprio. CP_1 CP_1 Come si deduce dall'art. 7 della convenzione del 5.9.2007, l'esecuzione della prestazione progettuale prevista dalla convenzione in esame e così, conseguentemente, l'adempimento a cura del committente della relativa prestazione pecuniaria erano infatti subordinati alla previa comunicazione scritta da parte della Consortile in ordine all'avvio dei lavori dipendente, quest'ultima, dai concreti CP_11 sviluppi del Progetto che poi è pacificamente naufragato a causa dell'abbandono dell'operazione da parte della Società . Parte_8
In vero la convenzione del 5.9.2007 concernente la progettazione esecutiva, nell'indicare le modalità ed i termini di pagamento del compenso convenuto (cfr. art. 7), subordinava il pagamento della prima rata del corrispettivo “alla comunicazione scritta del Committente di attivazione della presente convenzione”; comunicazione di cui non vi è prova alcuna in atti.
In definitiva, la sentenza va riformata laddove ha accolto la domanda subordinata dello Controparte_1 di pagamento dell'intero corrispettivo di € 350.000,00 a carico della
[...] Controparte_11
.
[...]
L'appello incidentale proposto deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata deve essere riformata. ha chiesto la restituzione di quanto pagato in virtù della sentenza qui riformata. Ha poi CP_2 prodotto a tal fine n. 2 contabili di pagamento – rispettivamente del 2.7.2018 e del 17.1.2019 – per
€103.502,30 ciascuna, attestanti il pagamento spontaneo da parte della MB ed in favore dello
[...] di complessivi € 207.004,60; da ciò consegue che lo va condannato CP_1 Controparte_1 alla restituzione dei detti importi con interessi legali dal giorno dei singoli pagamenti e fino al soddisfo.
In considerazione della evidente complessità delle risultanze istruttorie che ha visto il susseguirsi di numerose vicende giudiziarie che hanno interessato altresì soggetti diversi dalle stesse parti in causa la Corte reputa che sussistano idonee ragioni acchè le spese di lite del grado possano essere integralmente compensate.
La parte appellante principale resta, altresì, tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da in Parte_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante dello e sull'appello Controparte_1
incidentale avanzato da anche quale socia Controparte_6 CP_6 Controparte_2
della cancellata Centro Commerciale avverso la sentenza del Controparte_11
Tribunale di Roma n. 344/2018 pubblicata in data 8.1.2018 così provvede:
-rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma in parte qua la sentenza appellata;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande introdotte dallo nei confronti della Controparte_1 Controparte_6
e della estinta Controparte_2 Controparte_11
- condanna lo studio alla restituzione in favore di CP_1 Controparte_6 della somma di € 103.502,30 oltre interessi legali dal 2.7.2018 al saldo;
[...]
- condanna lo studio alla restituzione in favore di CP_1 Controparte_6 della somma di € 103.502,30 oltre interessi legali dal 17.1.2019 al saldo;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di in proprio e nella qualità di legale rappresentante dello Parte_1 Controparte_1
[...]
Così deciso in Roma il 18 marzo 2025
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-
Sezione VI civile
R.G. 4837/2018
All'udienza collegiale del giorno 18/03/2025 ore 10:30
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
IN PROPRIO E NQ RAPPRESENTANTE Parte_1
Avv. QUARZO GIOVANNI Presente
Controparte_1
Avv. QUARZO GIOVANNI
Controparte_2
Avv. POLLARI MAGLIETTA vv. Re in sostituzione Controparte_3
Appellato/i
Controparte_2
Avv. POLLARI MAGLIETTA vv. Re in sostituzione Controparte_3
Controparte_4
Avv. POLLARI MAGLIETTA Controparte_3
Controparte_5
Avv.
Parte_1
Avv.
*** La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 18 marzo 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4837 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, alla quale è stata riunita la causa iscritta al numero 5006 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertenti tra
(C.F. ), in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1
dello , (P.I. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Quarzo Controparte_1 P.IVA_1
( ), elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, Viale Giulio Cesare CodiceFiscale_2 237, giusta delega in atti
- APPELLANTI –
E
(P.IVA Controparte_6
), in persona del Consigliere Delegato rappresentata e difese dall'Avv. Fabrizio Pollari P.IVA_2
Maglietta (C.F. ) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale dei C.F._3
Parioli 98, giusta delega in atti;
- APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA–
(C.F. ), in persona del Presidente e legale Controparte_7 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difese dall'Avv. Fabrizio Pollari Maglietta (C.F.
) e anche dall'Avv. Benedetta Re (C.F. ), elettivamente C.F._3 C.F._4
domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale dei Parioli 98, giuste deleghe in atti
- APPELLATA–
Controparte_5
-APPELLATA CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato , in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante dello , ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 di Roma, n.344/2018, pubblicata l'8.01.2018, resa nel giudizio intercorso tra le parti. Avverso la stessa sentenza ha proposto appello anche e Controparte_6 Controparte_2
i relativi giudizi, iscritti rispettivamente ai numeri 4837 e 5006 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, sono stati riuniti in data 5.02.2019.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Arch. , in proprio e in qualità di legale rappresentante pro Parte_1
tempore della esponeva che, sin dal 2006, gli era stato affidato dalla Controparte_1 [...]
costituita dalla Controparte_7 Parte_2
e dalla la progettazione di un centro
[...] CP_8 Controparte_9
commerciale, presentato al Comune di Roma dalle dette società e definitivamente approvato;
evidenziava poi che, in data 21 luglio 2006, aveva formalizzato con la medesima una CP_7 convenzione avente ad oggetto l'incarico di direzione lavori e assistenza al collaudo delle opere edilizie e destinazione ad uso commerciale del programma di recupero San Basilio. In data 5 settembre 2007, in qualità di legale rappresentante della aveva stipulato con il Controparte_1
Centro San costituita dalla e dalla CP_4 Controparte_10 CP_2 CP_9
una convenzione avente ad oggetto l'incarico della progettazione esecutiva di opere edilizie
[...] a destinazione di uso commerciale per il programma di recupero San Basilio. Nella medesima data,
e sempre in qualità di legale rappresentante della aveva stipulato con la Controparte_1 CP_2
e la e una convenzione riguardante la progettazione preliminare e definitiva di CP_9 CP_9
opere edilizie nel programma di recupero San Basilio. Evidenziava che la propria attività professionale era in realtà iniziata in data antecedente alla stipula dei contratti, rilevando come la promissaria acquirente aveva poi formulato una serie di richieste di modifica, avallate dalla committente, con conseguente redazione ex novo della progettazione preliminare. Richiamava
l'attività professionale espletata, anche in relazione alle continue modifiche richieste e al coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti l'apertura del centro commerciale, evidenziando che, in data 23 luglio 2010, le convenute avevano revocato gli incarichi conferiti, atteso il recesso della promissaria acquirente dagli accordi intercorsi. Deduceva che non aveva ricevuto gli importi dovuti per l'attività professionale espletata e concludeva richiedendo la condanna in solido, o secondo le porzioni ritenute di giustizia, delle società convenute al pagamento della somma di euro 1.383.007,42, comprensiva di IVA;
in via subordinata lo concludeva Controparte_1
richiedendo la condanna di al pagamento in solido della somma di euro Parte_3
475.000,00, oltre IVA, o, in via gradata di euro 237.500,00 ciascuna, nonchè la condanna del Centro
Commerciale San Basilio al pagamento della somma di euro 420.000,00, oltre IVA, nonché del maggior danno nella misura del 20% per l'attività non svolta a causa dell'illegittima revoca dell'incarico. L'Arch. in proprio chiedeva in via subordinata la condanna della CP_1 [...]
al pagamento della somma di euro 160.000,00, oltre IVA, a titolo di Controparte_7 maggior danno, oltre che ad euro 229.000,00 per l'attività svolta nei procedimenti amministrativi volti al rilascio dell'autorizzazione per l'apertura del centro commerciale. Si costituivano in giudizio la la Parte_4 CP_2 CP_2 CP_8 Controparte_9
la e il
[...] Controparte_7 Controparte_11
che eccepivano la nullità della domanda attorea per indeterminatezza,
[...]
contestando la sussistenza di solidarietà passiva in relazione alle richieste di controparte.
