Articolo 7 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193
Articolo 6Articolo 8
Versione
18 dicembre 2024
Art. 7. Criteri di remunerazione della concessione 1. Le attivita' di cui all'articolo 6, comma 1, sono remunerate mediante riscossione da parte del concessionario delle tariffe di pedaggio di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a).
2. Gli oneri relativi alle attivita' di progettazione sono a carico del concessionario fino alla definitiva approvazione del progetto di fattibilita' tecnico-economica da parte dell'ente concedente.
3. Gli oneri relativi all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria non sono soggetti alle clausole di revisione prezzi di cui all' articolo 60 del codice dei contratti pubblici in relazione a eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori, come individuati nella convenzione di concessione sulla base dei ribassi applicati al costo dell'opera quantificato sulla base dei prezzi rilevati al momento dell'approvazione del progetto di fattibilita' tecnico-economica dal concedente.
Entrata in vigore il 18 dicembre 2024