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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 2011/2024
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. IANNACE Parte_1 P.IVA_1
CARLO
Parte attrice opponente
contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
PAVANELLO LAURA
Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“1). accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il
decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi innanzi esposti con ogni
conseguenza di legge;
2). accertare e dichiarare l'infondatezza, illegittimità̀, incertezza,
illiquidità ed inesigibilità̀ della pretesa creditoria avanzata dalla
parte opposta per tutti i motivi innanzi esposti e, per gli effetti,
dichiarare che nulla è dovuto da parte opponente con conseguente
revoca del D.I. opposto;
3). condannare la opposta società̀ al pagamento delle spese, diritti ed
onorari del presente giudizio con distrazione in favore del
sottoscritto Avvocato antistatario.
In via istruttoria come da memoria n.2”
per parte convenuta:
“Nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'accordo conciliativo, il
procuratore di si riporta ai precedenti scritti Controparte_1
difensivi e precisa le seguenti conclusioni:
1) Rigettarsi l'opposizione proposta dalla e, Parte_1
conseguentemente, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
2) In subordine, accertato l'inadempimento dell'attrice-opponente,
condannarsi la stessa a pagare alla convenuta-opposta la somma di €
97.550,02 in linea capitale, oltre agli interessi, al tasso di cui
all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, maturati dal 14/02/2023 (scadenza
media dei pagamenti previsti in fattura) al 29/09/2023 (scadenza media
degli acconti versati) sulla somma di € 109.550,02, ed agli ulteriori
interessi, sempre al tasso di cui all'art n.5 del D. Lgs n. 231/02,
maturati dal 30/09/2023 al saldo, sulla residua somma di € 97.550,02;
3) Respingersi tutte le domande dell'attrice opponente, in quanto
infondate in fatto e in diritto;
4) Spese ed onorari rifusi come da nota allegata oltre al risarcimento
dei danni ex art. 96 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 9.04.2024, la proponeva opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 484/2024 emesso dal Tribunale di Padova in data
29.02.2024, con il quale le veniva ingiunto di corrispondere in favore di la somma di € 97.550,02, oltre interessi e Controparte_1
spese.
pag. 2/6 L'importo veniva richiesto da quale corrispettivo per la CP_1
fornitura di merce, attestata da fatture di vendita (doc.
1-4 di parte ricorrente nel fascicolo monitorio), tenuto conto della compensazione delle rispettive partite di dare e avere (doc. 5 di parte ricorrente nel fascicolo monitorio).
L'opposizione proposta dalla società si fondava sui Parte_1
seguenti motivi:
- impossibilità sopravvenuta della prestazione riguardate il pagamento del prezzo di vendita per erronea segnalazione del nominativo della nella Centrale Rischi Parte_1
Interbancaria (p. 4 ss. atto di citazione); secondo la ricostruzione attorea, la condotta della avrebbe CP_2
compromesso irrimediabilmente il merito creditizio della Pt_1
;
[...]
− infondatezza della pretesa creditoria, per inidoneità della prova offerta a sostegno del credito vantato (p. 6 ss. atto di citazione); nel monitorio aveva prodotto Controparte_1
solamente le fatture sì che la pretesa creditoria non risultava provata.
contestava poi che la convenuta non aveva documentato la Pt_1
regolare consegna della merce.
si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione dell'invito a costituirsi entro settanta giorni e dell'avvertimento sull'obbligatorietà dell'assistenza tecnica.
Nel merito, la convenuta contestava la non fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 6.12.2024 il Tribunale concedeva la provvisoria esecutività al d.i. opposto. pag. 3/6 La causa veniva istruita solo documentalmente e passa ora in decisione sulle base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
Quanto alle conclusioni per parte attrice opponente (atteso che nelle note scritte per l'udienza del 18.12.2024 non ha precisato le Pt_1
proprie conclusioni nonostante il chiaro invito del Tribunale con l'ordinanza del 6.12.2024) il Tribunale prende in considerazione quelle da ultimo precisate nella citazione introduttiva.
*
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione di nullità della citazione proposta da , la stessa, ai sensi dell'art. 164 CP_1
comma 3, è infondata: parte convenuta si è regolarmente costituita nei termini sanando ogni vizio.
*
1. Sul primo motivo di opposizione per impossibilità sopravvenuta
della prestazione
Il primo motivo è infondato.
L' impossibilità idonea ad estinguere l'obbligazione ex art. 1256 c.c.
deve intendersi in termini assoluti, e si configura quando sopravviene una causa non imputabile al debitore stesso, che impedisca in maniera definitiva l'adempimento.
Tale impossibilità, in base al principio “genus nunquam perit”, si verifica esclusivamente quando la prestazione riguarda la consegna di una cosa determinata (Cass. civ., sez. I, ord. n. 20152/2022).