Contestavano poi la quantificazione delle spettanze richieste da parte attrice, evidenziandone
l'inadempimento rispetto gli obblighi contrattuali assunti e concludevano richiedendo il rigetto delle domande avanzate nei loro confronti. La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle società convenute e con l'audizione di alcuni testi;
all'udienza del 21 gennaio
2015, parte convenuta dava atto che la aveva CP_8 Controparte_12 cambiato la propria denominazione sociale in ”. Controparte_5
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “I) Condanna la convenuta
[...]
al pagamento, in favore dello della Controparte_6 Controparte_1 somma di euro 162.500,00, oltre IVA, nonché interessi legali sino al saldo;
II) Condanna la convenuta poi , CP_13 Controparte_9 Controparte_5
al pagamento, in favore dello della somma di euro 162.500,00, oltre IVA, nonché Controparte_1
interessi legali sino al saldo;
III) Condanna la convenuta Controparte_11
al pagamento, in favore dello della somma di euro 350.000,00,
[...] Controparte_1
oltre IVA, nonché interessi legali sino al saldo;
IV) Rigetta per il resto le domande attoree;
V)
Compensa per metà le spese di lite e condanna parte convenuta al rimborso, in favore di parte attrice, della rimanente metà, metà liquidata in complessivi euro 16.600,00, di cui euro 2.800,00 per la fase di studio, euro 1.800,00 per la fase introduttiva, euro 7.500,00 per la fase istruttoria ed euro 4.500,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante dello , che ha svolto le seguenti conclusioni “Piaccia Controparte_1 all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, in riforma della sentenza del Tribunale di
Roma del 08/01/2018 n. 344, non notificata, anche in relazione agli incombenti previsti dagli artt.
348bis e 348ter c.p.c., ritenere fondati i motivi esposti col presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata.
In via principale condannarsi le società convenute in solido al pagamento della somma di Euro
1.383.007,42 comprensiva di IVA con vittoria di spese di lite. In via gradata condannarsi le società convenute al pagamento della somma di Euro 1.383.007,42 comprensiva di IVA secondo le porzioni ritenute di giustizia con vittoria di spese di lite. In via subordinata condannarsi: la
[...]
e in solido fra loro al Controparte_6 Controparte_2 Controparte_5 pagamento della somma di Euro 475.000,00 oltre IVA, o, in via gradata nella somma di Euro
237.500,00 ciascuna. Controparte_6 Controparte_2 Controparte_5
, quali successori de la (estinta
[...] Controparte_11 in data 05.04.2016), al pagamento in solido tra loro della somma 420.000,00 oltre IVA, o, in via gradata nella somma di Euro 210.000,00 ciascuna;
la al Controparte_7 pagamento della somma di Euro 160.000,00 oltre IVA, dovuta a titolo di maggior danno nella misura del 20% per l' attività non svolta a causa della illegittima revoca dell'incarico conferito con accordo del 21/07/2006, nonché al pagamento di Euro 229.000,00 (o alla diversa somma ritenuta di giustizia) per l'attività svolta nei procedimenti amministrativi volti al rilascio del nulla osta da parte della Asl
e al rilascio dell'autorizzazione per l'apertura del centro commerciale, per un totale quindi di Euro
389.000,00 oltre interessi;
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Si sono costituite in giudizio e e la Controparte_6 Controparte_2
la prima proponendo appello incidentale e rassegnando le Controparte_7 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le ragioni esposte in narrativa: 1)In via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio con quello pendente innanzi a codesta Ecc.ma Corte di appello, contraddistinto al n. RG.
5006/2018, ai sensi e per gli effetti degli artt. 333,335,350 e 274 c.p.c.; 2) nel merito, respingere tutte le domande e i motivi proposti dall'Arch. in proprio e quale rappresentante dello Parte_1
poichè infondati in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa, e così Controparte_1
confermare in parte qua la sentenza n. 13419/2017 resa dal Tribunale di Roma in data
3.7.2017;3)sempre nel merito ed in accoglimento dell'impugnazione incidentale promossa dalla
anche quale socio della cancellata Controparte_6
in parziale riforma della sentenza del Controparte_11
Tribunale di Roma, quivi impugnata, n. 344/2018, depositata in data 8 gennaio 2018 e non notificata, confermata la statuizione di reiezione delle altre domande formulate da Controparte_14 dall'Arch. in proprio, rigettare le domande tutte introdotte dallo nei CP_1 Controparte_1
confronti della e della oggi estinta Parte_5 [...]
per i motivi di cui in narrativa e per quelli che Controparte_11
saranno ritenuti di giustizia. Con vittoria di spese, anche generali, ed onorari del presente giudizio
e di quello di primo grado”.
Avverso la medesima sentenza ha proposto appello Controparte_6
incardinando il giudizio RG 5006/2018 e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
[...]
l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, quivi impugnata, n. 344/2018, depositata in data 8 gennaio 2018 e non notificata, confermata la statuizione di reiezione delle altre domande formulate da e dall'Arch. in Controparte_1 Parte_1 proprio:
(a) nel merito, rigettare le domande tutte introdotte dallo nei confronti della Controparte_1
e della oggi estinta Controparte_6 CP_2 [...] per i motivi di cui in narrativa e per quelli che saranno ritenuti di Controparte_11 giustizia;
(b) con vittoria di spese, anche generali, ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado”.
La Corte ha dichiarato la contumacia di riunito i giudizi e rimesso al merito la Controparte_5
valutazione dei mezzi istruttori e infine ha rinviato per decisione.
Il procuratore di parte appellante principale ha inoltre dato atto della avvenuta transazione con
Controparte_
Infatti, in data 18 Gennaio 2019, la messa in liquidazione ed ammessa alla procedura di CP_5
concordato preventivo omologato dal Tribunale in data 18 Luglio 2018 ha formalizzato con il una transazione CP_1 in ordine alle pretese azionate in questo giudizio. Tale accordo ha previsto espressamente la rinuncia a favore di CP_5 Cont da parte del del vincolo di solidarietà gravante sulla stessa rispetto a qualunque obbligazione della della CP_1
della nei confronti dell'appellante. CP_7 Controparte_11
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello principale proposto da in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante dello , è articolato in sei motivi. Controparte_1
Con il primo motivo rubricato “In ordine alla scoperta della avvenuta liquidazione volontaria della operata da parte delle convenute Controparte_11 CP_2
Ingiustizia della sentenza, estremi per ottenerne la riforma ricorrendo il motivo di cui Controparte_5 al n. 1 dell'art. 395 c.p.c.”, gli appellanti principali lamentano che a causa del comportamento omissivo di e le quali non avevano segnalato al tribunale di aver provveduto a CP_2 CP_5
liquidare e cancellare dal Registro delle Imprese la Controparte_11
si era indotto il giudice a pronunciare sentenza di condanna a carico della società nonostante la
[...]
stessa fosse estinta da già da tempo. Pertanto, ritenendo che siffatto comportamento integri dolo processuale e quindi motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 1 c.p.c., gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza con condanna in solido o pro quota dei soci CP_2
e al pagamento della somma di euro 350.000,00; somma per la quale era stata condannata CP_5
la società estinta.
Con il secondo motivo dell'appello principale rubricato “Ingiustizia della sentenza laddove disconosce l'obbligo di solidarietà in capo alle convenute di primo grado. Violazione degli articoli
1292, 1316, 1362, 1366, 1371, 1375, 1676 c.c.”, la sentenza viene censurata per non aver riconosciuto l'obbligo solidale di pagamento gravante sulle convenute, nonostante dagli atti depositati oltre che dalle affermazioni non contestate, fosse evidente che le stesse avevano creato artificiosamente una pluralità di società con cui poi veniva incaricato il professionista di ideare, progettare e seguire l'edificazione del centro commerciale;
attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva questa inerente ad un opus avente carattere unitario, nonostante la frammentazione degli incarichi formalmente assunti. Soggiungono gli appellanti che la sentenza ove non ha riconosciuto la natura unitaria ed indivisibile della progettazione del centro commerciale ed il conseguente obbligo solidale di pagamento gravane sulle convenute, oggi appellate.
