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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 838/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 15/04/2025
Per l'appellato e per delega dell'avv. Antonio Mondelli, è presente l'avv. Emilio Miglino, il quale si riporta ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. L'avv. Miglino chiede che la causa venga decisa. L'appellante e per delega Parte_1 dell'avv. Cervone, l'avv. Erminia Lembo , la quale si riporta a tutto quanto dedotto nell'interesse della propria assisisita e chiede che la causa venga decisa accogliendo il poposto appello.
Si rappresenta inoltre all'Ill.mo Giudicante che, dall'accesso al fascicolo telematico, si è constatato che la costituzione dei sig.ri e CP_1 Controparte_2 [...] non risulta essere mai stata formalizzata, nonostante l'avv. Scotti, CP_3 procuratore degli appellati , abbia verbalizzato per i propri assistiti.
Si chiede infine la ripetizione delle somme liquidate in seguito al rigetto della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, come da contabili di pagamento ritualmente depositati telematicamente. Il giudice alle ore 12,41, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula, dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni ed in funzione di Giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 838 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 591/2023, 1 emessa in data 12.06.2023 e depositata in data 14.06.2023, non notificata, resa in materia di “lesione personale” e vertente
TRA
, (P.IVA in persona del procuratore speciale Dott. Parte_2 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Augusto 162, presso lo studio Parte_3 dell'Avv. Francesco Napolitano, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello notificato;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Perdifumo alla Via Regina Controparte_4
Margherita, 4, presso lo studio dell'Avv. Antonio Mondelli, giusta procura in atti di causa;
APPELLATO – APPELLANTE in via riconvenzionale
E ; CP_1 Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 15/4/2025 da intendersi integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.4.2019 il sig. conveniva in CP_1 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Agropoli la compagnia e Parte_2 [...]
per il risarcimento del danno subito in occasione del sinistro nel quale era rimasto Controparte_4 coinvolto in data 25.12.2018 in Prignano Cilento alla Via Diaz.
Concludeva come segue: “a) accertare e dichiarare la piena responsabilità del sig. Controparte_4 nonché della in persona del legale rapp.te p.t., nel sinistro per cui è causa e condannarli in solido Controparte_5 al risarcimento della somma di €.7.000,00 (al netto dell'acconto) a titolo di risarcimento dei danni tutti, sofferti dalla sua persona, nel sinistro per cui è causa, con vittoria di spese.
Deduceva: 1) che, in data 25.12.2018, alle ore 15:00 circa l'autovettura Opel Corsa tg. EV352RN, di proprietà del sig. e da lui condotta, era stata urtata dal fuoristrada tg. Controparte_2
CA701058, di proprietà del Sig. ; 2) che, il conducente del fuoristrada tg. Controparte_4
CA701058 dal lato destro della carreggiata si era spostato sulla sinistra, mentre veniva sorpassato e che di conseguenza l'autovettura Opel Corsa aveva riportato danni al lato destro;
3) che, a bordo dell'Opel Corsa tg. EV352RN, vi era la sig.ra , in qualità di terza Controparte_3
2 trasportata;
4) che, in seguito al sinistro, il conducente sig. e la terza trasportata CP_1
subivano lesioni personali;
5) che, accertata la responsabilità in capo al Controparte_3 sig. , la dopo aver sottoposto a perizia l'autovettura Opel Corsa Controparte_4 CP_6 tg. EV352RN, inviava un assegno dell'importo di €. 2.200,00 omnia per i danni all'autovettura;
6) che, dopo la visita medico legale, la procedeva all'invio dell'assegno di €. 1000,00 CP_5 per e €. 1.000,00 per per i danni patiti, comprensiva della CP_1 Controparte_3 liquidazione dei compensi professionali di euro 300,00, importo accettato come acconto sul maggiore avere.
La e il sig. si costituivano in giudizio, contestavano le Controparte_5 Controparte_4 avverse richieste e chiedevano il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Anche il sig. conveniva in giudizio, innanzi il Giudice di Pace di Agropoli, la Controparte_2
e , chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal Parte_2 Controparte_4 suo veicolo il giorno 25.12.2018. La si costitutiva in giudizio contestava le avverse CP_5 richieste e chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Autonomo giudizio era introdotto anche dalla sig.ra , che conveniva in Controparte_3 giudizio, innanzi il Giudice di Pace di Agropoli, la e Parte_2 CP_4
, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni patite in occasione del
[...] sinistro avvenuto il 25.12.2018 in qualità di terza trasportata sull'autovettura Opel Corsa tg.
