CA
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 5898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5898 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2946/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: EL DA Presidente Adolfo Ceccarini Consigliere Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2946 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 25.9.2025, senza assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Viale Tiziano n. 19, presso lo studio dell'Avv. Bruno Nigro che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), elettivamente domiciliate in
[...] C.F._3
Roma, Lungotevere della Vittoria n. 5, presso lo studio del Prof. Avv. Giovanni Arieta che le rappresenta e difende in forza di procura in atti appellate E
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4 elettivamente domiciliata in Roma, Via di Ripetta n. 142, presso lo studio dell'Avv. Natale Carbone che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellata E
(C.F. ) e Controparte_4 C.F._5 CP_5
(C.F. ), in qualità di procuratore
[...] C.F._6 generale di (C.F. ), CP_6 C.F._7 elettivamente domiciliati in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 440,
1 presso lo studio dell'Avv. Riccardo Riedi che li rappresenta e difende in forza di procura in atti appellati
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 7590/2018
– occupazione sine titulo bene immobile, comodato di bene immobile
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., , , CP_6 Controparte_4
e , in qualità di comproprietarie – Controparte_1 Controparte_2 unitamente alla sorella (quindi per la quota di 1/5 Controparte_3 ciascuna e pro indiviso) – del fabbricato sito in Roma, Via di Tor Millina n. 19, per effetto della successione del defunto padre Per_1
, si rivolgevano al Tribunale di Roma deducendo
[...]
l'occupazione sine titulo da parte del fratello Parte_1 dell'immobile identificato come interno n. 3 facente parte del suddetto fabbricato. A sostegno della propria domanda, le ricorrenti rappresentavano quanto segue: era stato istituito Parte_1 erede universale del de cuius, il quale, tuttavia, non aveva attribuito al resistente alcun diritto sul predetto immobile;
le ricorrenti avevano richiesto al fratello, prima verbalmente e poi mediante lettera raccomandata a/r (anticipata via fax) del 8.1.2007, il rilascio dell'unità immobiliare in questione;
il resistente aveva giustificato la propria permanenza nell'immobile, in un primo momento, in forza di contratto di locazione asseritamente stipulato con il de cuius in data 12.12.2006 e, successivamente, in virtù di contratto di comodato a titolo gratuito sottoscritto in data 25.4.1999, a cui il resistente avrebbe attribuito la data del 6.6.2006 (appena 11 giorni prima della morte del padre, avvenuta in data 17.6.2006) mediante timbro di annullo di valore postale;
con lettera raccomandata del 22.9.2008, le ricorrenti avevano invitato il resistente a depositare presso un notaio la copia originale del presunto contratto di comodato che lo avrebbe abilitato a godere dell'appartamento sito in Roma, Via di Tor Millina n. 19, interno n. 3, ma la richiesta era rimasta priva di riscontro. Concludevano chiedendo: di accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo da parte di Parte_1
e della di lui moglie dell'appartamento
[...] Controparte_7 sito in Roma, via Tor Millina n. 19, interno n. 3, con conseguente ordine ai medesimi di immediato rilascio del predetto immobile;
di accertare e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia del contratto di comodato
2 del 25.4.1999, asseritamente stipulato dal resistente con il padre
, previa querela di falso dello stesso;
in ulteriore Persona_1 subordine, di accertare e dichiarare l'inopponibilità del suddetto contratto di comodato alle ricorrenti;
in ulteriore ed estremo subordine, di dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia della clausola di rinuncia alla facoltà di chiedere il rilascio contenuta all'art. 6 del presunto contratto di comodato. Con condanna di e Parte_1
al risarcimento dei danni derivanti dall'abusiva Controparte_7 occupazione dell'appartamento de quo, nonché alla refusione delle spese di lite. Si costituiva in giudizio , eccependo in via Parte_1 pregiudiziale il difetto di legittimazione processuale delle ricorrenti, nonché la nullità e/o inesistenza della procura alle liti rilasciata dalle ricorrenti. Concludeva chiedendo, nel merito, di rigettare le domande formulate dalle ricorrenti, stante l'esistenza e la validità del contratto di comodato del 25.4.1999 avente a oggetto l'immobile de quo. Con vittoria di spese, diritti, onorari, spese generali come per legge, oltre I.V.A. e C.N.A.P.F. da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Interveniva in giudizio , aderendo a quanto dedotto Controparte_3 dalle ricorrenti e rassegnando le medesime conclusioni da loro formulate nel ricorso introduttivo del giudizio. All'udienza del 26.9.2014, e revocavano CP_6 Controparte_4 il mandato e rinunciavano alla domanda, riferendo di essersi accordate con il fratello . Pt_1
A seguito di proposizione di querela di falso da parte delle ricorrenti e avverso il contratto di comodato depositato in Controparte_1 CP_2 originale dal resistente, istruita mediante espletamento di C.T.U. volta a verificare l'asserito riempimento abusivo del documento da parte di
, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulla Parte_1 querela di falso. All'esito, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 808/2016, definitivamente pronunciando sulla domanda incidentalmente proposta dalle ricorrenti, accoglieva la querela di falso e, per l'effetto, dichiarava la falsità del documento prodotto dal resistente ritenuto l'abusivo riempimento di foglio bianco recante originariamente la sola firma del de cuius . Persona_1
Depositata l'istanza di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio da parte delle ricorrenti e , una Controparte_1 Controparte_2 volta esperita C.T.U. volta a stabilire il valore locativo dell'immobile ai fini dell'eventuale liquidazione dell'indennità di occupazione, la causa veniva discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. mediante pubblica lettura della motivazione e del dispositivo.