Con il terzo motivo rubricato “Ingiustizia della sentenza in ordine alla esatta determinazione delle somme spettanti all'Arch. e allo della mancata ammissione CP_1 Controparte_15 della CTU. Violazione degli articoli 116 e 132 c.p.c. Richiesta di svolgimento CTU sul punto”, gli appellanti sostengono che il Tribunale, nella determinazione dei compensi dovuti al ha CP_1
ritenuto di essere vincolato da quanto indicato nei contratti sottoscritti dalle parti, senza tener conto che erano state richieste al professionista alcune modifiche alla progettazione preliminare, oltre che a quella definitiva comportando che la pattuizione raggiunta non assorbisse il compenso spettante all'architetto per la redazione delle successive varianti. Proprio perché tali contratti non rispecchiavano l'attività effettivamente svolta veniva chiesto che fosse espletata CTU al fine di quantificare in modo corretto l'impegno professionale svolto da e dal suo studio, CTU CP_1
illogicamente non ammessa dal giudicante.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Ingiustizia della sentenza nella parte in cui ritiene legittima la revoca del professionista. Violazione degli articoli 1355, 1362, 1371 c.c. in ordine alla errata interpretazione dei contratti sottoscritti dalle parti”, gli appellanti deducono che erroneamente il giudice ha riconosciuto come legittima la revoca degli incarichi professionali individuata sulla base di ipotesi tuttavia non previste dagli accordi stipulati dalle parti e violando così la normativa in materia di interpretazione dei contratti. Rilevano che le revoche intervenute in data 23 luglio 2010 non erano determinate da cause di forza maggiore né tanto meno esse erano imputabili al professionista e pertanto;
spetterebbe così agli appellanti l'incremento del 20% a seguito dell'ingiustificata revoca dei contratti stipulati tra le parti.
Con il quinto motivo di appello, rubricato “Ingiustizia della Sentenza per mancata ed erronea valutazione degli elementi idonei a provare il conferimento di un incarico professionale conferito verbalmente”, viene censurata la sentenza laddove il Tribunale ha reputato mancanti gli elementi per ritenere che l'appellante abbia ricevuto dalla incarico per lo svolgimento delle attività CP_7 necessarie per condurre a termine i procedimenti amministrativi per il rilascio dell'autorizzazione commerciale e del nulla osta igienico sanitario.
Con il sesto motivo di appello, rubricato “Ingiustizia della sentenza per aver considerato il mancato ritiro del permesso di costruire fondato motivo per non corrispondere parte del compenso professionale pattuito. Violazione degli articoli 1359, 1362, 1366, 1375 c.c. in ordine alla errata interpretazione ed esecuzione dei contratti sottoscritti dalle parti”, gli appellanti censurano la sentenza poiché il Tribunale erroneamente ha ritenuto che non spetterebbe loro la rata di € 300.000,00 in quanto non risulterebbe rilasciato il permesso di costruire, omettendo però di considerare che le appellate avevano revocato gli incarichi e pertanto interrotto arbitrariamente il rapporto professionale.
Sotto tale profilo si deduce, inoltre, la violazione dell'art. 1359 c.c., in tema di condizione sospensiva.
L'appello incidentale è articolato in due motivi.
Con il primo motivo rubricato “Sulla condanna della MB al pagamento della somma di €162.500,00 nei confronti dello erronea valutazione da parte del giudice di primo grado dei Controparte_1
fatti posti a fondamento della domanda- violazione delle norme in tema di onere della prova di cui agli artt.1218, 1460 e 2697 c.c.”, si impugna la sentenza laddove il giudice non avrebbe fatto corretta applicazione degli artt. 1218, 1460, 2697 c.c. oltre che dell'art. 116 c.p.c. Nello specifico, si contesta l'accoglimento della domanda subordinata avanzata dallo , in quanto essa si fonderebbe CP_1 su un presupposto di fatto, l'esecuzione integrale dell'incarico affidato allo studio, del tutto inesistente o comunque non provato. Lo studio avrebbe dovuto fornire adeguata prova, ai sensi dell'art. CP_1
2697 c.c. dell'esaustivo espletamento della progettazione preliminare e definitiva, oltre che delle ulteriori attività di cui all'art. 3 della convenzione e dell'allegato XXI del Dlgs. 163/09. Prova, invece che non risulterebbe fornita né dalla produzione documentale in atti, né dalle espletate prove testimoniali né tanto meno dal parere depositato del consiglio dell'ordine. Nemmeno sarebbero state superate le eccezioni di cui all'art. 1460 c.c. dedotte dalla ritenute erroneamente generiche CP_2
dal tribunale.
Con il secondo motivo di appello incidentale, rubricato “Sulla condanna della
[...] al pagamento della somma di €350.000,00 nei confronti dello Controparte_11
: omessa motivazione- erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti in atti CP_1
ex art. 115 e 116 c.p.c. violazione delle norme in tema di onere della prova di cui agli artt. 1218,
1460 e 2697 c.c.”, si censura la condanna della società consortile al pagamento della somma di
€350.000,00 oltre iva ed interessi;
deduce altresì l'appellante incidentale che la sentenza sarebbe carente ed illogica in quanto nessuna progettazione esecutiva sarebbe stata eseguita dallo studio né fornita prova al riguardo. Il giudice non avrebbe attribuito il giusto peso alle evidenze CP_1 documentali in atti né fornito alcuna motivazione circa l'asserita dimostrazione delle attività relative alla progettazione esecutiva né in ordine alle censure sollevate dalla società consortile riguardo all'avverso inadempimento.
La sentenza impugnata ha così motivato: “Occorre in primo luogo evidenziare che con le domande introduttive del presente giudizio, l'Arch. , in proprio e in qualità di legale rappresentante CP_1
dello ha richiesto, nella propria prospettazione, il pagamento del compenso per Controparte_1
l'attività professionale espletata in favore delle società convenute, richiamando i contratti intervenuti
e il dedotto incarico ricevuto dalla er l'attività svolta nei procedimenti amministrativi per il CP_7 rilascio del nulla osta e dell'autorizzazione per l'apertura del centro commerciale. In particolare, parte attrice ha richiamato il contratto intervenuto in data 21 luglio 2006 tra l'Arch. in CP_1
proprio e la avente ad oggetto la direzione lavori ed Controparte_7 Controparte_7
assistenza ai collaudi, nonché i due contratti, in data 5 settembre 2007, stipulati, rispettivamente, dalla nonché dalle Controparte_11 [...]
e la Controparte_6 CP_13 Controparte_9
con lo in persona del legale rappresentante Arch.
[...] Controparte_1 Parte_1
. Ne discende, in primo luogo, come non debbano essere condivise le censure di nullità della
[...]
domanda attorea per indeterminatezza ed incertezza della stessa, tenuto conto che, nel contesto dell'atto introduttivo del presente giudizio, risultano specificati sia i titoli in forza dei quali gli attori agiscono sia le domande formulate da ciascuno di essi.
Sul punto occorre infatti evidenziare che, in via subordinata, e quindi in caso di ritenuta sussistente efficacia dei contratti sottoscritti, parte attrice ha specificamente richiesto, in riferimento a ciascuna delle società convenute, il pagamento delle somme indicate, con specificazione, altresì, del soggetto attivo da cui promana la richiesta di condanna, richiamando, nel contesto dell'atto, il titolo su cui si fonda la richiesta così azionata.
Peraltro, in riferimento alla domanda formulata da parte attrice in via principale, occorre evidenziare, come da giurisprudenza della Suprema Corte, che i criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale sono dettati dall'art. 2233 cod. civ. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (C.C. 29837/11).
Inoltre, avuto proprio riguardo ai singoli contratti stipulati da parte attrice con le società convenute, non può ritenersi la sussistenza della dedotta attività unitaria ed indivisibile diretta alla progettazione del Centro Commerciale, con conseguente obbligo solidale di pagamento dell'intera cifra richiesta in capo a tutte le società, e ciò tenuto conto dei singoli accordi raggiunti e dell'oggetto specifico e determinato di ciascuno essi.
Ne discende quindi, in primo luogo e alla luce delle considerazioni che precedono, come la domanda formulata in via principale da parte attrice non debba essere accolta, evidenziandosi ulteriormente sul punto, alla luce dei citati principi giurisprudenziali, che quanto meno in riferimento alle richieste di condanna discendenti dagli accordi intervenuti fra le parti del presente giudizio, occorre far riferimento unicamente alle pattuizioni contrattuali sul punto. Né appare rilevante, in quest'ottica, che le società convenute abbiano revocato gli incarichi professionali conferiti con i contratti stipulati con parte attrice, tenuto conto, in ogni caso, che in quella sede era stato raggiunto l'accordo disciplinativo anche degli aspetti economici della prestazione professionale da espletarsi da parte attrice, da ritenersi, per come già chiarito, preminente su ogni altro criterio di liquidazione.
