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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg19036 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19036 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dagli avv.ti SCOGNAMIGLIO MASSIMILIANO e
SCOGNAMIGLIO MARCO presso il quale elettivamente domicilia in Ercolano (Na) alla via Generale Gennaro Niglio,
E
rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura in atti, dagli avv.ti SCOGNAMIGLIO MASSIMILIANO e
SCOGNAMIGLIO MARCO presso il quale elettivamente domicilia in Ercolano (Na) alla via Generale Gennaro Niglio,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 29/10/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto Controparte_1
matrimonio in Playa Città dell'AN (Cuba) il 21.11.2002, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ercolano e che dalla loro unione nascevano tre figli: il 20.09.2006 maggiorenne non Per_1
economicamente autosufficiente, il 02.06.2008 ed il Per_2 Per_3
05.10.2011 entrambi minori, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
23.01.2023, era intervenuta separazione in forza di Pt_2
n.452/2023 del 26/01/2023, resa nel procedimento RG n.20471/2022, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“2) in ordine alle attribuzioni patrimoniali, disporre quanto segue:
2.1) dovrà versare l'importo mensile di € 200,00 (euro Parte_1
duecento/00) a titolo di mantenimento per ciascun figlio, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi sulla base degli indici ISTAT a partire dal prossimo anno. Il suddetto importo sarà ridotto in proporzione alla permanenza dei figli presso il padre durante il periodo estivo;
2.2) le spese straordinarie, da concordarsi preventivamente e da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per
l'istruzione, per eventuali visite mediche specialistiche laddove non fornite dal sistema
2 sanitario nazionale, per eventuali spese ludiche/ricreative, verrà ripartita nella misura del 50% per ciascun genitore;
2.3) l'assegno unico continuerà ad essere percepito per intero da esso Parte_1
[...]
3) in ordine ai figli ed al diritto di visita degli stessi, si pattuisce quanto segue:
3.1) i figli restano affidati ad entrambi i genitori, mantenendo il domicilio prevalente presso l'abitazione della madre;
3.2) potrà vedere e tenere con sé i figli ogniqualvolta lo vorrà Parte_1
(compatibilmente con precedenti impegni o impedimenti della prole, nonché dell'altro genitore) e, comunque, per tre pomeriggi alla settimana, il martedì, giovedì e sabato, sino alle ore 20:00, nonché – a settimane alterne – dalle ore 20:00 del sabato alle ore
20:00 della domenica. Eventuali cambiamenti i coniugi li comunicheranno con preavviso di una settimana;
il padre potrà tenere con sé i figli, ad Parte_1
anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis, dalle ore 10.00 alle ore
20.00, e dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, sempre dalle ore
10.00 del primo giorno alle ore 20.00 dell'ultimo giorno. Il tutto, da comunicare all'altro coniuge con preavviso di almeno un mese;
i figli trascorreranno con il padre
30 giorni, anche non consecutivi, del mese di luglio o di agosto, da comunicare all'altro coniuge con preavviso di almeno un mese. È fatto obbligo ad entrambi i genitori di comunicare i singoli eventuali spostamenti durante il periodo estivo. Quanto innanzi, salvo diverso accordo tra i coniugi, sempre ispirato al buon senso e tenendo conto, in ogni caso, delle esigenze e delle volontà dei figli.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i
3 suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Playa Città dell'AN (Cuba) il
21/11/2002 (atto n.11, parte 11, s. C, vol. 1, uff. 1, reg. Atti
Matrimonio anno 2002);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori condizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di ERCOLANO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19036 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dagli avv.ti SCOGNAMIGLIO MASSIMILIANO e
SCOGNAMIGLIO MARCO presso il quale elettivamente domicilia in Ercolano (Na) alla via Generale Gennaro Niglio,
E
rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura in atti, dagli avv.ti SCOGNAMIGLIO MASSIMILIANO e
SCOGNAMIGLIO MARCO presso il quale elettivamente domicilia in Ercolano (Na) alla via Generale Gennaro Niglio,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 29/10/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto Controparte_1
matrimonio in Playa Città dell'AN (Cuba) il 21.11.2002, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ercolano e che dalla loro unione nascevano tre figli: il 20.09.2006 maggiorenne non Per_1
economicamente autosufficiente, il 02.06.2008 ed il Per_2 Per_3
05.10.2011 entrambi minori, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
23.01.2023, era intervenuta separazione in forza di Pt_2
n.452/2023 del 26/01/2023, resa nel procedimento RG n.20471/2022, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“2) in ordine alle attribuzioni patrimoniali, disporre quanto segue:
2.1) dovrà versare l'importo mensile di € 200,00 (euro Parte_1
duecento/00) a titolo di mantenimento per ciascun figlio, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi sulla base degli indici ISTAT a partire dal prossimo anno. Il suddetto importo sarà ridotto in proporzione alla permanenza dei figli presso il padre durante il periodo estivo;
2.2) le spese straordinarie, da concordarsi preventivamente e da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per
l'istruzione, per eventuali visite mediche specialistiche laddove non fornite dal sistema
2 sanitario nazionale, per eventuali spese ludiche/ricreative, verrà ripartita nella misura del 50% per ciascun genitore;
2.3) l'assegno unico continuerà ad essere percepito per intero da esso Parte_1
[...]
3) in ordine ai figli ed al diritto di visita degli stessi, si pattuisce quanto segue:
3.1) i figli restano affidati ad entrambi i genitori, mantenendo il domicilio prevalente presso l'abitazione della madre;
3.2) potrà vedere e tenere con sé i figli ogniqualvolta lo vorrà Parte_1
(compatibilmente con precedenti impegni o impedimenti della prole, nonché dell'altro genitore) e, comunque, per tre pomeriggi alla settimana, il martedì, giovedì e sabato, sino alle ore 20:00, nonché – a settimane alterne – dalle ore 20:00 del sabato alle ore
20:00 della domenica. Eventuali cambiamenti i coniugi li comunicheranno con preavviso di una settimana;
il padre potrà tenere con sé i figli, ad Parte_1
anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis, dalle ore 10.00 alle ore
20.00, e dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, sempre dalle ore
10.00 del primo giorno alle ore 20.00 dell'ultimo giorno. Il tutto, da comunicare all'altro coniuge con preavviso di almeno un mese;
i figli trascorreranno con il padre
30 giorni, anche non consecutivi, del mese di luglio o di agosto, da comunicare all'altro coniuge con preavviso di almeno un mese. È fatto obbligo ad entrambi i genitori di comunicare i singoli eventuali spostamenti durante il periodo estivo. Quanto innanzi, salvo diverso accordo tra i coniugi, sempre ispirato al buon senso e tenendo conto, in ogni caso, delle esigenze e delle volontà dei figli.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i
3 suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Playa Città dell'AN (Cuba) il
21/11/2002 (atto n.11, parte 11, s. C, vol. 1, uff. 1, reg. Atti
Matrimonio anno 2002);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori condizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di ERCOLANO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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