Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7247/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Greta Oliveri,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Patrizia Cecconi,
Convenuta
conclusioni congiunte dell'attore e della convenuta: come da verbale di udienza del
17.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
1
pronunciarsi il divorzio dalla moglie alle condizioni ivi enucleate;
Controparte_1
con ordinanza del 29.12.2023 il giudice delegato ha provvisoriamente confermato quanto previsto in sede di separazione personale dei coniugi;
con comparsa di risposta del 13.11.2024 si è costituita in giudizio la convenuta, prestando adesione alla domanda di divorzio e rappresentando che tra le parti era stato raggiunto un accordo per la definizione consensuale della presente controversia;
all'udienza del 17.12.2024 i coniugi, personalmente comparsi, hanno precisato le condizioni concordate in ordine al proprio divorzio, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del
Tribunale a spese legali compensate;
***
con queste premesse, esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Genova (GE) il 10.9.2016, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione giudiziale in forza di sentenza n.
1913/2022, resa da questo Tribunale il 29.7.2022;
- dalla separazione personale essi hanno vissuto separati e non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore (nato dall'unione coniugale il 14.8.2017), e non ponendosi in contrasto con Per_1
norme imperative o di ordine pubblico;
2 3.
ritenuto che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
contratto in Genova il 10.9.2016;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. disporre l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con CP_3
collocazione e residenza anagrafica presso il padre in Genova, Salita Serra Riccò n. 13/2;
2. assegnare la casa coniugale, sita in Genova, Salita Serra Riccò n. 13/2, al signor
[...]
nell'interesse del figlio minore;
Parte_1
3. porre a carico della madre un contributo al mantenimento ordinario del figlio minore
[...]
di euro 100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dei prezzi al CP_3
consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), nella misura del 100% a decorrere dal mese di novembre 2025 prendendo come base di calcolo il mese di novembre 2024; detto assegno dovrà essere versato sul conto corrente IBAN [...] entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario.
Le spese straordinarie per il minore, così come disciplinate dal verbale della riunione della
Sezione Famiglia di questo Tribunale del 15.09.2016 saranno sostenute dai genitori nella misura del 70% il padre e del 30% la madre;
il pagamento delle spese straordinarie avverrà, ove possibile e se conoscibile preventivamente nell'importo, in via anticipata e/o
3 contestualmente. Qualora non fosse possibile il rimborso della quota di competenza in favore del genitore anticipatario dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta, sorretta da documentazione comprovante.
L'assegno unico per potrà essere integralmente percepito dal padre, sig. Per_1 CP_2
[...]
Le parti fin d'ora si dichiarano disponibili a confrontarsi lealmente tra loro per adeguare in futuro l'importo del contributo materno al mantenimento del figlio in relazione alle disponibilità reddituali di cui ella dovesse in futuro fruire.
4. Quando i genitori debbano concordare le spese straordinarie (sulla base delle indicazioni di cui al predetto verbale di Sezione), quello dei due che ritenga necessaria, o utile, la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decisa dal Giudice. Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitino di essere previamente concordate perché urgenti, deve permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
5. stabilire delle visite fra la madre signora e il figlio minore Controparte_1 CP_3
come da piano genitoriale allegato, che si intende qui integralmente ritrascritto;
6. I signori e , nell'ambito della regolamentazione e a Parte_1 Controparte_1
definizione dei loro rapporti economici e patrimoniali, convengono di effettuare la seguente attribuzione patrimoniale come di seguito riportata per la sistemazione di equilibri familiari al fine di sciogliere la comunione legale relativa ai beni in comproprietà e pertanto, la signora si obbliga a cedere, a titolo gratuito, al signor che si Controparte_1 Parte_1
impegna ed obbliga ad accettare, la di lei quota pari al 50% della proprietà piena ed esclusiva dell'unità immobiliare sita nel Comune di Genova, precisamente:casa distinta con il civico numero 13 (tredici) di Salita Serra Riccò, appartamento segnato con il numero interno 2 (due), posto al piano terreno, della consistenza di 5,5 (cinque virgola cinque) vani catastali, con annesso tratto di distacco ad uso giardino di circa 70 (settanta) metri quadrati, posto sui lati est e sud di detto appartamento;
il tutto a confini: proprietà di terzi, vano scale, muri
4 perimetrali;
censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di GENOVA Sezione di Sampierdarena
( Provincia di Genova ) Sezione Urbana PON foglio 4 mappale 642 con graffato il mappale 803 sub 2 in Salita Serra Riccò n 13 interno 2 - piano T zona 4 categ. A / 3 classe 1 vani 5,5 Superficie catastale totale : 94 mq Totale escluse aree scoperte: 85 mq Rendita Catastale Euro 369,27.