A ciò deve poi aggiungersi, in riferimento alle ulteriori deduzioni di parte attrice, che nel contratto avente ad oggetto l'incarico della progettazione preliminare e definitiva delle opere edilizie, le parti davano espressamente atto che “la progettazione preliminare, consistente negli elaborati grafici e nel capitolato prestazionale è stata già svolta dai suddetti professionisti” e che il corrispettivo “del presente incarico professionale”, riguardante quindi progettazione preliminare e definitiva, era fissato nella complessiva somma “fissa ed invariabile” di euro 1.600.000,00, comprensivo di
CNPAIA, oltre IVA;
inoltre, nella comunicazione in data 19 dicembre 2008, le convenute MB e
e evidenziavano che, attesa l'anticipazione del Piano di Progettazione del CP_8 CP_9 CP_9
Centro Commerciale rispetto alle scadenze della convenzione del settembre 2007, si era convenuto con parte convenuta di modificare le modalità di pagamento del corrispettivo della progettazione definitiva, che sarebbe comunque rimasta pari alla cifra di euro 1.100.000,00.
Inoltre, il medesimo contratto prevedeva espressamente che oggetto dello stesso sarebbe stata anche
l'attività di coordinamento con i tecnici della promissaria acquirente, con quelli Parte_6
incaricati dal della progettazione delle infrastrutture e delle urbanizzazioni, Controparte_16
nonché con i tecnici del nella redazione dei progetti;
si prevedeva altresì, come CP_17
peraltro anche nel contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva, che l'incarico sarebbe stato svolto, da parte del professionista, considerando le indicazioni fornite dal committente, oltre che, per la progettazione preliminare e definitiva, da parte dei tecnici nominati dalla Parte_6
Ora, chiarito ciò, occorre evidenziare, in riferimento alle domande avanzate in via subordinata da parte attrice, che dal complesso della documentazione in atti, con specifico riferimento agli elaborati prodotti, emerge l'attività professionale espletata nel corso degli anni ed in virtù dell'incarico ricevuto in forza dei contratti intervenuti con le convenute;
a fronte di ciò del tutto generiche risultano essere le contestazioni formulate dalle convenute, non potendo le stesse ritenersi provate, in assenza di maggiormente specifici ed idonei elementi, dalle prodotte relazioni tecniche, peraltro provenienti dalle medesime MB e e inoltre, per come già evidenziato, lo stesso accordo CP_8 CP_9 CP_9
in tema di progettazione preliminare e definitiva prevedeva espressamente l'attività di coordinamento del professionista con i tecnici della e del , così Parte_6 Controparte_18
non dovendosi condividere neppure la censura avanzata sul punto.
Deve quindi riconoscersi, in favore dello l'importo complessivo di euro Controparte_1
475.000,00 in virtù del contratto di progettazione preliminare e definitiva delle opere in data 5 settembre 2007.
Sul punto deve infatti evidenziarsi che il detto accordo risulta intervenuto fra le società convenute
Contr e e quali committenti, e lo e l'Arch. CP_8 CP_9 CP_9 Controparte_1 CP_19 quali professionisti, dovendo pertanto dividersi per due l'importo complessivo ivi indicato
[...]
a titolo di compenso di euro 1.600.000,00; dalla cifra di euro 800.000,00 deve poi essere detratta quella di euro 325.000,00, già corrisposta, per un totale ancora dovuto di euro 475.000,00.
Deve però evidenziarsi come, in base agli accordi intervenuti, sia nel contratto del 5 settembre 2007 sia nella successiva comunicazione del 19 dicembre 2008, la rata complessiva di euro 300.000,00, oltre IVA, sarebbe stata corrisposta “al ritiro del permesso di costruire” che, per come non specificamente contestato, non risulta essere stato rilasciato. Ne discende, anche in virtù di quanto verrà esposto successivamente in tema di revoca dell'incarico conferito, che dall'importo riconosciuto di euro 475.000,00 deve essere detratta la cifra di euro 150.000,00, corrispondente alla quota dovuta in favore del solo con conseguente riconoscimento finale della Controparte_1
complessiva cifra di euro 325.000,00.
In favore dello Studio deve poi riconoscersi, alla luce delle considerazioni che CP_1
precedono, anche il richiesto importo di euro 350.000,00, discendente dal contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva, intervenuto in data 5 settembre 2007 con la convenuta CP_11
quale committente e il cui importo complessivo Controparte_11
previsto a titolo di compenso, per euro 700.000,00, deve essere diviso per metà, tenuto conto che anche in questo caso risultava parte del contratto come professionista, accanto allo Studio attore,
l'Arch. Controparte_19
Quanto poi alla richiesta di risarcimento del maggior danno nella misura del 20%, per come previsto nell'art. 6 di entrambi i contratti del 5 settembre 2007 e nell'art. 4 del contratto del 21 luglio 2006, si deve rilevare in primo luogo che, con comunicazioni in data 23 luglio 2010 la Controparte_11
San Basilio S.c.a.r.l., la e e la davano CP_8 CP_9 CP_9 Controparte_7 atto dell'inatteso e ingiustificato recesso operato dalla dagli accordi presi, con Parte_6
conseguente improseguibilità della realizzazione del centro commerciale e revoca dell'incarico conferito al professionista, proprio in virtù della verificatasi forza maggiore.
Gli accordi prevedevano infatti che, in caso di revoca dell'incarico da parte del committente, il professionista avrebbe avuto diritto al risarcimento del maggior danno, quantificato nel 20% dell'importo contrattualmente stabilito, tranne che nell'ipotesi di revoca dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso o “a causa di forza maggiore”.
Sul punto occorre evidenziare che con comunicazioni in data 28 dicembre 2009 e 4 gennaio 2010, la richiedeva, attesa la mancata stipula della convenzione urbanistica relativa al piano Parte_6
di recupero e riordino del settore entro la scadenza prevista del Parte_7
31 dicembre 2009, il rimborso delle somme già versate a titolo di acconto sul prezzo, oltre interessi,
e che, con provvedimento in data 28 gennaio 2010, emesso a conclusione di un giudizio ex art. 700 Contr c.p.c. promosso dalle convenute e e il Tribunale di Roma ordinava alle CP_8 CP_9 CP_9
banche resistenti di non eseguire alcun pagamento in favore della in esecuzione di Parte_6
quanto previsto dalle fideiussioni emesse a garanzia della restituzione delle somme ricevute dalle società, rilevando, fra l'altro, il comportamento contrario alle regole di correttezza e buona fede da parte di risultando infatti perfezionata la convenzione urbanistica col Parte_6 CP_17
con autorizzazione alla realizzazione dell'area commerciale.
[...] Inoltre, la stessa parte attrice, nell'atto di citazione, pur facendo presente che pende il giudizio di impugnazione innanzi la Corte d'Appello di Roma, ha dato atto che il contenzioso fra Parte_6
Cont e le società convenute e e si era deciso con un lodo arbitrale che aveva CP_8 CP_9 CP_9 ritenuto illegittimo il recesso della prima, consentendo alle seconde di ritenere l'acconto di euro
10.000.000,00 ricevuto per l'esecuzione dell'accordo quadro del 9 febbraio 2007.
Ne discende come, sulla base degli elementi introdotti nel presente giudizio e sull'avvenuto riconoscimento dell'illegittimità del recesso operato dalla promissaria acquirente per Parte_6
come la stessa veniva identificata in entrambi i contratti del 5 settembre 2007 ed in quello del 21 luglio 2006, le deduzioni delle convenute in ordine alla sussistenza di una causa di forza maggiore determinativa della revoca dell'incarico al professionista, con conseguente configurabilità dell'esclusione di alcun risarcimento per l'eventuale maggior danno, devono essere condivise, e ciò anche avuto riguardo al contenuto delle citate comunicazioni del 23 luglio 2010.
Né peraltro deve ritenersi che le sole ipotesi di causa di forza maggiore prese in considerazione dalle parti siano quelle di cui all'art.
6.3 degli accordi del 5 settembre 2007 o dell'art.
4.3 di quello del 21 luglio 2006, nulla risultando in tal senso dal testo della clausola contrattuale in oggetto, anche in riferimento alla tassatività delle ipotesi ivi elencate e alla conseguente esclusione di eventuali e ulteriori ipotesi di forza maggiore. A ciò consegue che, tenuto conto delle domande formulate da parte attrice, nulla deve ritenersi dovuto in favore dello e da parte del Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento dell'eventuale maggior danno, come anche, per le Controparte_11 ragioni evidenziate in favore dell'Arch. in proprio e da parte della CP_1 Controparte_7 in virtù di quanto previsto dall'art. 4 del contratto del 21 luglio 2006. Quanto poi
[...] alla somma richiesta dall'Arch. in proprio per l'attività prestata nei confronti della CP_1 [...]
nei procedimenti amministrativi volti al rilascio del nulla osta da Controparte_7
parte della ASL e dell'autorizzazione per l'apertura del centro commerciale, occorre evidenziare che lo stesso attore ha dato atto dell'insussistenza di un incarico scritto da parte della committente, rilevando poi, nel contesto dell'atto di citazione, di essere stato coinvolto nei detti procedimenti amministrativi anche in considerazione del rapporto di fiducia e stima che aveva con i suoi committenti.
