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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Maria Sechi CONSIGLIERA
Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 55 di RACL dell'anno 2019, proposta da
quale erede legittima del defunto Parte_1 Persona_1 elettivamente domiciliata in Cagliari, via Alghero n. 29, nello studio dell'avv. Luigi
Pateri, che lo rappresenta e difende in virtù di delega a margine del ricorso introduttivo in primo grado.
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall' avvocato Marina Olla ( unitamente e/o C.F._1 disgiuntamente all'avvocato Laura Furcas ( ) in virtù di procura C.F._2
generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito dott. notaio in Roma, Persona_2
elettivamente domiciliato in Cagliari, via P. Delitala, 2, sede della locale avvocatura.
APPELLATO
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
La ricorrente, in qualità di coniuge superstite di , ha convenuto in Persona_1 giudizio l' davanti al Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, al CP_1 fine di ottenere la rivalutazione dei contributi versati dal de cuius all' in CP_1 applicazione dell'art. 13, comma 8, l. 257/1992. Ha sostenuto che aveva Persona_1
prestato servizio alle dipendenze della Società che operava presso lo CP_2
stabilimento della Portovesme s.r.l. come operatore edile, nel reparto manutenzioni e specificamente nei repareti IMPERIAL SMELTING e Raffinazione Zinco, dal 27-9-
1972 al 21-12-1992 e che era stato continuamente esposto alla manipolazione e all'inalazione di fibre disperse di amianto in misura superiore al limite previsto.
Si è costituito in giudizio l' , sollevando molteplici eccezioni preliminari e CP_1 nel merito, contestando l'esistenza del diritto.
Il Tribunale, con sentenza n. 1267 del 16-10-2018, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per avvenuta decadenza, non avendo parte ricorrente proposto azione giudiziaria entro tre anni e trecento giorni dalla data di entrata in vigore della legge 111 del 2011, visto che la controversia era stata proposta nel luglio 2016.
Propone appello la ricorrente, cui resiste l' . CP_1
La controversia è stata istruita con produzioni documentali e prova per testi ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1. Preliminarmente, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle eccezioni di legittimità costituzionale sollevate nel superiore capo III, disporre la sospensione della presente causa e la trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale in Roma;
2. In ogni caso, dichiarare che l'appellante è stato esposto all'amianto durante il periodo di lavoro prestato presso lo stabilimento di Portovesme come in atti, e che ha diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, legge 257/1992
e successive modificazioni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla
2 data del deposito del ricorso.
3. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipante.
Per l'appellato: rigettata ogni contraria istanza, confermi la sentenza appellata e comunque rigetti la domanda di Parte_2
Con vittoria di spese del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con corpose motivazioni afferma che la decadenza triennale di cui sopra non sarebbe decorsa poiché sarebbe stata impedita dalla presentazione della domanda amministrativa, effettuata nel decorso del triennio. Prospetta inoltre l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 citato, in quanto il decorso del termine provocherebbe la perdita sostanziale del diritto, anziché dei soli ratei pregressi.
Questa Corte ritiene di poter prescindere dall'esame delle diffuse argomentazioni dell'appellante al riguardo, poiché la questione è risolvibile sulla base di una diversa ricostruzione in diritto della disciplina applicata, ovvero sia l'art. 47 DPR
639-1970 e successive modifiche.
Termine di decadenza.
Il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto lo stesso non è stato proposto entro il termine triennale fissato di cui all'art. 47 della legge n. 639/1970 e ss. mm. che prevede che per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria debba essere proposta entro tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' , o dalla data di scadenza del termine per la pronunzia della predetta CP_1 decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta della prestazione.
La sentenza appellata ha accolto il principio proposto dalla Corte di Cassazione secondo cui la decadenza dell'azione giudiziaria trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse proposte da pensionati ovvero da
3 soggetti non titolari di alcuna pensione (Cass. civ. nn. 16592, 7934, 13563 e 17500 del
2014).
Il Tribunale ha pertanto ritenuto che la ricorrente fosse incorsa nella decadenza prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, applicando alla fattispecie la modifica introdotta con D.L. 98-2011, conv. in L. 111-2011, la quale al 6° comma dell'art. 47 in questione, dispone che:
“Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Il Tribunale, come detto, ha ritenuto la norma operante per il futuro e la ha applicata alla fattispecie, calcolando il decorso dalla sua entrata in vigore, sul presupposto che il mancato riconoscimento della rivalutazione contributiva desse luogo ad un adempimento parziale della prestazione (il diritto a pensione) e che, pertanto, fosse assoggettato alla decadenza introdotta dalla l. 111-2011.
Tale presupposto logico non può essere condiviso. Anzitutto la Corte ritiene di confermare un proprio orientamento, conforme a quello, consolidato, della Suprema
Corte, secondo cui l'art. 47 in questione si applica, testualmente, a tutte le controversie in tema di trattamenti pensionistici. Si ricorda, inoltre, che la Corte di Cassazione ha affermato che esso non debba trovare applicazione quando la domanda giudiziale è volta ad ottenere non già una prestazione previdenziale, ma solo l'adeguamento di una prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto (Cass. S.U. 29 maggio 2009 n. 12720).