EV352RN. Si costituivano in giudizio sia la , sia il convenuto sig. CP_5 CP_4
, che contestavano le avverse richieste e chiedevano il rigetto della domanda, con vittoria
[...] di spese. Entrambi i convenuti contestavano la dinamica del sinistro, assumendo che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere al sig. CP_1
Il Giudice di Pace di Agropoli il 21/10/2019 riuniva i giudizi.
La causa era istruita con l'espletamento dell'interrogatorio formale del sig. Controparte_4
e di una prova testimoniale con l'esame della sig.ra all'esito, il Giudice di Pace con Tes_1 la sentenza n. 591/2023, accoglieva parzialmente la domanda attorea e per l'effetto dichiarava e responsabili in concorso nell'incidente oggetto di causa, Controparte_4 CP_1 rigettava la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Controparte_2 CP_4
e e compensava le spese di lite tra le parti, accoglieva la domanda
[...] Parte_1 proposta da e, per l'effetto condannava i convenuti e la CP_1 Controparte_4
in solido tra loro, al pagamento in favore del danneggiato della somma di € Parte_1
822,20, condannava e in solido tra loro, al pagamento Controparte_4 Parte_1
3 delle spese di lite che si liquidavano in € 400,00, con attribuzione al difensore antistatario, accoglieva la domanda proposta da , quale terza trasportata e, per Controparte_3
l'effetto, condannava i convenuti e in solido tra loro, Controparte_4 Parte_1 al pagamento in suo favore della somma di € 1.407,37, condannava e Controparte_4 [...] in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidavano in € 600,00, Parte_1 con attrizione al difensore antistatario.
Avverso tale sentenza, proponeva appello la per i seguenti motivi: 1) erronea Controparte_5 valutazione della prova testimoniale;
2) mancato espletamento della consulenza tecnica di ufficio medico legale;
3) non risarcibilità del danno morale, 4) errata quantificazione degli importi liquidati.
L'appellante chiedeva: “l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma della impugnata sentenza, la rinnovazione delle operazioni peritali o una riduzione del quantum delle somme riconosciute, la riduzione della liquidazione della sorta capitale, danno patrimoniale, il pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, nonché la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata”.
L'appellato, sig. , si costituiva e chiedeva la sospensione dell'efficacia della Controparte_4 sentenza impugnata, e la riforma della sentenza n. 591/2023 del Giudice di Pace di Agropoli, la rinnovazione delle operazioni peritali, una significativa riduzione del quantum delle somme riconosciute dal Giudice delle prime cure, la riduzione della liquidazione della sorta capitale, del danno patrimoniale, in ogni caso con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Gli altri appellati rimanevano contumaci.
Il Tribunale, rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, fissava per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Va innanzitutto dichiarato inammissibile, perché tardivo l'appello incidentale proposto dal sig.
con comparsa di costituzione depositata l'8/1/2024. Controparte_4
Passando all'esame dell'appello principale giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente Euro 1.032,00, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.
Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto,
4 che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (cfr. Cass. ord. n. 5287/2012 e Cass. civ. ord. n. 769/2021).
Le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.032,00 sono da considerarsi, dunque, sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa, anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza, sic et simpliciter, della norma giuridica applicata alla regola di equità.
Il dettato normativo del terzo comma dell'art. 339 c.p.c., secondo cui le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia, trova applicazione per le sentenze del giudice di pace pubblicate a decorrere dal 03.03.2006 e, dunque, anche nel caso in esame;
deve ritenersi, pertanto, operante, nel caso in esame e l'ammissibilità dell'appello è, pertanto, circoscritta a motivi limitati, enucleati dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c.. Le norme sul procedimento, di cui al citato articolo, vanno identificate unicamente nelle regole che presidiano lo svolgimento del giudizio di cognizione davanti al giudice di pace ( cfr. Cass. civ. n. 31830/2022).
I giudizi, benchè riuniti, conservano la loro autonomia e, dunque, l'appello proposto avverso la decisione assunta nei confronti del sig. non può che essere dichiarata CP_1 inammissibile.
Per quanto concerne la posizione della appellata col primo motivo di Controparte_3 gravame l'appellante censurava la decisione di primo grado per una non corretta valutazione degli esiti dell'istruttoria ed, in particolare, rappresentava che dalla prova testimoniale raccolta del corso dell'istruttoria era emerso che la responsabilità del sinistro era da ascrivere unicamente al sig.