A fronte di ciò, nella comparsa di costituzione e risposta, parte convenuta ha fra l'altro rilevato, sul punto, l'onere della prova, in capo all'attore, circa l'avvenuto conferimento di un incarico in tal senso. Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che il rapporto di prestazione
d'opera professionale la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento del detto compenso;
ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che stipulando il relativo contratto ha conferito incarico al professionista ed
è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore (C.C. 1244/00).
Inoltre, per come altresì chiarito dalla Suprema Corte, il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicchè, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante (C.C. 1792/17).
Nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti, ed indipendentemente da ogni valutazione sull'effettività ed entità dell'attività professionale svolta in tale ambito dall'Arch. , non CP_1
risultano introdotti idonei e sufficienti elementi per ritenere che la convenuta vesse conferito CP_7 all'attore il prospettato incarico, nulla di preciso, a fronte delle contestazioni di parte convenuta e dei principi di cui alla giurisprudenza citata, essendo stato provato in tal senso nella presente sede da parte attrice, su cui ricadeva il relativo onere. Inoltre le istanze istruttorie formulate dalle parti venivano ammesse nei limiti di cui al provvedimento in data 22 gennaio 2014, da confermarsi nella presente sede.
A ciò consegue che la domanda attorea volta ad ottenere il pagamento del compenso in favore dell'Arch. per l'attività prestata nei procedimenti amministrativi deve essere rigettata. Alla CP_1
Contr luce delle conclusioni raggiunte, pertanto, la Controparte_6
deve essere condannata al pagamento, in favore dello della somma di
[...] Controparte_1
euro 162.500,00, oltre IVA;
anche la società CP_13 Controparte_9
poi deve essere condannata al pagamento, in favore dello Controparte_5 [...]
della somma di euro 162.500,00, oltre IVA. Sul punto, in particolare, deve evidenziarsi CP_1
che il contratto del 5 settembre 2007 espressamente prevedeva che il pagamento del compenso al professionista sarebbe stato effettuato dalle due società committenti, ciascuna per il 50% dell'importo, senza vincolo di solidarietà fra di esse. La società Controparte_11
[... deve essere condannata al pagamento, in favore dello della somma di euro Controparte_1 350.000,00, oltre IVA. Le domande formulate dall'Arch, in proprio devono invece essere CP_1
rigettate. Le spese di lite, avuto riguardo al complessivo esito della lite e alla riduzione delle pretese attoree, vengono compensate per metà, ponendosi l'altra metà, liquidata come in dispositivo, a carico di parte convenuta ed in favore di parte attrice”.
Il primo motivo di appello principale non coglie nel segno.
Non è condivisibile il richiamo all'art. 395 c.p.c. posto che a prescindere da qualsiasi fondatezza non può nella specie ricorrere il vizio revocatorio non vertendosi in sentenze di appello o giudicate in unico grado. E ad abundatiam e quanto al censurato comportamento della parte che avrebbe omesso di dichiarare in udienza la cancellazione della società consortile San Basilio vale richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui: “ La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società (Cass. Civ. Ordinanza n. 2439 del
25/01/2024 (Rv. 670065 - 01). Ed ancora più pertinente vale il richiamo a Cass n. 30341/2018 secondo cui : “La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è peraltro subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, dalla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione dell'evento alle altre parti”. L'evento non è stato dichiarato e tale comportamento nulla determina in termini di invalidità della sentenza resa.
Contr Per di più e sotto altro e non certo trascurabile verso, l'invocata condanna solidale di e CP_5
al pagamento delle somme poste in primo grado a carico della è infondata in
[...] Controparte_11
Contr quanto l'assunto dell'appellante si fonda sulla qualifica di e quali socie dell'oggi Controparte_5
estinta , nonostante è risultato provato che difettino i presupposti richiesti Controparte_11
dall'art.2495 c.c., ai fini della successione nel debito in capo ai successori della società estinta.
È noto, infatti, che, in tema di responsabilità per i debiti delle società cancellate dal registro delle imprese, l'art. 2495 c.c. prevede che i creditori sociali non soddisfatti, dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la successiva cancellazione della società dal registro delle imprese, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, soltanto fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Ciò in quanto, a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
Ebbene, nel caso di specie, è pacifico ed anche documentato che la MB e la e poi CP_9 CP_9
socie della , nulla hanno riscosso in base al bilancio finale di Controparte_5 Controparte_11
liquidazione (doc. 4); dunque, nulla può essere imputato o richiesto alle dette socie relativamente alla pronuncia di condanna nei confronti della un tempo partecipata. Il motivo dunque Controparte_11
deve essere respinto.
Venendo al secondo motivo di appello principale vanno svolte le seguenti considerazioni.
Secondo la tesi dell'appellante, il Giudice, disconoscendo la natura unitaria ed indivisibile della progettazione relativa al centro commerciale, avrebbe omesso la corretta applicazione delle norme in tema di ermeneutica contrattuale, con particolare riguardo all'obbligo di buona fede, in quanto, pur a fronte della documentata frammentazione degli incarichi, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva si riferivano ad un opus avente carattere unitario;
circostanza questa agevolmente evincibile dal collegamento esistente tra i soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione dell'operazione.
Gli appellanti si limitano a riproporre nella presente sede le medesime argomentazioni già formulate in primo grado e disattese dal Tribunale, senza sviluppare alcuna censura idonea a confutare e contrastare le ragioni addotte dal giudicante che, sullo specifico tema della invocata solidarietà passiva, ha pronunciato come segue: “Occorre in primo luogo evidenziare che con le domande introduttive del presente giudizio, l'Arch. , in proprio e in qualità di legale rappresentante CP_1
dello ha richiesto, nella propria prospettazione, il pagamento del compenso per Controparte_1
l'attività professionale espletata in favore delle società convenute, richiamando i contratti intervenuti
e il dedotto incarico ricevuto dalla er l'attività svolta nei procedimenti amministrativi per il CP_7 rilascio del nulla osta e dell'autorizzazione per l'apertura del centro commerciale. In particolare, parte attrice ha richiamato il contratto intervenuto in data 21 luglio 2006 tra l'Arch. in CP_1
proprio e la avente ad oggetto la direzione lavori ed Controparte_7 Controparte_7
assistenza ai collaudi, nonché i due contratti, in data 5 settembre 2007, stipulati, rispettivamente, dalla nonché dalle Controparte_11 [...]
e la Controparte_6 CP_13 Controparte_9
con lo in persona del legale rappresentante Arch.
[...] Controparte_1 Parte_1
. (….) avuto proprio riguardo ai singoli contratti stipulati da parte attrice con le società
[...] convenute, non può ritenersi la sussistenza della dedotta attività unitaria ed indivisibile diretta alla progettazione del Centro Commerciale, con conseguente obbligo solidale di pagamento dell'intera cifra richiesta in capo a tutte le società, e ciò tenuto conto dei singoli accordi raggiunti e dell'oggetto specifico e determinato di ciascuno essi”.
Ed in ogni caso è risultato pacifico ed incontestato tra le parti, anche perché provato documentalmente che: a) in data 21.7.2006, l'Arch. unitamente ad altro professionista Arch. CP_1 Controparte_19 ha stipulato con la la Convenzione per l'incarico di direzione lavori e assistenza ai collaudi CP_7
riguardo alle opere edilizie a destinazione d'uso commerciale e relative opere di sistemazione esterne all'interno del Programma di recupero “San Basilio” ove veniva pattuito quale compenso per entrambi i professionisti la somma complessiva di € 800.000,00 oltre iva da dividersi al 50%.
Contratto questo successivamente modificato dalle parti in data 27 gennaio 2009, in quanto l'attività di direzione lavori, cui doveva aggiungersi anche quella concernente il coordinamento della sicurezza, veniva affidata esclusivamente all'Arch. convenendosi un compenso di Euro CP_1
Contr 800.000,00; b) in data 5.9.2007 la e la e da un lato, e lo CP_9 CP_9 Controparte_1
e l'Arch. dall'altro, hanno stipulato la Convenzione avente ad oggetto l'incarico Controparte_19
della progettazione preliminare e definitiva delle opere edilizie a destinazione d'uso commerciale e relative opere di sistemazione esterne all'interno del Programma di recupero “San Basilio” (cfr. doc.