Pertanto, come correttamente argomentato da parte convenuta-opposta,
tale istituto non trova applicazione nel caso di obbligazioni pecuniarie, come quella oggetto di causa, avente ad oggetto il pagamento del prezzo di una fornitura, trattandosi di obbligazione avente ad oggetto un bene fungibile.
pag. 4/6 *
2. Sul secondo motivo d'opposizione; l'infondatezza della pretesa
creditoria per inidoneità della prova
Parte opponente ha poi sostenuto che la pretesa creditoria di sia esclusivamente fondata su fatture, senza fornire alcun CP_1
altro documento idoneo a provare la liquidità, la certezza e l'esigibilità del presunto credito vantato.
Inoltre, nel giudizio monitorio, la convenuta non aveva depositato i documenti atti a provare la consegna della merce (trovandosi la Pt_1
nell'impossibilità di verificare l'esistenza e la liquidità del
[...]
credito vantato ex adverso stante la distruzione, in occasione di un incendio, di tutta la documentazione amministrativa della società).
Le difese sono infondate:
- costituendosi in giudizio ha dimesso i d.d.t. CP_1
relativi alla merce di cui è causa, senza ulteriori successive contestazioni da parte della;
Pt_1
- la difesa esposta da (che contesta la mancata prova del Pt_1
credito) non equivale, ex art. 115 c.p.c., alla contestazione delle circostanze di fatto narrate dalla;
CP_1
- la attrice opponente, quindi, non ha negato di aver ordinato la merce da , non ha contestato la quantità o il prezzo CP_1
pattuito, né ha negato di averla ricevuta.
Da ciò discende che il credito oggetto di ingiunzione si intende riconosciuto per mancata contestazione.
*
3. Responsabilità aggravata
chiede poi di condannare ex art. 96 c.p.c.. CP_1 Parte_1
pag. 5/6 La pretesa deve essere rigettata in mancanza del requisito soggettivo della mala fede o colpa grave, che non può essere rinvenuto nella mera infondatezza delle difese esposte in atti.
Piuttosto, la evidente fondatezza della pretesa creditoria di giustifica un aumento delle spese di lite ai sensi del CP_1
comma 8 art. 4 d.m. 55/2014.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo,
scaglione di valore individuato in base all'importo ingiunto, con liquidazione ai medi di tariffa per 4 fasi del giudizio, aumentati del
30% ai sensi del comma 8 art. 4 d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
1. rigetta l'opposizione a d.i. proposta da;
Parte_1
2. conferma il d.i. n. 484/2024 emesso in data 29.02.2024 e lo dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
3. condanna al pagamento, in favore Parte_2
di delle spese del presente procedimento che si Controparte_1
liquidano in € 18.333,90 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Padova, 15.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Saturni
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 2011/2024
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. IANNACE Parte_1 P.IVA_1
CARLO
Parte attrice opponente
contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
PAVANELLO LAURA
Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“1). accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il
decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi innanzi esposti con ogni
conseguenza di legge;
2). accertare e dichiarare l'infondatezza, illegittimità̀, incertezza,
illiquidità ed inesigibilità̀ della pretesa creditoria avanzata dalla
parte opposta per tutti i motivi innanzi esposti e, per gli effetti,
dichiarare che nulla è dovuto da parte opponente con conseguente
revoca del D.I. opposto;
3). condannare la opposta società̀ al pagamento delle spese, diritti ed
onorari del presente giudizio con distrazione in favore del
sottoscritto Avvocato antistatario.
In via istruttoria come da memoria n.2”
per parte convenuta:
“Nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'accordo conciliativo, il
procuratore di si riporta ai precedenti scritti Controparte_1
difensivi e precisa le seguenti conclusioni:
1) Rigettarsi l'opposizione proposta dalla e, Parte_1
conseguentemente, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
2) In subordine, accertato l'inadempimento dell'attrice-opponente,
condannarsi la stessa a pagare alla convenuta-opposta la somma di €
97.550,02 in linea capitale, oltre agli interessi, al tasso di cui
all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, maturati dal 14/02/2023 (scadenza
media dei pagamenti previsti in fattura) al 29/09/2023 (scadenza media
degli acconti versati) sulla somma di € 109.550,02, ed agli ulteriori
interessi, sempre al tasso di cui all'art n.5 del D. Lgs n. 231/02,
maturati dal 30/09/2023 al saldo, sulla residua somma di € 97.550,02;
3) Respingersi tutte le domande dell'attrice opponente, in quanto
infondate in fatto e in diritto;
4) Spese ed onorari rifusi come da nota allegata oltre al risarcimento
dei danni ex art. 96 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 9.04.2024, la proponeva opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 484/2024 emesso dal Tribunale di Padova in data
29.02.2024, con il quale le veniva ingiunto di corrispondere in favore di la somma di € 97.550,02, oltre interessi e Controparte_1
spese.
pag. 2/6 L'importo veniva richiesto da quale corrispettivo per la CP_1
fornitura di merce, attestata da fatture di vendita (doc.
1-4 di parte ricorrente nel fascicolo monitorio), tenuto conto della compensazione delle rispettive partite di dare e avere (doc. 5 di parte ricorrente nel fascicolo monitorio).