CP_1
La deposizione della testimone sulla quale l'appellante fondava le proprie doglianze, Tes_1 non appare dirimente e non consente di superare la presunzione di pari responsabilità dettata dall'art. 2054 c.c. in considerazione del punto di collisione fra i veicoli coinvolti, desumibile dal preventivo allegato
La dinamica del sinistro risulta ambigua;
la ricostruzione possibile sulla base degli elementi raccolti non è univoca, perché la condotta di guida di entrambi i conducenti è stata imprudente e
5 tale da causare il sinistro, cosicchè non sussistono elementi sufficienti a ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c..
Col secondo motivo parte appellante lamentava la mancata ammissione di una consulenza medica. Le lesioni occorse alla sig.ra sono adeguatamente documentate Controparte_3 da referti medici ed attengono unicamente ad una invalidità di carattere temporaneo;
erano prodotti i referti di pronto soccorso, i referti successivi al sinistro dell'Asl di Salerno, nonché la fattura per una visita specialista ortopedica e tale documentazione è sufficiente a supportare la decisione del giudice, senza necessità di ricorrere ad un consulente tecnico di ufficio.
Parte appellante contestava la sentenza anche nella parte in cui aveva riconosciuto un risarcimento per danno morale.
Nel caso in esame, la sentenza del Giudice di Pace determinava il danno morale in relazione al danno biologico e lo liquidava in base a percentuali (33,33%) sui danni fisici;
la Controparte_5 sostiene che tale liquidazione è errata, mancando la prova rigorosa del danno morale e contestando la quantità della somma riconosciuta.
La posizione dell'appellante non trova fondamento nella giurisprudenza consolidata;
la
Cassazione ha ripetutamente sottolineato che la liquidazione del danno morale non può mai essere una frazione del danno biologico, ma deve riflettere le circostanze specifiche di ciascun caso. Tuttavia, nel caso concreto, la liquidazione del danno morale, pur prendendo in considerazione il danno biologico, non rappresenta una mera frazione;
il Giudice delle prime cure ha applicato un criterio equitativo e non ha fatto dipendere la somma riconosciuta esclusivamente dalla percentuale di danno biologico, bensì ha valutato anche la sofferenza psicologica patita. Il danno morale è stato, quindi, correttamente autonomamente liquidato e l'importo corrispondente non può considerarsi eccessivo o erroneamente collegato a quello del danno biologico (Cass. civ.,
Sez. III, 30 maggio 2014, n. 12265).
Ancora, la ritiene che la prova del danno morale non sia stata adeguatamente Controparte_5 fornita, invocando la necessità di prove specifiche e documentate, in forma di perizie Medico
Legali; tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che la prova del danno morale non deve necessariamente passare per una perizia Medico Legale, ma può essere adeguatamente provata tramite le circostanze del caso in quanto “il danno morale non ha bisogno di una prova strettamente medico- legale” (Cass. civ., Sez. III, 5 dicembre 2012, n. 21432). L'appellante, pur contestando la risarcibilità del danno morale, non contesta il criterio equitativo adottato dal Giudice di Pace per la sua determinazione.
6 L'appellante chiedeva anche di sottrarre dai risarcimenti finali gli importi già percepiti in via stragiudiziale;
il primo giudice sul punto motivava come segue: “Pur risultando agli atti rimesse in acconto alle parti, in mancanza di istanza di compensazione e/o ripetizione, resta preclusa al giudicante ogni statuizione sul punto”.
Le conclusioni, cui è pervenuto il primo giudice sono condivise dal Tribunale in difetto della proposizione in primo grado di apposita domanda e dell'inammissibilità di quella avanzata solo tardivamente in appello.
Nulla viene disposto in ordine alle spese, stante la mancata costituzione in giudizio degli appellati e la posizione comune delle uniche parti costituite in giudizio.
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Elvira Bellantoni, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_2 CP_1 [...]
, , avverso CP_7 Controparte_3 Controparte_4 la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 591/2023, nonché sull'appello incidentale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello nei confronti del sig. e per l'effetto CP_1 conferma la sentenza n. 591/2023 del Giudice di Pace nella parte relativa;
2) rigetta nel resto l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 591/2023 del Giudice di
Pace nella parte relativa;
3) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto nell'interesse del sig. CP_4
;
[...]
4) dichiara non luogo a provvedere sulle spese;
5) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002.