4 di parte attrice). Anche rispetto alla tale convenzione, venivano modificate le modalità di pagamento prevedendosi quindi la seguente rimodulazione del compenso, da dividersi al 50% tra i professionisti incaricati: Euro 400.000,00 alla consegna degli elaborati del progetto definitivo;
Euro 400.000 alla data della stipula della convenzione urbanistica con il Comune di Roma;
Euro 300.000 al ritiro del permesso a costruire;
c) sempre in data 5.9.2007, la da un lato, e lo Controparte_11 Controparte_1
e l'Arch. dall'altro, hanno sottoscritto la Convenzione avente ad oggetto
[...] Controparte_19
l'incarico della progettazione esecutiva delle opere edilizie a destinazione d'uso commerciale e relative opere di sistemazione esterne all'interno del Programma di recupero “San Basilio” (doc. 3 di parte attrice) nella quale si conveniva a titolo compenso per entrambi i professionisti la somma complessiva di € 700.000,00 oltre iva da dividersi al 50%.
Il Tribunale ha, quindi, giustamente acclarato che le domande del così come risultanti dalla CP_1
stessa prospettazione attorea, si fondano su tre distinte convenzioni, ciascuna avente ad oggetto una precisa e diversa prestazione, per corrispettivi diversi, il tutto con soggetti differenti tanto sul piano attivo quanto dal lato passivo del rapporto obbligatorio;
l'inequivoco tenore della disciplina pattizia convenuta tra le parti del giudizio esclude, ovviamente, la dedotta attività unitaria ed indivisibile diretta alla progettazione del Centro Commerciale, stante la separata e puntuale regolamentazione di ciascuna fase della progettazione stessa. La presunzione di solidarietà passiva ha come suo indefettibile presupposto l'assunzione da parte di più soggetti di un unico debito tant'è che, a mente dell'art. 1292 c.c., l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione. Nella fattispecie che ci occupa non vi è la sussistenza di quella uguale situazione condebitoria che è alla base del concetto stesso di solidarietà e che si concretizza nel fatto che più debitori siano obbligati per una medesima prestazione come emerge dal chiaro tenore delle distinte convenzioni azionate e poc'anzi ricordate.
Peraltro, ad escludere ulteriormente ogni profilo di unitarietà della prestazione in punto di pretesa solidarietà passiva, vi è anche la inequivoca manifestazione contenuta nell'accordo concluso per la progettazione preliminare e definitiva datata 5/9/2007 tra la MB e la (già e CP_5 CP_9
da un lato, e lo dall'altro, ove le parti, all'art.
8.2 della convenzione CP_9 Controparte_1
hanno espressamente escluso il vincolo di solidarietà fra la MB e la e in ordine ai CP_9 CP_9 pagamenti, prevedendo, invece, così come recita testualmente l'articolo in esame, che “il pagamento sarà effettuato direttamente dalle due società committenti, ciascuna per il 50% dell'importo, senza vincolo di solidarietà fra di esse”.
Sicché, in presenza di pluralità di contratti autonomi aventi ad oggetto prestazioni diverse ed altrettanto autonome tra di loro se l'esclusione di un legame solidale tra le parti coinvolte è stata prevista persino all'interno di uno dei contratti dedotti in giudizio, tanto più deve ritenersi che la stessa operasse nella disciplina complessiva di tutti i rapporti negoziali intercorsi tra i diversi soggetti del giudizio di modo da impedire, per il contratto del 5.9.2007 ed ancora di più per le altre due convenzioni del 21.7.2006 e 5.9.2007, l'insorgere di un'obbligazione unitaria ed inscindibile da poter essere adempiuta nell'intero da ciascuna parte di quei medesimi accordi.
Il motivo spiegato pertanto non merita di essere condiviso.
Neppure la terza doglianza di cui all'appello principale merita accoglimento.
Con essa si lamenta l'omessa valutazione secondo cui al sarebbe stato più volte richiesto di CP_1
modificare la progettazione preliminare, attività questa esulante dalla pattuizione di cui all'accordo del settembre 2007.
In particolare, in punto di fatto, non è condivisibile l'assunto secondo cui la pattuizione raggiunta dalle parti non assorbisse anche il compenso spettante all'Arch. quale legale rappresentante CP_1
dello , per la redazione delle successive varianti della progettazione preliminare e CP_1
definitiva.
L'art. 2.1, lettera d, della convenzione relativa alla progettazione preliminare e definitiva prevede espressamente che, tra le prestazioni che lo e l'altro professionista incaricato si Controparte_1 erano impegnati ad effettuare, vi era anche quella di svolgere l'attività di coordinamento con i tecnici della con i tecnici incaricati dal e con i tecnici del Parte_6 Controparte_16 CP_17 Inoltre, lo si impegnava espressamente ex art.
2.5 della Convenzione ad
[...] Controparte_1 assolvere l'incarico considerando le indicazioni fornite dal committente, nonché da parte dei tecnici nominati dalla ed anche tenendo conto delle eventuali ulteriori precisazioni fornite su Parte_6
richiesta del professionista medesimo.
La motivazione esplicitata dal Tribunale si rivela, quindi, esente da censura atteso che: da un lato, è stato correttamente applicato il disposto di cui all'art. 2233 c.c. in tema di diritto al compenso professionale che, come ricordato dal Giudice, individua una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai criteri di liquidazione del compenso, ponendo in primo luogo la pattuizione tra le parti, in via soltanto subordinata le tariffe e gli usi e, infine, in estremo subordine, la determinazione al
Giudice. Dall'altro, ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le argomentazioni articolate dallo in ordine alle varianti che sarebbero state richieste dalla e dal Controparte_1 Parte_6
Gruppo Panorama in quanto smentite dal tenore dei contratti.
Nell'oggetto della convenzione del 5.9.2007, infatti è indicata espressamente la possibilità che il professionista potesse essere chiamato a dare attuazione alle modifiche richieste dalle parti a vario titolo coinvolte nella progettazione preliminare;
per cui essendo una tale evenienza specificatamente prevista e disciplinata dalla convenzione fra le parti, il giudicante l'ha ritenuta ricompresa nell'incarico conferito e, quindi, nel corrispettivo pattuito.
Del resto, quando le parti nel dicembre del 2008, ovvero successivamente alla realizzazione delle varianti cui parte appellante si riferisce e che hanno trovato riscontro nell'istruttoria svolta, hanno riformulato il loro rapporto (doc.16 di parte attrice) il prezzo non è cambiato rispetto l'importo originale. Il che conferma che le parti sono state sempre d'accordo che quel corrispettivo copriva tutta l'attività già svolta ed ogni possibile variante.
Risponde oltretutto alla natura della prestazione da eseguire, quella per l'appunto, consistente nella redazione di una progettazione a diversi livelli di approfondimento, il fatto di dover procedere alle relative elaborazioni attraverso plurimi ed articolati percorsi di revisione, rimodulazione, riedizione e coordinamento. Processi questi che, caratteristici di una prestazione progettuale non possono che rientrare nelle prerogative negoziali incluse nella valorizzazione dell'unico compenso e giammai dar luogo a nuove riparametrazioni economiche.
Di conseguenza la richiesta di CTU volta ad accertare il preteso giusto compenso spettante agli attori si palesa del tutto inconferente e ad ogni modo non necessaria, tanto da non essere stata correttamente ammessa.
Venendo al quarto motivo di appello principale valgono le seguenti argomentazioni.
Il rigetto da parte del primo giudice della richiesta di risarcimento di maggior danno si fonda sull'analisi sia delle disposizioni convenzionali di riferimento, sia del contesto di fatto in cui si è inserita la revoca comunicata alle parti appellanti in data 23 luglio 2010, da cui il giudicante ha concluso per la sussistenza di una causa di forza maggiore determinativa della revoca dell'incarico ai professionisti.
Ed infatti è pacifico che l'iniziativa immobiliare per cui è causa è naufragata per cause non imputabili alle società appellate, bensì per fatto imputabile alla società che, sebbene si Controparte_21 fosse impegnata ad acquistare la società e, quindi, tramite la stessa, l'intera iniziativa CP_7 urbanistica (circostanza perfettamente nota alle parti in quanto oggetto delle premesse di tutte le
Convenzioni in atti), si è resa poi inadempiente facendo decadere l'intera iniziativa.