3 Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 7590/2018, ritenuto che, a seguito della sentenza del Tribunale di Roma n. 808/2016, “è venuto meno il presupposto sulla base del quale il resistente ha costruito la propria difesa” in quanto il contratto di comodato del 25.4.1999, posto a fondamento della asserita legittima occupazione dell'immobile da parte del resistente , è stato dichiarato falso (cfr. pagg. Parte_1
3-4 sentenza di primo grado), l'occupazione dell'immobile da parte del resistente doveva ritenersi “del tutto ingiustificata e illegittima, non avendo peraltro nulla disposto il de cuius in merito all'utilizzo da parte dell' del suddetto bene” (cfr. pag. 4 sentenza di primo grado). Parte_1
Pertanto, in accoglimento della domanda delle ricorrenti CP_1
e e dell'intervenuta ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 condannava il resistente a rilasciare l'immobile sito Parte_1 in Roma, Via di Tor Millina n. 19, interno n.
3. Quanto alla quantificazione del danno subìto dalle ricorrenti e dall'intervenuta a causa dell'illegittima occupazione da parte del resistente e consistito nell'impossibilità per le stesse di godere e/o disporre del bene immobile, condannava al pagamento, in favore di Parte_1 ognuna delle ricorrenti e nonché Controparte_1 Controparte_2 dell'intervenuta , della somma pari a euro 1.600,26 Controparte_3
(pari ad un quinto di euro 5.316,30, corrispondente al valore locativo del bene immobile accertato dal C.T.U.) per ogni mese di illegittima occupazione dell'immobile, a far data dal 8.1.2007 (data della prima lettera raccomandata contenente la richiesta di giustificazioni in merito al titolo dell'occupazione dell'immobile) sino al momento dell'effettivo rilascio del bene, oltre interessi legali maturati su ogni singolo rateo per il medesimo periodo. Condannava Parte_1 al pagamento delle spese di lite, liquidate: in favore delle ricorrenti e , in euro 12.000,00 per onorari ed Controparte_1 Controparte_2 euro 135,00 per spese vive, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
in favore dell'intervenuta , in euro Controparte_3
6.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. Poneva definitivamente a carico del resistente le spese di C.T.U.
2. Nel ricorso in appello depositato in data 22.4.2018, Parte_1 contestava le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
2.a) codetenzione del bene oggetto del processo;
litisconsorzio necessario col soggetto indicato come co-destinatario della domanda nel ricorso introduttivo del primo grado. Il Giudice di prime cure avrebbe definito il processo nonostante l'asserita non integrità del contraddittorio: , moglie di , Controparte_7 Parte_1
4 nonostante fosse destinataria delle domande formulate dalle ricorrenti, non sarebbe mai stata citata in giudizio, quale litisconsorte necessaria;
2.b) omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione per aver la sentenza prestato acritica adesione alla C.T.U., senza specificamente motivare in ordine ai rilievi di parte, e senza disporre la rinnovazione delle operazioni peritali. Il Giudice di prime cure avrebbe aderito acriticamente alle risultanze della C.T.U., senza valutare in alcun modo i rilievi critici formulati dal consulente tecnico di parte resistente;
2.c) decorrenza degli effetti della risoluzione del contratto. Il Giudice di prime cure avrebbe errato, nel far risalire gli effetti della risoluzione del contratto alla data del 8.1.2007 in quanto le ricorrenti, nella lettera raccomandata inviata in tale giorno non avrebbero formulato alcuna formale richiesta di rilascio dell'immobile. L'odierno appellante, infatti, sosteneva che “il primo atto col quale le resistenti e CP_2 hanno chiesto il rilascio va individuato nel ricorso Controparte_1 introduttivo del processo di primo grado” (cfr. pag. 16 ricorso in appello);
2.d) vincolo L. 1089/1939; art. 649 comma 3 cod. civ.; violazione artt. 59 e 173 del decreto legislativo n. 42 del 22.1.2004; effetti;
omessa pronuncia. Ritenuto che sull'immobile oggetto di causa esisterebbe un vincolo di interesse culturale ai sensi della l. n. 1089/1939, le ricorrenti e l'intervenuta avrebbero dovuto assolvere all'obbligo di denuncia dell'atto di trasferimento della proprietà al Ministero dei Beni Culturali di cui all'art. 59 del d.lgs. n. 42/2004. L'inosservanza dell'obbligo di denuncia produrrebbe conseguenze di natura penale ai sensi dell'art. 173 del d.lgs. n. 42/2004. La sentenza impugnata – deduceva l'appellante – sarebbe errata in quanto “non argomenta sul punto relativo al fatto che non è dovuto indennizzo o risarcimento a chi, nell' acquisito di un diritto, sia incorso in responsabilità penale e permanga in tale situazione illecita” (cfr. pag. 18 ricorso in appello). Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di rigettare tutte le domande proposte in primo grado dalle odierne appellate. Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso spese generali come per legge, oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Si costituivano in giudizio e , Controparte_1 Controparte_2 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello. Con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio , eccependo in via Controparte_3 preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Concludeva chiedendo, previo rigetto dell'inibitoria, di rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto,
