Art. 12.
Il secondo comma dell'art. 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"In tal caso il contributo personale obbligatorio e' ridotto alla meta'".
Il secondo comma dell'art. 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"In tal caso il contributo personale obbligatorio e' ridotto alla meta'".