A tale ultimo proposito l'art. 4 della Convenzione del luglio 2006 (tra l'Arch. e gli CP_7 CP_1 art. 6 degli accordi del 5 settembre 2007 (tra le restanti società convenute in primo grado e lo
[...]
stabiliscono, con pattuizioni di identico tenore, che in caso di revoca dell'incarico da CP_1 parte del committente “il professionista ha diritto ad ottenere, qualora la revoca non sia dipesa da cause attinenti al comportamento del Professionista né a cause di forza maggiore, oltre al pagamento dell'attività già svolta ed approvata, il risarcimento dell'eventuale maggiore danno quantificabile nel
20% dell'importo contrattualmente stabilito” con l'ulteriore specificazione che “la revoca della convenzione urbanistica o del permesso di costruire, l'interruzione dell'esecuzione dell'intervento, la vendita dei terreni e delle cubature dall'attuale proprietà a terzi, costituiscono causa di forza maggiore e quindi non danno luogo ad alcun risarcimento al professionista per gli eventuali danni subiti”.
In tale contesto pattizio è evidente la correttezza della decisione del Tribunale con cui è stata acclarata la legittimità della revoca dell'incarico professionale comunicata dalle società convenute, con conseguente rigetto delle avverse domande aventi ad oggetto il risarcimento del preteso maggior danno. Il primo Giudice ha proseguito poi la motivazione dando conto delle articolate vicende giudiziarie che hanno visto protagoniste le convenute e la precisando peraltro che la Parte_6 stessa parte attrice, nell'atto di citazione ha dato atto che il contenzioso fra e le società Parte_6
Contr convenute e e si era deciso con un lodo arbitrale che aveva ritenuto CP_8 CP_9 CP_9 illegittimo il recesso della prima.
Conclusivamente, l'accertato recesso illegittimo della società ha dato corso ad una Parte_6 delle ipotesi espressamente contemplate dalle parti quali cause di forza maggiore e, segnatamente, la fattispecie di “interruzione dell'esecuzione dell'intervento” (cfr. art.
4.3. e 6.3. delle Convenzioni in atti). L'elencazione convenzionale deve, in ogni caso, essere collegata alla nozione generale di “forza maggiore” offerta dalla prima parte della clausola (art.
4.2. e 6.2. delle convenzioni) ed incentrata sul carattere sopravvenuto, imprevedibile ed inevitabile dell'evento.
E pertanto, il Tribunale ha precisato, correttamente e coerentemente con quanto sopra, che non può ritenersi che “le sole ipotesi di causa di forza maggiore prese in considerazione dalle parti siano quelle di cui all'art.
6.3 degli accordi del 5 settembre 2007 o dell'art.
4.3 di quello del 21 luglio 2006, nulla risultando in tal senso dal testo della clausola contrattuale in oggetto, anche in riferimento alla tassatività delle ipotesi ivi elencate e alla conseguente esclusione di eventuali e ulteriori ipotesi di forza maggiore” ; ciò in quanto non è immaginabile, né giustificabile una situazione in cui venuto meno il presupposto fondante dell'operazione, si possa mantenere inalterato uno schema contrattuale in realtà non più attuale né, soprattutto, attuabile.
Il motivo proposto deve essere pertanto respinto.
Egualmente infondata è la censura mossa dall'appellante quanto alla lamentata erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso che vi sia stato il conferimento di un incarico professionale all'Arch. da parte della avente ad oggetto attività extracontrattuali per l'importo di CP_1 CP_7
Euro 229.000,00.
Prima di tutto si precisa che, diversamente da quanto rilevato dall'appellante, il rigetto della domanda in parte qua non poggia sull'assenza di un incarico scritto da parte della circostanza, questa, CP_7 richiamata solo nella parte di motivazione ricognitiva dei fatti controversi e delle opposte tesi delle parti, essendo stata pacificamente ammessa dalla parte appellante in tutti gli scritti di primo grado l'assenza di un conferimento per iscritto. Tale rigetto si fonda invece sulla mancata dimostrazione da parte del di elementi sufficienti per ritenere commissionate in suo favore attività ulteriori a CP_1 quelle indicate nelle convenzioni e successive alla revoca del 23 luglio 2010.
Si legge, infatti, nella sentenza impugnata che “non risultano introdotti idonei e sufficienti elementi per ritenere che la convenuta avesse conferito all'attore il prospettato incarico, nulla di CP_7 preciso, a fronte delle contestazioni di parte convenuta e dei principi di cui alla giurisprudenza citata, essendo stato provato in tal senso nella presente sede da parte attrice, su cui ricadeva il relativo onere. Inoltre le istanze istruttorie formulate dalle parti venivano ammesse nei limiti di cui al provvedimento in data 22 gennaio 2014, da confermarsi nella presente sede”.
Il Tribunale, quindi, ha ritenuto che nulla di specifico fosse stato dimostrato dal come invece CP_1 era suo preciso onere. Da un lato, infatti, la prova orale ammessa riguardava circostanze che nulla avevano a che vedere con le asserite attività extracontratto oggetto di esame;
dall'altro la documentazione versata in atti era assolutamente ininfluente ai fini della decisione.
Ed in vero, il doc. n. 31 prodotto dall'appellante non è riferibile alla in quanto attinente alla CP_7 progettazione preliminare e definitiva dovuta dalla società dell'Arch. in forza della CP_1
Contr convenzione del 5.9.2007 in favore della e della oggi prima che Controparte_9 CP_5 sopravvenisse la revoca. Di qui la sua inidoneità a dimostrare alcuna prestazione effettuata in favore della CP_7 I documenti nn. 23-26 non hanno alcun riferimento all'Arch. per quanto attiene il documento CP_1
n. 19 va rilevato come alla riunione della Commissione Consiliare del 10 giugno 2009 l'Arch. CP_1 risultava essere assente ed in quelle successive, seppure presente, egli non rappresentava alcuno Contr perché le parti interessate, e e erano tutte presenti. La alla quale è CP_9 CP_9 CP_7 rivolta la domanda oggetto di discussione neppure è menzionata. Tutto ciò, ad escludere che quella medesima riunione potesse assurgere a titolo contrattuale di conferimento oneroso di un nuovo incarico.
Il motivo propugnato deve pertanto essere respinto laddove deve escludersi per difetto di adeguata prova, il perfezionamento di un accordo tra le parti concernente le riferite attività extracontrattuali.
Gli appellanti contestano, infine, la correttezza della sentenza laddove il Giudice ha decurtato dall'importo posto a carico della MB e della la somma di € 300.000,00 che, nelle previsioni CP_5 contrattuali doveva essere corrisposta al ritiro del permesso di costruire, non rilasciato nel caso di specie.
Sostengono gli appellanti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1359 c.c., che la condizione cui era sottoposto il pagamento di tale ulteriore somma non si sarebbe verificata per effetto della illegittima revoca degli incarichi professionali che avrebbe arbitrariamente impedito l'utile coltivazione dei procedimenti amministrativi volti al rilascio dei permessi a costruire.
come si è appena sopra visto in relazione al quinto motivo di appello, la revoca degli incarichi CP_22 professionali comunicati dalle società convenute con le note del 23 luglio 2010 è risultata giustificata in quanto conseguente al recesso di e quindi l'elemento condizionante l'esigibilità del Parte_6 relativo credito ovvero il ritiro del permesso a costruire traeva ragione, nell'intento delle parti, nell'eliminazione di ogni ostacolo alla realizzazione degli interventi. Finalità questa che non si è Pa comunque potuta perseguire per via del ritiro dall'iniziativa della società estera interessata agli interventi.
Del tutto inconferente appare, infine, il richiamo alle previsioni di cui all'art. 1359 c.c., difettando nel caso di specie, per le medesime ragioni già chiarite sopra, i presupposti richiesti per l'operatività della fictio iuris, non da ultimo quello specifico elemento soggettivo richiesto ai fini dell'operatività della finzione di avveramento della condizione. Il mancato avveramento della condizione rappresentata dal mancato ritiro dei permessi a costruire non è stato determinato da volontà, anche colpevole, delle convenute bensì dall' impossibilità sopravvenuta di dar corso all'iniziativa per la più volte rammentata revoca dell'investitore terzo, Ed ad ancora, seppure non fosse ravvisabile Parte_6
l'evento in termini condizionanti, non essendo stato effettuato il ritiro, lo spostamento patrimoniale per la rata prevista in contratto (€300:2) in favore del professionista non sarebbe neppure giustificato.
Ne deriva che anche il detto motivo deve ritenersi del tutto infondato. In definitiva, l'appello principale deve essere rigettato integralmente. Contr Venendo all'appello incidentale proposto da vanno svolte le seguenti argomentazioni.