7 Vallo della Lucania, 15/4/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
8
Verbale udienza del 15/04/2025
Per l'appellato e per delega dell'avv. Antonio Mondelli, è presente l'avv. Emilio Miglino, il quale si riporta ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. L'avv. Miglino chiede che la causa venga decisa. L'appellante e per delega Parte_1 dell'avv. Cervone, l'avv. Erminia Lembo , la quale si riporta a tutto quanto dedotto nell'interesse della propria assisisita e chiede che la causa venga decisa accogliendo il poposto appello.
Si rappresenta inoltre all'Ill.mo Giudicante che, dall'accesso al fascicolo telematico, si è constatato che la costituzione dei sig.ri e CP_1 Controparte_2 [...] non risulta essere mai stata formalizzata, nonostante l'avv. Scotti, CP_3 procuratore degli appellati , abbia verbalizzato per i propri assistiti.
Si chiede infine la ripetizione delle somme liquidate in seguito al rigetto della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, come da contabili di pagamento ritualmente depositati telematicamente. Il giudice alle ore 12,41, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula, dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni ed in funzione di Giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 838 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 591/2023, 1 emessa in data 12.06.2023 e depositata in data 14.06.2023, non notificata, resa in materia di “lesione personale” e vertente
TRA
, (P.IVA in persona del procuratore speciale Dott. Parte_2 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Augusto 162, presso lo studio Parte_3 dell'Avv. Francesco Napolitano, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello notificato;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Perdifumo alla Via Regina Controparte_4
Margherita, 4, presso lo studio dell'Avv. Antonio Mondelli, giusta procura in atti di causa;
APPELLATO – APPELLANTE in via riconvenzionale
E ; CP_1 Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 15/4/2025 da intendersi integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.4.2019 il sig. conveniva in CP_1 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Agropoli la compagnia e Parte_2 [...]
per il risarcimento del danno subito in occasione del sinistro nel quale era rimasto Controparte_4 coinvolto in data 25.12.2018 in Prignano Cilento alla Via Diaz.
Concludeva come segue: “a) accertare e dichiarare la piena responsabilità del sig. Controparte_4 nonché della in persona del legale rapp.te p.t., nel sinistro per cui è causa e condannarli in solido Controparte_5 al risarcimento della somma di €.7.000,00 (al netto dell'acconto) a titolo di risarcimento dei danni tutti, sofferti dalla sua persona, nel sinistro per cui è causa, con vittoria di spese.
Deduceva: 1) che, in data 25.12.2018, alle ore 15:00 circa l'autovettura Opel Corsa tg. EV352RN, di proprietà del sig. e da lui condotta, era stata urtata dal fuoristrada tg. Controparte_2
CA701058, di proprietà del Sig. ; 2) che, il conducente del fuoristrada tg. Controparte_4
CA701058 dal lato destro della carreggiata si era spostato sulla sinistra, mentre veniva sorpassato e che di conseguenza l'autovettura Opel Corsa aveva riportato danni al lato destro;
3) che, a bordo dell'Opel Corsa tg. EV352RN, vi era la sig.ra , in qualità di terza Controparte_3
2 trasportata;
4) che, in seguito al sinistro, il conducente sig. e la terza trasportata CP_1
subivano lesioni personali;
5) che, accertata la responsabilità in capo al Controparte_3 sig. , la dopo aver sottoposto a perizia l'autovettura Opel Corsa Controparte_4 CP_6 tg. EV352RN, inviava un assegno dell'importo di €. 2.200,00 omnia per i danni all'autovettura;
6) che, dopo la visita medico legale, la procedeva all'invio dell'assegno di €. 1000,00 CP_5 per e €. 1.000,00 per per i danni patiti, comprensiva della CP_1 Controparte_3 liquidazione dei compensi professionali di euro 300,00, importo accettato come acconto sul maggiore avere.
La e il sig. si costituivano in giudizio, contestavano le Controparte_5 Controparte_4 avverse richieste e chiedevano il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Anche il sig. conveniva in giudizio, innanzi il Giudice di Pace di Agropoli, la Controparte_2
e , chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal Parte_2 Controparte_4 suo veicolo il giorno 25.12.2018. La si costitutiva in giudizio contestava le avverse CP_5 richieste e chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Autonomo giudizio era introdotto anche dalla sig.ra , che conveniva in Controparte_3 giudizio, innanzi il Giudice di Pace di Agropoli, la e Parte_2 CP_4
, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni patite in occasione del
[...] sinistro avvenuto il 25.12.2018 in qualità di terza trasportata sull'autovettura Opel Corsa tg.
