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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/07/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 08/07/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10640/2019
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. F. Milani, Parte_1
alla via F. Turati n. 55, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif. dal funzionario Avv. U. Mancini, CP_1 lett. dom. in Caserta, alla via Arena Loc. San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/12/2019, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l'istituto previdenziale, deducendo di aver presentato domanda amministrativa in data 10/10/2019 per il riconoscimento dello stato invalidante superiore a due terzi, al fine di godere del beneficio di cui all'art. 21 L. 104/1992. La Commissione medica competente respingeva l'istanza e accertava una percentuale di invalidità pari al 40%, pur riconoscendo in capo all'istante lo stato di portatrice di handicap ex art. 3 co. 1 L. 104/1992. Dedotta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione, chiedeva all'adito Tribunale di “accertare e dichiarare con sentenza che la ricorrente è invalida con un grado di invalidità superiore ai due terzi, ossia invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella che sarà ritenuta di giustizia”. Vittoria di spese, con attribuzione. L'istituto convenuto si opponeva alla domanda resistendo con articolate argomentazioni, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa veniva incardinata dinanzi al precedente istruttore, che conferiva incarico di consulenza tecnica in materia medico-legale e, a seguito di riassegnazione alla scrivente, formulata richiesta di chiarimenti al nominato CTU e, successivamente, disposto il rinnovo delle operazioni peritali, giungeva all'odierna udienza, e, all'esito della discussione,
1 veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso, dotato di tutti gli elementi necessari all'individuazione del petitum e della causa petendi. Va altresì respinta l'eccezione di decadenza, atteso che il ricorso introduttivo è stato proposto nel termine di sei mesi dalla notifica del verbale sanitario CP_1
Deve ritenersi correttamente proposto il presente giudizio con rico ensi dell'art. 442 c.p.c. e non ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte. Il consulente, sulla base della documentazione medica esaminata, ed a seguito della visita medica effettuata, ha concluso riconoscendo parte ricorrente soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa pari al 68%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione. In assenza di specifiche contestazioni ad opera delle parti, ne consegue, pertanto, che va riconosciuta in capo alla parte istante una percentuale di invalidità pari al 68%, con decorrenza dal 10/10/2019, data della domanda amministrativa. Tale invalidità implica, consequenzialmente, il riconoscimento del diritto all'ottenimento dei benefici di cui all'art. 21 L. 104/1992, laddove sussistano i presupposti socio-economici nonché amministrativi previsti dalla legge. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto. Le spese di lite si pongono a carico dell' in ragione della soccombenza, e si liquidano CP_1 nella misura di cui al dispositivo. Le spese di consulenza tecnica si pongono a carico dell' e si liquidano come da separati CP_1 decreti emessi in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara invalida nella misura del 68%, con decorrenza dal Parte_1
10/10/ amministrativa;
b) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1 liquida in € 1.400,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
2 c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separati decreti emessi in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 08/07/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 08/07/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10640/2019
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. F. Milani, Parte_1
alla via F. Turati n. 55, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif. dal funzionario Avv. U. Mancini, CP_1 lett. dom. in Caserta, alla via Arena Loc. San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/12/2019, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l'istituto previdenziale, deducendo di aver presentato domanda amministrativa in data 10/10/2019 per il riconoscimento dello stato invalidante superiore a due terzi, al fine di godere del beneficio di cui all'art. 21 L. 104/1992. La Commissione medica competente respingeva l'istanza e accertava una percentuale di invalidità pari al 40%, pur riconoscendo in capo all'istante lo stato di portatrice di handicap ex art. 3 co. 1 L. 104/1992. Dedotta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione, chiedeva all'adito Tribunale di “accertare e dichiarare con sentenza che la ricorrente è invalida con un grado di invalidità superiore ai due terzi, ossia invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella che sarà ritenuta di giustizia”. Vittoria di spese, con attribuzione. L'istituto convenuto si opponeva alla domanda resistendo con articolate argomentazioni, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa veniva incardinata dinanzi al precedente istruttore, che conferiva incarico di consulenza tecnica in materia medico-legale e, a seguito di riassegnazione alla scrivente, formulata richiesta di chiarimenti al nominato CTU e, successivamente, disposto il rinnovo delle operazioni peritali, giungeva all'odierna udienza, e, all'esito della discussione,
1 veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso, dotato di tutti gli elementi necessari all'individuazione del petitum e della causa petendi. Va altresì respinta l'eccezione di decadenza, atteso che il ricorso introduttivo è stato proposto nel termine di sei mesi dalla notifica del verbale sanitario CP_1
Deve ritenersi correttamente proposto il presente giudizio con rico ensi dell'art. 442 c.p.c. e non ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte. Il consulente, sulla base della documentazione medica esaminata, ed a seguito della visita medica effettuata, ha concluso riconoscendo parte ricorrente soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa pari al 68%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione. In assenza di specifiche contestazioni ad opera delle parti, ne consegue, pertanto, che va riconosciuta in capo alla parte istante una percentuale di invalidità pari al 68%, con decorrenza dal 10/10/2019, data della domanda amministrativa. Tale invalidità implica, consequenzialmente, il riconoscimento del diritto all'ottenimento dei benefici di cui all'art. 21 L. 104/1992, laddove sussistano i presupposti socio-economici nonché amministrativi previsti dalla legge. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto. Le spese di lite si pongono a carico dell' in ragione della soccombenza, e si liquidano CP_1 nella misura di cui al dispositivo. Le spese di consulenza tecnica si pongono a carico dell' e si liquidano come da separati CP_1 decreti emessi in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara invalida nella misura del 68%, con decorrenza dal Parte_1
10/10/ amministrativa;
b) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1 liquida in € 1.400,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
2 c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separati decreti emessi in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 08/07/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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