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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 8289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8289 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 17655/2025
tra rappr. e dif. dagli avv.ti Ciro Picca, Gian Parte_1
OR PE e UC IE, elettivamente domiciliato in San Gennaro Vesuviano (NA) alla via Cozzolino n. 47/49, presso il loro studio giusta procura da intendersi in calce al ricorso ricorrente e
, in persona del Controparte_1 CP_2
- , rappr. e dif. ex art.
[...] Controparte_3
417 bis, c.p.c. resistente
Oggetto: riconoscimento indennità per ferie non godute
Fatto e Diritto
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe esponeva: a) che per l'anno scolastico 2022-2023, aveva prestato servizio in qualità di “… docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto di sostegno psicofisico, con decorrenza dal 12/09/2022 e cessazione al 30/06/2023, per 18 ore settimanali di lezione, presso Palizzi Casoria…”: b) di aver reso la propria prestazione di lavoro in qualità di docente supplente fino al 30 giugno 2023, per 18 ore settimanali di lezione, presso l'Istituto Palizzi di Casoria come da buste paga in atti;
c) che nell'anno scolastico 2022-2023, aveva maturato 24 giorni di ferie che, tuttavia, nel corso dell'anno scolastico non sono mai state richieste né godute dal ricorrente, ragion per cui, alla cessazione del rapporto di lavoro, ne maturava la relativa indennità che, tuttavia, non è stata corrisposta;
d) che non si possono considerare alla stregua di ferie godute i periodi di sospensione delle lezioni;
e) che neanche è stata corrisposta al ricorrente alcuna indennità per le festività soppresse;
f) che in quanto titolare di un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 12/09/2022 e cessazione al 30/06/2023 (pari a 288 giorni di lavoro), per 18 ore settimanali di lezione, ha maturato 24 giorni di ferie;
g) che in base alla nuova disciplina legislativa relativa alle ferie ed ai limiti alla loro monetizzazione per il personale scolastico, alla luce dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 come modificato e dell'art. 1, comma 54, l. n. 228/2012, il docente con contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche ha diritto a percepire un'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla differenza tra il numero complessivo dei giorni di ferie maturati nell'anno scolastico e il numero dei giorni di ferie fruiti;
h) che sulla base dell'interpretazione offerta dalla Suprema Corte, occorre riferirsi esclusivamente ai giorni di ferie (eventualmente) effettivamente fruiti e non a quelli in cui è consentito astrattamente fruire, a meno che il datore di lavoro non assolva alla prova di aver invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di averlo informato della perdita delle stesse;
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva a questo giudice di:
[…] previo accertamento, condannare i resistenti, nella persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., per i motivi ed i titoli di cui in premessa, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.775,25, oltre interessi e rivalutazione come per legge, o comunque della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa. Vinte le spese con attribuzione. Si costituivano le Amministrazioni convenute che, in via preliminare, chiedevano il rigetto dell'avverso ricorso perché infondato in fatto e diritto ed in ogni caso, nel merito, allegavano e documentavano che il docente ricorrente aveva goduto, nel periodo oggetto di causa, di n. 3 giorni di ferie. La causa veniva per la prima comparizione innanzi al sottoscritto giudice istruttore all'udienza del 13.11.2025 e decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
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La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti alla stregua di un orientamento giurisprudenziale espresso da questa sezione lavoro del Tribunale adito oltre che di numerosi altri Tribunali Italiani.
Osserva il giudicante come il thema decidendum Del presente giudizio riguardi il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute ed altresì delle festività soppresse maturate durante lo svolgimento della supplenza svolta nel periodo oggetto di causa. La norma pattizia vigente nel periodo oggetto della domanda proposta è l'articolo 35 del CCNL anno 2019 che, al comma 2, espressamente prevede che: le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. In tale comma non è stato inserito il secondo periodo che invece caratterizzava il previgente articolo 19 del CCNL 2007 nella parte in cui prevedeva che: la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto. La S.C., con la sentenza n. 11968 del 7 maggio 2025, affrontando un caso relativo alla interpretazione ed applicazione dell'art. 19 in commento ha precisato che : La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente ha a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola -come fissati dal calendario regionale -dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”. Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo per l'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
3 La Corte ha poi specificato anche che: Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C- 619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizioni di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. I principi enunciati dai giudici di legittimità si attagliano anche al periodo di causa ove la contrattazione collettiva ha eliminato la facoltatività della fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni e risulta intervenuto l'art. 1 della Legge 228/2012 con cui il legislatore ha dettato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. Il comma 54 del predetto art. 1 recita: Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di commissionati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Secondo il comma 54 dell'articolo in commento, dunque, il personale docente senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato gode delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4 Il successivo comma 55 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha poi integrato l'art. 5, co. 8, del D.L. 95/2012, stabilendo che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non si applica al personale docente … limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16715/2024, ha altresì stabilito che i docenti non di ruolo non sono automaticamente in ferie durante la sospensione delle lezioni in assenza di una loro richiesta o di un provvedimento esplicito del dirigente scolastico (esclusi scrutini, esami di Stato e attività valutative). La stessa Corte di Cassazione, già nella sentenza n. 14268/2022, recependo i principi comunitari, aveva osservato che non si può perdere il diritto all'indennità per ferie non godute senza una previa verifica che il lavoratore sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare tale diritto, tramite una adeguata informazione ed è illegittimo decurtare automaticamente i giorni di sospensione delle lezioni dalle ferie maturate. Un docente a tempo determinato ha perciò diritto all'indennità sostitutiva se non ha chiesto di fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita del diritto in caso contrario. La normativa interna deve essere interpretata in conformità con l'articolo 7, paragrafo due, della direttiva 2003/88/CE. La monetizzazione delle ferie non godute per il personale a tempo determinato è dunque consentita sulla base della differenza tra i giorni di ferie dovuti (x) e i giorni di sospensione delle lezioni (y), meno i giorni di ferie e/o riposi effettivamente goduti. I giorni di ferie spettanti al personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato, come stabilito dall'articolo 38, comma 2, del CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021 (e precedentemente dall'art. 19, comma due, del CCNL precedente). Ciò il calcolo generale è: x (giorni di ferie dovuti) y (giorni durata contratto) = 30 (o 32 se il contratto supera i 3 anni): 360. Nei giorni di ferie dovuti sono compresi anche i giorni di festività soppresse, da fruirsi durante la sospensione dell'attività didattica.
Tanto esposto, nel presente giudizio il ricorrente muove dall'assunto di non aver fruito delle ferie per gli anni scolastici indicati in ricorso e di essere stato costretto a subire la decurtazione dei giorni di ferie coincidenti con la sospensione delle attività didattiche benché non ne
5 abbia fatto specifica istanza. Il ricorrente a tale riguardo, riferisce che nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche è sempre rimasto a i servizio per lo svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) anche non richiedenti la presenza fisica a scuola. Il prospetto contenuto nel corpo del ricorso dà conto delle ferie maturate per l'annualità in esame, comprese le festività soppresse, e del totale corrispondente non goduto (non essendovi stata a suo dire alcuna assenza e/o ferie fruite) ed in base a tale prospetto, il ricorrente pretende il compenso per tutti i giorni di ferie maturati. Osserva, inoltre, questo Tribunale come la difesa istante abbia pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante relativamente alla permanenza in servizio della parte istante per tutto il periodo oggetto di causa attraverso la produzione in atti dei cedolini paga con cui ha documentato non solo che il rapporto ha avuto effettiva esecuzione, ma che si è protratto fino al termine delle attività didattiche, e pertanto di avere maturato integralmente le giornate di ferie richieste. Sul punto, infatti, la S.C. ha precisato che: Sul regime dell'onere della prova ai fini dell'esercizio del diritto del lavoratore ad una indennità economica sostitutiva delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, occorre svolgere alcune considerazioni.
16. E' costante l'orientamento di legittimità per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n. 22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020).
17. È stato invece superato il precedente orientamento nella parte in cui addossava al lavoratore, il quale rivendicava l'indennità sostitutiva delle ferie, l'onere di dimostrare che il mancato godimento delle stesse
6 fosse stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore. 18. Con la sentenza di questa Corte n. 21780 del 2022 (v. anche Cass. n. 15652 del 2018), in base ad una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v. le tre sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569 e C-570/2016 Stadt Wuppertal;
in causa C-619/2016 in causa C- 684/2016 Max Persona_1
Planck), si è sottolineato che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
che il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono destinate - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass., Ord., 14 giugno 2024, n. 16603). Rileva, tuttavia, questo giudicante come, nel caso in esame, la difesa della Amministrazione convenuta abbia documentato il godimento da parte del lavoratore ricorrente di n. 3 giorni di ferie nel periodo per cui è causa. In tale misura deve pertanto essere rigettata la domanda attorea e la somma richiesta ridotta in corrispondente misura. Le spese del giudizio si compensano per la metà stante l'accoglimento parziale della domanda, mentre seguono la soccombenza per la residua parte e si liquidano nella misura di cui al dispositivo adeguata all'assenza di qualsivoglia attività istruttoria, all'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ed altresì alla serialità della lite, con distrazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
a) dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della indennità sostitutiva delle ferie e festività maturate e non godute per l'anno
7 scolastico 2022/23 e per l'effetto condanna il Controparte_1
al pagamento dell'importo a tale titolo dovuto e pari ad €
[...]
1.578,00;
b) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento della metà delle spese di lite che liquida in € 650,00, oltre IVA e CPA ed oltre le spese forfettarie come per legge, con attribuzione ai difensori istanti per dichiarato anticipo;
c) compensa le spese per la residua metà.
Napoli, 13 novembre 2025
Il Giudice
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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