Il primo motivo proposto è fondato.
In tema di ripartizione dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto per l'adempimento che si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore, può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento o inesatto adempimento mentre l'altra parte, per paralizzare l'eccezione, ha il preciso onere di dimostrare il proprio esatto adempimento (cfr. ex plurimis Cass. S.U., n. 13533 del
30.10.2001; Cass., 20.01.2015, n. 826; Cass., n. 8736 del 15.4.2014). Anche quando sia dedotto come nella specie l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr Cass Sentenza n. 826 del
20/01/2015 Cass, Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019).
Ed invero, pacifica l'esecuzione di una parte dell'opera svolta da parte del e del fatto che CP_1
Contr questi aveva già ottenuto a titolo di compenso €325.000, nel corso del primo giudizio ha specificamente contestato ex art. 1460 c.c. l'esistenza di un residuo diritto di credito dello
[...] rilevando il non esatto adempimento della parte attrice alle obbligazioni così come CP_1 contrattualmente previste e definite all'art. 3 della Convenzione, in forza del quale il professionista avrebbe dovuto svolgere altresì le prestazioni di cui all'allegato XXI del D. Lgs. 163/06 (cfr. comparsa di costituzione e risposta, memoria ex art. 183 VI, comma n. 2, c.p.c., docc. 1 e 2) e, quindi sia la redazione del progetto preliminare e definitivo sia gli elaborati del coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione, gli elaborati progettuali per le pratiche VVF, Asl e smaltimento rifiuti solidi e l'assistenza presso le Autorità preposte ai fini del rilascio dei pareri e delle autorizzazioni.
Lo pur a fronte di tali specifiche deduzioni ed eccezioni nulla ha dedotto, ne ha Controparte_1 dimostrato alcunché a sostegno dell'esatto adempimento dovuto. Non è dunque condivisibile l'assunto del primo giudice secondo cui la contestazione dell'adempimento solo parziale della Contr prestazione resa dal come propugnata dalla doveva considerarsi generica avendo CP_1 invece questa dedotto specificamente la mancata effettuazione di una parte importante dell'opera pattuita e precipuamente riferentesi all'allegato XXI del d.lgs 163/06 di cui all'art. 3 della convenzione.
Pertanto ed in ragione del complessivo assetto di interessi delle parti contrattuali può ritenersi che l'attività svolta dal come documentata dalle numerose tavole e dai progetti, preliminare, CP_1 definitivo ed esecutivo, nonché dalle relazioni tecniche ed illustrative (allegati 37 A, 75, 65) possa considerarsi senz'altro già remunerata, mentre la restante altrettanto significativa quota prestazionale, pari agli ulteriori €325.000 di cui € 162.000 a carico di MB, mai eseguita ed afferente a quanto pattuito all'art. 3 della convenzione non risulta dovuta. Del resto, è lo stesso giudicante che rileva come il medesimo “contratto prevedeva espressamente che oggetto dello stesso sarebbe stata anche
l'attività di coordinamento con i tecnici della ; attività questa neppure avutasi, stante Parte_6 il pacifico recesso della dagli accordi. Parte_6
La parte attrice si è poi limitata ad asserire che la prova dell'esecuzione dell'intero incarico si ricaverebbe dalla vittoria conseguita dalle società convenute nella controversia intrapresa contro la società estera Parte_6
Tuttavia, l'ottenimento della Convenzione dal Comune di Roma entro il termine essenziale del
31.12.2009, circostanza rilevante e significativa ai fini della responsabilità per la mancata attuazione del rapporto con la società di investimento non dimostra l'adempimento integrale Parte_6 dell'obbligazione contrattuale cui era tenuto lo Controparte_1
L'ottenimento della Convenzione urbanistica, in definitiva, non comprova affatto lo svolgimento dell'attività relativa sia al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sia agli elaborati progettuali per le pratiche VVF, ASL e smaltimento rifiuti solidi nonché all'assistenza presso le
Autorità preposte al rilascio di pareri e autorizzazioni.
La sentenza impugnata merita perciò di essere riformata nella parte in cui ha accolto la domanda subordinata dello di pagamento dell'ulteriore importo di € 325.000,00 di cui Controparte_1
€162.500,00 a carico della MB non avendo lo studio a fronte dell'eccezione di non esatto CP_1 adempimento svolta dalla MB che ha contestato la quantità della elaborazione progettuale dello
, provato di avere esattamente adempiuto a termini di contratto. CP_1
Contr Con il secondo motivo di appello incidentale la nella qualità di socia della estinta
[...]
ha impugnato la sentenza laddove essa ha condannato la al Controparte_11 CP_11 pagamento in favore dello della somma di € 350.000,00 oltre iva ed interessi. Controparte_1
Sicchè anche il presente motivo di doglianza si profila fondato posto che, a fronte dell'eccezione di inadempimento svolta in primo grado, nessuna progettazione esecutiva risulta sia stata eseguita dallo
; nessuna prova è stata offerta al riguardo e comunque non vi è prova della consegna CP_1 di elaborati progettuali a livello esecutivo in favore della consortile committente.
La circostanza che la progettazione esecutiva non sia stata eseguita è d'altro canto la diretta conseguenza del recesso operato dalla promissaria acquirente circostanza non Parte_6 contestata e pure provata nonché valutata dal Giudice per escludere il diritto al maggior danno;
tale recesso ha, per un verso reso non più proseguibile la realizzazione del centro commerciale e, per altro e correlato verso determinato la revoca degli incarichi professionali conferiti al tempo allo
[...]
e all'Arch. in proprio. CP_1 CP_1 Come si deduce dall'art. 7 della convenzione del 5.9.2007, l'esecuzione della prestazione progettuale prevista dalla convenzione in esame e così, conseguentemente, l'adempimento a cura del committente della relativa prestazione pecuniaria erano infatti subordinati alla previa comunicazione scritta da parte della Consortile in ordine all'avvio dei lavori dipendente, quest'ultima, dai concreti CP_11 sviluppi del Progetto che poi è pacificamente naufragato a causa dell'abbandono dell'operazione da parte della Società . Parte_8
In vero la convenzione del 5.9.2007 concernente la progettazione esecutiva, nell'indicare le modalità ed i termini di pagamento del compenso convenuto (cfr. art. 7), subordinava il pagamento della prima rata del corrispettivo “alla comunicazione scritta del Committente di attivazione della presente convenzione”; comunicazione di cui non vi è prova alcuna in atti.
In definitiva, la sentenza va riformata laddove ha accolto la domanda subordinata dello Controparte_1 di pagamento dell'intero corrispettivo di € 350.000,00 a carico della
[...] Controparte_11
.
[...]
L'appello incidentale proposto deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata deve essere riformata. ha chiesto la restituzione di quanto pagato in virtù della sentenza qui riformata. Ha poi CP_2 prodotto a tal fine n. 2 contabili di pagamento – rispettivamente del 2.7.2018 e del 17.1.2019 – per
€103.502,30 ciascuna, attestanti il pagamento spontaneo da parte della MB ed in favore dello
[...] di complessivi € 207.004,60; da ciò consegue che lo va condannato CP_1 Controparte_1 alla restituzione dei detti importi con interessi legali dal giorno dei singoli pagamenti e fino al soddisfo.
In considerazione della evidente complessità delle risultanze istruttorie che ha visto il susseguirsi di numerose vicende giudiziarie che hanno interessato altresì soggetti diversi dalle stesse parti in causa la Corte reputa che sussistano idonee ragioni acchè le spese di lite del grado possano essere integralmente compensate.
La parte appellante principale resta, altresì, tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da in Parte_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante dello e sull'appello Controparte_1
incidentale avanzato da anche quale socia Controparte_6 CP_6 Controparte_2
della cancellata Centro Commerciale avverso la sentenza del Controparte_11
Tribunale di Roma n. 344/2018 pubblicata in data 8.1.2018 così provvede:
-rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma in parte qua la sentenza appellata;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande introdotte dallo nei confronti della Controparte_1 Controparte_6
e della estinta Controparte_2 Controparte_11
- condanna lo studio alla restituzione in favore di CP_1 Controparte_6 della somma di € 103.502,30 oltre interessi legali dal 2.7.2018 al saldo;
[...]
- condanna lo studio alla restituzione in favore di CP_1 Controparte_6 della somma di € 103.502,30 oltre interessi legali dal 17.1.2019 al saldo;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di in proprio e nella qualità di legale rappresentante dello Parte_1 Controparte_1
[...]
Così deciso in Roma il 18 marzo 2025
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-