5 confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado di giudizio. Si costituivano in giudizio e , in qualità Controparte_4 Controparte_5 di procuratore generale di , chiedendo il rigetto integrale CP_6 dell'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.9.2018, con ordinanza depositata in data 5.10.2018 la Corte, rilevato che “non si ravvisano elementi meritevoli di tutela ai fini della concedibilità della inibitoria ex art. 447 bis c.p.c.”, rigettava l'istanza di sospensiva e rinviava la causa per la discussione e la lettura del dispositivo in udienza, assegnando alle parti termine per la comunicazione della persistenza dell'interesse alla decisione. L'ordinanza di rigetto dell'inibitoria veniva confermata con successiva ordinanza depositata in data 15.10.2018. Con successiva ordinanza depositata in data 27.5.2021, la Corte, rilevato che “presso questa Corte risulta essere pendente tra le parti altra causa (R.G. 871/2016) avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 808/16 che ha pronunciato sulla falsità del contratto di comodato in virtù del quale l'appellante assume di detenere l'immobile oggetto della domanda di rilascio di cui al presente giudizio”, considerato che “detta altra causa è pregiudiziale rispetto alla presente decisione, in quanto l'accertamento … circa la validità o meno del contratto di comodato costituisce antecedente logico-giuridico rispetto all'accertamento circa la natura del godimento dell'immobile da parte dell'appellante”, disponeva la sospensione del processo fino al passaggio in giudicato della pronuncia del giudizio di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 808/2016 (R.G. n. 871/2016). Con istanza depositata in data 15.5.2025, gli appellati CP_3
, e , in qualità di procuratore
[...] Controparte_4 Controparte_5 generale di , considerata la definizione della causa CP_6 pregiudiziale R.G. n. 871/2016 con la sentenza di codesta Corte n. 6573/2023, divenuta definitiva non essendo stata impugnata nei termini di cui all'art. 327 c.p.c., considerata altresì la mancata richiesta di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del presente giudizio di appello entro i termini di cui all'art. 297 c.p.c., chiedevano la dichiarazione di estinzione del presente giudizio. All'udienza del 25.9.2025, la causa era trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, su richiesta delle parti.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Giova richiamare l'art. 295 c.p.c., secondo il quale “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”. Inoltre, a norma del l'art. 297 co. 1 c.p.c., “se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi (…) dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295”. Ciò premesso il presente giudizio veniva sospeso con ordinanza depositata in data 27.5.2021, vista la pendenza di altra causa (R.G. n. 871/2016) ritenuta pregiudiziale ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Il processo R.G. n. 871/2016 era definito da codesta Corte con la pubblicazione della sentenza n. 6573/2023 in data 13.10.2023. La decisione da ultimo richiamata, allo stato, risulta passata in giudicato, stante la mancata impugnativa nei termini di cui agli artt. 395 e 397 c.p.c. Al contempo, va rilevata la mancata riassunzione del presente giudizio nel termine perentorio di tre mesi fissato dall'art. 297 c.p.c.. Ne consegue la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 co. 3 c.p.c. (“(…) il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo (…)”.
6. Spese non ripetibili.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in ordine all'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
7590/2018, nei confronti di , , Controparte_2 Controparte_1 CP_3
, e , in qualità di procuratore
[...] Controparte_4 Controparte_5 generale di : CP_6
1) dichiara l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 307 co. 3 c.p.c.;
2) spese non ripetibili. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 10.10.2025. La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
EL DA
7