Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Previdenza ed Assistenza
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr. Rosario Murgida Consigliere
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.403 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2023 e vertente
Tra
, con gli avv.ti Parte_1
BATTAGLIA CATERINA, FILICE CARMELA, PARISI SILVIA, MUSCARI
TOMAIOLI FRANCESCO,
appellante
E
, con l'avv.PALOPOLI MARCO, Controparte_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro,
n. 360/2023 , pubblicata in data 23/02/2023; accertamento negativo obbligo di restituzione somme.
1
1.Il Giudice del Lavoro di Castrovillari, adito da ha accolto la Controparte_1 domanda di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2007, richiesta dall' a seguito di Pt_1
cancellazione definitiva della ricorrente degli elenchi anagrafici dei braccianti comunicata nel 2011, dichiarando la prescrizione decennale perché il provvedimento con cui l' ha chiesto la restituzione degli importi è stato comunicato solo il Pt_1
14.5.2018 per pretese creditorie relative all'anno 2007> e non ha provato l'esistenza di atti interruttivi.
2.L' ha appellato tale decisione deducendo che il termine decennale deve farsi Pt_1
decorrere dal pagamento, che ha documentato di avere effettuato in data 1.7.2008, e che dunque la richiesta di restituzione, ricevuta dalla il 14.5.2018, ha validamente CP_1
interrotto la prescrizione.
3. ritualmente costituita, ha insistito nel rigetto del gravame, Controparte_1
ribadendo di non avere mai ricevuto il pagamento dell'indennità in discussione e che d'altra parte l' non ha fornito prova alcuna di averlo effettuato. Pt_1
4. Disposta la trattazione cartolare dell'udienza di discussione ai sensi dell'art.127 ter cpc, il collegio, all'esito del deposito delle note scritte, ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
5.L'appello va respinto.
5.1-E' dirimente rilevare che l' non ha fornito prova adeguata di avere erogato le Pt_1
somme che pretende in restituzione.
5.2-L'estratto del cassetto previdenziale non è a ciò sufficiente giacchè, a fronte della contestazione della di avere mai ricevuto il pagamento, l' avrebbe dovuto CP_1 Pt_1 allegare documentazione attestante l'effettivo accredito delle somme a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2007 in favore della ricorrente.
2 5.3-In tale quadro probatorio, la pretesa di restituzione dell' si appalesa del tutto Pt_1
infondata, non potendosi qualificare come indebite somme che è non provato siano state mai corrisposte.
6.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, distratte in favore del procuratore antistario, si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei compensi previsti nelle vigenti tariffe forensi in relazione alle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della causa.
7.Si dà atto che, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge
228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
con ricorso depositato il Parte_1
26/04/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n.
360/2023 , pubblicata in data 23/02/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 337,00, oltre accessori di legge, da distrarre;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.11.2024.
La Presidente est.
Gabriella Portale
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