- Con riferimento all'esatta identificazione di quanto promesso in vendita e della sua consistenza e confinazione le parti fanno espresso riferimento alla planimetria catastale allegata all'atto di compravendita della casa coniugale. Le parti attestano, altresì, la conformità dell'intestazione catastale di detto immobile alle risultanze dei registri immobiliari.
- La signora dichiara e garantisce di avere la piena e libera disponibilità di quanto CP_1
promesso in vendita e che lo stesso: è libero e franco da debiti, liti, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, vincoli patrimoniali di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151 e da gravami qualsiasi, nonché da diritti di prelazione a favore di terzi anche ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio
2004 n. 42 e s.m.i. ad eccezione dell'ipoteca iscritta a favore di Credit Agricole Carispezia, presso la Conservatoria di Genova in data 9.8.2017 ai n° 26633 Reg gen. e 4623 reg part., a garanzia di mutuo in essere che le parti dichiarano di ben conoscere e che si lascia sussistere.
- L'atto notarile definitivo di trasferimento dovrà essere stipulato entro tre mesi dall'emissione della sentenza di divorzio La data della stipula verrà fissata, comunque, di comune accordo tra le parti. Il rogito verrà redatto a ministero di Notaio a scelta del signor con preavviso da Pt_1
comunicarsi almeno sette giorni prima della data stabilita per l'atto notarile.
- Le spese, imposte e tasse per l'atto notarile definitivo saranno a carico del signor
[...]
. CP_2
- Le spese di amministrazione ordinaria e straordinaria, anche se già deliberate, resteranno a CP_ carico del signor
CP_
- Nessuna somma anticipata dal signor per spese straordinarie, ordinarie e rate del mutuo potrà essere richiesta dal medesimo alla signora . Controparte_1
- Il signor procederà, successivamente all'avvenuta trascrizione della Controparte_2
compravendita, all'accollo del mutuo. Le parti convengono che l'accollo del pagamento del mutuo (n.0128834400000 dell'importo residuo alla data del 13.11.2024 di euro 69.612,91) assunto dalla parte accollante deve intendersi di tipo privativo con liberazione degli impegni della parte accollata: resta comunque fermo che ove la banca mutuante non dovesse liberare
5 nei rapporti esterni la sig.ra dal debito per le rate residue di mutuo, in ogni caso nei CP_1
CP_ rapporti tra le parti del peso del mutuo residuo si farà carico integralmente il sig.
La parte accollante dichiara di accettare tutte le condizioni e gli obblighi relativi al mutuo accollato, così come rivenienti da contratto di mutuo di cui all'atto Notaio del Persona_2
17.7.2017 nr 47149 di repertorio e nr 33587 di raccolta, registrato all'Agenzia delle Entrate di
Genova il 9.8.2017 al n. 14279 serie 1T. Le parti dichiarano espressamente di confermare e mantenere, ai sensi dell'art. 1275 cod.civ. la garanzia ipotecaria prestata a favore di Credit
Agricole Carispezia a suo tempo iscritta presso la Conservatoria di Genova in data 9.8.2017 ai n° 26633 Reg gen. e 4623 reg part. e annotata in forza del richiamato contratto di mutuo.
Le parti richiedono la totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa ai sensi dell'art 19 della legge 74/1987 e delle sentenze C. Cost. 154/1999 e Cass 3110/16 e risoluzione Agenzia delle Entrate 2/E del 21.2.2014, Corte Cost. n. 202/2003, anche in riferimento alla prole in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare. Si rappresenta che il trasferimento immobiliare qui attuato, come chiarito con risoluzione n. 80/E Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso in cui abbia ad oggetto immobili acquistati con le cosiddette agevolazioni “prima casa”, non comporterà la decadenza dal detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.
7. Le parti dichiarano di essere autonome economicamente e pertanto rinuncia a qualsiasi assegno di mantenimento o divorzile l'una nei confronti dell'altra.
8. Le parti danno atto, con l'adempimento di quanto previsto dal presente accordo, con esplicito riferimento ai rapporti dare/avere intercorsi tra le medesime, di aver risolto ogni controversia e di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra.
9. Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 302, parte II, serie A, anno 2016) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20.12.2024.
6 Il giudice estensore dott. Matteo Gatti
Il presidente dott. Giovanni Maddaleni
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