EV352RN. Si costituivano in giudizio sia la , sia il convenuto sig. CP_5 CP_4
, che contestavano le avverse richieste e chiedevano il rigetto della domanda, con vittoria
[...] di spese. Entrambi i convenuti contestavano la dinamica del sinistro, assumendo che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere al sig. CP_1
Il Giudice di Pace di Agropoli il 21/10/2019 riuniva i giudizi.
La causa era istruita con l'espletamento dell'interrogatorio formale del sig. Controparte_4
e di una prova testimoniale con l'esame della sig.ra all'esito, il Giudice di Pace con Tes_1 la sentenza n. 591/2023, accoglieva parzialmente la domanda attorea e per l'effetto dichiarava e responsabili in concorso nell'incidente oggetto di causa, Controparte_4 CP_1 rigettava la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Controparte_2 CP_4
e e compensava le spese di lite tra le parti, accoglieva la domanda
[...] Parte_1 proposta da e, per l'effetto condannava i convenuti e la CP_1 Controparte_4
in solido tra loro, al pagamento in favore del danneggiato della somma di € Parte_1
822,20, condannava e in solido tra loro, al pagamento Controparte_4 Parte_1
3 delle spese di lite che si liquidavano in € 400,00, con attribuzione al difensore antistatario, accoglieva la domanda proposta da , quale terza trasportata e, per Controparte_3
l'effetto, condannava i convenuti e in solido tra loro, Controparte_4 Parte_1 al pagamento in suo favore della somma di € 1.407,37, condannava e Controparte_4 [...] in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidavano in € 600,00, Parte_1 con attrizione al difensore antistatario.
Avverso tale sentenza, proponeva appello la per i seguenti motivi: 1) erronea Controparte_5 valutazione della prova testimoniale;
2) mancato espletamento della consulenza tecnica di ufficio medico legale;
3) non risarcibilità del danno morale, 4) errata quantificazione degli importi liquidati.
L'appellante chiedeva: “l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma della impugnata sentenza, la rinnovazione delle operazioni peritali o una riduzione del quantum delle somme riconosciute, la riduzione della liquidazione della sorta capitale, danno patrimoniale, il pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, nonché la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata”.
L'appellato, sig. , si costituiva e chiedeva la sospensione dell'efficacia della Controparte_4 sentenza impugnata, e la riforma della sentenza n. 591/2023 del Giudice di Pace di Agropoli, la rinnovazione delle operazioni peritali, una significativa riduzione del quantum delle somme riconosciute dal Giudice delle prime cure, la riduzione della liquidazione della sorta capitale, del danno patrimoniale, in ogni caso con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Gli altri appellati rimanevano contumaci.
Il Tribunale, rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, fissava per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Va innanzitutto dichiarato inammissibile, perché tardivo l'appello incidentale proposto dal sig.
con comparsa di costituzione depositata l'8/1/2024. Controparte_4
Passando all'esame dell'appello principale giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente Euro 1.032,00, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.
Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto,
4 che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (cfr. Cass. ord. n. 5287/2012 e Cass. civ. ord. n. 769/2021).
Le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.032,00 sono da considerarsi, dunque, sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa, anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza, sic et simpliciter, della norma giuridica applicata alla regola di equità.
Il dettato normativo del terzo comma dell'art. 339 c.p.c., secondo cui le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia, trova applicazione per le sentenze del giudice di pace pubblicate a decorrere dal 03.03.2006 e, dunque, anche nel caso in esame;
deve ritenersi, pertanto, operante, nel caso in esame e l'ammissibilità dell'appello è, pertanto, circoscritta a motivi limitati, enucleati dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c.. Le norme sul procedimento, di cui al citato articolo, vanno identificate unicamente nelle regole che presidiano lo svolgimento del giudizio di cognizione davanti al giudice di pace ( cfr. Cass. civ. n. 31830/2022).
I giudizi, benchè riuniti, conservano la loro autonomia e, dunque, l'appello proposto avverso la decisione assunta nei confronti del sig. non può che essere dichiarata CP_1 inammissibile.
Per quanto concerne la posizione della appellata col primo motivo di Controparte_3 gravame l'appellante censurava la decisione di primo grado per una non corretta valutazione degli esiti dell'istruttoria ed, in particolare, rappresentava che dalla prova testimoniale raccolta del corso dell'istruttoria era emerso che la responsabilità del sinistro era da ascrivere unicamente al sig.