Questo orientamento non è però applicabile al caso specifico perché, come ormai affermato dalla costante giurisprudenza, in modo condiviso da questa Corte, anche con riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, ciò che si fa valere con la presente domanda non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini pensionistici” e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza
4 dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico (v., con ampia motivazione, alle cui argomentazioni si rinvia, Cass. n.
15008/2005; vedi da ultimo Cass. sez L n. 2351-2015 e 2856-2017).
Il carattere costitutivo del procedimento amministrativo, e dell'azione in giudizio, diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto, in considerazione dei vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia, è stato del pari ribadito più volte (cfr. Cass. nn. 1629, 11400,
14531, 14472, 20031 e 20032 del 2012; 27148/2013; 4778/2014), così come l'affermazione che la protezione costituzionale del diritto previdenziale - che ne determina l'imprescrittibilità – “non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva” (v. Cass. nn. 7138, 12052 del 2011).
Che, nella specie, non si dibatta del diritto all'adeguamento della prestazione previdenziale già ottenuta è stato affermato anche da Cass. 6382/2012.
Trattandosi di un diritto autonomo rispetto al trattamento pensionistico già in godimento, non è corretto il procedimento logico seguito dal Tribunale e l'interpretazione data alla norma e, implicitamente, alla natura della prestazione richiesta.
Dovendo valutare in concreto, perciò, l'avveramento del periodo di decadenza, si rileva che la sentenza appellata afferma l'intervenuta decadenza con riguardo fatto che il defunto fosse pacificamente in pensione dal 1-9-1996, mentre la domanda amministrativa posta a fondamento del ricorso introduttivo in primo grado, che è stata presentata il 25-3-2015.
Come si è detto, la domanda amministrativa relativa al presente procedimento è stata presentata il 25-3-2015 e la controversia giudiziale proposta il 22-7-2016, evidentemente entro il triennio, per cui nessuna decadenza si è verificata.
Sull'improponibilità dell'azione e sul difetto di legittimazione attiva.
Si deve però valutare, come logicamente precedente, l'eccezione sollevata dall' , rilevando che con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 159-2015 era stata CP_1
dichiarata improponibile la domanda della ricorrente stessa per mancanza di previa domanda amministrativa presentata dal de cuius. Nell'attuale controversia la domanda amministrativa è stata proposta solo dal coniuge superstite e non dal lavoratore, ormai deceduto.
5 Il punto è stato oggetto di una specifica attività istruttoria di questa Corte, che ha inviato le parti a precisare, anche oltre il contenuto della suddetta sentenza, se il defunto avesse mai presentato domanda amministrativa al fine di ottenere i Persona_1 benefici della rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto. La ricorrente ha dichiarato di non aver disponibilità di documentazione al riguardo e l' ha ribadito CP_1
che nessuna domanda risultava mai presentata dal a tal fine. Per_1
Nel caso di specie, risulta perciò provato che il lavoratore non ha mai presentato domanda amministrativa all' per il riconoscimento del beneficio previdenziale per CP_1
cui è causa, come del resto definitivamente accertato dalla sentenza del Tribunale di cui sopra. La domanda amministrativa del 25-3-2015, da cui è scaturito il presente giudizio,
è stata invece proposta dal coniuge superstite.
Sul punto si richiama la più recente giurisprudenza di legittimità per la quale, mentre ad esempio la domanda di reversibilità deve essere presentata dal coniuge superstite, che esercita, rispetto a tale prestazione, un diritto iure proprio, altrettanto non può dirsi per il diritto al ricalcolo (in considerazione del riconoscimento della esposizione all'amianto) di ratei che, in quanto non richiesti dal dante causa, non sono entrati nel patrimonio del de cuius e non possono pertanto essere trasmessi per successione (così Cass. n. 11574/2015 e, da ultimo, Cass. sez. L n. 34943-2024).
Pertanto, deve ritenersi che il diritto del de cuius alla maggiorazione sui ratei non sia quindi sorto, avendo la relativa domanda all' natura costitutiva, come sopra già CP_1
richiamato.
Questa Corte, in adesione al suddetto indirizzo, ritiene pertanto che l'appellante difetti della legittimazione ad agire in relazione alla domanda di rivalutazione contributiva ai sensi dell'art. 13, comma 8, l. 257/92 e successive modificazioni.
La sentenza appellata, pertanto, deve essere riformata nel senso di cui in motivazione, rilevando che nessuna decadenza si è verificata, ma accertando nello stesso tempo l'inesistenza originaria del diritto alla rivalutazione in capo all'appellante e, di conseguenza, rigettando nel merito la sua domanda.
Sussistono le condizioni per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, in considerazione del successivo consolidarsi dell'indirizzo interpretativo relativo all'ultimo profilo esaminato.
P.Q.M.
6 Definitivamente pronunciando, accoglie nei limiti di cui in motivazione l'appello principale proposto e, in riforma totale della sentenza appellata, rigetta nel merito la domanda presentata contro l' da CP_1 Parte_1
Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di entrambi i gradi.
Cagliari, 30-6-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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