L'opposizione proposta dalla società si fondava sui Parte_1
seguenti motivi:
- impossibilità sopravvenuta della prestazione riguardate il pagamento del prezzo di vendita per erronea segnalazione del nominativo della nella Centrale Rischi Parte_1
Interbancaria (p. 4 ss. atto di citazione); secondo la ricostruzione attorea, la condotta della avrebbe CP_2
compromesso irrimediabilmente il merito creditizio della Pt_1
;
[...]
− infondatezza della pretesa creditoria, per inidoneità della prova offerta a sostegno del credito vantato (p. 6 ss. atto di citazione); nel monitorio aveva prodotto Controparte_1
solamente le fatture sì che la pretesa creditoria non risultava provata.
contestava poi che la convenuta non aveva documentato la Pt_1
regolare consegna della merce.
si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione dell'invito a costituirsi entro settanta giorni e dell'avvertimento sull'obbligatorietà dell'assistenza tecnica.
Nel merito, la convenuta contestava la non fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 6.12.2024 il Tribunale concedeva la provvisoria esecutività al d.i. opposto. pag. 3/6 La causa veniva istruita solo documentalmente e passa ora in decisione sulle base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
Quanto alle conclusioni per parte attrice opponente (atteso che nelle note scritte per l'udienza del 18.12.2024 non ha precisato le Pt_1
proprie conclusioni nonostante il chiaro invito del Tribunale con l'ordinanza del 6.12.2024) il Tribunale prende in considerazione quelle da ultimo precisate nella citazione introduttiva.
*
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione di nullità della citazione proposta da , la stessa, ai sensi dell'art. 164 CP_1
comma 3, è infondata: parte convenuta si è regolarmente costituita nei termini sanando ogni vizio.
*
1. Sul primo motivo di opposizione per impossibilità sopravvenuta
della prestazione
Il primo motivo è infondato.
L' impossibilità idonea ad estinguere l'obbligazione ex art. 1256 c.c.
deve intendersi in termini assoluti, e si configura quando sopravviene una causa non imputabile al debitore stesso, che impedisca in maniera definitiva l'adempimento.
Tale impossibilità, in base al principio “genus nunquam perit”, si verifica esclusivamente quando la prestazione riguarda la consegna di una cosa determinata (Cass. civ., sez. I, ord. n. 20152/2022).
Pertanto, come correttamente argomentato da parte convenuta-opposta,
tale istituto non trova applicazione nel caso di obbligazioni pecuniarie, come quella oggetto di causa, avente ad oggetto il pagamento del prezzo di una fornitura, trattandosi di obbligazione avente ad oggetto un bene fungibile.
pag. 4/6 *
2. Sul secondo motivo d'opposizione; l'infondatezza della pretesa
creditoria per inidoneità della prova
Parte opponente ha poi sostenuto che la pretesa creditoria di sia esclusivamente fondata su fatture, senza fornire alcun CP_1
altro documento idoneo a provare la liquidità, la certezza e l'esigibilità del presunto credito vantato.
Inoltre, nel giudizio monitorio, la convenuta non aveva depositato i documenti atti a provare la consegna della merce (trovandosi la Pt_1
nell'impossibilità di verificare l'esistenza e la liquidità del
[...]
credito vantato ex adverso stante la distruzione, in occasione di un incendio, di tutta la documentazione amministrativa della società).
Le difese sono infondate:
- costituendosi in giudizio ha dimesso i d.d.t. CP_1
relativi alla merce di cui è causa, senza ulteriori successive contestazioni da parte della;
Pt_1
- la difesa esposta da (che contesta la mancata prova del Pt_1
credito) non equivale, ex art. 115 c.p.c., alla contestazione delle circostanze di fatto narrate dalla;
CP_1
- la attrice opponente, quindi, non ha negato di aver ordinato la merce da , non ha contestato la quantità o il prezzo CP_1
pattuito, né ha negato di averla ricevuta.
Da ciò discende che il credito oggetto di ingiunzione si intende riconosciuto per mancata contestazione.
*
3. Responsabilità aggravata
chiede poi di condannare ex art. 96 c.p.c.. CP_1 Parte_1
pag. 5/6 La pretesa deve essere rigettata in mancanza del requisito soggettivo della mala fede o colpa grave, che non può essere rinvenuto nella mera infondatezza delle difese esposte in atti.
Piuttosto, la evidente fondatezza della pretesa creditoria di giustifica un aumento delle spese di lite ai sensi del CP_1
comma 8 art. 4 d.m. 55/2014.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo,
scaglione di valore individuato in base all'importo ingiunto, con liquidazione ai medi di tariffa per 4 fasi del giudizio, aumentati del
30% ai sensi del comma 8 art. 4 d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
1. rigetta l'opposizione a d.i. proposta da;
Parte_1
2. conferma il d.i. n. 484/2024 emesso in data 29.02.2024 e lo dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
3. condanna al pagamento, in favore Parte_2
di delle spese del presente procedimento che si Controparte_1
liquidano in € 18.333,90 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Padova, 15.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Saturni
pag. 6/6