CP_1
La deposizione della testimone sulla quale l'appellante fondava le proprie doglianze, Tes_1 non appare dirimente e non consente di superare la presunzione di pari responsabilità dettata dall'art. 2054 c.c. in considerazione del punto di collisione fra i veicoli coinvolti, desumibile dal preventivo allegato
La dinamica del sinistro risulta ambigua;
la ricostruzione possibile sulla base degli elementi raccolti non è univoca, perché la condotta di guida di entrambi i conducenti è stata imprudente e
5 tale da causare il sinistro, cosicchè non sussistono elementi sufficienti a ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c..
Col secondo motivo parte appellante lamentava la mancata ammissione di una consulenza medica. Le lesioni occorse alla sig.ra sono adeguatamente documentate Controparte_3 da referti medici ed attengono unicamente ad una invalidità di carattere temporaneo;
erano prodotti i referti di pronto soccorso, i referti successivi al sinistro dell'Asl di Salerno, nonché la fattura per una visita specialista ortopedica e tale documentazione è sufficiente a supportare la decisione del giudice, senza necessità di ricorrere ad un consulente tecnico di ufficio.
Parte appellante contestava la sentenza anche nella parte in cui aveva riconosciuto un risarcimento per danno morale.
Nel caso in esame, la sentenza del Giudice di Pace determinava il danno morale in relazione al danno biologico e lo liquidava in base a percentuali (33,33%) sui danni fisici;
la Controparte_5 sostiene che tale liquidazione è errata, mancando la prova rigorosa del danno morale e contestando la quantità della somma riconosciuta.
La posizione dell'appellante non trova fondamento nella giurisprudenza consolidata;
la
Cassazione ha ripetutamente sottolineato che la liquidazione del danno morale non può mai essere una frazione del danno biologico, ma deve riflettere le circostanze specifiche di ciascun caso. Tuttavia, nel caso concreto, la liquidazione del danno morale, pur prendendo in considerazione il danno biologico, non rappresenta una mera frazione;
il Giudice delle prime cure ha applicato un criterio equitativo e non ha fatto dipendere la somma riconosciuta esclusivamente dalla percentuale di danno biologico, bensì ha valutato anche la sofferenza psicologica patita. Il danno morale è stato, quindi, correttamente autonomamente liquidato e l'importo corrispondente non può considerarsi eccessivo o erroneamente collegato a quello del danno biologico (Cass. civ.,
Sez. III, 30 maggio 2014, n. 12265).
Ancora, la ritiene che la prova del danno morale non sia stata adeguatamente Controparte_5 fornita, invocando la necessità di prove specifiche e documentate, in forma di perizie Medico
Legali; tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che la prova del danno morale non deve necessariamente passare per una perizia Medico Legale, ma può essere adeguatamente provata tramite le circostanze del caso in quanto “il danno morale non ha bisogno di una prova strettamente medico- legale” (Cass. civ., Sez. III, 5 dicembre 2012, n. 21432). L'appellante, pur contestando la risarcibilità del danno morale, non contesta il criterio equitativo adottato dal Giudice di Pace per la sua determinazione.
6 L'appellante chiedeva anche di sottrarre dai risarcimenti finali gli importi già percepiti in via stragiudiziale;
il primo giudice sul punto motivava come segue: “Pur risultando agli atti rimesse in acconto alle parti, in mancanza di istanza di compensazione e/o ripetizione, resta preclusa al giudicante ogni statuizione sul punto”.
Le conclusioni, cui è pervenuto il primo giudice sono condivise dal Tribunale in difetto della proposizione in primo grado di apposita domanda e dell'inammissibilità di quella avanzata solo tardivamente in appello.
Nulla viene disposto in ordine alle spese, stante la mancata costituzione in giudizio degli appellati e la posizione comune delle uniche parti costituite in giudizio.
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Elvira Bellantoni, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_2 CP_1 [...]
, , avverso CP_7 Controparte_3 Controparte_4 la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 591/2023, nonché sull'appello incidentale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello nei confronti del sig. e per l'effetto CP_1 conferma la sentenza n. 591/2023 del Giudice di Pace nella parte relativa;
2) rigetta nel resto l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 591/2023 del Giudice di
Pace nella parte relativa;
3) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto nell'interesse del sig. CP_4
;
[...]
4) dichiara non luogo a provvedere sulle spese;
5) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002.
7 Vallo della Lucania, 15/4/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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